09.031 Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per imposte eque.

Basta con gli abusi nella concorrenza fiscale (Iniziativa per imposte eque)» del 6 marzo 2009

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi proponiamo di sottoporre al voto del Popolo e dei Cantoni l'iniziativa popolare «Per imposte eque. Basta con gli abusi nella concorrenza fiscale (Iniziativa per imposte eque)» con la raccomandazione di respingerla.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 marzo 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2008-2882

1563

Compendio Il Consiglio federale respinge l'iniziativa per imposte eque senza proporre un controprogetto. Motiva questa decisione con il fatto che l'iniziativa mette in discussione la sovranità dei Cantoni in materia di imposizione e ostacola la concorrenza fiscale. In questo modo nuoce ai Cantoni a fiscalità bassa ma anche all'intero Paese, indebolendo l'attrattiva fiscale della piazza economica svizzera.

Il 6 maggio 2008 è stata depositata l'iniziativa popolare «Per imposte eque. Basta con gli abusi nella concorrenza fiscale (Iniziativa per imposte eque)» nella forma di progetto elaborato. L'iniziativa chiede una modifica degli articoli 129 e 197 della Costituzione federale (Cost.). Le tariffe e le aliquote fiscali applicabili alle persone fisiche devono rispettare i seguenti principi: «per le persone sole, l'aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e comunali sul reddito applicabili alla quota di reddito imponibile che eccede 250 000 franchi ammonta globalmente almeno al 22 per cento» (art. 129 cpv. 2bis lett. a Cost.). Anche per l'imposizione della sostanza è prevista un'aliquota fiscale marginale minima a partire da una determinata sostanza imponibile: «per le persone sole, l'aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e comunali sulla sostanza applicabile alla quota di sostanza imponibile che eccede 2 milioni di franchi ammonta globalmente almeno al 5 per mille» (art. 129 cpv. 2bis lett. b Cost.). Per le coppie tassate congiuntamente e per le persone sole che vivono con figli, gli importi possono essere aumentati (lett. c). La lettera d vieta l'applicazione di aliquote fiscali decrescenti: «l'aliquota fiscale media applicabile ad ogni imposta diretta prelevata dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni non decresce né con l'aumento del reddito imponibile né con l'aumento della sostanza imponibile». Allo stesso tempo l'iniziativa chiede la modifica delle disposizioni transitorie della Costituzione federale. Di conseguenza, la Confederazione è tenuta a emanare la legislazione d'esecuzione entro tre anni dall'accettazione dell'iniziativa (art. 197 n. 8 cpv. 1 Cost.). I Cantoni che hanno dovuto adeguare le loro tariffe e aliquote fiscali in base all'articolo 129 capoverso 2bis Cost. saranno obbligati a versare contributi supplementari alla perequazione finanziaria per un
periodo di tempo stabilito da una legge federale (art. 197 n. 9 Cost.).

L'iniziativa è valida e deve essere sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. Il Consiglio federale raccomanda all'Assemblea federale di respingere l'iniziativa popolare senza proporre un controprogetto.

Secondo la statistica dell'imposta federale diretta allestita dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), nel periodo fiscale 2005, 24 452 contribuenti (0,6 % di tutti i contribuenti) disponevano di un reddito imponibile che eccedeva il limite di reddito previsto dall'iniziativa. Questi contribuenti hanno dichiarato oltre l'8,2 per cento del reddito imponibile complessivo e pagato il 29 per cento dell'imposta federale diretta. Nell'ambito dell'imposta sulla sostanza, 72 874 contribuenti (1,6 % di tutti i contribuenti) superavano il limite di sostanza prevista dall'iniziativa. Questi disponevano di oltre il 43 per cento della sostanza netta complessiva. Attualmente, per le persone sole con un reddito imponibile a partire da

1564

250 000 franchi, nei Cantoni di SZ, OW, NW, ZG, AR e AI l'imposizione marginale è interamente al di sotto dell'imposizione minima chiesta dall'iniziativa, mentre nei Cantoni di LU, BS, SH, SG e GR lo è solo in parte (ossia in singoli Comuni). Per i contribuenti coniugati con un reddito imponibile a partire da 420 000 franchi, i Cantoni di SZ, OW, NW, ZG, AR e AI sono interamente al di sotto dell'imposizione minima chiesta dall'iniziativa, mentre i Cantoni di LU, UR, BS, SH e GR lo sono solo in parte. Nei rimanenti Comuni degli altri Cantoni, l'aliquota d'imposizione per i corrispondenti limiti di reddito si situa al di sopra dell'aliquota minima postulata dall'iniziativa. Nell'ambito dell'imposizione della sostanza di persone sole con una sostanza imponibile a partire da 2 milioni di franchi, le aliquote fiscali marginali sono complessivamente in 14 Cantoni interamente o parzialmente più basse rispetto al 5 per mille previsto dall'iniziativa. Si tratta dell'insieme dei Cantoni di ZH, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, AI e TG nonché di alcuni Comuni dei Cantoni di LU, AR, SG, GR e AG. Nell'ambito dell'imposizione di coppie coniugate con una sostanza imponibile di 4 milioni di franchi, 13 Cantoni sono interamente (SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, AI, TG) o parzialmente (LU, AR, SG, GR, AG) al di sotto dell'aliquota preconizzata dall'iniziativa.

Il Consiglio federale respinge senza controprogetto la limitazione dell'autonomia fiscale dei Cantoni e dei Comuni richiesta dall'iniziativa. L'iniziativa non interessa solo i Cantoni che sono attualmente al di sotto dell'imposizione minima chiesta o i contribuenti che superano i limiti di reddito. A seconda dell'applicazione legislativa dell'iniziativa, quest'ultima interesserebbe direttamente anche redditi bassi o medi.

Inoltre, nel quadro della sua attuazione potrebbe risultare una pressione per armonizzare le deduzioni sociali, il che limiterebbe il margine di manovra di tutti i Cantoni. Il pregiudizio all'attrattiva fiscale internazionale degli attuali Cantoni a fiscalità bassa nonché le ripercussioni negative previste sulla crescita economica riguardano l'intero Paese. Ostacolando la dinamica della concorrenza fiscale si perderebbero certi suoi vantaggi (considerazione delle diverse preferenze, Stato relativamente più efficiente e snello, innovazione e opportunità per
le regioni periferiche). Esiste anche il rischio che la concorrenza fiscale venga sostituita da una concorrenza a livello di offerta (ad es. attraverso la maggiore offerta di sussidi) che, in fatto di efficienza e trasparenza, si ripercuoterebbe negativamente sull'economia svizzera.

Il Consiglio federale è favorevole all'autonomia fiscale dei Cantoni e dei Comuni e alla concorrenza fiscale che ne discende. Esso è cosciente che la concorrenza fiscale può efficacemente aumentare il benessere generale unicamente se le vengono posti adeguati limiti. Con la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), ampiamente accettata da Popolo e Cantoni nel mese di novembre del 2004, è disponibile uno strumento che attenua le ripercussioni negative della concorrenza fiscale. La NPC, la forte progressività dell'imposta federale diretta, l'armonizzazione fiscale formale, i principi costituzionali dell'imposizione fiscale (principi della generalità e

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dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica) nonché le sentenze del Tribunale federale (ad es. in materia di imposizione decrescente nel Cantone di Obvaldo) determinano le linee direttrici di una concorrenza fiscale regolamentata in Svizzera e rendono superflua la parziale armonizzazione fiscale materiale richiesta dall'iniziativa.

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Messaggio 1

Aspetti formali e validità dell'iniziativa

Il 6 maggio 2008 il Partito socialista svizzero (PS) ha depositato l'iniziativa popolare «Per imposte eque. Basta con gli abusi nella concorrenza fiscale (Iniziativa per imposte eque)» nella forma di progetto elaborato.

1.1

Tenore dell'iniziativa

L'Iniziativa per imposte eque ha il tenore seguente: I La Costituzione federale del 18 aprile 19991 è modificata come segue: Art. 129 rubrica e cpv. 2bis (nuovo) Armonizzazione fiscale Le tariffe e le aliquote fiscali applicabili alle persone fisiche devono tuttavia rispettare i seguenti principi: 2bis

1

a.

per le persone sole, l'aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e comunali sul reddito applicabili alla quota di reddito imponibile che eccede 250 000 franchi ammonta globalmente almeno al 22 per cento. Le conseguenze della progressione a freddo sono compensate periodicamente;

b.

per le persone sole, l'aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e comunali sulla sostanza applicabile alla quota di sostanza imponibile che eccede 2 milioni di franchi ammonta globalmente almeno al 5 per mille. Le conseguenze della progressione a freddo sono compensate periodicamente;

c.

per le coppie tassate congiuntamente e per le persone sole che vivono con figli o con persone bisognose di cui assumono principalmente il sostentamento, gli importi previsti per le persone sole nelle lettere a e b possono essere aumentati;

d.

l'aliquota fiscale media applicabile ad ogni imposta diretta prelevata dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni non decresce né con l'aumento del reddito imponibile né con l'aumento della sostanza imponibile.

RS 101

1567

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 e 9 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'art. 129 cpv. 2bis (Armonizzazione fiscale) La Confederazione emana la legislazione d'esecuzione entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 129 capoverso 2bis.

1

Se entro il termine di cui al capoverso 1 non è posta in vigore una legge d'esecuzione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione mediante ordinanza.

2

3 Un termine adeguato è concesso ai Cantoni per l'adeguamento della loro legislazione.

9. Disposizione transitoria dell'art. 135 (Perequazione finanziaria) Scaduto il termine concesso ai Cantoni per l'adeguamento della loro legislazione alle disposizioni d'esecuzione dell'articolo 129 capoverso 2bis, i Cantoni che hanno dovuto adeguare le loro tariffe e aliquote fiscali in base a tale articolo versano, prelevandoli dalle entrate fiscali supplementari risultanti da tale adeguamento, contributi supplementari nel quadro della perequazione finanziaria tra Cantoni per un periodo di tempo stabilito da una legge federale.

