Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche

Disegno

(Legge sulle forze idriche, LUFI) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 10 febbraio 20091; visto il parere del Consiglio federale del 25 febbraio 20092, decreta: I La legge federale del 22 dicembre 19163 sull'utilizzazione delle forze idriche è modificata come segue: Art. 49 cpv. 1 e 1bis (nuovo) Il canone annuo non può superare 80 franchi per chilowatt lordo sino a fine 2010, 100 franchi sino a fine 2015 e 110 franchi sino a fine 2020. Su questo importo la Confederazione può riscuotere al massimo 1 franco per chilowatt lordo per garantire i contributi di compensazione versati ai Cantoni e ai Comuni in virtù dell'articolo 22 capoversi 3­5. Nei rapporti internazionali, la Confederazione provvede affinché ogni modifica dell'aliquota massima del canone annuo sia oggetto di un corrispondente adeguamento.

1

1bis Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale un disegno per la fissazione delle aliquote massime del canone per il periodo dopo il 1° gennaio 2021.

Minoranza (Jenny, Brändli, Bischofberger, Imoberdorf, Inderkum) 1

... 80 franchi per chilowatt lordo sino a fine 2009,...

Minoranza (Brändli, Bischofberger, Cramer, Imoberdorf, Inderkum, Jenny) 1

..., 100 franchi sino a fine 2014 e ...

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

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FF 2009 969 FF 2009 995 RS 721.80

2009-0386

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Legge sulle forze idriche. LF

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