Allegato 2 Traduzione1

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS2 Concluso a Ginevra il 25 novembre 2008

Preambolo La Repubblica di Colombia (in seguito denominata «Colombia»), da una parte, e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera, (in seguito denominati «Stati dell'AELS»), dall'altra, ogni singolo Stato denominato singolarmente «Parte» o collettivamente «Parti»: decisi a rafforzare gli speciali legami di amicizia e cooperazione fra le loro nazioni e desiderosi, mediante la rimozione degli ostacoli al commercio, di contribuire allo sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale e di fornire un contributo per una più vasta cooperazione internazionale, in particolare tra Europa e America del Sud; considerando gli importanti collegamenti esistenti tra la Colombia e gli Stati dell'AELS, in particolare la Dichiarazione comune di cooperazione firmata a Berna il 17 maggio 2006 (Joint Declaration on Co-operation) e desiderando rafforzare tali collegamenti mediante l'istituzione di una zona di libero scambio e instaurando a tal fine rapporti stretti e duraturi; riaffermando il loro impegno per la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali nel rispetto dei loro obblighi di diritto internazionale, inclusi i principi stabiliti dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; riconoscendo il rapporto tra buon governo societario, efficiente gestione pubblica e solido sviluppo economico e affermando il loro sostegno ai principi del governo societario nel Patto mondiale dell'ONU, nonché il loro intento di promuovere la trasparenza e di prevenire e combattere la corruzione; basandosi sui loro rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in seguito denominato «Accordo sull'OMC») e dagli altri accordi negoziati in base a tale accordo e da altri strumenti multilaterali e bilaterali di cooperazione; riaffermando il loro impegno per lo sviluppo economico e sociale e il rispetto per i diritti fondamentali dei lavoratori, inclusi i principi stabiliti nelle Convenzioni

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Dal testo originale inglese.

Gli allegati non sono pubblicati nel foglio federale (vedi cifra 12 del messaggio, FF 2009 1965).

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) delle quali le Parti sono firmatarie; con l'obiettivo di creare nuove possibilità di lavoro, migliorare la salute e gli standard di vita e garantire una crescita costante e generalizzata del reddito reale disponibile nei loro rispettivi territori grazie all'espansione degli scambi e dei flussi d'investimento, promuovendo così un ampio sviluppo economico in grado di ridurre la povertà; intenzionati a preservare la loro capacità di salvaguardare il benessere sociale; decisi a migliorare la competitività delle loro imprese nei mercati globali; determinati a creare un mercato ampio e sicuro per i beni e i servizi nei loro territori e a garantire un quadro normativo e condizioni prevedibili per gli scambi, gli affari e gli investimenti, stabilendo regole chiare e reciprocamente vantaggiose; riconoscendo che i vantaggi della liberalizzazione degli scambi non dovrebbero essere controbilanciati da pratiche anticoncorrenziali; decisi a promuovere la creatività e l'innovazione proteggendo i diritti di proprietà intellettuale pur mantenendo un equilibrio tra i diritti dei titolari e gli interessi del pubblico in generale, in particolare per quanto riguarda l'educazione, la ricerca, la sanità pubblica e l'accesso all'informazione; determinati a implementare il presente Accordo conformemente alle disposizioni per la protezione e la conservazione dell'ambiente, a promuovere lo sviluppo sostenibile e a rafforzare la loro cooperazione in materia ambientale; hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo di libero scambio (in seguito denominato «il presente Accordo»):

Capitolo 1 Disposizioni generali Art. 1.1

Istituzione di una zona di libero scambio

Conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 dell'OMC (in seguito denominato «GATT 1994») e all'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi dell'OMC (in seguito denominato «GATS»), le Parti al presente Accordo istituiscono una zona di libero scambio in virtù del presente Accordo e in virtù degli accordi agricoli complementari conclusi contemporaneamente tra la Colombia e ogni singolo Stato dell'AELS.

Art. 1.2

Obiettivi

Gli obiettivi del presente Accordo sono: (a) ottenere la liberalizzazione degli scambi di merci conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994; (b) ottenere la liberalizzazione degli scambi di servizi, conformemente all'articolo V del GATS; 1970

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

(c) aumentare sensibilmente le possibilità d'investimento nella zona di libero scambio; (d) ottenere una maggiore liberalizzazione, su una base di reciprocità, dei mercati degli appalti pubblici delle Parti; (e) promuovere la concorrenza nelle loro economie, in particolare per quanto riguarda le relazioni economiche tra le Parti; (f) garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale; (g) contribuire, mediante l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti, allo sviluppo e all'espansione armoniosi del commercio mondiale; (h) assicurare una cooperazione intesa al potenziamento della capacità commerciale, in modo da aumentare e migliorare i vantaggi del presente Accordo, in particolare per le piccole e medie imprese.

Art. 1.3

Campo di applicazione territoriale

1. Salvo disposizioni contrarie, il presente Accordo si applica ai territori delle Parti conformemente al loro diritto nazionale e al diritto internazionale.

2. Il presente Accordo non si applica al territorio delle Svalbard, fatta eccezione per gli scambi di merci.

Art. 1.4

Rapporto con altri accordi internazionali

Le Parti confermano i loro diritti e obblighi previsti dall'Accordo sull'OMC, dagli altri accordi negoziati in virtù di quest'ultimo ai quali sono parte e da qualsiasi altro accordo internazionale di cui sono firmatarie.

Art. 1.5

Relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo

1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle relazioni economiche e commerciali tra, da una parte, ogni singolo Stato dell'AELS e, dall'altra, la Colombia, ma non alle relazioni commerciali tra i singoli Stati dell'AELS, salvo il presente Accordo disponga diversamente.

2. In virtù dell'unione doganale stabilita dal Trattato del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein per le questioni disciplinate dal suddetto Trattato.

Art. 1.6

Governo centrale, regionale e locale

All'interno del proprio territorio ogni Parte assicura il rispetto di tutti gli obblighi e di tutti gli impegni disciplinati dal presente Accordo da parte dei rispettivi governi e delle rispettive autorità centrali, regionali e locali e da parte di organismi non governativi nell'esercizio dei poteri governativi delegati loro da governi e autorità centrali, regionali e locali.

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

Art. 1.7

Tassazione

1. Il presente Accordo non limita la sovranità fiscale di una Parte per quanto riguarda l'adozione di misure fiscali, fatta eccezione per le discipline qui di seguito elencate: (a) articolo 2.11 (Trattamento nazionale) e le altri disposizioni del presente Accordo necessarie all'applicazione di tale articolo analogamente all'articolo III del GATT 1994; (b) articolo 4.3 (Trattamento della nazione più favorita) e 4.5 (Trattamento nazionale) nella misura in cui concernono la tassazione di cui all'articolo 4.15 (Eccezioni generali); e (c) articolo 5.3 (Trattamento nazionale) nella misura in cui concerne la tassazione di cui all'articolo 5.8 (Eccezioni).

2. Nonostante il paragrafo 1, il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi di una Parte ai sensi di qualsiasi convenzione fiscale. Nel caso in cui vi sia incompatibilità tra il presente Accordo e tale convenzione, quest'ultima prevale nella misura dell'incompatibilità.

Art. 1.8

Commercio elettronico

Le Parti riconoscono l'importanza crescente del commercio elettronico per i loro scambi. Al fine di sostenere le disposizioni del presente Accordo relative agli scambi di beni e di servizi, le Parti s'impegnano a intensificare la loro collaborazione in materia di commercio elettronico per il loro reciproco vantaggio. A tale scopo le Parti hanno stabilito il quadro contenuto nell'allegato I (Commercio elettronico).

Art. 1.9

Definizioni di applicazione generale

Ai fini del presente Accordo, salvo diversamente indicato o chiaramente inteso nel contesto specifico nel quale è utilizzato: (a) «giorno» significa giorno civile; (b) «persona giuridica» indica qualsiasi ente giuridico debitamente costituito o comunque organizzato ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, ivi comprese aziende, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; (c) «misura» si riferisce a qualsiasi misura presa da una Parte sotto forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, disposizione amministrativa o in qualsiasi altra forma; (d) «persona» significa una persona fisica o giuridica.

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

Capitolo 2 Scambi di merci Art. 2.1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, salvo disposizione contraria: (a) «autorità doganale» indica l'autorità che conformemente alla legislazione di una Parte è responsabile dell'amministrazione della sua legislazione doganale; (b) «dazi doganali all'importazione» designano tutti i diritti e gli oneri imposti in relazione all'importazione di merci, comprese tutte le forme di sovrattassa, ad eccezione di: (i) oneri equivalenti a imposte interne applicati in virtù dell'articolo III.2 del GATT 1994, (ii) dazi antidumping o compensativi applicati conformemente all'articolo VI del GATT 1994, (iii) tasse e altri oneri relativi all'importazione, purché siano proporzionati al costo dei servizi prestati; (c) per «legislazione doganale» s'intende qualsiasi disposizione legale o regolamentare adottata da una Parte e che disciplina l'importazione, l'esportazione o il transito di merci e il loro vincolo a un regime doganale, incluse le misure di divieto, restrizione e controllo.

Art. 2.2

Campo di applicazione

Il presente capitolo si applica ai seguenti prodotti oggetto di scambio tra le Parti: (a) prodotti contemplati dai capitoli 25­97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in seguito denominato «SA»), esclusi i prodotti elencati nell'allegato II (Prodotti esclusi); (b) prodotti agricoli trasformati specificati nell'allegato III (Prodotti agricoli trasformati) nel rispetto degli accordi previsti nel capitolo 3 (Prodotti agricoli trasformati); (c) pesce e altri prodotti del mare menzionati nell'allegato IV (Pesce e altri prodotti del mare).

Art. 2.3

Regole d'origine e assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

1. Le disposizioni relative alle regole d'origine e ai regimi doganali sono contenute nell'allegato V (Regole d'origine e cooperazione amministrativa reciproca in materia doganale).

2. Le disposizioni sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale sono contenute nell'allegato VI (Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale).

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

Art. 2.4

Agevolazione degli scambi

Per agevolare gli scambi tra la Colombia e gli Stati dell'AELS, le Parti: (a) semplificano, nella maggiore misura possibile, le procedure per gli scambi delle merci e dei servizi connessi; (b) promuovono la cooperazione multilaterale tra loro al fine di migliorare la loro partecipazione allo sviluppo e all'applicazione di convenzioni e raccomandazioni internazionali sull'agevolazione degli scambi; e (c) cooperano per l'agevolazione degli scambi nel quadro del Comitato misto, conformemente alle disposizioni contenute nell'allegato VII (Agevolazione degli scambi).

Art. 2.5

Costituzione di un Sottocomitato sulle regole d'origine, sui regimi doganali e sull'agevolazione degli scambi

1. Con il presente Accordo è stato costituito un Sottocomitato sulle regole d'origine, sui regimi doganali e sull'agevolazione degli scambi.

2. Le funzioni del Sottocomitato sono di scambiare informazioni, controllare l'evoluzione, preparare gli adattamenti tecnici relativi agli allegati II (Prodotti esclusi), III (Prodotti agricoli trasformati), IV (Pesce e altri prodotti del mare), V (Regole d'origine e assistenza amministrativa reciproca in materia doganale) e VIII (Smantellamento dei dazi all'importazione per i prodotti industriali) e di assistere il Comitato misto.

3. Il Comitato è presieduto alternativamente da un rappresentante della Colombia o di uno Stato dell'AELS per un periodo di tempo concordato. Il presidente è eletto nel corso della prima riunione del Sottocomitato. Il Sottocomitato agisce su base consensuale.

4. Il Sottocomitato rende conto al Comitato misto. Il Sottocomitato può formulare raccomandazioni al Comitato misto su questioni relative alle sue funzioni.

5. Il Sottocomitato si riunisce ogni qualvolta sia necessario, per volontà del Comitato misto, su iniziativa del presidente del Sottocomitato oppure su richiesta di una Parte. Le riunioni si tengono alternativamente in Colombia o negli Stati dell'AELS.

6. Per ogni riunione il presidente prepara un ordine del giorno provvisorio d'intesa con le Parti e, di norma, lo inoltra loro al più tardi due settimane prima della riunione.

Art. 2.6

Smantellamento dei dazi all'importazione

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, la Colombia smantella i suoi dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari degli Stati dell'AELS, come stabilito dagli allegati III (Prodotti agricoli trasformati), IV (Pesce e altri prodotti del mare) e VIII (Smantellamento dei dazi all'importazione per i prodotti industriali).

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell'AELS eliminano tutti i dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari della Colombia, salvo altrimenti disposto negli allegati III (Prodotti agricoli trasformati) e IV (Pesce e altri prodotti del mare).

3. Su richiesta di una Parte sono organizzate consultazioni per valutare l'accelerazione dell'eliminazione dei dazi doganali stabiliti nei rispettivi allegati. L'eventuale accordo tra le Parti per accelerare l'eliminazione di un dazio doganale sostituisce qualsiasi dazio o categoria di smantellamento previsti negli allegati III (Prodotti agricoli trasformati), IV (Pesce e altri prodotti del mare) e VIII (Smantellamento dei dazi all'importazione per i prodotti industriali) previa approvazione delle Parti e conformemente alle loro disposizioni giuridiche interne.

4. Non vengono introdotti nuovi dazi doganali o altri oneri in relazione con l'importazione di prodotti originari in una Parte, né vengono aumentati quelli già applicati, ad eccezione dei casi previsti dal presente Accordo.

5. Le Parti riconoscono di poter: (a) in seguito a una riduzione tariffaria unilaterale, aumentare un dazio doganale portandolo al livello stabilito nei calendari per lo smantellamento dei dazi doganali di ogni Parte, per il relativo anno; (b) mantenere o aumentare un dazio doganale come autorizzato dall'Organo di conciliazione dell'OMC in base al dazio preferenziale stabilito dal calendario per lo smantellamento dei dazi doganali della Parte interessata; (c) aumentare un dazio doganale in virtù dell'articolo 12.17 (Non attuazione e sospensione dei vantaggi).

Art. 2.7

Tasso di base

1. Per ogni prodotto il tasso di base del dazio doganale cui si devono applicare le successive riduzioni previste dagli allegati III (Prodotti agricoli trasformati), IV (Pesce e altri prodotti del mare) e VIII (Smantellamento dei dazi all'importazione per i prodotti industriali) corrisponde all'aliquota di dazio della nazione più favorita applicata il 1° aprile 2007.

2. Se in un qualsiasi momento successivo alla data di entrata in vigore del presente Accordo una Parte riduce il suo dazio doganale della nazione più favorita applicato, tale dazio doganale si applica unicamente se è inferiore al dazio doganale calcolato in base ai corrispondenti allegati.

Art. 2.8

Dazi all'esportazione

1. Con l'entrata in vigore del presente Accordo le Parti eliminano tutti i dazi doganali e gli altri oneri, incluse le sovrattasse e le altre forme di contributo in rapporto con l'esportazione di merci a una Parte, fatte salve le disposizioni dell'allegato IX (Dazi all'esportazione).

2. Non vengono introdotti nuovi dazi doganali o altri oneri in relazione con l'esportazione di merci destinate a una Parte, né vengono aumentati quelli già applicati.

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

Art. 2.9

Restrizioni alle importazioni e alle esportazioni

1. Negli scambi tra le Parti non vengono istituite o mantenute proibizioni o restrizioni diverse da dazi, tasse o altri oneri resi effettivi mediante quote, licenze di importazione o di esportazione conformemente all'articolo XI del GATT 1994, che è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis mutandis.

2. Le Parti convengono che il paragrafo 1 proibisce a una Parte di adottare o mantenere: (a) requisiti di prezzo all'esportazione e all'importazione, tranne quando permesso nell'applicazione di misure o di accordi compensativi o antidumping; (b) licenze d'importazione vincolate all'adempimento di un requisito di prestazione, fatto salvo quanto disposto dall'allegato X (Restrizioni alle importazioni e alle esportazioni e Trattamento nazionale).

3. Nessuna Parte adotta o mantiene una misura incompatibile con l'Accordo dell'OMC relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. Qualsiasi nuova procedura in materia di licenze d'importazione, qualsiasi modifica delle sue procedure esistenti in materia di licenze d'importazione e tutti gli elenchi di prodotti sono pubblicati quando possibile 21 giorni prima della data di entrata in vigore del requisito, ma in ogni caso non più tardi di tale data.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle misure stabilite nell'allegato X (Restrizioni alle importazioni e alle esportazioni e Trattamento nazionale).

Art. 2.10

Spese amministrative e formalità

1. Ogni Parte assicura che tutti gli oneri e le tasse di qualsiasi natura diversi dai dazi all'importazione e all'esportazione e dalle tasse di cui all'articolo III del GATT 1994 sono applicati conformemente al paragrafo 1 dell'articolo VIII del GATT 1994 e delle relative note interpretative.

2. Nessuna Parte richiede certificati consolari, inclusi i relativi oneri e tasse in relazione con l'importazione di qualsiasi merce di un'altra Parte.

3. Ogni Parte rende accessibili e pubblica su Internet le informazioni aggiornate sulle tasse e sugli oneri imposti in relazione all'importazione o all'esportazione.

Art. 2.11

Trattamento nazionale

Conformemente a quanto disposto dall'allegato X (Restrizioni alle importazioni e alle esportazioni e Trattamento nazionale), le Parti applicano il trattamento nazionale conformemente all'articolo III del GATT 1994, comprese le note interpretative di detto articolo, il quale è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis mutandis.

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

Art. 2.12

Imprese commerciali di Stato

I diritti e gli obblighi delle Parti nel rispetto delle imprese commerciali di Stato sono disciplinati dall'Articolo XVII del GATT 1994 e dall'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994, i quali sono inseriti nel presente Accordo e ne costituiscono parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.13

Misure sanitarie e fitosanitarie

1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi previsti dall'Accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC (in seguito denominato «Accordo SPS») e risultanti dalle decisioni sull'applicazione dell'Accordo SPS adottate dal Comitato dell'OMC per le misure sanitarie e fitosanitarie. Ai fini del presente capitolo e per qualsiasi comunicazione sulle questioni relative alle misure sanitarie e fitosanitarie tra le Parti, si applicano le definizioni nell'allegato A dell'Accordo SPS e il glossario dei termini armonizzati delle organizzazioni internazionali interessate.

2. Le Parti collaborano all'efficace implementazione dell'Accordo SPS e delle disposizioni definite nel presente articolo allo scopo di agevolare gli scambi bilaterali, senza pregiudicare il diritto di adottare le misure necessarie per tutelare la salute degli uomini, degli animali e delle piante e per raggiungere un livello appropriato di protezione sanitaria e fitosanitaria.

3. Conformemente all'Accordo SPS, le Parti non ricorrono a misure sanitarie e fitosanitarie relative al controllo, all'ispezione, all'approvazione e alla certificazione per limitare l'accesso al mercato senza una motivazione scientifica, fatto salvo l'articolo 5 paragrafo 7 dell'Accordo SPS.

4. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle misure sanitarie e fitosanitarie al fine di aumentare la comprensione reciproca dei loro rispettivi sistemi e di migliorare i loro sistemi sanitari e fitosanitari.

5. Se necessario, la Colombia e ogni Stato dell'AELS sviluppano accordi bilaterali, inclusi quelli tra le loro specifiche autorità di regolamentazione, per facilitare l'accesso ai loro rispettivi mercati.

6. All'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti concordano di designare e di notificare a ciascuna Parte i punti di contatto per la notifica e lo scambio di informazioni su questioni relative ai sistemi sanitari e fitosanitari.

7. Con il presente Accordo le Parti istituiscono un forum per gli esperti SPS, che si riunisce quando richiesto da una delle Parti. Al fine di permettere un uso efficiente delle risorse le Parti, nella misura del possibile, si impegnano a utilizzare mezzi di comunicazione tecnologici, come la comunicazione elettronica, le videoconferenze o le teleconferenze e a fare in modo che le conferenze siano
organizzate in concomitanza con le riunioni del Comitato misto o con i principali incontri SPS. Il forum è inoltre tenuto a: (a) controllare e garantire l'implementazione del presente articolo; (b) valutare le misure che una qualsiasi Parte ritenga possano influire, o aver influito, sull'accesso ai mercati di un'altra Parte al fine di individuare soluzioni appropriate e tempestive conformemente all'Accordo SPS; 1977

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

(c) valutare lo sviluppo degli interessi delle Parti in relazione all'accesso al mercato; (d) discutere ulteriori sviluppi dell'Accordo SPS; (e) considerare gli obblighi delle Parti in relazione alle questioni sanitarie e fitosanitarie in altri accordi internazionali; (f) stabilire gruppi di esperti tecnici, a seconda delle necessità.

Art. 2.14

Regolamenti tecnici

1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i regolamenti tecnici, le norme e la valutazione della conformità sono disciplinati dall'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC (in seguito denominato «Accordo TBT»), che è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis mutandis.

2. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l'accesso ai rispettivi mercati. A tale scopo, le Parti cooperano in particolare per: (a) rafforzare il ruolo delle norme internazionali come base per i regolamenti tecnici, incluse le procedure di valutazione della conformità; (b) promuovere l'accreditamento degli organismi preposti alla valutazione della conformità sulla base di norme e guide pertinenti dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI); (c) promuovere il riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità degli organismi di valutazione della conformità che sono stati riconosciuti nel quadro di accordi multilaterali appropriati tra i loro rispettivi sistemi o organismi di accreditamento; (d) rafforzare la trasparenza nello sviluppo dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità delle Parti per, tra gli altri aspetti, assicurare che tutti i regolamenti tecnici adottati siano pubblicati ufficialmente su Internet con libero accesso al pubblico. Nel caso in cui una Parte detenesse in un porto di entrata merci originarie del territorio di un'altra Parte a causa di un'apparente inosservanza di un regolamento tecnico, la Parte stessa notificherà immediatamente all'importatore le ragioni della detenzione.

3. Le Parti scambiano nomi e indirizzi dei punti di contatto designati per le questioni relative agli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) al fine di favorire le consultazioni tecniche e lo scambio di informazioni su tutte le questioni che possono derivare dall'applicazione di specifici regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità.

4. Se una Parte richiede qualsiasi informazione o spiegazione in virtù delle disposizioni del presente articolo, la Parte o le Parti interpellate
forniscono tali informazioni o spiegazioni in forma stampata o elettronica entro un termine ragionevole. La Parte o le Parti interpellate si impegnano a rispondere a tale richiesta entro 60 giorni.

