Termine di referendum: 16 aprile 2009

Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) Modifica del 19 dicembre 2008 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 20061, decreta: I 1. La parte terza del libro secondo del Codice civile2 è integralmente modificata come segue:

Parte terza: Della protezione degli adulti Titolo decimo: Delle misure precauzionali personali e delle misure applicabili per legge Capo primo: Delle misure precauzionali personali Sezione prima: Del mandato precauzionale Art. 360 A. Principio

Chi ha l'esercizio dei diritti civili può incaricare una persona fisica o giuridica di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali o di rappresentarlo nelle relazioni giuridiche, nel caso in cui divenga incapace di discernimento.

1

Egli definisce i compiti attribuiti al mandatario e può impartire istruzioni sull'adempimento degli stessi.

2

Può prendere disposizioni alternative per il caso in cui il mandatario non sia idoneo a svolgere il compito, non accetti il mandato o lo disdica.

3

1 2

FF 2006 6391 RS 210

2006-1065

141

Codice civile svizzero

Art. 361 B. Costituzione e revoca I. Costituzione

Il mandato precauzionale è costituito per atto olografo o per atto pubblico.

1

Dall'inizio alla fine il mandato olografo è redatto, datato e firmato a mano dal mandante.

2

Su domanda, l'ufficio dello stato civile iscrive nella banca dati centrale la costituzione del mandato e il luogo in cui lo stesso è depositato. Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie, segnatamente sull'accesso ai dati.

3

Art. 362 II. Revoca

Il mandante può revocare il mandato precauzionale in ogni tempo rispettando una delle forme prescritte per la sua costituzione.

1

2

Egli può revocare il mandato anche distruggendo il documento.

Un nuovo mandato sostituisce il precedente, anche senza revoca espressa, eccetto che se ne riveli un indubbio complemento.

3

Art. 363 C. Convalida e accettazione

Quando apprende che una persona è divenuta incapace di discernimento e ignora se sussiste un mandato precauzionale, l'autorità di protezione degli adulti si informa presso l'ufficio dello stato civile.

1

Qualora il mandato sussista, l'autorità di protezione degli adulti verifica se:

2

1.

è stato validamente costituito;

2.

ne sono adempiute le condizioni per l'efficacia;

3.

il mandatario è idoneo ai suoi compiti; e

4.

sono necessarie ulteriori misure di protezione degli adulti.

Se il mandatario accetta il mandato, l'autorità lo rende attento agli obblighi derivanti dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni3 sul mandato e gli consegna un documento che attesta i poteri conferitigli.

3

Art. 364 D. Interpretazione e completamento

3

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RS 220

Il mandatario può chiedere all'autorità di protezione degli adulti di interpretare il mandato e di completarlo per quanto concerne punti secondari.

Codice civile svizzero

Art. 365 E. Adempimento

Il mandatario rappresenta il mandante nei limiti del mandato conferitogli e adempie i suoi compiti con diligenza e conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni4 sul mandato.

1

Se devono essere compiuti atti o negozi non contemplati dal mandato o se in un determinato affare gli interessi del mandatario sono in collisione con quelli del mandante, il mandatario ne informa senza indugio l'autorità di protezione degli adulti.

2

3 In caso di collisione di interessi, i poteri del mandatario decadono per legge.

Art. 366 F. Compenso e spese

Qualora il mandato precauzionale non contenga disposizioni sul compenso del mandatario, l'autorità di protezione degli adulti stabilisce un compenso adeguato, se ciò appare giustificato dall'estensione dei compiti o se le prestazioni del mandatario sono abitualmente fornite a titolo oneroso.

1

2

Il compenso e le spese necessarie sono a carico del mandante.

Art. 367 G. Disdetta

Il mandatario può disdire il mandato precauzionale in ogni tempo mediante comunicazione scritta all'autorità di protezione degli adulti e preavviso di due mesi.

1

Per motivi gravi il mandatario può disdire il mandato senza preavviso.

2

Art. 368 H. Intervento dell'autorità di protezione degli adulti

Se gli interessi del mandante sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l'autorità di protezione degli adulti prende le misure necessarie, d'ufficio o su domanda di una persona vicina al mandante.

1

Essa può in particolare impartire istruzioni al mandatario, obbligarlo a compilare un inventario, a presentare periodicamente i conti e a fare rapporto oppure può privarlo in tutto o in parte dei poteri.

2

Art. 369 I. Ricupero della capacità di discernimento

4

Se il mandante ricupera la capacità di discernimento, il mandato precauzionale si estingue per legge.

1

RS 220

143

Codice civile svizzero

Se l'estinzione del mandato espone a pericolo gli interessi del mandante, il mandatario continua a svolgere i compiti assegnatigli fino a quando il mandante può salvaguardare da sé i propri interessi.

2

Il mandante permane obbligato dagli atti e negozi che il mandatario compie prima di apprendere l'estinzione del mandato.

3

Sezione seconda: Delle direttive del paziente Art. 370 A. Principio

Chi è capace di discernimento può, in direttive vincolanti, designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto nel caso in cui divenga incapace di discernimento.

1

Egli può anche designare una persona fisica che discuta i provvedimenti medici con il medico curante e decida in suo nome nel caso in cui divenga incapace di discernimento. Può impartire istruzioni alla persona designata.

2

Può prendere disposizioni alternative per il caso in cui la persona designata non sia idonea a svolgere il compito, non accetti il mandato o lo disdica.

3

Art. 371 B. Costituzione e revoca

Le direttive del paziente sono costituite in forma scritta, nonché datate e firmate.

1

L'autore delle direttive può farne registrare la costituzione sulla tessera di assicurato con la menzione del luogo dove sono depositate.

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie, segnatamente sull'accesso ai dati.

2

La disposizione sulla revoca del mandato precauzionale si applica per analogia.

3

Art. 372 1 Se il paziente è incapace di discernimento e non è noto C. Verificarsi dell'incapacità di sue direttive, il medico curante si informa consultando discernimento

se sussistono la tessera di

assicurato. Sono fatte salve le situazioni d'urgenza.

Il medico ottempera alle direttive del paziente, salvo che violino le prescrizioni legali o sussistano dubbi fondati che esse esprimano la volontà libera o presumibile del paziente.

2

Il medico iscrive nel fascicolo del paziente le ragioni per le quali non ha ottemperato alle direttive di costui.

3

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Art. 373 D. Intervento dell'autorità di protezione degli adulti

Ognuna delle persone vicine al paziente può adire per scritto l'autorità di protezione degli adulti facendo valere che:

1

1.

non è stato ottemperato alle direttive del paziente;

2.

gli interessi del paziente incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati;

3.

le direttive del paziente non esprimono la sua libera volontà.

La disposizione sull'intervento dell'autorità di protezione degli adulti in caso di mandato precauzionale si applica per analogia.

2

Capo secondo: Delle misure applicabili per legge alle persone incapaci di discernimento Sezione prima: Della rappresentanza da parte del coniuge o del partner registrato Art. 374 A. Condizioni ed estensione del diritto di rappresentanza

Il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela.

1

2

Il diritto di rappresentanza comprende: 1.

tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento;

2.

l'amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni; e

3.

se necessario, il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza.

Per gli atti giuridici inerenti all'amministrazione straordinaria dei beni il coniuge o il partner registrato deve ottenere il consenso dell'autorità di protezione degli adulti.

3

Art. 375 B. Esercizio del diritto di rappresentanza

5

Le disposizioni del Codice delle obbligazioni5 sul mandato si applicano per analogia all'esercizio del diritto di rappresentanza.

RS 220

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Codice civile svizzero

Art. 376 C. Intervento dell'autorità di protezione degli adulti

Se sussistono dubbi sull'adempimento delle condizioni per la rappresentanza, l'autorità di protezione degli adulti pronuncia in merito e, se del caso, consegna al coniuge o al partner registrato un documento che ne attesta i poteri.

1

Se gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l'autorità di protezione degli adulti, su domanda di una persona vicina o d'ufficio, revoca in tutto o in parte i poteri di rappresentanza del coniuge o del partner registrato oppure istituisce una curatela.

2

Sezione seconda: Della rappresentanza in caso di provvedimenti medici Art. 377 A. Piano terapeutico

Se una persona incapace di discernimento deve ricevere un trattamento medico sul quale non si è pronunciata in direttive vincolanti, il medico curante definisce il trattamento necessario in collaborazione con la persona che ha diritto di rappresentarla in caso di provvedimenti medici.

1

Il medico informa la persona con diritto di rappresentanza su tutte le circostanze essenziali riguardo ai provvedimenti medici previsti, in particolare sui motivi, l'obiettivo, il genere, le modalità, i rischi, gli effetti secondari e i costi dei provvedimenti, sulle conseguenze di un mancato trattamento nonché su eventuali trattamenti alternativi.

2

Per quanto possibile, la persona incapace di discernimento è coinvolta nel processo decisionale.

3

Il piano terapeutico è adeguato in funzione degli sviluppi della situazione.

4

Art. 378 B. Persone con diritto di rappresentanza

146

Le seguenti persone hanno diritto, nell'ordine, di rappresentare la persona incapace di discernimento e di dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti ambulatoriali o stazionari previsti:

1

1.

la persona designata nelle direttive del paziente o nel mandato precauzionale;

2.

il curatore con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici;

3.

il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza;

Codice civile svizzero

4.

la persona che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento e le presta di persona regolare assistenza;

5.

i discendenti, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento;

6.

i genitori, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento;

7.

i fratelli e le sorelle, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento.

Se più persone hanno diritto di rappresentanza, il medico di buona fede può presumere che ciascuna agisca di comune accordo con le altre.

2

Se mancano istruzioni nelle direttive del paziente, la persona con diritto di rappresentanza decide secondo la volontà presumibile e conformemente agli interessi della persona incapace di discernimento.

3

Art. 379 C. Situazioni d'urgenza

Nelle situazioni d'urgenza il medico prende provvedimenti medici conformi alla volontà presumibile e agli interessi della persona incapace di discernimento.

