Traduzione1

Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine del 3 dicembre 2008

La Confederazione Svizzera (in seguito «la Svizzera») e il Principato del Liechtenstein (in seguito «il Liechtenstein»), in seguito «le Parti contraenti», considerando la tradizionale amicizia che lega la Svizzera e il Liechtenstein, considerando il Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 19232 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein («trattato doganale»), considerando l'Accordo del 2 maggio 19923 sullo spazio economico europeo («Accordo SEE»), considerando l'Accordo del 27 aprile 19994 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana («accordo trilaterale per la cooperazione di polizia»), considerando l'Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone («ALC»), considerando la Convenzione del 4 gennaio 19606 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio («Convenzione AELS»), nella versione consolidata dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, nell'intento di disciplinare la cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata, di soggiorno e di cooperazione di polizia nell'area di confine, tenendo conto dell'associazione di ambo le Parti contraenti all'acquis di Schengen, hanno convenuto quanto segue:

RS 0.360.514.2 1 Dal testo originale tedesco.

2 RS 0.631.112.514 3 FF 1992 IV 1 4 RS 0.360.163.1 5 RS 0.142.112.681 6 RS 0.632.31 2008-2900

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Cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine. Accordo quadro con il Liechtenstein

Sezione prima: Disposizioni generali Art. 1

Scopo e campo d'applicazione

Il presente accordo quadro disciplina la cooperazione delle Parti contraenti in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno, nonché di cooperazione di polizia nell'area di confine, tenuto conto dell'associazione delle Parti contraenti all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen7.

Art. 2

Accordi

Il presente accordo quadro è completato, all'occorrenza, da accordi d'esecuzione.

Sezione seconda: Rilascio del visto e entrata Art. 3

Rilascio del visto

1. Su incarico e in rappresentanza del Liechtenstein, la Svizzera rilascia: a.

i visti Schengen secondo le pertinenti disposizioni dell'acquis di Schengen; e

b.

i visti nazionali secondo le pertinenti disposizioni vigenti nel Liechtenstein.

2. Le autorità del Liechtenstein decidono d'intesa con le autorità svizzere in merito al rilascio o al rifiuto del visto.

3. Gli emolumenti per i visti sono riscossi dalle autorità svizzere.

4. I ricorsi contro il rifiuto del visto Schengen secondo il paragrafo 1 lettera a competono alle autorità svizzere, quelli contro il rifiuto del visto nazionale del Liechtenstein secondo il paragrafo 1 lettera b alle autorità del Liechtenstein.

Art. 4

Rappresentanza

La Parte contraente che intende farsi rappresentare da un altro Stato in applicazione delle pertinenti disposizioni della normativa di Schengen sulla procedura di rilascio del visto ne informa tempestivamente l'altra Parte contraente. La notifica è fatta nel quadro della commissione mista di cui all'articolo 18 o per via diplomatica. In tale contesto è tenuto debitamente conto delle richieste e degli interessi reciproci.

7

Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen; RS 0.360.268.1, e Protocollo del 28 febbraio 2008 tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen; RS 0.360.514.1; RU ...

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Cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine. Accordo quadro con il Liechtenstein

Art. 5

Disciplina dei dettagli

I dettagli per il rilascio del visto e l'entrata sono definiti in un accordo secondo l'articolo 2; va disciplinata in particolare: a.

la procedura di rilascio;

b.

la procedura di ricorso.

Sezione terza: Soggiorno Art. 6

Libera circolazione delle persone

1. La Svizzera concede ai cittadini del Liechtenstein la libera circolazione secondo le disposizioni dell'Allegato K ­ Appendice 1 della versione consolidata della Convenzione AELS.

2. Il Liechtenstein concede ai cittadini svizzeri la libera circolazione secondo le disposizioni del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein in merito all'Allegato K ­ Appendice 1 della versione consolidata della Convenzione AELS.

3. Sono esentati dall'obbligo di notifica e d'autorizzazione i frontalieri cittadini di una Parte contraente che esercitano un'attività lucrativa dipendente e rientrano quotidianamente nel luogo di residenza.

Art. 7

Domicilio

1. Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, ai cittadini svizzeri nel Liechtenstein e ai cittadini del Liechtenstein in Svizzera è rilasciato un permesso di domicilio.