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

5. Se una Parte ritiene che un'altra Parte abbia adottato misure non conformi all'Accordo TBT che possano influire, o aver influito, sull'accesso al suo mercato, può richiedere, mediante il punto di contatto competente stabilito secondo il paragrafo 3, consultazioni tecniche al fine di trovare una soluzione adeguata conformemente all'Accordo TBT. Tali consultazioni, che possono avvenire sia all'interno che all'esterno del Comitato misto, si tengono entro 40 giorni dalla richiesta. Le consultazioni possono avvenire anche mediante teleconferenza o videoconferenza. Le consultazioni all'interno del Comitato misto costituiscono delle consultazioni ai sensi dell'articolo 12.5 (Consultazioni).

Art. 2.15

Sovvenzioni e misure compensative

1. I diritti e gli obblighi concernenti le sovvenzioni e le misure compensative sono disciplinati dagli articoli VI e XVI del GATT 1994 e dall'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 23.

2. Prima che una Parte avvii un'inchiesta intesa a determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una presunta sovvenzione in Colombia o in uno Stato dell'AELS, come previsto dall'articolo 11 dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC, la Parte intenzionata ad avviare l'inchiesta invia una notifica scritta alla Parte le cui merci possono essere oggetto dell'inchiesta e le accorda un periodo di 30 giorni al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Se una Parte ne fa richiesta, le consultazioni avvengono entro 15 giorni dalla ricezione della notifica da parte del Comitato misto.

3. Il capitolo 12 (Composizione delle controversie) non si applica al presente articolo, ad eccezione del paragrafo 2.

Art. 2.16

Antidumping

1. I diritti e gli obblighi relativi alle misure antidumping sono disciplinati dall'articolo VI del GATT 1994 e dall'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 19944 dell'OMC (in seguito denominato «Accordo antidumping dell'OMC»), fatto salvo il paragrafo 2.

2. Prima di avviare un'inchiesta nel quadro dell'Accordo antidumping dell'OMC, la Parte che ha ricevuto una richiesta adeguatamente documentata invia una notifica scritta all'altra Parte le cui merci sono presumibilmente oggetto di dumping e concede un periodo di 20 giorni per le consultazioni al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Se tale soluzione non può essere raggiunta, ogni Parte mantiene i suoi diritti e i suoi obblighi conformemente all'articolo VI del GATT 1994 e all'Accordo antidumping dell'OMC.

3. Il Comitato misto riesamina il presente articolo allo scopo di stabilire se il suo contenuto è ancora necessario per raggiungere gli obiettivi della politica delle Parti.

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RS 0.632.20 allegato 1A.13 RS 0.632.20 allegato 1A.8

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

4. Il capitolo 12 (Composizione delle controversie) non si applica al presente articolo, eccettuato il paragrafo 2.

Art. 2.17

Misure di salvaguardia globali

1. Le Parti confermano i loro diritti e obblighi ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'Accordo sulle misure di salvaguardia5 dell'OMC (in seguito denominato «Accordo di salvaguardia»).

2. Nel prendere misure in virtù di tali disposizioni dell'OMC una Parte esclude le importazioni di un prodotto originario di una o più Parti se di per sé tali importazioni provocano o minacciano di provocare grave pregiudizio. La Parte che adotta la misura effettua tale esclusione conformemente alla giurisprudenza dell'OMC.

3. In relazione alla stessa merce, nessuna Parte può applicare contemporaneamente: (a) una misura di salvaguardia bilaterale; e (b) una misura ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'Accordo di salvaguardia.

Art. 2.18

Misure di salvaguardia bilaterali

1. Durante il periodo di transizione6, nel caso in cui, come risultato della riduzione o dell'eliminazione di un dazio doganale in virtù del presente Accordo, un prodotto originario del territorio di una Parte venga importato nel territorio di un'altra Parte in quantità maggiori, in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna, e a condizioni tali da costituire una causa sostanziale7 di grave pregiudizio o minaccia all'industria nazionale di prodotti simili o in concorrenza diretta nel territorio della Parte importatrice, quest'ultima può adottare le misure di salvaguardia strettamente necessarie per prevenire o porre rimedio al pregiudizio, conformemente alle disposizioni previste dal presente Articolo.

2. Le misure di salvaguardia vengono adottate unicamente se, a seguito di un'inchiesta condotta conformemente alle procedure e secondo le definizioni di cui agli articoli 3 e 4 dell'Accordo di salvaguardia, sussistono prove evidenti che l'aumento delle importazioni ha causato o minaccia di causare grave pregiudizio.

3. La Parte che intende adottare o estendere una misura di salvaguardia in virtù del presente articolo invia una notifica alle altre Parti e al Comitato misto immediatamente e in ogni caso non più tardi di 30 giorni prima di adottare la misura. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, che devono includere la prova di grave pregiudizio o della minaccia causata da un aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto interessato e la misura proposta, nonché la data di com5 6

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RS 0.632.20 allegato 1A.14 Per «periodo di transizione» s'intendono dieci anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. Nel caso di prodotti per i quali il calendario dell'allegato VIII (Smantellamento dei dazi all'importazione per i prodotti industriali) della Parte che applica la misura prevede uno smantellamento tariffario di più di dieci anni, per periodo di transizione s'intende il periodo di smantellamento tariffario per i prodotti elencati in tale calendario.

Per «causa sostanziale» s'intende una causa che è più importante di qualsiasi altra causa.

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

pletamento della procedura d'indagine di cui al paragrafo 2, la durata prevista e il calendario per la progressiva eliminazione della misura.

4. Una Parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale, dopo aver consultato l'altra Parte, fornisce una compensazione per la liberalizzazione degli scambi reciprocamente concordata in forma di concessioni che hanno effetti sugli scambi sostanzialmente equivalenti o pari al valore dei dazi supplementari previsti dall'applicazione della misura. La Parte che applica la misura fornisce la possibilità di svolgere tali consultazioni entro i 15 giorni successivi all'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.

5. Se vengono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Parte importatrice, nella misura necessaria per prevenire un grave pregiudizio o una minaccia e per porvi rimedio, può: (a) sospendere l'ulteriore riduzione di ogni aliquota di dazio prevista dal presente Accordo per il prodotto in questione; (b) portare l'aliquota di dazio doganale per tale prodotto a un livello che non superi la minore: (i) aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita (in seguito denominata «NPF») al momento dell'imposizione della misura, (ii) aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente Accordo.

6. Nessuna Parte può mantenere una misura di salvaguardia bilaterale: (a) ad eccezione della misura eventualmente necessaria per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio e per facilitare l'adeguamento; (b) per un periodo superiore a due anni. Il periodo può essere esteso fino a un anno se l'autorità competente della Parte importatrice determina, conformemente alle procedure stabilite nei precedenti paragrafi 2 e 3, che la misura continua a essere necessaria per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio e per facilitare l'adeguamento e se la suddetta Parte ritiene che vi siano prove dell'adeguamento dell'industria nazionale; (c) oltre la scadenza del periodo di transizione.

7. Non viene applicata alcuna misura di salvaguardia bilaterale all'importazione di un prodotto che è stato precedentemente soggetto a tale misura.

8. Entro 30 giorni dalla data di notifica specificata nel paragrafo 3, la Parte che conduce una procedura di salvaguardia conformemente al presente capitolo
avvia le consultazioni con una Parte il cui prodotto è soggetto a tale procedura al fine di facilitare una soluzione reciprocamente accettabile della questione e notifica al Comitato misto i risultati delle consultazioni. In mancanza di una soluzione, la Parte importatrice può adottare una misura ai sensi del paragrafo 5.

9. In mancanza di tale soluzione, la Parte importatrice può adottare una misura conformemente al paragrafo 5 per risolvere il problema e, in caso di mancato accordo sulla compensazione, la Parte contro il cui prodotto viene presa la misura può adottare una misura compensativa. La misura di salvaguardia e la misura compensativa saranno immediatamente notificate alle altre Parti e al Comitato misto. Nello 1981

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scegliere la misura di salvaguardia e la misura compensativa, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente Accordo. Le misure compensative consistono in genere nella sospensione delle concessioni che hanno ripercussioni commerciali sostanzialmente equivalenti o che hanno un valore equivalente a quello dei dazi supplementari previsti in virtù della misura di salvaguardia. La Parte applica la misura compensativa unicamente durante il periodo strettamente necessario per ottenere effetti sugli scambi sostanzialmente equivalenti e in ogni caso soltanto mentre viene applicata la misura di cui al paragrafo 5.

10. Al fine di favorire l'adeguamento nel caso in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia sia di un anno o più, la Parte che applica la misura la liberalizzerà progressivamente a intervalli regolari durante il periodo di applicazione.

11. Al compimento della misura, si applica l'aliquota del dazio doganale che sarebbe stata applicata se la misura non fosse stata adottata.

12. In situazioni critiche, nelle quali ogni ritardo comporterebbe un pregiudizio difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia provvisoria dopo aver constatato chiaramente che un aumento delle importazioni provoca o minaccia di provocare un grave pregiudizio all'industria nazionale. La Parte intenzionata ad adottare una simile misura comunica immediatamente alle altre Parti e al Comitato misto la sua decisione. Durante il periodo di applicazione della misura di salvaguardia provvisoria vengono soddisfatti i requisiti e le procedure pertinenti stabiliti nei paragrafi 2­9.

13. Tutte le misure di salvaguardia provvisoria devono terminare al massimo entro 180 giorni, secondo le seguenti modalità: (a) il periodo di applicazione di qualsiasi misura provvisoria viene contato come parte della durata della misura stabilita nel paragrafo 6 e di ogni sua estensione; (b) tali misure possono essere imposte unicamente come un aumento tariffario conformemente al paragrafo 5. Ogni dazio supplementare effettivamente corrisposto viene prontamente rimborsato e ogni garanzia viene liberata se l'indagine descritta nel paragrafo 2 non giunge alla conclusione che le condizioni del paragrafo 1 sono rispettate; (c) qualsiasi compensazione reciprocamente concordata, o misura compensativa, si basa sul periodo complessivo di applicazione della misura di salvaguardia provvisoria e della misura di salvaguardia.

Art. 2.19

Eccezioni generali

Ai fini del presente capitolo, i diritti e gli obblighi delle Parti per quanto riguarda le eccezioni generali sono disciplinati dall'articolo XX del GATT 1994, che è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis mutandis.

1982

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

Art. 2.20

Sicurezza nazionale

Ai fini del presente capitolo, i diritti e gli obblighi delle Parti per quanto riguarda la sicurezza nazionale sono disciplinati dall'articolo XXI del GATT 1994, che è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 2.21

Bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si impegnano a impedire l'imposizione di misure restrittive inerenti alla bilancia dei pagamenti.

2. Se si trova o corre un pericolo imminente di trovarsi in gravi difficoltà concernenti la bilancia dei pagamenti, una Parte può, conformemente alle condizioni stabilite nel GATT 1994 e all'Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti del GATT 1994 dell'OMC, adottare misure commerciali restrittive, a condizione che siano di durata limitata, non siano discriminatorie e abbiano una portata non superiore a quanto necessario per ovviare alle difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti.

3. La Parte che adotta una misura conformemente al presente articolo notifica prontamente tale decisione alle altre Parti.

Capitolo 3 Prodotti agricoli trasformati Art. 3.1

Campo d'applicazione

1. I prodotti agricoli trasformati sono disciplinati dal capitolo 2 (Scambi di merci), salvo il presente capitolo disponga diversamente.

2. Le Parti confermano i loro diritti e i loro obblighi conformemente all'Accordo sull'agricoltura dell'OMC, salvo diversa indicazione del presente Accordo.

Art. 3.2

Misure di compensazione dei prezzi

1. Per tenere conto delle differenze di prezzo delle materie prime agricole incorporate nei prodotti di cui all'articolo 3.3 (Concessioni tariffarie), il presente Accordo non preclude l'applicazione di un dazio all'importazione.

2. Il dazio all'importazione si basa, senza superarle, sulle differenze tra il prezzo nazionale e il prezzo del mercato mondiale delle materie prime agricole incorporate nei prodotti interessati.

Art. 3.3

Concessioni tariffarie

1. Prendendo in considerazione le disposizioni stabilite nell'articolo 3.2 (Misure di compensazione dei prezzi), gli Stati dell'AELS accordano ai prodotti originari della Colombia elencati nella tabella 1 dell'allegato III (Prodotti agricoli trasformati) un trattamento non meno favorevole di quello accordato alla Comunità europea il 1° gennaio 2008.

1983

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2. Per i prodotti elencati nella tabella 2 dell'allegato III (Prodotti agricoli trasformati) e originari di uno Stato dell'AELS, la Colombia riduce i suoi dazi doganali come ivi specificato.

Art. 3.4

Sussidi all'esportazione per i prodotti agricoli

1. Le Parti non adottano, mantengono, introducono o reintroducono sussidi alle esportazioni, come stabilito nell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC, nei loro scambi di prodotti soggetti a concessioni tariffarie ai sensi del presente Accordo.

2. Nel caso in cui una Parte adottasse, mantenesse, introducesse o reintroducesse sussidi alle esportazioni, come definito nel paragrafo 1, su un prodotto soggetto a una concessione tariffaria in virtù dell'articolo 3.3 (Concessioni tariffarie), le altre Parti possono aumentare l'aliquota di dazio su tali importazioni fino alla tariffa NPF effettivamente applicata in quel momento. Se una Parte aumenta l'aliquota di dazio, deve notificare tale decisione alle altre Parti entro 30 giorni.

Art. 3.5

Sistema della fascia di prezzo

La Colombia può mantenere il suo meccanismo di stabilizzazione dei prezzi per i prodotti agricoli come previsto dalla tabella 3 dell'allegato III (Prodotti agricoli trasformati).

Art. 3.6

Notifica

Gli Stati dell'AELS notificano tempestivamente alla Colombia, al più tardi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, tutte le misure applicate in virtù dell'articolo 3.2 (Misure di compensazione dei prezzi). Gli Stati dell'AELS comunicano alla Colombia tutti i cambiamenti del trattamento accordato alla Comunità europea.

Art. 3.7

Consultazioni

Le Parti esaminano periodicamente lo sviluppo dei loro scambi di prodotti disciplinati dal presente capitolo. Alla luce di queste analisi e prendendo in considerazione gli accordi tra le Parti e la Comunità europea o in seno all'OMC, le Parti decidono possibili modifiche del presente capitolo.

Capitolo 4 Scambi di servizi Art. 4.1

Portata e campo di applicazione

1. Il presente capitolo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti che riguardano gli scambi di servizi. Si applica a tutti i settori dei servizi.

2. Ai fini del presente capitolo, l'espressione «misure delle Parti» indica le misure adottate o mantenute da: 1984

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(a) governi e autorità centrali, regionali o locali; (b) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri delegati da governi o autorità centrali, regionali o locali.

3. Per quanto concerne i servizi di trasporto aereo, il presente capitolo non si applica alle misure che riguardano i diritti di traffico aereo e alle misure in rapporto diretto con l'esercizio dei diritti di traffico aereo, fatta salva la disposizione prevista dal paragrafo 3 dell'allegato sui servizi di trasporto aereo del GATS. Le definizioni di cui al paragrafo 6 dell'allegato sui servizi di trasporto aereo del GATS vengono applicate ai fini del presente capitolo.

4. Nessun elemento del presente capitolo è concepito per imporre alcun obbligo concernente gli appalti pubblici, oggetto del capitolo 7 (Appalti pubblici).

Art. 4.2

Definizioni

Ai fini del presente capitolo: (a) «scambi di servizi» sono definiti come la fornitura di un servizio: (i) dal territorio di una Parte al territorio di un'altra Parte, (ii) nel territorio di una Parte al consumatore di servizi di ogni altra Parte, (iii) da parte di un fornitore di servizi di una Parte, tramite la presenza commerciale nel territorio di ogni altra Parte, (iv) da parte di un fornitore di servizi di una Parte, tramite la presenza di persone fisiche di una Parte nel territorio di ogni altra Parte; (b) «servizi» comprendono tutti i servizi di tutti i settori, fatta eccezione per i servizi forniti nell'esercizio dell'autorità governativa; (c) «un servizio fornito nell'esercizio dell'autorità governativa» indica qualsiasi servizio che non è fornito né su base commerciale, né in competizione con uno o più fornitori di servizi; (d) «misura» si riferisce a qualsiasi misura di una Parte in forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, disposizione amministrativa o in qualsiasi altra forma; (e) «fornitura di un servizio» include la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio; (f) «misure di una Parte che influiscono sullo scambio di servizi» comprendono le misure relative: (i) all'acquisto, pagamento o utilizzo di un servizio, (ii) all'accesso e all'utilizzo, in occasione della fornitura di un servizio, di servizi che tale Parte esige siano offerti al pubblico in generale, (iii) alla presenza, inclusa quella commerciale, di persone di una Parte per la fornitura di un servizio nel territorio di un'altra Parte;

1985

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(g) «presenza commerciale» indica qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale, anche mediante: (i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, o (ii) la costituzione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza nel territorio di una Parte allo scopo di fornire un servizio; (h) «settore» di un servizio significa: (i) con riferimento a un impegno specifico, un sottosettore, diversi o tutti i sottosettori di quel servizio, come specificato nell'elenco di una Parte, (ii) altrimenti, quel determinato settore di servizi nella sua interezza, inclusi tutti i relativi sottosettori; (i)

«servizio di una Parte» indica un servizio fornito: (i) da o nel territorio di una Parte o, in caso di trasporto marittimo, da una nave immatricolata secondo la legislazione di una Parte o da una persona di una Parte che fornisce il servizio mediante l'attività di una nave e/o il suo utilizzo integrale o parziale, (ii) nel caso della fornitura di un servizio mediante una presenza commerciale o mediante la presenza di persone fisiche da parte di un fornitore di servizi di una Parte;

(j)

«fornitore di servizi» si riferisce a qualsiasi persona che fornisce, o che cerca di fornire, un servizio8;

(k) «fornitore di servizi in regime di monopolio» indica qualsiasi persona, pubblica o privata, che nel mercato rilevante del territorio di una Parte è autorizzata o nominata formalmente o di fatto da quella Parte quale unico fornitore di quel dato servizio; (l)

«consumatore di servizi» designa qualsiasi persona che riceve o utilizza un servizio;

(m) «persona» indica sia una persona fisica che una persona giuridica; (n) «persona fisica di un'altra Parte» si riferisce a una persona fisica che, conformemente alla legislazione dell'altra Parte, è: (i) un cittadino dell'altra Parte residente nel territorio di un qualsiasi membro dell'OMC, (ii) un residente permanente dell'altra Parte che risiede nel territorio di qualsiasi Parte, se la Parte in questione accorda sostanzialmente lo stesso trattamento ai suoi residenti permanenti e ai suoi cittadini per quanto 8

Nel caso in cui il servizio non sia fornito o non si cerchi di fornirlo direttamente tramite una persona giuridica, bensì mediante altre forme di presenza commerciale come una filiale o un ufficio di rappresentanza, si deve tuttavia accordare al fornitore di servizi (ossia alla persona giuridica), mediante la suddetta presenza commerciale, il trattamento riservato ai fornitori di servizi in virtù del presente capitolo. Tale trattamento deve essere esteso alla presenza commerciale mediante la quale è fornito o si cerca di fornire il servizio e non deve essere esteso ad altre parti del fornitore di servizi situate fuori dal territorio in cui è fornito o si cerca di fornire il servizio.

1986

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

concerne le misure che riguardano lo scambio di servizi. Ai fini della fornitura di un servizio tramite la presenza di persone fisiche (modalità 4), la presente definizione concerne un residente permanente dell'altra Parte che risiede nel territorio di una qualsiasi Parte o nel territorio di un qualsiasi membro dell'OMC; (o) «persona giuridica» significa qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, ivi comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; (p) «persona giuridica di un'altra Parte» indica una persona giuridica che è: (i) costituita o altrimenti organizzata ai sensi della legislazione dell'altra Parte e che svolge un'importante attività commerciale nel territorio di: (A) qualsiasi Parte, o (B) qualsiasi membro dell'OMC ed è di proprietà o controllata da persone fisiche dell'altra Parte o da persone giuridiche che soddisfano tutte le condizioni di cui alla lettera (i)(A), oppure (ii) nel caso della fornitura di un servizio mediante una presenza commerciale, di proprietà o controllata da: (A) persone fisiche di tale altra Parte, (B) persone giuridiche di tale altra Parte identificate alla lettera (p)(i); (q) una persona giuridica è: (i) «di proprietà» di persone di una Parte se più del 50 per cento del suo capitale proprio è detenuto dalle persone di quella data Parte, (ii) «controllata» dalle persone di una Parte se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza della sua direzione o altrimenti di dirigere legalmente le sue azioni, (iii) «affiliata» a un'altra persona quando controlla quest'altra persona o è controllata dalla suddetta persona; oppure quando essa e l'altra persona sono entrambe controllate dalla stessa persona; (r) «tasse dirette» comprendono tutte le tasse sul reddito totale, sul capitale totale o su elementi del reddito o del capitale, incluse le imposte sui redditi da alienazione di beni, le tasse sugli immobili, le eredità, le donazioni, le tasse sull'importo totale delle retribuzioni e dei salari corrisposti da aziende, nonché le imposte sulle plusvalenze.

Art. 4.3

Trattamento della nazione più favorita

1. Fatte salve le disposizioni previste nell'elenco delle esenzioni NPF dell'allegato XI (Elenco delle esenzioni NPF), una Parte accorda immediatamente e incondizionatamente ai servizi e ai fornitori di servizi di un'altra Parte, per quanto concerne tutte le misure relative alla fornitura di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e fornitori di servizi di qualsiasi non parte al presente Accordo.

1987

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2. Il trattamento garantito in virtù di altri accordi conclusi da una delle Parti e notificato conformemente all'articolo V o all'articolo Vbis del GATS, nonché il trattamento garantito ai sensi dell'articolo VII del GATS non sottostanno al paragrafo 1.

3. Se una Parte conclude un accordo notificato conformemente all'articolo V o all'articolo Vbis del GATS, su richiesta di un'altra Parte concede a quella stessa Parte un'adeguata possibilità di negoziare i benefici accordati nell'ambito di tale accordo.

4. Le disposizioni del presente capitolo non devono interpretarsi nel senso di impedire alle Parti di conferire o accordare benefici a Paesi limitrofi al fine di facilitare gli scambi, limitatamente a zone contigue di frontiera, di servizi che siano prodotti e consumati localmente.

Art. 4.4

Accesso al mercato

1. Per quanto concerne l'accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura definite nell'articolo 4.2 (Definizioni) lettera a, ciascuna Parte accorderà ai servizi e ai fornitori di servizi di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo i termini, le limitazioni e le condizioni concordati e specificati nel suo elenco9.