Art. 380

D. Trattamento di una turba psichica

Il trattamento in una clinica psichiatrica della turba psichica di una persona incapace di discernimento è retto dalle disposizioni sul ricovero a scopo di assistenza.

E. Intervento dell'autorità di protezione degli adulti

1

Art. 381 L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela di rappresentanza se non vi è una persona con diritto di rappresentanza o se la stessa non vuole esercitare il suo diritto.

L'autorità di protezione degli adulti designa la persona con diritto di rappresentanza o istituisce una curatela di rappresentanza se:

2

1.

è incerto a chi spetti la rappresentanza;

2.

i pareri delle persone con diritto di rappresentanza divergono; o

3.

gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati.

L'autorità di protezione degli adulti interviene su domanda del medico, di un'altra persona vicina o d'ufficio.

3

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Sezione terza: Del soggiorno in un istituto di accoglienza o di cura Art. 382 A. Contratto d'assistenza

Se per un lungo periodo una persona incapace di discernimento riceve assistenza in un istituto di accoglienza o di cura, un contratto di assistenza scritto deve stabilire quali siano le prestazioni fornite dall'istituto e quale ne sia il prezzo.

1

Per la determinazione delle prestazioni fornite dall'istituto si considerano per quanto possibile i desideri dell'interessato.

2

Il potere di rappresentare la persona incapace di discernimento per la conclusione, la modifica e la risoluzione del contratto di assistenza è retto per analogia dalle disposizioni sulla rappresentanza in caso di provvedimenti medici.

3

Art. 383 B. Restrizione della libertà di movimento I. Condizioni

L'istituto di accoglienza o di cura può restringere la libertà di movimento soltanto se misure meno incisive sono o appaiono a priori insufficienti e se la misura serve a:

1

1.

evitare di esporre a grave pericolo la vita o l'integrità fisica dell'interessato o di terzi; oppure a

2.

eliminare un grave disturbo alla convivenza in seno all'istituto.

All'interessato è spiegato cosa stia per accadere, perché sia stata ordinata la misura e quale ne sia la presumibile durata; gli è pure indicato chi si prenderà cura di lui durante questo periodo. Sono fatte salve le situazioni d'urgenza.

2

La restrizione della libertà di movimento è soppressa non appena possibile e in ogni caso la sua legittimità è riesaminata a intervalli regolari.

3

Art. 384 II. Verbalizzazione e informazione

È steso verbale riguardo a ciascuna misura restrittiva della libertà di movimento. Il verbale contiene in particolare il nome di chi ha ordinato la misura, nonché lo scopo, il genere e la durata della stessa.

1

La persona con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici è informata sulla misura restrittiva della libertà di movimento e può consultare il verbale in ogni tempo.

2

Il diritto di consultare il verbale spetta anche alle persone preposte alla vigilanza sull'istituto di accoglienza o di cura.

3

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Art. 385 III. Intervento dell'autorità di protezione degli adulti

Contro una misura restrittiva della libertà di movimento l'interessato o una persona a lui vicina può adire per scritto in ogni tempo l'autorità di protezione degli adulti del luogo in cui ha sede l'istituto.

1

2 Se constata che la misura restrittiva non soddisfa le condizioni legali, l'autorità di protezione degli adulti la modifica o la revoca oppure ordina una misura ufficiale di protezione degli adulti. Se necessario informa l'autorità preposta alla vigilanza sull'istituto.

Ogni domanda che solleciti una decisione dell'autorità di protezione degli adulti deve esserle trasmessa senza indugio.

3

Art. 386 C. Protezione della personalità

L'istituto di accoglienza o di cura protegge la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia per quanto possibile i contatti con persone fuori dell'istituto.

1

Se nessuno fuori dell'istituto si cura dell'interessato, l'istituto informa l'autorità di protezione degli adulti.

2

La libera scelta del medico è garantita, eccetto che motivi gravi vi si oppongano.

3

Art. 387 D. Vigilanza sugli istituti di accoglienza e di cura

I Cantoni vigilano sugli istituti di accoglienza e di cura che assistono persone incapaci di discernimento, sempre che la vigilanza già non sia assicurata da altre prescrizioni del diritto federale.

Titolo undicesimo: Delle misure ufficiali Capo primo: Principi generali Art. 388 A. Scopo

Le misure ufficiali di protezione degli adulti salvaguardano il benessere delle persone bisognose di aiuto e ne assicurano la protezione.

1

Per quanto possibile conservano e promuovono l'autodeterminazione dell'interessato.

2

Art. 389 B. Sussidiarietà e proporzionalità

1

L'autorità di protezione degli adulti ordina una misura se: 1.

il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone vicine alla persona bisognosa di aiuto o da servizi privati o pubblici è o appare a priori insufficiente;

149

Codice civile svizzero

2.

2

la persona bisognosa di aiuto è incapace di discernimento, non aveva adottato misure precauzionali personali, o non ne aveva adottate di sufficienti, e le misure applicabili per legge sono insufficienti.

Ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea.

Capo secondo: Delle curatele Sezione prima: Disposizioni generali Art. 390 A. Condizioni

L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne:

1

1.

non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona;

2.

a causa di un'incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare.

L'onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.

2

La curatela è istituita su domanda dell'interessato, di una persona a lui vicina o d'ufficio.

3

Art. 391 B. Sfere di compiti

L'autorità di protezione degli adulti definisce le sfere di compiti della curatela secondo i bisogni dell'interessato.

1

Le sfere di compiti riguardano la cura della persona, quella degli interessi patrimoniali o le relazioni giuridiche.

2

Il curatore può aprire la corrispondenza o accedere all'abitazione dell'interessato senza il suo consenso soltanto se l'autorità di protezione degli adulti gliene ha espressamente conferito il potere.

3

Art. 392 C. Rinuncia a una curatela

Se l'istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata rispetto all'estensione dei compiti, l'autorità di protezione degli adulti può: 1.

150

provvedere di moto proprio a quanto necessario, segnatamente dando il consenso a un negozio giuridico;

Codice civile svizzero

2.

conferire a un terzo l'incarico di provvedere a singoli compiti; oppure

3.

designare una persona o un servizio idonei con diritto di controllo e informazione in determinati ambiti.

Sezione seconda: Dei generi di curatela Art. 393 Se la persona bisognosa di aiuto necessita di un sostegno per provvedere a determinati affari, con il suo consenso è istituita un'amministrazione di sostegno.

1 A. Amministrazione di sostegno

L'amministrazione di sostegno non limita l'esercizio dei diritti civili dell'interessato.

2

Art. 394 B. Curatela di rappresentanza I. In genere

Se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza.

1

L'autorità di protezione degli adulti può limitare di conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato.

2

Anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore.

3

Art. 395 II. Amministrazione dei beni

Se istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni, l'autorità di protezione degli adulti designa i beni che devono essere amministrati dal curatore. Può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e patrimonio.

1

Salvo che l'autorità di protezione degli adulti disponga altrimenti, i poteri d'amministrazione del curatore si estendono anche ai risparmi realizzati sul reddito o alle rendite maturate sul patrimonio.

2

L'autorità di protezione degli adulti può privare l'interessato dell'accesso a dati beni senza limitarne l'esercizio dei diritti civili.

3

Se vieta all'interessato di disporre di un fondo, ne ordina la menzione nel registro fondiario.

4

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Art. 396 C. Curatela di cooperazione

Una curatela di cooperazione è istituita se occorre che il curatore acconsenta a determinati atti della persona bisognosa d'aiuto, per proteggerla.

1

2 L'esercizio dei diritti civili dell'interessato è limitato di conseguenza per legge.

Art. 397 D. Combinazione di curatele

L'amministrazione di sostegno e le curatele di rappresentanza e di cooperazione possono essere combinate.

Art. 398

E. Curatela generale

Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento.

1

La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche.

2

3

L'interessato è privato per legge dell'esercizio dei diritti civili.

Sezione terza: Della fine della curatela Art. 399 1

La curatela prende fine per legge con la morte dell'interessato.

Appena non vi sia più motivo di mantenerla, l'autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda dell'interessato, di una persona a lui vicina o d'ufficio.

2

Sezione quarta: Del curatore Art. 400 A. Nomina I. Condizioni generali

L'autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori.

1

La persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano.

2

L'autorità di protezione degli adulti si adopera affinché siano forniti al curatore l'istruzione, la consulenza e il sostegno necessari.

3

152

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Art. 401 II. Desideri dell'interessato o delle persone a lui vicine

Quando l'interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l'autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela.

1

Per quanto possibile, l'autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all'interessato.

2

Se l'interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile l'autorità gli dà soddisfazione.

3

Art. 402 III. Conferimento dell'ufficio a più persone

Quando conferisce la curatela a più persone, l'autorità di protezione degli adulti stabilisce se l'ufficio va esercitato congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori.

1

L'esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con l'accordo delle persone alle quali essa è conferita.

2

Art. 403 B. Impedimento e collisione di interessi

Quando il curatore è impedito di agire o i suoi interessi in un affare sono in collisione con quelli dell'interessato, l'autorità di protezione degli adulti nomina un sostituto o provvede essa stessa all'affare.

1

In caso di collisione di interessi, i poteri del curatore decadono per legge nell'affare di cui si tratta.

2

Art. 404 C. Compenso e spese

Il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato. In caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro.

1

2 L'autorità di protezione degli adulti stabilisce l'importo del compenso. A tal fine tiene conto in particolare dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore.

I Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione e disciplinano il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell'interessato.

3

Sezione quinta: Dell'esercizio della curatela Art. 405 A. Assunzione dell'ufficio

Il curatore acquisisce le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti e prende contatto di persona con l'interessato.

1

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Codice civile svizzero

Quando la curatela comprende l'amministrazione dei beni, il curatore, in collaborazione con l'autorità di protezione degli adulti, compila senza indugio l'inventario dei beni da amministrare.

2

Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può ordinare la compilazione di un inventario pubblico. Per i creditori questo inventario ha gli stessi effetti del beneficio d'inventario in materia di successione.

