Traduzione1

Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, conclusa a Parigi il 9 settembre 1966 (con Protocollo addizionale) e modificata dall'Accordo completivo del 3 dicembre 1969, come pure dall'Accordo aggiuntivo concluso a Parigi il 22 luglio 1997

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese, animati dal desiderio di modificare la Convenzione tra la Svizzera e la Francia, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, conclusa a Parigi il 9 settembre 1966 e modificata dall'Accordo completivo concluso a Parigi il 3 dicembre 1969 come pure dall'Accordo aggiuntivo concluso a Parigi il 22 luglio 1997 (qui di seguito «Convenzione»), hanno convenuto quanto segue: Art. 1 1. Il testo dell'articolo 11 paragrafo 2 lettera b) ii) della Convenzione ha il seguente tenore: «2. b) ii)

L'esenzione mediante ritenuta alla fonte prevista alla lettera i) non si applica se il beneficiario dei dividendi distribuiti è una persona giuridica controllata direttamente o indirettamente da persone che non sono residenti di uno degli Stati contraenti, a meno che questa persona giuridica provi che l'obiettivo principale della catena partecipativa non è di trarre profitto dalle disposizioni della lettera i).»

2. All'articolo 11 della Convenzione è inserito un paragrafo 2 lettera b) iii) del seguente tenore: «2. b) iii) Tuttavia, se l'esenzione mediante ritenuta alla fonte è chiesta sulla base del paragrafo 1 dell'articolo 15 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, il paragrafo precedente si applica solo se la persona giuridica è controllata direttamente o indirettamente da uno o più residenti di Stati che non sono membri della Comunità europea.»

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Dal testo originale francese.

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Art. 2 Il testo dell'articolo 14 della Convenzione ha il seguente tenore: «Art. 14 1. Se un residente di uno Stato contraente riscuote una parte di reddito proveniente dall'altro Stato contraente e versa, direttamente o indirettamente, in qualsiasi momento e in qualsiasi forma, almeno la metà di questo reddito a una persona o a un ente che non è residente di questo altro Stato contraente, questa parte di reddito non beneficia dei vantaggi della presente Convenzione.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non è applicabile se la persona che chiede di beneficiare dei vantaggi della Convenzione comprova che l'obiettivo principale delle operazioni in questione non è di trarre profitto dalla presente Convenzione.

Tale condizione è soddisfatta se la parte di reddito: i)

è versata dal residente di uno Stato contraente a una persona o a un ente a cui non è legato, o;

ii)

avrebbe beneficiato di un trattamento convenzionale equivalente o più favorevole se fosse stata direttamente riscossa dalla persona alla quale è stata versata.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non sono applicabili se si chiede di beneficiare del vantaggio previsto alla lettera b) i) del paragrafo 2 dell'articolo 11.» Art. 3 Il testo del paragrafo 3 dell'articolo 17 della Convenzione ha il seguente tenore: «3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi, aeromobili o veicoli ferroviari esercitati nel traffico internazionale o a bordo di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.» Art. 4 1. Il paragrafo unico dell'articolo 20 della Convenzione diviene il paragrafo 1.

2. All'articolo 20 della Convenzione è inserito un paragrafo 2 del seguente tenore: «2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre rimunerazioni sono parimenti imponibili, in ragione della parte non tassata nell'altro Stato contraente, nello Stato contraente da cui provengono, se non sono tassate, in tutto o in parte, nell'altro Stato contraente in virtù della sua legislazione interna.»

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Art. 5 1. Il paragrafo unico dell'articolo 21 della Convenzione diviene il paragrafo 1.