2. I soggiorni di natura temporanea non sono presi in considerazione per computare la durata del soggiorno.

Art. 8

Soggiorno e attività lucrativa

Una persona non può beneficiare di un permesso di dimora o domicilio in entrambe le Parti contraenti allo stesso tempo. La disciplina dei soggiorni temporanei e dell'attività lucrativa nell'altra Parte contraente è retta dalle legislazioni nazionali.

Art. 9

Prestazione di servizi transfrontalieri

1. In linea di principio, ciascuna Parte contraente concede all'altra il diritto di fornire servizi transfrontalieri conformemente all'Allegato K ­ Appendice 1 della versione consolidata della Convenzione AELS.

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Cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine. Accordo quadro con il Liechtenstein

2. In tutti i settori economici, la prestazione di servizi transfrontalieri della durata massima di otto giorni su un arco di 90 giorni non è soggetta all'obbligo di notifica e d'autorizzazione.

3. Tutti i cittadini del Liechtenstein che forniscono servizi transfrontalieri in Svizzera non rientrano nei contingenti.

Art. 10

Misure di allontanamento e di respingimento

1. I divieti d'entrata, le espulsioni e gli allontanamenti pronunciati dalle autorità delle Parti contraenti per il loro territorio nazionale sono validi anche per il territorio dell'altra Parte contraente purché le autorità delle Parti contraenti non abbiano, nel caso specifico, convenuto deroghe a tale principio.

2. Le autorità competenti si sostengono reciprocamente nell'esecuzione delle espulsioni e degli allontanamenti.

Art. 11

Accordi in materia di riammissione e di visti

1. Nei negoziati in vista di accordi in materia di riammissione e di visti, la Svizzera rappresenta per quanto possibile anche gli interessi del Liechtenstein, al fine di includere anche il Liechtenstein nel campo d'applicazione di tali accordi.

2. La Svizzera rende attenti i suoi contraenti alla necessità di trovare un accordo con il Liechtenstein affinché gli accordi in questione si applichino anche a esso.

Art. 12

Dettagli

I dettagli in materia di soggiorno sono disciplinati in un accordo secondo l'articolo 2; va disciplinata segnatamente: a.

l'ammissione di cittadini svizzeri nel Liechtenstein;

b.

l'ammissione e la mutua agevolazione della prestazione di servizi transfrontalieri.

Sezione quarta: Cooperazione di polizia nell'area di confine Art. 13

Principio

1. Conformemente alla presente sezione, il Liechtenstein attribuisce all'Amministrazione federale delle dogane, competente per il suo territorio in virtù dell'accordo doganale, le mansioni e i poteri di polizia alla frontiera interna tra il Liechtenstein e l'Austria e nell'area di confine.

2. È considerata area di confine la striscia di terreno che fiancheggia la frontiera doganale. Questa comprende, nel fondovalle, il territorio dei Comuni confinanti con l'Austria (Mauren, Schellenberg e Ruggell) nonché la linea ferroviaria che attraversa il territorio del Liechtenstein.

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Cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine. Accordo quadro con il Liechtenstein

3. Le mansioni e le competenze delle autorità di polizia del Liechtenstein sull'insieme del loro territorio nazionale restano intatte.

Art. 14

Competenze e provvedimenti di polizia

1. Fino al trasferimento, per quanto possibile tempestivo, del caso alle autorità del Liechtenstein, le mansioni e le competenze dell'Amministrazione federale delle dogane si limitano alle misure di polizia indifferibili (prevenzione delle minacce, competenze in materia di ricerca, di accertamento, di fermo e di sicurezza). In casi semplici può essere delegata anche la competenza d'indagine e la competenza per la decisione finale, purché non sia necessario un rapporto giudiziario.

2. Il capoverso 1 si applica anche in presenza di un sospetto sorto in occasione del controllo doganale alla frontiera interna tra il Liechtenstein e l'Austria.

3. Nelle regioni di montagna, l'Amministrazione federale delle dogane può effettuare i necessari accertamenti per valutare la situazione in un'ottica di polizia e allestire i rapporti del caso. Agli interventi di polizia di carattere preventivo effettuati al di fuori dell'area di confine con l'Austria si applica il capoverso 4.

