Legge federale Disegno sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 100 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 agosto 20092, decreta:

Sezione 1: Misure nel settore del mercato del lavoro Art. 1

Aiuti finanziari per il perfezionamento professionale di persone senza lavoro che hanno terminato la formazione professionale di base

La Confederazione può accordare aiuti finanziari ai fini del perfezionamento professionale alle persone senza lavoro che hanno terminato la formazione professionale di base secondo gli articoli 37­39 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale.

1

2

Gli aiuti finanziari sono accordati, su richiesta, se: a.

il perfezionamento professionale dura 12 mesi al massimo;

b.

il beneficiario dell'aiuto non percepisce simultaneamente prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

L'aiuto finanziario ammonta al 50 per cento dei costi del perfezionamento, ma a 5000 franchi al massimo per persona.

3

Art. 2

Aiuti finanziari volti a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro

La Confederazione può accordare aiuti finanziari ai datori di lavoro che favoriscono l'ingresso dei disoccupati nel mercato del lavoro offrendo loro un impiego a tempo indeterminato.

1

1 2 3

RS 101 FF 2009 4985 RS 412.10

2009-1939

5005

Misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. LF

2

3

Gli aiuti finanziari sono accordati, su richiesta del datore di lavoro, per chi: a.

non ha ancora compiuto 30 anni;

b.

adempie da almeno sei mesi i presupposti del diritto all'indennità secondo l'articolo 8 della legge del 25 giugno 19824 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI);

c.

dispone di una scarsa esperienza professionale.

Gli aiuti finanziari sono accordati soltanto se: a.

il rapporto di lavoro è di durata indeterminata;

b.

il salario convenuto è conforme agli usi professionali e locali.

Gli aiuti finanziari sono versati per sei mesi al massimo. Essi ammontano a 1000 franchi al mese.

4

Il datore di lavoro che, dopo il periodo di prova o nei tre mesi successivi alla cessazione dell'aiuto finanziario, disdice il rapporto di lavoro per motivi non inerenti alla situazione economica o diversi da quelli menzionati nell'articolo 337 del Codice delle obbligazioni (CO)5, è tenuto a restituire l'importo ricevuto.

5

Art. 3

Aiuti finanziari per impieghi a tempo determinato in organizzazioni senza scopo di lucro

1 La Confederazione può accordare alle organizzazioni senza scopo di lucro aiuti finanziari per l'impiego a tempo determinato di disoccupati. Gli aiuti finanziari sono destinati a indennizzare interamente o parzialmente i costi salariali.

Gli aiuti finanziari sono accordati unicamente per l'impiego di disoccupati che adempiono i presupposti del diritto all'indennità secondo l'articolo 8 LADI6.

2

3

I salari versati devono essere conformi agli usi professionali e locali.

4

Gli impieghi possono durare sei mesi al massimo.

Art. 4

Aiuti finanziari per il perfezionamento professionale durante il lavoro ridotto

La Confederazione può accordare aiuti finanziari alle aziende che hanno introdotto il lavoro ridotto per un bilancio delle competenze nell'azienda o per il perfezionamento a scopo di qualificazione professionale dei lavoratori interessati dal lavoro ridotto.

1

L'aiuto finanziario ammonta al 50 per cento dei costi del perfezionamento, ma a 5000 franchi al massimo per persona.

2

4 5 6

RS 837.0 RS 220 RS 837.0

5006

Misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. LF

Art. 5

Impieghi in progetti di ricerca durante il lavoro ridotto

I lavoratori di aziende che hanno introdotto il lavoro ridotto possono partecipare, durante il periodo di lavoro ridotto, a progetti di ricerca delle università. In questo periodo l'indennità per lavoro ridotto è versata interamente.

Art. 6

Aiuti finanziari per la formazione, il perfezionamento professionale e la riqualificazione nei settori degli edifici e dell'energia

La Confederazione può accordare aiuti finanziari alle aziende che occupano persone impegnate in una formazione, un perfezionamento professionale o una riqualificazione secondo l'articolo 11 capoverso 2 della legge del 26 giugno 19987 sull'energia.

Sezione 2: Misure nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione Art. 7

Aiuti finanziari per l'acquisto di carte di identificazione, autenticazione e firma

La Confederazione può accordare aiuti finanziari a persone fisiche per l'acquisto di carte riconosciute di identificazione, autenticazione e firma (carte IAF).

1

Sono considerate riconosciute le carte IAF che possono essere utilizzate anche come firma elettronica ai sensi degli articoli 14 capoverso 2bis e 59a CO8. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) stabilisce i requisiti per il riconoscimento delle carte IAF.

2

Art. 8

Ammontare dell'aiuto finanziario

La SECO stabilisce l'ammontare dell'aiuto finanziario in funzione della domanda.

L'aiuto finanziario ammonta all'80 per cento al massimo del prezzo della carta IAF.

Sezione 3: Disposizioni finali Art. 9 1

Esecuzione

La SECO è responsabile dell'esecuzione degli articoli 1­5 e 7­8.

La SECO può delegare compiti previsti dalla presente legge a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato.

2

7 8

RS 730.0 RS 220

5007

Misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. LF

3 La SECO vigila sulle organizzazioni e sulle persone incaricate dell'adempimento dei compiti.

Le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato che svolgono compiti d'esecuzione secondo il capoverso 2 hanno diritto a un indennizzo. La SECO disciplina l'entità e le modalità dell'indennizzo.

4

5

L'Ufficio federale dell'energia è responsabile dell'esecuzione dell'articolo 6.

Art. 10

Rapporto con altre leggi federali

Durante la validità della presente legge l'articolo 35 capoverso 1bis LADI9 non è applicabile.

Art. 11

Referendum ed entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente secondo l'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale; sottostà a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

1

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010 con effetto fino al 31 dicembre 2011.

2

9

RS 837.0

5008