Decreto federale concernente l'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2009) del 7 settembre 2009
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 20092, decreta: Art. 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 18 febbraio 2009 (Programma d'armamento 2009).
1
Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 496 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno figurante nell'allegato.
2
Art. 2 1
Il fabbisogno finanziario annuo è iscritto nel preventivo.
L'acquisto del materiale d'armamento grava il credito a preventivo, rubrica 1045/A2150.0100 «Materiale d'armamento» (Difesa).
2
Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 8 giugno 2009
Consiglio degli Stati, 7 settembre 2009
La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab
1 2
RS 101 FF 2009 1191
2008-2740
5953
Programma d'armamento 2009. DF
Allegato
Elenco dei crediti d'impegno Progetti
Credito d'impegno fr.
Mobilità
360 000 000
Effetto delle armi
136 000 000
Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2009
496 000 000
5954