Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni Modifica del 9 marzo 2009 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni, allegato ai decreti del Consiglio federale dell'11 novembre 2004, del 27 gennaio 2005, del 4 maggio 2006, del 10 maggio 2007 e del 30 giugno 20081, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Allegato 8 Durata annuale lorda del lavoro secondo l'art. 23.2 CCL Vacanze ­ art. 27 CCL Adeguamenti salariali ­ art. 38 CCL Salari minimi ­ art. 35 CCL II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.

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FF 2004 6027, 2005 913, 2006 3867, 2007 3141, 2008 5155 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2009-0615

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Contratto collettivo di lavoro per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni. DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2009 e ha effetto sino al 30 giugno 2013.

9 marzo 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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