1

2

La Confederazione emana la legislazione d'esecuzione.

1.2

Riuscita formale e termini di trattazione

Con decisione del 27 maggio 2008 la Cancelleria federale ha preso atto che l'iniziativa depositata il 6 maggio 2008 con 104 684 firme valide è formalmente riuscita.2 In virtù dell'articolo 97 capoverso 1 della legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002 (LParl; RS 171.10) il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale il messaggio e il disegno di decreto federale il più tardi un anno dopo il deposito di un'iniziativa popolare formalmente riuscita ­ quindi il più tardi entro il 6 maggio 2009.

Secondo l'articolo 100 della LParl, l'Assemblea federale deve decidere entro 30 mesi dal deposito dell'iniziativa ­ quindi il più tardi entro il 6 novembre 2010 ­ se accettarla o rifiutarla nella forma presentata.

1.3

Validità

L'iniziativa adempie le esigenze sulla validità ai sensi dell'articolo 139 capoverso 2 Cost. Essa è formulata in forma di progetto elaborato e adempie le esigenze dell'unità della forma e della materia. Dato che non viola nessuna disposizione 2

FF 2008 4357

1568

cogente del diritto internazionale, l'iniziativa adempie le condizioni per la compatibilità con il diritto internazionale. Essa è pertanto da considerare valida.

2

Situazione iniziale

Nel mese di ottobre del 2000 i delegati del PS Svizzera hanno deciso di esaminare il lancio di un'iniziativa popolare per un'armonizzazione fiscale materiale. Il fattore determinante che ha dato origine all'iniziativa è stata la necessità di voler contenere gli abusi dannosi della concorrenza fiscale cantonale. Di conseguenza, il professor Hans Schmid (Università di San Gallo) ha sviluppato un modello con diverse varianti e sottoposto al partito uno studio unitamente a un relativo progetto d'iniziativa per modificare la Costituzione. Alla riunione del partito, il 19 e 20 ottobre 2002, è stato in linea di principio deciso di lanciare un'iniziativa popolare per un'armonizzazione fiscale materiale. Il succitato modello costituiva in seguito la base per ulteriori valutazioni. Nell'ambito della decisione materiale sul lancio dell'iniziativa popolare, alla riunione del PS, il 16 e 17 settembre 2006, tale modello non era più in primo piano, bensì una nuova soluzione. Infine, l'iniziativa è stata anche lanciata come reazione all'introduzione delle tariffe fiscali decrescenti per redditi molto elevati voluta dal Cantone di Obvaldo (ossia aliquota fiscale media decrescente in caso di aumento del reddito).

3

Obiettivi e contenuto dell'iniziativa

3.1

Obiettivi dell'iniziativa

L'iniziativa per imposte eque si prefigge di contenere la concorrenza fiscale tra Cantoni e Comuni e quindi, secondo il parere degli autori dell'iniziativa, di limitare gli abusi dannosi della concorrenza fiscale. Gli incentivi fiscali che determinano la scelta del domicilio di persone molto facoltose hanno causato in Svizzera un turismo fiscale per persone ricche, il quale genererebbe tra Cantoni e Comuni concorrenza in materia di riduzione delle imposte e quindi anche soppressioni di prestazioni statali e una società poco solidale. La presente iniziativa intende arrestare questa evoluzione.

I promotori dell'iniziativa ritengono che i seguenti argomenti depongano a favore dell'iniziativa: ­

a partire da un determinato importo, l'imposizione di reddito e sostanza viene in parte materialmente armonizzata. Al di sotto dei limiti di reddito stabiliti non si interviene nella sovranità fiscale dei Cantoni;

­

con l'iniziativa si vogliono evitare abusi nella concorrenza fiscale;

­

la prevista imposizione minima riguarda soltanto il 2 per cento dei contribuenti nonché alcuni pochi Cantoni a fiscalità bassa;

­

vietando le aliquote decrescenti nell'ambito dell'imposizione media, si evita di privilegiare contribuenti particolarmente potenti e mobili, e la decisione del Tribunale federale del 1° giugno 2007 nel caso Obvaldo viene sancita nella Costituzione federale;

1569

­

3.2

l'aumento delle imposte necessario in alcuni Cantoni provoca una crescita dell'importo di compensazione tra i Cantoni secondo la NPC.

Contenuto della normativa proposta

L'iniziativa per imposte eque pone in primo piano i tre punti seguenti: 1.

per le persone sole, l'aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e comunali sul reddito imponibile a partire da 250 000 franchi deve ammontare in tutti i Cantoni almeno al 22 per cento. Per le coppie tassate congiuntamente e le persone con figli, l'importo può essere aumentato;

2.

per le persone sole, l'aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e comunali sulla sostanza imponibile a partire da 2 milioni di franchi deve ammontare in tutti i Cantoni almeno al 5 per mille. Per le coppie tassate congiuntamente e le persone con figli, l'importo può essere aumentato;

3.

l'aliquota fiscale media applicabile a ogni singola imposta diretta prelevata dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni non decresce né con l'aumento del reddito imponibile né con l'aumento della sostanza imponibile.

3.3

Diritto vigente

Aspetti costituzionali Il regime fiscale federale è definito nella Costituzione federale (Cost.). I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Confederazione (art. 3 Cost.). Nell'ambito dell'impostazione delle loro legislazioni fiscali, ai Cantoni vengono applicate limitazioni dovute all'armonizzazione fiscale. Secondo l'articolo 129 capoverso 1 Cost., la Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali; prende in considerazione gli sforzi d'armonizzazione dei Cantoni. La competenza di armonizzazione della Confederazione si estende all'assoggettamento, all'oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali (art. 129 cpv. 2 Cost.). Questa cosiddetta armonizzazione fiscale formale ha lo scopo di equilibrare i differenti regimi fiscali cantonali, comprese le imposte dirette della Confederazione. In questo modo viene aumentata la trasparenza del diritto tributario svizzero e vengono rese possibili semplificazioni a livello di tassazione. La responsabilità dell'attuazione dell'armonizzazione fiscale formale spetta prevalentemente agli stessi Cantoni. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) può impugnare le decisioni cantonali d'ultima istanza con ricorso al Tribunale federale (art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, LAID; RS 642.14).

Secondo il vigente diritto costituzionale la cosiddetta armonizzazione fiscale materiale è esclusa, nel senso che le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta sottostanno alla sovranità cantonale (art. 129 cpv. 2 Cost.). L'autonomia tariffale che la Costituzione garantisce al legislatore cantonale nell'ambito delle imposte dirette significa che l'ordinamento giuridico della Confederazione riconosce la concorrenza fiscale per quanto riguarda le aliquote fiscali cantonali e prende pertan1570

to in considerazione anche differenze di onere tra i Cantoni come anche, all'interno del Cantone, tra i Comuni.

Le aliquote minime chieste dall'iniziativa nell'ambito delle imposte sul reddito e sulla sostanza a livello cantonale e comunale ridurrebbero la sovranità tariffale cantonale. Di conseguenza, un'estensione del campo d'armonizzazione alle tariffe fiscali cantonali e comunali necessita ­ come chiesto dall'iniziativa ­ di una base costituzionale esplicita.

Sentenza del Tribunale federale sul divieto di applicare tariffe decrescenti L'iniziativa è stata lanciata in un momento in cui non era ancora stata chiarita la questione della legittimità costituzionale di tariffe fiscali decrescenti da parte del Tribunale federale. Secondo la sentenza del 1° giugno 2007 nella causa Cantone di Obvaldo, il Tribunale federale ha dichiarato incostituzionali le tariffe fiscali decrescenti (onere fiscale medio decrescente con l'aumento del reddito), e la progressività della tariffa fiscale non può essere scelta a piacimento. È determinante considerare i principi dell'imposizione fiscale ancorati all'articolo 127 capoverso 2 Cost. (principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica). L'inammissibilità costituzionale delle tariffe decrescenti è quindi in linea di massima stabilita. Di conseguenza, un'introduzione formale nella Costituzione federale corrisponderebbe a una codificazione della vigente concezione giuridica.

4

Valutazione dell'iniziativa

4.1

Ripercussioni sui contribuenti e sui Cantoni

4.1.1

Imposta sul reddito

Contribuenti interessati direttamente dall'iniziativa L'iniziativa per imposte eque esige che, per le persone sole, l'aliquota fiscale marginale minima nell'ambito delle imposte cantonali e comunali sul reddito applicabili al reddito imponibile di oltre 250 000 franchi ammonti globalmente al 22 per cento, mentre per i coniugi venga applicata a un reddito corrispondentemente più elevato.

L'iniziativa non propone nessun limite di reddito concreto per le coppie tassate congiuntamente, ma gli autori dell'iniziativa si basano su limiti di reddito tra 420 000 e 500 000 franchi per coppie tassate congiuntamente. Nei calcoli qui di seguito si parte dal presupposto di un limite di reddito di 420 000 franchi, che corrisponde a un fattore di splitting di circa 1,7.