2. In settori oggetto di impegni in materia di accesso al mercato, le misure che una Parte non può mantenere o adottare, a livello regionale o per l'intero territorio nazionale, salvo quanto diversamente specificato nel suo elenco, sono le seguenti: (a) limitazioni al numero di fornitori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica; (b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o dell'attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; (c) limitazioni al numero complessivo di operatori di servizi o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica10; (d) limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un particolare settore o da un fornitore di servizi e che sono necessarie e direttamente collegate alla fornitura di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; 9

10

Nella misura in cui un impegno in materia di accesso al mercato sia assunto da una Parte nel suo elenco degli impegni e nel caso in cui il trasferimento di capitali oltre confine sia parte essenziale di un servizio fornito mediante la modalità di fornitura prevista dalla lettera (a)(i) dell'articolo 4.2 (Definizioni), questa Parte si impegna a permettere tale trasferimento di capitali. Nella misura in cui un impegno in materia di accesso al mercato sia assunto da una Parte nel suo elenco degli impegni e nel caso in cui un servizio sia fornito mediante la modalità di fornitura prevista dalla lettera (a)(iii) dell'articolo 4.2 (Definizioni), tale Parte si impegna a permettere i relativi trasferimenti di capitali nel suo territorio.

L'articolo 4.2 (Definizioni) lettera 8°) (iii) non riguarda le misure adottate da una Parte che limitano i fattori produttivi necessari per la fornitura di servizi.

1988

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(e) misure che limitano o impongono forme specifiche di forma giuridica o joint venture con le quali un fornitore di servizi può svolgere la sua attività; (f) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti stranieri singoli o complessivi.

Art. 4.5

Trattamento nazionale

1. Nei settori inseriti nel suo elenco e considerando le condizioni e i requisiti indicati nello stesso, ciascuna Parte accorda ai servizi e ai fornitori di servizi di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e fornitori di servizi nazionali per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi11.

2. Una Parte può adempiere l'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai fornitori di servizi di qualsiasi altra Parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali.

3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a favore di servizi o fornitori di servizi della Parte rispetto ad analoghi servizi o presentatori di servizi di un'altra Parte.

Art. 4.6

Impegni aggiuntivi

Le Parti possono negoziare impegni concernenti misure che incidono sugli scambi dei servizi non contemplate dagli elenchi a norma degli articoli 4.4 (Accesso al mercato) e 4.5 (Trattamento nazionale), ivi comprese quelle relative a requisiti, norme o concessioni di licenze. Tali impegni sono inseriti nell'elenco della Parte interessata.

Art. 4.7

Regolamentazione interna

1. Ciascuna Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.

2. Ciascuna Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvederanno, su richiesta di un fornitore di servizi interessato di un'altra Parte, alla tempestiva verifica di decisioni amministrative concernenti gli scambi di servizi e, se del caso, alla definizione di opportuni rimedi. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'ente preposto alle decisioni amministrative in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.

11

Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non sono da interpretarsi nel senso di imporre alle Parti di compensare eventuali svantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi o i fornitori pertinenti sono stranieri.

1989

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

3. Qualora sia richiesta da una Parte l'autorizzazione per la fornitura di un servizio, le autorità competenti della Parte interessata provvedono, entro un termine ragionevole dopo la presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e dei regolamenti nazionali della stessa Parte, a informare il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta del richiedente, le autorità competenti della Parte forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti lo stato della domanda.

4. Nei settori oggetto di impegni specifici, ciascuna Parte garantisce che le misure relative ai requisiti di qualificazione e alle procedure, nonché alle norme tecniche e ai requisiti di licenza: (i)

siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio;

(ii) non siano più onerosi di quanto necessario per garantire la qualità del servizio; (iii) nel caso di procedure in materia di licenze, non rappresentino di per se stessi una limitazione alla fornitura del servizio.

5. Nel determinare se una Parte si conforma all'obbligo previsto dal paragrafo 4, si terrà conto delle norme internazionali stabilite da organizzazioni internazionali pertinenti12 applicate da tale Parte.

6. Ciascuna Parte deve prevedere procedure adeguate per verificare le competenze dei professionisti di ogni altra Parte.

Art. 4.8

Riconoscimento

1. Allo scopo di soddisfare le sue norme o i criteri necessari per l'autorizzazione e la concessione di licenze o di certificati di prestatori di servizi, le Parti tengono debitamente conto delle richieste di una Parte di riconoscere la formazione o l'esperienza conseguite, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati rilasciati in quella particolare Parte. Il riconoscimento si può basare su un accordo o un'intesa con la Parte interessata oppure può essere accordato autonomamente.

2. Ove una Parte riconosca, mediante accordo o intesa, la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di uno Stato che non è parte del presente Accordo, tale Parte offre alle altre Parti adeguate possibilità di negoziare la loro adesione a tale accordo o intesa, esistente o futuro, o di negoziarne altri analoghi. Ove il riconoscimento venga accordato autonomamente da una Parte, quest'ultima offre adeguate opportunità a ogni altra Parte di dimostrare che anche la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati ottenuti nel suo territorio debbano essere riconosciuti.

3. Le Parti si astengono dall'accordare il riconoscimento secondo modalità che costituirebbero un mezzo di discriminazione tra Paesi nell'applicazione di norme o criteri per l'autorizzazione, la concessione di licenze o certificati dei prestatori di servizi oppure una limitazione dissimulata agli scambi di servizi.

12

Il termine «organizzazioni internazionali pertinenti» si riferisce a organismi internazionali ai quali possono aderire gli organi pertinenti di tutte le Parti.

1990

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

Art. 4.9

Circolazione delle persone fisiche

1. Per quanto concerne la fornitura di servizi, il presente articolo si applica alle misure riguardanti le persone fisiche che sono prestatori di servizi di una Parte, nonché alle misure che interessano le persone fisiche di una Parte che sono dipendenti di un prestatore di servizi di una Parte.

2. Il presente capitolo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né si applica alle misure riguardanti cittadinanza, residenza o occupazione a titolo permanente.

3. Alle persone fisiche che sono oggetto di un impegno specifico sarà consentito fornire il servizio conformemente ai termini di tale impegno.

4. Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche di un'altra Parte nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti alle Parti dai termini di un impegno specifico13.

Art. 4.10

Trasparenza

1. Ciascuna Parte provvede a pubblicare senza indugio e, salvo situazioni di emergenza, al più tardi entro la data della loro entrata in vigore, tutte le misure pertinenti di applicazione generale che riguardano o influiscono sul funzionamento del presente capitolo. Devono inoltre essere pubblicati gli accordi internazionali in materia di scambi di servizi dei quali una Parte è firmataria.

2. Ove non sia possibile provvedere alla pubblicazione come disposto dal paragrafo 1, tali informazioni devono comunque essere rese note al pubblico.

3. Nulla di quanto contenuto nel presente capitolo richiede alle Parti di fornire informazioni confidenziali, la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge, o sarebbe comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudicherebbe i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private.

Art. 4.11

Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

1. Ciascuna Parte garantisce che i fornitori di servizi in regime di monopolio nell'ambito del suo territorio non agiscano, nel fornire il servizio nel mercato di pertinenza, in modo incompatibile con gli obblighi assunti da tale Parte a norma dell'articolo 4.3 (Trattamento della nazione più favorita) e di impegni specifici.

2. Nel caso di un prestatore monopolista di una Parte che, direttamente o attraverso una società affiliata, fornisca servizi non rientranti nei suoi diritti di monopolio e soggetti agli impegni specifici assunti da tale Parte, quest'ultima garantisce che il fornitore in questione non abusi della sua posizione di monopolio per operare nel suo territorio in maniera incompatibile con tali impegni.

13

Il solo fatto di richiedere un visto a persone fisiche non dev'essere considerato come annullare o compromettere i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

1991

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre ai casi di prestatori esclusivi di servizi, ove una Parte in via formale o di fatto: (a) autorizzi o nomini un numero limitato di prestatori di servizi; (b) impedisca in misura sostanziale la concorrenza tra tali fornitori nel suo territorio.

Art. 4.12

Pratiche commerciali

1. Le Parti riconoscono che alcune pratiche commerciali di fornitori di servizi diverse da quelle che rientrano nell'articolo 4.11 (Monopoli e prestatori esclusivi di servizi) possono limitare la competitività e dunque limitare lo scambio di servizi.

2. Su richiesta di un'altra Parte, ciascuna Parte organizza consultazioni per eliminare le pratiche di cui al paragrafo 1. La Parte interessata esamina con particolare attenzione tale richiesta e collabora fornendo informazioni non confidenziali di dominio pubblico pertinenti alla materia in questione. La Parte interessata fornisce inoltre le ulteriori informazioni disponibili alla Parte richiedente, fatte salve le sue leggi nazionali e la conclusione di un accordo soddisfacente in merito alla tutela di informazioni riservate da parte della Parte richiedente.

Art. 4.13

Pagamenti e trasferimenti

1. Ad eccezione delle circostanze previste nell'articolo 4.14 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti) e nell'allegato XIV (Pagamenti e movimenti di capitali), le Parti si astengono dall'applicare restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti con un'altra Parte.

2. Nessuna disposizione del presente capitolo influisce sui diritti e sugli obblighi delle Parti derivanti dagli articoli degli accordi statutari del Fondo monetario internazionale (in seguito denominato «FMI»), ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutari conformi agli accordi statutari del FMI, purché le Parti si astengano dall'imporre restrizioni a transazioni in capitale incompatibili con i rispettivi impegni specifici, salvo per quanto disposto dall'articolo 4.14 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti) o su richiesta dell'FMI.

Art. 4.14

Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si impegnano a evitare l'imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.

2. I diritti e gli obblighi delle Parti per quanto concerne tali restrizioni sono disciplinati dai paragrafi 1­3 dell'articolo XII del GATS, che è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

3. Una Parte che adotta o mantiene tali restrizioni deve prontamente inviarne notifica al Comitato misto.

1992

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Art. 4.15

Eccezioni generali

Fermo restando che tali misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra Paesi in cui vigono condizioni analoghe o una restrizione dissimulata agli scambi di servizi, nulla di quanto contenuto nel presente capitolo deve essere inteso in modo da impedire alle Parti di adottare o applicare le misure: (a) necessarie a salvaguardare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico14; (b) necessarie alla protezione della vita o della salute delle persone e del mondo animale o vegetale; (c) necessarie per garantire l'osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capitolo, ivi compresi quelli relativi alla: (i) prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o al trattamento degli effetti di un'inadempienza rispetto a contratti di servizi, (ii) tutela della privacy degli individui in relazione all'elaborazione e alla diffusione di dati personali nonché alla protezione della riservatezza di registri e documenti contabili di persone fisiche, (iii) sicurezza; (d) incompatibili con l'articolo 4.5 (Trattamento nazionale), purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i prestatori di servizi di altre Parti15; 14

15

L'eccezione in materia di ordine pubblico può essere invocata esclusivamente ove uno degli interessi fondamentali della società sia esposto a un rischio reale e sufficientemente grave.

Le misure intese a garantire l'equa o efficace imposizione o riscossione delle imposte dirette comprendono i provvedimenti adottati da una Parte a norma del suo regime fiscale, che: (i) si applicano a prestatori di servizi non residenti, alla luce del fatto che l'imposta dovuta da soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi origine o situati nel territorio della Parte; o (ii) si applicano a soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte nel territorio della Parte; o (iii) si applicano a soggetti non residenti o residenti, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese misure per garantire l'osservanza degli obblighi; (iv) si applicano ai consumatori di servizi forniti nel territorio di un'altra Parte o provenienti dalla stessa, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte su tali consumatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della Parte; o (v) operano una distinzione tra prestatori di servizi soggetti a imposizione a livello mondiale e altri prestatori di servizi, alla luce della differenza nella natura della base imponibile; o (vi) determinano, attribuiscono o suddividono redditi, utili, guadagni, perdite, deduzioni o crediti di soggetti residenti o filiali o tra soggetti collegati o filiali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte.

I termini o i concetti di natura fiscale contenuti nella lettera d dell'articolo 4.15 (Eccezioni generali) e nella presente nota sono determinati in base a definizioni e a concetti fiscali, o a definizioni e concetti equivalenti o similari, a norma delle leggi interne della Parte che adotta la misura.

1993

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

(e) incompatibili con l'articolo 4.3 (Trattamento della nazione più favorita), purché il trattamento differenziato risulti da un accordo contro la doppia imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o convenzioni internazionali dai quali la Parte sia vincolata.

Art. 4.16

Eccezioni in materia di sicurezza

1. Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata nel senso di: (a) richiedere a una Parte di fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; (b) impedire a una Parte di prendere provvedimenti che la stessa ritenga necessari ai fini della tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; (i) relativamente alla fornitura di servizi prestati, direttamente o indirettamente, allo scopo di approvvigionare un'installazione militare, (ii) relativamente a materiali fissili e per la fusione, o a materiali derivati dagli stessi, (iii) adottati in periodo di guerra o in caso di crisi nelle relazioni internazionali; (c) impedire a una Parte di prendere provvedimenti nell'adempimento dei suoi obblighi a norma dello Statuto delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

2. Il Comitato misto è informato nella misura più ampia possibile in merito a provvedimenti adottati ai sensi del paragrafo 1 lettere b e c, nonché alla revoca degli stessi.

Art. 4.17

Elenchi di impegni specifici

1. Ciascuna Parte indica in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 4.4 (Accesso al mercato), 4.5 (Trattamento nazionale) e 4.6 (Impegni aggiuntivi). Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun elenco deve specificare: (a) termini, limitazioni e condizioni riguardanti l'accesso al mercato; (b) condizioni e requisiti riguardanti il trattamento nazionale; (c) obblighi relativi a impegni aggiuntivi di cui all'articolo 4.6 (Impegni aggiuntivi); (d) se del caso, tempi di attuazione degli impegni e data di entrata in vigore di tali impegni.

2. Le misure incompatibili con gli articoli 4.4 (Accesso al mercato) e 4.5 (Trattamento nazionale) sono inserite nella colonna relativa all'articolo 4.4 (Accesso al mercato). In tal caso la voce inserita sarà considerata una condizione o un requisito concernente anche l'articolo 4.5 (Trattamento nazionale).

1994

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

Art. 4.18

Riesame

1. Al fine di liberalizzazione ulteriormente gli scambi di servizi, le Parti riesaminano i loro elenchi di impegni specifici e i rispettivi elenchi delle esenzioni NPF almeno ogni tre anni per provvedere a una riduzione o a un'eliminazione di tutte le discriminazioni sostanzialmente rimanenti tra le Parti per quanto riguarda gli scambi di servizi oggetto del presente capitolo su una base di vantaggio reciproco e garantendo un equilibrio globale dei diritti e degli obblighi. La prima di tali verifiche avrà luogo al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Le Parti riesaminano congiuntamente i negoziati di cui al paragrafo 4 dell'articolo VI e al paragrafo 1 dell'articolo XV del GATS e, ove necessario, incorporano i risultati di tali negoziati nel presente capitolo.

Art. 4.19

Allegati

I seguenti allegati acclusi al presente Accordo costituiscono parte integrante del presente capitolo: (a)

Allegato XI

(Elenchi delle esenzioni NPF);

(b) Allegato XII

(Riconoscimento delle qualifiche dei prestatori di servizi);

(c)

(Circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi);

Allegato XIII

(d) Allegato XIV

(Pagamenti e movimenti di capitali);

(e)

Allegato XV

(Elenchi di impegni specifici);

(f)

Allegato XVI

(g) Allegato XVII

(Servizi finanziari); (Servizi di telecomunicazione).

Capitolo 5 Investimenti Art. 5.1

Campo di applicazione

Il presente capitolo si applica alla presenza commerciale in tutti i settori, ad eccezione dei settori di servizi stabiliti nell'articolo 4.1 (Portata e campo di applicazione) del capitolo 4 (Scambi di servizi) del presente accordo.

Art. 5.2

Definizioni

1. Ai fini del presente capitolo: (a) «persona giuridica» significa qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, ivi comprese società di capitali, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;

1995

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

(b) «persona giuridica di una Parte» designa una persona giuridica costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi della Colombia o di uno Stato dell'AELS e che svolge un'importante attività commerciale in Colombia o nello Stato dell'AELS interessato; (c) «persona fisica» indica un cittadino della Colombia o di uno Stato dell'AELS in base alla sua rispettiva legislazione; (d) «cittadino» significa una persona fisica che possiede la nazionalità di una Parte o che è residente permanente di una Parte conformemente alla sua legislazione nazionale; (e) «presenza commerciale» indica qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale, anche mediante: (i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, (ii) la costituzione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza, nel territorio di un'altra Parte al fine di svolgere un'attività economica.

2. Per quanto concerne le persone fisiche, il presente capitolo non intende cercare o fornire impiego nel mercato del lavoro o conferire il diritto di accedere al mercato del lavoro di un'altra Parte.

Art. 5.3

Trattamento nazionale

Per quanto concerne la presenza commerciale e tenendo conto delle riserve/misure non conformi stabilite nell'allegato XVIII (Riserve/misure non conformi) al presente Accordo, ciascuna Parte garantisce alle persone fisiche e giuridiche di un'altra Parte, e alla presenza commerciale di tali persone, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in situazioni analoghe alle proprie persone fisiche e giuridiche.

Art. 5.4

Riserve/misure non conformi

1. Il trattamento nazionale come stabilito dall'articolo 5.3 (Trattamento nazionale) non si applica a: (a) qualsiasi riserva/misura non conforme elencata da una Parte nell'allegato XVIII (Riserve/misure non conformi); (b) la modifica di una riserva/misura non conforme disciplinata dalla lettera a nella misura in cui tale modifica non aumenti la non conformità della riserva all'articolo 5.3 (Trattamento nazionale); (c) qualsiasi nuova riserva/misura non conforme adottata da una Parte in virtù del paragrafo 4 del presente articolo e incorporata nell'allegato XVIII (Riserve/misure non conformi); (d) qualsiasi misura adottata o mantenuta da una Parte relativamente a settori, sottosettori e attività come stabilito nell'allegato XVIII (Riserve/misure non conformi);

1996

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

nella misura in cui tale riserva/misura non conforme sia incompatibile con l'articolo 5.3 (Trattamento nazionale).

2. Come parte della verifica stabilita dall'articolo 5.9 (Riesame) del presente capitolo le Parti si impegnano a verificare, almeno ogni tre anni, lo stato delle riserve/ misure non conformi previste dall'allegato XVIII (Riserve/misure non conformi) al fine di ridurre o di eliminare tali riserve/misure non conformi.

3. In qualsiasi momento, su richiesta di un'altra Parte o unilateralmente, una Parte può eliminare completamente o parzialmente le riserve/misure non conformi stabilite nell'allegato XVIII (Riserve/misure non conformi) mediante notifica scritta alle altre Parti.

4. In caso di adozione di una nuova riserva, in base a una legge adottata dal legislatore, come previsto dal paragrafo 1 lettera c, la Parte interessata garantisce che non sia pregiudicato il livello complessivo dei suoi impegni in virtù del presente Accordo. La Parte notifica tempestivamente la riserva alle altre Parti e stabilisce eventualmente le misure volte a mantenere il livello complessivo dei suoi impegni. Alla ricezione di tale notifica, qualsiasi altra Parte può richiedere consultazioni sulla riserva e su questioni inerenti. Tali consultazioni saranno avviate senza indugio.

Art. 5.5

Personale chiave

1. Fatti salvi le leggi e i regolamenti nazionali, ogni Parte accorda alle persone fisiche di un'altra Parte e al personale chiave impiegato da persone fisiche o giuridiche dell'altra Parte l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel suo territorio per esercitare attività collegate alla presenza commerciale, inclusa la fornitura di consulenza o di servizi tecnici chiave.

2. Fatti salvi le leggi e i regolamenti nazionali, ogni Parte consente alle persone fisiche o giuridiche di un'altra Parte e alla loro presenza commerciale di impiegare, in relazione con la presenza commerciale, qualsiasi personale chiave scelto dalla persona fisica o giuridica a condizione che tale personale chiave sia stato autorizzato a entrare, soggiornare e lavorare nel suo territorio e che il lavoro in questione sia conforme ai termini, alle condizioni e ai limiti di tempo concessi a tale personale chiave.

3. Fatti salvi le leggi e i regolamenti nazionali, le Parti permettono l'ingresso e il soggiorno temporaneo e forniscono la necessaria documentazione di conferma al coniuge e ai figli minorenni del personale chiave al quale è stato accordato l'ingresso, il soggiorno e l'autorizzazione a titolo temporaneo conformemente ai paragrafi 1 e 2. Il coniuge e i figli minorenni vengono ammessi per il periodo di soggiorno della suddetta persona.

4. Fatti salvi i paragrafi 1­3 del presente articolo, l'allegato XIII (Circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi) si applica al presente articolo, mutatis mutandis.

1997

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

Art. 5.6

Diritto di regolamentare

Conformemente alle disposizioni del presente capitolo e degli allegati XIV (Pagamenti e movimenti di capitali) e XVIII (Riserve/misure non conformi), alle Parti non è vietato regolamentare la presenza commerciale come stabilito dal paragrafo 1 lettera e dell'articolo 5.2 (Definizioni).

Art. 5.7

Rapporto con altri accordi internazionali

Le disposizioni del presente capitolo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti nell'ambito di altri accordi internazionali dei quali la Colombia e uno o più Stati dell'AELS sono firmatari. Resta inteso che qualsiasi meccanismo di composizione delle controversie in un accordo di protezione degli investimenti al quale la Colombia e uno Stato dell'AELS sono parti non è applicabile a presunte violazioni del presente capitolo.

Art. 5.8

Eccezioni

I diritti e gli obblighi delle Parti per quanto concerne le eccezioni generali, incluse le misure necessarie al mantenimento dell'ordine pubblico16 sono disciplinati dall'articolo XIV del GATS, che è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 5.9

Riesame

Il presente capitolo è oggetto di una revisione periodica nel quadro del Comitato misto per quanto concerne la possibilità di sviluppare ulteriormente gli impegni delle Parti.

Art. 5.10

Pagamenti e trasferimenti

1. Fatta eccezione per le circostanze previste dall'articolo 5.11 (Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti) e dall'allegato XIV (Pagamenti e movimenti di capitali), una Parte non applica restrizioni ai pagamenti correnti e ai movimenti di capitali concernenti attività relative alla «presenza commerciale» nei settori non relativi ai servizi.

2. Nulla di quanto contenuto nel presente capitolo influisce sui diritti e sugli obblighi delle Parti conformemente agli articoli degli accordi statutari dell'FMI, ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutari in conformità dei suddetti articoli, purché una Parte si astenga dall'imporre restrizioni a transazioni in capitale contrariamente agli impegni disposti dal presente capitolo.

16

La Colombia si riserva il diritto di adottare misure per motivi di ordine pubblico conformemente all'articolo 100 della Constitución Política de Colombia (1991), a condizione che la Colombia notifichi per scritto tempestivamente al Comitato misto che ha adottato una misura e che tale misura è applicata conformemente ai requisiti procedurali stabiliti nella Constitución Política de Colombia (1991), come i requisiti di cui agli articoli 213, 214 e 215 della Constitución Política de Colombia (1991).

