Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare

Disegno

(Legge militare, LM) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 20091, decreta: I La legge militare del 3 febbraio 19952 è modificata come segue: Titolo Concerne soltanto il testo francese Ingresso, primo comma visti gli articoli 40 capoverso 2, 58 capoverso 2 e 60 capoverso 1 della Costituzione federale3; ...

Sostituzione di un'espressione In tutta la legge l'espressione «Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport» è sostituita con «DDPS».

Titolo prima dell'articolo 2

Titolo secondo: Obbligo di prestare servizio militare Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 2 1

Svizzeri

Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare.

Il servizio civile sostitutivo e l'assoggettamento alla tassa d'esenzione sono disciplinati in leggi federali specifiche.

2

1 2 3

FF 2009 5137 RS 510.10 RS 101

2009-1740

5145

Legge militare

Art. 3 cpv. 2 Se il suo annuncio è accolto, diventa soggetta all'obbligo di leva. Se al reclutamento è dichiarata abile al servizio militare e si impegna ad assumere la funzione militare che le è assegnata, diventa soggetta all'obbligo di prestare servizio militare.

2

Art. 4 cpv. 2 e 3 Gli Svizzeri all'estero possono annunciarsi volontariamente per il servizio militare.

Se il loro annuncio è accolto, diventano soggetti all'obbligo di leva. Se al reclutamento sono dichiarati abili al servizio militare e si impegnano ad assumere la funzione militare loro assegnata, diventano soggetti all'obbligo di prestare servizio militare.

2

Possono essere chiamati in servizio per il servizio di difesa nazionale (art. 76) anche gli altri Svizzeri all'estero.

3

Art. 6a (nuovo)

Attestato di adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare ricevono un attestato di adempimento del loro obbligo di prestare servizio militare.

1

2

L'attestato è aggiornato periodicamente.

Titolo prima dell'articolo 7

Capitolo 2: Contenuto dell'obbligo di prestare servizio militare Sezione 1: Obbligo di leva e reclutamento Art. 7

Obbligo di leva

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono soggette all'obbligo di leva dall'inizio dell'anno in cui compiono 18 anni.

1

Le persone soggette all'obbligo di leva devono annunciarsi presso le autorità militari competenti per la registrazione nel controllo militare e fornire in tale occasione i dati di cui all'articolo 27. L'obbligo di annunciarsi si estingue alla fine dell'anno in cui le persone soggette all'obbligo di leva compiono 29 anni.

2

Art. 8

Obbligo di partecipare alla manifestazione informativa

Le persone soggette all'obbligo di leva devono partecipare a una manifestazione informativa e, in tale occasione:

1

a.

consegnare, all'attenzione dei medici competenti, un questionario medico sullo stato di salute generale precedentemente compilato;

b.

indicare, all'attenzione degli organi di reclutamento, il periodo in cui desiderano assolvere la scuola reclute.

5146

Legge militare

2 La manifestazione informativa non è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 42). Le Svizzere non soggette all'obbligo di leva e gli Svizzeri all'estero non soggetti all'obbligo di leva possono partecipare alla manifestazione informativa.

Art. 9

Obbligo di partecipare al reclutamento

Le persone soggette all'obbligo di leva devono partecipare al reclutamento. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per i casi di manifesta inabilità al servizio.

1

Il reclutamento deve essere assolto nel 19° anno di età. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le persone soggette all'obbligo di leva che desiderano assolvere anticipatamente la scuola reclute oppure che, per motivi personali, non possono assolvere il reclutamento nel 19° anno di età.

2

L'obbligo di partecipare al reclutamento si estingue alla fine dell'anno in cui le persone soggette all'obbligo di leva compiono 25 anni. Il Consiglio federale può prevedere che il reclutamento sia assolto più tardi. L'assolvimento posticipato necessita del consenso degli interessati.

3

Art. 10

Contenuto del reclutamento

In occasione del reclutamento sono raccolti e trattati mediante esami, test e colloqui, i dati necessari per l'accertamento del profilo attitudinale, l'apprezzamento dell'idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile, nonché per l'attribuzione delle persone soggette all'obbligo di leva.

1

Le giornate di reclutamento sono computate sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 42).

2

Art. 11 cpv. 1, 2 lett. a­c, nonché 2bis I Comuni di domicilio notificano gratuitamente ogni anno alle autorità militari cantonali cognome, nome, indirizzo e numero d'assicurato dell'AVS delle persone soggette all'obbligo di leva secondo il loro registro degli abitanti.

