Termine di referendum: 9 luglio 2009

Legge federale sull'istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all'estero del 20 marzo 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 aprile 20081, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 19 dicembre 19752 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero Ingresso visto l'articolo 40 della Costituzione federale3; ...

Art. 3 cpv. 2 2

L'eleggibilità è determinata secondo l'articolo 143 della Costituzione federale.

Art. 7a

Aiuti finanziari

La Confederazione può sostenere le organizzazioni e le istituzioni che promuovono le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera.

1

2

1 2 3

Nei limiti dei crediti stanziati, concede segnatamente aiuti finanziari: a.

all'Organizzazione degli Svizzeri all'estero, per tutelare gli interessi degli Svizzeri all'estero nei confronti delle autorità e del Parlamento e per promuovere le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera;

b.

alla «Gazzetta svizzera», per l'informazione degli Svizzeri all'estero.

FF 2008 3009 RS 161.5 RS 101

2008-0126

1649

Istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all'estero. LF

La Confederazione può promuovere altre misure atte ad avvicinare gli Svizzeri all'estero alle istituzioni e alla vita politica svizzere e ad agevolare l'esercizio dei diritti politici.

3

2. Legge federale del 21 marzo 19734 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero Titolo Legge federale sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero (LAPE) Ingresso visti gli articoli 40 e 54 della Costituzione federale5; ...

Sostituzione di termini In tutta la legge, fatti salvi gli articoli 16, 18 e 21, il termine «assistenza» è sostituito con il termine «aiuto sociale», con i necessari adeguamenti grammaticali.

1

In tutta la legge i termini «assistenziale» e «assistenziali» sono sostituiti con il termine «di aiuto sociale».

2

Nell'articolo 15 i termini «società assistenziali» e «società svizzere assistenziali» sono rispettivamente sostituiti con i termini «società di soccorso» e «società svizzere di soccorso».

3

Nell'articolo 19 capoverso 1 il termine «assistito» è sostituito con il termine «beneficiario», con i necessari adeguamenti grammaticali.

4

In tutta la legge i capi sono sostituiti con sezioni.

Titoli prima dell'art. 1

Capitolo 1: Prestazioni di aiuto sociale agli Svizzeri all'estero Sezione 1: Campo d'applicazione Art. 3 cpv. 1, primo periodo, e 2 Se Svizzeri all'estero risieduti all'estero durante almeno 3 anni necessitano dell'aiuto sociale dopo il loro ritorno in Svizzera, la Confederazione ne assume le spese per 3 mesi al massimo a contare dalla data del ritorno. ...

1

4 5

RS 852.1 RS 101

1650

Istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all'estero. LF

Questa disposizione non si applica alle persone che, al momento del ritorno in Svizzera, beneficiavano dell'aiuto sociale a spese di un Cantone.

2

Art. 6

Doppi cittadini

Ai doppi cittadini la cui cittadinanza straniera è preponderante non sono di regola concesse prestazioni di aiuto sociale.

Art. 21 cpv. 1 La Confederazione assume le spese derivanti dalle prestazioni di aiuto sociale concesse in base alla presente legge.

1

Titolo prima dell'art. 22a

Capitolo 2: Prestiti ai cittadini svizzeri in soggiorno temporaneo all'estero che si trovano nel bisogno Art. 22a

Campo d'applicazione

Beneficiano dell'aiuto secondo il presente capitolo i cittadini svizzeri, i rifugiati riconosciuti e gli apolidi, domiciliati in Svizzera, che soggiornano all'estero da meno di 3 mesi.

Art. 22b

Condizioni

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere prestiti senza interessi (anticipi) alle persone che si trovano nel bisogno.

1

2

Gli anticipi possono essere concessi: a.

per il finanziamento del viaggio di ritorno in Svizzera;

b.

quale aiuto transitorio;

c.

per il pagamento delle spese ospedaliere e mediche.

Titolo prima dell'art. 23

Capitolo 3: Disposizioni finali

1651

Istituzione di basi legali per il sostegno finanziario ai cittadini svizzeri all'estero. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 marzo 2009

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2009

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 31 marzo 20096 Termine di referendum: 9 luglio 2009

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FF 2009 1649

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