Termine di referendum: 1° ottobre 2009

Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) del 12 giugno 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 130 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 20082, decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto e principi della legge

La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un'imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell'imposta è l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero.

1

2

3

La Confederazione riscuote a titolo d'imposta sul valore aggiunto: a.

un'imposta sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero);

b.

un'imposta sull'acquisto di prestazioni di imprese con sede all'estero da parte di destinatari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull'acquisto);

c.

un'imposta sull'importazione di beni (imposta sull'importazione).

La riscossione è effettuata secondo i principi: a.

della neutralità concorrenziale;

b.

dell'economicità del pagamento e della riscossione;

c.

della trasferibilità dell'imposta.

Art. 2

Rapporto con il diritto cantonale

Le imposte sui diritti di entrata e i diritti di mutazione riscosse dai Cantoni e dai Comuni non sono considerate imposte dello stesso genere ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione federale.

1

1 2

RS 101 FF 2008 6033

2008-1110

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Legge sull'IVA

Possono essere riscosse se non includono l'imposta sul valore aggiunto nella loro base di calcolo.

2

Art. 3

Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende per:

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a.

territorio svizzero: il territorio nazionale svizzero e le enclavi doganali estere secondo l'articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20053 sulle dogane (LD);

b.

beni: le cose mobili e immobili, nonché l'energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili;

c.

prestazione: la concessione a terzi di un valore economico destinato al consumo nell'aspettativa di una controprestazione; sono prestazioni anche quelle che avvengono in virtù di una legge o su ordine di un'autorità;

d.

fornitura: 1. il trasferimento del potere di disporre economicamente di un bene in nome proprio, 2. la consegna di un bene sul quale sono stati eseguiti lavori, anche se tale bene non è stato modificato, ma semplicemente esaminato, verificato, regolato, controllato nel suo funzionamento o sottoposto a un qualsiasi altro trattamento, 3. la messa a disposizione di un bene per l'uso o il godimento;

e.

prestazione di servizi: ogni prestazione che non costituisce una fornitura. Vi è parimenti prestazione di servizi quando: 1. valori e diritti immateriali vengono ceduti; 2. non si fa un atto o si tollera un atto o una situazione;

f.

controprestazione: valore patrimoniale che il destinatario, o un terzo in sua vece, impiega per ottenere in cambio una prestazione;

g.

attività sovrana: attività di una collettività pubblica che non è di natura imprenditoriale, segnatamente non è commerciale e non è in concorrenza con le attività di offerenti privati, anche se per la stessa sono riscossi emolumenti, contributi o altre tasse;

h.

persone strettamente vincolate: i titolari di partecipazioni determinanti in un'impresa o persone a loro vicine; una partecipazione è considerata determinante se supera i valori soglia di cui all'articolo 694 della legge federale del 14 dicembre 19905 sull'imposta federale diretta (LIFD); tali valori soglia si applicano per analogia alle società di persone;

RS 631.0 Nella versione della legge del 23 marzo 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, RU 2008 2893.

RS 642.11

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Legge sull'IVA

i.

dono: liberalità fatta allo scopo di arricchire il beneficiario e senza aspettarsi una controprestazione ai sensi del diritto dell'imposta sul valore aggiunto; una liberalità è considerata dono anche se è menzionata una o più volte, in forma neutra, in una pubblicazione, e ciò anche in caso di utilizzazione della ditta o del logo del donatore; i contributi di membri passivi e di benefattori ad associazioni o a organizzazioni di utilità pubblica sono equiparati ai doni;

j.

organizzazione di utilità pubblica: organizzazione che soddisfa le condizioni previste nell'articolo 56 lettera g LIFD.

k.

fattura: qualsiasi documento con il quale per una prestazione viene conteggiata a un terzo una controprestazione, indipendentemente da come questo documento viene designato nelle transazioni commerciali.

Art. 4

Samnaun e Sampuoir

Finché le valli di Samnaun e di Sampuoir sono escluse dal territorio doganale svizzero, in queste due valli la presente legge si applica soltanto alle prestazioni di servizi.

1

Le perdite di imposta che il capoverso 1 comporta per la Confederazione devono essere compensate dai Comuni di Samnaun e di Tschlin.

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli d'intesa con i Comuni di Samnaun e di Tschlin. Tiene debitamente conto del risparmio dovuto alle minori spese di riscossione.

3

Art. 5

Indicizzazione

Il Consiglio federale decide in merito all'adeguamento degli importi espressi in franchi negli articoli 31 capoverso 2 lettera c, 37 capoverso 1, 38 capoverso 1 e 45 capoverso 2 lettera b allorquando l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato di oltre il 30 per cento dall'ultimo adeguamento.

Art. 6 1

Trasferimento dell'imposta

Il trasferimento dell'imposta è retto da accordi di diritto privato.

I tribunali civili sono competenti per giudicare le controversie in materia di trasferimento dell'imposta.

2

Art. 7 1

Luogo della fornitura

È considerato luogo della fornitura quello: a.

in cui si trova il bene al momento del trasferimento del potere di disporne economicamente, della consegna o della messa a disposizione per l'uso o il godimento;

b.

dal quale inizia il trasporto o la spedizione del bene a destinazione dell'acquirente o, su suo ordine, a destinazione di un terzo.

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Legge sull'IVA

2 È considerato luogo della fornitura di energia elettrica e di gas in condotte quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per i quali viene effettuata la fornitura, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività.

Art. 8

Luogo della prestazione di servizi

Fatto salvo il capoverso 2, è considerato luogo della prestazione di servizi quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per i quali viene effettuata la prestazione di servizi, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo nel quale ha la dimora abituale.

1

2

È considerato luogo della prestazione di servizi: a.

per prestazioni di servizi di norma fornite direttamente a persone fisiche presenti, anche se eccezionalmente fornite a distanza: il luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività; sono segnatamente considerate tali le seguenti prestazioni di servizi: i trattamenti e terapie, le prestazioni di cura, la cura del corpo, la consulenza coniugale, familiare e personale, le prestazioni sociali e di aiuto sociale nonché l'assistenza all'infanzia e alla gioventù;

b.

per prestazioni di servizi di agenzie di viaggio e di organizzatori di manifestazioni: il luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività;

c.

per prestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, didattiche, di intrattenimento e analoghe, comprese le prestazioni dell'organizzatore e le eventuali prestazioni connesse: il luogo in cui tali attività sono effettivamente svolte;

d.

per prestazioni della ristorazione: il luogo in cui la prestazione di servizi è effettivamente fornita;

e.

per prestazioni di trasporto di persone: il luogo in cui avviene effettivamente il trasporto tenuto conto del tragitto percorso; per i trasporti transfrontalieri, il Consiglio federale può stabilire che brevi tragitti sul territorio svizzero sono considerati effettuati all'estero e viceversa;

f.

per prestazioni di servizi relative a un fondo: il luogo in cui si trova il fondo; sono segnatamente considerate tali: l'intermediazione, l'amministrazione, la valutazione e stima del fondo, le prestazioni di servizi in relazione con l'acquisto o la costituzione di diritti reali immobiliari, le prestazioni di servizi in relazione con la preparazione o il coordinamento di prestazioni edili quali lavori d'architettura, d'ingegneria e di sorveglianza del cantiere, la sorveglianza di fondi ed edifici nonché le prestazioni di alloggio;

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Legge sull'IVA

g.

Art. 9

per prestazioni di servizi nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario: il luogo cui la prestazione di servizi è destinata.

Distorsioni della concorrenza

Per evitare le distorsioni della concorrenza causate da doppie imposizioni o lacune di imposizione nell'ambito delle prestazioni transfrontaliere, il Consiglio federale può disciplinare la delimitazione tra fornitura e prestazione di servizi in deroga all'articolo 3 nonché definire il luogo della prestazione in deroga agli articoli 7 e 8.

Titolo secondo: Imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero Capitolo 1: Soggetto fiscale Art. 10

Principio

È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e non è esentato dall'assoggettamento in virtù del capoverso 2. Esercita un'impresa chiunque:

1

2

a.

svolge un'attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità; e

b.

agisce in nome proprio nei confronti dei terzi.

È esentato dall'assoggettamento di cui al capoverso 1 chi: a.

realizza sul territorio svizzero una cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili inferiore a 100 000 franchi annui, sempre che non rinunci all'esenzione dall'assoggettamento; la cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta;

b.

esercita un'impresa con sede all'estero che fornisce sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni che soggiacciono all'imposta sull'acquisto (art. 45­49); non è tuttavia esentato chi esercita un'impresa con sede all'estero che fornisce sul territorio svizzero prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti;

c.

quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero una cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili inferiore a 150 000 franchi, sempre che non rinunci all'esenzione dall'assoggettamento; la cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta.

La sede in territorio svizzero nonché tutti gli stabilimenti d'impresa in territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale.

3

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Legge sull'IVA

Art. 11

Rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento

Chiunque esercita un'impresa ed è esentato dall'assoggettamento in virtù degli articoli 10 capoverso 2 o 12 capoverso 3 ha il diritto di rinunciare a tale esenzione.

1

La rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento dev'essere mantenuta durante almeno un periodo fiscale.

2

Art. 12

Collettività pubbliche

Sono soggetti fiscali delle collettività pubbliche i servizi autonomi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché gli altri enti di diritto pubblico.

1

I servizi possono riunirsi in un unico soggetto fiscale. Tale riunione può essere scelta per l'inizio di ogni periodo fiscale. Dev'essere mantenuta durante almeno un periodo fiscale.

2

Il soggetto fiscale di una collettività pubblica è esentato dall'assoggettamento finché la sua cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili fornite a terzi che non sono collettività pubbliche non eccede 25 000 franchi all'anno. In caso contrario, esso rimane esentato dall'assoggettamento finché la sua cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili fornite a terzi che non sono collettività pubbliche e ad altre collettività pubbliche non supera 100 000 franchi all'anno. La cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta.

3

Il Consiglio federale determina quali prestazioni delle collettività pubbliche sono considerate imprenditoriali e quindi imponibili.

4

Art. 13

Imposizione di gruppo

Se ne fanno richiesta, i soggetti giuridici con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera che sono legati tra loro dalla direzione unica di un soggetto giuridico possono riunirsi in un unico soggetto fiscale (gruppo d'imposizione). Nel gruppo possono essere inclusi anche soggetti giuridici che non esercitano un'impresa nonché persone fisiche.

1

La riunione in un gruppo d'imposizione può essere scelta per l'inizio di ogni periodo fiscale. Può esservi posto termine per la fine di un periodo fiscale.

2

Art. 14

Inizio e fine dell'assoggettamento e dell'esenzione dall'assoggettamento

1

L'assoggettamento inizia con l'avvio dell'attività imprenditoriale.

2

L'assoggettamento termina: a.

con la cessazione dell'attività imprenditoriale;

b.

in caso di liquidazione patrimoniale, con la chiusura della procedura di liquidazione.

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Legge sull'IVA

L'esenzione dall'assoggettamento termina appena la cifra d'affari totale conseguita nell'ultimo esercizio commerciale raggiunge il limite stabilito negli articoli 10 capoverso 2 lettere a o c o 12 capoverso 3 o è presumibile che tale limite sarà superato entro 12 mesi dall'avvio o dall'ampliamento dell'attività imprenditoriale.

3

La dichiarazione di rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento può essere effettuata al più presto per l'inizio del periodo fiscale in corso.

4

5 Se la cifra d'affari determinante del contribuente non raggiunge più il limite stabilito negli articoli 10 capoverso 2 lettere a o c o 12 capoverso 3 ed è presumibile che la cifra d'affari determinante non sarà più raggiunta nemmeno nel periodo fiscale successivo, il contribuente deve annunciare la fine dell'assoggettamento. Tale annuncio può essere effettuato al più presto per la fine del periodo fiscale in cui la cifra d'affari determinante non è più raggiunta. Il mancato annuncio è considerato rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento secondo l'articolo 11. Tale rinuncia diventa efficace all'inizio del periodo fiscale successivo.

Art. 15 1

Responsabilità solidale

Sono solidalmente responsabili con il contribuente: a.

i soci di una società semplice, di una società in nome collettivo o in accomandita, nell'ambito della loro responsabilità di diritto civile;

b.

chi organizza o fa organizzare un'asta volontaria;

c.

ogni persona o società di persone appartenente a un gruppo d'imposizione (art. 13), per tutte le imposte dovute dal gruppo; se una persona o una società di persone esce dal gruppo, essa risponde soltanto per i crediti fiscali risultanti dalle proprie attività imprenditoriali;

d.

in caso di trasferimento dell'impresa: il precedente debitore, per i crediti fiscali sorti prima del trasferimento, durante tre anni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dello stesso;

e.

alla fine dell'assoggettamento di una persona giuridica sciolta, di una società commerciale o di una comunità di persone senza personalità giuridica: le persone incaricate della liquidazione, sino a concorrenza del ricavo della liquidazione;

f.

per l'imposta dovuta da una persona giuridica che trasferisce la propria sede all'estero: gli organi incaricati della gestione degli affari, sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica.

Le persone menzionate nel capoverso 1 lettere e ed f rispondono unicamente dei crediti di imposta, degli interessi e delle spese sorti o scaduti durante la loro gestione; la loro responsabilità non è in causa se comprovano d'aver fatto tutto il possibile per accertare e adempiere il credito fiscale.

2

3 È fatta salva la responsabilità di cui all'articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 19746 sul diritto penale amministrativo (DPA).

6

RS 313.0

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Legge sull'IVA

Qualora il contribuente ceda crediti della sua impresa a terzi, questi rispondono sussidiariamente con lui per l'imposta sul valore aggiunto ceduta con i crediti se al momento della cessione il debito fiscale nei confronti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non è ancora sorto ed è stato rilasciato un attestato di carenza di beni.

4

La persona solidalmente responsabile ha i medesimi diritti e doveri procedurali del contribuente.

5

Art. 16

Successione fiscale

Alla morte del contribuente gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi. Essi rispondono solidalmente per le imposte dovute dal defunto sino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari.

