Decreto del Consiglio federale che indice la votazione popolare del 27 settembre 2009 del 3 luglio 2009

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 10 giugno 20092; visto il parere del Consiglio federale dell'11 giugno 20093, decreta: Art. 1 La votazione popolare su: ­

il decreto federale del 13 giugno 20084 sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell'assicurazione invalidità mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, modificato dal decreto federale del 12 giugno 20095 concernente la modifica di questo decreto e

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il decreto federale del 19 dicembre 20086 concernente la rinuncia all'introduzione dell'iniziativa popolare generica

avrà luogo il 27 settembre 2009 e i giorni precedenti, in conformità alle disposizioni legali.

Art. 2 La Cancelleria federale è incaricata di adottare, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.

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RS 161.1 FF 2009 3753 FF 2009 3759 FF 2008 4573 FF 2009 3761 FF 2009 13

2009-1670

4463

Votazione popolare del 27 settembre 2009. DCF

Art. 3 Il presente decreto sostituisce il decreto del Consiglio federale del 22 maggio 20097.

Il presente decreto è comunicato ai Cantoni e pubblicato nel Foglio federale.

3 luglio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2009 3039

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