3

I terzi devono fornire tutte le informazioni necessarie alla compilazione dell'inventario.

4

Art. 406 Il curatore adempie i suoi compiti nell'interesse dell'assistito, tiene per quanto possibile conto delle opinioni di costui e ne rispetta la volontà di organizzare la propria vita corrispondentemente alle proprie capacità e secondo i propri desideri e le proprie idee.

B. Relazione con 1 l'interessato

Il curatore si adopera per instaurare una relazione di fiducia con l'interessato, per attenuarne lo stato di debolezza o per prevenire un peggioramento.

2

Art. 407 C. Atti autonomi dell'interessato

Anche se privato dell'esercizio dei diritti civili, l'interessato capace di discernimento può, nei limiti posti dal diritto delle persone, acquistare diritti e contrarre obbligazioni con atti propri, nonché esercitare diritti strettamente personali.

D. Amministrazione dei beni I. Compiti

1

Art. 408 Il curatore amministra i beni con diligenza e procede a tutti i negozi giuridici connessi con l'amministrazione.

2

Il curatore può in particolare: 1.

accettare con effetto liberatorio per i terzi le prestazioni che gli stessi devono all'interessato;

2.

per quanto opportuno, pagare debiti;

3.

se necessario, rappresentare l'interessato per i bisogni correnti.

Il Consiglio federale emana disposizioni sull'investimento e la custodia dei beni.

3

Art. 409 II. Importi a libera disposizione

154

Il curatore mette a libera disposizione dell'interessato importi adeguati prelevati dai beni di costui.

Codice civile svizzero

Art. 410 III. Contabilità

Il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all'autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni.

1

Il curatore spiega la contabilità all'interessato e su richiesta gliene fornisce una copia.

2

Art. 411 E. Rapporto

Ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all'autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell'interessato e sull'esercizio della curatela.

1

Per quanto possibile, il curatore coinvolge l'interessato nell'allestimento del rapporto e su richiesta gliene fornisce una copia.

2

Art. 412 F. Negozi particolari

In rappresentanza dell'interessato, il curatore non può contrarre fideiussioni, costituire fondazioni né fare donazioni, fatti salvi i regali d'uso.

1

Gli elementi del patrimonio che hanno un valore particolare per l'interessato o la sua famiglia non possono, per quanto possibile, essere alienati.

2

Art. 413 G. Obbligo di diligenza e di discrezione

Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni6.

1

Il curatore è tenuto alla discrezione, eccetto che interessi preponderanti vi si oppongano.

2

I terzi sono informati sulla curatela per quanto sia necessario al debito adempimento dei compiti del curatore.

3

Art. 414 H. Modificazione delle circostanze

6

Il curatore informa senza indugio l'autorità di protezione degli adulti sulle circostanze che richiedono una modifica della misura o consentono la revoca della curatela.

RS 220

155

Codice civile svizzero

Sezione sesta: Del concorso dell'autorità di protezione degli adulti Art. 415 A. Esame della contabilità e del rapporto

L'autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica.

1

2

Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato.

Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell'interessato.

3

Art. 416 B. Atti e negozi sottoposti a consenso I. Per legge

Il curatore abbisogna del consenso dell'autorità di protezione degli adulti per compiere in rappresentanza dell'interessato gli atti e negozi seguenti:

1

1.

liquidazione dell'economia domestica, disdetta del contratto per l'abitazione nella quale vive l'interessato;

2.

contratti di lunga durata per il ricovero dell'interessato;

3.

accettazione o rinuncia a un'eredità, se a tal fine è necessaria una dichiarazione espressa, nonché contratti successori e convenzioni di divisione ereditaria;

4.

acquisto e alienazione di fondi, costituzione di pegno o di altri oneri reali sugli stessi, nonché costruzioni che eccedono i limiti dell'amministrazione ordinaria;

5.

acquisto, alienazione e costituzione in pegno di altri beni, nonché costituzione di un usufrutto sugli stessi, sempre che questi negozi non rientrino nell'amministrazione e gestione ordinarie;

6.

accensione o concessione di mutui considerevoli e stipulazione di obbligazioni cambiarie;

7.

contratti di rendita vitalizia e di vitalizio, nonché assicurazioni sulla vita, sempre che essi non siano connessi con un contratto di lavoro nell'ambito della previdenza professionale;

8.

assunzione o liquidazione di un'impresa, ingresso in una società con responsabilità personale o con considerevole partecipazione di capitale;

9.

dichiarazioni d'insolvenza, il piatire, stipulazione di una transazione, di un compromesso o di un concordato, fatti salvi i provvedimenti provvisori adottati dal curatore in casi urgenti.

Se l'interessato capace di discernimento dà il suo assenso e se la curatela non ne limita l'esercizio dei diritti civili, non occorre il consenso dell'autorità di protezione degli adulti.

2

156

Codice civile svizzero

3 Il consenso dell'autorità di protezione degli adulti è sempre necessario per i contratti stipulati tra il curatore e l'interessato, salvo che questi conferisca un mandato gratuito.

Art. 417 II. Su ordine dell'autorità

Per motivi gravi l'autorità di protezione degli adulti può ordinare che siano subordinati al suo consenso altri atti e negozi.

Art. 418

III. Mancanza del consenso

L'atto o negozio compiuto senza il necessario consenso dell'autorità di protezione degli adulti ha per l'interessato soltanto gli effetti previsti dalle disposizioni del diritto delle persone allorquando manca il consenso del rappresentante legale.

Sezione settima: Dell'intervento dell'autorità di protezione degli adulti Art. 419 Gli atti o le omissioni del curatore o di un terzo o servizio al quale l'autorità di protezione degli adulti ha conferito un incarico possono essere contestati davanti all'autorità di protezione degli adulti dall'interessato o da una persona a lui vicina, nonché da qualsivoglia persona che vi abbia un interesse giuridicamente protetto.

Sezione ottava: Delle disposizioni particolari per i congiunti Art. 420 Se le circostanze lo giustificano, l'autorità di protezione degli adulti può dispensare in tutto o in parte il coniuge, il partner registrato, i genitori, un discendente, un fratello o una sorella oppure il convivente di fatto dell'interessato, qualora siano nominati curatori, dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi.

157

Codice civile svizzero

Sezione nona: Della fine dell'ufficio di curatore Art. 421 A. Per legge

L'ufficio di curatore termina per legge: 1.

alla scadenza della durata stabilita dall'autorità di protezione degli adulti, salvo riconferma;

2.

con la fine della curatela;

3.

con la fine del rapporto di lavoro quale curatore professionale;

4.

quando il curatore è sottoposto a curatela, diviene incapace di discernimento o muore.

Art. 422 B. Dimissione I. Su richiesta del curatore

Il curatore ha diritto di essere dimesso dalle sue funzioni se ha esercitato il suo ufficio per almeno quattro anni.

1

2

Per motivi gravi può chiedere di essere dimesso prima.

Art. 423 II. Altri casi

1

L'autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se: 1.

non è più idoneo ai compiti conferitigli;

2.

sussiste un altro motivo grave.

La dimissione può essere chiesta dall'interessato o da una persona a lui vicina.

2

Art. 424 C. Atti e negozi indifferibili

Salvo che l'autorità di protezione degli adulti disponga altrimenti, il curatore compie gli atti e negozi indifferibili finché non subentri il suo successore. La presente disposizione non si applica al curatore professionale.

D. Rapporto e conto finali

1

Art. 425 Alla fine del suo ufficio il curatore rimette all'autorità di protezione degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale.

L'autorità di protezione degli adulti può dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del rapporto di lavoro.

L'autorità di protezione degli adulti esamina e approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici.

2

3 Essa notifica il rapporto e il conto finali all'interessato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla responsabilità.

158

Codice civile svizzero

Comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o rifiutato l'approvazione del rapporto o del conto finali.

4

Capo terzo: Del ricovero a scopo di assistenza Art. 426 A. Misure I. Ricovero a scopo di cura o di assistenza

Una persona che soffre di una turba psichica o di una disabilità mentale o versa in un grave stato di abbandono può essere ricoverata in un istituto idoneo se le cure o l'assistenza necessarie non possono esserle prestate altrimenti.

1

L'onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.

2

L'interessato è dimesso non appena le condizioni per il ricovero non siano più adempiute.

3

L'interessato o una persona a lui vicina può chiedere la dimissione in ogni tempo. La decisione su questa richiesta è presa senza indugio.

4

Art. 427 II. Permanenza coatta di persone ricoverate volontariamente

Chi soffre di una turba psichica e vuole lasciare un istituto nel quale è entrato volontariamente può esservi trattenuto fino a un massimo di tre giorni dalla direzione medica dell'istituto se:

1

1.

espone a pericolo la propria integrità fisica o la propria vita; o

2.

espone a serio pericolo la vita o l'integrità fisica altrui.

Salvo che sussista una decisione di ricovero esecutiva, alla scadenza del termine l'interessato può lasciare l'istituto.

2

L'interessato è reso attento per scritto al suo diritto di adire il giudice.

3

Art. 428 L'autorità di protezione degli adulti è competente per ordinare il ricovero e la dimissione.

B. Competenza per il ricovero e la dimissione I. Autorità di protezione degli adulti

1

II. Medici 1. Competenza

1

In singoli casi può delegare all'istituto la competenza in materia di dimissione.

2

Art. 429 I Cantoni possono designare medici abilitati a ordinare, in aggiunta all'autorità di protezione degli adulti, un ricovero per una durata stabilita dal diritto cantonale. Questa durata non può eccedere le sei settimane.

159

Codice civile svizzero

Il ricovero ordinato dal medico termina al più tardi alla scadenza della durata stabilita, sempre che non sussista una decisione di ricovero esecutiva dell'autorità di protezione degli adulti.

2

3

L'istituto decide sulla dimissione.

Art. 430 2. Procedura

1

Il medico in persona esamina l'interessato e lo sente.