1

2

Chi assume un'impresa subentra nei diritti e obblighi fiscali del dante causa.

Art. 17

Sostituzione fiscale

L'adempimento degli obblighi fiscali delle società commerciali estere e delle comunità di persone estere senza personalità giuridica incombe anche ai loro soci.

Capitolo 2: Oggetto dell'imposta Art. 18

Principio

Soggiacciono all'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione; tali prestazioni sono imponibili nella misura in cui la presente legge non preveda eccezioni.

1

2

In mancanza di prestazione, non sono segnatamente considerati controprestazione: a.

i sussidi e gli altri contributi di diritto pubblico, anche se sono versati in virtù di un mandato di prestazioni o di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 46 capoverso 2 della Costituzione federale;

b.

i fondi provenienti esclusivamente da tasse turistiche di diritto pubblico e impiegati a favore della comunità, su incarico delle collettività pubbliche, dagli uffici turistici e dalle società di sviluppo turistico;

c.

i contributi versati dai fondi cantonali di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico o di smaltimento dei rifiuti alle aziende di smaltimento dei rifiuti e alle aziende fornitrici d'acqua;

d.

i doni;

e.

i conferimenti alle imprese, in particolare i mutui senza interessi, i contributi di risanamento e le rinunce a crediti;

f.

i dividendi e altre quote di utili;

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Legge sull'IVA

g.

i pagamenti compensativi dei costi versati agli attori economici di una branca da un'unità organizzativa, segnatamente da un fondo, in virtù di disposizioni legali o contrattuali;

h.

gli importi versati per il deposito, segnatamente di imballaggi;

i.

gli importi versati a titolo di risarcimento dei danni, riparazione morale e simili;

j.

le indennità per attività svolte a titolo dipendente, quali gli onorari di membri di un consiglio di amministrazione o di un consiglio di fondazione, le indennità versate da autorità o il soldo;

k.

i rimborsi, i contributi e gli aiuti finanziari ricevuti per la fornitura di beni all'estero esente dall'imposta in virtù dell'articolo 23 capoverso 2 numero 1;

l.

gli emolumenti, i contributi o altri pagamenti ricevuti per attività sovrane.

Art. 19 1

Pluralità di prestazioni

Prestazioni indipendenti le une dalle altre sono trattate singolarmente.

Più prestazioni indipendenti le une dalle altre che sono riunite in un insieme o offerte quale combinazione di prestazioni possono essere trattate come la prestazione preponderante se sono fornite in cambio di una controprestazione complessiva e la prestazione preponderante rappresenta almeno il 70 per cento della controprestazione complessiva (combinazione).

2

Le prestazioni che sono strettamente correlate sotto il profilo economico e che si intrecciano al punto da dover essere considerate come un tutto indivisibile costituiscono un'operazione economica unica e sono trattate come una prestazione complessiva.

3

Le prestazioni accessorie, quali la fornitura di imballaggi, sono trattate fiscalmente come la prestazione principale.

4

Art. 20

Attribuzione delle prestazioni

Una prestazione è considerata effettuata dalla persona che agisce quale fornitore della prestazione nei confronti dei terzi.

1

Se una persona agisce in nome e per conto di un'altra, la prestazione è considerata effettuata dal rappresentato se il rappresentante:

2

a.

può provare che agisce in qualità di rappresentante e può identificare chiaramente il rappresentato; e

b.

comunica espressamente l'esistenza del rapporto di rappresentanza al destinatario della prestazione o l'esistenza di tale rapporto risulta dalle circostanze.

Se il capoverso 1 si applica a un rapporto trilaterale, il rapporto di prestazione tra la persona che agisce quale fornitore e la persona che fornisce effettivamente la prestazione è qualificato alla stregua di quello tra la persona che agisce quale fornitore e il destinatario della prestazione.

3

3797

Legge sull'IVA

Art. 21

Prestazioni escluse dall'imposta

Una prestazione esclusa dall'imposta non è imponibile se non si è optato per la sua imposizione secondo l'articolo 22.

1

2

Sono esclusi dall'imposta: 1.

il trasporto di beni che sottostanno ai servizi riservati secondo l'articolo 3 della legge del 30 aprile 19977 sulle poste;

2.

le cure ospedaliere e le cure mediche in ospedali nell'ambito della medicina umana, comprese le prestazioni a esse strettamente connesse, fornite da ospedali come pure da centri medici e diagnostici; la fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata fornitura imponibile;

3.

le cure mediche nell'ambito della medicina umana prestate da medici, dentisti, psicoterapeuti, chiropratici, fisioterapisti, naturopati, levatrici, infermieri o da persone che esercitano professioni analoghe, purché chi presta i servizi disponga della relativa autorizzazione; il Consiglio federale disciplina i dettagli. La fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata fornitura imponibile;

4.

le prestazioni di cura fornite da infermieri, organizzazioni Spitex o case di cura, purché siano state prescritte da un medico;

5.

le forniture di organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché la fornitura di sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza;

6.

le prestazioni di servizi da parte di associazioni i cui membri esercitano le professioni menzionate nel numero 3, purché tali prestazioni siano fornite proporzionalmente e al prezzo di costo ai membri, per consentire loro l'immediato esercizio della propria attività;

7.

il trasporto di persone malate, ferite o disabili in mezzi di trasporto appositamente attrezzati;

8.

le prestazioni fornite da istituzioni di aiuto e sicurezza sociali, le prestazioni fornite da organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura;

9.

le prestazioni di assistenza all'infanzia e alla gioventù fornite da istituzioni appositamente attrezzate;

10. le prestazioni strettamente vincolate al promovimento della cultura e della formazione dei giovani fornite da istituzioni di utilità pubblica nell'ambito di scambi di giovani; sono giovani ai sensi di questa disposizione tutte le persone sino al compimento dei 25 anni di età;

7

RS 783.0

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Legge sull'IVA

11. le seguenti prestazioni nell'ambito dell'educazione e della formazione, escluse le prestazioni di vitto e alloggio ad esse relative: a. le prestazioni nell'ambito dell'educazione dell'infanzia e della gioventù, dell'insegnamento, della formazione, del perfezionamento e della riqualificazione professionale, compreso l'insegnamento impartito da insegnanti privati e scuole private, b. i corsi, le conferenze e le altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva; l'attività di conferenziere non sottostà all'imposta, indipendentemente dal fatto che l'onorario sia versato al conferenziere o al suo datore di lavoro, c. gli esami nell'ambito della formazione, d. le prestazioni di servizi di natura organizzativa (comprese le relative prestazioni accessorie) in favore di un'istituzione le cui prestazioni sono escluse dall'imposta in virtù delle lettere a­c, sempre che siano fornite da membri dell'istituzione, e. le prestazioni di servizi di natura organizzativa (comprese le relative prestazioni accessorie) in favore di servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che forniscono, gratuitamente o a pagamento, prestazioni escluse dall'imposta in virtù delle lettere a­c; 12. la messa a disposizione di personale da parte di istituzioni religiose o filosofiche senza scopo lucrativo, per la cura dei malati, l'aiuto e la sicurezza sociali, l'assistenza all'infanzia e alla gioventù, l'educazione e l'istruzione, nonché per il culto, la beneficenza e scopi di utilità pubblica; 13. le prestazioni fornite ai propri membri, contro pagamento di contributi stabiliti in conformità degli statuti, da parte di istituzioni senza scopo lucrativo che perseguono obiettivi di natura politica, sindacale, economica, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica, ecologica, sportiva, culturale o civica; 14. le prestazioni di servizi culturali fornite direttamente al pubblico, nella misura in cui viene richiesta una determinata controprestazione, nei seguenti settori: a. rappresentazioni teatrali, musicali e coreografiche, nonché proiezioni cinematografiche; b. spettacoli di attori, musicisti, ballerini e altri artisti esecutori, nonché di baracconisti, compresi i giochi d'abilità; c. visite di musei, gallerie, monumenti, luoghi storici, nonché di giardini botanici e zoologici; d. prestazioni di servizi da parte
di biblioteche, archivi e altri centri di documentazione, segnatamente la consultazione di testi, registrazioni di suoni e di immagini nei loro locali; sono tuttavia imponibili le forniture di beni (compresa la messa a disposizione) di simili istituzioni; 15. le controprestazioni richieste in caso di manifestazioni sportive, compresi i diritti di partecipazione a dette manifestazioni (p. es. la tassa di iscrizione) e le prestazioni accessorie;

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16. le prestazioni di servizi culturali e le forniture di opere d'arte da parte degli autori, come scrittori, compositori, cineasti, pittori e scultori, nonché le prestazioni di servizi degli editori e delle società di riscossione per la diffusione di queste opere; 17. le operazioni in caso di manifestazioni (come vendite di beneficenza e mercatini dell'usato) effettuate da istituzioni che svolgono attività escluse dall'imposta nei settori della cura ai malati, dell'aiuto e della sicurezza sociali, dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù e dello sport non praticato a scopo lucrativo, e da organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura, purché tali operazioni siano intese a procurare un aiuto finanziario a tali istituzioni e siano effettuate a loro esclusivo profitto; le operazioni effettuate a loro esclusivo profitto in negozi di seconda mano da istituzioni di aiuto e sicurezza sociali; 18. le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le operazioni relative all'attività di agente o di intermediario d'assicurazione; 19. le seguenti operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali: a. la concessione e la mediazione di crediti, nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi, b. la mediazione e l'assunzione di impegni, fideiussioni e altre cauzioni e garanzie, nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi li ha concessi, c. le operazioni, compresa la mediazione, relative al deposito di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, alle girate, ai crediti pecuniari, agli assegni e ad altri effetti commerciali; è invece imponibile il ricupero di crediti su ordine del creditore (operazioni d'incasso), d. le operazioni, compresa la mediazione, relative ai mezzi legali di pagamento (valute svizzere ed estere quali divise, banconote e monete); sono invece imponibili i pezzi da collezione (banconote e monete) che normalmente non vengono utilizzati come mezzo legale di pagamento, e. le operazioni (operazioni in contanti e operazioni a termine), compresa la mediazione, relative a cartevalori, diritti-valore e derivati, nonché a quote di società e di altre associazioni; sono invece imponibili la custodia e la gestione di cartevalori, diritti-valore e derivati nonché di
quote (depositi ecc.), compresi i collocamenti fiduciari, f. la distribuzione di quote e la gestione di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 20068 sugli investimenti collettivi (LICol) da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, nonché da parte delle direzioni dei fondi, delle banche depositarie e dei loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale possono delegare compiti conformemente alla LICol; la distribuzione di quote e la gestione delle

8

RS 951.31

3800

Legge sull'IVA

società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono disciplinate dalla lettera e; 20. il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi, nonché le prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari di proprietà per piani ai propri membri, nella misura in cui tali prestazioni consistano nella messa a disposizione per l'uso della proprietà comune, nella sua manutenzione, nelle sue riparazioni e in qualsiasi altro atto di gestione, come pure nella fornitura di calore e di beni simili; 21. la messa a disposizione per l'uso o il godimento di fondi e parti di fondi; sono invece imponibili: a. la locazione d'appartamenti e camere per l'alloggio di ospiti, nonché la locazione di sale nel settore alberghiero e della ristorazione, b. la locazione di aree di campeggio, c. la locazione, per il parcheggio di veicoli, di aree non destinate all'uso pubblico, salvo se si tratta di una prestazione accessoria a una locazione di immobili esclusa dall'imposta, d. la locazione e l'affitto di attrezzature e macchine installate durevolmente e facenti parte di un impianto, non però di impianti sportivi, e. la locazione di cassette di sicurezza, f. la locazione di stand di esposizione e di singoli locali in edifici espositivi e congressuali; 22. le forniture, al massimo al loro valore facciale, di francobolli valevoli per l'affrancatura sul territorio svizzero e di altri valori di bollo ufficiali; 23. le operazioni concernenti scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro, purché siano assoggettate a un'imposta speciale o ad altre tasse; 24. le forniture di beni mobili usati, che sono stati utilizzati unicamente per prestazioni escluse dall'imposta secondo il presente articolo; 25. le prestazioni effettuate tra casse di compensazione e le operazioni per i compiti affidati alle casse di compensazione conformemente alla legge federale del 20 dicembre 19469 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o alle casse per la gestione degli assegni familiari in virtù del diritto applicabile e che sono inerenti all'assicurazione sociale o servono alla previdenza professionale e sociale, come pure alla formazione e al perfezionamento professionali; 26. la vendita, da parte degli agricoltori, dei selvicoltori e degli orticoltori, di prodotti agricoli, forestali e
orticoli della propria azienda, la vendita di bestiame da parte dei commercianti di bestiame e la vendita di latte alle aziende di trasformazione da parte dei centri di raccolta del latte;

9

RS 831.10

3801

Legge sull'IVA

27. le prestazioni di organizzazioni di utilità pubblica volte a promuovere l'immagine di terzi e le prestazioni di terzi volte a promuovere l'immagine di organizzazioni di utilità pubblica; 28. le prestazioni effettuate in seno alla medesima collettività pubblica; 29. l'esercizio di funzioni d'arbitrato.

Fatto salvo il capoverso 4, l'esclusione dall'imposta di una prestazione menzionata nel capoverso 2 si determina esclusivamente in funzione del contenuto della stessa, a prescindere da chi la fornisce o la riceve.

3

Se una prestazione menzionata nel capoverso 2 è esclusa dall'imposta a causa delle caratteristiche del fornitore o del destinatario, l'esclusione si applica soltanto alle prestazioni fornite o ricevute da persone che presentano tali caratteristiche.

4

Il Consiglio federale definisce in dettaglio le prestazioni escluse dall'imposta; a tal proposito osserva il principio della neutralità concorrenziale.

5

Art. 22

Opzione per l'imposizione delle prestazioni escluse dall'imposta

Fatto salvo il capoverso 2, il contribuente può assoggettare all'imposta prestazioni che ne sono escluse, purché lo indichi chiaramente (opzione).

1

2

L'opzione è esclusa per: a.

le prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 18, 19 e 23;

b.

le prestazioni di cui all'articolo 21 capoverso 2 numeri 20 e 21, se il destinatario utilizza il bene esclusivamente per scopi privati.