La tabella 1 indica il numero di contribuenti per Cantone che nell'ambito dell'imposta sul reddito sarebbe direttamente interessato dall'iniziativa. Al riguardo occorre osservare che tra i contribuenti figurano sia le persone sole sia le coppie tassate congiuntamente che sono considerate come un solo contribuente. Le cifre si riferiscono alla statistica dell'imposta federale diretta (IFD) per il periodo fiscale 2005. Secondo questa statistica, nel complesso sarebbero direttamente interessati 24 452 contribuenti (14 632 coppie coniugate con un reddito imponibile di oltre 420 000 franchi e 9820 persone sole con un reddito imponibile di oltre 250 000 franchi), ossia circa lo 0,6 per cento di tutti i contribuenti. Questi contribuenti dispongono però di oltre l'8,2 per cento del reddito imponibile totale e paga1571

no il 29 per cento dell'imposta federale diretta complessiva (non sono disponibili le cifre per la quota alle imposte cantonali e comunali). La quota di questi contribuenti al gettito IFD complessivo oscilla a livello cantonale tra il 12,7 per cento nel Cantone di Uri e il 58,1 per cento nel Cantone di Svitto. Nonostante il numero relativamente scarso di contribuenti direttamente interessati dall'iniziativa a causa del loro reddito, la loro importanza per il sistema fiscale svizzero è sostanziale nell'ottica della loro quota al gettito fiscale.

Di regola, il reddito imponibile come viene calcolato nell'ambito dell'IFD si differenzia leggermente dal reddito imponibile nei singoli Cantoni, i quali applicano deduzioni sociali individuali e concretizzano le deduzioni previste all'articolo 9 LAID in maniera diversa. Se si parte dal presupposto che nei Cantoni le possibilità di deduzione sono generalmente più marcate che nell'ambito dell'IFD, il numero effettivo di contribuenti direttamente interessati nei Cantoni dovrebbe essere leggermente minore di quanto previsto dalle cifre dell'IFD.

1572

Tabella 1 Numero di contribuenti direttamente interessati dall'iniziativa per imposte eque nell'ambito delle IFD, periodo fiscale 2005 Cantone

Contribuenti IFD Complessivamente

Numero

Zurigo Berna Lucerna Uri Svitto Obvaldo Nidvaldo Glarona Zugo Friburgo Soletta Basilea Città Basilea Campagna Sciaffusa Appenzello Esterno Appenzello Interno San Gallo Grigioni Argovia Turgovia Ticino Vaud Vallese Neuchâtel Ginevra Giura Svizzera

Gettito fiscale

Reddito imponibile > 250/420 000 CHF

Gettito IFD complessivo (CHF)

in %

774 870 593 663 203 862 19 876 78 346 19 809 23 455 22 044 62 215 137 428 151 214 122 347 156 321

6 740 1 428 718 31 1 337 56 287 46 1 176 367 361 759 898

43 188 30 164

116 154

0,27 % 0,51 %

8 378

64

262 349 127 343 324 639 132 653 194 348 373 803 207 712 98 983 237 953 41 140

918 404 939 352 1 069 2 651 436 280 2 798 67

4 448 103

24 452

Quota contribuenti con reddito imponibile > 250/420 000 CHF in CHF

0,87 % 1 767 982 018 0,24 % 649 368 981 0,35 % 266 104 464 0,16 % 15 161 390 1,71 % 263 607 672 0,28 % 23 613 632 1,22 % 76 411 520 0,21 % 20 679 940 1,89 % 262 928 269 0,27 % 171 383 472 0,24 % 176 528 926 0,62 % 227 479 516 0,57 % 313 227 551

in %

579 044 189 121 945 153 66 917 786 1 930 658 153 140 490 7 048 327 43 355 055 2 948 258 136 867 806 32 541 800 29 204 493 75 021 474 72 948 114

32,75 % 18,78 % 25,15 % 12,73 % 58,09 % 29,85 % 56,74 % 14,26 % 52,06 % 18,99 % 16,54 % 32,98 % 23,29 %

50 661 744 40 492 697

8 000 259 11 216 957

15,79 % 27,70 %

0,76 %

14 142 046

5 948 526

42,06 %

0,35 % 0,32 % 0,29 % 0,27 % 0,55 % 0,71 % 0,21 % 0,28 % 1,18 % 0,16 %

324 489 999 143 210 154 476 620 767 158 208 503 287 360 854 759 925 045 194 205 151 122 490 959 685 239 483 33 110 382

76 769 228 31 331 475 77 533 663 28 849 055 78 317 636 202 672 399 46 511 830 20 711 201 269 455 223 4 264 588

23,66 % 21,88 % 16,27 % 18,23 % 27,25 % 26,67 % 23,95 % 16,91 % 39,32 % 12,88 %

0,55 % 7 524 635 135

2 184 495 643

29,03 %

Cantoni direttamente interessati dall'iniziativa Sulla base dell'imposizione marginale applicata nei diversi Cantoni e Comuni per il periodo fiscale 2008 è possibile individuare i Cantoni e i Comuni che sarebbero direttamente interessati dall'iniziativa, ossia quali Cantoni contano almeno un comune con un'imposizione marginale inferiore al 22 per cento per i limiti di reddito 1573

in questione (cfr. al riguardo la tabella nell'allegato; le aliquote fiscali marginali per il periodo fiscale 2008 comprendono l'onere a livello di Cantoni, Comuni e Parrocchie).

A partire da un limite di reddito di 250 000 franchi per le persone sole, tutti i Comuni dei Cantoni di SZ, OW, NW, ZG, AR e AI sono al di sotto dell'imposizione minima postulata dall'iniziativa, mentre nei Cantoni di LU, BS, SH, SG e GR lo sono solo singoli comuni. A partire da un limite di reddito di 420 000 franchi per le coppie coniugate i Cantoni di SZ, OW, NW, ZG, AR e AI sono interamente interessati dall'iniziativa, mentre i Cantoni di LU, UR, BS, SH e GR lo sono solo in parte.

Nei rimanenti Cantoni, l'aliquota d'imposizione di tutti i Comuni si situa al di sopra del minimo previsto dall'iniziativa per ciascun limite di reddito.

I 12 Cantoni completamente o parzialmente interessati dall'iniziativa nell'ambito dell'imposta sul reddito partecipano con una quota del 20,8 per cento all'intero gettito dell'imposta sul reddito di Cantoni e Comuni in Svizzera3 e contano 1 001 332 contribuenti, ossia il 22,5 per cento di tutti contribuenti. Nell'ambito dell'imposta federale diretta questi 12 Cantoni partecipano con una quota del 22,7 per cento alle entrate fiscali complessive della Confederazione.

Necessità di adeguamento nell'ambito dell'imposizione del reddito Di seguito sono spiegate in dettaglio le evoluzioni delle tariffe fiscali sull'esempio dell'imposta sul reddito di tre Cantoni, ovvero Svitto, Neuchâtel e Lucerna.

Progressività della tariffa e necessità di adeguamento nel Cantone di Svitto In caso di approvazione dell'iniziativa, nel Cantone di Svitto occorre intervenire in tutti i Comuni. La figura 1 illustra l'attuale evoluzione della tariffa, compresi tutti i moltiplicatori (coefficienti d'imposta) di Cantoni e Comuni per le persone sole, nel Comune fiscalmente più vantaggioso (Wollerau), nel Comune con le maggiori imposte (Reichenburg) nonché nel capoluogo cantonale di Svitto; inoltre viene rappresentata l'imposizione minima ai sensi dell'iniziativa. Nel Cantone di Svitto, per le persone sole le aliquote fiscali marginali per tutti redditi imponibili sono al di sotto dell'imposizione minima del 22 per cento postulata dall'iniziativa (linea nera orizzontale in grassetto, a partire da 250 000 franchi). In
caso di accettazione dell'iniziativa, l'onere fiscale marginale per un reddito imponibile di 250 000 franchi dovrebbe ammontare almeno al 22 per cento, ossia situarsi all'altezza della linea nera in grassetto.

Di conseguenza, le tariffe delle imposte cantonali e comunali dovrebbero necessariamente essere adeguate. Al riguardo, l'iniziativa non prescrive come effettuare tale adeguamento. Nella maggior parte dei Cantoni l'ammontare fiscale per l'imposta sul reddito si compone di due parti, vale a dire dell'aliquota fiscale fissata dalla legge e del moltiplicatore dell'imposta stabilito periodicamente, ossia il coefficiente d'imposta. Nella legislazione tributaria dei Cantoni figura prevalentemente solo la cosiddetta tariffa di base dell'imposta, vale a dire l'aliquota semplice. Per determinare l'imposta cantonale e comunale effettivamente dovuta bisogna moltiplicare l'aliquota semplice con il coefficiente d'imposta (cosiddetto moltiplicatore annuale).

Di norma i Comuni non dispongono di tariffe fiscali proprie, ma possono, attraverso

3

AFF (2008): Öffentliche Finanzen der Schweiz 2006, Berna, pag. 150 (disponibile solo in tedesco e francese).

1574

l'impostazione del loro coefficiente d'imposta (risp. moltiplicatore), adeguare individualmente le loro entrate ai bisogni correnti.

Figura 1 Tariffa fiscale vigente per le persone sole nel Cantone di Svitto Tariffa per le persone sole nel Cantone di Svitto 25.00

22.00

Aliquota fiscale marginale in %

20.00

15.00

10.00

Svitto

5.00

Valore marginale secondo l'iniziativa PS Wollerau Reichenburg

0.00 50

100

150

200

250

300

350

Reddito imponibile in 1000 franchi

In linea di massima, con la combinazione delle imposte cantonali e comunali sono ipotizzabili due varianti di adeguamento.

