Termine di referendum: 16 aprile 2009

Legge federale concernente il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (Legge sul trasferimento del traffico merci, LTrasf) del 19 dicembre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 84 della Costituzione federale1; in esecuzione dell'accordo del 21 giugno 19992 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 20073, decreta: Art. 1

Scopo

Per proteggere la regione alpina, il traffico merci pesante attraverso le Alpi è trasferito in modo sostenibile dalla strada alla ferrovia.

1

Il rapporto tra i diversi mezzi di trasporto del traffico merci pesante attraverso le Alpi deve essere equilibrato dal punto di vista ecologico e corrispondere alle esigenze dell'economia.

2

Art. 2

Campo di applicazione

La presente legge si applica a tutti i mezzi di trasporto per quanto influiscano sul traffico merci pesante attraverso le Alpi.

Art. 3

Obiettivo del trasferimento

Per il traffico merci pesante attraverso le Alpi sulle strade di transito nella regione alpina (art. 2 della legge federale del 17 giugno 19944 concernente il transito stradale nella regione alpina) l'obiettivo da raggiungere è di al massimo 650 000 viaggi annui.

1

1 2 3 4

RS 101 RS 0.740.72 FF 2007 3997 RS 725.14

2007-0628

215

Legge sul trasferimento del traffico merci

L'obiettivo deve essere conseguito al più tardi due anni dopo l'avvio dell'esercizio della galleria di base del San Gottardo.

2

L'obiettivo deve essere rispettato in maniera duratura e può essere superato soltanto in singoli anni caratterizzati da uno sviluppo dell'economia e del traffico particolarmente forte.

3

A partire dal 2011 si applica l'obiettivo intermedio di al massimo 1 000 000 di viaggi annui.

4

Art. 4

Valutazione e gestione del processo di trasferimento

Il Consiglio federale verifica periodicamente l'efficacia della legge e adotta tempestivamente tutte le misure di sua competenza necessarie all'adempimento dello scopo e al conseguimento dell'obiettivo del trasferimento.

1

Presenta ogni due anni un rapporto all'Assemblea federale. Nel rapporto formula proposte in relazione a obiettivi intermedi e misure.

2

Le misure devono essere proporzionate, conformi al mercato sul lungo periodo e non discriminatorie.

3

Art. 5

Aumento temporaneo della tassa complessiva di transito per un viaggio attraverso le Alpi

Il Consiglio federale può, per un periodo di sei mesi, aumentare di al massimo il 12,5 per cento l'aliquota massima della tassa complessiva di transito dovuta dagli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci per un viaggio attraverso le Alpi qualora, malgrado i prezzi ferroviari competitivi praticati dalle imprese ferroviarie, il tasso medio di uso delle capacità relative all'offerta ferroviaria nel trasporto di merci attraverso le Alpi sia inferiore al 66 per cento per un periodo di 10 settimane.

1

Il Consiglio federale può prolungare una volta di sei mesi la durata di validità dell'aliquota massima.

2

Nei 5 anni successivi a un aumento dell'aliquota massima, il Consiglio federale può aumentarla solo una volta, al più presto:

3

a.

12 mesi dopo la scadenza di una durata di validità di 6 mesi;

b.

18 mesi dopo la scadenza di una durata di validità di 12 mesi.

Art. 6

Borsa dei transiti alpini

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti una borsa dei transiti alpini coordinata con l'estero. Ai fini dell'attuazione sottopone all'Assemblea federale un disegno di legge con il relativo messaggio.

1

Tali trattati ed eventuali altri accordi devono essere idonei a conseguire lo scopo e l'obiettivo del trasferimento. Sono esclusi in particolare gli allentamenti del divieto di circolare la domenica e la notte e gli aumenti del peso massimo autorizzato dei veicoli a motore.

2

216

Legge sul trasferimento del traffico merci

Nella borsa dei transiti alpini sono venduti all'asta, in modo non discriminatorio e secondo i principi dell'economia di mercato, singoli diritti di transito attraverso le Alpi per autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci (diritti di transito).

3

4 Dopo l'istituzione della borsa dei transiti alpini possono attraversare le Alpi sulle strade di transito soltanto gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci, immatricolati in Svizzera o all'estero, che dispongono del relativo diritto di transito.

Il Consiglio federale stabilisce il numero di diritti di transito per ogni singolo anno.

A tale scopo si basa sull'obiettivo del trasferimento.

5

Il Consiglio federale stabilisce eccezioni in particolare nell'interesse del traffico merci pesante regionale attraverso le Alpi.

6

Art. 7

Utilizzazione dei proventi netti della borsa dei transiti alpini

I proventi netti della borsa dei transiti alpini sono utilizzati in particolare per le misure destinate a conseguire l'obiettivo del trasferimento.

Art. 8

Promovimento del trasporto di merci per ferrovia

Per il raggiungimento dell'obiettivo di trasferimento, la Confederazione può adottare misure di promovimento. In tale ambito è promosso in primo luogo il traffico combinato non accompagnato su lunghe distanze. Tali misure non possono avere effetti discriminatori nei confronti delle imprese di trasporto svizzere o estere nel traffico merci.

1

2

L'importo dell'indennità media per invio trasportato deve ridursi di anno in anno.

Il traffico combinato accompagnato (strada viaggiante) può essere promosso solo a titolo complementare rispetto al traffico combinato non accompagnato.

3

Art. 9

Esecuzione

Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione della presente legge. Può delegare interamente o in parte l'esercizio della borsa dei transiti alpini ai Cantoni o a organizzazioni private.

Art. 10

Diritto previgente: abrogazione

La legge dell'8 ottobre 19995 sul trasferimento del traffico è abrogata.

5

RU 2000 2864

217

Legge sul trasferimento del traffico merci

Art. 11

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008

Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data di pubblicazione: 6 gennaio 20096 Termine di referendum: 16 aprile 2009

6

218

FF 2009 215