Art. 23

Prestazioni esenti dall'imposta

L'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero non è dovuta sulle prestazioni esenti dall'imposta in virtù del presente articolo.

1

2

Sono esenti dall'imposta:

10

1.

la fornitura di beni trasportati o spediti direttamente all'estero, eccettuata la messa a disposizione degli stessi per l'uso o il godimento;

2.

la messa a disposizione di beni per l'uso o il godimento, segnatamente la loro locazione o il loro noleggio, purché i beni siano trasportati o spediti direttamente all'estero e il destinatario della fornitura li utilizzi prevalentemente all'estero;

3.

la fornitura di beni per i quali è comprovato che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero nell'ambito del regime di transito (art. 49 LD10), del regime di deposito doganale (art. 50­57 LD), del regime di ammissione temporanea (art. 58 LD) o del regime del perfezionamento attivo (art. 59 LD) oppure a causa del loro immagazzinamento in un deposito franco doganale (art. 62­66 LD);

RS 631.0

3802

Legge sull'IVA

4.

il trasporto di beni all'estero, da sé o tramite terzi, purché non sia in relazione con una fornitura;

5.

il trasporto o la spedizione di beni in relazione a un'importazione di beni e tutte le prestazioni connesse, fino al luogo di destinazione in cui i beni devono essere trasportati al momento della nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56; in assenza di debito fiscale, il momento determinante è stabilito in applicazione analogica dell'articolo 69 LD;

6.

il trasporto o la spedizione di beni in relazione a un'esportazione di beni in libera pratica doganale e tutte le prestazioni connesse;

7.

l'esecuzione di prestazioni di trasporto e di attività accessorie nel settore della logistica quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il disbrigo di operazioni o il deposito intermedio, all'estero o in relazione con beni posti sotto vigilanza doganale;

8.

la fornitura di aeromobili a imprese che esercitano a titolo commerciale il trasporto aereo (traffico di trasporto o traffico charter), nella misura in cui le loro attività nei voli internazionali superino quelle nel traffico aereo interno; le trasformazioni, riparazioni e manutenzioni degli aeromobili acquistati da tali imprese di trasporto aereo nell'ambito di una fornitura; le forniture, riparazioni e manutenzioni degli oggetti installati in tali aeromobili o degli oggetti che servono al loro funzionamento; le forniture di beni destinate al rifornimento degli aeromobili, nonché le prestazioni di servizi effettuate per i bisogni immediati di tali aeromobili e del loro carico;

9.

le prestazioni di servizi effettuate espressamente in nome e per conto di terzi da mediatori, se la prestazione oggetto della mediazione è esente dall'imposta in virtù del presente articolo oppure è effettuata unicamente all'estero; se la prestazione oggetto della mediazione è effettuata sia sul territorio svizzero sia all'estero, è esente da imposta soltanto la quota di mediazione concernente le prestazioni all'estero o le prestazioni esenti dall'imposta in virtù del presente articolo;

10. le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da agenzie di viaggio e organizzatori di manifestazioni, purché gli stessi si avvalgano di forniture di beni e prestazioni di servizi che terzi prestano all'estero; se tali prestazioni di terzi sono effettuate sia sul territorio svizzero sia all'estero, è esente da imposta soltanto la quota della prestazione di servizi dell'agenzia di viaggio o dell'organizzatore concernente le prestazioni all'estero.

Si ha esportazione diretta ai sensi del capoverso 2 numero 1 quando il bene oggetto della fornitura è esportato all'estero, in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale senza essere stato utilizzato sul territorio svizzero. In caso di operazioni a catena l'esportazione diretta si estende a tutti i fornitori coinvolti. Prima della sua esportazione il bene oggetto della fornitura può essere lavorato o trasformato da incaricati dell'acquirente non contribuente.

3

Per garantire la neutralità concorrenziale, il Consiglio federale può esentare dall'imposta i trasporti transfrontalieri per via aerea, per via ferroviaria e in autobubus.

4

3803

Legge sull'IVA

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) disciplina le condizioni alle quali le forniture sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico viaggiatori sono esenti da imposta e definisce le prove necessarie a tale fine.

5

Capitolo 3: Base di calcolo e aliquote d'imposta Art. 24

Base di calcolo

L'imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta. La controprestazione comprende segnatamente anche il risarcimento di tutte le spese, fatturate separatamente o meno, nonché i tributi di diritto pubblico dovuti dal contribuente.

Sono fatti salvi i capoversi 2 e 6.

1

In caso di prestazioni a persone strettamente vincolate (art. 3 lett. h), si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti.

2

In caso di permuta, la controprestazione corrisponde al valore di mercato della prestazione fornita in cambio.

3

In caso di riparazione con sostituzione di pezzi, la controprestazione è costituita unicamente dalla retribuzione del lavoro eseguito.

4

Se la prestazione è effettuata per il pagamento di un debito, si considera controprestazione l'importo del debito estinto.

5

6

Non sono inclusi nella base di calcolo: a.

le imposte sui diritti di entrata e i diritti di mutazione, nonché l'imposta sul valore aggiunto dovuta sulla prestazione;

b.

gli importi che il contribuente riceve dal destinatario della prestazione a titolo di rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest'ultimo, purché li designi separatamente (partite di giro);

c.

la parte della controprestazione inerente al valore del terreno in caso di alienazione di un bene immobile;

d.

le tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti incluse nel prezzo delle prestazioni di eliminazione e di erogazione, purché tali fondi versino contributi alle aziende di smaltimento dei rifiuti o alle aziende fornitrici d'acqua.

Art. 25

Aliquote d'imposta

L'imposta ammonta al 7,6 per cento (aliquota normale); sono fatti salvi i capoversi 2 e 3.

1

2

L'imposta ammonta al 2,4 per cento (aliquota ridotta): a.

3804

sulla fornitura dei beni seguenti: 1. acqua trasportata in condotte,

Legge sull'IVA

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

b.

alimenti e additivi secondo la legge del 9 ottobre 199211 sulle derrate alimentari, bestiame, pollame, pesci, cereali, sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, fiori recisi e rami, anche in arrangiamenti, mazzi, corone e simili; purché venga allestita una fattura separata, la fornitura di questi beni è imponibile con l'aliquota ridotta anche se è stata effettuata in combinazione con una prestazione imponibile con l'aliquota normale, alimenti e strame per animali, acidi per l'insilamento, concimi, prodotti fitosanitari, materiali di pacciamatura e altri materiali vegetali di copertura, medicinali, giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario, del genere definito dal Consiglio federale;

sulle prestazioni di servizi delle società di radio e televisione, tranne quelle aventi carattere commerciale;

c.

sulle prestazioni menzionate nell'articolo 21 capoverso 2 numeri 14­16;

d.

sulle prestazioni nel settore dell'agricoltura consistenti nella lavorazione diretta del suolo in relazione con la produzione naturale o nella lavorazione dei prodotti del suolo adibito alla produzione naturale.

Agli alimenti offerti nell'ambito di prestazioni della ristorazione si applica l'aliquota normale. È considerata prestazione della ristorazione la fornitura di alimenti quando il contribuente li prepara o li serve direttamente presso il cliente oppure tiene a disposizione impianti particolari per il consumo sul posto. Se gli alimenti sono invece offerti in distributori automatici o sono destinati a essere asportati o forniti, e a tale scopo sono stati adottati provvedimenti organizzativi adeguati, si applica l'aliquota ridotta.

3

4 Sino

al 31 dicembre 2013, l'imposta sulle prestazioni nel settore alberghiero ammonta al 3,6 per cento (aliquota speciale). Si considera prestazione del settore alberghiero l'alloggio con prima colazione, anche se questa è fatturata separatamente.

Il Consiglio federale definisce in dettaglio i beni e le prestazioni di servizi menzionati nel capoverso 2; a tal proposito osserva il principio della neutralità concorrenziale.

5

11

RS 817.0

3805

Legge sull'IVA

Capitolo 4: Emissione della fattura e dichiarazione fiscale Art. 26

Fattura

Su richiesta del destinatario della prestazione, il fornitore della prestazione gli rilascia una fattura che soddisfi i requisiti di cui ai capoversi 2 e 3.

1

La fattura deve specificare chiaramente il fornitore, il destinatario e il genere della prestazione e deve contenere di regola i seguenti elementi:

2

a.

il nome e il luogo del fornitore della prestazione come appare nelle transazioni commerciali, nonché il numero con il quale il fornitore della prestazione è iscritto nel registro dei contribuenti;

b.

il nome e il luogo del destinatario della prestazione come appare nelle transazioni commerciali;

c.

la data o il periodo della fornitura della prestazione, se non sono identici alla data della fattura;

d.

il genere, l'oggetto e l'entità della prestazione;

e.

l'ammontare della controprestazione;

f.

l'aliquota d'imposta applicabile e l'ammontare d'imposta dovuto sulla controprestazione; se la controprestazione comprende l'imposta, è sufficiente indicare l'aliquota d'imposta applicabile.

Sulle fatture emesse da casse automatizzate (scontrini di cassa) non devono figurare indicazioni sul destinatario della prestazione, sempre che la controprestazione esposta sul giustificativo non superi un importo stabilito dal Consiglio federale.

3

Art. 27

Dichiarazione fiscale inesatta o non rettificata

Chi non è iscritto nel registro dei contribuenti o applica la procedura di notifica secondo l'articolo 38 non deve menzionare l'imposta sulle fatture.

1

Chi menziona un'imposta in una fattura senza esservi autorizzato o indica un'imposta troppo elevata per una prestazione deve l'imposta indicata, salvo che:

2

a.

effettui una correzione della fattura secondo il capoverso 4; o

b.

provi che non ne risulta una perdita d'imposta per la Confederazione; non vi è perdita d'imposta segnatamente se il destinatario della fattura non ha dedotto l'imposta precedente o se l'imposta precedente dedotta è stata rimborsata alla Confederazione.

Le conseguenze giuridiche di cui al capoverso 2 si verificano anche in caso di accredito, sempre che il destinatario dell'accredito non si opponga per scritto a un ammontare d'imposta troppo elevato.

3

La correzione a posteriori di una fattura può aver luogo, entro i limiti ammessi dal diritto commerciale, mediante un documento di cui è attestata la ricezione da parte del destinatario e che rinvia alla fattura originale, annullandola.

4

3806

Legge sull'IVA

Capitolo 5: Deduzione dell'imposta precedente Art. 28

Principio

Fatti salvi gli articoli 29 e 33, nell'ambito della sua attività imprenditoriale il contribuente può dedurre le seguenti imposte precedenti: 1

a.

l'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero fatturatagli;

b.

l'imposta sull'acquisto da lui dichiarata (art. 45­49);

c.

l'imposta sull'importazione da lui versata o da versare, il cui credito non è subordinato a condizioni o il cui credito è subordinato a condizioni ed è scaduto, nonché l'imposta sull'importazione di beni da lui dichiarata (art. 52 e 63).

Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 2,4 per cento dell'importo fatturatogli se ha acquistato, nell'ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, prodotti agricoli, silvicoli, orticoli, bestiame o latte presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame e centri di raccolta del latte non assoggettati all'imposta.

2

3 Il contribuente può chiedere una deduzione fittizia dell'imposta precedente sull'importo che ha versato se, nell'ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente ha acquistato, per fornirlo a un acquirente in Svizzera non assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, un bene mobile usato e accertabile. Questo importo comprende l'imposta calcolata secondo l'aliquota applicabile al momento dell'acquisto.

Il contribuente può dedurre l'imposta precedente secondo il capoverso 1 se comprova di averla versata.

4

Art. 29

Esclusione del diritto alla deduzione dell'imposta precedente

Non sussiste alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente per prestazioni e importazione di beni utilizzati per la fornitura di prestazioni escluse dall'imposta se il contribuente non ha optato per la loro imposizione.

1

In deroga al capoverso 1, vi è diritto alla deduzione dell'imposta precedente, nell'ambito dell'attività imprenditoriale che vi dà diritto, per l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni nonché per le ristrutturazioni ai sensi degli articoli 19 o 61 LIFD12.

2

Sono partecipazioni le quote del capitale di altre imprese, che sono detenute a titolo d'investimento durevole e che procurano un'influenza determinante. Quote rappresentanti almeno il 10 per cento del capitale sono considerate partecipazioni.

3

Per le società holding ci si può basare sull'attività imprenditoriale delle imprese da esse detenute che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

4

12

RS 642.11

3807

Legge sull'IVA

Art. 30

Doppia utilizzazione

Se il contribuente utilizza beni, parti di essi o prestazioni di servizi al di fuori o nell'ambito della sua attività imprenditoriale sia per prestazioni che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente, sia per prestazioni che non vi danno diritto, la deduzione dell'imposta precedente deve essere corretta proporzionalmente all'utilizzazione.

1

2 Se la prestazione precedente è utilizzata principalmente nell'ambito dell'attività imprenditoriale per prestazioni che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente, questa può essere dedotta integralmente e corretta alla fine del periodo fiscale (art. 31).

Art. 31

Consumo proprio

Se i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente vengono successivamente a cadere (consumo proprio), la deduzione dell'imposta precedente deve essere corretta nel momento in cui tali presupposti sono venuti a cadere. L'imposta precedente dedotta, comprese le relative quote corrette a titolo di sgravio fiscale successivo, dev'essere restituita.

1

Vi è segnatamente consumo proprio quando il contribuente preleva durevolmente o temporaneamente dalla sua impresa beni o prestazioni di servizi, sempre che al momento dell'acquisto o del deposito dell'insieme degli stessi o di relativi componenti abbia proceduto a una deduzione dell'imposta precedente o abbia ottenuto i beni o le prestazioni di servizi nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 38, e:

2

a.

li utilizza al di fuori della sua attività imprenditoriale, in particolare per scopi privati;

b.

li utilizza per un'attività imprenditoriale che non dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente secondo l'articolo 29 capoverso 1;

c.

li destina a uno scopo gratuito senza che sia dato un motivo imprenditoriale; il motivo imprenditoriale è presunto per regali sino a 500 franchi per persona e anno, nonché per regali pubblicitari e campioni di merci volti a realizzare operazioni imponibili o esenti dall'imposta;

d.

ha ancora il potere di disporre di tali beni o prestazioni di servizi al momento in cui cessa l'assoggettamento.