4. Le autorità di polizia del Liechtenstein e l'Amministrazione federale delle dogane svolgono inoltre controlli comuni dentro e fuori l'area di confine, sotto la responsabilità della polizia nazionale del Liechtenstein.

5. I controlli comuni sono eseguiti in funzione della situazione specifica e delle risorse disponibili. In tale contesto è tenuto conto degli interessi della Svizzera.

Art. 15

Ripristino temporaneo dei controlli di confine

1. Se una Parte contraente intende ripristinare temporaneamente i controlli nazionali alla frontiera interna secondo le pertinenti disposizioni dell'acquis di Schengen, ne informa tempestivamente l'altra Parte contraente. Considerata la zona doganale comune, i controlli alla frontiera interna comune vanno per quanto possibile evitati.

2. Le Parti contraenti si sostengono mutuamente nello svolgimento dei controlli alla frontiera.

3. Se la Svizzera ripristina temporaneamente i controlli alla frontiera, le autorità svizzere competenti in base all'accordo doganale controllano la frontiera interna tra il Liechtenstein e l'Austria conformemente agli articoli 13 e 14.

Art. 16

Dettagli

I dettagli in materia di cooperazione di polizia nell'area di confine sono stabiliti in un accordo secondo l'articolo 2; è disciplinata in particolare: a.

la portata dell'attribuzione, alle competenti autorità svizzere, di mansioni e competenze alla frontiera interna tra il Liechtenstein e l'Austria;

b.

la portata dell'attribuzione, alle competenti autorità svizzere, di mansioni e competenze nell'area di confine.

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Cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine. Accordo quadro con il Liechtenstein

Sezione quinta: Disposizioni esecutive e finali Art. 17

Protezione e scambio di dati

1. Le autorità competenti si notificano reciprocamente i dati, per quanto necessario in vista dell'attuazione del presente accordo quadro e per quanto compatibile con le legislazioni nazionali e gli impegni derivanti dai trattati internazionali.

2. I dati necessari all'applicazione del presente accordo quadro trasmessi dalle autorità competenti vanno trattati e protetti conformemente alle legislazioni nazionali in materia di protezione dei dati.

3. Le Parti contraenti si accordano mutuamente, su richiesta, i necessari accessi alle collezioni nazionali di dati, purché siano adempiti i presupposti per la concessione delle autorizzazioni d'accesso secondo le legislazioni nazionali in materia di protezione dei dati.

Art. 18

Commissione mista

1. Una commissione mista composta di rappresentanti delle Parti contraenti tratta tutte le questioni legate all'interpretazione e all'applicazione dell'accordo quadro e degli accordi di cui all'articolo 2.

2. La commissione mista è convocata ad hoc, di regola almeno una volta all'anno.

Ambo le Parti contraenti possono esigerne la convocazione in qualsiasi momento.

3. Le autorità competenti collaborano direttamente nell'ambito dell'esecuzione, al fine di garantire un'applicazione regolare del contratto quadro e degli accordi di cui all'articolo 2.

Art. 19

Diritto previgente: abrogazione

Con il presente accordo quadro sono abrogati i seguenti trattati:

8 9 10

1.

Accordo del 6 novembre 19638 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell'altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri;

2.

Accordo del 6 novembre 19639 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell'ambito di quest'ultima;

3.

Accordo del 2 novembre 199410 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein che completa l'Accordo del 6 novembre 1963 tra la Svizzera e il Prin-

RS 0.142.115.142 RS 0.142.115.143 RU 1995 3815

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Cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine. Accordo quadro con il Liechtenstein

cipato del Liechtenstein sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell'altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri; 4.

Accordo del 2 novembre 199411 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein che completa l'Accordo del 6 novembre 1963 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell'ambito di quest'ultima;

5.

Scambio di note del 1°/8 febbraio 200012 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo alla parità di trattamento nei settori dell'accesso alla professione di fiduciario e della promozione della costruzione di abitazioni;

6.

Scambio di note del 30 maggio 200313 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sull'applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone firmato nell'ambito dell'Accordo di emendamento della Convenzione AELS;

7.

Secondo Scambio di note del 21 dicembre 200414 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sull'applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone firmato nell'ambito dell'Accordo di emendamento della Convenzione AELS.

