Decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi del 3 dicembre 2008
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 8 della legge del 19 dicembre 20082 sul trasferimento del traffico merci; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 20073, decreta: Art. 1 Per le misure di promovimento destinate al conseguimento degli obiettivi della legge del 19 dicembre 2008 sul trasferimento del traffico merci sotto forma di indennità di esercizio per il traffico combinato è stanziato un limite di spesa di 1600 milioni di franchi per gli anni 20112018.
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I contributi d'investimento per i terminali nel quadro di programmi pluriennali e per i binari di raccordo poggiano su basi finanziarie proprie e non sono oggetto del presente limite di spesa.
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Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 3 dicembre 2008
Consiglio nazionale, 17 settembre 2008
Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab
Il presidente: André Bugnon Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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RS 101 RS 740.1; RU 2009 5949 FF 2007 3997
2007-0632
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Limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia attraverso le Alpi. DF
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