Legge federale sul risanamento dell'assicurazione invaliditā

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanitā del Consiglio degli Stati del 10 novembre 20091; visto il parere del Consiglio federale del 4 dicembre 20092, decreta: I La legge federale del 13 giugno 20083 sul risanamento dell'assicurazione invaliditā č modificata come segue: Art. 1 cpv. 2 Nel bilancio del Fondo di compensazione dell'AI il riporto delle perdite dell'AI (stato: 31 dicembre 2010) esposte nel bilancio del Fondo di compensazione dell'AVS č iscritto nei passivi.

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Art. 3 In deroga all'articolo 78 della legge federale del 19 giugno 19594 sull'assicurazione per l'invaliditā, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017 la Confederazione assume l'onere annuo degli interessi passivi sul riporto delle perdite dell'AI secondo l'articolo 1 capoverso 2.

Art. 6 cpv. 2 Entra in vigore il 1° gennaio 2011 simultaneamente al decreto federale del 12 giugno 20095 concernente la modifica del decreto federale sul finanziamento aggiuntivo temporaneo dell'assicurazione invaliditā mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

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II 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

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Entra in vigore il 1° gennaio 2011.

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FF 2009 7591 FF 2009 7597 FF 2008 4587 RS 831.20 FF 2009 3761

2009-2888

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Risanamento dell'assicurazione invaliditā. LF

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