Decreto federale concernente l'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2008) del 16 dicembre 2008
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 febbraio 20082, decreta: Art. 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 20 febbraio 2008 (Programma d'armamento 2008).
1
Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 917 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.
2
Art. 2 1
I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.
I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 1045/A2150.0100 «Materiale d'armamento» (Difesa).
2
Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 29 settembre 2008
Consiglio nazionale, 16 dicembre 2008
Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Philippe Schwab
La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
1 2
RS 101 FF 2008 1543
2007-2931
397
Programma d'armamento 2008. DF
Allegato
Elenco dei crediti d'impegno Progetti
Credito d'impegno fr.
Protezione e mascheramento
513 000 000
Effetto delle armi
404 000 000
Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2008
917 000 000
398