1. Combinazione di adeguamenti delle tariffe e dei coefficienti d'imposta a livello cantonale e comunale Per accogliere le richieste dell'iniziativa, il Cantone deve garantire attraverso un adeguamento della tariffa che l'aliquota fiscale marginale raggiunga almeno il 22 per cento per le persone sole il cui reddito imponibile ammonta a 250 000 franchi o a un importo superiore. Sarebbe ad esempio ipotizzabile che la progressività della tariffa per i redditi fino a 250 000 franchi rimanga uguale a quella attuale e a partire da un reddito imponibile di 250 000 franchi venga applicata un'aliquota fiscale marginale costante del 22 per cento. Di conseguenza, il carico fiscale marginale nell'ambito del limite di reddito aumenterebbe sensibilmente per i contribuenti, in particolare nei Comuni fiscalmente vantaggiosi. Se l'intera struttura della progressività della tariffa dovesse rimanere pressoché invariata, la tariffa progressiva che grava attualmente i redditi imponibili tra 0 e 50 000 franchi circa potrebbe ad esempio essere applicata, finché si raggiunge un'aliquota fiscale marginale lineare del 22 per cento. Con un tale adeguamento della tariffa anche i contribuenti con un reddito imponibile inferiore a 250 000 franchi sarebbero interessati dall'iniziativa e dovrebbero sopportare un onere fiscale crescente. Anche il Cantone potrebbe accogliere le richieste dell'iniziativa aumentando il coefficiente d'imposta in maniera corrispondente. In tal modo, l'onere fiscale aumenterebbe per tutti i contribuenti e non solo per quelli con il reddito più elevato. Da questi adeguamenti risulterebbero, almeno a livello statistico, entrate fiscali maggiori. Se le entrate fiscali devono 1575

rimanere costanti, il Cantone potrebbe modificare la tariffa cosicché i contribuenti con un reddito imponibile inferiore ai rispettivi limiti di reddito siano sgravati fiscalmente. Per tutte queste varianti si dovrebbe garantire, prescrivendo un coefficiente d'imposta minimo per i Comuni, che l'onere comunale, ossia il coefficiente d'imposta applicato, raggiunga almeno l'imposizione marginale minima del 22 per cento per i redditi superiori al limite di reddito. L'autonomia comunale dovrebbe pertanto essere limitata.

Sarebbe altresì ipotizzabile che i Comuni continuassero a determinare individualmente il loro coefficiente d'imposta nei limiti stabiliti dalla legge. Di conseguenza il Cantone fisserebbe il suo onere fiscale cosicché, unitamente a quello del Comune attualmente più vantaggioso, si raggiunga un onere fiscale marginale minimo del 22 per cento per i redditi superiori al limite di reddito. Ne risulterebbe un'aliquota fiscale cantonale che, aggiunta all'imposta comunale minima, corrisponderebbe a un'imposizione minima di almeno il 22 per cento. In caso di una riduzione delle imposte (fino al minimo legale), le imposte comunali dovrebbero però essere adeguate nel rispettivo (o in un altro) Comune e allinearsi nuovamente ad (almeno) il 22 per cento. Questa variante richiederebbe un maggiore coordinamento tra il Cantone e i singoli Comuni rispetto alla variante illustrata più sopra. L'autonomia fiscale dei Cantoni sarebbe inoltre fortemente limitata.

2. Adeguamento dei coefficienti d'imposta/moltiplicatori da parte dei Comuni In linea di principio, anche un adeguamento dei coefficienti d'imposta/moltiplicatori da parte dei Comuni sarebbe una misura ipotizzabile per accogliere le richieste dell'iniziativa. L'aumento dei coefficienti d'imposta/moltiplicatori dei Comuni non modificherebbe la progressività stessa della tariffa. L'intera curva si sposterebbe tuttavia parallelamente verso l'alto in modo da raggiungere l'imposizione minima prevista dall'iniziativa. Questo adeguamento determina un aumento delle imposte anche per i contribuenti con un reddito imponibile inferiore a 250 000 franchi.

L'aumento è tanto significativo quanto più basso era l'onere fiscale iniziale (ad es. a Wollerau il coefficiente d'imposta dovrebbe subire un aumento più consistente rispetto a Svitto o Reichenburg). Un
incremento dei coefficienti d'imposta/moltiplicatori comporterebbe, almeno a livello statistico, entrate fiscali supplementari per i rispettivi Comuni.

Un confronto di queste varianti evidenzia che nel Cantone di Svitto l'iniziativa potrebbe verosimilmente essere adottata soltanto con la prima variante presentata, e concretamente mediante un adeguamento della tariffa effettuato principalmente dal Cantone. Se l'adeguamento è compiuto essenzialmente dai Comuni, la necessità di coordinamento sarebbe troppo importante. Infine, aumentare unicamente i coefficienti d'imposta comunali non sarebbe sufficiente per soddisfare le richieste dell'iniziativa nel Cantone di Svitto. La soluzione più semplice sarebbe limitare l'autonomia comunale, nel senso che i Comuni dovrebbero adattarsi all'onere fiscale del Cantone e considerare le richieste dell'iniziativa per la determinazione del loro coefficiente d'imposta. La necessità di adeguamento per i contribuenti tassati congiuntamente che dispongono di un reddito superiore a 420 000 franchi corrisponderebbe a quella per le persone sole.

Progressività della tariffa e necessità di adeguamento nel Cantone di Neuchâtel Se l'iniziativa fosse accolta, non sarebbe necessario adeguare le imposte nel Cantone di Neuchâtel dal momento che in tutti i Comuni l'onere fiscale marginale per i 1576

redditi imponibili a partire da circa 30 000 franchi (per le persone sole) e circa 50 000 franchi (per le coppie coniugate) supera l'imposizione minima del 22 per cento. La Figura 2 evidenzia in dettaglio la progressività della tariffa per le persone sole a Couvet (Comune con le imposte più alte), Marin-Epagnier (Comune con le imposte più basse) e nel capoluogo cantonale, Neuchâtel.

Figura 2 Tariffa fiscale vigente per le persone sole nel Cantone di Neuchâtel Tariffa per le persone sole nel Cantone di Neuchâtel 45.00

40.00

Aliquota fiscale marginale in %

35.00

30.00

25.00 22.00 20.00

15.00 Neuchâtel

10.00

Valore marginale secondo l'iniziativa PS Marin-Epagnier

5.00

Couvet

0.00 50

100

150

200

250

300

350

Reddito imponibile in 1000 franchi

Progressività della tariffa e necessità di adeguamento nel Cantone di Lucerna Come mostra la Figura 3 non tutti i Comuni del Cantone di Lucerna sarebbero interessati in maniera uguale dall'iniziativa. A Meggen, il Comune fiscalmente più vantaggioso del Cantone, e in altri singoli Comuni l'onere fiscale per le persone sole (e anche per le coppie coniugate) è tuttavia inferiore all'imposizione minima postulata dall'iniziativa.

In caso di adeguamento della tariffa fiscale ai sensi dell'iniziativa valgono le stesse considerazioni dell'esempio del Cantone di Svitto. Conformemente anche ad altri Cantoni in cui sono interessati solo singoli Comuni, nel caso di Lucerna sono i Comuni a necessitare un adeguamento e non il Cantone. Ad esempio, se l'iniziativa fosse accolta, Meggen dovrebbe adeguare il suo coefficiente d'imposta cosicché l'imposizione minima sia raggiunta per i limiti di reddito (la curva si sposterebbe parallelamente verso l'alto). In questo modo l'autonomia comunale verrebbe limitata. L'accettazione dell'iniziativa implicherebbe un aumento delle imposte per tutti i contribuenti di Meggen che superano l'importo esente da imposte e il Comune beneficerebbe di entrate fiscali supplementari.

1577

Figura 3 Tariffa fiscale vigente per le persone sole nel Cantone di Lucerna Tariffa per le persone sole nel Cantone di Lucerna 30.00

Aliquota fiscale marginale in %

25.00 22.00 20.00

15.00

10.00

Lucerna

5.00

Valore marginale secondo l'iniziativa PS Meggen Entlebuch

0.00 50

100

150

200

250

300

350

Reddito imponibile in 1000 franchi

4.1.2

Imposta sulla sostanza

Contribuenti interessati dall'iniziativa L'aliquota fiscale marginale delle imposte cantonali e comunali su una sostanza imponibile di 2 milioni di franchi per le persone sole e su un importo rispettivamente più elevato per le coppie tassate congiuntamente deve ammontare almeno al 5 per mille in tutti i Cantoni. L'iniziativa non propone alcun limite concreto della sostanza per le coppie tassate congiuntamente. Qui di seguito ci si basa su un limite della sostanza di 4 milioni di franchi per le coppie tassate congiuntamente (fattore di splitting: 2).

Secondo la statistica svizzera della sostanza delle persone fisiche, stilata dall'AFC, nel 2005 (vedi Tabella 2), la Svizzera conta complessivamente 72 874 contribuenti con una sostanza netta superiore ai 2 milioni di franchi, pari all'1,6 per cento di tutti i contribuenti. Questo piccolo gruppo possiede il 43 per cento dell'intera sostanza netta e questa quota oscilla da Cantone a Cantone tra il 17 e il 74 per cento nel Cantone di Uri rispettivamente nel Cantone di Nidvaldo.