Se il bene o la prestazione di servizi sono stati utilizzati durante il periodo compreso tra la ricezione della prestazione e il momento in cui i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente sono venuti a cadere, la deduzione dell'imposta precedente deve essere corretta in funzione dell'importo del valore attuale del bene o della prestazione di servizi. Per calcolare il valore attuale, l'importo dell'imposta precedente è ridotto linearmente, per i beni mobili e per le prestazioni di servizi, di un quinto per ogni anno trascorso e, per i beni immobili, di un ventesimo per ogni anno trascorso. Il sistema contabile non è rilevante. In casi motivati, il Consiglio federale può stabilire deroghe alle disposizioni sull'ammortamento.

3

3808

Legge sull'IVA

Se un bene è utilizzato solo temporaneamente al di fuori dell'attività imprenditoriale o per un'attività imprenditoriale che non dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, il contribuente deve correggere la deduzione dell'imposta precedente in funzione dell'ammontare dell'imposta che graverebbe una locazione fatturata a un terzo indipendente.

4

Art. 32

Sgravio fiscale successivo

Se i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente si verificano successivamente (sgravio fiscale successivo), la deduzione dell'imposta precedente può essere effettuata nel periodo di rendiconto in cui tali presupposti si sono verificati.

L'imposta precedente non dedotta, comprese le quote corrette a titolo di consumo proprio, può essere dedotta.

1

Se il bene o la prestazione di servizi sono stati utilizzati durante il periodo compreso tra la ricezione della prestazione o l'importazione e il verificarsi dei presupposti per la deduzione dell'imposta precedente, l'imposta precedente deducibile si limita al valore attuale del bene o della prestazione. Per calcolare il valore attuale, l'importo dell'imposta precedente è ridotto linearmente, per i beni mobili e per le prestazioni di servizi, di un quinto per ogni anno trascorso e, per i beni immobili, di un ventesimo per ogni anno trascorso. Il sistema contabile non è rilevante. In casi motivati, il Consiglio federale può stabilire deroghe alle disposizioni sull'ammortamento.

2

Se un bene è utilizzato solo temporaneamente per un'attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, il contribuente può correggere la deduzione dell'imposta precedente in funzione dell'ammontare dell'imposta che graverebbe una locazione fatturata a un terzo indipendente.

3

Art. 33

Riduzione della deduzione dell'imposta precedente

Fatto salvo il capoverso 2, i flussi di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazione (art. 18 cpv. 2) non comportano una riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

1

Il contribuente deve ridurre proporzionalmente la deduzione dell'imposta precedente se riceve fondi secondo l'articolo 18 capoverso 2 lettere a­c.

2

Capitolo 6: Determinazione, nascita e prescrizione del credito fiscale Sezione 1: Basi temporali Art. 34

Periodo fiscale

1

L'imposta è riscossa per un periodo fiscale.

2

Il periodo fiscale corrisponde all'anno civile.

L'AFC può autorizzare il contribuente che lo richiede a considerare come periodo fiscale l'esercizio commerciale.

3

3809

Legge sull'IVA

Art. 35 1

Periodo di rendiconto

All'interno del periodo fiscale, il periodo di rendiconto dell'imposta è: a.

di norma il trimestre civile;

b.

in caso di allestimento del rendiconto secondo l'aliquota saldo (art. 37 cpv. 1 e 2), il semestre civile;

c.

in caso di regolare eccedenza dell'imposta precedente, su domanda del contribuente, il mese civile.

Su richiesta, l'AFC può autorizzare, in casi fondati, altri periodi di rendiconto e ne stabilisce le condizioni.

2

Sezione 2: Entità del credito fiscale e procedura di notifica Art. 36 1

Metodo di rendiconto effettivo

Di norma il rendiconto è allestito secondo il metodo effettivo.

In caso di applicazione del metodo di rendiconto effettivo, il credito fiscale del corrispondente periodo di rendiconto si calcola deducendo l'imposta precedente dalla somma dell'imposta dovuta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero, dell'imposta sull'acquisto (art. 45) e dell'imposta sull'importazione dichiarata secondo la procedura di riporto del pagamento (art. 63).

2

Art. 37

Allestimento del rendiconto secondo il metodo dell'aliquota saldo e dell'aliquota forfetaria

Il contribuente che realizza una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni imponibili pari o inferiore a 5 milioni di franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte pari o inferiori a 100 000 franchi, calcolate in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo dell'aliquota saldo.

1

In caso di applicazione del metodo dell'aliquota saldo, il credito fiscale è stabilito moltiplicando il totale di tutte le controprestazioni imponibili realizzate in un periodo di rendiconto, comprese le imposte, per l'aliquota saldo autorizzata dall'AFC.

2

L'aliquota saldo tiene conto della quota dell'imposta precedente usuale per il settore. È fissata dall'AFC dopo consultazione delle associazioni dei settori interessati; il Controllo federale delle finanze verifica regolarmente l'adeguatezza delle aliquote saldo.

3

Il contribuente che intende allestire il suo rendiconto applicando il metodo dell'aliquota saldo deve farne richiesta all'AFC e applicare tale metodo durante almeno un periodo fiscale. Se sceglie il metodo di rendiconto effettivo, il contribuente può passare al metodo dell'aliquota saldo soltanto dopo tre anni. La modifica del metodo di rendiconto può essere effettuata soltanto all'inizio di un periodo fiscale.

4

3810

Legge sull'IVA

Le collettività pubbliche e le istituzioni affini, segnatamente le cliniche e le scuole private o le imprese di trasporto concessionarie nonché le associazioni e le fondazioni possono applicare il metodo dell'aliquota forfetaria. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

5

Art. 38

Procedura di notifica

Se l'imposta calcolata sul prezzo di alienazione secondo l'aliquota legale supera 10 000 franchi o l'alienazione è effettuata a favore di una persona strettamente vincolata, il contribuente deve adempiere il suo obbligo di rendiconto e di pagamento dell'imposta mediante notifica:

1

a.

in caso di ristrutturazioni conformemente agli articoli 19 e 61 LIFD13;

b.

in caso di altri trasferimenti di un patrimonio o di una parte di esso a un altro contribuente nell'ambito di una costituzione, di una liquidazione, di una ristrutturazione o di un altro negozio giuridico previsto dalla legge del 3 ottobre 200314 sulla fusione.

Il Consiglio federale può stabilire in quali altri casi va applicata o può essere applicata la procedura di notifica.

2

3

Le notifiche devono essere effettuate nell'ambito del rendiconto regolare.

Applicando la procedura di notifica, l'acquirente riprende per i valori patrimoniali trasferiti la base di calcolo dell'alienante e il coefficiente applicabile alla deduzione dell'imposta precedente.

4

Se nei casi di cui al capoverso 1 la procedura di notifica non è stata applicata e il credito fiscale è coperto da garanzie, la procedura di notifica non può più essere disposta.

5

Sezione 3: Nascita, modifica e prescrizione del credito fiscale Art. 39 1

Sistema di rendiconto

Il rendiconto è allestito secondo le controprestazioni convenute.

L'AFC può autorizzare il contribuente che lo richiede ad allestire il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute.

2

Il sistema di rendiconto scelto deve essere mantenuto per almeno un periodo fiscale.

3

L'AFC può obbligare il contribuente ad allestire il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute se:

4

a.

13 14

il contribuente incassa una parte importante delle controprestazioni prima di aver fornito la prestazione o di avere emesso la relativa fattura; o

RS 642.11 RS 221.301

3811

Legge sull'IVA

b.

Art. 40

vi è il sospetto fondato che il contribuente abusi del rendiconto secondo le controprestazioni convenute per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

Nascita del credito fiscale

In caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni convenute, il diritto alla deduzione dell'imposta precedente sorge al momento della ricezione della fattura. Il debito fiscale sorge:

1

a.

al momento dell'emissione della fattura;

b.

al momento dell'emissione della fattura parziale o dell'incasso del pagamento parziale, per le prestazioni oggetto di fatture o pagamenti parziali e consecutivi;

c.

al momento dell'incasso della controprestazione, in caso di pagamenti anticipati per prestazioni non esenti dall'imposta, nonché in caso di prestazioni senza emissione di fattura.

2 In caso di rendiconto allestito secondo le controprestazioni ricevute, il diritto alla deduzione dell'imposta precedente sorge al momento del pagamento. Il debito fiscale sorge con l'incasso della controprestazione.

Per l'imposta sull'acquisto, il diritto alla deduzione dell'imposta precedente sorge al momento del rendiconto di tale imposta (art. 47).

3

Per l'imposta sull'importazione, il diritto alla deduzione dell'imposta precedente sorge alla fine del periodo di rendiconto in cui è stata fissata tale imposta.

4

Art. 41

Modifica successiva del debito fiscale e della deduzione dell'imposta precedente

Se la controprestazione pagata dal destinatario della prestazione o convenuta con lo stesso viene corretta, nel momento in cui la correzione è contabilizzata o la controprestazione corretta è incassata occorre adeguare il debito fiscale.

1

Se la controprestazione versata dal contribuente viene corretta, nel momento in cui la correzione è contabilizzata o la controprestazione corretta è versata occorre adeguare la deduzione dell'imposta precedente.

2

Art. 42

Prescrizione del diritto di tassazione

Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.

1

La prescrizione è interrotta mediante una dichiarazione scritta, di cui il destinatario deve attestare la ricezione, volta a determinare o correggere il credito fiscale, mediante una decisione, una decisione su reclamo o una sentenza. L'annuncio di un controllo secondo l'articolo 78 capoverso 3 o l'inizio di un controllo non annunciato comportano una corrispondente interruzione della prescrizione.

2

3812

Legge sull'IVA

Se la prescrizione è interrotta dall'AFC o da un'autorità di ricorso, il termine di prescrizione decorre nuovamente. Il nuovo termine di prescrizione è di due anni.

3

La prescrizione è sospesa finché, in virtù della presente legge, è in corso una procedura penale in materia fiscale per il periodo fiscale interessato e tale procedura è stata annunciata al debitore (art. 104 cpv. 4).

4

5

Interruzione e sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.

Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.

6

Art. 43 1

Passaggio in giudicato del credito fiscale

Il credito fiscale passa in giudicato mediante: a.

una decisione passata in giudicato, una decisione su reclamo passata in giudicato o una sentenza passata in giudicato;

b.

il riconoscimento scritto o il pagamento senza riserve da parte del contribuente di un avviso di tassazione;

c.

l'inizio della prescrizione del diritto di tassazione.

Sino al passaggio in giudicato i rendiconti presentati e gli importi versati possono essere corretti.

2

Art. 44

Cessione e costituzione in pegno del credito fiscale

Il contribuente può cedere o costituire in pegno il suo credito fiscale conformemente alle norme del diritto civile.

1

La cessione o la costituzione in pegno del credito fiscale lascia impregiudicati i diritti dell'AFC, segnatamente le eccezioni del debitore e le misure a garanzia dell'imposta.

2

Titolo terzo: Imposta sull'acquisto Art. 45 1

Assoggettamento

Soggiacciono all'imposta sull'acquisto: a.

le prestazioni di servizi di imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, purché il luogo della prestazione ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 si trovi sul territorio svizzero;

b.

l'importazione di supporti di dati senza valore di mercato con le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti (art. 52 cpv. 2);

c.

le forniture sul territorio svizzero da parte di imprese con sede all'estero non iscritte nel registro dei contribuenti, purché tali forniture non soggiacciano all'imposta sull'importazione.

3813

Legge sull'IVA

È assoggettato all'imposta per le prestazioni di cui al capoverso 1 il destinatario delle stesse sul territorio svizzero, sempre che:

2

a.

sia assoggettato all'imposta ai sensi dell'articolo 10; o

b.

acquisti nell'anno civile simili prestazioni per più di 10 000 franchi e, nei casi di cui al capoverso 1 lettera c, sia stato previamente informato per scritto dall'autorità competente riguardo all'assoggettamento all'imposta sull'acquisto.

Art. 46

Calcolo dell'imposta e aliquote d'imposta

Al calcolo dell'imposta e alle aliquote d'imposta si applicano gli articoli 24 e 25.

Art. 47

Periodo fiscale e periodo di rendiconto

Ai contribuenti secondo l'articolo 45 capoverso 2 lettera a si applicano gli stessi periodi fiscali e di rendiconto validi per l'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero (art. 34 e 35).

1

2 Per i contribuenti secondo l'articolo 45 capoverso 2 lettera b il periodo fiscale e di rendiconto corrispondono all'anno civile.

Art. 48 1

Nascita del debito fiscale e prescrizione del diritto di tassazione

Il debito fiscale sorge: a.

con il pagamento della controprestazione;

b.

per i contribuenti secondo l'articolo 45 capoverso 2 lettera a che allestiscono il rendiconto secondo le controprestazioni convenute (art. 40 cpv. 1), al momento della ricezione della fattura e, in caso di prestazioni senza presentazione della fattura, con il pagamento della controprestazione.

La prescrizione del diritto di tassazione e il passaggio in giudicato sono disciplinati dagli articoli 42 e 43.

2

Art. 49

Responsabilità solidale, successione e sostituzione fiscali

Alla responsabilità solidale nonché alla successione e alla sostituzione fiscali si applicano gli articoli 15­17.

Titolo quarto: Imposta sull'importazione Art. 50

Diritto applicabile

La legislazione doganale è applicabile all'imposta sull'importazione di beni, purché le disposizioni che seguono non dispongano altrimenti.

3814

Legge sull'IVA

Art. 51

Assoggettamento

È assoggettato all'imposta chi è debitore doganale secondo l'articolo 70 capoversi 2 e 3 LD15.

1

La responsabilità solidale secondo l'articolo 70 capoverso 3 LD delle persone che allestiscono a titolo professionale dichiarazioni doganali (art. 109 LD) decade se:

2

a.

l'importatore ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28);

b.

il debito fiscale è addebitato all'importatore sul conto della procedura accentrata di conteggio dell'Amministrazione federale delle dogane (PCD); e

c.

l'importatore ha conferito un mandato di rappresentanza diretta alla persona che allestisce a titolo professionale dichiarazioni doganali.

