Traduzione1

Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Indiana Conclusa il 3 settembre 2009 Approvata dall'Assemblea federale il ...2 Ratificata con strumenti scambiati il ...

Entrata in vigore il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'India, detti di qui di seguito «Stati contraenti», animati dal desiderio di regolare la collaborazione reciproca nel campo della sicurezza sociale, di agevolare la circolazione dei lavoratori dipendenti e indipendenti nell'altro Stato contraente e, in particolare, di evitare che lavoratori dipendenti e indipendenti siano contemporaneamente soggetti alle assicurazioni obbligatorie di entrambi gli Stati, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Definizioni

(1) Nella presente Convenzione si intendono per:

1 2

a.

«norme giuridiche» ­ per quanto riguarda la Svizzera, le leggi e le ordinanze concernenti i sistemi di sicurezza sociale che rientrano nel campo d'applicazione della presente Convenzione (art. 2 cpv. 1), ­ per quanto riguarda l'India, le leggi e le ordinanze concernenti i sistemi di sicurezza sociale che rientrano nel campo d'applicazione della presente Convenzione (art. 2 cpv. 2);

b.

«autorità competente» ­ per quanto riguarda la Svizzera, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, ­ per quanto riguarda l'India, il Ministry of Overseas Indian Affairs;

c.

«istituzione competente» ­ per quanto riguarda la Svizzera, la competente cassa di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, ­ per quanto riguarda l'India, la Employees Provident Fund Organization;

Dal testo originale inglese.

RU ...

2009-1950

6627

Sicurezza sociale. Conv. con l'India

d.

RU 2009

«organismi di collegamento» ­ per quanto riguarda la Svizzera, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, ­ per quanto riguarda l'India, la Employees Provident Fund Organization.

(2) Tutti gli altri termini hanno il significato attribuito loro nelle norme giuridiche applicabili del rispettivo Stato contraente.

Art. 2

Campo d'applicazione

La presente Convenzione è applicabile: 1.

per quanto riguarda la Svizzera, alle leggi federali concernenti: a. l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti3, b. l'assicurazione per l'invalidità4, c. l'assicurazione contro gli infortuni5, d l'assicurazione malattie6.

2.

per quanto riguarda l'India, alle norme giuridiche concernenti: a. la rendita per la vecchiaia e per i superstiti, b. la rendita d'invalidità totale permanente, c. l'assicurazione malattie.

Art. 3

Disposizione generale

Laddove la presente Convenzione non dispone altrimenti e fatti salvi gli articoli 5­9, un lavoratore dipendente o indipendente che esercita un'attività sul territorio di uno Stato contraente è soggetto, per quanto riguarda quell'attività, unicamente alle norme giuridiche di quello Stato contraente.

Art. 4

Rimborso di contributi e versamento di pensioni all'estero

A un cittadino di uno Stato contraente soggetto alle norme giuridiche dell'altro, al momento della partenza dal secondo Stato contraente, sono rimborsati i contributi pagati o è versata la rendita di cui ha acquisito il diritto, conformemente alle norme giuridiche applicabili, come segue:

3 4 5 6

1.

per quanto riguarda la Svizzera, al momento della partenza, alla persona interessata sono rimborsati i contributi conformemente alle norme giuridiche svizzere;

2.

per quanto riguarda l'India, al momento della partenza, alla persona interessata è corrisposta, secondo i casi, la prestazione d'uscita o versata la rendita, in Svizzera o in uno Stato terzo, conformemente alle norme giuridiche indiane;

RS 831.10 RS 831.20 RS 832.20 RS 832.10

6628

Sicurezza sociale. Conv. con l'India

RU 2009

3.

gli importi sono versati in contanti direttamente ai beneficiari;

4.

se l'istituzione di uno Stato contraente versa prestazioni in una valuta liberamente convertibile, la conversione è effettuata secondo il corso in vigore il giorno del pagamento.

Art. 5

Lavoratori distaccati

Un lavoratore soggetto alle norme giuridiche di uno Stato contraente temporaneamente distaccato sul territorio dell'altro per svolgervi lavori per il suo datore di lavoro, nei primi 72 mesi del distaccamento è soggetto, per quanto riguarda questa attività, soltanto alle norme giuridiche del primo Stato contraente come se i lavori fossero svolti sul territorio di questo.