1578

Tabella 2 Numero di contribuenti direttamente interessati dall'iniziativa per imposte eque nell'ambito dell'imposizione della sostanza, periodo fiscale 2005 Cantone

Contribuenti tassati sulla sostanza Complessivamente

Con sostanza netta > 2 mio. CHF Numero

Zurigo Berna Lucerna Uri Svitto Obvaldo Nidvaldo Glarona Zugo Friburgo Soletta Basilea Città Basilea Campagna Sciaffusa Appenzello Esterno Appenzello Interno San Gallo Grigioni Argovia Turgovia Ticino Vaud Vallese Neuchâtel Ginevra Giura Svizzera

Sostanza netta Complessivamente, in mio. CHF

in %

Quota dei contribuenti con sostanza netta > 2 mio. CHF in mio. CHF

in %

776 931 614 530 201 444 21 507 78 219 23 002 24 839 24 999 63 301 149 787 147 592 124 923 159 076

22 080 7 336 2 881 147 2 034 210 840 302 2 514 919 972 2 517 1 968

2,84 % 1,19 % 1,43 % 0,68 % 2,60 % 0,91 % 3,38 % 1,21 % 3,97 % 0,61 % 0,66 % 2,01 % 1,24 %

290 856 131 877 46 902 3 766 36 854 4 426 18 110 5 846 35 115 21 273 19 462 44 750 33 312

154 964 44 793 19 601 640 22 216 1 673 13 392 1 827 22 316 7 778 7 520 30 045 14 455

53,28 % 33,97 % 41,79 % 16,98 % 60,28 % 37,80 % 73,95 % 31,25 % 63,55 % 36,56 % 38,64 % 67,14 % 43,39 %

44 804 32 273

556 533

1,24 % 1,65 %

9 322 8 612

2 478 3 006

26,58 % 34,91 %

9 109

185

2,03 %

3 085

1 356

43,96 %

271 806 155 219 331 694 138 472 214 569 371 364 251 704 100 836 232 146 42 976

4 179 1 812 4 661 1 856 1 885 5 793 1 042 967 4 523 162

1,54 % 1,17 % 1,41 % 1,34 % 0,88 % 1,56 % 0,41 % 0,96 % 1,95 % 0,38 %

69 807 34 533 81 026 32 980 36 165 88 860 28 072 15 630 59 118 4 810

24 074 8 504 22 582 10 409 10 346 33 039 6 077 5 315 32 834 1 041

34,49 % 24,63 % 27,87 % 31,56 % 28,61 % 37,18 % 21,65 % 34,00 % 55,54 % 21,64 %

4 607 122

72 874

1,58 %

1 164 567

502 278

43,13 %

Cantoni direttamente interessati dall'iniziativa Nell'ambito dell'imposizione della sostanza delle persone sole con una sostanza imponibile di 2 milioni di franchi, le aliquote fiscali marginali sono in 14 Cantoni più basse rispetto al 5 per mille previsto dall'iniziativa. Si tratta dei Cantoni di ZH,

1579

SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, AI e TG (intero Cantone) nonché dei Cantoni di LU, AR, SG, GR, AG (singoli Comuni).

Per quanto concerne l'imposizione delle coppie coniugate con una sostanza imponibile di 4 milioni di franchi, le aliquote sono in 13 Cantoni (SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, AI, TG; intero Cantone) (LU, AR, SG, GR, AG; singoli Comuni) al di sotto del limite postulato dall'iniziativa per imposte eque.

Di conseguenza, nell'ambito dell'imposta sulla sostanza 14 Cantoni (interi Cantoni o singoli Comuni) applicano aliquote inferiori a quelle richieste dall'iniziativa. Secondo la statistica 2005 della sostanza, questi Cantoni dispongono di oltre il 59,1 per cento dell'intera sostanza netta e contano il 49,5 per cento dei contribuenti tassati sulla sostanza in Svizzera.

Dal momento che in gran parte dei Cantoni le tariffe dell'imposta sulla sostanza sono uniformi o solo leggermente progressive, il loro adeguamento nei Cantoni interessati comporterebbe minori problemi a livello fiscale rispetto all'imposizione del reddito.

4.2

Limitazione dell'autonomia fiscale dei Cantoni

L'iniziativa per imposte eque prescrive ai Cantoni e ai Comuni un'imposizione minima di determinati gruppi di reddito e di sostanza. Di conseguenza, essa conduce a una parziale armonizzazione fiscale materiale e tocca elementi come le tariffe e le aliquote fiscali che finora erano riservate alla sovranità cantonale (art. 129 cpv. 2 Cost.). L'iniziativa presuppone quindi imperativamente interventi della Confederazione nell'autonomia fiscale dei Cantoni e interventi dei Cantoni nell'autonomia finanziaria dei Comuni, per cui si restringe il margine di manovra finanziario di Cantoni e Comuni con conseguente limitazione parziale della loro autonomia fiscale.

La limitazione dell'autonomia cantonale in materia di tariffe, cui mira l'iniziativa, costituisce un intervento istituzionale profondo nelle attuali basi costituzionali dell'impostazione delle tariffe (vedi n. 3.3) e nel sistema federalistico svizzero.

I vari esempi cantonali al numero 4.1 mostrano che in caso di accettazione dell'iniziativa non si può escludere che Cantoni e Comuni adeguerebbero la tariffa per i redditi imponibili superiori ai limiti di reddito al fine di evitare elevate differenze di onere al limite di reddito e che anche i contribuenti al di sotto dei limiti di reddito sarebbero interessati dall'iniziativa. In questo caso l'armonizzazione fiscale materiale andrebbe oltre i destinatari considerati dall'iniziativa e interesserebbe anche contribuenti con redditi medi o bassi.

Attualmente un reddito imponibile di 250 000 franchi non significa in tutti i Cantoni la stessa cosa, in particolare a seguito della differente impostazione delle deduzioni.

L'iniziativa non risolve però la questione di una maggiore armonizzazione in relazione all'attuazione concreta e all'importo delle deduzioni ammesse ai sensi dell'articolo 9 LAID, il che potrebbe causare incertezza giuridica e concorrenza in materia di deduzioni tra i Cantoni. Pertanto, un giorno potrebbe essere necessario un ulteriore intervento nell'autonomia fiscale dei Cantoni, segnatamente in relazione alle deduzioni ammesse. Per determinare in maniera unitaria il reddito imponibile di 250 000 franchi per le persone sole (e di un rispettivo reddito più elevato per le coppie coniugate), le basi imponibili dovrebbero essere calcolate in maniera uniforme. Solo in questo modo si potrebbe garantire che un reddito imponibile di 250 000 1580

franchi sarebbe equivalente in tutti i Cantoni e questi ultimi non tenterebbero di sottrarsi all'imposizione minima adottando una politica generosa in materia di deduzioni. Con la necessaria uniformazione delle deduzioni ammesse, tutti i Cantoni sarebbero interessati dall'iniziativa.

Se per le persone sole ha previsto limiti di reddito e di sostanza concreti (250 000 franchi per il reddito imponibile e 2 milioni di franchi per la sostanza imponibile), l'iniziativa non ne propone per le coppie tassate congiuntamente. Dato che essa contiene una disposizione potestativa, i limiti minimi cantonali potrebbero variare notevolmente, qualora tali limiti non fossero fissati in modo uniforme dalla Confederazione.

4.3

Ripercussioni economiche dell'iniziativa

Pregiudizio all'attrattiva della Svizzera a livello internazionale Se l'iniziativa per imposte eque fosse accolta, gli attuali Cantoni (e Comuni) a debole imposizione, e la Svizzera tutta, subirebbero un pregiudizio alla loro attrattiva fiscale, a livello non soltanto nazionale, ma anche internazionale, per quanto concerne le persone fisiche particolarmente mobili. In ambito di concorrenza fiscale gli enti territoriali di piccole dimensioni godono di un vantaggio strategico rispetto a quelli di maggiori dimensioni, nel senso che possono essere più attrattivi sotto il profilo fiscale di quanto possa esserlo la media svizzera. Questo vantaggio strategico può essere ulteriormente accentuato tramite l'autonomia fiscale dei Cantoni.

L'imposizione minima ai sensi dell'iniziativa ridurrebbe proprio questo vantaggio (perlomeno per quanto riguarda l'imposizione delle persone fisiche), con ripercussioni che sarebbero complessivamente negative per tutta la Svizzera. Infatti, non soltanto i Cantoni interessati approfittano di un'elevata attrattiva fiscale internazionale ma indirettamente anche tutto il Paese, compresi i pochi contribuenti mobili, grazie alla possibilità dell'insediamento di imprese4 e all'afflusso di persone fisiche dall'estero. In caso di accettazione dell'iniziativa, la Svizzera non sarebbe soltanto meno attrattiva per un eventuale afflusso di contribuenti, ma in futuro rischierebbe anche di perdere contribuenti facoltosi, che si trasferiscono all'estero.

Limitazione della concorrenza fiscale con effetti secondari Se l'iniziativa fosse accolta, sarebbero posti alcuni limiti alla concorrenza nell'imposizione del reddito e della sostanza delle persone fisiche. Nell'ambito del gruppo di contribuenti con un reddito a partire da 250 000 franchi (per le persone sole), l'iniziativa comporterebbe in parte un livellamento dell'onere fiscale. Ciò dovrebbe contenere il numero di persone di questo gruppo di contribuenti che trasferisce il proprio domicilio in un Cantone fiscalmente vantaggioso, ma non azzerarlo, dato che anche dopo l'attuazione dell'iniziativa si prevedono differenze di onere fiscale tra i Cantoni. Per i redditi inferiori a questo limite sussisterebbe in linea di principio ancora un regime di concorrenza fiscale (eventualmente sotto forma limitata a causa del possibile adeguamento della progressività della tariffa, cfr. al riguardo il 4

Un'imposizione debole delle persone fisiche costituisce non solo per le società di persone, ma anche per le società di capitali un importante fattore di localizzazione (cfr. al riguardo il rapporto del DFF sull'attrattiva internazionale della piazza economica svizzera dal punto di vista fiscale [2006] e i relativi studi citati [rapporto disponibile in tedesco e francese]).

1581

n. 4.1.1); è anche ipotizzabile che la concorrenza fiscale si sposti in parte verso contribuenti con redditi inferiori a 250 000 franchi. In linea di massima, la mobilità di queste persone è però meno elevata.

