Convenzione tra la Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale e il Consiglio federale sulla collaborazione in materia di gestione immobiliare per l'Assemblea federale e i Servizi del Parlamento del 4 luglio 2008 approvata dal Consiglio federale il 25 giugno 2008

(Stato 1° ottobre 2009)

La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale, rappresentata dal suo presidente, e il Consiglio federale svizzero, rappresentato dal capo del Dipartimento federale delle finanze, visto l'articolo 70 capoversi 2 e 3 della legge del 13 dicembre 20021 sull'Assemblea federale (LParl); in combinato disposto con l'articolo 18 capoverso 2 dell'ordinanza del 3 ottobre 20032 sull'amministrazione parlamentare (Oparl), concludono la seguente convenzione: 1. Principi Secondo l'articolo 70 capoverso 2 LParl, le disposizioni normative esecutive del Consiglio federale che valgono per l'Amministrazione federale sono applicate anche nel settore dell'amministrazione del Parlamento, sempre che un'ordinanza dell'Assemblea federale non disponga altrimenti. Nell'articolo 36 Oparl, l'Assemblea federale ha delegato questa competenza alla sua Delegazione amministrativa (DA).

Dal momento che la DA non ha emanato disposizioni in materia di gestione immobiliare, si applica in linea di principio l'ordinanza del 5 dicembre 20083, 4 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC). Tuttavia, l'articolo 70 capoverso 3 LParl sancisce per analogia che le competenze in materia di gestione degli immobili utilizzati dall'Assemblea federale o dai Servizi del Parlamento sono esercitate dalla DA o dal segretario generale dell'Assemblea federale, e non dall'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), che in qualità di organo della costruzione e degli immobili è competente per gli immobili civili in virtù dell'articolo 6 OILC.

In applicazione dell'articolo 18 capoverso 2 Oparl, se non possono fornire essi stessi le prestazioni necessarie ai lavori parlamentari, i Servizi del Parlamento possono avvalersi della collaborazione dei servizi competenti dell'Amministrazione federale.

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RS 171.10 RS 171.115 RS 172.010.21 Versione secondo la Convenzione tra la DA e il Dipartimento federale delle finanze, stato 1° ottobre 2009.

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Convenzione tra la Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale e il Consiglio federale sulla collaborazione in materia di gestione immobiliare per l'Assemblea federale e i Servizi del Parlamento

In applicazione dell'articolo 4 OILC5, ciò avviene per le prestazioni in favore dell'Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento in materia di gestione immobiliare.

2. Oggetto e scopo della presente convenzione 2.1 Le parti concludono la presente convenzione al fine di garantire un'efficace collaborazione tra i servizi che partecipano alla gestione degli immobili utilizzati dall'Assemblea federale e dai Servizi del Parlamento.

2.2 Al fine di ottimizzare a lungo termine il rapporto tra costi e benefici, la presente convenzione disciplina le competenze della DA, dei Servizi del Parlamento e dell'UFCL in materia di gestione immobiliare per l'Assemblea federale e i Servizi del Parlamento.

3. Principi per la delimitazione delle competenze 3.1 In quanto rappresentante del proprietario, l'UFCL è responsabile della gestione degli immobili, ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 OILC6, utilizzati dall'Assemblea federale e dai Servizi del Parlamento. L'UFCL adempie quindi i compiti previsti dall'articolo 9 OILC7 e svolge le mansioni previste dall'articolo 12 OILC8. La DA e i Servizi del Parlamento assistono l'UFCL nell'adempimento dei suoi compiti.

3.2 Nell'ambito dell'assegnazione di commesse edili, di fornitura e di servizi (bando/conclusione del contratto), l'UFCL ha la competenza esclusiva di contattare architetti, ingegnieri e imprese. Nel corso dell'esecuzione del contratto, tuttavia, la DA e i Servizi del Parlamento possono, d'intesa con l'UFCL, rivolgersi direttamente a queste persone, alle quali però soltanto l'UFCL ha la facoltà di impartire istruzioni.

3.3 La DA e i Servizi del Parlamento sono autonomi negli ambiti seguenti:

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a.

concessione per l'esercizio in ambito gastronomico;

b.

sicurezza (l'UFCL garantisce unicamente l'esecuzione tecnica e architettonica);

c.

telematica, compresa l'acquisizione dei mezzi informatici e di telecomunicazione (l'UFCL si occupa unicamente della preparazione sotto il profilo architettonico, compreso il cablaggio LAN);

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d.

attribuzione degli spazi e definizione di norme divergenti in materia di attribuzione delle superfici e di sistemazione interna al palazzo del Parlamento a favore dei membri dell'Assemblea federale e delle segreterie dei gruppi parlamentari.

3.4 Nel palazzo del Parlamento, l'UFCL gestisce una filiale del Centro media della Confederazione (centrale copie).

4. Rilevamento dei bisogni dell'Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento 4.1 I Servizi del Parlamento stilano una lista dei propri bisogni e di quelli dell'Assemblea federale in materia di gestione degli immobili.

4.2 Per il rilevamento dei bisogni concernenti aspetti edili, i Servizi del Parlamento possono chiedere l'assistenza dell'UFCL.

5. Esame dei bisogni e trasmissione all'UFCL 5.1 I Servizi del Parlamento presentano alla DA richieste concernenti i loro bisogni e quelli dell'Assemblea federale in materia di gestione degli immobili, se tali bisogni comportano spese superiori a un milione di franchi.

5.2 La DA esamina le richieste e decide quali di queste saranno trasmesse all'UFCL.

5.3 I Servizi del Parlamento trasmettono direttamente all'UFCL i bisogni che comportano spese inferiori a un milione di franchi o che concernono edifici diversi da quello del Parlamento.

6. Valutazione dei bisogni 6.1 L'UFCL esamina i bisogni e comunica alla DA o ai Servizi del Parlamento quali di questi può soddisfare.

6.2 Se l'UFCL non può soddisfare un bisogno o può soddisfarlo soltanto in parte, ne informa la DA e i Servizi del Parlamento motivando la propria decisione.

7. Divergenze Se la DA o i Servizi del Parlamento non riescono a trovare un accordo con l'UFCL sui mandati relativi alla gestione degli immobili, la DA decide in via definitiva previa consultazione del capo del Dipartimento federale delle finanze.

8. Effetti della convenzione La presente convenzione esplica effetti vincolanti con la firma dell'ultima parte contraente.

9. Scioglimento e modifica della convenzione 9.1 La presente convenzione può essere sciolta o modificata di comune accordo in qualsiasi momento.

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9.2 La presente convenzione è denunciabile alla fine di ogni anno con un preavviso di sei mesi.

9.3 Lo scioglimento, la modifica e la denuncia richiedono la forma scritta.

10. Procura 10.1 Per la designazione del rappresentante dei Servizi del Parlamento e dell'UFCL si applicano le disposizioni interne.

10.2 Secondo il decreto del Consiglio federale del 25 giugno 2008, il capo del Dipartimento federale delle finanze è autorizzato a firmare la presente convenzione in nome del Consiglio federale.

11. Esemplari La presente convenzione, in due esemplari originali, è firmata da entrambe le parti.

Con la propria firma, ciascuna delle parti dichiara di aver ricevuto un esemplare della predetta convenzione.

4 settembre 2009

Per la Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale: Il presidente, Alain Berset

22 settembre 2009

Dipartimento federale delle finanze: Il capo del Dipartimento federale delle finanze, Hans-Rudolf Merz

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