Legge federale sugli stranieri
Disegno
(LStr) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20091, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri è modificata come segue: Art. 98b (nuovo) Delega a terzi di compiti inerenti al rilascio dei visti D'intesa con l'Ufficio federale, il Dipartimento federale degli affari esteri può abilitare terzi a svolgere determinati compiti inerenti alla procedura di rilascio dei visti:
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a.
fissare gli appuntamenti in vista del rilascio dei visti;
b.
ricevere i documenti (modulo di domanda del visto, passaporto, giustificativi);
c.
riscuotere gli emolumenti;
d.
rilevare i dati biometrici per il sistema d'informazione visti;
e.
restituire il passaporto al titolare una volta conclusa la procedura.
Il Dipartimento federale degli affari esteri e l'Ufficio federale provvedono affinché i terzi incaricati rispettino le disposizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati.
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Il Consiglio federale definisce le condizioni applicabili a terzi incaricati di svolgere i compiti di cui al capoverso 1.
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FF 2009 3629 RS 142.20
2009-0923
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Titolo prima dell'art. 101
Capitolo 14: Protezione dei dati, trattamento dei dati e sistemi d'informazione Art. 109a (nuovo) Consultazione dei dati del sistema centrale d'informazione visti Il sistema centrale d'informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati soggetti al regolamento (CE) n. 767/20083.
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Le autorità seguenti hanno accesso in rete ai dati del C-VIS: a.
l'Ufficio federale, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali: nell'ambito della procedura di rilascio dei visti;
b.
l'Ufficio federale: al fine di determinare lo Stato responsabile dell'esame di una domanda d'asilo in applicazione del regolamento (CE) n. 343/20034, nonché nell'ambito dell'esame di una domanda d'asilo qualora il trattamento della domanda competa alla Svizzera;
c.
il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli ai valichi delle frontiere esterne e sul territorio svizzero;
d.
il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia che procedono a controlli d'identità: al fine di identificare le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.
Le autorità seguenti possono richiedere determinati dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 4, conformemente alla decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 20085, al fine di prevenire e individuare i reati di terrorismo o altri reati gravi e di indagare in materia:
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a.
fedpol;
b.
il SAP;
c.
il Ministero pubblico della Confederazione; Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS); GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo; GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.
Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi; GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.
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d.
le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.
La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 della decisione 2008/633/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008.
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Art. 109b (nuovo) Scambio d'informazioni con gli Stati membri dell'UE nei confronti dei quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008 Qualsiasi Stato membro dell'Unione europea non ancora soggetto al regolamento (CE) n. 767/20086 può richiedere informazioni alle autorità svizzere di cui all'articolo 109a capoverso 3.
Art. 109c (nuovo) Disposizioni esecutive per il C-VIS Il Consiglio federale disciplina: a.
le unità specifiche delle autorità di cui all'articolo 109a capoversi 2 e 3;
b.
la procedura di acquisizione dei dati del C-VIS da parte delle autorità di cui all'articolo 109a capoverso 3;
c.
la portata degli accessi in rete al C-VIS;
d.
la procedura di scambio d'informazioni ai sensi dell'articolo 109b;
e.
l'elenco dei reati ai sensi dell'articolo 109a capoverso 3.
Art. 120d
Trattamento illecito di dati personali del C-VIS
Chi tratta dati personali del C-VIS a uno scopo diverso da quelli di cui all'articolo 109a è punito con la multa.
Art. 120e (nuovo) Perseguimento penale I reati di cui agli articoli 115120 e 120d sono perseguiti e giudicati dai Cantoni.
Se un reato è stato commesso in più Cantoni, la competenza a procedere spetta al Cantone che per primo ha iniziato il procedimento.
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2 L'Ufficio federale è competente per giudicare e perseguire in primo grado i reati di cui agli articoli 120a e 120b. La legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo è applicabile in quanto la presente legge non contenga disposizioni divergenti.
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Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS); GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
RS 313.0
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II La legge federale del 20 giugno 20038 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo è modificata come segue: Art. 4 cpv. 1 lett. c (nuova) 1
Il sistema d'informazione contiene: c.
dati alfanumerici sul richiedente e i visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, ritirati o prorogati, le fotografie e le impronte digitali del richiedente nonché i legami tra determinate domande di visto. Taluni dati sono trasmessi mediante un'interfaccia nazionale (N-VIS) al sistema centrale d'informazione visti di cui all'articolo 109a capoverso 1 LStr9, conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008 del 9 luglio 200810.
Art. 8a (nuovo)
Dati relativi ai visti
Per adempiere ai loro incarichi nell'ambito della procedura di rilascio del visto, l'UFM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano i visti eccezionali sono autorizzati a rilevare, modificare o cancellare i dati ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera c.
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Le autorità sono tenute a rilevare e trattare i dati dei richiedenti il visto da inserire nel sistema centrale d'informazione visti conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008 del 9 luglio 200811.
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3 Il Consiglio federale definisce le unità specifiche delle autorità di cui al capoverso 1.
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RS 142.51 RS 142.20 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS); GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS); GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
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III La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 Cost. Sottostà a referendum conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera b Cost.
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Entra in vigore il 21 dicembre 2009 con effetto sino al 20 dicembre 2011.
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