1998

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

Art. 5.11

Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti s'impegnano a evitare l'imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.

2. I diritti e gli obblighi delle Parti per quanto concerne tali restrizioni sono disciplinati dai paragrafi 1­3 dell'articolo XII del GATS, che è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante, mutatis mutandis.

3. Una Parte che adotta o mantiene tali restrizioni deve prontamente inviarne notifica al Comitato misto.

Capitolo 6 Protezione della proprietà intellettuale Art. 6.1

Disposizioni generali

1. Le Parti concedono e assicurano una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e prevedono misure per tutelare tali diritti contro la loro violazione, contraffazione e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente capitolo e degli accordi internazionali ivi menzionati.

2. Ogni Parte applica le disposizioni del presente capitolo e può, senza esservi obbligata, implementare nella legislazione nazionale una tutela più ampia di quanto richiesto dal presente capitolo, a condizione che tale protezione non violi le disposizioni del presente capitolo.

3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai loro cittadini per quanto concerne la protezione17 della proprietà intellettuale, fatte salve le eccezioni già previste negli articoli 3 e 5 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in seguito denominato «Accordo TRIPS»).

4. Per quanto concerne la protezione della proprietà intellettuale, tutti i vantaggi, i favori, i privilegi o le immunità accordati da una Parte ai cittadini di qualsiasi altro Paese, devono essere accordati immediatamente e incondizionatamente ai cittadini delle altre Parti, fatte salve le eccezioni già previste negli articoli 4 e 5 dell'Accordo TRIPS.

5. Conformemente all'articolo 8 paragrafo 2 dell'Accordo TRIPS, le Parti possono adottare le misure appropriate, purché siano compatibili con le disposizioni del presente Accordo, se necessarie per impedire l'abuso dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei titolari dei diritti o il ricorso a pratiche che comportino un'ingiustificata restrizione del commercio o che pregiudichino il trasferimento internazionale di tecnologia.

17

Ai fini dei paragrafi 3 e 4 il termine «protezione» include questioni che riguardano la disponibilità, l'acquisizione, la portata, il mantenimento e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, nonché i problemi inerenti all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale specificatamente disciplinati nel presente capitolo.

1999

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

Art. 6.2

Principi fondamentali

1. Ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo TRIPS, le Parti riconoscono che la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbero contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica e al trasferimento e alla diffusione della tecnologia, per il vantaggio reciproco dei produttori e dei consumatori di conoscenze tecnologiche e in modo tale da favorire il benessere economico e sociale e da equilibrare i diritti e gli obblighi.

2. Le Parti riconoscono che il trasferimento di tecnologie contribuisce a rafforzare le capacità nazionali allo scopo di costituire una base tecnologica solida e valida.

3. Le Parti riconoscono l'impatto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sulla creazione e sulla fruizione di opere letterarie e artistiche.

4. Conformemente all'articolo 8 paragrafo 1 dell'accordo TRIPS, nel formulare o nel modificare la legislazione e i regolamenti nazionali, le Parti adottano le misure necessarie per tutelare la salute pubblica e la nutrizione e per promuovere l'interesse pubblico in settori di importanza vitale per il loro sviluppo socio-economico e tecnologico, purché tali misure siano compatibili con le disposizioni del presente capitolo.

5. Le Parti riconoscono i principi stabiliti nella Dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica adottata dall'OMC il 14 novembre 2001 nel corso della sua quarta riunione ministeriale tenutasi a Doha (Qatar) e nella Decisione del Consiglio generale dell'OMC sull'implementazione del paragrafo 6 della dichiarazione di Doha adottata il 30 agosto 2003, nonché nella Modifica dell'accordo TRIPS adottata il 6 dicembre 2005.

Art. 6.3

Definizione di proprietà intellettuale

Ai fini del presente Accordo, il termine «proprietà intellettuale» si riferisce a tutte le categorie di proprietà intellettuale che sono oggetto degli articoli 6.6 (Marchi di fabbrica o di commercio) ­ 6.11 (Informazioni riservate/misure relative a determinati prodotti soggetti a regolamentazione).

Art. 6.4

Convenzioni internazionali

1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi contenuti nel presente capitolo, le Parti riaffermano i loro diritti e i loro obblighi esistenti, incluso il diritto di applicare le eccezioni e di avvalersi delle flessibilità previste dall'accordo TRIPS, da qualsiasi altro accordo multilaterale relativo alla proprietà intellettuale, nonché dagli accordi amministrati sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (in seguito denominata «OMPI») ai quali esse partecipano, in particolare i seguenti: (a) Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967), in seguito denominata «Convenzione di Parigi»; (b) Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi, 1971);

2000

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

(c) Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma).

2. Le Parti al presente Accordo che non sono parti a uno o più degli accordi qui di seguito elencati ratificheranno o aderiranno ai seguenti accordi multilaterali all'entrata in vigore del presente Accordo: (a) Trattato di Budapest del 28 aprile 1977 sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti; (b) Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali del 1978 (Convenzione UPOV 1978) o la Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali del 1991 (Convenzione UPOV 1991); (c) Trattato di cooperazione del 19 giugno 1970 in materia di brevetti (Atto di Washington, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).

3. Le Parti al presente Accordo che non sono parti a uno o più degli accordi qui di seguito elencati ratificheranno o aderiranno ai seguenti accordi multilaterali entro un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo: (a) Trattato OMPI del 20 dicembre 1996 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT, WIPO Performances and Phonograms Treaty); (b) Trattato OMPI del 20 dicembre 1996 sul diritto d'autore (WCT, WIPO Copyright Treaty).

4. Le Parti che non sono parti al Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ratificheranno o aderiranno a tale accordo entro il 1° gennaio 2011.

5. Le Parti svolgeranno le azioni necessarie per sottoporre il prima possibile all'esame delle autorità nazionali competenti delle Parti l'adesione all'Atto di Ginevra del 2 luglio 1999 relativo all'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

6. Le Parti al presente Accordo possono stabilire congiuntamente uno scambio di opinioni di esperti su attività relative a convenzioni internazionali esistenti o future sui diritti di proprietà intellettuale e su qualsiasi altra questione concernente i diritti di proprietà intellettuale, in base a quanto convenuto dalle Parti.

Art. 6.5

Misure relative alla biodiversità

1. Le Parti riaffermano i loro diritti sovrani sulle proprie risorse naturali e riconoscono i rispettivi diritti e obblighi come stabilito dalla Convenzione sulla diversità biologica per quanto concerne l'accesso alle risorse genetiche e la condivisione giusta ed equa dei benefici che derivano dall'utilizzo di tali risorse genetiche.

2. Le Parti riconoscono l'importanza e il valore della loro diversità biologica e delle relative conoscenze tradizionali, innovazioni e pratiche delle comunità indigene e locali. Ogni Parte determina le condizioni di accesso alle sue risorse genetiche conformemente alle disposizioni e ai principi contenuti nel diritto nazionale e internazionale applicabile.

2001

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

3. Le Parti riconoscono i contributi passati, presenti e futuri delle comunità indigene e locali e le loro conoscenze, innovazioni e pratiche per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse biologiche e genetiche e in generale il contributo delle conoscenze tradizionali delle loro comunità indigene e locali alla cultura e allo sviluppo economico e sociale delle nazioni.

4. Le Parti considerano di collaborare nei casi riguardanti la violazione delle disposizioni giuridiche applicabili concernenti l'accesso a risorse genetiche, conoscenze tradizionali, innovazioni e pratiche.

5. Conformemente alla loro legislazione nazionale, le Parti richiedono che le domande di brevetto contengano una dichiarazione dell'origine o della fonte di una risorsa genetica alla quale l'inventore o il richiedente del brevetto abbia avuto accesso. Purché previsto nella loro legislazione nazionale, le Parti richiederanno inoltre l'ottenimento dell'assenso preliminare con conoscenza di causa (PIC) e applicheranno le disposizioni pertinenti previste dal presente articolo alle conoscenze tradizionali.

6. Conformemente alla loro legislazione nazionale, le Parti prevedono sanzioni amministrative, civili o penali se l'inventore o il richiedente del brevetto formulano deliberatamente una dichiarazione fallace o ingannevole dell'origine o della fonte. Il giudice può decidere la pubblicazione della decisione.

7. Se la legislazione di una Parte lo prevede: (a) l'accesso alle risorse genetiche sarà sottoposto all'assenso preliminare con conoscenza di causa della Parte che fornisce le risorse genetiche; e (b) l'accesso alle conoscenze tradizionali delle comunità indigene e locali associate a queste risorse sarà sottoposto all'approvazione e alla partecipazione delle suddette comunità.

8. Ogni Parte adotta misure politiche, legali e amministrative al fine di facilitare l'adempimento dei termini e delle condizioni per l'accesso come stabilito dalle Parti per tali risorse genetiche.

9. Se del caso, le Parti adottano misure politiche, legali e amministrative allo scopo di garantire la condivisione giusta ed equa dei benefici che derivano dall'utilizzo delle risorse genetiche o delle relative conoscenze tradizionali. Tale condivisione è basata su condizioni reciprocamente concordate.

Art. 6.6

Marchi di fabbrica o di commercio

1. Le Parti garantiscono una protezione adeguata ed efficace ai titolari dei diritti di marchio di prodotti e servizi. Qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese può costituire un marchio di fabbrica o di commercio. Tali segni, in particolare parole, ivi compresi i nomi di persone, lettere, cifre, elementi figurativi, suoni e combinazioni cromatiche, nonché qualsiasi combinazione di tali segni, sono idonei a essere registrati come marchi di fabbrica o di commercio. Qualora i segni non siano intrinsecamente idonei a distinguere i prodotti o i servizi pertinenti, ogni Parte può far dipendere la loro registrabilità dal carattere distintivo acquisito in seguito all'uso.

2002

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

Esse possono inoltre prescrivere, come condizione per la registrazione, che i segni siano visivamente percettibili.

2. Le Parti utilizzano la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio stabilita dall'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 e i suoi emendamenti entrati in vigore per classificare i prodotti e i servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio.

3. Le classi di prodotti e di servizi della classificazione internazionale di cui al paragrafo 2 non sono utilizzate per stabilire se i prodotti o i servizi elencati per un particolare marchio di fabbrica o di commercio siano simili o differenti rispetto a quelli di un altro marchio.

4. Le Parti riconoscono l'importanza della Raccomandazione congiunta concernente disposizioni in materia di protezione dei marchi notoriamente conosciuti (1999) e della Raccomandazione congiunta concernente disposizioni in materia di protezione dei marchi e altri diritti di proprietà intellettuale sui segni, su Internet (2001) adottate dall'Assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'Assemblea generale dell'OMPI e sono guidate dai principi contenuti in tali raccomandazioni.

Art. 6.7

Indicazioni geografiche, incluse le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza

1. Le Parti al presente Accordo garantiscono nella loro legislazione nazionale mezzi adeguati ed efficaci per proteggere le indicazioni geografiche, incluse le denominazioni di origine18 e le indicazioni di provenienza.

2. Ai fini del presente Accordo: (a) per «indicazioni geografiche» si intendono le indicazioni che identificano un prodotto quale originario del territorio di una Parte, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica; (b) le «indicazioni di provenienza», che si tratti di nomi, espressioni, immagini, bandiere o segni costituiscono riferimenti diretti o indiretti a particolari Paesi, regioni, località o luoghi come l'origine geografica di prodotti o servizi.

Nessuna disposizione del presente Accordo richiede a una Parte di modificare la sua legislazione se, alla data di entrata in vigore del presente Accordo, il suo diritto interno limita la protezione delle indicazioni di provenienza ai casi in cui una data qualità, notorietà o altra caratteristica del prodotto o del servizio siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

3. Un'indicazione di provenienza non può essere utilizzata nel corso degli scambi per un prodotto o un servizio nel caso in cui tale indicazione sia falsa o ingannevole oppure se è probabile che il suo utilizzo provochi confusione da parte del pubblico per quanto riguarda l'origine geografica del prodotto o del servizio in questione o 18

Se una Parte ha previsto la protezione delle denominazioni di origine nella sua legislazione nazionale, nessuna disposizione del presente Accordo chiede di modificarla.

2003

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

infine se costituisce un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10bis della Convenzione di Parigi.

4. Fatto salvo l'articolo 23 dell'Accordo TRIPS, le Parti forniscono alle Parti interessate i mezzi legali per evitare l'utilizzo di un'indicazione geografica per prodotti identici o comparabili non originari nel luogo indicato dalla designazione in questione in modo tale da ingannare o confondere il pubblico per quanto riguarda l'origine geografica del prodotto, o che costituisce un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10bis della Convenzione di Parigi.

Art. 6.8

Diritto d'autore e diritti connessi

1. Le Parti garantiscono e assicurano agli autori di opere letterarie e artistiche e agli artisti interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e organismi di radiodiffusione una protezione adeguata ed efficace delle loro opere, interpretazioni, fonogrammi ed emissioni.

2. A prescindere dai diritti economici dell'autore e anche dopo il trasferimento dei suddetti diritti, l'autore ha il diritto di far riconoscere, perlomeno, la sua qualità di autore dell'opera e di opporsi a qualsiasi distorsione, eliminazione, altra modifica o azione derogatoria, in relazione con la suddetta opera, che pregiudicherebbe il suo onore e la sua reputazione.

3. I diritti accordati all'autore conformemente al paragrafo 2, dopo la sua morte, vengono mantenuti almeno fino alla decadenza dei diritti economici e possono essere esercitati dalle persone o dalle istituzioni autorizzate dalla legislazione del Paese in cui viene fatta valere la protezione.

4. I diritti di cui ai paragrafi 2 e 3 si devono garantire, mutatis mutandis, agli artisti interpreti o esecutori per quanto concerne gli spettacoli dal vivo e le esecuzioni fissate.

Art. 6.9

Brevetti

1. Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della tecnologia, a condizione che siano nuove, implichino un'attività inventiva e possano avere un'applicazione industriale. Fatto salvo il paragrafo 3, il conseguimento dei brevetti e il godimento dei relativi diritti non sono soggetti a discriminazioni in base al luogo d'invenzione, al settore tecnologico e al fatto che i prodotti siano d'importazione o di fabbricazione locale.

2. Ogni Parte può escludere dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale nel loro territorio deve essere impedito per motivi di ordine pubblico o di morale, nonché per proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali, purché l'esclusione non sia dettata unicamente dal fatto che lo sfruttamento è vietato dalle loro legislazioni.

3. Ogni Parte può inoltre escludere dalla brevettabilità: (a) metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per la cura dell'uomo o degli animali;

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

(b) i vegetali e gli animali, tranne i microorganismi, e i processi essenzialmente biologici per la produzione di vegetali o animali, tranne i processi non biologici e microbiologici. Tuttavia le Parti prevedono la protezione delle varietà di vegetali mediante brevetti o mediante un efficace sistema sui generis o una combinazione dei due. A prescindere da quanto precede, una Parte che non garantisca una protezione brevettuale per le piante è tenuta ad adoperarsi in misura ragionevole per rendere disponibile tale protezione brevettuale conformemente al paragrafo 1.

4. Ogni Parte si adopera al meglio per trattare le domande di brevetto e di benestare alla commercializzazione in modo tempestivo al fine di evitare inutili ritardi. Le Parti cooperano e forniscono assistenza reciproca per raggiungere questo obiettivo.

5. Per quanto riguarda i prodotti farmaceutici coperti da brevetto, ogni Parte può mettere a disposizione un'estensione/una compensazione della durata del brevetto o dei diritti di brevetto per compensare il titolare del brevetto per la riduzione ingiustificata della durata effettiva del brevetto risultante dal processo di benestare alla commercializzazione relativo alla prima distribuzione commerciale del prodotto nel territorio della suddetta Parte. Qualsiasi estensione in virtù del presente paragrafo conferisce tutti i diritti esclusivi di un brevetto soggetto alle medesime limitazioni ed eccezioni applicabili al brevetto originale.

Art. 6.10

Disegni e modelli

Le Parti garantiscono nella loro legislazione nazionale una protezione adeguata ed efficace dei disegni e dei modelli industriali fornendo in particolare una durata di protezione adeguata conformemente alle norme prevalenti a livello internazionale.

Le Parti cercano di armonizzare i loro rispettivi termini di protezione.

Art. 6.11

Informazioni riservate/misure relative a determinati prodotti soggetti a regolamentazione

1. Le Parti proteggono le informazioni riservate come stabilito dall'articolo 39 dell'Accordo TRIPS e conformemente alle sue disposizioni.

2. Se una Parte, come condizione per il benestare alla commercializzazione di prodotti farmaceutici o di prodotti chimici per l'agricoltura che utilizzano nuove sostanze chimiche19, richiede la presentazione di dati riservati derivanti da prove relative alla sicurezza e all'efficacia la cui preparazione implica un impegno considerevole, la Parte non permette la commercializzazione di un prodotto contenente la stessa sostanza chimica in base alle informazioni fornite dal primo richiedente senza il suo consenso per un periodo ragionevole che, nel caso di prodotti farmaceutici

19

Ai fini del presente paragrafo, una «nuova sostanza chimica» indica un principio attivo che non è stato precedentemente approvato nel territorio della Parte per un prodotto chimico destinato all'agricoltura o per un prodotto farmaceutico. Le Parti non devono applicare la presente disposizione per quanto concerne un prodotto farmaceutico che contiene una sostanza chimica che è stata precedentemente approvata nel territorio della Parte per un prodotto farmaceutico.

2005

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

equivale normalmente20 a cinque anni e, nel caso di prodotti chimici per l'agricoltura è pari a dieci anni dalla data del benestare alla commercializzazione nel territorio della Parte. In virtù della presente disposizione non si impedisce alle Parti di implementare procedure di approvazione abbreviate per tali prodotti sulla base di studi di bioequivalenza o di biodisponibilità.

3. È possibile fare affidamento o riferimento ai dati di cui al paragrafo 2: (a) nel caso in cui si richieda un'approvazione per prodotti reimportati che sono già stati approvati prima dell'esportazione; (b) al fine di evitare l'inutile ripetizione dei test dei prodotti chimici per l'agricoltura che coinvolgono animali vertebrati nel caso in cui il primo richiedente sia stato adeguatamente compensato.

4. Una Parte può adottare misure per proteggere la salute pubblica conformemente a: (a) l'attuazione della Dichiarazione sull'Accordo TRIPS e sulla sanità pubblica (WT/MIN(01)/DEC/2) (in seguito denominata «Dichiarazione»); (b) qualsiasi deroga delle disposizioni dell'Accordo TRIPS adottato dai membri dell'OMC al fine di attuare la Dichiarazione; (c) qualsiasi modifica dell'Accordo TRIPS per attuare la Dichiarazione.

5. Nel caso in cui una Parte dipendesse dal benestare alla commercializzazione rilasciato da un'altra Parte e ove essa accordasse il benestare entro sei mesi dal deposito di una domanda completa di benestare alla commercializzazione, il periodo ragionevole di uso esclusivo dei dati presentati in vista dell'ottenimento del benestare invocato inizia a partire dalla data del primo benestare alla commercializzazione.

Art. 6.12

Acquisizione e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale

Qualora l'acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sia assoggettato al rilascio o alla registrazione, le Parti assicurano che le procedure di rilascio o di registrazione siano di livello identico a quello contemplato dall'Accordo TRIPS, in particolare nell'articolo 62.

Art. 6.13

Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

Le Parti adottano nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni d'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale di livello identico a quello contemplato dall'Accordo TRIPS, in particolare negli articoli 41­61.

Art. 6.14

Diritto all'informazione nei procedimenti civili e amministrativi

Le Parti possono prevedere che, nei procedimenti civili e amministrativi, le autorità giudiziarie detengano il potere, tranne che ciò non sia sproporzionato alla gravità 20

«Normalmente» significa che la protezione può durare cinque anni, fatta eccezione per i casi particolari in cui gli interessi della salute pubblica richiedessero la precedenza sui diritti istituiti dal presente paragrafo.

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

dell'infrazione, di ordinare alla persona che ha commesso l'infrazione di comunicare al titolare del diritto l'identità di terzi coinvolti nella produzione e nella distribuzione delle merci e dei servizi che violano il diritto e i loro canali di distribuzione21.

Art. 6.15

Sospensione della messa in circolazione da parte delle autorità competenti

1. Le Parti adottano procedure per permettere al titolare di un diritto, se ha validi motivi per sospettare un'importazione di merci che viola il diritto d'autore o i marchi di fabbrica o di commercio, di presentare per scritto una domanda alle autorità competenti, amministrative o giudiziarie, per la sospensione della libera circolazione di tali merci da parte delle autorità doganali. Le Parti prendono in considerazione la possibilità di applicare tali misure ad altri diritti di proprietà intellettuale.

2. Resta inteso che non sussiste l'obbligo di applicare le procedure di cui al paragrafo 1 alla sospensione della messa in circolazione di merci immesse nel mercato in un altro Paese tramite o con il consenso del titolare del diritto.

Art. 6.16

Diritto d'ispezione

1. Le autorità competenti danno al richiedente della sospensione di merci e alle altre persone coinvolte in tale sospensione la possibilità d'ispezionare le merci la cui messa in circolazione è stata sospesa o che sono state sequestrate.

2. Durante l'esame delle merci, le autorità competenti possono prelevare dei campioni e, conformemente alle norme vigenti nel territorio della Parte interessata, su esplicita richiesta del titolare del diritto, consegnare o inviare tali campioni a quest'ultimo unicamente ai fini specifici dell'analisi e per agevolare la successiva procedura. Quando le circostanze lo permettono, al termine dell'analisi tecnica i campioni devono essere restituiti e, se possibile, prima che le merci siano messe in circolazione o che il loro sequestro sia terminato. Qualsiasi analisi di tali campioni è svolta sotto l'unica responsabilità del titolare del diritto.

Art. 6.17

Dichiarazione di responsabilità, garanzia o assicurazione equivalente

1. Le autorità competenti hanno il potere di chiedere a un richiedente di fornire una garanzia o un'assicurazione equivalente sufficiente per proteggere il convenuto e le autorità competenti e per impedire gli abusi oppure, nei casi previsti dalla loro legislazione nazionale, di dichiarare di accettare la responsabilità per i danni derivanti dalla sospensione della messa in circolazione.

2. La garanzia o l'assicurazione equivalente di cui al paragrafo 1 non scoraggiano ingiustificatamente il ricorso a tali procedure.

21

Per maggiore certezza, la presente disposizione non si applica se in conflitto con le garanzie costituzionali o statutarie.

2007

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Art. 6.18

Promozione della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione

1. Le Parti riconoscono l'importanza di promuovere la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, di diffondere informazioni tecnologiche, nonché di costruire e di rafforzare le loro capacità tecnologiche e cercheranno di collaborare in tali aree, tenendo conto delle loro risorse.