Art. 20

Riserva di altri impegni derivanti da trattati internazionali

Sono fatti salvi gli impegni derivanti dai trattati internazionali stipulati dalle Parti contraenti con altri Stati, segnatamente: a.

l'Accordo del 2 maggio 1992 sullo spazio economico europeo («Accordo SEE»);

b.

l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone («ALC»).

Art. 21

Durata di validità e denuncia

1. Il presente accordo quadro è concluso a tempo indeterminato.

2. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo quadro per la fine di un anno civile con preavviso di dodici mesi. In caso di denuncia dell'accordo quadro, decadono contemporaneamente anche gli accordi di cui all'articolo 2.

3. La fine della corrispondente associazione a Schengen comporta l'adeguamento del presente accordo quadro.

11 12 13 14

RS 0.142.115.143.1 RS 0.142.115.142.2 RS 0.142.115.144 RS 0.142.115.144.2

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Cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine. Accordo quadro con il Liechtenstein

4. L'eventuale denuncia degli accordi di cui all'articolo 2 non tange la validità del presente accordo quadro. In tal caso le Parti contraenti convengono, all'occorrenza, quanto prima un nuovo accordo.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente accordo quadro entra in vigore, una volta espletate le procedure nazionali di approvazione, contemporaneamente all'entrata in vigore della normativa di Schengen per ambo le Parti contraenti.

2. Dopo l'entrata in vigore della normativa di Schengen per la Svizzera, si applicano temporaneamente gli articoli 13, 14, 16, 17 capoversi 1 e 2 nonché l'articolo 18.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo quadro.

Fatto a Berna, in due esemplari in lingua tedesca, il 3 dicembre 2008.

Per la Confederazione Svizzera:

Per il Principato del Liechtenstein:

Eveline Widmer-Schlumpf

Otmar Hasler

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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di rilascio del visto e di entrata Concluso il 3 dicembre 2008 Entrato in vigore il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein, in applicazione degli articoli 2 e 5 dell'accordo quadro del 3 dicembre 2008 tra la Confederazione Svizzera (di seguito «la Svizzera») e il Principato del Liechtenstein (di seguito «il Liechtenstein») sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Obiettivo

1. Il presente accordo disciplina la cooperazione tra l'Ufficio federale della migrazione (UFM) della Svizzera e l'Ausländer- und Passamt (APA) del Liechtenstein in materia di entrata di cittadini di Stati terzi.

2. Sono fatti salvi gli impegni derivanti dalla normativa di Schengen.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo e della sua applicazione, l'espressione a)

«visto Schengen» designa un visto rilasciato conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa Schengen che autorizza un cittadino di uno Stato terzo a entrare nel territorio degli Stati Schengen per un soggiorno non superiore a tre mesi;

b)

«visto nazionale» designa un visto valevole per un soggiorno superiore a tre mesi, riconosciuto da ambo le Parti contraenti per l'entrata sul rispettivo territorio per tutta la durata di validità del visto.

Art. 3

Intesa

1. Quando tratta una domanda di visto per il Liechtenstein, l'UFM consulta l'APA prima di rilasciare o rifiutare il visto. L'APA comunica all'UFM i casi in cui le rappresentanze svizzere all'estero possono rilasciare direttamente il visto Schengen senza sentire dapprima l'APA.

2. L'UFM trasmette per esame all'APA, possibilmente in forma elettronica sicura, la documentazione riguardante il visto con relativo preavviso. Il visto può essere rilasciato unicamente previa approvazione da parte dell'APA.

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Cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine. Accordo quadro con il Liechtenstein

3. Nelle procedure di rilascio del visto presso un aeroporto internazionale in Svizzera (frontiera esterna di Schengen), le autorità di controllo alla frontiera possono rinunciare a consultare l'APA all'infuori dei suoi orari d'ufficio. Prima del rilascio o del rifiuto del visto sentono in ogni caso l'UFM.

4. Le vignette visto svizzere per il Liechtenstein recano il complemento «R FL».

Art. 4

Annullamento del visto

Di regola, le autorità cui compete l'annullamento dei visti si informano reciprocamente prima di annullare un visto rilasciato dall'altra Parte contraente, indicandone i motivi.