Un'imposizione debole può avere diverse origini. Essa può ad esempio essere una conseguenza dell'uso parsimonioso delle risorse finanziarie, di un'offerta ridotta di prestazioni pubbliche oppure di una particolare situazione topografica o sociodemografica. Inoltre, può anche risultare dal fatto che un Cantone ha saputo offrire nel momento opportuno un'imposizione debole alle persone facoltose e a reddito elevato. Di conseguenza, l'iniziativa limiterebbe il margine decisionale cantonale e la possibilità per i Cantoni di ridistribuire alla popolazione, attraverso riduzioni d'imposta, i risparmi generati dall'uso parsimonioso delle risorse finanziarie. Inoltre, se l'iniziativa fosse accolta, sarebbe più difficile prendere in considerazione le preferenze regionali (ad es. imposizione debole e scarse prestazioni pubbliche). Se non fosse più possibile adattare l'offerta di beni pubblici alle preferenze della popolazione, ne conseguirebbe una perdita di efficienza.

La concorrenza fiscale permette l'altro di mantenere le imposte a un livello basso, poiché la possibilità che i contribuenti hanno di spostare il loro domicilio in un Comune fiscalmente più vantaggioso impedisce che le imposte subiscano un forte aumento in una collettività territoriale. Questa possibilità genera in termini di efficienza e concorrenza una pressione permanente sulle collettività territoriali, la quale si ridurrebbe con la limitazione della concorrenza fiscale. In tal modo si aprirebbe la strada a un uso inefficiente delle risorse finanziarie e agli aumenti d'imposta.

La presente iniziativa limita tra l'altro le opportunità delle regioni periferiche di compensare, attraverso una politica fiscale mirata, gli svantaggi dovuti alla loro posizione geografica rispetto ai Cantoni centrali. Di conseguenza bisogna attendersi che la concorrenza tra i Cantoni a questo livello si sposti verso altri settori. Con una maggiore concorrenza nei settori esclusi dalla presente iniziativa, segnatamente nell'imposizione delle imprese, nell'offerta di beni pubblici (ad es. infrastruttura, trasferimenti statali) o nella pianificazione del
territorio, si potrebbe continuare ad offrire incentivi per la scelta del domicilio alle persone con redditi elevati. Una possibile concorrenza a livello di sussidi (offerta di beni pubblici) potrebbe però causare una fornitura eccessiva di beni pubblici con conseguenze negative sull'efficienza e sulla trasparenza.

Ripercussioni negative sulla crescita economica Gli aumenti d'imposta causati dalla presente iniziativa ridurrebbero chiaramente nei contribuenti interessati l'incentivo a svolgere un'attività lavorativa ed eventualmente a risparmiare. Questi incentivi negativi e la diminuzione dell'attrattiva della piazza economica svizzera a livello internazionale genererebbero effetti di crescita negativi, di cui non è tuttavia possibile stimare l'entità.

Ripercussioni poco chiare sulla ripartizione individuale dei redditi Con il livellamento dell'onere fiscale e l'imposizione minima dei redditi elevati è possibile compensare tendenzialmente la ripartizione individuale dei redditi a seguito di considerevoli differenze individuali in materia di onere fiscale. Sebbene persistano ancora differenze intercantonali nell'imposizione dei redditi elevati, queste verrebbero tuttavia ridotte. Per contro, a questo effetto compensatore sulla ripartizione individuale dei redditi si opporrebbero effetti dinamici, come le ripercussioni del calo della crescita economica sulla ripartizione individuale dei redditi nonché le 1582

conseguenze di un eventuale esodo di contribuenti facoltosi all'estero. Non è quindi possibile determinare gli effetti netti della presente iniziativa sulla ripartizione individuale dei redditi.

Ripercussioni poco chiare sulla ripartizione regionale dei redditi Come illustrato al numero 4.1, l'iniziativa interesserebbe in varia misura i Cantoni.

In relazione alla ripartizione regionale dei redditi, essa limiterebbe l'opportunità per alcuni Cantoni di profilarsi come Cantoni fiscalmente vantaggiosi. In questo caso si tratta soprattutto di piccoli Cantoni di carattere piuttosto rurale che finora si sono potuti posizionare come Cantoni a bassa imposizione rispetto ai Cantoni centrali a seguito delle loro particolarità topografiche e sociodemografiche. Diversamente dai Cantoni periferici, i Cantoni centrali godono di diversi vantaggi di localizzazione che aumenterebbero notevolmente in caso di limitazione delle differenze fiscali. Se l'iniziativa dovesse essere accolta, a lungo termine i Cantoni centrali dovrebbero perdere meno sostrato fiscale in favore dei Cantoni a bassa imposizione. I Cantoni centrali aumenterebbero la loro attrattiva rispetto ai Cantoni periferici, il che accrescerebbe tendenzialmente le differenze regionali in materia di reddito.

4.4

Ripercussioni sulla NPC

Il federalismo è uno dei fondamenti su cui poggia la Costituzione federale. Grazie ad esso i Cantoni e i Comuni godono di una spiccata autonomia fiscale e finanziaria e dispongono di un ampio spettro di competenze. Tuttavia tale autonomia può comportare altresì una marcata disparità nella capacità finanziaria dei Cantoni. La perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri tra la Confederazione e i Cantoni e tra i Cantoni mettono a disposizione i necessari meccanismi di compensazione, creando in tal modo le premesse finanziarie indispensabili al mantenimento della struttura federativa della Svizzera (art. 135 Cost.). La Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) è in vigore dall'inizio del 2008. I suoi due scopi principali sono la perequazione delle disparità cantonali di reddito e l'incremento dell'efficienza del sistema federale. Con cinque strumenti la NPC può far leva su due aspetti, ossia sulle finanze (perequazione delle risorse e compensazione degli oneri) e sui compiti (dissociazione dei compiti, nuove forme di collaborazione tra Confederazione e Cantoni e collaborazione intercantonale con compensazione di oneri).

Con la NPC non solo le disparità cantonali di reddito sono ridotte in modo mirato in un ambito definito dalla Costituzione e dalla legge, ma anche l'autonomia dei Cantoni è garantita e rafforzata. Gli incentivi che sono incompatibili con un impiego più efficiente delle risorse sono corretti e i costi aggiuntivi non sono più onorati aumentando i versamenti della Confederazione. Un'attribuzione più chiara delle responsabilità nell'esercizio dei compiti pubblici consente di eliminare i doppioni. La NPC rafforza la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri. Limitando la concorrenza fiscale e intervenendo nell'autonomia cantonale l'iniziativa per imposte eque ridimensionerebbe fortemente questi vantaggi della NPC.

A seguito degli aumenti d'imposta che l'iniziativa comporta, essa potrebbe generare entrate supplementari in diversi Cantoni, tra cui Zurigo, Svitto, Nidvaldo, Zugo e Basilea Città ovvero 5 degli 8 Cantoni finanziariamente forti secondo la NPC. In base all'iniziativa queste risorse supplementari devono affluire nella perequazione 1583

finanziaria ai sensi di una soluzione transitoria. Tuttavia i Cantoni preferiscono ridistribuire ai propri cittadini le entrate fiscali supplementari che rispetto all'attuale legislazione fiscale sono conseguite mediante adattamenti della tariffa dei redditi oltre i limiti di reddito anziché versare tali entrate alla NPC. Essi potrebbero pensare ad esempio ridurre la tariffa per i redditi inferiori ai limiti di reddito, concedere deduzioni più alte o effettuare uscite supplementari per le infrastrutture. In tutti questi casi sarebbe molto difficile valutare concretamente le entrate supplementari.

Queste entrate non potrebbero essere ammortizzate dall'attuale meccanismo della perequazione delle risorse, poiché il prelievo a favore della perequazione delle risorse si applica al potenziale di risorse non interessate a medio termine dall'iniziativa e non alle entrate fiscali. Ciò significherebbe che, se l'iniziativa fosse accolta, la perequazione finanziaria, finalmente semplificata, dovrebbe essere ora integrata da un meccanismo di prelievo supplementare e complicato.

Secondo gli autori dell'iniziativa il prelievo delle entrate supplementari deve essere effettuato solo per un periodo di tempo stabilito. Evidentemente essi presumono che le misure adottate con l'iniziativa generino effetti a lungo termine e che l'afflusso di buoni contribuenti nei Cantoni fiscalmente attrattivi possa essere fermato o impedito il loro esodo da questi Cantoni. Ciò significherebbe che nel lungo periodo il sostrato fiscale dei Cantoni tenderebbe ad allinearsi. L'elemento determinante per la perequazione finanziaria sarebbe la ripercussione diretta di questi spostamenti (afflusso o esodo di buoni contribuenti) sul potenziale di risorse dei Cantoni. In questo modo essi avrebbero anche conseguenze dirette sui versamenti di compensazione; non sarebbe quindi più necessario un meccanismo di prelievo supplementare come quello nel periodo transitorio.

4.5

Attuazione legislativa dell'iniziativa

L'attuazione legislativa dell'iniziativa per imposte eque incontrerebbe alcune difficoltà.

Collaborazione complessa tra Cantone e Comuni per l'adeguamento delle aliquote fiscali La questione che ci si pone in relazione all'aliquota fiscale marginale è sapere se il Cantone deve adeguare la propria aliquota marginale all'aliquota fiscale dei Comuni oppure se sono quest'ultimi a dover adeguare la loro aliquota marginale all'aliquota fiscale dei Cantoni. Inoltre, l'iniziativa non stabilisce se occorre tenere conto anche delle imposte delle parrocchie, delle corporazioni o dei consorzi intercantonali o intercomunali ai fini della determinazione dell'aliquota fiscale marginale. Oltre ai Cantoni godono dell'autonomia fiscale non solo i Comuni politici ma, a seconda del Cantone, anche i comuni scolastici o quelli locali, i distretti o i circondari. Diventa quindi estremamente complicato determinare il limite massimo dell'aliquota fiscale marginale.