1

2

I Cantoni hanno i compiti seguenti: a.

concerne soltanto il testo francese;

b.

organizzano la manifestazione informativa;

c.

consegnano durante la manifestazione informativa l'attestato di adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare.

2bis Il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi della manifestazione informativa, le informazioni da comunicare e i dati da rilevare; il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina i dettagli.

5147

Legge militare

Titolo prima dell'art. 12

Sezione 2: Obbligo di prestare servizio Art. 12

Principio

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare dichiarate abili al servizio militare devono prestare i seguenti servizi: a.

i servizi d'istruzione (art. 41­61);

b.

il servizio di promovimento della pace per il quale si sono annunciati (art. 66);

c.

il servizio d'appoggio (art. 67­75);

d.

il servizio attivo (art. 76­91).

Art. 13 cpv. 1 e 2, frase introduttiva 1

Abrogato

2

L'obbligo di prestare servizio militare dura:

Art. 17 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 20 cpv. 1 e 1bis (nuovo) 1

L'idoneità al servizio militare può essere riesaminata. Possono presentare una domanda scritta e motivata di riesame: a.

la persona da sottoporre all'apprezzamento;

b.

i medici dell'esercito e dell'amministrazione militare;

c.

i medici civili curanti e i medici civili incaricati di una perizia;

d.

le autorità dell'amministrazione militare e l'assicurazione militare;

e.

le autorità militari di perseguimento penale;

f.

l'organo d'esecuzione del servizio civile, nel quadro del reclutamento anche verbalmente.

1bis

Le persone che in relazione ai loro obblighi di servizio sono parzialmente o completamente incapaci di discernimento sono inabili al servizio. Le autorità tutorie comunicano senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell'esercito tutte le decisioni passate in giudicato relative alla nomina di tutori o curatori di persone soggette all'obbligo di leva e di militari, nonché il loro annullamento. Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito trasmette gli annunci agli organi di reclutamento e ai comandanti di circondario.

5148

Legge militare

Titolo prima dell'art. 21 (nuovo)

Sezione 3: Non reclutamento, esclusione dall'esercito, degradazione Art. 21

Non reclutamento a causa di una sentenza di condanna

Le persone soggette all'obbligo di leva non sono reclutate se risultano intollerabili per l'esercito a causa di una sentenza di condanna:

1

2

a.

per un crimine o un delitto; o

b.

che ordina una misura privativa della libertà.

Su loro richiesta, possono essere ammesse al reclutamento se: a.

in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall'esecuzione della pena hanno superato con successo il periodo di prova; e

b.

sussiste una necessità per l'esercito.

L'ammissione può essere revocata se a posteriori risulta che le relative condizioni non erano adempiute.

3

Art. 22

Esclusione dall'esercito a causa di una sentenza di condanna

I militari sono esclusi dall'esercito se risultano intollerabili per l'esercito a causa di una sentenza di condanna:

1

2

a.

per un crimine o un delitto; o

b.

che ordina una misura privativa della libertà.

Su loro richiesta, possono essere riammessi nell'esercito se: a.

in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall'esecuzione della pena hanno superato con successo il periodo di prova; e

b.

sussiste una necessità per l'esercito.

La riammissione può essere revocata se a posteriori risulta che le relative condizioni non erano adempiute.

3

Art. 22a (nuovo) Degradazione a causa di una sentenza di condanna I militari che si sono resi indegni del loro grado a causa di una sentenza di condanna per un crimine o un delitto sono degradati.

1

L'autorità che pronuncia la degradazione decide nel contempo se l'interessato sarà ancora chiamato a prestare servizio.

2

Art. 23

Competenza e accesso ai dati

Per le decisioni di cui agli articoli 21­22a è competente lo Stato maggiore di condotta dell'esercito.

1

5149

Legge militare

2

Per la decisione, esso può: a.

chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;

b.

consultare il casellario giudiziale, atti concernenti procedimenti penali e atti relativi all'esecuzione delle pene;

c.

chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;

d.

esigere l'esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone.

3

Se un tribunale militare ha espressamente rinunciato all'esclusione dall'esercito o alla degradazione, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito è vincolato a tale decisione.

Art. 24 cpv. 1

Ai militari che si dimostrano incapaci di esercitare la loro funzione è assegnata senza indugio una funzione per la quale possiedono le capacità.

