Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere del falegname del 28 aprile 2009

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta: Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere del falegname del 6/13/28 novembre 2007 è conferita obbligatorietà generale2.

Art. 2 L'obbligatorietà generale fa stato per i Cantoni di Zurigo, Berna (esclusi i circondari di Courtelary, Moutier, La Neuveville), Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Ticino.

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Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di lavoro (CCL) sono applicabili ai datori di lavoro (aziende, reparti aziendali e gruppi di montaggio) che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini.

2

Si considerano aziende di falegnameria o aziende che eseguono lavori di rami professionali affini, le falegnamerie di serramenta e le fabbriche di mobili, le falegnamerie di arredamenti d'interni, di negozi e di laboratori, le fabbriche di finestre (legno, legno-metallo e materiali sintetici), i mobilifici, le fabbriche di mobili da cucina, le imprese per la costruzione delle saune, le aziende per la lavorazione delle superfici in legno, le aziende che eseguono lavori di falegnameria per rivestimenti di pareti e soffitti nonché isolamento, le aziende che eseguono soltanto il montaggio di lavori di falegnameria (imprese di montaggio), le fabbriche di carri, di attrezzi in legno e di sci, le vetrerie, le fabbriche di mordenti per il legno e le falegnamerie dell'antiquariato.

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RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere del falegname. DCF

Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono valide per i lavoratori occupati nelle aziende di cui al capoverso 2. Le disposizioni sono valide segnatamente anche per i preposti alla preparazione del lavoro, i collaboratori specializzati pianificazione, gli addetti al calcolo, i pianificatori CAD e i tecnici falegnami.

3

Sono esclusi: a.

i maestri falegnami diplomati, se hanno funzioni direttive, i direttori d'azienda, i maestri d'officina e i tecnici falegnami, nonché altri collaboratori e collaboratrici che in base alla loro posizione e responsabilità nell'azienda dispongono di competenze decisionali di ampia portata o possono influenzare in modo determinante le decisioni;

b.

il personale commerciale e di vendita;

c.

le persone in formazione, ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale.

Art. 3 Per quanto riguarda i contributi per il perfezionamento professionale e la protezione della salute (art. 10­12 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del SECO un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 I decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 19993 e del 8 novembre 20024 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname (perfezionamento professionale e protezione della salute) sono abrogati.

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Il presente decreto entro in vigore il 1° giugno 2009 ed è valido sino al 31 dicembre 2013.

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28 aprile 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 1999 8669 FF 2002 6771

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