L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) può esigere dalla persona che allestisce a titolo professionale dichiarazioni doganali la prova del suo potere di rappresentanza.

3

Art. 52

Oggetto dell'imposta

Soggiace all'imposta l'importazione di beni, compresi le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti.

1

2 Se al momento dell'importazione di supporti di dati non è possibile stabilirne il valore di mercato, non è dovuta alcuna imposta sull'importazione e sono applicabili le disposizioni sull'imposta sull'acquisto (art. 45­49).

3

Nel caso di una pluralità di prestazioni si applicano le disposizioni dell'articolo 19.

Art. 53 1

Importazioni esenti da imposta

È esente da imposta l'importazione di:

15 16

a.

beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante; il DFF emana disposizioni più dettagliate;

b.

organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza;

c.

opere d'arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro ordine, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c;

d.

beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b­d, g nonché i­l LD16;

e.

beni secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 8 importati da un'impresa di trasporto aereo ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 8 nell'ambito di una fornitura o introdotti sul territorio svizzero da una tale impresa, purché la stessa abbia acquistato i beni nell'ambito di una fornitura prima dell'im-

RS 631.0 RS 631.0

3815

Legge sull'IVA

portazione e li utilizzi dopo l'importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28); f.

beni sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD) e rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione; se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 59 sono applicabili per analogia;

g.

energia elettrica e gas naturale in condotte;

h.

beni dichiarati esenti da imposta in trattati internazionali;

i.

beni importati sul territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento attivo secondo gli articoli 12 e 59 LD nel regime con diritto alla restituzione, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d;

j.

beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per lavorazione nell'ambito di un contratto d'appalto e sottoposti al regime del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione; art. 12 e 59 LD);

k.

beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento passivo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera e;

l.

beni trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per lavorazione nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l'articolo 54 capoverso 1 lettera f.

Il Consiglio federale può esentare dall'imposta sull'importazione i beni che ha dichiarato esenti da dazio conformemente all'articolo 8 capoverso 2 lettera a LD.

2

Art. 54 1

Calcolo dell'imposta

L'imposta è calcolata:

17

a.

sulla controprestazione, se i beni sono importati in adempimento di un contratto di vendita o di commissione;

b.

sulla controprestazione di forniture o lavori ai sensi dell'articolo 3 lettera d numero 2 eseguiti in virtù di un contratto d'appalto con beni immessi in libera pratica secondo il diritto doganale (art. 48 LD17) da una persona non registrata come contribuente sul territorio svizzero;

c.

sulla controprestazione di lavori commissionati da pittori e scultori ed eseguiti all'estero sulle loro opere d'arte (art. 3 lett. d n. 2), a condizione che le opere d'arte siano state importate sul territorio svizzero da loro stessi o su loro ordine; RS 631.0

3816

Legge sull'IVA

d.

sulla controprestazione per l'uso di beni che erano stati importati in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD, purché l'imposta su tale controprestazione sia rilevante; se l'uso temporaneo è gratuito o se la controprestazione richiesta è ridotta, fa stato la controprestazione che sarebbe fatturata a un terzo indipendente;

e.

sulla controprestazione di lavori eseguiti all'estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) esportati in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per riparazione o lavorazione nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero;

f.

sulla controprestazione di lavori eseguiti all'estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) che sono stati trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per lavorazione nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero;

g.

sul valore di mercato nei rimanenti casi; per valore di mercato s'intende tutto ciò che, allo stadio dell'importazione, un importatore dovrebbe pagare a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza dei beni al momento della nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56, in condizioni di libera concorrenza, per ottenere gli stessi beni.

Se il calcolo dell'imposta è stato effettuato sulla base della controprestazione, è determinante la controprestazione ai sensi dell'articolo 24 pagata o da pagare dall'importatore o da un terzo in sua vece, fatto salvo l'articolo 18 capoverso 2 lettera h. In caso di modifica successiva della controprestazione si applica per analogia l'articolo 41.

2

3

Nella base di calcolo devono essere integrati, se non sono già compresi: a.

le imposte, i dazi e altre tasse dovuti fuori dal territorio svizzero e per l'importazione, tranne l'imposta sul valore aggiunto da riscuotere;

b.

le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero, dove i beni devono essere trasportati al momento della nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56; se questo luogo è sconosciuto, vale come luogo di destinazione quello in cui il bene viene scaricato sul territorio svizzero dopo la nascita del debito fiscale.

Se sussistono dubbi circa l'esattezza della dichiarazione doganale o mancano indicazioni del valore, l'AFD può procedere alla stima della base di calcolo dell'imposta entro i limiti del suo potere d'apprezzamento.

4

Per la determinazione della base di calcolo dell'imposta, i prezzi o i valori in valuta estera devono essere convertiti in franchi svizzeri al corso del cambio (vendita) in borsa la vigilia della nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56.

5

Art. 55

Aliquote d'imposta

Fatto salvo il capoverso 2, l'imposta sull'importazione di beni ammonta al 7,6 per cento.

1

Sull'importazione di beni ai sensi dell'articolo 25 capoverso 2 lettera a l'imposta ammonta al 2,4 per cento.

2

3817

Legge sull'IVA

Art. 56 1

Nascita, prescrizione e pagamento del debito fiscale

Il debito fiscale sorge simultaneamente all'obbligazione doganale (art. 69 LD18).

Il contribuente ai sensi dell'articolo 51 che paga il debito fiscale per il tramite della PCD può pagare l'imposta entro un termine di 60 giorni dall'emissione della fattura; fanno eccezione le importazioni nel traffico turistico dichiarate verbalmente per l'imposizione doganale.

2

Per quanto concerne la costituzione di garanzie possono essere consentite agevolazioni, purché la riscossione dell'imposta non venga pregiudicata.

3

Il debito fiscale si prescrive simultaneamente all'obbligazione doganale (art. 75 LD). La prescrizione è sospesa finché, in virtù della presente legge, è in corso una procedura penale in materia fiscale per il periodo fiscale interessato e quest'ultima è stata annunciata al debitore (art. 104 cpv. 4).

4

Se il debito fiscale è modificato a causa di un adeguamento successivo della controprestazione, segnatamente a causa di modifiche contrattuali o di adeguamenti di prezzo operati tra imprese collegate in base a direttive riconosciute, l'imposta di cui è stato calcolato un importo insufficiente dev'essere annunciata all'AFD entro 30 giorni da tale adeguamento. L'annuncio e la rettifica possono essere omessi se l'imposta da pagare successivamente può essere dedotta a titolo d'imposta precedente conformemente all'articolo 28.

5

Art. 57

Interesse moratorio

1

Se il debito fiscale non è pagato entro il termine, è dovuto un interesse moratorio.

2

L'interesse moratorio decorre: a.

nel caso di pagamento per il tramite della PCD, scaduto il termine di pagamento accordato;

b.

nel caso di riscossione dell'imposta sulla controprestazione secondo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d, scaduto il termine di pagamento accordato;

c.

nel caso di recupero di imposte la cui restituzione è stata ottenuta indebitamente, alla data del versamento;

d.

negli altri casi, con la nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56.

L'obbligo di pagare l'interesse moratorio è dato anche durante una procedura di ricorso o in caso di pagamenti rateali.

3

Art. 58

Eccezioni all'obbligo di pagare interessi moratori

Non viene riscosso un interesse moratorio se:

18 19

a.

il debito fiscale è stato garantito mediante depositi in contanti;

b.

i beni immessi in libera pratica (art. 48 LD19) sono dapprima stati tassati provvisoriamente (art. 39 LD) e, al momento dell'accettazione della dichia-

RS 631.0 RS 631.0

3818

Legge sull'IVA

razione doganale, l'importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero; c.

i beni importati da una persona registrata come contribuente sul territorio svizzero e che sono stati tassati con obbligo di pagamento condizionato (art. 49, 51 cpv. 2 lett. b, 58 e 59 LD) sono dichiarati in un altro regime doganale (art. 47 LD);

d.

i beni immagazzinati senza garanzia dell'imposta (art. 51 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 3 LD) sono dichiarati in un altro regime doganale e la persona che, al momento dell'immagazzinamento poteva disporne economicamente, era registrata come contribuente sul territorio svizzero;

e.

i beni devono essere dichiarati periodicamente nella procedura d'imposizione doganale (art. 42 cpv. 1 lett. c LD) o sono tassati successivamente in base a una procedura d'imposizione doganale semplificata (art. 42 cpv. 2 LD) e l'importatore al momento dell'importazione era registrato come contribuente sul territorio svizzero.

Art. 59

Diritto alla restituzione dell'imposta e prescrizione

Per le imposte riscosse in eccedenza o non dovute sussiste il diritto alla restituzione.

1

Non sono restituite le imposte riscosse in eccedenza, non dovute o non più dovute a causa dell'imposizione dei beni secondo gli articoli 34 e 51 capoverso 3 LD20 o a causa della loro riesportazione secondo gli articoli 49 capoverso 4, 51 capoverso 3, 58 capoverso 3 e 59 capoverso 4 LD, quando l'importatore è registrato come contribuente sul territorio svizzero e può dedurre l'imposta da versare o versata all'AFD a titolo d'imposta precedente secondo l'articolo 28.

2

3

Tale diritto si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

La prescrizione è interrotta da qualsiasi esercizio di tale diritto nei confronti dell'AFD.

4

La prescrizione è sospesa fintanto che il diritto rivendicato è oggetto di una procedura di ricorso.

5

Il diritto alla restituzione delle imposte riscosse in eccedenza o delle imposte non dovute si prescrive in tutti i casi in 15 anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

6

Art. 60

Restituzione per riesportazione

L'imposta riscossa sull'importazione è restituita su richiesta se le condizioni per la deduzione dell'imposta precedente conformemente all'articolo 28 non sono date e:

1

a.

20

i beni sono riesportati inalterati senza essere stati oggetto di una precedente fornitura a un terzo sul territorio svizzero e senza essere stati utilizzati; oppure

RS 631.0

3819

Legge sull'IVA

b.

2

i beni, pur essendo stati utilizzati sul territorio svizzero, sono riesportati in seguito all'annullamento della fornitura; in tal caso, la restituzione è ridotta dell'importo corrispondente all'imposta sulla controprestazione dovuta per l'utilizzazione dei beni o sulla perdita di valore subita in seguito all'utilizzazione, nonché sui tributi doganali all'importazione non restituiti e sui tributi derivanti da leggi federali di natura non doganale.

L'imposta è restituita soltanto se: a.

la riesportazione avviene nel termine di cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui l'imposta è stata riscossa; e

b.

è comprovata l'identità dei beni esportati con quelli importati in precedenza.

In determinati casi la restituzione può essere fatta dipendere da una regolare dichiarazione fatta nel Paese d'importazione.

3

Le richieste di restituzione devono essere presentate al momento della dichiarazione per il regime d'esportazione. Richieste successive di restituzione possono essere prese in considerazione se sono presentate per scritto all'AFD entro 60 giorni dall'emissione del documento d'esportazione con il quale i beni sono stati sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD21).

4

Art. 61 1

2

Interesse rimuneratorio

Finché non ha luogo il pagamento è versato un interesse rimuneratorio: a.

in caso di restituzione di un'imposta riscossa in eccedenza o di un'imposta non dovuta secondo l'articolo 59, a partire dal 61° giorno dalla ricezione della richiesta scritta da parte dell'AFD;

b.

in caso di restituzione dell'imposta a causa di riesportazione secondo l'articolo 60, a partire dal 61° giorno dal ricevimento della richiesta da parte dell'AFD;

c.

in caso di regime con obbligo di pagamento condizionato (art. 49, 51, 58 e 59 LD22), a partire dal 61° giorno dalla conclusione regolamentare della procedura.

Il termine di 60 giorni senza interessi decorre soltanto quando:

21 22 23

a.

tutti i documenti necessari all'accertamento della fattispecie e alla valutazione della richiesta sono giunti all'AFD;

b.

il ricorso contro la decisione di tassazione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 52 della legge federale del 20 dicembre 196823 sulla procedura amministrativa (PA);

c.

le basi per il calcolo dell'imposta sulla controprestazione secondo l'articolo 54 capoverso 1 lettera d sono note all'AFD.

RS 631.0 RS 631.0 RS 172.021

3820

Legge sull'IVA

Non è versato un interesse rimuneratorio in caso di condono dell'imposta secondo l'articolo 64.

3

Art. 62

Competenza e procedura

L'imposta sull'importazione è riscossa dall'AFD. Quest'ultima emana le disposizioni e decisioni necessarie.

1

Gli organi dell'AFD hanno la facoltà di procedere a tutti gli accertamenti necessari alla verifica dei fatti determinanti per la tassazione. Gli articoli 68­70, 73­75 e 79 sono applicabili per analogia. Previa intesa, l'AFD può affidare all'AFC gli accertamenti presso i contribuenti registrati sul territorio svizzero.

2

Art. 63

Riporto del pagamento dell'imposta

Gli importatori registrati presso l'AFC che allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo possono dichiarare l'imposta dovuta sull'importazione di beni nel rendiconto d'imposta periodico che trasmettono all'AFC (procedura di riporto del pagamento), invece di versarla all'AFD, purché importino ed esportino regolarmente beni e da ciò risultino regolarmente importanti eccedenze di imposta precedente.

1

Se i beni importati con la procedura di riporto di pagamento dell'imposta sono ulteriormente lavorati o trasformati in territorio svizzero, l'AFC può autorizzare i contribuenti a fornire detti beni lavorati o trasformati ad altri contribuenti senza calcolare l'imposta.

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura di riporto di pagamento dell'imposta.

