Termine di referendum: 14 gennaio 2010
Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) (Prolungamento del termine di annullamento) Modifica del 25 settembre 2009 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 30 novembre 20071; visto il parere del Consiglio federale del 30 gennaio 20082, decreta: I La legge del 29 settembre 19523 sulla cittadinanza è modificata come segue: Art. 41 cpv. 1 e 1bis Con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, l'Ufficio federale può annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali.
1
1bis La naturalizzazione o la reintegrazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui l'Ufficio federale è venuto a conoscenza dell'evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall'acquisto della cittadinanza svizzera. Dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata decorre un nuovo termine di prescrizione di due anni. Durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi.
1 2 3
FF 2008 1103 FF 2008 1115 RS 141.0
2007-2945
5799
Legge sulla cittadinanza
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 25 settembre 2009
Consiglio degli Stati, 25 settembre 2009
La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab
Data della pubblicazione: 6 ottobre 20094 Termine di referendum: 14 gennaio 2010
4
FF 2009 5799
5800