2

La decisione di ricovero contiene almeno le seguenti indicazioni: 1.

il luogo e la data dell'esame;

2.

il nome del medico;

3.

la diagnosi, i motivi e l'obiettivo del ricovero;

4.

l'indicazione dei mezzi d'impugnazione.

Salvo che il medico o il giudice competente decida altrimenti, l'impugnazione non ha effetto sospensivo.

3

All'interessato è consegnato un esemplare della decisione di ricovero; un altro esemplare è esibito all'istituto al momento dell'ammissione dell'interessato.

4

Per quanto possibile, il medico informa per scritto una persona vicina all'interessato sul ricovero e sul diritto di adire il giudice.

5

Art. 431 C. Verifica periodica

Al più tardi sei mesi dopo l'inizio del ricovero, l'autorità di protezione degli adulti accerta se le condizioni dello stesso sono ancora adempiute e se l'istituto è ancora idoneo.

1

Nel corso dei sei mesi seguenti effettua una seconda verifica. In seguito procede alla verifica quando sia necessario, ma almeno una volta all'anno.

2

Art. 432 D. Persona di fiducia

Chi è ricoverato in un istituto può designare una persona di fiducia che l'assista durante il soggiorno e fino al termine di tutte le procedure connesse.

E. Provvedimenti medici in caso di turba psichica I. Piano terapeutico

1

Art. 433 Se una persona è ricoverata in un istituto per il trattamento di una turba psichica, il medico curante allestisce per scritto un piano terapeutico in collaborazione con lei e se del caso con la persona di fiducia.

Il medico informa l'interessato e la persona di fiducia su tutte le circostanze essenziali riguardo ai provvedimenti medici prospettati, in

2

160

Codice civile svizzero

particolare sui motivi, l'obiettivo, il genere, le modalità, i rischi e gli effetti secondari dei provvedimenti, sulle conseguenze di un mancato trattamento nonché su eventuali trattamenti alternativi.

Il piano terapeutico è sottoposto per consenso all'interessato. Se l'interessato è incapace di discernimento, vanno considerate le sue eventuali direttive di paziente.

3

Il piano terapeutico è adeguato in funzione degli sviluppi della situazione.

4

Art. 434 II. Trattamento in assenza di consenso

In assenza del consenso dell'interessato, il medico capo del reparto può ordinare per scritto i provvedimenti medici previsti nel piano terapeutico se:

1

1.

l'omissione del trattamento espone a serio danno la salute dell'interessato o espone a serio pericolo la vita o l'integrità fisica di terzi;

2.

l'interessato è incapace di discernimento riguardo alla necessità del trattamento; e

3.

non vi è un altro provvedimento adeguato che sia meno incisivo.

La decisione è comunicata per scritto all'interessato e alla persona di fiducia con l'indicazione dei mezzi d'impugnazione.

2

Art. 435 III. Situazioni d'urgenza

In una situazione d'urgenza possono essere immediatamente presi i provvedimenti medici indispensabili per proteggere l'interessato o i terzi.

1

Se all'istituto è noto come la persona voglia essere curata, ne va tenuto conto.

2

Art. 436 IV. Colloquio d'uscita

Se vi è pericolo di ricaduta, prima di dimettere l'interessato il medico curante tenta di concordare con lui le linee fondamentali del trattamento per l'eventualità di un nuovo ricovero nell'istituto.

1

2

Il colloquio d'uscita va documentato.

Art. 437 V. Diritto cantonale

1

I Cantoni disciplinano l'assistenza e le cure successive al ricovero.

2

Possono prevedere misure ambulatoriali.

161

Codice civile svizzero

Art. 438 F. Misure restrittive della libertà di movimento

Alle misure restrittive della libertà di movimento in seno all'istituto si applicano per analogia le disposizioni sulla restrizione della libertà di movimento negli istituti di accoglienza o di cura. È fatto salvo il ricorso al giudice.

Art. 439

G. Ricorso al giudice

L'interessato o una persona a lui vicina può, per scritto, adire il giudice competente nei seguenti casi:

1

1.

ricovero ordinato dal medico;

2.

permanenza coatta disposta dall'istituto;

3.

rifiuto della richiesta di dimissione da parte dell'istituto;

4.

trattamento di una turba psichica in assenza di consenso;

5.

misure restrittive della libertà di movimento.

2 Il termine per adire il giudice è di dieci giorni dalla comunicazione della decisione. Per le misure restrittive della libertà di movimento, il giudice può essere adito in ogni tempo.

La procedura è retta per analogia dalle disposizioni sulla procedura dinanzi all'autorità giudiziaria di reclamo.

3

Ogni domanda che sollecita una decisione giudiziaria è trasmessa senza indugio al giudice competente.

4

Titolo dodicesimo: Dell'organizzazione Capo primo: Delle autorità e della competenza per territorio Art. 440 A. Autorità di protezione degli adulti

L'autorità di protezione degli adulti è un'autorità specializzata. Essa è designata dai Cantoni.

1

L'autorità di protezione degli adulti decide in collegio di almeno tre membri. I Cantoni possono prevedere eccezioni per determinati casi.

2

L'autorità di protezione degli adulti è anche investita dei compiti dell'autorità di protezione dei minori.

3

Art. 441 B. Autorità di vigilanza

162

1

I Cantoni designano le autorità di vigilanza.

2

Il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla vigilanza.

Codice civile svizzero

Art. 442 C. Competenza per territorio

È competente l'autorità di protezione degli adulti del domicilio dell'interessato. Se è pendente un procedimento, la competenza permane in ogni caso fino alla chiusura dello stesso.

1

Se vi è pericolo nel ritardo, è pure competente l'autorità del luogo di dimora dell'interessato. Se prende una misura, essa ne informa l'autorità del domicilio.

2

Riguardo a una curatela istituita a causa d'assenza dell'interessato è pure competente l'autorità del luogo dove la maggior parte dei beni era amministrata o è pervenuta all'interessato.

3

I Cantoni hanno diritto di disporre che, riguardo ai loro propri cittadini domiciliati nel Cantone, sia competente l'autorità del luogo di origine invece di quella del domicilio, sempre che l'assistenza degli indigenti spetti in tutto o in parte al Comune di origine.

4

Se una persona sottoposta a una misura cambia domicilio, l'autorità del nuovo luogo di domicilio si investe senza indugio della misura, salvo che motivi gravi vi si oppongano.

5

Capo secondo: Della procedura Sezione prima: Davanti all'autorità di protezione degli adulti Art. 443 A. Diritti e obblighi di avviso

Quando una persona pare bisognosa d'aiuto, chiunque può avvisarne l'autorità di protezione degli adulti. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale.

1

Chiunque, nello svolgimento di un'attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni è tenuto ad avvisarne l'autorità di protezione degli adulti. I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.

2

Art. 444 B. Esame della competenza

L'autorità di protezione degli adulti esamina d'ufficio la propria competenza.

1

Se non si ritiene competente, essa rimette senza indugio il caso all'autorità che considera competente.

2

Se dubita di essere competente, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che potrebbe esserlo.

3

Se lo scambio di opinioni non consente di addivenire a un'intesa, l'autorità preventivamente adita sottopone la questione della propria competenza all'autorità giudiziaria di reclamo.

4

163

Codice civile svizzero

Art. 445 C. Provvedimenti cautelari

L'autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d'ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti.

1

In caso di particolare urgenza, l'autorità di protezione degli adulti può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento. Nel contempo dà loro l'opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione.

2

Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione.

3

Art. 446 D. Principi procedurali

1

L'autorità di protezione degli adulti esamina d'ufficio i fatti.

Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie. Può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei. Se necessario ordina che uno specialista effettui una perizia.

2

3 L'autorità di protezione degli adulti non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento.

4

Applica d'ufficio il diritto.

Art. 447 E. Audizione

L'interessato è sentito personalmente, sempre che ciò non appaia sproporzionato.

1

Di regola, in caso di ricovero a scopo di assistenza l'autorità di protezione degli adulti sente collegialmente l'interessato.

2

Art. 448 F. Obbligo di collaborare e assistenza amministrativa

Le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti. L'autorità di protezione degli adulti prende le disposizioni necessarie per la salvaguardia di interessi degni di protezione. Se necessario, ordina l'esecuzione coattiva dell'obbligo di collaborare.

1

I medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici e i loro ausiliari sono tenuti a collaborare soltanto se sono stati autorizzati a farlo dal titolare del segreto o se, su richiesta dell'autorità di protezione degli adulti, l'organo loro preposto li ha liberati dal segreto professionale.

2

Non sono tenuti a collaborare gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori e i mediatori, nonché gli ex curatori che avevano patrocinato l'interessato nel procedimento.

3

164

Codice civile svizzero

Le autorità amministrative e giudiziarie consegnano gli atti necessari, fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione.

4

Art. 449 G. Ricovero per perizia

Se è indispensabile una perizia psichiatrica che non può essere eseguita ambulatorialmente, per effettuarla l'autorità di protezione degli adulti ricovera l'interessato in un istituto adeguato.

1

Le disposizioni sulla procedura in caso di ricovero a scopo di assistenza si applicano per analogia.

2

Art. 449a H. Designazione di un rappresentante

Se necessario, l'autorità di protezione degli adulti ordina che l'interessato sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.

I. Consultazione degli atti

1

Art. 449b Le persone che partecipano al procedimento hanno diritto di consultare gli atti, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano.

L'atto la cui consultazione è stata negata a una persona che partecipa al procedimento può essere utilizzato soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale per il caso.

2

Art. 449c J. Obbligo di comunicazione

L'autorità di protezione degli adulti comunica all'ufficio dello stato civile se: 1.

sottopone una persona a curatela generale a causa di durevole incapacità di discernimento;

2.

per una persona durevolmente incapace di discernimento prende effetto un mandato precauzionale.

Sezione seconda: Davanti all'autorità giudiziaria di reclamo Art. 450 A. Oggetto del reclamo e legittimazione attiva

Le decisioni dell'autorità di protezione degli adulti possono essere impugnate con reclamo davanti al giudice competente.