3

Art. 64 1

Condono dell'imposta

L'imposta sull'importazione può essere condonata in tutto o in parte se:

24

a.

beni sotto la custodia dell'AFD o in regime di transito (art. 49 LD24), di deposito doganale (art. 50­57 LD), di ammissione temporanea (art. 58 LD) o di perfezionamento attivo (art. 59 LD) sono totalmente o parzialmente distrutti per caso fortuito, per forza maggiore o con il consenso delle autorità;

b.

beni in libera pratica doganale sono totalmente o parzialmente distrutti oppure riesportati dal territorio svizzero in virtù di una decisione dell'autorità;

c.

date le circostanze particolari, una riscossione posticipata ai sensi dell'articolo 85 LD graverebbe in modo sproporzionato il debitore secondo l'articolo 51;

d.

l'incaricato della dichiarazione doganale (p. es. lo spedizioniere) non può trasferire l'imposta a causa dell'insolvibilità dell'importatore e, al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale, l'importatore era registrato

RS 631.0

3821

Legge sull'IVA

come contribuente sul territorio svizzero; l'insolvibilità dell'importatore è data quando la riscossione da parte dell'incaricato appare seriamente messa in pericolo.

La Direzione generale delle dogane decide in merito al condono dell'imposta su domanda scritta, corredata dei necessari documenti giustificativi.

2

3

Il termine per la presentazione di una domanda è: a.

in caso di imposizione con debito fiscale non subordinato a condizioni, di un anno dal rilascio del documento d'importazione con il quale l'imposta sull'importazione è stata determinata;

b.

in caso di imposizione con debito fiscale subordinato a condizioni, di un anno dalla conclusione del regime doganale scelto.

Titolo quinto: Procedura applicabile all'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero e all'imposta sull'acquisto Capitolo 1: Disposizioni procedurali generali Art. 65 L'AFC è competente per la determinazione e la riscossione dell'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero e dell'imposta sull'acquisto.

1

Essa prende le decisioni necessarie per una determinazione e una riscossione dell'imposta conformi alla legge, in quanto la loro emanazione non sia espressamente riservata a un'altra autorità.

2

Essa pubblica senza indugio qualsiasi nuova prassi che non sia di carattere esclusivamente interno.

3

4

Tutti gli atti amministrativi devono essere eseguiti sollecitamente.

L'onere amministrativo che la riscossione dell'imposta comporta per il contribuente non può eccedere quanto assolutamente necessario per l'applicazione della presente legge.

5

Capitolo 2: Diritti e obblighi del contribuente Art. 66

Annuncio di inizio e di fine dell'assoggettamento

Chi diventa contribuente ai sensi dell'articolo 10 deve annunciarsi spontaneamente per scritto all'AFC entro 30 giorni dall'inizio dell'assoggettamento. Questa gli assegna un numero non trasferibile, che viene registrato.

1

Quando l'assoggettamento termina conformemente all'articolo 14 capoverso 2, il contribuente deve annunciarlo per scritto all'AFC entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività imprenditoriale, ma al più tardi alla fine della procedura di liquidazione.

2

3822

Legge sull'IVA

Chi è assoggettato soltanto all'imposta sull'acquisto (art. 45 cpv. 2) deve annunciarsi per scritto all'AFC entro 60 giorni dalla fine dell'anno civile in cui si sono verificate le condizioni dell'assoggettamento e dichiarare nel contempo le prestazioni acquisite.

3

Art. 67

Rappresentanza fiscale

I contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero devono designare, per l'adempimento dei loro obblighi procedurali, un rappresentante con domicilio o sede sociale sul territorio svizzero.

1

In caso di imposizione di gruppo (art. 13), il gruppo d'imposizione deve designare, per l'adempimento dei suoi obblighi procedurali, un rappresentante con domicilio o sede sociale in Svizzera.

2

La designazione di un rappresentante secondo i capoversi 1 e 2 non equivale alla costituzione di uno stabilimento d'impresa ai sensi delle disposizioni sulle imposte dirette.

3

Art. 68

Obbligo d'informazione

Il contribuente deve indicare coscienziosamente all'AFC tutti i fatti che possono essere di qualche rilevanza per l'accertamento dell'assoggettamento o per il calcolo dell'imposta e inoltrare i documenti necessari.

1

È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge. Le persone tenute a osservare il segreto professionale hanno l'obbligo di presentare i loro libri e i pertinenti documenti; possono celare il nome e l'indirizzo dei clienti o sostituirli con codici, ma il luogo di domicilio o di sede dev'essere leggibile. Nei casi dubbi, il presidente della camera competente del Tribunale amministrativo federale può, su richiesta dell'AFC o del contribuente, designare periti neutrali quali organi di controllo.

2

Art. 69

Diritto d'informazione

L'AFC informa entro un congruo termine il contribuente che chiede per scritto ragguagli circa le conseguenze in materia di imposta sul valore aggiunto di una fattispecie concreta descritta con precisione. L'informazione è giuridicamente vincolante per il contribuente richiedente e l'AFC; non può essere riferita a un'altra fattispecie.

Art. 70

Contabilità e conservazione

Il contribuente deve tenere i suoi libri contabili e i pertinenti documenti secondo i principi del diritto commerciale. L'AFC può eccezionalmente prescrivere obblighi più estesi di quelli previsti dal diritto commerciale se ciò è indispensabile alla corretta riscossione dell'IVA.

1

3823

Legge sull'IVA

Il contribuente deve conservare debitamente i suoi libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e altri documenti sino alla scadenza del termine assoluto di prescrizione del credito fiscale (art. 42 cpv. 6). Gli articoli 957 e 962 del Codice delle obbligazioni25 sono applicabili.

2

3 I documenti commerciali necessari per il calcolo dello sgravio fiscale successivo e del consumo proprio di beni immobili devono essere conservati per 20 anni (art. 31 cpv. 3 e 32 cpv. 2).

4 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali i giustificativi necessari all'esecuzione dell'imposta secondo la presente legge possono essere trasmessi e conservati in forma non cartacea.

Art. 71

Presentazione del rendiconto

Il contribuente è tenuto a presentare spontaneamente all'AFC il rendiconto sul credito fiscale, nella forma prescritta, entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto.

1

2

Se l'assoggettamento prende fine, il termine decorre a partire da tale momento.

Art. 72

Correzione di lacune nel rendiconto

Se nell'ambito dell'allestimento dei conti annuali constata lacune nei suoi rendiconti fiscali, il contribuente deve correggerle al più tardi nel rendiconto allestito per il periodo in cui cade il 180° giorno dalla fine dell'esercizio contabile in questione.

1

2 Il contribuente è tenuto a correggere successivamente le lacune constatate in rendiconti di periodi fiscali precedenti, sempre che i crediti fiscali di questi periodi fiscali non siano passati in giudicato o prescritti.

Le correzioni successive dei rendiconti devono essere effettuate nella forma prescritta dall'AFC.

3

In caso di errori sistematici difficili da determinare, l'AFC può accordare al contribuente facilitazioni ai sensi dell'articolo 80.

4

Capitolo 3: Obbligo di terzi di fornire informazioni Art. 73 I terzi tenuti a fornire informazioni ai sensi del capoverso 2 devono, su richiesta dell'AFC:

1

a.

25

fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'assoggettamento o per il calcolo del credito fiscale nei confronti di un contribuente;

RS 220

3824

Legge sull'IVA

b.

2

3

consentire la consultazione gratuita dei libri contabili, dei giustificativi, delle carte d'affari e di altre registrazioni se le informazioni necessarie non sono ottenibili presso il contribuente.

Sono terzi tenuti a fornire informazioni coloro che: a.

possono entrare in linea di conto come contribuenti;

b.

sono responsabili solidalmente con il contribuente o, in sua vece, del pagamento dell'imposta;

c.

ricevono o hanno fornito prestazioni;

d.

detengono una partecipazione importante in una società sottoposta all'imposizione di gruppo.

È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge.

Capitolo 4: Diritti e doveri delle autorità Art. 74

Segreto

Chiunque è incaricato dell'esecuzione della presente legge o è chiamato a prestarvi concorso è tenuto a mantenere il segreto nei confronti di altre autorità e di persone private su quanto apprende nell'esercizio delle sue funzioni e a negare la consultazione di atti ufficiali.

1

2

L'obbligo del segreto non è dato: a.

in caso di assistenza amministrativa conformemente all'articolo 75 e di obbligo di denunciare gli atti punibili;

b.

nei confronti di organi giudiziari o amministrativi, se l'autorità incaricata dell'esecuzione della presente legge è stata autorizzata dal DFF a rilasciare informazioni;

c.

in casi specifici, nei confronti delle autorità incaricate della procedura d'esecuzione e di fallimento o in caso di denuncia di reati in materia di esecuzione e fallimento a danno dell'AFC;

d.

nell'informare se qualcuno è iscritto o è stato iscritto nel registro dei contribuenti.

Art. 75

Assistenza amministrativa

Le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti; esse devono, a titolo gratuito, farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali.

1

Le autorità amministrative della Confederazione, gli stabilimenti e le aziende federali autonomi, nonché tutte le altre autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni non menzionate nel capoverso 1 hanno l'obbligo di fornire informazioni all'AFC se le informazioni richieste possono essere rilevanti per l'esecuzione della

2

3825

Legge sull'IVA

presente legge e per la riscossione dell'imposta; tali informazioni devono essere fornite gratuitamente. Su richiesta, occorre fornire gratuitamente i documenti all'AFC.

Un'informazione può essere negata soltanto se sussistono interessi pubblici importanti oppure se l'informazione intralcerebbe in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell'autorità sollecitata. Il segreto postale e delle telecomunicazioni deve essere tutelato.

3

Le controversie sull'obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale. Le controversie sull'obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni di fornire informazioni sono giudicate dal Tribunale federale (art. 120 della legge del 17 giugno 200526 sul Tribunale federale), sempre che il Governo cantonale abbia respinto la domanda d'informazioni.

4

Le organizzazioni alle quali sono affidati compiti di diritto pubblico hanno, nei limiti di questi compiti, lo stesso obbligo di fornire informazioni che incombe alle autorità; il capoverso 4 si applica per analogia.

5

Art. 76

Trattamento e conservazione automatizzati dei dati

L'AFC è autorizzata a trattare i dati e le informazioni necessari alla determinazione e alla riscossione dell'imposta, compresi i dati concernenti i procedimenti e le sanzioni amministrativi e penali. A tale scopo gestisce le necessarie collezioni di dati e gli strumenti per il trattamento e la conservazione.

1

2 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie sull'organizzazione, sul trattamento e sulla conservazione dei dati e delle informazioni, segnatamente sui dati da raccogliere, sull'accesso, sulle autorizzazioni per il trattamento, sulla durata di conservazione, sulla cancellazione e sulla protezione contro modifiche non visibili dei dati.

L'AFC può accordare al personale dell'AFD incaricato della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto l'accesso ai dati e alle informazioni necessari mediante una procedura di richiamo. Le disposizioni concernenti la tutela del segreto e l'assistenza amministrativa (art. 74 e 75) sono applicabili.

3

4

I documenti conservati in base alla presente disposizione sono considerati originali.

Art. 77

Verifica

L'AFC verifica se è adempiuto l'obbligo di annunciarsi come contribuente, di allestire i rendiconti e di pagare l'imposta.

Art. 78

Controllo

L'AFC può effettuare controlli presso i contribuenti se è necessario per chiarire la fattispecie. A questo scopo, i contribuenti devono consentire in ogni momento all'AFC l'accesso alla loro contabilità e ai relativi giustificativi. Lo stesso obbligo

1

26

RS 173.110

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Legge sull'IVA

incombe ai terzi tenuti a fornire informazioni conformemente all'articolo 73 capoverso 2.

La richiesta e la verifica di documenti completi da parte dell'AFC è considerata un controllo.

2

Il controllo deve essere annunciato per scritto. In casi fondati l'AFC può eccezionalmente prescindere dall'annuncio del controllo.

3

Previa domanda motivata, il contribuente può chiedere l'esecuzione di un controllo. Il controllo deve essere effettuato entro due anni.

4

Il controllo deve essere concluso entro 360 giorni dal suo annuncio con un avviso di tassazione; quest'ultimo indica l'ammontare del credito fiscale del periodo controllato.

5

Gli accertamenti concernenti terzi, fatti in occasione di un controllo secondo i capoversi 1­4 presso una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge dell'8 novembre 193427 sulle banche, presso la Banca nazionale svizzera oppure presso una centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie o presso una borsa, un commerciante di valori mobiliari o un ufficio di revisione riconosciuto ai sensi della legge del 24 marzo 199528 sulle borse possono essere utilizzati esclusivamente per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Il segreto bancario e il segreto professionale previsti dalla legge sulle borse devono essere tutelati.

6

Art. 79

Tassazione d'ufficio

Se i documenti contabili non esistono o sono incompleti o se le indicazioni presentate dal contribuente non corrispondono manifestamente alla realtà, l'AFC esegue una tassazione d'ufficio nei limiti del suo potere d'apprezzamento.

1

2

La determinazione del credito fiscale ha luogo mediante un avviso di tassazione.

Art. 80

Semplificazioni

Se la registrazione esatta di singoli fatti essenziali al calcolo dell'imposta grava eccessivamente al contribuente, l'AFC gli accorda agevolazioni e ammette una determinazione approssimativa dell'imposta, purché non ne risultino notevoli diminuzioni o aumenti dell'imposta, non si verifichi un'importante distorsione della concorrenza e non diventino eccessivamente difficoltosi l'allestimento dei rendiconti di altri contribuenti e i controlli fiscali.

27 28

RS 952.0 RS 954.1

3827

Legge sull'IVA

Capitolo 5: Procedura di decisione e di ricorso Art. 81

Principi

Le disposizioni della PA29 sono applicabili. L'articolo 2 capoverso 1 PA non si applica alla procedura in materia di imposta sul valore aggiunto.

1

2

Le autorità accertano d'ufficio i fatti giuridicamente rilevanti.

Il principio del libero apprezzamento delle prove è applicabile. L'ammissione di una prova non può essere fatta dipendere esclusivamente dalla presentazione di determinati mezzi di prova.