2. La cooperazione tra la Colombia e la Confederazione Svizzera nei campi menzionati nel paragrafo 1 può basarsi, in particolare, sulle rispettive lettere d'intenti del 26 aprile 2005 tra la Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca del Dipartimento federale dell'interno della Confederazione Svizzera e l'Instituto Colombiano para el Desarollo de la Ciencia y la Tecnología «Francisco José de Caldas» (COLCIENCIAS).

3. Di conseguenza, la Colombia e la Confederazione Svizzera possono cercare e promuovere le possibilità di cooperazione in virtù del presente articolo e, ove opportuno, impegnarsi in progetti di ricerca scientifica collaborativa. Gli uffici menzionati nel paragrafo 2 fungono da punti di contatto per favorire lo sviluppo di progetti collaborativi e rivedono periodicamente lo status di tale collaborazione tramite mezzi stabiliti di comune accordo.

4. La Colombia da una parte e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia dall'altra cercheranno la possibilità di collaborare in virtù del presente articolo. Tale cooperazione si basa su termini reciprocamente concordati e sarà formalizzata tramite mezzi appropriati.

5. Qualsiasi proposta o richiesta concernente la collaborazione scientifica tra le Parti sarà rivolta alle Parti mediante i seguenti enti: ­

Colombia: Istituto colombiano per lo sviluppo della scienza e della tecnologia (COLCIENCIAS, Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología «Francisco José de Caldas»);

­

Repubblica d'Islanda: Centro islandese per la ricerca (RANNÍS), Ministero dell'istruzione, della scienza e della cultura;

­

Regno di Norvegia: Consiglio norvegese per la ricerca (Forskningsraadet);

­

Confederazione Svizzera: Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca del Dipartimento federale dell'interno.

Capitolo 7 Appalti pubblici Art. 7.1

Campo di applicazione

Applicazione del capitolo 1. Il presente capitolo si applica a tutte le misure di una Parte concernenti gli appalti contemplati nel presente Accordo.

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2. Ai fini del presente capitolo, per «appalto contemplato nel presente Accordo» s'intende un appalto di beni, di servizi o di qualsiasi loro combinazione a fini governativi: (a) mediante qualsiasi mezzo contrattuale, incluso l'acquisto, l'affitto, la locazione o la locazione-vendita, con o senza opzione di acquisto; (b) per il quale il valore stimato conformemente ai paragrafi 4 e 5, in base a quanto opportuno, sia pari o superiore alla soglia pertinente specificata nelle appendici 1­3 dell'allegato XIX (Enti interessati); (c) condotto da un ente aggiudicatore; (d) soggetto alle condizioni specificate negli allegati XIX (Enti interessati) e XX (Note generali).

3. Il presente capitolo non si applica: (a) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di aiuto accordata da una Parte, o da un'impresa statale, inclusi gli accordi di cooperazione, i contributi, i prestiti, le sovvenzioni, le immissioni di capitale, le garanzie e gli incentivi fiscali; (b) alle aggiudicazioni o alle acquisizioni di servizi di agenzie fiscali o di deposito, alle liquidazioni e alla gestione di servizi per istituzioni finanziarie regolamentate o ai servizi legati alla vendita, al rimborso e alla distribuzione del debito pubblico22, inclusi i prestiti, le obbligazioni di Stato, i titoli di credito e altri titoli; (c) alle aggiudicazioni finanziate da contributi internazionali, prestiti o altri aiuti nel caso in cui la procedura o le condizioni applicabili siano incompatibili con il presente capitolo; (d) ai contratti conclusi in virtù di: (i) un accordo internazionale destinato all'applicazione o all'utilizzazione congiunta di un progetto da parte delle parti contraenti, (ii) un accordo internazionale concernente lo stazionamento di truppe; (e) ai contratti dei servizi pubblici e alle relative misure occupazionali; (f) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o di altri beni immobili o dei relativi diritti.

Valutazione 4. Per valutare il valore di un appalto al fine di stabilire se si tratta di un appalto contemplato nel presente Accordo, l'ente aggiudicatore: (a) non divide un appalto in appalti separati e non utilizza un metodo particolare per valutare il valore di un appalto al fine di evitare l'applicazione del presente capitolo; 22

Per maggiore sicurezza, il presente capitolo non si applica all'aggiudicazione di servizi bancari, finanziari o specializzati relativi alle seguenti attività: (a) indebitamento pubblico, oppure (b) gestione del debito pubblico.

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(b) prende in considerazione tutte le forme di remunerazione, inclusi i premi, le tasse, le commissioni, gli interessi o altri flussi in entrata che possono essere previsti in virtù del presente contratto e, se l'appalto prevede la possibilità di clausole opzionali, il valore massimo totale dell'appalto, inclusi gli acquisti opzionali; (c) basa i suoi calcoli sul valore massimo totale dell'appalto per tutta la sua durata, nel caso in cui l'appalto sia condotto in diverse parti, con contratti conclusi simultaneamente o per un determinato periodo con uno o più fornitori.

5. Ove la stima del valore massimo totale dell'appalto per tutta la sua durata non sia nota, l'appalto è disciplinato dal presente capitolo.

6. Nessun elemento del presente capitolo impedisce a una Parte di sviluppare nuove politiche, procedure o mezzi contrattuali in materia di appalti, a condizione che siano compatibili con il presente capitolo.

Art. 7.2

Definizioni

Ai fini del presente capitolo: (a) «condizioni di partecipazione» significa qualsiasi registrazione, qualificazione o altro prerequisito per partecipare a un appalto; (b) «servizi nel settore delle costruzioni» designa un servizio che ha come obiettivo la realizzazione, mediante qualsiasi mezzo, di lavori di ingegneria civile o di costruzione sulla base della divisione 51 della Classificazione centrale dei prodotti provvisoria (CPC) delle Nazioni Unite; (c) «giorni» indica giorni di calendario; (d) «asta elettronica» designa un processo interattivo che prevede l'impiego di mezzi elettronici per la presentazione da parte dei fornitori di nuovi prezzi o valori della gara per elementi quantificabili non relativi al prezzo che riguardano i criteri di valutazione, o entrambi, e che portano a una graduatoria o una nuova graduatoria delle offerte; (e) «per scritto» o «scritto» significa qualsiasi espressione in parole, numeri o altri simboli che può essere letta, riprodotta e successivamente comunicata e che può includere informazioni trasmesse o registrate elettronicamente; (f) «procedura di gara a trattativa privata» indica un metodo di aggiudicazione in cui l'ente aggiudicatore contatta un fornitore o i fornitori di sua scelta; (g) «misura» designa qualsiasi legge, regolamento, procedura, orientamento o pratica amministrativa o qualsiasi azione dell'ente aggiudicatore per quanto concerne un appalto contemplato nel presente Accordo; (h) «elenco multiuso» significa una lista di fornitori che secondo l'ente aggiudicatore soddisfano le condizioni di partecipazione a tale elenco e che l'ente aggiudicatore stesso intende utilizzare più di una volta;

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(i)

«avviso di appalto previsto» indica un avviso pubblicato da un ente aggiudicatore che invita i fornitori interessati a presentare una richiesta di partecipazione, un'offerta o entrambe;

(j)

«compensazioni» designa qualsiasi condizione o impresa che incoraggia lo sviluppo locale o che migliora la bilancia dei pagamenti di una Parte mediante requisiti in materia di contenuto nazionale, di concessione di licenze per tecnologie, di investimenti, di scambi e azioni o requisiti analoghi;

(k) «asta pubblica» significa un metodo di aggiudicazione in cui tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta; (l)

«appalto» designa il processo mediante il quale un governo ottiene il diritto di utilizzare o di acquisire beni e servizi, o qualsiasi loro combinazione, a fini governamentali e senza l'intenzione di venderli o di rivenderli per scopi commerciali o di utilizzarli per la produzione o la fornitura di beni e servizi destinati a essere venduti o rivenduti a fini commerciali;

(m) «ente aggiudicatore» indica un ente disciplinato dalle appendici 1­3 dell'allegato XIX (Enti interessati); (n) «concessioni di lavori pubblici» designa un contratto dello stesso tipo di quelli per i servizi nel settore delle costruzioni, salvo il fatto che la remunerazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di usufrutto della costruzione oppure nel godimento di tale diritto combinato con il pagamento di un certo importo; (o) «fornitore qualificato» indica un fornitore che secondo l'ente aggiudicatore soddisfa le condizioni di partecipazione; (p) «gara mediante preselezione» significa un metodo di aggiudicazione secondo il quale l'ente aggiudicatore invita i fornitori qualificati a presentare un'offerta; (q) «servizi» include i servizi nel settore delle costruzioni, salvo diversa indicazione; (r) «norma» indica un documento approvato da un organismo riconosciuto che fornisce, per l'uso comune e ripetuto, regole, linee guida o caratteristiche per beni, servizi o relativi processi e metodi di produzione, il cui rispetto non è obbligatorio. Tale documento può inoltre includere o trattare esclusivamente la terminologia, i simboli, l'imballaggio, la marcatura e i requisiti per l'etichettatura di un bene, di un servizio, di un processo o di un metodo di produzione; (s) «fornitore» designa una persona o un gruppo di persone che forniscono o che potrebbero fornire beni o servizi a un ente aggiudicatore; (t)

«specifiche tecniche» significa un requisito dell'offerta che: (i) stabilisce le caratteristiche dei beni e dei servizi oggetto dell'aggiudicazione, inclusa la qualità, il funzionamento, la sicurezza e le dimensioni o i processi e i metodi per la loro produzione o fornitura, (ii) riguarda la terminologia, i simboli, l'imballaggio, la marcatura e i requisiti per l'etichettatura di un bene o di un servizio.

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Art. 7.3

Eccezioni al presente capitolo

1. Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata come un divieto per una Parte di intervenire o di divulgare le informazioni ritenute necessarie per proteggere i suoi interessi essenziali di sicurezza relativi all'approvvigionamento di armi, munizioni e materiale bellico o all'approvvigionamento indispensabile per la sicurezza nazionale o per la difesa nazionale.

2. In virtù della richiesta che le suddette misure non siano applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile tra le Parti o una restrizione dissimulata agli scambi tra le Parti, nessun elemento del presente capitolo può essere interpretato nel senso di impedire a una Parte di adottare o di mantenere le misure: (a) necessarie per salvaguardare la morale, l'ordine o la sicurezza pubblica; (b) necessarie per tutelare la salute degli uomini, degli animali e delle piante; (c) necessarie per proteggere la proprietà intellettuale; (d) relative a beni o servizi di persone disabili, di istituzioni filantropiche o di detenuti.

3. Le Parti convengono che il paragrafo 2 lettera b include le misure ambientali necessarie per tutelare la salute degli uomini, degli animali e delle piante.

Art. 7.4

Principi generali

Trattamento nazionale e non discriminazione 1. Per quanto concerne le misure concernenti gli appalti contemplati nel presente Accordo, ogni Parte (inclusi i suoi enti aggiudicatori) accorda immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi di un'altra Parte e ai suoi fornitori che offrono tali beni e servizi un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai beni, ai servizi e ai fornitori nazionali.

2. Per quanto riguarda le misure concernenti gli appalti contemplati nel presente Accordo, ciascuna Parte (inclusi i suoi enti aggiudicatori): (a) non accorda a un fornitore locale un trattamento meno favorevole di quello concesso a un altro fornitore locale in ragione del grado di affiliazione o di partecipazione estera; (b) non esercita discriminazione alcuna nei confronti di un fornitore locale per il fatto che i beni o i servizi da lui offerti nel quadro di un particolare appalto pubblico sono beni e servizi di un'altra Parte.

Utilizzo di mezzi elettronici 3. Nel caso di appalti contemplati nel presente Accordo e gestiti tramite mezzi elettronici, l'ente aggiudicatore: (a) assicura che l'appalto sia condotto utilizzando sistemi informatici e software, inclusi quelli relativi all'autentificazione e al criptaggio delle informa-

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zioni generalmente disponibili e interoperabili con altri sistemi informatici e software generalmente disponibili; (b) provvede ai meccanismi che assicurano l'integrità delle domande di partecipazione e delle offerte, compresa la registrazione del termine di ricezione e la prevenzione dell'accesso illecito.

Gestione degli appalti 4. L'ente aggiudicatore gestisce gli appalti contemplati nel presente Accordo in modo trasparente e in maniera tale da: (a) essere compatibile con il presente capitolo, tramite metodi come l'asta pubblica, la gara mediante preselezione e la procedura di gara a trattativa privata come specificato dall'articolo 7.10 (Gare d'appalto); (b) evitare i conflitti d'interesse; (c) prevenire le pratiche corrotte.

Regole d'origine 5. Ciascuna Parte applica agli appalti di beni contemplati nel presente Accordo le regole in materia di origine che applica a tali beni durante i normali scambi commerciali.

Compensazioni 6. Per quanto concerne gli appalti contemplati nel presente Accordo, ciascuna Parte, inclusi i suoi enti aggiudicatori, non cerca, considera, impone o applica compensazioni in nessuna fase dell'appalto.

Misure non specifiche dell'appalto 7. Le disposizioni dei paragrafi 1­2 non si applicano ai dazi doganali e alle tasse di qualsiasi natura applicate, o legate, alle importazioni, né al metodo di riscossione di tali dazi e tasse, né ad altri regolamenti o formalità sulle importazioni e neppure alle misure che riguardano gli scambi di servizi, fatta eccezione per le misure che disciplinano gli appalti contemplati nel presente Accordo.

Art. 7.5

Pubblicazione di informazioni sugli appalti

1. Ogni Parte pubblica tempestivamente qualsiasi misura di applicazione generale concernente gli appalti contemplati nel presente Accordo e qualsiasi modifica apportata a queste informazioni nelle apposite pubblicazioni di cui all'appendice 2 dell'allegato XX (Note generali), inclusi i media elettronici ufficialmente designati.

2. Su richiesta, ciascuna Parte fornisce alle altre Parti spiegazioni relative a tali informazioni.

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Art. 7.6

Pubblicazione degli avvisi

Avviso di appalto previsto 1. Per ogni appalto contemplato nel presente Accordo, l'ente aggiudicatore pubblica un avviso che invita i fornitori a presentare le offerte oppure, se del caso, le domande di partecipazione a tale appalto, fatta eccezione per le circostanze descritte nell'articolo 7.10 paragrafo 8 (Gare d'appalto). L'avviso viene pubblicato nei media elettronici o stampati elencati nell'appendice 2 dell'allegato XX (Note generali) e ogni avviso rimane accessibile per tutto il periodo stabilito per presentare le domande di partecipazione a tale appalto.

2. Salvo diverse disposizioni del presente capitolo, ogni avviso include: (a) una descrizione dell'appalto previsto; (b) il metodo di aggiudicazione; (c) le condizioni che i fornitori devono soddisfare per partecipare all'appalto; (d) il nome dell'ente che emette l'avviso; (e) l'indirizzo e il contatto presso cui i fornitori possono ottenere tutti i documenti relativi all'appalto; (f) se del caso, l'indirizzo e la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione all'appalto; (g) l'indirizzo e la scadenza per la presentazione delle offerte; (h) le date di consegna dei beni o dei servizi da fornire oppure la durata del contratto; (i)

un'indicazione che l'appalto è disciplinato dal presente capitolo.

3. Gli enti pubblicano gli avvisi in modo tempestivo tramite i mezzi che offrono l'accesso più ampio possibile e non discriminatorio ai fornitori interessati delle Parti.

I suddetti mezzi sono accessibili gratuitamente da un unico punto di accesso specificato nell'appendice 2 dell'allegato XX (Note generali).

Avviso di appalto programmato 4. Ciascuna Parte incoraggia i suoi enti aggiudicatori a pubblicare sui media elettronici elencati nell'appendice 2 dell'allegato XX (Note generali) il prima possibile durante l'anno fiscale le informazioni concernenti i programmi dei futuri appalti dell'ente. Tali avvisi dovrebbero includere l'oggetto dell'appalto e la data prevista per la pubblicazione dell'avviso di appalto previsto.

Art. 7.7

Condizioni di partecipazione

1. Nel valutare se un fornitore soddisfa le condizioni di partecipazione, una Parte, inclusi i suoi enti aggiudicatori, è tenuta a: (a) limitare tali condizioni a quelle che sono essenziali per garantire che un fornitore disponga delle capacità legali e finanziarie e delle competenze commerciali e tecniche richieste per l'appalto in questione e valutare tali capacità 2014

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e competenze sulla base delle attività commerciali del suddetto fornitore sia all'interno che all'esterno del territorio della Parte dell'ente aggiudicatore; (b) basare la sua decisione unicamente sulle condizioni che l'ente aggiudicatore ha specificato anticipatamente negli avvisi o nel fascicolo di gara; (c) non imporre al fornitore, affinché possa partecipare a un appalto, la condizione di avere già ottenuto precedentemente uno o più contratti da un ente aggiudicatore della Parte interessata; (d) richiedere eventualmente un'esperienza pregressa rilevante nel caso in cui ciò fosse indispensabile per rispondere alle esigenze dell'appalto; (e) permettere a tutti i fornitori nazionali e a tutti i fornitori di un'altra Parte che soddisfano le condizioni di partecipazione di essere riconosciuti come fornitori qualificati e di partecipare all'appalto.

2. Se esistono prove sufficienti, una Parte, inclusi i suoi enti aggiudicatori, può escludere un fornitore per i seguenti motivi: (a) bancarotta; (b) false dichiarazioni; (c) carenze significative o persistenti nell'esecuzione di una condizione o di un obbligo sostanziale nell'ambito di uno o più contratti precedenti; (d) sentenze definitive concernenti crimini gravi o altri reati gravi; (e) colpe professionali, atti oppure omissioni che pregiudicano l'integrità commerciale del fornitore; (f) mancato pagamento delle tasse.

Sistemi di registrazione e procedure di qualificazione 3. Ciascuna Parte, inclusi i suoi enti aggiudicatori, può mantenere un sistema di registrazione dei fornitori nel quale i fornitori interessati sono tenuti a registrarsi e a fornire determinate informazioni.

4. Gli enti aggiudicatori non adottano né applicano sistemi di registrazione o procedure di qualificazione con lo scopo o l'effetto di creare ostacoli inutili alla partecipazione di fornitori di un'altra Parte ai loro appalti.

5. Ogni ente aggiudicatore comunica prontamente a qualsiasi fornitore che abbia presentato una domanda di partecipazione la sua decisione in merito alla presente richiesta. Nel caso in cui un ente rifiutasse la richiesta di partecipazione o non riconoscesse più un fornitore come qualificato, l'ente, su richiesta del fornitore, fornisce prontamente una spiegazione scritta.

Elenchi multiuso 6. Ciascun ente aggiudicatore può stabilire o mantenere un
elenco multiuso di fornitori, a condizione che un avviso che inviti i fornitori interessati a chiedere di essere inclusi in tale elenco sia pubblicato dai media appropriati elencati nell'appendice 2 dell'allegato XX (Note generali).

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7. L'avviso previsto dal paragrafo 6 include: (a) una descrizione dei beni, dei servizi o delle relative categorie per i quali si può utilizzare l'elenco; (b) le scadenze per la presentazione delle domande di inclusione nell'elenco; (c) le condizioni di partecipazione che i fornitori devono soddisfare e i metodi che l'ente aggiudicatore utilizzerà per verificare se un fornitore soddisfa le condizioni; (d) il nome e l'indirizzo dell'ente aggiudicatore e altre informazioni necessarie per contattare l'ente e ottenere tutti i documenti necessari relativi all'elenco; (e) il periodo di validità dell'elenco e i mezzi per rinnovarlo o per annullarlo oppure, nel caso in cui il periodo di validità non sia menzionato, un'indicazione del metodo utilizzato per comunicare che l'elenco non viene più utilizzato; (f) un'indicazione che l'elenco può essere utilizzato per gli appalti disciplinati dal presente capitolo.

8. Ogni ente aggiudicatore autorizza i fornitori a chiedere in qualsiasi momento di essere inclusi in un elenco multiuso e include nell'elenco tutti i fornitori qualificati entro un termine ragionevole.

Art. 7.8

Fascicolo di gara e specifiche tecniche

Fascicolo di gara 1. Ciascun ente aggiudicatore mette a disposizione dei fornitori il fascicolo di gara che contiene tutte le informazioni necessarie affinché i fornitori stessi possano preparare e presentare offerte valide. Tranne che tali informazioni non siano già fornite nell'avviso di appalto previsto, tale documentazione include una descrizione completa: (a) dell'appalto, inclusa la natura e la quantità dei beni o dei servizi da fornire oppure, se la quantità non è nota, la quantità stimata e tutti i requisiti da soddisfare, comprese le specifiche tecniche, il certificato di valutazione della conformità, i piani, i disegni e le istruzioni; (b) le condizioni di partecipazione per i fornitori, compresa una lista d'informazioni e i documenti che i fornitori sono tenuti a presentare a tal fine; (c) tutti i criteri di valutazione da considerare nell'aggiudicazione del contratto e, ad eccezione del caso in cui il prezzo sia l'unico criterio, l'importanza relativa di tali criteri; (d) nel caso in cui l'ente aggiudicatore conduca l'appalto con mezzi elettronici, tutti i requisiti per l'autentificazione e la criptatura o altri requisiti relativi alla ricezione di informazioni per via elettronica; (e) nel caso in cui l'ente aggiudicatore effettui un'asta elettronica, le regole secondo cui l'asta sarà condotta, compresa l'identificazione degli elementi dell'offerta relativi ai criteri di valutazione; 2016

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(f) nel caso in cui sia prevista un'apertura pubblica delle offerte, la data, l'ora e il luogo per l'apertura e, se del caso, le persone autorizzate a essere presenti; (g) qualsiasi altro termine o condizione, inclusi i termini di pagamento e qualsiasi limitazione dei mezzi attraverso cui le offerte possono essere presentate, ad esempio per via cartacea o elettronica; (h) le date per la consegna dei beni o per la fornitura dei servizi oppure la durata del contratto.

2. Nel caso in cui gli enti aggiudicatori non fornissero libero accesso diretto al fascicolo di gara completo e a tutti i documenti giustificativi per via elettronica, gli enti mettono prontamente a disposizione il fascicolo di gara su richiesta di qualsiasi fornitore interessato delle Parti.

Specifiche tecniche 3. L'ente aggiudicatore non prepara, adotta, o applica specifiche tecniche, né prescrive procedure di valutazione della conformità che abbiano come scopo o come effetto la creazione di inutili ostacoli al commercio internazionale tra le Parti.