1

165

Codice civile svizzero

2

3

Sono legittimate al reclamo: 1.

le persone che partecipano al procedimento;

2.

le persone vicine all'interessato;

3.

le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata.

Il reclamo va presentato al giudice per scritto e motivato.

Art. 450a B. Motivi di reclamo

1

Il reclamante può censurare: 1.

la violazione del diritto;

2.

l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;

3.

l'inadeguatezza.

Può essere interposto reclamo anche per denegata o ritardata giustizia.

2

Art. 450b C. Termine di reclamo

Il termine di reclamo è di trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Lo stesso termine si applica anche alle persone legittimate al reclamo alle quali la decisione non deve essere comunicata.

1

In materia di ricovero a scopo di assistenza il termine di reclamo è di dieci giorni dalla comunicazione della decisione.

2

Il reclamo per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.

3

Art. 450c D. Effetto sospensivo

Il reclamo ha effetto sospensivo, salvo che l'autorità di protezione degli adulti o l'autorità giudiziaria di reclamo disponga altrimenti.

E. Osservazioni dell'autorità inferiore e riesame

1

F. Disposizioni particolari per il ricovero a scopo di assistenza

1

Art. 450d L'autorità giudiziaria di reclamo dà all'autorità di protezione degli adulti l'opportunità di presentare le proprie osservazioni.

Invece di presentare le proprie osservazioni, l'autorità di protezione degli adulti può riesaminare la decisione impugnata.

2

Art. 450e

166

Il reclamo contro una decisione in materia di ricovero a scopo di assistenza non deve essere motivato.

Codice civile svizzero

Il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo che l'autorità di protezione degli adulti o l'autorità giudiziaria di reclamo disponga altrimenti.

2

In caso di turbe psichiche la decisione è presa sulla base della perizia di uno specialista.

3

Di regola, l'autorità giudiziaria di reclamo sente collegialmente l'interessato. Se necessario, ordina che l'interessato sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.

4

Di regola, l'autorità giudiziaria di reclamo decide entro cinque giorni feriali dal ricevimento del reclamo.

5

Sezione terza: Disposizione comune Art. 450f Per il resto si applicano per analogia le disposizioni del diritto processuale civile, salvo che il diritto cantonale disponga altrimenti.

Sezione quarta: Dell'esecuzione Art. 450g L'autorità di protezione degli adulti esegue le decisioni su domanda o d'ufficio.

1

Se l'autorità di protezione degli adulti o l'autorità giudiziaria di reclamo ha già ordinato misure di esecuzione nella decisione, la stessa può essere eseguita direttamente.

2

Se necessario, la persona incaricata dell'esecuzione può chiedere l'intervento della polizia. Di regola, le misure coercitive dirette vanno previamente comminate.

3

Capo terzo: Dei rapporti con i terzi e dell'obbligo di collaborazione Art. 451 A. Obbligo di discrezione e informazione

L'autorità di protezione degli adulti è tenuta alla discrezione, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano.

1

Chi rende verosimile un interesse può chiedere all'autorità di protezione degli adulti se sussiste una misura di protezione degli adulti e quali ne siano gli effetti.

2

167

Codice civile svizzero

Art. 452 B. Effetto delle misure nei confronti dei terzi

Le misure di protezione degli adulti sono opponibili anche ai terzi di buona fede.

1

Se la curatela limita l'esercizio dei diritti civili dell'interessato, ai debitori va comunicato che la loro prestazione ha effetto liberatorio soltanto se è fatta al curatore. Prima di tale comunicazione, la curatela non è opponibile ai debitori di buona fede.

2

3 Se una persona sottoposta a una misura di protezione degli adulti ha indotto altri a credere erroneamente che possiede l'esercizio dei diritti civili, essa risponde del danno che gli ha cagionato in tal modo.

Art. 453 C. Obbligo di collaborazione

Se una persona bisognosa d'aiuto rischia seriamente di esporre sé stessa a pericolo o di commettere un crimine o un delitto cagionando ad altri un grave danno fisico, morale o materiale, l'autorità di protezione degli adulti, i servizi interessati e la polizia si prestano reciproca collaborazione.

1

In tal caso le persone tenute al segreto d'ufficio o al segreto professionale hanno diritto di informare l'autorità di protezione degli adulti.

2

Capo quarto: Della responsabilità Art. 454 A. Principio

Chiunque è leso da atti od omissioni illeciti nell'ambito di una misura ufficiale di protezione degli adulti ha diritto al risarcimento del danno e, sempre che la gravità della lesione lo giustifichi, alla riparazione morale.

1

Lo stesso diritto sussiste allorquando l'autorità di protezione degli adulti o l'autorità di vigilanza ha agito illecitamente negli altri settori della protezione degli adulti.

2

Il Cantone è responsabile; la persona lesa non ha diritto al risarcimento nei confronti della persona che ha cagionato il danno.

3

Il regresso del Cantone contro la persona che ha cagionato il danno è retto dal diritto cantonale.

4

Art. 455 B. Prescrizione

168

Il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione morale si prescrive in un anno dal giorno nel quale la persona lesa ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno nel quale il fatto dannoso è stato commesso.

1

Codice civile svizzero

2 Se il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione morale deriva da un atto punibile a riguardo del quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica questo termine.

Se la lesione risulta dall'emanazione o dall'esecuzione di una misura permanente, la prescrizione del diritto nei confronti del Cantone non comincia prima che la misura stessa decada o sia continuata da un altro Cantone.

3

Art. 456 C. Responsabilità secondo le norme sul mandato

La responsabilità del mandatario designato con mandato precauzionale, nonché quella del coniuge o del partner registrato di una persona incapace di discernimento ovvero quella del rappresentante in caso di provvedimenti medici è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni7 sul mandato, sempre che gli stessi non siano investiti di una curatela.

2. Le seguenti altre disposizioni del Codice civile sono modificate come segue: Sostituzione di termini Nelle seguenti disposizioni il termine «autorità tutoria» o «autorità di tutela» o «autorità di vigilanza sulle tutele» è sostituito con il termine «autorità di protezione dei minori»: art. 131 cpv. 1, 134 cpv. 1, 3 e 4, 145 cpv. 2, 146 cpv. 2 n. 2, 147 cpv. 1, 179 cpv. 1, seconda frase, 265 cpv. 3, 265a cpv. 2, 265d cpv. 1, 273 cpv. 2, 275 cpv. 1, 287 cpv. 1 e 2, 288 cpv. 2 n. 1, 290, 298a cpv. 1, 307, 308 cpv. 1 e 2, 309, 310, 316 cpv. 1, 320 cpv. 2, 322 cpv. 2, 324 cpv. 1, 325.

Art. 13 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 14 b. Maggiore età

È maggiorenne chi ha compiuto gli anni 18.

Art. 16

d. Capacità di discernimento

7

È capace di discernimento, nel senso di questa legge, qualunque persona che non sia priva della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile.

RS 220

169

Codice civile svizzero

Art. 17 III. Incapacità d'agire 1. In genere

Le persone incapaci di discernimento, i minorenni e le persone sotto curatela generale non hanno l'esercizio dei diritti civili.

Art. 19, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 2

3. Persone capaci 1 Le persone capaci di discernimento che non hanno l'esercizio dei di discernimento diritti civili non possono assumere obbligazioni o rinunciare a diritti ma incapaci di agire senza il consenso del loro rappresentante legale.

a. Principio 2 Senza tale consenso possono conseguire vantaggi gratuiti e provve-

dere a piccole incombenze della vita quotidiana.

Art. 19a b. Consenso del rappresentante legale

Salvo che la legge disponga altrimenti, il consenso del rappresentante legale può essere espresso o tacito oppure consistere in una ratifica a posteriori.

1

L'altra parte è liberata se la ratifica non interviene entro un congruo termine che può fissare essa stessa o far fissare dal giudice.

2

Art. 19b c. Difetto di ratifica

In difetto di ratifica ad opera del rappresentante legale, ciascuna parte può ripetere le prestazioni che ha fatto. Tuttavia la persona che non ha l'esercizio dei diritti civili risponde soltanto dell'utile che la prestazione le ha procurato o di quanto si trovi ancora arricchita al momento della ripetizione o si sia spossessata in mala fede.

1

Se la persona che non ha l'esercizio dei diritti civili ha indotto l'altra parte a credere erroneamente il contrario, essa risponde del danno che le ha cagionato in tal modo.

2

Art. 19c 4. Diritti strettamente personali

Le persone capaci di discernimento che non hanno l'esercizio dei diritti civili esercitano in piena autonomia i diritti strettamente personali; sono fatti salvi i casi nei quali la legge prevede il consenso del rappresentante legale.

1

Il rappresentante legale agisce in nome delle persone incapaci di discernimento, sempre che un diritto non sia tanto strettamente connesso con la personalità da escludere ogni rappresentanza.

2

Art. 19d IIIbis. Limitazione dell'esercizio dei diritti civili

170

L'esercizio dei diritti civili può essere limitato da una misura di protezione degli adulti.

Codice civile svizzero

Art. 23 cpv. 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.

1

Art. 25, titolo marginale e cpv. 2 c. Domicilio dei minorenni

Il domicilio dei minorenni sotto tutela è nella sede dell'autorità di protezione dei minori.

2

Art. 26 d. Domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale

Il domicilio dei maggiorenni sotto curatela generale è nella sede dell'autorità di protezione degli adulti.

Art. 39 cpv. 2 n. 2 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 89a Ex articolo 89bis

Titolo terzo: Delle collette pubbliche Art. 89b A. Difetto di amministrazione

Qualora non sia provveduto all'amministrazione o all'utilizzazione di beni raccolti mediante collette pubbliche per scopi di utilità pubblica, l'autorità competente ordina i provvedimenti necessari.

1

Essa può nominare un commissario o devolvere i beni a un'associazione o fondazione avente uno scopo quanto possibile affine a quello per il quale sono stati raccolti.

2

Le disposizioni sulla protezione degli adulti relative alle curatele si applicano per analogia al commissario.

3

Art. 89c B. Competenza

È competente il Cantone nel quale è stata amministrata la maggior parte dei beni raccolti.