3

Art. 82

Decisioni dell'AFC

D'ufficio o su richiesta del contribuente, l'AFC prende tutte le decisioni necessarie per la riscossione dell'imposta, in particolare se:

1

a.

l'esistenza o l'entità dell'assoggettamento è contestata;

b.

l'iscrizione o la cancellazione nel registro dei contribuenti è contestata;

c.

l'esistenza o l'entità del credito fiscale, della responsabilità solidale o della pretesa alla restituzione di imposte è contestata;

d.

il contribuente o la persona solidalmente responsabile non paga l'imposta;

e.

altri obblighi fondati sulla presente legge o su ordinanze emanate in virtù della legge non sono riconosciuti o non sono adempiuti;

f.

in un caso specifico, s'impone o si richiede di determinare d'ufficio, a titolo preventivo, l'assoggettamento, il credito fiscale, le basi di calcolo dell'imposta, l'aliquota applicabile o la responsabilità solidale.

Le decisioni vengono notificate per scritto al contribuente. Devono indicare i rimedi giuridici e contenere una motivazione adeguata.

2

Art. 83

Reclamo

Le decisioni dell'AFC sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione.

1

Il reclamo deve essere presentato per scritto all'AFC. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova, nonché la firma del reclamante o del suo rappresentante. Il rappresentante deve giustificare i suoi poteri con una procura scritta. I mezzi di prova devono essere designati nell'atto di reclamo e allegati allo stesso.

2

3 Se il reclamo non soddisfa questi requisiti o se le conclusioni o i motivi non sono sufficientemente chiari, l'AFC assegna al reclamante un breve termine suppletivo per rimediarvi. Essa gli assegna questo termine suppletivo con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, essa deciderà in base agli atti o, qualora manchino le conclusioni, i motivi, la firma oppure la procura, non entrerà nel merito del reclamo.

29

RS 172.021

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Legge sull'IVA

Se il reclamo è presentato contro una decisione già esaustivamente motivata dell'AFC, quest'ultima, su richiesta o con il consenso del reclamante, può trasmetterla come ricorso al Tribunale amministrativo federale.

4

La procedura di reclamo è continuata anche in caso di ritiro del reclamo, se vi sono indizi che fanno supporre che la decisione impugnata non sia conforme alle disposizioni di legge determinanti.

5

Art. 84

Spese procedurali e ripetibili

Nella procedura di decisione o di reclamo non sono di norma prelevate spese. Non sono versate ripetibili alle parti.

1

Qualunque sia l'esito della procedura, le spese procedurali possono essere addossate alla persona o all'autorità che le ha provocate per sua propria colpa.

2

Art. 85

Revisione, interpretazione e rettifica

Gli articoli 66­69 PA30 si applicano alla revisione, all'interpretazione e alla rettifica di avvisi di tassazione, decisioni e decisioni su reclamo dell'AFC.

Capitolo 6: Riscossione Art. 86

Pagamento dell'imposta

Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto, il contribuente è tenuto a saldare il credito fiscale sorto in tale periodo.

1

Se il contribuente non paga o esegue un versamento manifestamente insufficiente, l'AFC, previa diffida, promuove l'esecuzione per l'ammontare d'imposta provvisoriamente dovuto per il periodo di rendiconto interessato. Se il contribuente non ha allestito un rendiconto o se lo stesso è manifestamente incompleto, l'AFC determina dapprima, nei limiti del suo potere d'apprezzamento, l'ammontare d'imposta provvisoriamente dovuto.

2

3 L'opposizione del contribuente comporta l'apertura della procedura di rigetto.

L'eliminazione dell'opposizione compete all'AFC nell'ambito della procedura di decisione e di reclamo.

La decisione sull'opposizione è impugnabile con reclamo all'AFC entro dieci giorni dalla notificazione. Fatto salvo il capoverso 5, la decisione sul reclamo è definitiva.

4

Se l'AFC ha determinato secondo il suo apprezzamento l'ammontare d'imposta provvisoriamente dovuto per il quale è stata promossa l'esecuzione, la decisione sul reclamo è impugnabile con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Tribunale lo disponga su domanda motivata.

Il Tribunale amministrativo federale decide definitivamente.

5

30

RS 172.021

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Legge sull'IVA

L'articolo 85a della legge federale dell'11 aprile 188931 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) non è applicabile.

6

La riscossione di un'ammontare d'imposta secondo il capoverso 2 lascia impregiudicata la determinazione del credito fiscale definitivo. Quest'ultima è retta dagli articoli 72, 78 e 82.

7

Invece di pagare l'imposta, il contribuente può prestare garanzie secondo l'articolo 93 capoverso 7.

8

9

Ricevuti il pagamento o le garanzie, l'AFC ritira immediatamente l'esecuzione.

Art. 87 1

Interesse moratorio

In caso di pagamento tardivo, è dovuto senza diffida un interesse moratorio.

In caso di ripresa fiscale, non è dovuto un interesse moratorio qualora la stessa sia stata determinata da un errore che non avrebbe comportato perdite d'imposta per la Confederazione se fosse stato trattato correttamente.

2

Art. 88

Rimborso al contribuente

Se dal rendiconto d'imposta risulta un'eccedenza a favore del contribuente, quest'ultima gli viene versata.

1

2

Sono fatti salvi: a.

la compensazione dell'eccedenza con debiti d'imposta sull'importazione, anche se non sono ancora scaduti;

b.

l'impiego dell'eccedenza a garanzia dell'imposta secondo l'articolo 94 capoverso 1;

c.

l'impiego dell'eccedenza per la compensazione di crediti tra servizi federali.

Il contribuente può chiedere la restituzione di imposte pagate ma non dovute, purché l'imposta non sia stata accertata con decisione passata in giudicato.

3

Se il versamento dell'eccedenza secondo il capoverso 1 o la restituzione secondo il capoverso 3 sono effettuati oltre il 60° giorno dalla ricezione del rendiconto o della richiesta scritta di restituzione presso l'AFC, è corrisposto un interesse rimuneratorio a contare dal 61° giorno sino a quello del versamento o della restituzione.

4

Art. 89

Esecuzione

Se l'imposta, gli interessi, le spese e le multe non sono pagati, l'AFC promuove l'esecuzione e prende tutti i provvedimenti opportuni previsti dal diritto civile e dal diritto dell'esecuzione forzata.

1

Se il credito fiscale o la multa non sono ancora accertati con decisione passata in giudicato e sono contestati, l'AFC emana una decisione. La collocazione definitiva non si opera finché non esista una decisione passata in giudicato.

2

31

RS 281.1

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Legge sull'IVA

3 L'opposizione del contribuente comporta l'apertura della procedura di rigetto.

L'AFC è competente per l'eliminazione dell'opposizione.

Le decisioni dell'AFC passate in giudicato, comprese quelle su reclamo, concernenti imposte, interessi, spese e multe sono equiparate a sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 80 LEF32.

4

Il credito fiscale esiste indipendentemente dal fatto di essere prodotto in un inventario pubblico o insinuato in una diffida pubblica ai creditori.

5

Gli importi d'imposta conseguiti nell'ambito di una procedura d'esecuzione forzata costituiscono spese di realizzazione.

6

In casi fondati, l'AFC può rinunciare a ricuperare l'imposta se lo svolgimento di una procedura d'esecuzione non porterebbe a nessun risultato utile.

7

Art. 90

Agevolazioni di pagamento

Qualora il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle spese entro il termine stabilito dovesse essere particolarmente gravoso per il contribuente, l'AFC può convenire con lui una proroga del termine o pagamenti rateali.

1

Le agevolazioni di pagamento possono essere subordinate alla prestazione di adeguate garanzie.

2

Le agevolazioni di pagamento decadono se vengono a mancare i loro presupposti o se non sono adempiute le condizioni cui sono subordinate.

3

La presentazione di una domanda di agevolazioni di pagamento non sospende l'esecuzione.

4

Art. 91

Prescrizione del diritto di esigere il pagamento dell'imposta

Il diritto di esigere il pagamento del credito fiscale, degli interessi e delle spese si prescrive in cinque anni dal passaggio in giudicato della relativa pretesa.

1

2

La prescrizione è sospesa finché il debitore non può essere escusso in Svizzera.

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d'esazione e da qualsiasi proroga da parte dell'AFC, nonché da qualsiasi esercizio della pretesa da parte del contribuente.

3

4

L'interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.

Il diritto di esigere il pagamento si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine dell'anno in cui la pretesa è passata in giudicato.

5

Se per un credito fiscale è rilasciato un attestato di carenza di beni, la prescrizione del diritto di esigere il pagamento è retta dalle disposizioni della LEF33.

6

32 33

RS 281.1 RS 281.1

3831

Legge sull'IVA

Art. 92

Condono dell'imposta

L'AFC può condonare in tutto o in parte un'imposta accertata con decisione passata in giudicato se:

1

a.

il contribuente non ha fatturato o incassato l'imposta per un motivo scusabile, un trasferimento successivo della stessa non è possibile o ragionevolmente esigibile e il pagamento dell'imposta risulterebbe estremamente gravoso per lui;

b.

il contribuente deve l'imposta unicamente perché non ha rispettato prescrizioni formali o ha commesso errori per motivi di organizzazione e risulta o egli dimostra che la Confederazione non ha subito una perdita d'imposta; o

c.

il contribuente non ha potuto adempiere i suoi obblighi per un motivo scusabile, ma può successivamente dimostrare o rendere verosimile che la tassazione d'ufficio dell'AFC era troppo elevata; in tal caso il condono può essere accordato soltanto sino a concorrenza dell'importo tassato in eccesso.

L'AFC può inoltre accordare un condono dell'imposta, o rinunciare a esigere garanzie per il suo credito, nell'ambito di una procedura di concordato giudiziale.

2

La domanda di condono, motivata per scritto e corredata dei necessari mezzi di prova, dev'essere presentata all'AFC. Contro la decisione dell'AFC non è ammesso reclamo. La decisione è impugnabile con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

3

La presentazione di una domanda di condono non sospende l'esecuzione delle imposte accertate con decisione passata in giudicato.

4

La procedura di condono dell'imposta è gratuita. Le spese possono tuttavia essere addossate in tutto o in parte al richiedente se ha presentato una domanda manifestamente infondata.

5

Il Consiglio federale disciplina in dettaglio le condizioni e la procedura di condono dell'imposta.

6

Capitolo 7: Garanzia dell'imposta Art. 93

Garanzie

L'AFC può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non sono accertati con decisione passata in giudicato, né scaduti, se:

1

a.

l'esazione tempestiva sembra in pericolo;

b.

il debitore prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d'impresa in Svizzera o per farsi cancellare dal registro svizzero di commercio;

c.

il debitore è in mora con il loro pagamento;

d.

il contribuente assume in tutto o in parte un'impresa in fallimento.

3832

Legge sull'IVA

e.

il contribuente presenta rendiconti in cui figurano importi manifestamente troppo bassi.

Se il contribuente rinuncia all'esenzione dall'assoggettamento (art. 11) o opta per l'imposizione di prestazioni escluse dall'imposta (art. 22), l'AFC può esigere che presti garanzie conformemente al capoverso 7.

2

La richiesta di garanzie deve indicare la causa giuridica delle stesse, l'importo da garantire e l'ufficio incaricato di riceverle; essa vale come decreto di sequestro ai sensi dell'articolo 274 LEF34. Contro la richiesta di garanzie non è ammesso reclamo.

3

La richiesta di garanzie è impugnabile con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

4

5

Il ricorso contro la richiesta di garanzie non ha effetto sospensivo.

La notificazione della decisione concernente il credito fiscale vale come inizio dell'azione ai sensi dell'articolo 279 LEF. Il termine per promuovere l'esecuzione decorre dal momento in cui la decisione relativa al credito fiscale è passata in giudicato.

6

Le garanzie devono essere prestate sotto forma di depositi in contanti, fideiussioni solidali solvibili, garanzie bancarie, cartelle ipotecarie o ipoteche, polizze di assicurazione sulla vita con valore di riscatto, obbligazioni in franchi svizzeri, quotate in borsa, di debitori svizzeri o obbligazioni di cassa emesse da banche svizzere.

7

Art. 94

Altri provvedimenti di garanzia

Un'eccedenza a favore del contribuente risultante dal rendiconto d'imposta può essere:

1

a.

compensata con debiti di periodi precedenti;

b.

accreditata per compensare debiti di periodi successivi, se il contribuente è in ritardo con i pagamenti o per altri motivi il credito fiscale appare verosimilmente messo in pericolo; l'importo accreditato frutta interesse, allo stesso tasso di quello rimuneratorio, a contare dal 61° giorno dopo la ricezione del rendiconto da parte dell'AFC e sino al momento della compensazione; oppure

c.

compensata con garanzie richieste dall'AFC.

Se il contribuente non ha né domicilio né sede sociale in Svizzera, l'AFC può inoltre esigere la prestazione di garanzie secondo l'articolo 93 capoverso 7 per i debiti probabili.

2

In caso di ripetuto pagamento tardivo, l'AFC può obbligare il debitore a effettuare pagamenti anticipati mensili o bimensili.

3

34

RS 281.1

3833

Legge sull'IVA

Art. 95

Cancellazione dal registro di commercio

Una persona giuridica o uno stabilimento di un'impresa estera possono essere cancellati dal registro svizzero di commercio soltanto se l'AFC ha comunicato all'ufficio incaricato della tenuta del registro che l'imposta dovuta è stata pagata o è coperta da garanzie.

Titolo sesto: Disposizioni penali Art. 96

Sottrazione d'imposta

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, riduce il credito fiscale a scapito dello Stato:

1

a.

nell'ambito di un periodo fiscale, non dichiarando tutte le entrate, esagerando l'entità delle entrate provenienti da prestazioni esenti dall'imposta, non dichiarando tutte le spese che soggiacciono all'imposta sull'acquisto o dichiarando troppe spese che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente;

b.

ottenendo un rimborso indebito; o

c.

ottenendo un condono dell'imposta ingiustificato,

è punito con la multa sino a 400 000 franchi.

Chiunque trasferisce l'imposta sottratta nei casi di cui al capoverso 1 in una forma che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente è punito con la multa sino a 800 000 franchi.