Dato che i Cantoni sarebbero interessati in misura diversa dall'iniziativa e che esistono diversi modelli relativi alle tariffe cantonali e comunali, la LAID dovrebbe limitarsi a stabilire il principio secondo cui i Cantoni devono rispettare gli oneri fiscali minimi previsti dalla Costituzione. Tuttavia, le difficoltà di attuazione menzionate non sarebbero sicuramente superate e toccherebbe ai Cantoni interessati risolverle. In linea generale i lavori per l'attuazione degli adeguamenti da apportare 1584

alle imposte cantonali e comunali e delle rispettive progressività della tariffa sono molto impegnativi e complicati (cfr. gli esempi al riguardo nel n. 4.1).

Necessità di un'ulteriore armonizzazione fiscale Non vi è ancora chiarezza in merito al calcolo del reddito rilevante per l'imposizione minima. Se ci si basa sulle legislazioni fiscali cantonali, sorgono problemi di disparità di trattamento poiché i Cantoni sono perfettamente autonomi per quanto riguarda la determinazione dell'importo di certe deduzioni. Se l'imposizione minima da stabilire nella Costituzione federale fosse la stessa per tutti i contribuenti in Svizzera, ciò eserciterebbe sulla Confederazione pressioni tali da indurla ad introdurre prima o poi un criterio di calcolo unitario (cfr. n. 4.2).

Se per le persone sole ha previsto limiti di reddito e di sostanza concreti (250 000 franchi per il reddito imponibile e 2 milioni di franchi per la sostanza imponibile), l'iniziativa non ne propone per le coppie tassate congiuntamente. Dato che essa contiene una disposizione potestativa, i limiti di reddito cantonali per le suddette coppie potrebbero variare notevolmente, qualora tali limiti non fossero disciplinati in modo uniforme dalla Confederazione.

Necessità di un nuovo fondo di perequazione per la perequazione finanziaria Secondo l'iniziativa le entrate supplementari generate dai necessari adeguamenti fiscali dovrebbero essere versate alla perequazione finanziaria per un periodo di tempo stabilito. Gli autori dell'iniziativa spiegano che il modello di prelievo dovrebbe essere il più semplice possibile e compatibile per quanto possibile con il sistema di perequazione della NPC. Dovrebbero essere garantiti sia il prelievo delle entrate fiscali supplementari sia la ripartizione di queste risorse supplementari tra i Cantoni.

L'impostazione concreta di tali prelievi non è stata definita.

Conformemente al testo dell'iniziativa i Cantoni che devono adeguare le loro tariffe e aliquote fiscali in base all'articolo 129 capoverso 2bis della Costituzione versano, prelevandoli dalle entrate fiscali supplementari risultanti da tale adeguamento, contributi supplementari nel quadro della perequazione finanziaria tra Cantoni per un periodo stabilito da una legge federale. In altre parole, le eventuali entrate supplementari generate dall'iniziativa
dovrebbero essere prelevate in tutti i Cantoni interessati, ovvero sia nei Cantoni forti di risorse sia in quelli deboli di risorse.

Secondo gli autori dell'iniziativa la maggior parte delle entrate supplementari (ad es.

l'80 %5) deve essere versata a favore della perequazione finanziaria tra i Cantoni e il restante 20 per cento rimane ai Cantoni che devono adeguare le loro imposte.

Affinché la maggior parte delle risorse prelevate sia versata alla perequazione finanziaria, si dovrebbe creare un nuovo fondo che costituirebbe un ulteriore mezzo per alimentare la perequazione finanziaria. L'iniziativa prevede un termine (ad es. 10 anni) per il prelievo e, secondo le spiegazioni ivi fornite, sarebbe ipotizzabile a seguito di questo limite temporale un prelievo che si riduce progressivamente ogni anno.6 In merito alla ripartizione tra i Cantoni delle risorse prelevate non viene fatta alcuna proposta concreta. Nella disposizione transitoria menzionata si esige unicamente che le risorse intese come «contributi supplementari» affluiscano alla perequazione finanziaria tra i Cantoni.

5 6

Argomenti del PS a favore della sua iniziativa per imposte eque (stato settembre 2008), pag. 8.

ibid.

1585

Queste spiegazioni indicano che la ripartizione delle risorse prelevate dovrebbe essere effettuata tramite uno o più fondi di perequazione secondo la NPC. In tal modo potrebbero essere alimentate la perequazione delle risorse o la compensazione degli oneri oppure entrambe. Visto che l'iniziativa concerne unicamente le risorse, sarebbe appropriato far affluire le risorse supplementari della perequazione finanziaria interamente alla perequazione delle risorse. La perequazione delle risorse non solo riceverebbe gli attuali contributi finanziari della Confederazione (perequazione verticale delle risorse) e dei Cantoni finanziariamente forti (perequazione orizzontale delle risorse) ma disporrebbe di una terza fonte di finanziamento, che sarebbe tuttavia limitata nel tempo e i cui mezzi si ridurrebbero progressivamente negli anni.

Questa fonte sarebbe completamente indipendente dalla perequazione verticale e dalla perequazione orizzontale delle risorse (diversa provenienza dei mezzi); essa non avrebbe ripercussioni sulla parte dei contributi dei Cantoni finanziariamente forti né su quella della Confederazione, ossia sulla fascia stabilita nella Costituzione.

La ridistribuzione delle risorse tra i Cantoni dovrebbe avvenire secondo le regole della ripartizione dei mezzi della perequazione delle risorse.

5

Conclusioni

Respingiamo senza controprogetto la limitazione dell'autonomia fiscale dei Cantoni e dei Comuni chiesta dall'iniziativa popolare. L'iniziativa per imposte eque presuppone interventi della Confederazione nell'autonomia fiscale dei Cantoni e interventi dei Cantoni nell'autonomia finanziaria dei Comuni. L'attuazione dell'iniziativa richiederebbe presumibilmente un'armonizzazione in relazione alla concretizzazione e all'ammontare delle deduzioni ammesse, il che restringerebbe il margine di azione di tutti i Cantoni. Inoltre bisognerebbe armonizzare maggiormente le imposte cantonali e comunali, ma ciò renderebbe più complesso il sistema fiscale svizzero.

L'iniziativa impedirebbe ai piccoli Cantoni, soprattutto di campagna, di adottare una politica a bassa fiscalità per i redditi alti e quindi di migliorare la loro attrattiva nella concorrenza fiscale tra i Cantoni. Inoltre questi Cantoni diventerebbero meno competitivi fiscalmente anche a livello internazionale, ciò potrebbe avere effetti negativi nel lungo periodo per tutta la Svizzera. Infatti, da un elevato grado di attrattiva fiscale in ambito internazionale trarrebbero vantaggio non solo i Cantoni interessati ma, grazie all'insediamento di imprese e all'afflusso di persone, indirettamente tutta la Svizzera inclusi i contribuenti meno mobili. Una riduzione dell'attrattiva fiscale della Svizzera a livello internazionale e dell'incentivo dei contribuenti ­ le cui imposte dovrebbero essere aumentate a causa dell'iniziativa ­ a svolgere un'attività lavorativa e a risparmiare si ripercuoterebbe negativamente sulla crescita economica.

Limitando la dinamica della concorrenza fiscale si perderebbero alcuni di questi vantaggi (presa in considerazione delle diverse preferenze, Stato relativamente più efficiente e snello, innovazione e opportunità per le regioni periferiche). La limitazione della concorrenza fiscale potrebbe far nascere altre forme di concorrenza per attirare imprese e contribuenti che produrrebbero effetti ancora più importanti di quelli attuali. Non è certo che con l'iniziativa si possano compensare le differenze di reddito tra i contribuenti in Svizzera né è probabile che si riesca a ridurre le disparità nella distribuzione del reddito tra le regioni. L'allineamento dell'onere fiscale tra i Cantoni (che potrebbe essere ulteriormente rafforzato da eventuale riduzioni d'imposta da parte dei Cantoni centrali che perderebbero meno contribuenti), che 1586

l'iniziativa produrrebbe, accrescerebbe l'attrattiva dei Cantoni centrali rispetto a quelli periferici, con conseguenze imprevedibili per lo sviluppo delle regioni della Svizzera.

Sosteniamo l'autonomia fiscale dei Cantoni e dei Comuni e la concorrenza fiscale che ne discende. Siamo tuttavia consapevoli del fatto che la concorrenza fiscale può produrre effetti benefici unicamente se ad essa sono posti limiti adeguati. Con la Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) si dispone di uno strumento che attenua le ripercussioni negative della concorrenza fiscale senza limitare l'autonomia dei Cantoni. La NPC, la forte progressività dell'imposta federale diretta, l'armonizzazione fiscale formale e i principi costituzionali dell'imposizione fiscale (principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica) costituiscono la base della regolamentazione della concorrenza fiscale in Svizzera. Occorre infine richiamare l'attenzione sulla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di imposizione decrescente che concretizza il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. Tutti questi elementi rendono inutile la restrizione della concorrenza fiscale chiesta dall'iniziativa.

