Decreto federale concernente l'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2009) del 7 settembre 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 20092, decreta: Art. 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 18 febbraio 2009 (Programma d'armamento 2009).

1

Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 496 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno figurante nell'allegato.

2

Art. 2 1

Il fabbisogno finanziario annuo è iscritto nel preventivo.

L'acquisto del materiale d'armamento grava il credito a preventivo, rubrica 1045/A2150.0100 «Materiale d'armamento» (Difesa).

2

Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 8 giugno 2009

Consiglio degli Stati, 7 settembre 2009

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab

1 2

RS 101 FF 2009 1191

2008-2740

5953

Programma d'armamento 2009. DF

Allegato

Elenco dei crediti d'impegno Progetti

Credito d'impegno fr.

­ Mobilità

360 000 000

­ Effetto delle armi

136 000 000

Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2009

496 000 000

5954