Decisione concernente l'apparecchio automatico da gioco Super Club Version SCHV03 La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 4 marzo 2009: 1.

In accoglimento dell'istanza del 14 marzo 2008, l'apparecchio automatico da gioco Super Club Version SCHV03 del 8 dicembre 2008 è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.

2.

L'installazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco Super Club Version SCHV03 sono autorizzati, fatti salvi altri oneri e altre disposizioni legali applicabili.

3.

Ogni modifica dell'apparecchio necessita dell'esame e dell'autorizzazione preliminare da parte della Commissione federale delle case da gioco.

4.

Le spese procedurali, pari a 24 050 franchi, sono imputate a Sitges SA (art. 112 segg. OCG). L'importo di 18 050 franchi rimanente dopo la deduzione dell'anticipo di 6000 franchi deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è cresciuta in giudicato. Una fattura corrispondente sarà inviata.

5.

Questa decisione è comunicata ai Cantoni e pubblicata nel Foglio federale.

6.

Notifica: ­ Sitges SA c/o avv. Mauro Molo, Via degli Oliva 2/Via Nassa, Casella postale 6098, 6900 Lugano

7.

Al ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA.

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica della presente presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

24 marzo 2009

Commissione federale delle case da gioco: Il presidente, Benno Schneider

2009-0676

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