1587

Allegato Tabella Aliquote fiscali marginali nei Cantoni e in alcuni Comuni, periodo fiscale 2008 Tenuto conto di tutte le eventuali modifiche tariffali del 2008 Coefficienti d'imposta 2008 (*già fissati) per comuni con più di 2000 abitanti Aliquota fiscale marginale Reddito Sostanza Persona sola Coniugati Persona sola Comune 251'000 Comune 421'000 Comune 2'010'000 Comune ZH * min max capoluogo BE * min max capoluogo LU * min max capoluogo UR * min max capoluogo SZ * min max capoluogo OW * min max capoluogo NW * min max capoluogo GL * min max capoluogo ZG min max capoluogo FR min max capoluogo SO * min max capoluogo BS * min max capoluogo BL * min max capoluogo SH * min max capoluogo AR * min max capoluogo AI min max capoluogo

1588

Coniugati 4'010'000

Zumikon Affoltern am Albis Capoluogo cantonale

23.27 Zumikon 30.81 Affoltern am Albis 29.90 Capoluogo cantonale

23.27 Zumikon 30.81 Affoltern am Albis 29.90 Capoluogo cantonale

3.58 Zumikon 4.74 Affoltern am Albis 4.60 Capoluogo cantonale

5.37 7.11 6.90

Muri bei Bern Lauterbrunnen Capoluogo cantonale

26.62 Muri bei Bern 34.08 Lauterbrunnen 30.14 Capoluogo cantonale

27.05 Muri bei Bern 34.62 Lauterbrunnen 30.62 Capoluogo cantonale

6.55 Muri bei Bern 8.39 Lauterbrunnen 7.42 Capoluogo cantonale

6.55 8.39 7.42

Meggen Entlebuch Capoluogo cantonale

17.08 Meggen 27.63 Entlebuch 22.75 Capoluogo cantonale

17.08 Meggen 27.63 Entlebuch 22.75 Capoluogo cantonale

3.94 Meggen 6.38 Entlebuch 5.25 Capoluogo cantonale

3.94 6.38 5.25

Schattdorf Erstfeld Capoluogo cantonale

23.65 Schattdorf 25.00 Erstfeld 24.00 Capoluogo cantonale

21.65 Schattdorf 23.00 Erstfeld 22.00 Capoluogo cantonale

7.04 Schattdorf 7.85 Erstfeld 7.25 Capoluogo cantonale

6.29 7.10 6.50

Wollerau Reichenburg Capoluogo cantonale

7.96 Wollerau 15.22 Reichenburg 13.43 Capoluogo cantonale

7.96 Wollerau 15.22 Reichenburg 13.43 Capoluogo cantonale

1.09 Wollerau 2.09 Reichenburg 1.84 Capoluogo cantonale

1.09 2.09 1.84

Sarnen Giswil Capoluogo cantonale

13.59 Sarnen 15.57 Giswil 13.59 Capoluogo cantonale

13.59 Sarnen 15.57 Giswil 13.59 Capoluogo cantonale

1.51 Sarnen 1.73 Giswil 1.51 Capoluogo cantonale

1.51 1.73 1.51

Hergiswil (NW) Beckenried Capoluogo cantonale

13.83 Hergiswil (NW) 17.52 Beckenried 16.83 Capoluogo cantonale

13.83 Hergiswil (NW) 17.52 Beckenried 16.83 Capoluogo cantonale

1.12 Hergiswil (NW) 1.41 Beckenried 1.36 Capoluogo cantonale

1.11 1.41 1.36

Netstal Glarona Capoluogo cantonale

25.41 Netstal 26.67 Glarona 26.67 Capoluogo cantonale

25.53 Netstal 26.80 Glarona 26.80 Capoluogo cantonale

3.63 Netstal 3.81 Glarona 3.81 Capoluogo cantonale

3.63 3.81 3.81

Walchwil Unterägeri Capoluogo cantonale

11.84 Walchwil 13.84 Unterägeri 12.16 Capoluogo cantonale

11.84 Walchwil 13.84 Unterägeri 12.16 Capoluogo cantonale

3.70 Walchwil 4.32 Unterägeri 3.80 Capoluogo cantonale

3.70 4.33 3.80

Villars-sur-Glâne Romont (FR) Capoluogo cantonale

23.21 Villars-sur-Glâne 29.16 Romont (FR) 25.29 Capoluogo cantonale

23.21 Morat 29.16 Romont (FR) 25.29 Capoluogo cantonale

6.26 Morat 7.98 Romont (FR) 7.01 Capoluogo cantonale

6.26 7.98 7.01

Däniken Subingen Capoluogo cantonale

23.12 Däniken 30.01 Subingen 28.18 Capoluogo cantonale

23.12 Däniken 30.03 Subingen 28.19 Capoluogo cantonale

3.02 Däniken 3.91 Subingen 3.68 Capoluogo cantonale

3.01 3.92 3.68

Bettingen Basilea Capoluogo cantonale

20.80 Bettingen 28.08 Basilea 28.08 Capoluogo cantonale

20.80 Basilea 28.08 Basilea 28.08 Capoluogo cantonale

9.00 Basilea 9.00 Basilea 9.00 Capoluogo cantonale

8.00 8.00 8.00

Bottmingen Liestal Capoluogo cantonale

26.18 Bottmingen 30.36 Liestal 30.36 Capoluogo cantonale

25.92 Pfeffingen 30.06 Birsfelden 30.06 Capoluogo cantonale

7.00 Pfeffingen 8.45 Birsfelden 8.18 Capoluogo cantonale

7.00 8.45 8.18

Thayngen Hallau Capoluogo cantonale

19.90 Thayngen 23.36 Hallau 22.08 Capoluogo cantonale

19.90 Thayngen 23.36 Hallau 22.08 Capoluogo cantonale

5.23 Thayngen 6.14 Hallau 5.80 Capoluogo cantonale

5.23 6.14 5.80

Teufen (AR) Urnäsch Capoluogo cantonale

17.42 Teufen (AR) 21.71 Urnäsch 20.28 Capoluogo cantonale

17.42 Teufen (AR) 21.71 Urnäsch 20.28 Capoluogo cantonale

4.02 Teufen (AR) 5.01 Urnäsch 4.68 Capoluogo cantonale

4.02 5.01 4.68

Appenzello Schwende Capoluogo cantonale

15.04 Appenzello 17.60 Schwende 15.04 Capoluogo cantonale

15.04 Appenzello 17.60 Schwende 15.04 Capoluogo cantonale

2.82 Appenzello 3.30 Schwende 2.82 Capoluogo cantonale

2.82 3.30 2.82

Tabella (continuaz.)

Tenuto conto di tutte le eventuali modifiche tariffali del 2008 Coefficienti d'imposta 2008 (*già fissati) per comuni con più di 2000 abitanti Aliquota fiscale marginale Reddito Sostanza Persona sola Coniugati Persona sola Coniugati Comune 251'000 Comune 421'000 Comune 2'010'000 Comune SG * min Mörschwil 20.16 Mörschwil 22.40 Mörschwil 4.26 Mörschwil max Rorschach 26.46 Rorschach 29.40 Rorschach 5.59 Rorschach capoluogo Capoluogo cantonale 25.20 Capoluogo cantonale 28.00 Capoluogo cantonale 5.32 Capoluogo cantonale GR min St. Moritz 19.89 St. Moritz 19.89 St. Moritz 3.96 St. Moritz max Thusis 26.67 Thusis 26.67 Thusis 5.31 Thusis capoluogo Capoluogo cantonale 22.71 Capoluogo cantonale 22.71 Capoluogo cantonale 4.52 Capoluogo cantonale AG * min Döttingen 22.30 Döttingen 22.30 Döttingen 4.91 Döttingen max Aarburg 29.62 Aarburg 29.62 Aarburg 6.53 Aarburg capoluogo Capoluogo cantonale 25.72 Capoluogo cantonale 25.72 Capoluogo cantonale 5.67 Capoluogo cantonale TG * min Ermatingen 24.93 Ermatingen 23.54 Ermatingen 3.05 Ermatingen max Erlen 30.51 Erlen 28.81 Erlen 3.73 Erlen capoluogo Capoluogo cantonale 26.37 Capoluogo cantonale 24.90 Capoluogo cantonale 3.22 Capoluogo cantonale TI min Bioggio 23.56 Bioggio 24.58 Bioggio 5.36 Bioggio max Biasca 28.56 Biasca 29.80 Biasca 6.66 Biasca capoluogo Capoluogo cantonale 28.13 Capoluogo cantonale 29.35 Capoluogo cantonale 6.40 Capoluogo cantonale VD * min Chexbres 31.73 Chexbres 31.41 Chexbres 7.17 Chexbres max Château-d'Oex 35.48 Château-d'Oex 35.12 Château-d'Oex 8.02 Château-d'Oex capoluogo Capoluogo cantonale 35.18 Capoluogo cantonale 34.82 Capoluogo cantonale 7.95 Capoluogo cantonale VS min Bagnes 25.79 Bagnes 24.00 Bagnes 6.00 Bagnes max Ardon 29.15 Ardon 27.00 Ardon 6.90 Ardon capoluogo Capoluogo cantonale 27.85 Capoluogo cantonale 25.50 Capoluogo cantonale 6.55 Capoluogo cantonale NE * min Marin-Epagnier 26.39 Marin-Epagnier 26.39 Marin-Epagnier 6.37 Marin-Epagnier max Couvet 31.18 Couvet 31.17 Couvet 7.74 Couvet capoluogo Capoluogo cantonale 27.84 Capoluogo cantonale 27.84 Capoluogo cantonale 6.91 Capoluogo cantonale GE min Genthod 27.30 Genthod 28.75 Genthod 8.93 Genthod max Onex 31.77 Onex 33.46 Onex 10.08 Onex capoluogo Capoluogo cantonale 30.90 Capoluogo cantonale 32.54 Capoluogo cantonale 9.85 Capoluogo cantonale JU min Courtételle
32.52 Courtételle 32.52 Courtételle 5.91 Courtételle max Vicques 34.17 Vicques 34.17 Vicques 6.21 Vicques capoluogo Capoluogo cantonale 32.88 Capoluogo cantonale 32.88 Capoluogo cantonale 5.98 Capoluogo cantonale

4'010'000 4.26 5.59 5.32 3.96 5.31 4.52 4.91 6.53 5.67 3.05 3.73 3.22 5.78 7.17 6.90 7.17 8.02 7.95 6.00 6.90 6.55 6.37 7.74 6.91 9.16 10.31 10.08 5.91 6.21 5.98

1589

1590