1

Salvo che il Cantone disponga altrimenti, è competente l'autorità incaricata di vigilare sulle fondazioni.

2

171

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Art. 90 cpv. 2 I minorenni non sono vincolati da una promessa nuziale fatta senza il consenso del loro rappresentante legale.

2

Art. 94 cpv. 2 Abrogato Art. 102 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 133 cpv. 1, secondo periodo Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 134 cpv. 4 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 135 cpv. 28 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 176 cpv. 3 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 183 cpv. 2 I minorenni e i maggiorenni sotto curatela comprendente la stipulazione di una convenzione matrimoniale abbisognano del consenso del loro rappresentante legale.

2

Art. 256 cpv. 1 n. 2 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 256c cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 259 cpv. 2 n. 2 Concerne soltanto il testo tedesco.

8

172

All'entrata in vigore del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (FF 2009 21) l'art. 135 cpv. 2 sarà abrogato o diverrà privo d'oggetto.

Codice civile svizzero

Art. 260 cpv. 2 Se l'autore del riconoscimento è minorenne o sotto curatela generale o se l'autorità di protezione degli adulti l'ha ordinato, occorre il consenso del rappresentante legale.

2

Art. 260c cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 263 cpv. 1 n. 2 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 264, titolo marginale A. Adozione di minorenni I. Condizioni generali

Art. 266, titolo marginale, cpv. 1, frase introduttiva e n. 2, nonché cpv. 3 B. Adozione di maggiorenni

Ove manchino discendenti, una persona maggiorenne può essere adottata:

1

2.

Concerne soltanto il testo tedesco.

Per altro si applicano per analogia le disposizioni sull'adozione dei minorenni.

3

Art. 267a Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 268 cpv. 3 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 269c cpv. 2 Chi si occupa di questi collocamenti a titolo professionale o in relazione alla sua professione deve avere un'autorizzazione; è fatto salvo il collocamento da parte dell'autorità di protezione dei minori.

2

Art. 273 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 277 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.

173

Codice civile svizzero

Art. 289 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 296 A. Condizioni I. In genere

1

Concerne soltanto il testo tedesco.

I genitori minorenni o sotto curatela generale non hanno autorità parentale.

2

Art. 298 cpv. 2 e 3 Se la madre è minorenne o deceduta, privata dell'autorità parentale o sotto curatela generale, l'autorità di protezione dei minori trasferisce al padre l'autorità parentale oppure nomina un tutore al figlio, secondo quanto richiesto dal bene del figlio.

2

A richiesta congiunta dei genitori, l'autorità di protezione dei minori può trasferire l'autorità parentale da un genitore all'altro.

3

Art. 298a cpv. 2 e 3 A richiesta di un genitore o del figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei minori modifica l'attribuzione dell'autorità parentale ove lo esiga il bene del figlio a causa di un sostanziale cambiamento delle circostanze.

2

3 Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l'autorità parentale compete al genitore superstite.

Art. 304 cpv. 3 I genitori non possono, in rappresentanza del figlio, contrarre fideiussioni, costituire fondazioni né fare donazioni, fatti salvi i regali d'uso.

3

Art. 305, titolo marginale e cpv. 1 Il figlio capace di discernimento e sotto autorità parentale può, nei limiti posti dal diritto delle persone, acquistare diritti e contrarre obbligazioni con atti propri, nonché esercitare diritti strettamente personali.

b. Stato giuridico 1 del figlio

Art. 306 cpv. 2 e 3 Se i genitori sono impediti di agire o i loro interessi in un affare sono in collisione con quelli del figlio, l'autorità di protezione dei minori nomina un curatore o provvede essa stessa all'affare.

2

In caso di collisione di interessi, i poteri dei genitori decadono per legge nell'affare di cui si tratta.

3

174

Codice civile svizzero

Art. 311, titolo marginale e cpv. 1, frase introduttiva IV. Privazione dell'autorità parentale 1. D'ufficio

Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o appaiono a priori insufficienti, l'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale:

1

Art. 312, titolo marginale e frase introduttiva 2. Col consenso dei genitori

L'autorità di protezione dei minori priva i genitori dell'autorità parentale:

VI. Procedura 1. In genere

1

Art. 314 Le disposizioni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia.

Nei casi idonei l'autorità di protezione dei minori può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione.

2

Se istituisce una curatela, l'autorità di protezione dei minori stabilisce nel dispositivo della decisione i compiti del curatore e le eventuali restrizioni dell'autorità parentale.

3

Art. 314a 2. Audizione del figlio

Il figlio è sentito personalmente e in maniera adeguata dall'autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano.

1

Nel verbale dell'audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori vengono informati su tali risultanze.

2

Il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.

3

Art. 314abis 3. Rappresentanza del figlio

Se necessario, l'autorità di protezione dei minori ordina che il figlio sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.

1

L'autorità di protezione dei minori esamina se occorra disporre una rappresentanza in particolare nei seguenti casi:

2

1.

il procedimento concerne il ricovero del figlio;

2.

gli interessati propongono conclusioni differenti in merito all'autorità parentale o a questioni importanti concernenti le relazioni personali.

Il curatore del figlio può proporre conclusioni e presentare impugnazioni.

3

175

Codice civile svizzero

Art. 314b 4. Ricovero in un 1 Nel caso in cui il figlio debba essere ricoverato in un istituto chiuso o istituto chiuso o in una clinica psichiatrica, si applicano per analogia le disposizioni in una clinica psichiatrica sulla protezione degli adulti relative al ricovero a scopo di assistenza.

2

Se è capace di discernimento, il figlio può adire da sé il giudice.

Art. 315 cpv. 1 Le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.

1

Art. 315a cpv. 1 e 3, frase introduttiva Se è chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per il divorzio o la tutela dell'unione coniugale prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l'esecuzione all'autorità di protezione dei minori.

1

3

Spetta tuttavia all'autorità di protezione dei minori:

Art. 315b cpv. 2 2

Negli altri casi è competente l'autorità di protezione dei minori.

Art. 318 cpv. 2 e 3 Se muore uno dei genitori, il genitore superstite deve consegnare all'autorità di protezione dei minori un inventario della sostanza del figlio.

2

L'autorità di protezione dei minori, se lo ritiene opportuno visti il genere e l'importanza della sostanza del figlio e le condizioni personali dei genitori, ordina la compilazione di un inventario o la consegna periodica di conti e rapporti.

3

Art. 326 F. Fine dell'amministrazione I. Restituzione

176

Cessando l'autorità o l'amministrazione parentale, i genitori devono consegnare la sostanza al figlio divenuto maggiorenne o al suo rappresentante legale sulla scorta di un rendiconto.

Codice civile svizzero

Capo quinto: Dei minorenni sotto tutela Art. 327a A. Principio

L'autorità di protezione dei minori nomina un tutore al minorenne che non è sotto autorità parentale.

Art. 327b

B. Stato giuridico I. Del minorenne

Il minorenne sotto tutela ha lo stesso stato giuridico del minorenne sotto autorità parentale.

Art. 327c

II. Del tutore

1

Al tutore competono gli stessi diritti dei genitori.

Sono applicabili per analogia le disposizioni sulla protezione degli adulti, segnatamente quelle relative alla nomina del curatore, all'esercizio della curatela e al concorso dell'autorità di protezione degli adulti.

2

Se il minorenne deve essere ricoverato in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica, sono applicabili per analogia le disposizioni sulla protezione degli adulti relative al ricovero a scopo di assistenza.

3

Art. 333 cpv. 1 e 2 Il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro della comunione minorenne o affetto da disabilità mentale o turba psichica o sotto curatela generale, in quanto non possa dimostrare di avere adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e richiesta dalle circostanze.

1

Il capo di famiglia deve provvedere affinché un membro della comunione affetto da disabilità mentale o da turba psichica non esponga sé stesso o altri a pericolo o danno.

2

Art. 334 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 468 B. Per contratto successorio

Chi è capace di discernimento ed ha compiuto gli anni diciotto può concludere un contratto successorio in qualità di disponente.

1

Le persone sotto curatela comprendente la conclusione di un contratto successorio abbisognano del consenso del rappresentante legale.

2

177

Codice civile svizzero

Art. 492a V. Discendenti incapaci di discernimento

Se un discendente durevolmente incapace di discernimento non lascia discendenti né coniuge, il disponente può prevedere la sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza.

1

La sostituzione fedecommissaria si estingue per legge se il discendente, contro ogni aspettativa, diviene capace di discernimento.

2

Art. 531 6. Sostituzione di eredi

La sostituzione fedecommissaria è nulla riguardo all'erede legittimario in quanto sia lesiva della legittima; è fatta salva la disposizione sui discendenti incapaci di discernimento.

Art. 544 cpv. 1bis e 2 1bis Se necessario per la tutela degli interessi dell'infante concepito, l'autorità di protezione dei minori istituisce una curatela.

2

Se nasce morto, l'infante non è considerato erede.

Art. 553 cpv. 1 1

La compilazione dell'inventario è ordinata se: 1.

un erede minorenne è sotto tutela o deve esservi sottoposto;

2.

un erede è durevolmente assente senza rappresentante;

3.

uno degli eredi o l'autorità di protezione degli adulti la richiede;

4.

un erede maggiorenne è sotto curatela generale o deve esservi sottoposto.

Art. 554 cpv. 3 Se il defunto era sotto curatela comprendente l'amministrazione dei beni, il curatore assume anche l'amministrazione dell'eredità, salvo che sia disposto altrimenti.

3

Titolo finale: Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile Art. 14 V. Protezione degli adulti 1. Misure sussistenti 9

178

La protezione degli adulti è retta dal nuovo diritto non appena la modifica del 19 dicembre 20089 entra in vigore.

1

RS ...; FF 2009 141

Codice civile svizzero

Con l'entrata in vigore della legge nuova, le persone interdette secondo il diritto anteriore sono sottoposte a curatela generale. Non appena possibile, l'autorità di protezione degli adulti provvede d'ufficio ai necessari adeguamenti al nuovo diritto. In caso di autorità parentale protratta, i genitori sono dispensati dagli obblighi di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il consenso per determinati atti o negozi, finché l'autorità di protezione degli adulti non decida altrimenti.