4. Nel prescrivere le specifiche tecniche per i beni o per i servizi da fornire, l' ente aggiudicatore, se del caso: (a) precisa le specifiche tecniche in termini di prestazione e di requisiti funzionali e non di progettazione o di caratteristiche descrittive; (b) basa le specifiche tecniche su norme internazionali, se esistono, o altrimenti su regolamenti tecnici nazionali, norme nazionali riconosciute o codici del settore edilizio.

5. L'ente aggiudicatore non può prescrivere specifiche tecniche che richiedono o che si riferiscono a un particolare marchio di fabbrica o di commercio, un brevetto, un diritto d'autore, un progetto, un modello oppure a un'origine, un produttore o un fornitore determinato, tranne che non esistano altri mezzi sufficientemente precisi o comprensibili per descrivere le condizioni dell'appalto e purché, in tali casi, siano incluse nel fascicolo di gara espressioni quali «o l'equivalente».

6. L'ente aggiudicatore non sollecita o accetta, in modo tale da ostacolare la concorrenza, un avviso che possa essere impiegato per la preparazione o per l'adozione di specifiche tecniche per un determinato appalto da parte di una persona che possa avere un interesse commerciale nel medesimo.

7. Per una maggiore certezza, una Parte, inclusi i suoi enti aggiudicatori, può,
conformemente al presente articolo, preparare, adottare o applicare specifiche tecniche per promuovere la conservazione delle risorse naturali o per proteggere l'ambiente.

Modifiche 8. Se, prima dell'aggiudicazione di un appalto, l'ente aggiudicatore modifica i criteri o le specifiche tecniche previste nell'avviso o nel fascicolo di gara trasmesso ai fornitori partecipanti, oppure modifica o pubblica un nuovo avviso o un nuovo fascicolo di gara, deve comunicare per scritto tutte queste modifiche, emendamenti o nuove versioni dell'avviso o del fascicolo di gara: 2017

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

(a) a tutti i fornitori interessati nel momento in cui l'informazione è modificata, se noti e, in tutti gli altri casi, nel modo in cui le informazioni iniziali sono state pubblicate; (b) in tempo utile per permettere a tali fornitori di modificare e di presentare nuovamente le offerte adeguatamente modificate.

Art. 7.9

Termini

L'ente aggiudicatore concede ai fornitori il tempo sufficiente per presentare le domande di partecipazione a un appalto e per preparare offerte valide, tenendo conto della natura e della complessità dell'appalto. Ogni Parte applica i termini per la presentazione rispettando le condizioni specificate nell'appendice 3 dell'allegato XX (Note generali).

Art. 7.10

Procedure per le gare d'appalto

1. Gli enti aggiudicano i loro appalti pubblici mediante procedure di gara libere, tramite preselezione o trattativa privata, conformemente alla legislazione nazionale e alle disposizioni del presente capitolo e in modo non discriminatorio.

Procedure di gara mediante preselezione 2. «Procedure di gara mediante preselezione» significa un metodo di aggiudicazione in cui l'ente aggiudicatore invita a presentare un'offerta unicamente i fornitori qualificati; 3. Nel caso in cui l'ente aggiudicatore intenda ricorrere a procedure di gara mediante preselezione, l'ente stesso: (a) include nell'avviso di appalto previsto almeno le informazioni specificate nell'articolo 7.6 (Pubblicazione degli avvisi) paragrafo 2 lettere a, b, c, d, e, f e i e invita i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; (b) prima dell'inizio del periodo di tempo per presentare le offerte fornisce almeno le informazioni di cui all' articolo 7.6 (Pubblicazione degli avvisi) paragrafo 2 lettere g e h ai fornitori qualificati cui ha dato notifica conformemente al paragrafo 2 dell'appendice 3 dell'allegato XX (Note generali).

4. L'ente aggiudicatore riconosce come fornitori qualificati i fornitori nazionali e quelli delle altre Parti che soddisfano le condizioni di partecipazione a un particolare contratto d'appalto, tranne che l'ente aggiudicatore non abbia indicato nell'avviso di appalto previsto oppure, se disponibile pubblicamente, nel fascicolo di gara, una limitazione del numero di fornitori che saranno autorizzati a presentare le offerte e i criteri di selezione applicati a tale scopo.

5. Nel caso in cui il fascicolo di gara non sia reso pubblico a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso menzionato nel paragrafo 3, gli enti aggiudicatori garantiscono che questi documenti siano messi contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati, conformemente al paragrafo 4.

2018

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

6. Gli enti che dispongono di elenchi permanenti dei fornitori qualificati possono selezionare i fornitori cui chiedere di presentare un'offerta tra quelli elencati, alle condizioni previste dall'articolo 7.6 (Pubblicazione degli avvisi).

Procedure di gara a trattativa privata 7. Purché non si ricorra a tale procedura al fine di evitare la concorrenza tra i fornitori o in modo tale da discriminare i fornitori di un'altra Parte o da proteggere i fornitori nazionali, l'ente aggiudicatore può ricorrere alla procedura di gara a trattativa privata e può scegliere di non applicare gli Articoli 7.6 (Pubblicazione degli avvisi), 7.7 (Condizioni di partecipazione), 7.8 (Fascicolo di gara e specifiche tecniche), 7.9 (Termini per la presentazione), 7.12 (Aste elettroniche), 7.13 (Negoziati) e 7.14 (Apertura della gara d'appalto e aggiudicazione del contratto) soltanto alle seguenti condizioni: (a) purché i requisiti del fascicolo di gara non siano cambiati in modo sostanziale: (i) non sia stata presentata alcuna offerta o alcun fornitore abbia chiesto di partecipare, (ii) non sia stata presentata alcuna offerta conforme ai requisiti essenziali del fascicolo di gara, (iii) nessun fornitore soddisfi le condizioni di partecipazione, (iv) le offerte presentate siano state concertate; (b) nel caso in cui i beni o i servizi possano essere forniti soltanto da un particolare fornitore e non esista alcun bene o servizio che costituisca una valida alternativa o un sostituto per i seguenti motivi: (i) sia richiesto un lavoro artistico, (ii) protezione di brevetti, diritti d'autore e altri diritti di esclusiva, (iii) in assenza di concorrenza per ragioni tecniche; (c) per forniture supplementari, da parte del fornitore originario, di beni o servizi che non erano inclusi nell'appalto iniziale nel caso in cui non sia possibile cambiare il fornitore per tali beni e servizi supplementari a causa dei seguenti motivi: (i) economici o tecnici come i requisiti di interscambiabilità o di interoperabilità con materiale, software, servizi o installazioni esistenti e forniti in relazione all'appalto iniziale, (ii) potenzialmente causa di gravi inconvenienti o di un sostanziale raddoppiamento dei costi per l'ente aggiudicatore; (d) se strettamente necessario, nel caso in cui, per ragioni di estrema urgenza provocata da eventi
imprevisti da parte dell'ente aggiudicatore, i beni o i servizi non potrebbero essere ottenuti in tempo utile utilizzando la procedura di gara libera o quella mediante preselezione e il ricorso a tali procedure provocherebbe gravi danni all'ente aggiudicatore; (e) per acquisti effettuati nel mercato delle materie prime;

2019

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

(f) quando l'ente aggiudicatore acquisisce prototipi oppure prodotti o servizi nuovi sviluppati come richiesto nel quadro e in vista di un particolare contratto di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo originale; (g) per acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente favorevoli che si presentano soltanto a breve termine nel caso di disposizioni straordinarie come quelle derivanti da una liquidazione, un'amministrazione controllata, un'asta pubblica o una bancarotta, ma non per gli acquisti correnti presso i fornitori ordinari; (h) nel caso di appalti aggiudicati al vincitore di un concorso, a condizione che: (i) il concorso sia stato organizzato in modo conforme ai principi del presente capitolo, segnatamente per quanto riguarda la pubblicazione di un avviso di appalto previsto, (ii) i partecipanti siano valutati da una giuria indipendente in vista di aggiudicare l'appalto a un vincitore.

8. L'ente aggiudicatore redige un rapporto scritto per ogni appalto aggiudicato conformemente alle disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo. Ciascun rapporto indica il nome dell'ente aggiudicatore, il valore e la natura dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto e precisa le circostanze e le condizioni descritte nel paragrafo 7 del presente articolo che hanno giustificato il ricorso a una procedura di gara a trattativa privata.

Art. 7.11

Tecnologie dell'informazione

Nella misura del possibile, le Parti si impegnano a utilizzare i mezzi di comunicazione elettronici per permettere un'efficiente diffusione delle informazioni sugli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda le possibilità di partecipazione offerte dalle ente, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione.

Art. 7.12

Aste elettroniche

Nel caso in cui l'ente aggiudicatore intenda condurre un appalto contemplato nel presente Accordo utilizzando un'asta elettronica, prima di iniziare tale asta, l'ente comunica a ogni partecipante: (a) il metodo di valutazione automatica, comprese le formule matematiche, che si basa sui criteri di valutazione previsti nel fascicolo di gara e che sarà utilizzato per la graduatoria automatica o per la sua modifica durante l'asta; (b) i risultati di ogni valutazione iniziale degli elementi della sua offerta nel caso in cui l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta più vantaggiosa; (c) qualsiasi altra informazione rilevante concernente la gestione dell'asta.

2020

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

Art. 7.13

Negoziati

1. Una Parte può prevedere che i suoi enti procedano a negoziati: (a) nell'ambito degli appalti per i quali hanno indicato tale intenzione nell'avviso di appalto previsto; (b) qualora dalla valutazione delle offerte emerga che nessuna di esse sia chiaramente la più vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specificati negli avvisi o nel fascicolo di gara.

2. Nel corso dei negoziati, gli enti aggiudicatori non operano discriminazioni tra i fornitori partecipanti.

3. Ogni ente aggiudicatore: (a) assicura che qualsiasi eliminazione di fornitori che partecipano ai negoziati avvenga secondo i criteri di valutazione enunciati negli avvisi o nel fascicolo di gara; (b) nel caso in cui i negoziati siano conclusi, fissa un termine uguale per tutti i fornitori partecipanti rimasti in gara per la presentazione di offerte nuove o modificate.

Art. 7.14

Apertura della gara d'appalto e aggiudicazione del contratto

Trattamento delle offerte 1. L'ente aggiudicatore riceve e apre tutte le offerte secondo procedure che garantiscono l'equità e l'imparzialità del meccanismo di gara e la riservatezza delle offerte.

L'ente tratta le offerte in modo confidenziale almeno fino al momento della loro apertura.

2. Nel caso in cui, tra l'apertura delle offerte e l'aggiudicazione del contratto, l'ente aggiudicatore offrisse ai fornitori la possibilità di correggere errori di forma involontari, essa deve offrire le stesse opportunità a tutti i fornitori partecipanti.

Aggiudicazione dei contratti 3. L'ente aggiudicatore richiede che, per essere considerate valide ai fini dell'aggiudicazione, le offerte siano presentate: (a) per scritto e, al momento della loro apertura, siano conformi ai requisiti essenziali specificati negli avvisi o nel fascicolo di gara; (b) da un fornitore che soddisfi le condizioni di partecipazione.

4. Tranne quando, per ragioni di interesse pubblico, decida di non aggiudicare l'appalto, l'ente aggiudicatore conclude il contratto con l'offerente che ritiene soddisfi le condizioni di partecipazione, che sia pienamente capace di eseguire il contratto e che, unicamente sulla base dei requisiti e dei criteri di valutazione precisati negli avvisi e nel fascicolo di gara, presenti l'offerta ritenuta essere più vantaggiosa oppure, nel caso in cui il prezzo sia l'unico criterio, il prezzo inferiore.

2021

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

5. Nel caso in cui l'ente aggiudicatore abbia ricevuto un'offerta a un prezzo insolitamente basso rispetto alle altre offerte presentate, l'ente può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni di partecipazione e che sia in grado di soddisfare i termini del contratto.

6. L'ente aggiudicatore non cancella un appalto, né risolve o modifica i contratti aggiudicati in modo tale da eludere gli obblighi del presente capitolo.

Art. 7.15

Trasparenza delle informazioni sugli appalti

Informazioni comunicate ai fornitori 1. L'ente aggiudicatore comunica prontamente ai fornitori che hanno presentato le loro offerte le decisioni prese riguardo all'aggiudicazione del contratto e, su richiesta, fornisce tali informazioni per scritto. Conformemente all'articolo 7.16 (Diffusione delle informazioni), l'ente aggiudicatore spiega a un offerente non prescelto, su richiesta di quest'ultimo, le ragioni per cui la sua offerta non è stata accolta e i vantaggi dell'offerta selezionata.

Pubblicazione d'informazioni relative all'aggiudicazione 2. Al più tardi 72 giorni dopo l'aggiudicazione, l'ente aggiudicatore pubblica in forma stampata o elettronica, conformemente all'elenco contenuto nell'appendice 2 dell'allegato XX (Note generali), un avviso che include almeno le informazioni seguenti sul contratto: (a) il nome e l'indirizzo dell'ente aggiudicatore; (b) una descrizione dei beni o dei servizi oggetto dell'aggiudicazione; (c) la data dell'aggiudicazione; (d) il nome e l'indirizzo del fornitore prescelto; (e) il valore del contratto; (f) il metodo di aggiudicazione utilizzato e, nel caso in cui sia stata utilizzata una procedura conformemente all'articolo 7.10 (Gare d'appalto) paragrafo 8, una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.

Gestione delle registrazioni 3. L'ente aggiudicatore conserva i rapporti e le registrazioni delle procedure di gara concernenti gli appalti contemplati nel presente Accordo, inclusi i rapporti richiesti dall'articolo 7.10 (Gare d'appalto) paragrafo 9 e conserva tale documentazione per un periodo di almeno tre anni a partire dall'aggiudicazione del contratto.

Art. 7.16

Diffusione delle informazioni

Informazione delle Parti 1. Su richiesta di una qualsiasi Parte, ogni Parte fornisce prontamente tutte le informazioni necessarie per determinare se un appalto sia stato condotto in modo equo, 2022

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

imparziale e conformemente al presente capitolo, incluse le informazioni sulle caratteristiche e sui vantaggi dell'offerta prescelta.

Rinuncia alla diffusione di informazioni 2. Conformemente alla legislazione nazionale, nessuna Parte, ente aggiudicatore o organo di revisione può diffondere informazioni considerate confidenziali dalla persona che le ha fornite, se non con l'autorizzazione della persona stessa.

3. Nonostante qualsiasi altra disposizione del presente capitolo, una Parte, inclusi i suoi enti aggiudicatori, non comunica a un particolare fornitore informazioni che potrebbero nuocere a una concorrenza leale tra i fornitori.

4. Nessun elemento del presente capitolo deve essere interpretato per obbligare una Parte, inclusi i suoi enti aggiudicatori, le autorità e gli organi di revisione a divulgare informazioni confidenziali in virtù del presente capitolo nel caso in cui la divulgazione: (a) ostacolasse l'applicazione della legge; (b) potesse nuocere a una concorrenza leale tra i fornitori; (c) pregiudicasse gli interessi commerciali legittimi di particolari persone, inclusa la protezione della proprietà intellettuale; (d) fosse altrimenti contraria all'interesse pubblico.

Art. 7.17

Procedure di revisione nazionale in caso di contestazione del fornitore

1. In caso di reclamo da parte del fornitore di una Parte per la presunta violazione del presente capitolo nel quadro di un appalto contemplato nel presente Accordo, ciascuna Parte incoraggia i fornitori a risolvere la questione mediante consultazione dei suoi enti aggiudicatori, al fine di risolvere tali reclami.

2. Ciascuna Parte fornisce una procedura di revisione amministrativa o giuridica rapida, efficace, trasparente e non discriminatoria conformemente al principio del giusto processo in virtù del quale il fornitore può contestare presunte violazioni del presente capitolo nel quadro di un appalto contemplato nel presente Accordo e per il quale il fornitore stesso ha, o ha avuto, un interesse.

3. Ogni fornitore dispone di un periodo di tempo sufficiente per preparare e presentare una contestazione che non sarà in alcun caso inferiore a 10 giorni a contare dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza o sarebbe ragionevolmente dovuto venire a conoscenza del fondamento della contestazione.

4. Ogni Parte stabilisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale che sia indipendente dai relativi enti aggiudicatori per ricevere ed esaminare la contestazione di un fornitore nel contesto di un appalto disciplinato dal presente Accordo e per fornire osservazioni e raccomandazioni appropriate.

5. Nel caso in cui un organo diverso da un'autorità menzionata al paragrafo 4 esamini inizialmente una contestazione, la Parte fa in modo che il fornitore possa fare appello alla decisione iniziale dinnanzi a un'autorità amministrativa o giudiziaria 2023

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

imparziale indipendente dall'ente aggiudicatore il cui appalto è oggetto della contestazione.

6. Nel caso in cui l'organo di esame non sia un tribunale, esso è oggetto di un esame giudiziario o deve disporre di procedure che prevedono che: (a) l'ente aggiudicatore risponda per scritto alla contestazione e fornisca tutti i documenti necessari all'organo di esame; (b) i partecipanti al procedimento («partecipanti») hanno il diritto di essere ascoltati prima che l'organo di esame prenda una decisione sulla contestazione; (c) i partecipanti hanno il diritto di farsi rappresentare e accompagnare; (d) i partecipanti hanno accesso a tutte le procedure; (e) i partecipanti hanno il diritto di chiedere che le procedure siano pubbliche e che possano essere ascoltati dei testimoni; (f) vengono fornite tempestivamente e per scritto decisioni o raccomandazioni relative alle contestazioni dei fornitori, con una spiegazione del fondamento per ogni decisione o raccomandazione.

7. Ogni Parte adotta o mantiene procedure che prevedono: (a) rapide misure transitorie per preservare la possibilità del fornitore di partecipare all'appalto. Tali misure transitorie possono comportare la sospensione della procedura di aggiudicazione. Le procedure possono prevedere che al momento di decidere circa l'applicazione di dette misure si tenga conto di eventuali conseguenze negative di portata considerevole per gli interessi in questione, compreso l'interesse pubblico. La decisione di non agire deve essere fornita per scritto; (b) un'azione correttiva o una compensazione per le perdite o i danni subiti (che possono essere limitate alle spese per la preparazione dell'offerta o della contestazione, o a entrambe) nel caso in cui un organo di esame abbia stabilito che vi sia stata una violazione del presente capitolo o, nel caso in cui il fornitore non abbia il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capitolo in virtù del diritto interno di una Parte, se l'ente aggiudicatore non ha rispettato le misure prese dalla Parte in applicazione del presente capitolo.

Art. 7.18

Modifiche e rettifiche del campo d'applicazione

1. Una Parte può apportare modifiche di natura puramente formale al suo campo di applicazione ai sensi del presente capitolo o emendamenti minori ai suoi elenchi nell'allegato XIX (Enti interessati), a condizione che essa li notifichi per scritto alle altre Parti e che nessuna Parte si opponga per scritto entro 30 giorni dalla notifica.

Una Parte che apporta tale modifica o emendamenti minori non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi alle altre Parti.

2. Una Parte può inoltre modificare il suo campo di applicazione ai sensi del presente capitolo a condizione che: 2024

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

(a) lo notifichi per scritto alle altre Parti e offra al contempo adeguamenti compensativi accettabili per mantenere un livello di campo di applicazione paragonabile a quello esistente prima della modifica, fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 3; (b) nessuna Parte si opponga per scritto entro 30 giorni dalla notifica.

3. Una Parte non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi nel caso in cui le Parti convengano che la modifica proposta riguarda l'ente aggiudicatore sul quale la Parte ha effettivamente eliminato il suo controllo o la sua influenza. Nel caso in cui una Parte contesti l'affermazione secondo cui tale controllo o influenza governamentale è stata effettivamente eliminata, la Parte che si oppone può richiedere ulteriori informazioni o consultazioni al fine di chiarire la natura di qualsiasi controllo o influenza governamentale e raggiungere un accordo sul campo di applicazione futuro dell'ente aggiudicatore ai sensi del presente capitolo.

Art. 7.19

Partecipazione di piccole e medie imprese

1. Le Parti concordano sull'importanza della partecipazione delle piccole e medie imprese (in seguito denominate «PMI») agli appalti pubblici. Le Parti riconoscono inoltre l'importanza delle alleanze commerciali tra i fornitori di ogni Parte e in particolare delle PMI.

2. Le Parti accettano di lavorare congiuntamente per scambiare informazioni e per agevolare l'accesso delle PMI alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, ai metodi e alle esigenze dei contratti, con particolare attenzione alle esigenze delle PMI.

Art. 7.20

Cooperazione

1. Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione al fine di comprendere meglio i loro rispettivi sistemi per gli appalti pubblici e di migliorare l'accesso ai loro rispettivi mercati, in particolare per i fornitori delle piccole imprese.

2. Conformemente al capitolo 10 (Cooperazione), le Parti si impegnano a cooperare nei seguenti campi: (a) sviluppo e impiego di comunicazioni elettroniche nei sistemi per gli appalti pubblici; (b) scambio di esperienze e informazioni, ad esempio sui quadri normativi, sulle migliori pratiche e sulle statistiche.

Art. 7.21

Negoziati futuri

Se in futuro la Colombia o qualsiasi Stato dell'AELS offrisse vantaggi supplementari a uno Stato non parte al presente Accordo per quanto riguarda il campo di applicazione disciplinato dal presente capitolo in materia di accesso ai suoi appalti pubblici, accetterà, su richiesta di un'altra Parte, di avviare negoziati per estendere il campo di applicazione del presente capitolo su una base di reciprocità.

2025

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

Capitolo 8 Politica della concorrenza Art. 8.1

Obiettivi

1. Le Parti riconoscono che le pratiche anticoncorrenziali possono potenzialmente pregiudicare i benefici della liberalizzazione derivanti dal presente Accordo. Tali pratiche sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente Accordo, nella misura in cui possono influire sugli scambi tra la Colombia e gli Stati dell'AELS.

2. Le Parti si impegnano ad applicare le loro rispettive legislazioni in materia di concorrenza allo scopo di condannare tali pratiche e di collaborare nei campi disciplinati dal presente capitolo. Tale collaborazione include la notifica, lo scambio di informazioni, l'assistenza tecnica e la consultazione.

Art. 8.2

Pratiche anticoncorrenziali

1. Ai fini del presente capitolo, le «pratiche anticoncorrenziali» fanno riferimento: (a) agli accordi orizzontali o verticali, alle pratiche concertate o agli accordi tra imprese il cui oggetto o effetto è di prevenire, limitare o distorcere la concorrenza; (b) all'abuso di posizione dominante nel mercato da parte di una o più imprese.

2. La politica di applicazione delle autorità nazionali delle Parti deve essere coerente con i principi di trasparenza, non discriminazione e imparzialità procedurale.