1

Titolo prima dell'art. 25 (nuovo)

Sezione 4: Obblighi fuori del servizio Art. 25, rubrica, nonché cpv. 1 Obblighi generali Fuori del servizio le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono:

1

a.

concerne soltanto il testo francese;

b.

adempiere l'obbligo di notificazione (art. 27);

c.

concerne soltanto il testo francese;

d.

concerne soltanto il testo francese.

Sezione 3 (art. 26) Abrogata Titolo prima dell'art. 27 Abrogato Art. 27, rubrica, nonché cpv. 1 e 1bis (nuovo) Obbligo di notificazione Le persone soggette all'obbligo di leva e le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono comunicare spontaneamente al comandante di circondario del loro Cantone di domicilio i seguenti dati personali e i relativi cambiamenti:

1

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Legge militare

a.

cognome, nomi, data di nascita;

b.

indirizzo di residenza e indirizzo postale;

c.

lingua materna, Comune e Cantone d'origine;

d.

professione appresa e attività professionale.

1bis Esse devono comunicare spontaneamente allo Stato maggiore di condotta dell'esercito i seguenti dati personali e i relativi cambiamenti:

a.

le sentenze di condanna per un crimine o un delitto passate in giudicato, nonché le sentenze di condanna passate in giudicato che ordinano una misura privativa della libertà;

b.

i pignoramenti infruttuosi e le dichiarazioni di fallimento.

Art. 42 cpv. 2, frase introduttiva Il Consiglio federale stabilisce il numero massimo complessivo di giorni di servizio d'istruzione da prestare da parte:

2

Art. 48a Istruzione all'estero o insieme con truppe straniere Nel quadro della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti:

1

a.

l'istruzione di truppe svizzere all'estero;

b.

l'istruzione di truppe straniere in Svizzera;

c.

l'istruzione di truppe straniere all'estero;

d.

le esercitazioni in comune con truppe straniere.

Può mettere a disposizione installazioni e materiale dell'esercito per scopi d'istruzione in ambito internazionale.

2

Art. 48b (nuovo) Istruzione e perfezionamento del personale medico militare L'istruzione e il perfezionamento del personale medico militare incombono alla Confederazione per quanto non si svolgano presso una scuola universitaria.

1

La Confederazione assicura e coordina, nel settore della medicina militare e della medicina in caso di catastrofi, l'istruzione e il perfezionamento dei medici militari e degli altri quadri delle professioni sanitarie.

2

A tale scopo la Confederazione gestisce un centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofi. Il centro di competenza è un'unità amministrativa del DDPS. Esso può incaricare terzi dell'esecuzione di misure di istruzione e perfezionamento.

3

5151

Legge militare

Art. 54a cpv. 2 e 3 Chi adempie senza interruzioni il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (militare in ferma continuata), assolve la scuola reclute e immediatamente dopo presta il resto dei giorni di servizio senza interruzione.

2

La proporzione annua di reclute che effettuano il servizio quali militari in ferma continuata non può eccedere il 15 per cento.

3

Art. 55 Gli allievi sergenti e tenenti assolvono un'istruzione per quadri adeguata al loro compito.

1

I sergenti e i tenenti di nuova nomina assolvono un servizio d'istruzione in una scuola reclute. Assumono la responsabilità dell'istruzione e della condotta al loro livello.

2

3

Il Consiglio federale disciplina: a.

quali altri servizi d'istruzione devono essere assolti per conseguire un grado superiore, per esercitare una nuova funzione o per un nuovo addestramento;

b.

quali servizi speciali devono prestare gli ufficiali e i sottufficiali;

c.

la durata massima dell'istruzione dei quadri e dei servizi d'istruzione.

Il Consiglio federale può autorizzare il DDPS a disciplinare i dettagli relativi ai servizi d'istruzione, quali la ripartizione, i partecipanti e le condizioni d'ammissione.

4

Art. 56­58 Abrogati Art. 66b cpv. 3 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 77 cpv. 3, primo periodo Concerne soltanto il testo francese.

Art. 80 cpv. 4, secondo periodo ... Tuttavia, se una decisione concerne pretese pecuniarie, è ammesso il ricorso all'Aggruppamento Difesa del DDPS.

4

Art. 85 cpv. 3 3

Su proposta del generale il Consiglio federale ne designa il sostituto.