2

Le altre misure ordinate secondo il diritto anteriore decadono al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008, eccetto che l'autorità di protezione degli adulti le abbia convertite in una misura prevista dal nuovo diritto.

3

Sono mantenute le misure di privazione della libertà a scopo d'assistenza che un medico ha ordinato per una durata illimitata, in virtù dell'articolo 397b capoverso 2 nel tenore del 1° gennaio 198110, per una persona affetta da malattia psichica. Al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge nuova, l'istituto comunica all'autorità di protezione degli adulti se considera che permangono adempite le condizioni del ricovero. L'autorità di protezione degli adulti procede agli accertamenti necessari secondo le disposizioni sulla verifica periodica e, se del caso, conferma la decisione di ricovero.

4

Art. 14a 2. Procedimenti pendenti

1 Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 200811, i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente.

2

Si applica il nuovo diritto di procedura.

L'autorità decide se e in quale misura il procedimento di cui si tratta debba essere completato.

3

Art. 52 cpv. 3 e 4 Le disposizioni di complemento dei Cantoni in materia di registri sottostanno all'approvazione della Confederazione.

3

Le altre disposizioni di complemento dei Cantoni devono essere comunicate all'Ufficio federale di giustizia.

4

10 11

RU 1980 31; FF 1977 III 1 RS ...; FF 2009 141

179

Codice civile svizzero

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008

Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data di pubblicazione: 6 gennaio 200912 Termine di referendum: 16 aprile 2009

12

180

FF 2009 141

Codice civile svizzero

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 29 settembre 195213 sulla cittadinanza Sostituzione di un termine Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 34, titolo marginale e cpv. 1 Titolo marginale: concerne soltanto il testo tedesco La domanda di naturalizzazione o di reintegrazione di minorenni è presentata dal loro rappresentante legale.

1

Art. 35 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 42 cpv. 1, secondo periodo Concerne soltanto il testo tedesco Art. 44 cpv. 1, prima frase I figli minorenni posti sotto l'autorità parentale del richiedente sono compresi nel suo svincolo; ...

1

13

RS 141.0

181

Codice civile svizzero

2. Legge del 22 giugno 200114 sui documenti d'identità Sostituzione di termini 1

Concerne soltanto il testo tedesco.

Nelle seguenti disposizioni il termine «persone interdette» è sostituito con «persone sotto curatela generale»: articolo 5 capoverso 1, terzo15 periodo, articolo 11 capoverso 1 lettera g e articolo 13 capoverso 1 lettera c.

2

3

Concerne soltanto il testo tedesco.

3. Legge federale del 17 dicembre 197616 sui diritti politici Art. 2

Esclusione dal diritto di voto

Per persone interdette escluse dal diritto di voto ai sensi dell'articolo 136 capoverso 1 della Costituzione federale s'intendono le persone che a causa di durevole incapacità di discernimento sono sottoposte a curatela generale o sono rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale.

4. Legge federale del 19 dicembre 197517 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero Art. 4

Esclusione dal diritto di voto

Per persone interdette escluse dal diritto di voto ai sensi dell'articolo 136 capoverso 1 della Costituzione federale s'intendono le persone che: a.

secondo il diritto svizzero, sono sottoposte a curatela generale, o rappresentate da una persona che hanno designato con mandato precauzionale, a causa di durevole incapacità di discernimento;

b.

secondo il diritto straniero, sono sottoposte, a causa di durevole incapacità di discernimento, a una misura di protezione degli adulti che inibisce l'esercizio dei diritti civili.

14 15

16 17

182

RS 143.1 All'entrata in vigore della modifica della legge sui documenti d'identità introdotta dal DF del 13 giugno 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici (FF 2008 4641) il termine da sostituire figurerà nel secondo periodo.

RS 161.1 RS 161.5

Codice civile svizzero

5. Legge del 17 giugno 200518 sul Tribunale federale Art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5­7 2

Al ricorso in materia civile soggiacciono anche: b.

le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni: 5. in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio; 6. in materia di protezione dei minori e degli adulti.

7. abrogato

6. Legge federale del 17 dicembre 200419 sulle sterilizzazioni Sostituzione di termini Nelle disposizioni seguenti il termine «autorità di vigilanza sulle tutele (autorità di vigilanza)» o «autorità di vigilanza» è sostituito con «autorità di protezione degli adulti»: articolo 6 capoverso 2 lettera b e capoverso 3, articolo 7 capoverso 2 lettera g, articolo 8 capoverso 2 e articolo 10 capoverso 1.

Art. 6, rubrica e cpv. 1, primo periodo Sterilizzazione di persone sotto curatela generale La sterilizzazione può essere praticata su persone capaci di discernimento e sotto curatela generale che hanno compiuto i 18 anni solo se sono state informate in maniera esauriente sull'intervento e vi hanno liberamente acconsentito per scritto. ...

1

Art. 8, rubrica e cpv. 1 Consenso dell'autorità di protezione degli adulti Su richiesta dell'interessato o di una persona che gli è vicina, l'autorità di protezione degli adulti esamina se le condizioni per una sterilizzazione sono adempiute.

1

Art. 9

Valutazione giudiziaria della decisione dell'autorità di protezione degli adulti

L'interessato o una persona a lui vicina può impugnare dinanzi all'autorità giudiziaria di reclamo la decisione dell'autorità di protezione degli adulti entro 30 giorni dalla sua notificazione.

18 19

RS 173.110 RS 211.111.1

183

Codice civile svizzero

Art. 10 cpv. 2 Chi ha sterilizzato una persona sotto curatela generale o permanentemente incapace di discernimento notifica l'intervento entro 30 giorni al dipartimento cantonale competente in materia di sanità o all'ufficio da questo designato.

2

7. Legge federale del 22 giugno 200120 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali Sostituzione di un termine Nelle disposizioni seguenti il termine «autorità tutoria» è sostituito con «autorità di protezione dei minori»: articolo 7 capoverso 3, articolo 11 capoverso 2, articolo 17 capoversi 1 e 3, articolo 18 e articolo 19 capoverso 3.

8. Legge del 18 giugno 200421 sull'unione domestica registrata Art. 3 cpv. 2 Abrogato

9. Legge federale del 4 ottobre 199122 sul diritto fondiario rurale Sostituzione di un termine Concerne soltanto il testo tedesco.

10. Codice delle obbligazioni23 Art. 35 cpv. 1 Salvo che il contrario sia stato disposto o risulti dalla natura del negozio, il mandato conferito per negozio giuridico si estingue con la perdita della relativa capacità civile, il fallimento, la morte o la dichiarazione della scomparsa del mandante o del mandatario.

1

20 21 22 23

184

RS 211.221.31 RS 211.231 RS 211.412.11 RS 220

Codice civile svizzero

Art. 134 cpv. 1 n. 2 1

La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa: 2.

per i crediti della persona incapace di discernimento contro il mandatario designato con mandato precauzionale, finché lo stesso è efficace;

Art. 240 cpv. 2 e 3 I beni dell'incapace possono essere donati solamente per effettuare regali d'uso. È fatta salva la responsabilità del rappresentante legale.

2

3

Abrogato

Art. 397a 1bis. Avviso

Se il mandante è presumibilmente affetto da durevole incapacità di discernimento, il mandatario ne avvisa l'autorità di protezione degli adulti del domicilio del mandante, a condizione che tale avviso appaia adeguato a tutelarne gli interessi.

Art. 405 cpv. 1 Salvo che il contrario risulti dalla convenzione o dalla natura dell'affare, il mandato si estingue con la perdita della relativa capacità civile, il fallimento, la morte o la dichiarazione della scomparsa del mandante o del mandatario.

1

Art. 545 cpv. 1 n. 3 1

La società si scioglie: 3.

per realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o quando un socio fa fallimento o è sottoposto a curatela generale;

Art. 619 cpv. 2, secondo periodo ... Per contro la società non si scioglie per la morte dell'accomandante né se questi è sottoposto a curatela generale.

2

Art. 928 cpv. 2 Abrogato

185

Codice civile svizzero

11. Legge del 24 marzo 200024 sul foro Art. 1 cpv. 2 lett. a 2

Sono fatte salve le disposizioni sulla competenza: a.

in materia di protezione dei minori e degli adulti;

12. Legge federale dell'11 aprile 188925 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 60, primo periodo Se viene escusso un detenuto che non sia provvisto di rappresentante, l'ufficiale gli assegna un termine per provvedersene. ...

Art. 68c 1. Debitore minorenne

Se il debitore è minorenne, gli atti esecutivi si notificano al rappresentante legale. Se è stata istituita una curatela secondo l'articolo 325 CC26, gli atti esecutivi sono notificati al curatore e ai detentori dell'autorità parentale, sempre che la nomina del curatore sia stata comunicata all'ufficio d'esecuzione.

1

Se tuttavia il credito deriva dall'esercizio di una professione o di un mestiere autorizzati, ovvero è in relazione con l'amministrazione del provento del lavoro o dei beni liberi da parte di un minorenne (art. 321 cpv. 2, 323 cpv. 1 e 327b CC), gli atti esecutivi si notificano al debitore e al suo rappresentante legale.

2

Art. 68d 2. Debitore maggiorenne sottoposto a una misura di protezione degli adulti

Se l'amministrazione dei beni di un debitore maggiorenne spetta a un curatore o a un mandatario designato con mandato precauzionale e l'autorità di protezione degli adulti ne ha avvisato l'ufficio d'esecuzione, gli atti esecutivi sono notificati al curatore o al mandatario.

1

Gli atti esecutivi si notificano pure al debitore se la sua capacità d'agire non è limitata.

2

Art. 111 cpv. 1 n. 2 e 3 e cpv. 2 Hanno diritto di partecipare, senza preventiva esecuzione, al pignoramento durante quaranta giorni a contare dall'esecuzione del pignoramento:

1

24 25 26

186

RS 272; all'entrata in vigore del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (FF 2009 21) il n. 11 sarà abrogato o diverrà privo d'oggetto.