Art. 6

Lavoratori indipendenti

(1) Un lavoratore indipendente che risiede abitualmente sul territorio di uno Stato contraente e svolge un'attività in proprio sul territorio dell'altro o di entrambi gli Stati contraenti è soggetto, per quanto riguarda questa attività, unicamente alle norme giuridiche del primo Stato contraente.

(2) Un'attività indipendente secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti ma dipendente secondo quelle dell'altro è soggetta solo alle norme giuridiche del primo se la persona interessata vi risiede.

Art. 7

Dipendenti pubblici

Un dipendente di servizi ufficiali o corporazioni di diritto pubblico inviato da uno Stato contraente sul territorio dell'altro è soggetto alle norme giuridiche del primo Stato.

Art. 8

Lavoratori itineranti delle imprese di trasporto internazionali

(1) Una persona che esercita la sua attività sul territorio di entrambi gli Stati contraenti quale membro del personale di volo di un'impresa di trasporto internazionale che effettua, per conto proprio o di terzi, trasporti aerei di passeggeri o merci e ha sede sul territorio di uno degli Stati contraenti, è soggetta, per quanto riguarda quest'attività, soltanto alle norme giuridiche di questo Stato contraente.

(2) Tuttavia, la persona impiegata in una succursale o un'agenzia permanente dell'impresa sul territorio dell'altro Stato contraente è soggetta, per quanto riguarda quest'attività, soltanto alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio si trova la succursale o l'agenzia permanente.

(3) A prescindere dai due precedenti capoversi, la persona occupata esclusivamente o principalmente sul territorio dello Stato contraente in cui risiede è soggetta alle norme giuridiche di questo Stato contraente, anche se l'impresa che la occupa non vi ha né la sede né succursali o agenzie permanenti.

(4) Un membro dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti è soggetto alle norme giuridiche di questo Stato contraente. Le attività 6629

Sicurezza sociale. Conv. con l'India

RU 2009

svolte su una nave battente bandiera di uno Stato contraente sono considerate attività svolte sul territorio del medesimo.

Art. 9

Membri di missioni diplomatiche

La presente Convenzione non tange le disposizioni della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19617 sulle relazioni diplomatiche né quelle della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19638 sulle relazioni consolari.

Art. 10

Deroghe

Nell'interesse di determinati assicurati o di determinate categorie di assicurati, le autorità competenti possono, di comune accordo, definire deroghe alle disposizioni di cui agli articoli 5­8, a condizione che queste prevedano che le persone interessate siano soggette alle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti.

Art. 11

Familiari che accompagnano il lavoratore distaccato

(1) Se, conformemente agli articoli 5­8, una persona resta soggetta alle norme giuridiche di uno Stato contraente mentre esercita un'attività lucrativa sul territorio dell'altro, la stessa cosa vale per il coniuge e i figli che risiedono con la medesima sul territorio del secondo Stato contraente a condizione che essi stessi non vi esercitino un'attività lucrativa.

(2) Se, conformemente al capoverso 1, al coniuge e ai figli si applicano le norme giuridiche svizzere, essi sono assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 12

Rilascio di certificati

(1) Nei casi di cui agli articoli 5­8, su richiesta, la competente istituzione dello Stato contraente di cui si applicano le norme giuridiche rilascia un certificato di distacco nel quale attesta che il lavoratore è soggetto a quelle norme giuridiche. Il certificato specifica espressamente la durata del periodo di distacco.

(2) Se sono applicabili le norme giuridiche svizzere, il certificato di distacco è rilasciato dalla competente cassa di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

(3) Se sono applicabili le norme giuridiche indiane, il certificato di distacco è rilasciato dalla Employees Provident Fund Organization.

Art. 13

Scambio d'informazioni e assistenza amministrativa reciproca

(1) Le autorità e istituzioni competenti responsabili dell'applicazione della presente Convenzione:

7 8

RS 0.191.01 RS 0.191.02

6630

Sicurezza sociale. Conv. con l'India

RU 2009

a.

nella misura prevista dalle proprie norme giuridiche, si comunicano reciprocamente tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente Convenzione;

b.

in relazione alle norme giuridiche a cui è applicabile la presente Convenzione si prestano reciprocamente assistenza e buoni uffici come se stessero applicando le proprie norme giuridiche; e

c.

s'informano reciprocamente, appena possibile, su tutti i provvedimenti adottati per l'applicazione della presente Convenzione e tutte le modifiche delle rispettive norme giuridiche nella misura in cui incidono sull'applicazione della presente Convenzione.

