Decreto federale Disegno sull'iniziativa popolare «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio» del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale1; vista l'iniziativa popolare «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio» depositata il 23 gennaio 20092; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 20093, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio» depositata il 23 gennaio 2009 è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 108a (nuovo)

Promozione della proprietà abitativa mediante il risparmio per l'alloggio

La Confederazione e i Cantoni promuovono l'acquisto di una proprietà abitativa per uso proprio mediante il risparmio per l'alloggio.

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A tal fine tengono conto dei seguenti principi: a.

per il primo acquisto a titolo oneroso di una proprietà abitativa per uso proprio permanente in Svizzera ogni contribuente domiciliato in Svizzera può dedurre dal reddito imponibile risparmi per un importo massimo di 10 000 franchi all'anno. I coniugi tassati congiuntamente possono far valere detta deduzione singolarmente. La Confederazione adegua periodicamente l'importo massimo al rincaro. La deduzione può essere fatta valere al massimo per dieci anni;

b.

per la durata del risparmio per l'alloggio il capitale di risparmio e i relativi interessi sono esentati dall'imposta sulla sostanza e dall'imposta sul reddito;

RS 101 FF 2009 1105 FF 2009 6081

2009-1546

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Iniziativa popolare «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio». DF

c.

alla scadenza della durata massima del risparmio per l'alloggio soltanto la tassazione dell'importo impiegato per l'acquisto di una proprietà abitativa per uso proprio permanente è differita.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo)4 8. Disposizione transitoria dell'art. 108a (Promozione della proprietà abitativa mediante il risparmio per l'alloggio) La Confederazione e i Cantoni introducono il risparmio per l'alloggio al più tardi cinque anni dopo l'accettazione dell'articolo 108a da parte del Popolo e dei Cantoni.

Se alla scadenza di questo termine le corrispondenti disposizioni legali non sono ancora entrate in vigore, l'articolo 108a è applicabile direttamente.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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