Art. 5

Rimedi giuridici per i visti Schengen

1. Le autorità svizzere sono competenti per i ricorsi contro il rifiuto del visto Schengen per il Liechtenstein, purché non sia invocata una violazione dell'Accordo del 2 maggio 1992 sullo spazio economico europeo (Accordo SEE).

2. La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni procedurali svizzere.

3. L'APA trasmette all'UFM le informazioni necessarie all'evasione del rimedio giuridico.

Art. 6

Durata di validità ed entrata in vigore

1. Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

2. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo per la fine di un anno civile con preavviso di 12 mesi.

3. Il presente accordo entra in vigore contemporaneamente all'accordo quadro.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Berna, in due esemplari in lingua tedesca, il 3 dicembre 2008.

Per la Confederazione Svizzera:

Per il Governo del Principato del Liechtenstein:

Eveline Widmer-Schlumpf

Otmar Hasler

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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla cooperazione in materia di dimora Concluso il 3 dicembre 2008 Entrato in vigore il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein, in applicazione degli articoli 2 e 12 dell'accordo quadro del 3 dicembre 2008 tra la Confederazione Svizzera (di seguito «la Svizzera») e il Principato del Liechtenstein (di seguito «il Liechtenstein») sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Obiettivo

Il presente accordo disciplina la cooperazione tra l'Ufficio federale della migrazione (UFM) e la Segreteria di stato dell'economia (SECO) della Svizzera da una parte, e l'Ausländer- und Passamt (APA) del Liechtenstein dall'altra, in materia di dimora dei cittadini delle Parti contraenti e di Stati terzi.

Art. 2

Libera circolazione delle persone

Il Liechtenstein concede ogni anno ad almeno dodici cittadini svizzeri che ancora non risiedono sul suo territorio la possibilità di stabilirsi nel Liechtenstein e di esercitarvi un'attività lucrativa e ad almeno cinque cittadini svizzeri che ancora non risiedono sul suo territorio la possibilità di stabilirsi nel Liechtenstein senza attività lucrativa. Tali quote non comprendono il coniuge o il partner e i parenti in linea discendente minori di 21 anni o comprovatamente a carico dei collaboratori dell'Amministrazione federale delle dogane attivi nel Liechtenstein.

Art. 3

Obbligo di notifica

I cittadini del Liechtenstein in Svizzera e i cittadini svizzeri nel Liechtenstein soggiacciono alle disposizioni in materia di notifica applicabili agli stranieri.

Art. 4

Obbligo di notifica e d'autorizzazione per la prestazione di servizi transfrontalieri

1. Una stessa impresa è autorizzata, nel quadro della Convenzione AELS, a distaccare suoi dipendenti nell'altro Stato contraente per un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile. Gli stessi lavoratori dipendenti sono autorizzati a prestare servizi nell'altro Stato contraente per un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile.

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Cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine. Accordo quadro con il Liechtenstein

2. A seconda della durata della prestazione di servizi nell'altro Stato contraente, vige il seguente obbligo di notifica o d'autorizzazione: a)

la prestazione di servizi per otto giorni su un arco di 90 giorni è esente dall'obbligo di notifica o d'autorizzazione;

b)

la prestazione di servizi per oltre otto giorni su un arco di 90 giorni è retta dalle disposizioni legali e amministrative dello Stato in cui viene effettuata.

Tale norma si applica anche ai lavoratori distaccati provenienti da Stati terzi e integrati nel mercato del lavoro dello Stato che li distacca;

c)

la prestazione di servizi è soggetta ad autorizzazione a partire dal 91° giorno.

Art. 5

Durata di validità ed entrata in vigore

1. Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.

2. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo per la fine di un anno civile con preavviso di 12 mesi.

3. Il presente accordo entra in vigore contemporaneamente all'accordo

quadro.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Berna, in due esemplari in lingua tedesca, il 3 dicembre 2008.

Per la Confederazione Svizzera:

Per il Governo del Principato del Liechtenstein:

Eveline Widmer-Schlumpf

Otmar Hasler

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Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione di polizia nell'area di confine Concluso il 3 dicembre 2008 Entrato in vigore il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein, in applicazione degli articoli 2 e 16 dell'Accordo quadro del 3 dicembre 2008 tra la Confederazione Svizzera («la Svizzera») e il Principato del Liechtenstein («il Liechtenstein») sulla cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Scopo e oggetto

Il presente Accordo disciplina la cooperazione fra l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e la Polizia nazionale nonché l'Ausländer- und Passamt del Liechtenstein. Esso stabilisce più da vicino segnatamente quali sono i compiti e i poteri di polizia dell'AFD sul territorio nazionale del Liechtenstein.