(2) Lo scambio di informazioni e l'assistenza di cui al capoverso 1 sono gratuiti.

Art. 14

Lingue di comunicazione e autenticazione legale

(1) Nell'applicazione della presente Convenzione, le autorità degli Stati contraenti menzionate in quest'ultima e le istituzioni competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente tra di loro nelle rispettive lingue ufficiali.

(2) Non è lecito respingere documenti, in particolare richieste e certificati, perché scritti nella lingua ufficiale dell'altro Stato contraente.

(3) I documenti, in particolare i certificati, da produrre conformemente alla presente Convenzione non necessitano di alcuna autenticazione legale né di altre analoghe formalità.

Art. 15

Protezione dei dati

Per la trasmissione di dati personali conformemente alla presente Convenzione sono applicabili le seguenti disposizioni: 1.

dati personali possono essere trasmessi alla competente istituzione dello Stato contraente destinatario unicamente allo scopo di applicare la presente Convenzione e le norme giuridiche cui è riferita. Lo Stato contraente destinatario ne farà uso solo allo scopo indicato. Conformemente alle proprie norme giuridiche, può tuttavia utilizzarli anche ad altri fini, a condizione che rientrino nel contesto della sicurezza sociale, inclusi i procedimenti giudiziari. Ogni ulteriore trasmissione dei dati a terzi è subordinata all'accordo dell'istituzione che li ha forniti per prima;

2.

l'istituzione che fornisce i dati garantisce per la loro esattezza e conformità allo scopo nel rispetto delle restrizioni eventualmente previste delle norme guiridiche nazionali dello Stato contraente di appartenenza in merito alla trasmissione di dati. Constatata l'inesattezza dei dati forniti o l'illiceità della trasmissione, il mittente ne informa immediatamente il destinatario, che provvederà a rettificarli o distruggerli;.

3.

i dati personali trasmessi sono conservati solo finché lo scopo per il quale sono stati comunicati lo richiede; va tuttavia garantito che la distruzione dei dati non leda, relativamente alla sicurezza sociale, gli interessi degni di protezione dell'assicurato; 6631

Sicurezza sociale. Conv. con l'India

4.

RU 2009

il mittente e il destinatario proteggono tutti i dati personali da eventuali accessi, modifiche o comunicazioni non autorizzati.

I dati ricevuti da un'autorità o un'istituzione competente di uno Stato contraente sono soggetti anche alle leggi e ordinanze nazionali di questo Stato contraente in materia di protezione della sfera privata e riservatezza.

Art. 16

Accordo amministrativo

(1) Se del caso, le competenti autorità degli Stati contraenti possono definire in un Accordo amministrativo le misure necessarie all'applicazione della presente Convenzione.

(2) Gli organismi di collegamento degli Stati contraenti possono definire i moduli e i dettagli delle procedure necessarie all'applicazione della Convenzione.

Art. 17

Composizione di controversie

Le controversie tra gli Stati contraenti in relazione all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione sono composte in mutua consultazione dalle rispettive autorità competenti.

Art. 18

Emendamento o revisione della Convenzione

Gli Stati contraenti possono concordare emendamenti o revisioni della presente Convenzione.

Art. 19

Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore trenta giorni dopo la data in cui gli Stati contraenti si sono notificati l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure nazionali. La data determinante è quella in cui è pervenuta l'ultima notifica.

Art. 20

Durata della Convenzione

(1) La presente Convenzione è in vigore a tempo indeterminato. Ciascuno dei due Stati contraenti può denunciarla per scritto per la fine di un anno civile osservando un termine di preavviso di dodici mesi.

(2) In caso di denuncia della presente Convenzione, ogni diritto acquisito dagli assicurati conformemente a quanto ivi disposto è mantenuto.

6632

Sicurezza sociale. Conv. con l'India

RU 2009

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in due esemplari originali in lingua inglese a Nuova Delhi il 3 settembre 2009.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo indiano:

Philippe Welti, Ambasciatore della Confederazione Svizzera in India

K. Mohandes, Segretario del Governo indiano Ministero indiano degli affari esteri

6633

Sicurezza sociale. Conv. con l'India

6634

RU 2009