5152

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Art. 102

Gradi

I gradi dell'esercito sono i seguenti: a.

truppa: recluta, soldato, appuntato, appuntato capo;

b.

sottufficiali: caporale, sergente, sergente capo;

c.

sottufficiali superiori: sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere, aiutante sottufficiale, aiutante di stato maggiore, aiutante maggiore, aiutante capo;

d.

ufficiali: 1. ufficiali subalterni: tenente, primotenente, 2. capitano, 3. ufficiali superiori: maggiore, tenente colonnello, colonnello, 4. alti ufficiali superiori: brigadiere, divisionario, comandante di corpo, 5. comandante in capo dell'esercito: generale.

Art. 103 cpv. 3 3

Per determinare l'idoneità di un aspirante, l'autorità competente può: a.

chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;

b.

consultare il casellario giudiziale, atti concernenti procedimenti penali e atti relativi all'esecuzione delle pene;

c.

chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;

d.

esigere l'esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone.

Art. 109a (nuovo)

Messa fuori servizio

1

Il DDPS provvede alla messa fuori servizio del materiale dell'esercito.

2

Conclude i contratti necessari per la messa fuori servizio.

Tutela i beni culturali dell'esercito considerati degni di essere conservati. Esso può delegare interamente o parzialmente a terzi la conservazione e l'amministrazione di tali beni culturali.

3

Art. 109b (nuovo)

Cooperazione in materia di armamenti con Stati partner

Nel quadro della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di cooperazione in materia di armamenti.

1

2

Tali accordi possono segnatamente concernere i seguenti oggetti: a.

acquisto di armamenti;

b.

ricerca e sviluppo, garanzia della qualità e manutenzione nel campo della tecnica militare; 5153

Legge militare

c.

scambio di informazioni e di dati;

d.

condizioni della cooperazione, relativa a progetti specifici, con l'industria nel campo dell'armamento;

e.

identificazione di progetti comuni in tale campo.

Art. 113

Esame dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale

Per l'esame dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito può: a.

chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;

b.

consultare il casellario giudiziale, atti concernenti procedimenti penali e atti relativi all'esecuzione delle pene;

c.

chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;

d.

esigere l'esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone.

Art. 122

Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare

I Cantoni provvedono al disbrigo delle formalità amministrative per il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare e, in collaborazione con la Confederazione, all'organizzazione della riconsegna dell'equipaggiamento personale.

Art. 123 cpv. 2 lett. a 2

Non prelevano imposte su: a.

stabilimenti o officine militari, ad eccezione delle imprese d'armamento della Confederazione che sono società anonime di diritto privato;

Art. 125 cpv. 4 (nuovo) Contro le decisioni delle autorità cantonali di ultimo grado nel settore del tiro fuori del servizio è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il DDPS è parimenti legittimato a ricorrere. Le autorità cantonali di ultimo grado inviano immediatamente e gratuitamente le loro decisioni al DDPS.

4

Titolo prima dell'art. 130a (nuovo)

Sezione 5: Messa fuori servizio di immobili militari Art. 130a (nuovo) Competenza Il DDPS disciplina la messa fuori servizio di immobili della Confederazione non più necessari per scopi militari.

1

2

Conclude i contratti necessari per la messa fuori servizio.

5154

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Art. 130b (nuovo) Considerazione prioritaria dei Cantoni in caso di vendita In caso di vendita di immobili militari non più necessari devono essere considerati in via prioritaria i Cantoni e i Comuni.

1

2 Il Consiglio federale disciplina i criteri per prendere in considerazione in via prioritaria i Cantoni e i Comuni.

Art. 132 lett. a I Comuni mettono gratuitamente a disposizione: a.

i locali e gli impianti per le manifestazioni informative;

Art. 140 cpv. 1 Le formazioni sono responsabili del materiale dell'esercito loro affidato. Rispondono della perdita e del danneggiamento ove non si possa individuare il responsabile. Non ne rispondono invece se provano che non vi è stata colpa da parte di un loro militare.

1

Art. 142 cpv. 4 Le decisioni di queste autorità possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

4

Titolo prima del l'art. 148i (nuovo)

Capitolo 8: Prestazioni commerciali Art. 148i (nuovo) Le unità amministrative del DDPS possono fornire prestazioni commerciali a terzi se tali prestazioni:

1

a.

sono in stretta relazione con i compiti principali dell'unità amministrativa;

b.

non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e

c.

non richiedono mezzi materiali e risorse di personale supplementari significativi.