Art. 2

Esercizio dei poteri di polizia

1. La consegna di persone e merci alla Polizia nazionale del Liechtenstein avviene presso un posto di frontiera dell'AFD nel Liechtenstein.

2. L'AFD utilizza i propri moduli per redigere i verbali sui fatti rilevanti per la polizia destinati alle autorità del Liechtenstein e garantisce che vi siano contenute le informazioni richieste dal Liechtenstein.

3. Sul territorio del Liechtenstein l'AFD impiega esclusivamente personale proprio.

Per derogare a questa disposizione è necessario il consenso del Liechtenstein.

4. Al confine l'AFD esercita i poteri di polizia che le competono in modo tale da ostacolare il traffico il meno possibile. L'intenzione è pertanto di consentire durante i controlli uno svolgimento ininterrotto del traffico (traffico scorrevole), indirizzando fuori dalla corsia i veicoli da controllare.

5. Conformemente all'articolo 14 capoverso 1, ultimo periodo, dell'Accordo quadro, il capo della Polizia nazionale o il responsabile dell'Ausländer- und Passamt del Liechtenstein concorda con il comandante dell'AFD competente in materia la delega delle competenze e misure necessarie nonché l'organizzazione delle procedure negli ambiti elencati nell'allegato.

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Cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine. Accordo quadro con il Liechtenstein

Art. 3

Controlli comuni

Durante gli interventi per eseguire controlli comuni, gli agenti dell'AFD sono autorizzati a svolgere gli stessi compiti di polizia di sicurezza degli agenti della Polizia nazionale. Essi sono investiti degli stessi poteri di polizia di sicurezza sanciti dalla legislazione del Liechtenstein, nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere i loro compiti.

Art. 4

Coordinamento degli interventi

1. Il comando della Polizia nazionale e il comando competente dell'AFD concordano le priorità durante la pianificazione degli interventi.

2. I veicoli dell'AFD e della Polizia nazionale devono essere equipaggiati in modo da poter essere seguiti dalle centrali operative. In caso di necessità e se la comunicazione non è possibile, s'informano vicendevolmente via radio, per telefono o in un'altra maniera appropriata sull'ubicazione dei mezzi d'intervento.

Art. 5

Scambio d'informazioni

1. La Polizia nazionale e l'AFD si scambiano le analisi della situazione e le informazioni rilevanti per l'esecuzione dei compiti comuni nel settore della sicurezza interna.

2. Per consentire all'AFD di verificare l'identità delle persone, la Polizia nazionale le comunica su richiesta informazioni tratte dal sistema centrale di gestione delle persone.

3. Le collezioni di dati ai sensi dell'articolo 17 capoverso 3 dell'Accordo quadro che su richiesta l'AFD ha diritto di consultare sono segnatamente la banca dati di ricerca del Liechtenstein, il registro degli stranieri e il registro dei veicoli a motore.

4. Per la comunicazione fra le loro forze d'intervento la Polizia nazionale e l'AFD utilizzano, se opportuno, la rete di radiocomunicazione Polycom.

Art. 6

Assistenza per prevenire minacce

1. In casi di urgente necessità la Polizia nazionale e l'AFD si forniscono assistenza per svolgere i loro compiti e adottano le misure necessarie per prevenire le minacce.

2. In caso di una ricerca in seguito a un allarme, l'AFD dispiega in modo tatticamente efficace il personale disponibile nei posti di frontiera sul confine fra il Liechtenstein e l'Austria.

Art. 7

Formazione

Se è opportuno e conforme alle esigenze, si organizzano corsi di formazione comuni.

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Cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine. Accordo quadro con il Liechtenstein

Art. 8

Ripristino temporaneo dei controlli al confine

1. Se sono ripristinati temporaneamente i controlli al confine, per attraversare la frontiera fra il Liechtenstein e l'Austria valgono le medesime norme previste per il traffico transfrontaliero tra la Svizzera e gli Stati limitrofi.