2

Chiunque riduce il credito fiscale a scapito dello Stato dichiarando in modo veritiero i fattori rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, ma qualificandoli in modo errato sotto il profilo fiscale, è punito con la multa sino a 200 000 franchi se intenzionalmente non applica correttamente norme legali chiare, disposizioni chiare dell'autorità o prassi chiare pubblicate e non ne informa previamente per scritto l'autorità. Se ha agito per negligenza, l'autore è punito con la multa sino a 20 000 franchi.

3

4

Chiunque riduce il credito fiscale a scapito dello Stato: a.

non dichiarando merci, dichiarandole in modo inesatto od occultandole, intenzionalmente o per negligenza, all'atto della loro importazione;

b.

non fornendo i dati richiesti o fornendo dati inveritieri o incompleti, intenzionalmente, nell'ambito di un controllo effettuato dall'autorità o di una procedura amministrativa volta a determinare il credito fiscale o il condono dell'imposta,

è punito con la multa sino a 800 000 franchi.

5

Il tentativo è punibile.

3834

Legge sull'IVA

Qualora il profitto fiscale sia ottenuto sulla base di un rendiconto errato, la sottrazione d'imposta è punibile soltanto se l'errore non è stato corretto entro il termine previsto (art. 72 cpv. 1).

6

Art. 97

Commisurazione della pena e sottrazione d'imposta qualificata

La multa è commisurata conformemente all'articolo 106 capoverso 3 del Codice penale (CP)35; l'articolo 34 CP può essere considerato per analogia. Se il profitto fiscale ottenuto è superiore all'importo massimo della pena comminata e l'infrazione è intenzionale, la multa può essere aumentata sino al doppio del profitto fiscale.

1

In caso di circostanze aggravanti, l'importo massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva sino a due anni. Sono circostanze aggravanti:

2

a.

il fatto di reclutare una o più persone per commettere un'infrazione contro il diritto dell'imposta sul valore aggiunto;

b.

il fatto di commettere per mestiere infrazioni contro il diritto dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 98

Violazione di obblighi procedurali

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a.

non si annuncia come contribuente;

b.

nonostante diffida, non presenta un rendiconto entro il termine;

c.

non dichiara l'imposta per il pertinente periodo di rendiconto;

d.

non presta debitamente le garanzie richieste;

e.

non tiene, allestisce, conserva o produce regolarmente i libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e altri documenti;

f.

nonostante diffida, non fornisce le informazioni richieste o fornisce informazioni inesatte oppure omette di dichiarare o dichiara in modo inesatto dati e beni determinanti per la riscossione dell'imposta o per la verifica dell'assoggettamento;

g.

indica nelle fatture un ammontare d'imposta non dovuto o diverso da quello dovuto;

h.

indicando un numero di registro, fa credere di essere iscritto nel registro dei contribuenti;

i.

nonostante diffida, rende difficile, intralcia o rende impossibile la regolare esecuzione di un controllo,

è punito con la multa, purché il fatto non sia punito da un'altra disposizione che prevede una pena più elevata.

35

RS 311.0

3835

Legge sull'IVA

Art. 99

Ricettazione fiscale

Chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o altrimenti in custodia, occulta, aiuta a spacciare o mette in commercio beni sapendo o dovendo supporre che l'imposta sull'importazione dovuta sugli stessi è stata sottratta intenzionalmente, è punito con la pena applicabile all'autore.

Art. 100

Infrazioni commesse nell'azienda

Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 DPA36 esigerebbe provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, l'autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l'azienda (art. 7 DPA).

Art. 101 1

Concorso di infrazioni

Gli articoli 7, 9, 11, 12 capoverso 4 e 13 DPA37 non sono applicabili.

Una condanna secondo l'articolo 98 lettera a della presente legge non esclude una condanna secondo gli articoli 96 e 97.

2

Una condanna secondo l'articolo 14 DPA esclude un'ulteriore condanna per la medesima fattispecie di cui agli articoli 96 e 97 della presente legge.

3

Se un atto costituisce contemporaneamente una sottrazione dell'imposta sull'importazione o una ricettazione fiscale e un'infrazione contro altri disposti federali in materia di tasse perseguibile da parte dell'AFD, si infligge la pena prevista per l'infrazione più grave; la pena può essere aumentata in misura adeguata.

4

Se per una o più infrazioni risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene di competenza dell'AFC, si infligge la pena prevista per l'infrazione più grave; la pena può essere aumentata in misura adeguata.

5

Art. 102

Autodenuncia

Se il contribuente denuncia spontaneamente un'infrazione alla presente legge prima che sia nota all'autorità competente, si prescinde dall'aprire un procedimento penale nei suoi confronti, a condizione che:

1

a.

aiuti l'AFC, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui, a determinare l'ammontare dell'imposta dovuta o da restituire; e

b.

si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta o da restituire.

Se un non contribuente denuncia spontaneamente un'infrazione alla presente legge da lui commessa o cui ha partecipato, si prescinde dall'aprire un procedimento penale nei suoi confronti.

2

36 37

RS 313.0 RS 313.0

3836

Legge sull'IVA

L'autodenuncia di una persona giuridica dev'essere presentata dai suoi organi o rappresentanti. La loro responsabilità solidale secondo l'articolo 12 capoverso 3 DPA38 decade e non si procede penalmente nei loro confronti.

3

Una correzione del rendiconto secondo l'articolo 72 capoverso 2 è considerata autodenuncia.

4

Art. 103

Azione penale

La DPA39, eccettuati gli articoli 63 capoversi 1 e 2, 69 capoverso 2, 73 capoverso 1, ultimo periodo, nonché 77 capoverso 4, è applicabile all'azione penale.

1

2 L'azione penale per le infrazioni in materia di imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero e di imposta sull'acquisto spetta all'AFC, quella in materia di imposta sull'importazione all'AFD.

Nelle cause penali strettamente connesse sotto il profilo materiale che sono di competenza sia dell'AFC sia dell'AFD, l'AFC può, d'intesa con l'AFD, decidere di riunire i procedimenti presso una delle due autorità.

3

Si può prescindere dal procedimento penale se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità (art. 52 CP40). In tal caso è emanato un decreto di non luogo a procedere o di abbandono.

4

Se l'autorità competente deve istruire o giudicare anche altre cause concernenti reati ai quali è applicabile la DPA, il capoverso 1 si applica a tutti i reati.

5

Art. 104

Garanzie procedurali

L'imputato ha diritto a un procedimento penale equo, conformemente alla Costituzione federale e alle pertinenti leggi di procedura penale.

1

2

L'imputato non è tenuto a deporre a proprio carico in un procedimento penale.

Le informazioni fornite dall'imputato nell'ambito della procedura di riscossione dell'imposta (art. 68 e 73) o i mezzi di prova ottenuti nell'ambito di un controllo secondo l'articolo 78 possono essere utilizzati nel procedimento penale soltanto se l'imputato vi acconsente.

3

L'apertura dell'inchiesta penale dev'essere comunicata per scritto e senza indugio all'imputato, per quanto gravi motivi non vi si oppongano.

4

Art. 105 1

Prescrizione dell'azione penale

Il diritto di avviare un procedimento penale si prescrive: a.

38 39 40

in caso di violazione di obblighi procedurali, al momento del passaggio in giudicato del credito fiscale connesso con tale violazione;

RS 313.0 RS 313.0 RS 311.0

3837

Legge sull'IVA

b.

in caso di sottrazione d'imposta, in sei mesi dal passaggio in giudicato del corrispondente credito fiscale; sono fatte salve le lettere c e d;

c.

in caso di sottrazione d'imposta secondo l'articolo 96 capoverso 4, in due anni dal passaggio in giudicato del corrispondente credito fiscale;

d.

per qualsiasi sottrazione dell'imposta sull'importazione, in sette anni;

e.

per i reati secondo l'articolo 99 e gli articoli 14­17 DPA41, in sette anni dalla fine del periodo fiscale interessato.

L'azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione penale o una sentenza di primo grado.

2

La prescrizione dell'obbligo di pagamento o restituzione secondo l'articolo 12 DPA è retta:

3

a.

in linea di principio, dall'articolo 42;

b.

se è adempiuta una fattispecie di cui agli articoli 96 capoverso 4, 97 capoverso 2 o 99 o agli articoli 14­17 DPA, dai capoversi 1 e 2.

Il diritto di proseguire un procedimento penale avviato si prescrive in cinque anni; la prescrizione è sospesa finché l'imputato è all'estero.

4

Art. 106

Riscossione e prescrizione delle multe e delle spese

Le multe e le spese stabilite nel procedimento penale fiscale sono riscosse secondo la procedura di cui agli articoli 86­90. L'articolo 36 CP42 è applicabile.

1

2

La prescrizione del diritto di riscossione è retta dall'articolo 91.

Titolo settimo: Disposizioni finali Capitolo 1: Disposizioni di esecuzione Art. 107 1

Consiglio federale

Il Consiglio federale:

41 42 43

a.

disciplina lo sgravio dall'IVA per i beneficiari di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 della legge del 22 giugno 200743 sullo Stato ospite;

b.

disciplina a quali condizioni l'imposta gravante prestazioni eseguite sul territorio svizzero a destinatari con domicilio o sede all'estero o gravante le loro importazioni può essere rimborsata, purché la reciprocità da parte del loro Paese di domicilio o di sede sia garantita; al riguardo devono valere di principio le stesse esigenze valide per i contribuenti sul territorio svizzero in materia di deduzione dell'imposta precedente.

RS 313.0 RS 311.0 RS 192.12

3838

Legge sull'IVA

Il Consiglio federale può emanare, in deroga alla presente legge, disposizioni concernenti l'imposizione delle operazioni e dell'importazione di monete d'oro e di oro fino.

2

3

Il Consiglio federale emana le prescrizioni di esecuzione.

Art. 108

DFF

Il DFF: a.

stabilisce i tassi d'interesse moratorio e rimuneratorio conformi al mercato e li adegua periodicamente;

b.

definisce i casi in cui non viene riscosso un interesse moratorio;

c.

stabilisce un importo limite entro il quale esigui tassi d'interesse moratorio e rimuneratorio non vengono riscossi o non vanno versati.

Art. 109

Organo consultivo

Il Consiglio federale può istituire un organo consultivo composto di rappresentanti dei contribuenti, dei Cantoni, degli ambienti scientifici, degli operatori fiscali, dei consumatori e dell'Amministrazione federale.

1

L'organo consultivo esamina le conseguenze degli adeguamenti della presente legge, delle sue disposizioni di esecuzione e delle prassi per i contribuenti e l'economia.

2

L'organo consultivo esprime un parere sui progetti e può formulare autonomamente raccomandazioni per eventuali modifiche.

3

Capitolo 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente Art. 110

Diritto previgente: abrogazione

La legge del 2 settembre 199944 sull'IVA è abrogata.

Art. 111

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Legge federale dell'11 aprile 188945 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 219 cpv. 4 lett. e I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento:

4

44 45

RU 2000 1300, 2000 1134, 2001 3086, 2002 1480, 2004 4719, 2005 4545, 2006 2197 2673 5379, 2007 1411 3425 6637 RS 281.1

3839

Legge sull'IVA

...

Seconda classe e.

i crediti fiscali conformemente alla legge federale del 12 giugno 200946 concernente l'imposta sul valore aggiunto, ad eccezione dei crediti fondati su prestazioni effettuate in virtù di una legge o su ordine di un'autorità.

2. Legge del 28 giugno 196747 sul Controllo delle finanze Art. 6 lett. k Il Controllo federale delle finanze ha segnatamente i compiti seguenti: k.

esaminare regolarmente se le aliquote saldo dell'imposta sul valore aggiunto fissate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni sono adeguate.

Capitolo 3: Disposizioni transitorie Art. 112

Applicazione del diritto anteriore

Fatto salvo l'articolo 113, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità. La prescrizione continua a essere retta dagli ex articoli 49 e 50.

1

2 Il diritto anteriore è applicabile alle prestazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge nonché alle importazioni di beni per i quali il debito d'imposta sull'importazione è sorto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Le prestazioni effettuate parzialmente prima dell'entrata in vigore della presente legge sono imponibili secondo il diritto anteriore. Il nuovo diritto si applica alla parte di prestazioni effettuata dopo la sua entrata in vigore.

3

Art. 113

Applicazione del nuovo diritto

Per determinare se le condizioni dell'esenzione dall'assoggettamento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 sono adempite all'entrata in vigore della presente legge, il nuovo diritto si applica alle prestazioni imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

1

Le disposizioni sullo sgravio fiscale successivo di cui all'articolo 32 si applicano anche alle prestazioni per le quali non era dato il diritto alla deduzione dell'imposta precedente prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto.

2

3 Fatto salvo l'articolo 91, il nuovo diritto procedurale è applicabile a tutti i procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore.

46 47

RS ...; FF 2009 3789 RS 614.0

3840

Legge sull'IVA

Art. 114

Possibilità di scelta

Con l'entrata in vigore della presente legge i contribuenti possono di nuovo avvalersi delle possibilità di scelta previste dalla legge. Nella misura in cui le possibilità di scelta soggiacciano a determinati termini, questi ultimi decorrono nuovamente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1

Se il contribuente non si esprime sulle possibilità di scelta entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si presume che mantenga la sua scelta precedente, per quanto ciò sia giuridicamente possibile.

2

Art. 115

Modifica delle aliquote d'imposta

Le disposizioni transitorie sono applicabili per analogia alla modifica delle aliquote d'imposta. Il Consiglio federale adegua di conseguenza gli importi massimi stabiliti nell'articolo 37 capoverso 1.

1

Per il calcolo degli importi dell'imposta secondo le aliquote previgenti, ai contribuenti sono accordati termini sufficientemente lunghi a seconda del genere dei contratti di fornitura di beni e di prestazione di servizi.

2

Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore Art. 116 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Fatto salvo il capoverso 3, essa entra in vigore il 1° gennaio 2010. Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore degli articoli 34 capoverso 3 e 78 capoverso 4.

2

In caso di referendum e di accettazione della presente legge in votazione popolare, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

Consiglio nazionale, 12 giugno 2009

Consiglio degli Stati, 12 giugno 2009

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 23 giugno 200948 Termine di referendum: 1° ottobre 2009

48

FF 2009 3789

3841

Legge sull'IVA

3842