3. Se del caso, la Colombia può adempiere gli obblighi del presente articolo nel quadro della legislazione in materia di concorrenza della Comunità andina e dell'autorità andina incaricata dell'applicazione della legge. I diritti e gli obblighi derivanti dal presente capitolo si applicano unicamente tra la Colombia e gli Stati dell'AELS.

Art. 8.3

Cooperazione

1. Le Parti si sforzano di cooperare, nel rispetto delle loro legislazioni nazionali e mediante le autorità competenti, su questioni concernenti l'applicazione della legge sulla concorrenza.

2. Ogni Parte notifica alle altre Parti le attività di applicazione della legislazione in materia di concorrenza che possono riguardare importanti interessi dell'altra Parte.

Le notifiche devono essere sufficientemente dettagliate da permettere alla Parte che ha ricevuto la notifica di svolgere una valutazione iniziale degli effetti dell'attività di applicazione nel suo territorio.

3. Conformemente alla sua legislazione interna, ogni Parte dovrebbe prendere in considerazione gli importanti interessi delle altre Parti nel corso delle sue attività di applicazione che riguardano le pratiche anticoncorrenziali. Se una Parte ritiene che una pratica anticoncorrenziale possa pregiudicare importanti interessi di un'altra Parte, trasmetterà il suo parere sulla questione alla suddetta Parte tramite la sua 2026

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

autorità competente. Fatte salve le azioni che riguardano la sua legislazione in materia di concorrenza e la sua piena libertà di decisione ultima, la Parte così interpellata presterà la dovuta attenzione all'opinione espressa dalla Parte richiedente.

4. Se una Parte ritiene che una pratica anticoncorrenziale condotta nel territorio di un'altra Parte comporti effetti negativi sostanziali sul suo territorio o sulle relazioni commerciali tra le Parti, può chiedere che l'altra Parte intraprenda delle attività di applicazione appropriate. La richiesta deve specificare quanto più possibile la natura e gli effetti della pratica anticoncorrenziale. La Parte interpellata valuta se iniziare un'attività di applicazione per quanto riguarda la pratica anticoncorrenziale identificata nella richiesta e comunica alla Parte richiedente la sua decisione e il risultato di tale attività.

5. Le Parti sono incoraggiate a scambiarsi informazioni, incluse quelle che non sono disponibili al pubblico, a condizione che ciò non riguardi eventuali indagini in corso.

Qualsiasi scambio di informazioni è soggetto alle regole e alle norme di riservatezza applicabili sul territorio di ogni Parte. Nessuna Parte è tenuta a fornire informazioni se ciò è contrario alle sue leggi in materia di diffusione delle informazioni. Ogni Parte rispetta la riservatezza di tutte le informazioni che le vengono fornite nei limiti fissati dalla Parte che le ha comunicate per l'utilizzo di tali informazioni.

6. Per rafforzare ulteriormente la cooperazione, le Parti possono firmare accordi di cooperazione.

Art. 8.4

Consultazioni

Per favorire la comprensione tra le Parti o per trattare le questioni relative al presente capitolo, senza pregiudicare l'autonomia di ciascuna Parte per quanto riguarda lo sviluppo, il mantenimento e l'applicazione della sua politica e della sua legislazione in materia di concorrenza, una Parte può chiedere consultazioni in seno al Comitato misto. Tale domanda deve indicare il motivo per cui sono organizzate le consultazioni. Esse devono avvenire tempestivamente al fine di giungere a una soluzione compatibile con gli obiettivi presentati nel presente capitolo. Le Parti interessate forniscono al Comitato misto tutto il sostegno e le informazioni necessarie, in base ai criteri e alle norme stabilite nell'articolo 8.3 (Cooperazione) paragrafo 5.

Art. 8.5

Imprese di Stato e monopoli designati

1. Nessun elemento del presente capitolo è da interpretarsi per impedire a una Parte di stabilire o di mantenere un'impresa di Stato e/o dei monopoli designati.

2. Le Parti garantiscono che le imprese di Stato e i monopoli designati non adottino o mantengano pratiche anticoncorrenziali che colpiscono gli scambi tra le Parti, a condizione che l'applicazione di questa disposizione non ostacoli la realizzazione, di fatto o di diritto, dei particolari incarichi pubblici che sono assegnati loro.

3. Il presente articolo non si applica agli appalti pubblici.

2027

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

Art. 8.6

Composizione delle controversie

Nessuna Parte può ricorrere alla composizione delle controversie in virtù del presente Accordo per qualsiasi questione relativa al presente capitolo.

Capitolo 9 Trasparenza Art. 9.1

Pubblicazione e diffusione delle informazioni

1. Ciascuna Parte assicura che le sue leggi, i suoi regolamenti, le sue decisioni amministrative di applicazione generale e i suoi rispettivi accordi internazionali che possono interessare il funzionamento del presente Accordo siano pubblicati o altrimenti resi pubblici in modo tale da permettere alle persone e ad altre parti interessate di prenderne conoscenza.

2. Nella misura del possibile, le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili le decisioni giuridiche che possono influenzare il funzionamento del presente Accordo.

3. Le Parti rispondono prontamente a domande specifiche e, su richiesta, forniscono informazioni alle altre Parti su questioni disciplinate dai paragrafi 1 e 2.

4. Nessun elemento del presente Accordo obbliga una Parte a comunicare informazioni riservate la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge o sarebbe altrimenti contraria agli interessi pubblici o pregiudicherebbe gli interessi commerciali legittimi di qualunque operatore economico.

5. Se una Parte che fornisce informazioni a un'altra Parte conformemente al presente Accordo qualifica tali informazioni come confidenziali, l'altra Parte è tenuta a rispettare la riservatezza delle suddette informazioni.

6. Nel caso in cui vi fosse un'incoerenza tra le disposizioni del presente articolo e quelle relative alla trasparenza previste in altri capitoli, queste ultime prevalgono nella misura dell'incoerenza.

Art. 9.2

Notifiche

1. Salvo diversa indicazione, si ritiene che la notifica indirizzata a una Parte sia stata ricevuta quando è stata consegnata e la sua ricezione è stata confermata dall'autorità responsabile della suddetta Parte.

2. Ciascuna Parte designa un'autorità responsabile per la ricezione delle notifiche e comunica tale designazione alle altre Parti entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo.

2028

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Capitolo 10 Cooperazione Art. 10.1

Portata e obiettivi

1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione che consente di sostenere le iniziative di rafforzamento delle capacità commerciali (Trade Capacity Building, in seguito denominato «TCB») al fine di espandere e di migliorare i vantaggi del presente Accordo, a condizioni reciprocamente concordate e nel rispetto delle strategie nazionali e degli obiettivi della politica.

2. Ai sensi del presente capitolo, la cooperazione persegue i seguenti obiettivi: (a) rafforzare e sviluppare le relazioni esistenti tra le Parti per quanto riguarda il TCB; (b) migliorare e creare nuove possibilità per il commercio e per gli investimenti, promuovendo la competitività e l'innovazione; (c) applicare il presente Accordo e ottimizzarne i risultati al fine di dare impulso alla crescita e allo sviluppo economico e per contribuire alla riduzione della povertà.

Art. 10.2

Metodi e mezzi

1. Le Parti cooperano al fine di identificare e di impiegare i metodi e i mezzi più efficaci per l'attuazione del presente capitolo. A tal fine coordinano il loro impegno con quello delle organizzazioni internazionali interessate ed eventualmente sviluppano sinergie con altre forme di cooperazione bilaterale tra le Parti.

2. Ai sensi del presente capitolo, la cooperazione si realizza mediante le attività dell'AELS, bilateralmente, oppure tramite una combinazione delle due possibilità.

3. Per attuare il presente capitolo, le Parti ricorrono in particolare ai seguenti strumenti: (a) scambio di informazioni e di esperienze; (b) identificazione, sviluppo e attuazione comune di progetti e di attività innovative di cooperazione, inclusi seminari e workshop; (c) cooperazione tecnica e amministrativa.

4. Le Parti possono lanciare e realizzare i progetti e le attività relative al TCB con la partecipazione di esperti e di istituti nazionali e internazionali.

Art. 10.3

Comitato misto e punti di contatto

1. Per l'attuazione del presente capitolo sono designati i seguenti punti di contatto: (a) per gli Stati dell'AELS: il Segretariato dell'AELS; (b) per la Colombia: il Ministero del commercio, dell'industria e del turismo 2. I punti di contatto hanno la responsabilità di trasmettere le proposte di progetto.

Si occupano inoltre della gestione e dello sviluppo dei progetti di cooperazione 2029

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

dell'AELS e costituiscono un collegamento con il Comitato misto. A questo scopo stabiliscono regole e procedure per facilitare tale compito.

3. Per le attività di cooperazione bilaterale svolte conformemente al presente capitolo, gli Stati dell'AELS che partecipano a tale cooperazione designano un punto di contatto.

4. Il Comitato misto riesamina periodicamente l'applicazione del presente capitolo e, se necessario, agisce come organo di coordinamento.

Capitolo 11 Amministrazione dell'Accordo Art. 11.1

Comitato misto

1. Le Parti istituiscono il Comitato misto Colombia-AELS che comprende i rappresentanti di ogni Parte. Le Parti sono rappresentate da membri del gabinetto ministeriale o da alti funzionari da loro delegati a tale scopo.

2. Il Comitato misto svolge le seguenti funzioni: (a) controlla l'esecuzione e la corretta applicazione delle disposizioni del presente Accordo; (b) valuta i risultati ottenuti nell'applicazione del presente Accordo; (c) sovrintende all'ulteriore elaborazione del presente Accordo, inclusa la possibilità di eliminare i rimanenti ostacoli agli scambi e altre misure restrittive concernenti il commercio tra la Colombia e gli Stati dell'AELS; (d) sorveglia il lavoro di tutti i sottocomitati e dei gruppi di lavoro creati in virtù del presente Accordo e raccomanda loro interventi appropriati; (e) stabilisce il suo regolamento interno; (f) su richiesta di una Parte, fornisce un parere sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo; (g) stabilisce l'importo delle remunerazioni e delle spese che saranno versate ai membri del tribunale arbitrale; (h) prepara e adotta un modello delle regole di procedura per i tribunali arbitrali che include le norme di comportamento per i membri del tribunale arbitrale; (i)

considera qualsiasi altra questione che può riguardare il funzionamento del presente Accordo o che le Parti gli affidano.

3. Il Comitato misto può: (a) istituire sottocomitati e gruppi di lavoro ai quali delega delle responsabilità se ritiene necessario di essere assistito nello svolgimento dei suoi compiti.

Salvo disposizioni contrarie specifiche del presente Accordo, i sottocomitati e i gruppi di lavoro lavorano su mandato del Comitato misto;

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(b) decidere di modificare i calendari di smantellamento tariffario nell'allegato II (Prodotti esclusi), IV (Pesce e altri prodotti del mare), VIII (Smantellamento dei dazi all'importazione per i prodotti industriali), le specifiche regole in materia di origine nell'allegato V (Regole d'origine e cooperazione amministrativa reciproca in materia doganale) e l'elenco di enti nelle appendici 1­3 dell'allegato XX (Note generali); (c) salvo disposizioni contrarie del presente articolo, considerare e proporre emendamenti dei diritti e degli obblighi previsti dal presente Accordo, nel rispetto dei requisiti legali nazionali di ogni Parte; (d) convocare le Parti per futuri negoziati al fine di esaminare l'approfondimento della liberalizzazione già raggiunta nei diversi settori disciplinati dal presente Accordo.

4. Il Comitato misto si riunisce quando necessario, ma solitamente ogni due anni in sessione regolare e in sessione speciale previa richiesta scritta di una Parte alle altre Parti. Se le Parti non decidono diversamente, le sessioni speciali si tengono entro 30 giorni dalla ricezione dell'ultima domanda.

5. Salvo le Parti convengano diversamente, le sessioni del Comitato misto si tengono alternativamente a Bogotà e a Ginevra o tramite qualsiasi mezzo tecnologico disponibile. Tali sessioni sono copresiedute dalla Colombia e da uno Stato dell'AELS.

6. Il Comitato misto può prendere decisioni come previsto dal presente Accordo e può formulare raccomandazioni su tutte le altre questioni.

7. Il Comitato misto prende decisioni e formula raccomandazioni su base consensuale.

Art. 11.2

Coordinatori dell'Accordo e punti di contatto

1. Ogni Parte designa un coordinatore dell'Accordo e comunica tale designazione alle altre Parti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

2. Salvo diverse disposizioni del presente Accordo, i coordinatori dell'Accordo svolgono le seguenti funzioni: (a) lavorano congiuntamente per stabilire i calendari, preparano le riunioni del Comitato misto e seguono le decisioni del Comitato misto, in base alle necessità; (b) fungono da punto di contatto per facilitare la comunicazione tra le Parti su qualsiasi questione disciplinata dal presente Accordo; (c) su richiesta di una Parte, identificano l'ufficio o il funzionario responsabile di una determinata questione e contribuiscono a facilitare la comunicazione a seconda delle necessità; (d) trattano qualsiasi altra questione affidata loro dal Comitato misto.

3. Ogni Parte è responsabile dell'operato e delle spese del coordinatore dell'Accordo che ha designato.

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Capitolo 12 Composizione delle controversie Art. 12.1

Cooperazione

In qualsiasi momento le Parti si adoperano per accordarsi sull'interpretazione e sull'applicazione del presente Accordo e si impegnano in ogni modo per trovare, mediante la cooperazione, le consultazioni o altri mezzi, una soluzione reciprocamente soddisfacente per qualsiasi questione inerente il funzionamento del presente Accordo.

Art. 12.2

Campo di applicazione

Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, le disposizioni del presente capitolo concernenti la composizione delle controversie si applicano alla risoluzione di tutte le controversie tre le Parti che riguardano l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, in particolare quando una Parte ritiene che una misura di un'altra Parte sia incompatibile con gli obblighi del presente Accordo.

Art. 12.3

Scelta del foro

1. Le controversie riguardanti la medesima questione derivanti dal presente Accordo e dall'Accordo sull'OMC possono essere risolte in un foro o nell'altro, in base alla decisione della Parte che sporge il reclamo.

2. Salvo le Parti alla controversia convengano diversamente, se la Parte che sporge il reclamo ha richiesto la costituzione di un tribunale arbitrale dell'OMC ai sensi dell'articolo 6 del Memorandum d'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la composizione delle controversie dell'OMC (in seguito denominato «DSU») o di un tribunale arbitrale in virtù dell'articolo 12.6 paragrafo 1 del presente Accordo (Richiesta di un tribunale arbitrale), si farà ricorso al foro prescelto, ad esclusione dell'altro, per quanto concerne l'argomento in questione.

3. Prima che una Parte inizi una procedura di composizione delle controversie contro un'altra Parte nell'ambito dell'Accordo sull'OMC, tale Parte notificherà la sua intenzione alle altre Parti.

Art. 12.4

Buoni uffici, conciliazione o mediazione

1. I buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono procedure intraprese volontariamente su decisione delle Parti. Possono iniziare e terminare in qualsiasi momento.

Possono continuare mentre sono in corso le procedure di un tribunale arbitrale stabilito conformemente al presente capitolo.

2. I procedimenti che prevedono i buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in qualsiasi altro procedimento.

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Art. 12.5

Consultazioni

1. Una Parte può richiedere per scritto delle consultazioni con un'altra Parte relativamente a qualsiasi questione di cui all'articolo 12.2 (Campo di applicazione). La Parte richiedente notifica per scritto tale decisione alle altre Parti.

2. Le consultazioni avvengono in seno al Comitato misto se le Parti che effettuano e quelle che ricevono la richiesta di consultazioni si accordano in questi termini.

3. La richiesta di consultazioni espone le ragioni del reclamo, inclusa l'identificazione della misura interessata e un'indicazione della base giuridica del reclamo.

4. Le consultazioni avvengono entro: (a) 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di consultazioni riguardanti questioni urgenti23; (b) 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta di consultazioni per tutte le altre questioni; (c) qualsiasi altro periodo concordato dalle Parti che partecipano alle consultazioni.

5. Le consultazioni possono avvenire di persona o tramite qualsiasi altro mezzo tecnologico di cui dispongono le Parti coinvolte. Se le consultazioni avvengono di persona, hanno luogo nel luogo convenuto dalle suddette Parti. Se le Parti che partecipano alle consultazioni non hanno raggiunto un accordo, le consultazioni avvengono nel territorio della Parte interpellata.

6. Durante le consultazioni, le Parti coinvolte forniscono informazioni sufficienti per permettere un esame completo dell'impatto della misura entrata in vigore sul funzionamento e sull'applicazione del presente Accordo. Le Parti che partecipano alle consultazioni trattano qualsiasi informazione confidenziale o riservata scambiata nel corso delle consultazioni allo stesso modo della Parte che comunica tale informazione.

7. Le consultazioni sono confidenziali e non pregiudicano i diritti delle Parti che partecipano alle consultazioni in qualsiasi altro procedimento.

8. Le Parti che partecipano alle consultazioni informano le altre Parti di qualsiasi soluzione della questione reciprocamente concordata.

Art. 12.6

Richiesta di un tribunale arbitrale

1. Una Parte che partecipa alle consultazioni può richiedere per scritto la costituzione di un tribunale arbitrale: (a) se la Parte interpellata non ha risposto alla richiesta di consultazioni entro 15 giorni dalla data di ricezione di tale richiesta;

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Le questioni urgenti includono quelle riguardanti merci deperibili o che altrimenti concernono beni o servizi che perdono rapidamente il loro valore, come determinati beni o servizi stagionali.

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(b) se le consultazioni non avvengono entro i termini stabiliti dall'articolo 12.5 (Consultazioni) o entro qualsiasi altro termine eventualmente convenuto tra le Parti interpellate e le Parti richiedenti; (c) nel caso in cui le Parti che partecipano alle consultazioni non riescano a risolvere una questione entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di consultazioni oppure entro 45 giorni per quanto riguarda questioni urgenti o entro qualsiasi altro periodo di tempo eventualmente concordato.

2. La Parte che sporge il reclamo consegna la richiesta per la costituzione di un tribunale arbitrale alla Parte nei confronti della quale ha sporto reclamo. La richiesta contiene il motivo della richiesta, l'identificazione delle misure specifiche e un breve riassunto della base giuridica del reclamo che sia sufficiente per presentare chiaramente il problema.

3. Alle altre Parti viene trasmessa una copia della richiesta.

4. Salvo le Parti alla controversia abbiano convenuto diversamente, il tribunale arbitrale è scelto e svolge le sue funzioni in conformità con le disposizioni del presente capitolo e con il modello delle regole di procedura.

Art. 12.7

Partecipazione di una terza Parte

1. Una Parte che non è coinvolta nella controversia può essere autorizzata, a condizione di consegnare un avviso scritto alle Parti alla controversia e al tribunale arbitrale, a presentare le sue osservazioni scritte al tribunale arbitrale, a ricevere messaggi scritti, compresi gli allegati delle Parti alla controversia e ad assistere alle udienze e a formulare osservazioni orali.

2. Quando una terza Parte non coinvolta nella controversia fornisce un avviso scritto conformemente al paragrafo 1, essa include una spiegazione del suo interesse particolare nella controversia.

3. Quando una terza Parte formula osservazioni orali o scritte, essa rispetta l'uguaglianza dei diritti delle Parti alla controversia e non introduce nuove questioni che vanno al di là dei termini di riferimento. Le osservazioni orali e scritte della terza Parte devono aiutare il tribunale arbitrale a risolvere la controversia, in particolare fornendo un'altra prospettiva e conoscenze o elementi particolari.

4. Il tribunale arbitrale non considera le osservazioni orali o scritte che non soddisfano i requisiti stabiliti dal paragrafo 3. Nel suo rapporto, il tribunale arbitrale non è tenuto a parlare degli argomenti addotti dalla terza Parte nelle sue osservazioni orali o scritte.

Art. 12.8

Qualifiche dei membri del tribunale arbitrale

1. I membri del tribunale arbitrale devono: (a) disporre di conoscenze o di esperienza di diritto, di commercio internazionale e di altri ambiti disciplinati dal presente Accordo oppure della composizione delle controversie che insorgono nel quadro di accordi commerciali internazionali;

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(b) essere scelti unicamente sulla base dell'obiettività, dell'imparzialità, dell'affidabilità e della validità del loro giudizio; (c) essere indipendenti da qualsiasi Parte, non essere affiliati a una Parte o ricevere da essa istruzioni; (d) rispettare le norme di comportamento stabilite dal modello delle regole di procedura.

2. Se una Parte alla controversia nutre dubbi giustificati quanto al rispetto delle norme di comportamento stabilite dal modello delle regole di procedura da parte di un membro del tribunale arbitrale, essa può proporre alle altre Parti alla controversia di escludere il membro in questione. Se l'altra Parte alla controversia non accetta o se il membro del tribunale arbitrale non si ritira, la decisione viene presa dal Segretario generale della Corte permanente di arbitrato (in seguito denominata «CPA»).

Art. 12.9

Costituzione del tribunale arbitrale

1. Il tribunale arbitrale è composto da tre membri. La data di costituzione del tribunale arbitrale coincide con il giorno della nomina del presidente.

2. Entro i 20 giorni che seguono la data in cui la Parte resistente riceve la richiesta di costituzione del tribunale arbitrale, ogni Parte alla controversia deve nominare un membro del tribunale arbitrale, che può essere un suo cittadino, proporre al massimo quattro candidati per svolgere la funzione di presidente del tribunale arbitrale e comunicare per scritto all'altra Parte alla controversia i nomi del membro del tribunale arbitrale e dei candidati proposti alla carica di presidente, precisando le informazioni di base più salienti che riguardano tali persone.

3. Entro un termine supplementare di 10 giorni dalla data in cui la Parte nei confronti della quale è stato sporto reclamo riceve la richiesta di costituzione del tribunale arbitrale, le Parti alla controversia cercano di accordarsi e di nominare il presidente tra i canditati proposti da entrambe le Parti. Se le Parti alla controversia non giungono a un accordo, i due membri del tribunale arbitrale già nominati si impegnano a scegliere, entro un termine supplementare di 10 giorni, un presidente tra i candidati proposti dalle Parti alla controversia. Se i membri del tribunale arbitrale non ritengono opportuno nominare uno dei candidati proposti, possono scegliere un'altra persona.

4. Se i tre membri del tribunale arbitrale non vengono designati o nominati entro 40 giorni dalla data in cui la Parte resistente riceve la richiesta di costituzione del tribunale arbitrale, su richiesta di qualsiasi Parte alla controversia si procede alle necessarie designazioni secondo le seguenti modalità: (a) se un membro del tribunale arbitrale non è stato designato conformemente al paragrafo 2, il Segretario generale della CPA nomina un membro scelta dalla lista dei candidati alla presidenza proposti dalle Parti alla controversia; (b) se il presidente non è stato designato conformemente al paragrafo 3, il Segretario generale della CPA sceglie il presidente tra i candidati proposti dalle Parti alla controversia.

