Decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del World Economic Forum 2010­2012 a Davos e di altre misure di sicurezza del 7 settembre 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20092, decreta: Art. 1 L'impiego dell'esercito con un effettivo massimo di 5000 militari in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del World Economic Forum 2010­2012 (WEF 10­12) a Davos è approvato.

Art. 2 L'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni in occasione del WEF 2010 dura al massimo dal 18 gennaio al 1° febbraio 2010 (15 giorni al massimo).

Art. 3 L'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni in occasione del WEF 2011 e del WEF 2012 è approvato secondo le medesime modalità e nella medesima entità del WEF 2010, per quanto concerne i compiti, i mezzi (effettivo massimo di 5000 militari in servizio d'appoggio) e la durata del servizio d'appoggio (15 giorni al massimo).

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RS 510.10 FF 2009 1547

2008-3006

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Impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per gli incontri annuali del World Economic Forum 2010­2012 a Davos e di altre misure di sicurezza. DF

Art. 4 Per le prestazioni fornite dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) a favore delle autorità civili, aventi incidenza diretta sul finanziamento e non direttamente connesse all'impiego in servizio d'appoggio dell'esercito nel quadro delle misure di sicurezza, è richiesto il pagamento a carico del Cantone dei Grigioni conformemente all'ordinanza dell'8 novembre 20063 sugli emolumenti del DDPS e alle Istruzioni del DDPS del 30 novembre 2006 concernenti le attività commerciali nel DDPS.

Art. 5 Le spese d'esercizio supplementari del DDPS non direttamente connesse all'impiego in servizio d'appoggio dell'esercito sono fatturate al Cantone dei Grigioni conformemente all'ordinanza dell'8 novembre 20064 sugli emolumenti del DDPS e alle Istruzioni del DDPS del 30 novembre 2006 concernenti le attività commerciali nel DDPS.

Art. 6 Prima e dopo ciascun incontro annuale del WEF degli anni 2010­2012, il DDPS allestisce un rapporto sull'impiego dell'esercito all'attenzione delle Commissioni della politica di sicurezza del Consiglio Nazionale e del Consiglio degli Stati.

Art. 7 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 8 giugno 2009

Consiglio degli Stati, 7 settembre 2009

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab

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RS 172.045.103 RS 172.045.103

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