2. La Svizzera designa, d'intesa con le autorità del Liechtenstein, i passaggi di frontiera autorizzati.

3. I cittadini svizzeri sono autorizzati a valicare il confine tra il Liechtenstein e l'Austria purché siano in grado di comprovare la loro cittadinanza. Lo stesso vale per i cittadini del Liechtenstein che valicano il confine tra la Svizzera e uno Stato terzo.

Art. 9

Responsabilità

1. Ogni Parte risponde dei danni che ha causato.

2. Per i danni causati dagli agenti di polizia e dell'AFD nell'ambito della cooperazione su richiesta dell'altra Parte, è responsabile la Parte richiedente, salvo nei casi di colpa grave.

Art. 10

Durata di validità ed entrata in vigore

1. Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato.

2. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo per la fine di un anno civile con preavviso di 12 mesi.

3. Il presente Accordo entra in vigore contemporaneamente all'Accordo quadro.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Berna, in due esemplari in lingua tedesca, il 3 dicembre 2008.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo del Principato del Liechtenstein:

Eveline Widmer-Schlumpf

Otmar Hasler

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Cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine. Accordo quadro con il Liechtenstein

Allegato (art. 2 cpv. 1)

Ambiti di cooperazione alla frontiera fra il Liechtenstein e l'Austria contemplati dall'articolo 2 capoverso 1: Ricerca di persone, oggetti e veicoli Segnalazioni in Ripol 1.

Ricerca del luogo di soggiorno: mancata notificazione

2.

Ricerca del luogo di soggiorno: notifica di una decisione

3.

Ricerca del luogo di soggiorno: riscossione di multe e spese

4.

Ordine d'arresto: commutazione di multe/riscossione di multe e spese

Legislazione sugli stranieri 1.

Divieto d'entrata/espulsione

2.

Passaggio del confine di stranieri in entrata privi di un visto o di un documento che autorizza al passaggio del confine

3.

Soggiorno illegale

4.

Frontalieri: esercizio di un'attività lucrativa dipendente senza autorizzazione e senza permesso per frontalieri

5.

Prestatori di servizi provenienti dall'UE o dall'AELS: lavoratori indipendenti

6.

Lavoratori distaccati dai Paesi dell'UE o dell'AELS

7.

Ritorno con un libretto per stranieri N, F o S

8.

Ritrasferimento o riammissione di persone

9.

Allontanamento senza formalità

10. Rilascio di un lasciapassare per casi di emergenza al confine o nell'area di confine Norme di circolazione stradale nelle aree degli uffici doganali 1.

Infrazioni alla LCStr contemplate dalla legge sulle multe disciplinari

2.

Verbali delle infrazioni notificate

3.

Rilevatori di radar

Riscossione di multe e pene pecuniarie Controlli del denaro contante

1188

Cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine. Accordo quadro con il Liechtenstein

Ambiti di cooperazione alla frontiera contemplati dall'articolo 2 capoverso 1: Ricerca di persone, oggetti e veicoli Segnalazioni in Ripol 1.

Ricerca del luogo di soggiorno: mancata notificazione

2.

Ricerca del luogo di soggiorno: notifica di una decisione

3.

Ricerca del luogo di soggiorno: riscossione di multe e spese

4.

Ordine d'arresto: commutazione di multe/riscossione di multe e spese

Legislazione sugli stranieri 1.

Divieto d'entrata/espulsione

2.

Passaggio del confine di stranieri in entrata privi di un visto o di un documento che autorizza al passaggio del confine

3.

Soggiorno illegale

4.

Frontalieri: esercizio di un'attività lucrativa dipendente senza autorizzazione e senza permesso per frontalieri

5.

Prestatori di servizi provenienti dall'UE o dall'AELS: lavoratori indipendenti

6.

Lavoratori distaccati dai Paesi dell'UE o dell'AELS

7.

Ritorno con un libretto per stranieri N, F o S

8.

Ritrasferimento o riammissione di persone

9.

Allontanamento senza formalità

10. Rilascio di un lasciapassare per casi di emergenza al confine o nell'area di confine Riscossione di multe Controlli del denaro contante

1189

Cooperazione in materia di rilascio del visto, di entrata e di soggiorno nonché sulla cooperazione di polizia nell'area di confine. Accordo quadro con il Liechtenstein

1190