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5. Se un membro del tribunale arbitrale che è stato nominato si ritira, è revocato o non può più svolgere il suo mandato, viene scelto un suo sostituto secondo le seguenti modalità: (a) nel caso di un membro del tribunale arbitrale nominato da una Parte, la suddetta Parte designa un nuovo membro del tribunale arbitrale entro 15 giorni, altrimenti il sostituto sarà eletto conformemente al paragrafo 4 lettera a; (b) nel caso del presidente del tribunale arbitrale, le Parti si accordano sulla nomina di un sostituto entro 30 giorni, altrimenti il sostituto sarà eletto conformemente al paragrafo 4 lettera b; (c) se non ci sono altri candidati proposti dalle Parti, ciascuna Parte propone un massimo di tre candidati supplementari entro lo stesso termine di 30 giorni di cui alla lettera b; il Segretario generale della CPA nomina il membro del tribunale arbitrale o il presidente tra i candidati proposti entro i successivi sette giorni.

6. Qualsiasi termine applicabile ai procedimenti è sospeso durante il periodo che inizia il giorno in cui il membro del tribunale arbitrale o il presidente si ritira, è revocato o non può più svolgere il suo mandato e che termina il giorno in cui viene nominato il sostituto.

7. Se il Segretario generale della CPA non è in grado di adempiere ai suoi obblighi stabiliti dal presente articolo o se è cittadino di una Parte alla controversia, il Segretario generale aggiunto della CPA si occupa delle designazioni.

Art. 12.10

Ruolo del tribunale arbitrale

1. Il tribunale arbitrale valuta obiettivamente la questione che gli viene presentata, alla luce delle disposizioni pertinenti del presente Accordo, interpretata conformemente alle norme di interpretazione del diritto internazionale pubblico e in funzione delle osservazioni e degli argomenti delle Parti alla controversia, nonché delle altre informazioni ricevute durante il procedimento; il tribunale arbitrale formula le conclusioni necessarie per la composizione della controversia conformemente alla richiesta di costituzione di un tribunale arbitrale e ai termini di riferimento.

2. Salvo le Parti alla controversia abbiano convenuto diversamente, entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta relativa alla sua costituzione, il tribunale arbitrale è chiamato a: «Esaminare, alla luce delle disposizioni pertinenti del presente Accordo, la questione presentata nella richiesta di costituzione del tribunale arbitrale e presentare le conclusioni, le decisioni e le raccomandazioni ai sensi dell'articolo 12.13 (Rapporti del tribunale arbitrale) paragrafo 3».

3. Normalmente le decisioni del tribunale arbitrale, compresa l'adozione del rapporto, sono prese consensualmente. Se il tribunale arbitrale non riesce a raggiungere il consenso, può adottare le sue decisioni alla maggioranza. Nessun tribunale arbitrale può comunicare quali membri sostengono le opinioni maggioritarie o minoritarie.

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4. I rapporti, così come qualsiasi altra decisione del tribunale arbitrale, sono comunicati alle Parti. I rapporti sono resi pubblici, salvo che le Parti alla controversia non decidano altrimenti.

Art. 12.11

Modello delle regole di procedura

1. La procedura dinnanzi al tribunale arbitrale deve essere condotta conformemente al modello delle regole di procedura, salvo il presente Accordo non disponga diversamente. Le Parti alla controversia possono accordarsi affinché il tribunale arbitrale applichi regole diverse.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo il Comitato misto adotta il modello di regole di procedura che garantisce almeno quanto segue: (a) ogni Parte alla controversia ha diritto ad almeno un'audizione dinnanzi al tribunale arbitrale e inoltre può fornire per scritto la sua memoria e la sua risposta; (b) l'audizione dinnanzi al tribunale arbitrale è aperta al pubblico, salvo che le Parti alla controversia non abbiano deciso diversamente; (c) la protezione delle informazioni ritenute confidenziali da una qualsiasi Parte; (d) su richiesta di una Parte alla controversia, o di sua propria iniziativa, il tribunale arbitrale può chiedere informazioni e consigli tecnici a esperti, in base a ciò che ritiene opportuno; (e) salvo disposizioni contrarie delle Parti alla controversia, le audizioni del tribunale arbitrale si svolgono a Washington D.C., Stati Uniti; (f) quando presentano le loro osservazioni orali, le Parti alla controversia hanno il diritto di esprimersi nella loro lingua o in inglese. Le osservazioni scritte devono essere presentate in spagnolo con una traduzione in inglese, oppure in inglese con una traduzione in spagnolo; (g) ciascuna Parte alla controversia sostiene i suoi costi individuali, incluse le spese per la traduzione delle osservazioni scritte e altri costi legati alla preparazione e all'esecuzione del procedimento, incluse le spese amministrative delle Parti alla controversia; (h) i costi relativi ai membri del tribunale arbitrale e le spese amministrative per le audizioni orali, incluse quelle per l'interpretariato, sono sostenute equamente dalle Parti alla controversia. Il tribunale arbitrale può tuttavia decidere che i costi siano ripartiti diversamente, tenendo conto, tra le altre cose, delle peculiarità del caso e di altre circostanze che possono sembrare pertinenti.

Art. 12.12

Consolidamento della procedura

Se più di una Parte chiede la costituzione di un tribunale arbitrale in relazione alla stessa questione o misura, si istituisce se possibile un unico tribunale arbitrale per esaminare i reclami concernenti lo stesso oggetto.

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Art. 12.13

Rapporti del tribunale arbitrale

1. Salvo che le Parti alla controversia non abbiano convenuto diversamente, il tribunale arbitrale fornisce un rapporto iniziale entro 90 giorni, oppure entro 50 giorni nel caso di questioni urgenti, a partire dalla data della sua costituzione.

2. Una Parte alla controversia può presentare al tribunale arbitrale delle osservazioni scritte sul suo rapporto iniziale entro i 14 giorni successivi alla sua presentazione. Il tribunale arbitrale presenta alle Parti alla controversia un rapporto finale entro 30 giorni dalla presentazione del suo rapporto iniziale.

3. I rapporti contengono: (a) gli elementi di fatto e di diritto, nonché le relative motivazioni, inclusa la decisione che stabilisce se una Parte alla controversia non si è conformata agli obblighi previsti dal presente Accordo o qualsiasi altra decisione richiesta nei termini di riferimento; (b) le raccomandazioni per risolvere la controversia e attuare il rapporto; (c) se richieste, le conclusioni sull'entità degli effetti negativi sugli scambi arrecati a una Parte alla controversia derivanti dal fatto che l'altra Parte alla controversia non ha rispettato gli obblighi previsti dal presente Accordo; (d) se richiesto, un termine ragionevole per conformarsi alle disposizioni del rapporto finale.

Art. 12.14

Domanda di chiarimenti sul rapporto finale

1. Entro i 10 giorni successivi alla data di presentazione del rapporto finale, una Parte alla controversia può presentare al tribunale arbitrale una domanda scritta per ottenere chiarimenti su qualsiasi decisione o raccomandazione del rapporto che la suddetta Parte ritiene ambigua. Il tribunale arbitrale è tenuto a rispondere a tale domanda entro 10 giorni dalla data della sua presentazione.

2. La presentazione di una domanda conformemente al paragrafo 1 non riguarda i termini di cui all'articolo 12.16 (Attuazione del rapporto finale e compensazione) e all'articolo 12.17 (Non attuazione e sospensione dei vantaggi), salvo diversa indicazione del tribunale arbitrale.

Art. 12.15

Sospensione e termine della procedura

1. In qualsiasi momento le Parti alla controversia possono decidere di sospendere il lavoro del tribunale arbitrale per un periodo che non supera i 12 mesi a partire dalla data di tale accordo. Se il lavoro del tribunale arbitrale è stato sospeso per più di 12 mesi, la competenza del tribunale arbitrale incaricato di esaminare la controversia decade, salvo che le Parti alla controversia non abbiano deciso diversamente.

2. Se la competenza del tribunale arbitrale decade e se le Parti alla controversia non hanno raggiunto un accordo sulla composizione della controversia, nessun elemento della presente disposizione impedisce a una Parte alla controversia di presentare un altro reclamo concernente la stessa questione.

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3. Le Parti alla controversia possono convenire di terminare la procedura dinnanzi a un tribunale arbitrale in qualsiasi momento, notificando congiuntamente la loro decisione al presidente del tribunale arbitrale.

4. La Parte che presenta il reclamo può ritirarlo in qualsiasi momento prima che sia pubblicato il rapporto finale. Tale ritiro non pregiudica il suo diritto a presentare in un secondo momento un altro reclamo concernente la stessa questione.

5. In qualsiasi fase della procedura che precede la pubblicazione del rapporto finale un tribunale arbitrale può proporre alle Parti alla controversia di comporre amichevolmente la controversia.

Art. 12.16

Attuazione del rapporto finale e compensazione

1. Le decisioni del tribunale arbitrale sulle questioni di cui all'articolo 12.13 (Rapporti del tribunale arbitrale) lettere a e b sono definitive e vincolanti per le Parti alla controversia.

2. Entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del rapporto finale, la Parte resistente comunica all'altra Parte quando e come intende conformarsi alla decisione presa. La Parte nei confronti della quale è stato sporto reclamo attua prontamente la decisione, tranne che il rapporto del tribunale arbitrale non preveda un termine per l'attuazione della decisione in virtù dell'articolo 12.13 (Rapporti del tribunale arbitrale) paragrafo 3 lettera d o che le Parti alla controversia stabiliscano un altro termine. La Parte resistente prende in considerazione le raccomandazioni del tribunale arbitrale per la composizione della controversia e per l'attuazione della decisione.

3. Entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del rapporto finale, la Parte resistente può inoltre comunicare alla Parte ricorrente che ritiene impossibile rispettare la decisione presa e proporle una compensazione. Se la Parte ricorrente ritiene che la compensazione proposta non sia accettabile o che non sia sufficientemente dettagliata per poter essere valutata adeguatamente, può richiedere una consultazione al fine di trovare un accordo sulla compensazione. Se le Parti non riescono a concordarsi sulla compensazione, la Parte resistente è tenuta a conformarsi alla decisione presa dal tribunale arbitrale originario ai sensi del paragrafo 2.

Art. 12.17

Non attuazione e sospensione dei vantaggi

1. Se la Parte nei confronti della quale è stato sporto reclamo: (a) non si conforma prontamente alla decisione del rapporto finale o entro qualsiasi altro termine stabilito dal tribunale arbitrale originario o concordato dalle Parti alla controversia; (b) non si conforma a un accordo sulla compensazione conformemente all'articolo 12.16 (Attuazione del rapporto finale e compensazione) paragrafo 3 entro il termine convenuto dalle Parti alla controversia, la Parte che sporge il reclamo può sospendere i vantaggi concessi in virtù del presente Accordo in misura pari a quelli interessati dalla misura che il tribunale arbitrale ha ritenuto violare il presente Accordo.

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2. Nel considerare quali vantaggi sospendere conformemente al paragrafo 1, la Parte che sporge il reclamo deve inizialmente cercare di sospendere l'applicazione dei vantaggi nello stesso settore o negli stessi settori di quelli interessati dalla misura che il tribunale arbitrale ha ritenuto incompatibile con gli obblighi del presente Accordo. Se la suddetta Parte ritiene che non sia possibile o efficace sospendere i vantaggi nello stesso settore o negli stessi settori, può sospendere i vantaggi in altri settori.

3. La sospensione dei vantaggi è temporanea e viene applicata unicamente dalla Parte ricorrente fino a che la misura ritenuta violare il presente Accordo sarà resa conforme alle decisioni del tribunale arbitrale o fino a che le Parti alla controversia non avranno altrimenti composto la controversia.

4. La Parte ricorrente notifica alla Parte nei confronti della quale ha sporto reclamo i vantaggi che intende sospendere, le ragioni e la data di inizio di tale sospensione, al più tardi 30 giorni prima della data in cui la sospensione inizierà ad avere effetto.

Entro 15 giorni dalla notifica, la Parte nei confronti della quale è stato sporto reclamo può richiedere al tribunale arbitrale originario di formulare una decisione su qualsiasi disaccordo concernente la sospensione notificata, compresa la questione di stabilire se la sospensione dei vantaggi è giustificata e se i vantaggi che la Parte ricorrente intende sospendere sono eccessivi. La decisione del tribunale arbitrale viene presa entro 45 giorni dalla richiesta. I vantaggi non vengono sospesi fino a che il tribunale arbitrale non ha comunicato la sua decisione.

5. In caso di disaccordo sulla questione di stabilire se la Parte nei confronti della quale è stato sporto reclamo si è conformata prontamente alle disposizioni del rapporto finale oppure entro il termine stabilito dal tribunale arbitrale originario o concordato dalle Parti alla controversia, ciascuna Parte può presentare la controversia al tribunale arbitrale originario. Il rapporto del tribunale arbitrale viene solitamente presentato entro 45 giorni dalla richiesta. I vantaggi non vengono sospesi fino a che il tribunale arbitrale non ha comunicato la sua decisione.

6. Su richiesta di una Parte alla controversia, il tribunale arbitrale originario determina la conformità alle
sue decisioni secondo il presente capitolo di tutte le misure di applicazione adottate dalla Parte ricorrente dopo la sospensione dei vantaggi e stabilisce se la sospensione dei vantaggi dovrà essere eliminata o modificata. In tal caso, la decisione del tribunale arbitrale viene presa entro 30 giorni dalla data di tale richiesta.

7. Ai sensi del presente articolo il tribunale arbitrale è composto da membri del tribunale arbitrale originario ogni qualvolta ciò sarà possibile. Se uno dei membri del tribunale arbitrale decede, si ritira, è rimosso oppure non è disponibile per altri motivi, tale membro viene sostituito da una persona nominata conformemente all'articolo 12.9 (Selezione del tribunale arbitrale) paragrafo 5.

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Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

Capitolo 13 Disposizioni finali Art. 13.1

Allegati, appendici e note a piè di pagina

Gli allegati, incluse le relative appendici e note a piè di pagina, costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 13.2

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo sottostà alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione secondo i requisiti legali e costituzionali delle Parti. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

2. Per la Colombia e uno Stato dell'AELS, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui la Colombia e il suddetto Stato dell'AELS hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Nel caso in cui uno Stato dell'AELS depositasse il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento.

Art. 13.3

Emendamenti

1. Ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 11.1 (Comitato misto) paragrafo 3 lettera b, gli emendamenti al presente Accordo sono presentati alle Parti per la ratifica, l'accettazione o l'approvazione conformemente ai loro rispettivi requisiti legali e costituzionali, previo esame del Comitato misto.

2. Gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, salvo le Parti convengano diversamente.

3. Le Parti possono convenire che un emendamento entri in vigore per le Parti che soddisfano i loro requisiti legali interni, a condizione che la Colombia e che almeno uno Stato dell'AELS figurino tra le suddette Parti.

4. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

Art. 13.4

Adesione

1. Qualsiasi Stato che diventi membro dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) può aderire al presente Accordo a condizione che il Comitato misto decida di approvare la sua adesione, ai termini e alle condizioni concordati tra il suddetto Stato e le Parti.

2. Per lo Stato aderente, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'ultimo deposito dello strumento di approvazione delle Parti e dello strumento di adesione dello Stato aderente.

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Art. 13.5

Recesso

1. Ogni Parte può recedere dal presente Accordo dopo aver notificato la sua decisione per scritto alle altre Parti: tale recesso ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Depositario, salvo che le Parti abbiano convenuto diversamente.

2. Se la Colombia recede, il presente Accordo scade quando il suo recesso diventa effettivo.

3. Nel caso in cui uno Stato dell'AELS si ritirasse dalla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, esso recederebbe simultaneamente dal presente Accordo conformemente al paragrafo 1.

Art. 13.6

Relazione con gli accordi complementari

1. Il presente Accordo non entra in vigore tra la Colombia e uno Stato dell'AELS se l'Accordo agricolo complementare tra la Colombia e tale Stato dell'AELS di cui all'articolo 1.1 (Istituzione di una zona di libero scambio) non entra in vigore simultaneamente. Il presente Accordo rimarrà in vigore finché l'accordo complementare rimarrà in vigore tra le suddette Parti.

2. Se un singolo Stato dell'AELS o la Colombia si ritira dall'Accordo agricolo complementare che li vincola, rimane inteso che tale Stato o la Colombia si ritira anche dal presente Accordo. Entrambi i recessi entrano in vigore il giorno in cui il primo recesso ha effetto conformemente all'articolo 13.5 (Recesso).

Art. 13.7

Riserve

Il presente Accordo non ammette riserve ai sensi dell'articolo 2 lettera d e degli articoli 19­23 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

Art. 13.8

Testi facenti fede

1. Fatto salvo il paragrafo 2, la versione inglese e spagnola del presente Accordo hanno pari validità e fanno parimente fede. In caso di divergenze, prevale il testo inglese.

2. I seguenti testi sono validi e fanno fede unicamente in inglese o in spagnolo: (a) in inglese: (i) tabella 1 nell'allegato II (Prodotti esclusi), (ii) tabella 1 nell'allegato III (Prodotti agricoli trasformati), (iii) tabelle 1 e 2 nell'allegato IV (Pesce e altri prodotti del mare), (iv) appendici 2, 3, 4 e 5 all'allegato XV (Elenco di impegni specifici).

(b) in spagnolo: (i) tabella 2 nell'allegato II (Prodotti esclusi), (ii) tabelle 2 e 3 nell'allegato III (Prodotti agricoli trasformati), (iii) tabella 3 nell'allegato IV (Pesce e altri prodotti del mare),

2042

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

(iv) appendice all'allegato VIII (Smantellamento dei dazi all'importazione per i prodotti industriali), (v) appendice 1 all'allegato XV (Elenco di impegni specifici).

Art. 13.9

Depositario

Il Governo di Norvegia è depositario del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ginevra, il 25 novembre 2008, in due esemplari originali, redatti in inglese e in spagnolo. Un originale è depositato dagli Stati dell'AELS presso il Depositario, mentre la Colombia detiene il secondo originale.

(Seguono le firme)

2043

Traduzione24

Protocollo d'intesa relativo all'Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS Con il presente protocollo, le Parti confermano la loro intesa sui seguenti punti e confermano che tale intesa costituisce parte integrante dell'Accordo Concluso a Ginevra il 25 novembre 2008

Per maggiore certezza: Ad articolo 4.2 (Definizioni) lettera (p)(i) Una condizione necessaria affinché una persona giuridica possa qualificarsi come «persona giuridica di una Parte» ai sensi dell'articolo 4.2 (Definizioni), lettera (p)(i), è che sia costituita o altrimenti organizzata ai sensi della legislazione di tale Parte.

Le persone giuridiche che non soddisfano questa condizione non rientrano nella definizione data alla lettera (p)(i), anche se soddisfano altri criteri di tale paragrafo, vale a dire che una filiale, ubicata in uno Stato che non è Parte, di una società costituita sul territorio di una Parte non rientra nella definizione data alla lettera (p)(i).

Un'altra condizione necessaria ai sensi della lettera (p)(i) è che la persona giuridica in questione «svolga un'importante attività commerciale». Una persona giuridica può soddisfare questa condizione svolgendo attività commerciali nel territorio di ciascuna delle Parti. Una persona giuridica può inoltre soddisfare tale condizione svolgendo attività commerciali nel territorio di uno Stato che non è parte del presente Accordo, ma membro dell'OMC, a condizione che essa sia di proprietà o controllata da persone della Parte che soddisfano i criteri esposti alla lettera (p)(i), vale a dire che siano costituite o altrimenti organizzate ai sensi della legislazione di quell'altra Parte e che svolgano importanti attività commerciali nel territorio di una qualsiasi Parte.

Ad articoli 4.3 (Trattamento della nazione più favorita) e 4.5 (Trattamento nazionale) Una Parte può assoggettare i servizi transfrontalieri a imposte di consumo o ad altre tasse, a condizione che tali tasse siano compatibili con gli articoli 4.3 (Trattamento della nazione più favorita) e 4.5 (Trattamento nazionale) del capitolo 4 (Scambi di servizi).

Ad articolo 4.7 paragrafo 4 (Regolamentazione interna) In relazione all'applicazione dei criteri esposti nell'articolo 4.7 (Regolamentazione interna) paragrafo 4 lettere (i), (ii) e (iii) del capitolo 4 (Scambi di servizi), l'articolo 4.7 (Regolamentazione interna) paragrafo 4 ha il medesimo effetto dell'articolo VI paragrafi 4 e 5 del GATS.

24

Dal testo originale inglese.

2044

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

Ad articolo 1 paragrafo 3 dell'allegato XVI Nulla di quanto esposto nell'articolo 1 paragrafo 3 dell'allegato relativo ai servizi finanziari impedisce a una Parte di autorizzare un nuovo servizio finanziario ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato, in considerazione del fatto che tale servizio è offerto su mercati maggiori di Stati membri dell'OMC.

Ad articolo 6 dell'allegato XVI L'articolo 6 dell'allegato relativo ai servizi finanziari disciplina l'adozione o l'esecuzione di misure non discriminatorie di applicazione generale da parte di una banca centrale, di un'autorità monetaria o di qualsiasi altro ente pubblico con l'intento di perseguire una determinata politica monetaria, comprese le politiche creditizie o dei tassi di cambio ad essa connesse. Questo paragrafo non deve pregiudicare gli obblighi di una Parte di cui all'articolo 4.13 (Pagamenti e trasferimenti).

Senza limitare le sue ulteriori applicazioni o il suo significato, compresa la sua frase finale, il paragrafo precedente consente a una Parte di sottoporre a regole non discriminatorie sui tassi di cambio, d'applicazione generale, l'acquisto ad opera dei suoi residenti di servizi finanziari offerti da prestatori di servizi finanziari transfrontalieri.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 dell'allegato relativo ai servizi finanziari, una Parte può impedire o limitare i trasferimenti effettuati da un istituto finanziario o da un prestatore di servizi finanziari transfrontalieri verso o a favore di una filiale o una persona legata a tale istituto o a tale prestatore, applicando in buona fede, equamente e in maniera non discriminatoria misure tese a mantenere la sicurezza, la solidità, l'integrità o la responsabilità finanziaria degli istituti finanziari o dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri. Questo paragrafo non pregiudica nessun'altra disposizione del presente Accordo che consente a una Parte di limitare i trasferimenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo d'intesa.

2045

Accordo di libero scambio tra la Repubblica di Colombia e gli Stati dell'AELS

Fatto a Ginevra il 25 novembre 2008 in due esemplari originali in lingua inglese e spagnola. Un esemplare è depositato dagli Stati dell'AELS presso il Regno di Norvegia, che funge da Depositario, mentre la Colombia detiene l'altro esemplare.

(Seguono le firme)

2046