2. All'articolo 21 della Convenzione è inserito un paragrafo 2 del seguente tenore: «2. Le disposizioni degli articoli 17, 18, 19 e 20 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni e alle altre rimunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, o da una delle loro persone giuridiche di diritto pubblico.» Art. 6 All'articolo 27 della Convenzione è inserito un paragrafo 5 del seguente tenore: «5. Se, in applicazione del paragrafo 1, un'impresa residente di uno Stato contraente ha presentato all'autorità competente di uno degli Stati contraenti un caso contemplato all'articolo 9 della presente Convenzione o relativo all'esistenza nell'altro Stato contraente di una stabile organizzazione secondo l'articolo 5 della presente Convenzione, o un caso relativo alla ripartizione degli utili tra questa impresa e la sua stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente, e le autorità competenti non hanno raggiunto un accordo per risolvere il caso, in virtù del paragrafo 2, entro i tre anni che seguono la notificazione del caso all'autorità competente di uno degli Stati contraenti, qualsiasi questione irrisolta relativa a questo caso può essere sottoposta ad arbitrato se l'impresa lo richiede. Tuttavia, le questioni irrisolte non sono sottoposte ad arbitrato se una persona direttamente interessata da questo caso ha il diritto, secondo la legislazione interna di uno degli Stati contraenti, di ottenere una decisione giurisdizionale di questo Stato contraente sulle stesse questioni o se questa decisione giurisdizionale è già stata emessa. Il lodo arbitrale vincola i due Stati contraenti e deve essere applicato a prescindere dai termini esistenti nel diritto interno di questi Stati. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.» Art. 7 Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 28 della Convenzione ha il seguente tenore: «1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano su richiesta: a)

le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione;

b)

le informazioni necessarie per applicare la legislazione interna relativa alle imposte oggetto della Convenzione nei casi in cui sono coinvolte società holding;

c)

le informazioni necessarie per applicare la legislazione interna relativa alle imposte oggetto della Convenzione nei casi di frode fiscale o di violazione analoga;

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d)

le informazioni necessarie per applicare le disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo tra la la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, nel quadro delle relazioni bilaterali tra Svizzera e Francia.

Le informazioni così scambiate devono essere tenute segrete e rivelate solo a persone o autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) che si occupano della tassazione, della riscossione o dell'amministrazione, della messa in esecuzione e del perseguimento penale oppure della decisione sui ricorsi relativi alle imposte oggetto della presente Convenzione. Queste persone o autorità possono utilizzare queste informazioni soltanto per gli scopi summenzionati. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Non sarà fornita alcuna informazione suscettibile di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali.» All'articolo 28 della Convenzione è inserito un paragrafo 3 del seguente tenore: «3. a) Se una Convenzione o un Accordo tra la Svizzera e uno Stato membro dell'Unione europea diverso dalla Francia entra in vigore dopo la firma del presente Accordo aggiuntivo e prevede un campo di applicazione dello scambio di informazioni più ampio di quello previsto al paragrafo 1 del presente articolo, il campo di applicazione dello scambio di informazioni previsto al paragrafo 1 del presente articolo sarà automaticamente ampliato al campo di applicazione previsto dalla Convenzione o dall'Accordo tra la Svizzera e questo altro Stato.

b)

Se una Convenzione o un Accordo tra la Svizzera e uno Stato membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici che non sia membro dell'Unione europea entra in vigore dopo la firma del presente Accordo aggiuntivo e prevede un campo di applicazione dello scambio di informazioni più ampio di quello previsto al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti svizzere e francesi avvieranno negoziati, entro un anno dall'entrata in vigore di tale Convenzione o di tale Accordo, per concludere un Accordo aggiuntivo destinato ad ampliare il campo di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.»

Art. 8 Nella Convenzione è inserito un articolo 28bis del seguente tenore: «Art. 28bis 1. Gli Stati contraenti si prestano mutua assistenza per la notificazione di atti e documenti relativi alla riscossione delle imposte considerate nella presente Convenzione, nonché: a)

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per quanto riguarda la Francia: ­ l'IVA; ­ le tasse di registro;

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­ ­ ­ ­ b)

l'imposta sul valore venale degli immobili posseduti da persone giuridiche; la tassa professionale; la tassa d'abitazione; e le imposte fondiarie.

per quanto riguarda la Svizzera: ­ l'IVA; ­ le tasse di registro; ­ le imposte fondiarie; ­ e le imposte sulle successioni e sulle donazioni.

2. Uno Stato può procedere direttamente per posta alla notificazione di un documento a una persona che si trova sul territorio dell'altro Stato.

Le notificazioni sono recapitate per raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il destinatario è considerato informato della notificazione alla data di presentazione del plico.

3. In caso di urgenza o di insuccesso della procedura prevista al paragrafo 2, lo Stato richiesto procede alla notificazione, su domanda dello Stato richiedente, nelle forme previste dalla sua legislazione interna per la notificazione di atti o documenti di natura identica o analoga. Se la Svizzera è lo Stato richiesto, la notificazione può inoltre essere effettuata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

4. I crediti notificati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiedente valgono come informazione del debitore.