Le prestazioni commerciali devono essere fornite, sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che coprano almeno i costi. Il DDPS può prevedere eccezioni per determinate prestazioni, se non ne risulta alcuna concorrenza per l'economia privata.

2

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

5155

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III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5156

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale militare del 13 giugno 19274 Art. 3 cpv. 1 n. 5 1

Sono sottoposti al diritto penale militare: 5.

le persone soggette all'obbligo di leva per quanto concerne l'obbligo di presentarsi, nonché durante la giornata informativa e le giornate di reclutamento;

Art. 35 Il giudice pronuncia la degradazione del militare che, per un crimine o un delitto, si sia reso indegno del suo grado.

4. Pena accessoria: 1 degradazione

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito decide se il militare degradato sarà ancora chiamato a prestare servizio militare.

2

Gli effetti della degradazione cominciano dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.

3

2. Legge federale del 4 ottobre 20025 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile Art. 17, rubrica, nonché cpv. 2 e 3 Incorporazione dei militi D'intesa con i Cantoni interessati, i militi possono essere incorporati al di fuori del Cantone di domicilio.

2

3

Il Cantone di domicilio decide in merito all'incorporazione dei militi.

Art. 18 1

Personale di riserva

I Cantoni hanno la facoltà di incorporare militi nel personale di riserva.

I militi incorporati nel personale di riserva non devono essere formati e non hanno diritto di prestare servizio di protezione civile.

2

4 5

RS 321.0 RS 520.1

5157

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Titolo prima dell'art. 66 (nuovo)

Capitolo 8: Protezione giuridica e procedimento Sezione 1: Pretese non pecuniarie Art. 66

Apprezzamento dell'idoneità al servizio di protezione civile

Contro le decisioni della Commissione per la visita sanitaria di reclutamento e delle altre commissioni per la visita sanitaria in merito all'apprezzamento dell'idoneità al servizio di protezione civile è ammesso il ricorso presso un'altra Commissione per la visita sanitaria. Quest'ultima decide definitivamente.

1

2

Hanno il diritto di ricorrere: a.

la persona oggetto della decisione o il suo rappresentante legale;

b.

l'assicurazione militare;

c.

la direzione medica delle cliniche e degli ospedali psichiatrici, degli istituti per epilettici, degli istituti di cura per alcolizzati nonché delle istituzioni per la terapia dei tossicomani;

d.

i medici del Servizio medico militare.

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa.

3

Art. 66a (nuovo) Domande di differimento del servizio Contro le chiamate e le decisioni di differimento del servizio i militi possono presentare una domanda di riesame all'organo che li ha convocati. Esso decide definitivamente.

Art. 66b (nuovo) Altri casi In tutte le altre controversie di natura non pecuniaria, contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza non considerate definitive ai sensi della presente legge è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Titolo prima dell'art. 67 (nuovo)

Sezione 2: Pretese pecuniarie Art. 67, rubrica, nonché cpv. 3 Rubrica abrogata 3

6

Concerne soltanto il testo francese.

RS 172.021

5158

Legge militare

Titolo prima dell'art. 73a (nuovo)

Capitolo 3: Prestazioni commerciali Art. 73a Il servizio della Confederazione competente per la protezione civile può fornire prestazioni commerciali a terzi se tali prestazioni:

1

a.

sono in stretta relazione con i compiti principali del servizio;

b.

non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e

c.

non richiedono mezzi materiali e risorse di personale supplementari significativi.

Le prestazioni commerciali devono essere fornite, sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che coprano almeno i costi. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport può prevedere eccezioni per determinate prestazioni, se non ne risulta alcuna concorrenza per l'economia privata.

2

Titolo prima dell'art. 74

Capitolo 4: Disposizioni finali 3. Legge federale del 12 giugno 19597 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare Art. 3

Durata dell'assoggettamento

L'assoggettamento alla tassa comincia all'inizio dell'anno in cui l'assoggettato agli obblighi militari compie 20 anni.

1

2

Esso dura: a.

per gli assoggettati agli obblighi militari non incorporati in una formazione dell'esercito e non soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, fino alla fine dell'anno in cui compiono 30 anni;

b.

per gli assoggettati agli obblighi militari incorporati in una formazione dell'esercito o soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, al più tardi fino alla fine dell'anno nel quale compiono 34 anni.

Art. 4 cpv. 1 lett. d 1

È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento: d.

7

abrogata

RS 661

5159

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5160