RS 281.1 RS 210; FF 2009 141

Codice civile svizzero

2.

i figli del debitore per i crediti inerenti ai rapporti con i genitori e le persone maggiorenni per i crediti derivanti da un mandato precauzionale (art. 360­369 CC27);

3.

concerne soltanto il testo tedesco.

Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1 e 2 possono esercitare tale diritto soltanto se il pignoramento è avvenuto durante il matrimonio, l'unione domestica registrata, l'autorità parentale o l'efficacia del mandato precauzionale, oppure nel termine di un anno dopo la loro fine; la durata di un processo o di un procedimento esecutivo non viene computata. Per i minorenni o le persone sottoposte a una misura di protezione degli adulti la dichiarazione di partecipazione al pignoramento può essere fatta anche dall'autorità di protezione dei minori e da quella di protezione degli adulti.

2

13. Legge federale del 18 dicembre 198728 sul diritto internazionale privato Art. 45a Concerne soltanto il testo tedesco.

Titolo prima dell'art. 85

Capitolo 5: Tutela, protezione degli adulti e altri provvedimenti protettivi 14. Codice penale29 Sostituzione di termini Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 30 cpv. 2, secondo periodo e cpv. 3 ... Se essa si trova sotto tutela o curatela generale, il diritto di querela spetta anche all'autorità di protezione degli adulti.

2

La persona lesa minorenne o sotto curatela generale può anch'essa presentare la querela se è capace di discernimento.

3

27 28 29

RS 210; FF 2009 141 RS 291 RS 311.0

187

Codice civile svizzero

Art. 62c cpv. 5 Se all'atto della soppressione della misura ritiene opportuna una misura di protezione degli adulti, l'autorità competente ne avvisa l'autorità di protezione degli adulti.

5

Art. 220 Sottrazione di minorenne

Chiunque sottrae o si rifiuta di restituire un minorenne alla persona che ne ha la custodia, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 349 cpv. 1 lett. b La Confederazione gestisce, insieme ai Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti (RIPOL), allo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti legali seguenti:

1

b.

internamento di persone in caso di misure di protezione dei minori o degli adulti;

Art. 363 Obbligo d'avviso

Se nell'ambito di un procedimento inerente a un reato commesso contro un minorenne l'autorità competente accerta che sono necessari ulteriori provvedimenti, essa ne informa immediatamente l'autorità di protezione dei minori.

Art. 364

Diritto d'avviso

Se è stato commesso un reato contro un minorenne, le persone tenute al segreto d'ufficio o professionale (art. 320 e 321) hanno il diritto, nell'interesse del minorenne, di avvisarne l'autorità di protezione dei minori.

Art. 365 cpv. 2 lett. k Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

2

k.

188

pronuncia o revoca di misure di protezione dei minori o degli adulti.

Codice civile svizzero

15. Legge federale del 22 marzo 197430 sul diritto penale amministrativo Art. 23 cpv. 3 Oltre a chi esercita l'autorità parentale, al tutore o al curatore, il minorenne capace di discernimento può esercitare in proprio ogni rimedio giuridico.

3

16. Legge federale del 20 marzo 198131 sull'assistenza internazionale in materia penale Art. 64 cpv. 2 lett. b Concerne soltanto il testo tedesco.

17. Legge del 20 giugno 199732 sulle armi Art. 8 cpv. 2 lett. b 2

Il permesso d'acquisto di armi non è rilasciato alle persone che: b.

sono sotto curatela generale o sono rappresentate da un mandatario designato con mandato precauzionale;

18. Legge federale del 14 dicembre 199033 sull'imposta federale diretta Sostituzione di un termine Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 157 cpv. 4 4 All'allestimento dell'inventario devono assistere almeno un erede avente l'esercizio dei diritti civili e il rappresentante legale di eredi minorenni o sotto curatela generale o il mandatario designato con mandato precauzionale.

Art. 159 cpv. 2, primo periodo Se l'allestimento dell'inventario è ordinato dall'autorità di protezione degli adulti o dal giudice, una copia dev'essere trasmessa all'autorità incaricata dell'inventario. ...

2

30 31 32 33

RS 313.0 RS 351.1 RS 514.54; RU 2008 5499 RS 642.11

189

Codice civile svizzero

19. Legge federale del 14 dicembre 199034 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Sostituzione di un termine Concerne soltanto il testo tedesco.

20. Legge del 18 dicembre 199835 sulla medicina della procreazione Art. 3 cpv. 2 lett. b Concerne soltanto il testo tedesco.

21. Legge dell'8 ottobre 200436 sui trapianti Sostituzione di termini Concerne soltanto il testo tedesco.

22. Legge del 3 ottobre 195137 sugli stupefacenti Art. 15b cpv. 138 I tossicomani possono essere collocati, curati o trattenuti in un istituto appropriato in virtù delle disposizioni del Codice civile39 sul ricovero a scopo di assistenza.

1

23. Legge del 15 dicembre 200040 sugli agenti terapeutici Art. 55, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, lett. a e c, nonché cpv. 2, frase introduttiva Sperimentazioni cliniche effettuate su persone minorenni, sotto curatela generale o incapaci di discernimento

34 35 36 37 38 39 40

190

RS 642.14 RS 810.11 RS 810.21 RS 812.121 All'entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2008 (FF 2008 1955) l'art. 15b cpv. 1 sarà abrogato o diverrà privo d'oggetto.

RS 210; FF 2009 141 RS 812.21

Codice civile svizzero

1 Le sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici possono essere effettuate su persone minorenni e su persone maggiorenni sotto curatela generale o incapaci di discernimento soltanto se:

a.

concerne soltanto il testo tedesco.

c.

le persone capaci di discernimento, ma minorenni o sotto curatela generale, hanno dato il loro consenso;

Le sperimentazioni cliniche che non apportano alcun beneficio diretto alle persone ad esse sottoposte possono inoltre essere effettuate eccezionalmente su persone minorenni e su persone maggiorenni sotto curatela generale o incapaci di discernimento se:

2

Art. 56 lett. a n. 1 In situazioni di emergenza medica possono essere eccezionalmente effettuate sperimentazioni cliniche se: a.

è prevista una procedura approvata dalla competente Commissione d'etica che permette, entro un termine utile, di: 1. ottenere il consenso del rappresentante legale di persone minorenni, sotto curatela generale o incapaci di discernimento,

24. Legge del 13 marzo 196441 sul lavoro Art. 32 cpv. 1, primo periodo Se il giovane si ammala o subisce un infortunio o è minacciato nella salute o nella moralità, il datore di lavoro avverte il detentore dell'autorità parentale o il tutore. ...

1

25. Legge del 6 ottobre 198942 sul collocamento Art. 34a cpv. 1 lett. e Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

1

e.

41 42 43

alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all'articolo 448 capoverso 4 CC 43.

RS 822.11 RS 823.11 RS 210; FF 2009 141

191

Codice civile svizzero

26. Legge federale del 20 dicembre 194644 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 50a cpv. 1 lett. e n. 6 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA45:

1

e.

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 6. alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all'articolo 448 capoverso 4 CC46.

27. Legge federale del 25 giugno 198247 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 86a cpv. 1 lett. f Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

1

f.

alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all'articolo 448 capoverso 4 CC 48.

28. Legge federale del 18 marzo 199449 sull'assicurazione malattie Art. 84a cpv. 1 lett. h n. 5 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA50:

1

h.

44 45 46 47 48 49 50 51

192

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 5. alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all'articolo 448 capoverso 4 CC51.

RS 831.10 RS 830.1 RS 210; FF 2009 141 RS 831.40 RS 210; FF 2009 141 RS 832.10 RS 830.1 RS 210; FF 2009 141

Codice civile svizzero

29. Legge federale del 20 marzo 198152 sull'assicurazione contro gli infortuni Art. 97 cpv. 1 lett. i n. 5 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA53:

1

i.

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 5. alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all'articolo 448 capoverso 4 CC54.

30. Legge federale del 19 giugno 199255 sull'assicurazione militare Art. 95a cpv. 1 lett. i n. 7 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA56:

1

i.

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 7. alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all'articolo 448 capoverso 4 CC57.

31. Legge federale del 20 giugno 195258 sugli assegni familiari nell'agricoltura Art. 9 cpv. 4 lett. b Concerne soltanto il testo tedesco.

52 53 54 55 56 57 58

RS 832.20 RS 830.1 RS 210; FF 2009 141 RS 833.1 RS 830.1 RS 210; FF 2009 141 RS 836.1

193

Codice civile svizzero

32. Legge del 25 giugno 198259 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 97a cpv. 1 lett. f n. 6 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA60:

1

f.

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 6. alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all'articolo 448 capoverso 4 CC61.

33. Legge federale del 24 giugno 197762 sull'assistenza Art. 5 La dimora in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un'autorità non costituiscono domicilio assistenziale.

Art. 7, rubrica, nonché cpv. 1 e 3 lett. a Rubrica: concerne soltanto il testo tedesco 1

Concerne soltanto il testo tedesco.

3

Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale: a.

alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela;

Art. 9 cpv. 3 L'entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un'autorità non pongono termine al domicilio assistenziale.

3

Art. 32 cpv. 3 Concerne soltanto il testo tedesco.

59 60 61 62

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RS 837.0 RS 830.1 RS 210; FF 2009 141 RS 851.1

Codice civile svizzero

34. Legge federale del 21 marzo 197363 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero Art. 19 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco.

35. Legge federale del 23 marzo 200164 sul commercio ambulante Art. 1 cpv. 3, secondo periodo 3 ... Sono fatte salve le disposizioni del Codice civile65 relative alle collette pubbliche.

Art. 4 cpv. 2 lett. d 2

La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti: d.

63 64 65

l'approvazione del rappresentante legale qualora il richiedente sia minorenne o sotto curatela generale.

RS 852.1 RS 943.1 RS 210; FF 2009 141

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