5. Le autorità competenti degli Stati disciplinano di comune accordo le modalità di applicazione del presente articolo.» Art. 9 Nel Protocollo addizionale alla Convenzione sono inseriti i punti X e XI del seguente tenore: «X. Con riferimento all'articolo 28 paragrafo 1 lettera b), resta inteso che le autorità fiscali possono scambiare unicamente le informazioni di cui dispongono o che sono loro trasmesse per via ordinaria.

Resta inteso che sono considerate società holding ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 1 lettera b) le società svizzere secondo l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte federali dirette e le società francesi equiparabili a queste società svizzere.

XI. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 28 paragrafo 1 lettera c), resta inteso che l'espressione «frode fiscale o violazione analoga» designa un comportamento fraudolento che, secondo il diritto dello Stato richiesto, costituisce un reato passibile di una pena detentiva. Un comportamento fraudolento è presunto in particolare nelle situazioni in cui il contribuente utilizza, o ha utilizzato, a titolo di prova

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un documento falso, falsificato o inesatto e nelle situazioni in cui il contribuente ricorre, o ha ricorso, a manovre fraudolente o a un tessuto di menzogne.

Resta inteso che in caso di «frode fiscale o violazione analoga», il segreto bancario non impedisce di ottenere presso le banche prove documentali e di trasmetterle all'autorità competente dello Stato richiedente. Lo scambio di informazioni presuppone tuttavia una relazione diretta tra il comportamento fraudolento e il provvedimento di assistenza amministrativa richiesto.

Lo Stato richiesto notifica le informazioni allorquando lo Stato richiedente ha un sospetto fondato che il comportamento in questione potrebbe costituire una frode fiscale o una violazione analoga (esclusione della cosiddetta «fishing expedition»). Il sospetto dello Stato richiedente può basarsi su: a)

documenti, autenticati o no, comprendenti tra l'altro documenti commerciali, libri contabili o informazioni su conti bancari; o

b)

testimonianze del contribuente; o

c)

informazioni ottenute da un terzo che sembrano credibili; o

d)

altri indizi.»

Art. 10 Nel Protocollo addizionale alla Convenzione è inserito il punto XII del seguente tenore: «XII a)

Per l'applicazione della legislazione interna francese, le disposizioni dell'articolo 28 della Convenzione non sono di principio considerate come una clausola di assistenza amministrativa volta a combattere la frode o l'evasione fiscale.

b)

Si conviene tuttavia che i residenti di Francia beneficiari di redditi distribuiti da società quotate stabilite in Svizzera continueranno a beneficiare delle disposizioni dell'articolo 158.3.2° del «code général des impôts» anche dopo il 1° gennaio 2009.

Dal 1° gennaio 2011, e in caso di difficoltà ad applicare lo scambio di informazioni previsto all'articolo 28 della Convenzione, l'autorità competente francese consulterà l'autorità competente svizzera. Se tali difficoltà non possono essere risolte di comune accordo, l'autorità competente francese potrà sospendere l'applicazione del paragrafo precedente.» Art. 11 1. Ciascuno Stato contraente notificherà all'altro Stato contraente l'avvenuto espletamento, per quanto lo concerne, delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo, il quale entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data di ricezione del secondo strumento di ratifica. Il presente Accordo aggiuntivo è applicabile alle domande di scambio di informazioni concer-

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nenti frodi fiscali o violazioni analoghe commesse dopo la data della firma del presente Accordo aggiuntivo.

L'articolo 28bis è applicabile a ogni credito non prescritto, secondo la legislazione interna dello Stato richiedente, alla data di entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo.

2. Le altre disposizioni dell'Accordo aggiuntivo si applicano ai redditi afferenti, secondo i casi, ad ogni anno civile o a ogni esercizio che inizia dopo l'anno civile nel corso del quale l'Accordo aggiuntivo è entrato in vigore.

3. L'Accordo aggiuntivo resta in vigore fino a quando la Convenzione sarà in vigore.

Fatto a Berna il 12 gennaio 2009 in due esemplari in lingua francese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica francese:

Urs Ursprung

Joëlle Bourgois

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