B Ordinanza dell'Assemblea federale relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari
Disegno
Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 20091, decreta: I L'ordinanza dell'Assemblea federale del 9 ottobre 19982 relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari è modificata come segue: Art. 2 cpv. 2 lett. a e b 2
Il conto economico ingloba i ricavi e le spese: a.
i ricavi si compongono delle attribuzioni al fondo sotto forma di entrate a destinazione vincolata, dell'attivazione di mutui nonché di interessi attivi sui mutui;
b.
le spese si compongono dei prelievi messi a disposizione dei progetti, dei rimborsi degli impegni vincolati alla loro realizzazione e al relativo finanziamento, degli interessi passivi sugli impegni del fondo nonché degli ammortamenti degli attivi.
II La presente modifica entra in vigore il ...
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FF 2009 6281 RS 742.140
2009-2316
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Ordinanza dell'Assemblea federale relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari
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