Termine di referendum: 1° ottobre 2009

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge (Sviluppo dell'acquis di Schengen) del 12 giugno 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 20082, decreta: Art. 1 Lo scambio di note del 28 marzo 2008 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 20063, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge è approvato.

1

Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea, la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, dell'adempimento da parte della Svizzera dei propri requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1.

2

Art. 2 La legge federale sullo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen (Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen, LSIS) è approvata nella versione qui annessa.

1 2 3 4

RS 101 FF 2008 7809 GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89 RS 0.360.268.1

2008-1307

3873

Recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. DF

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.

2

Consiglio nazionale, 12 giugno 2009

Consiglio degli Stati, 12 giugno 2009

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 23 giugno 20095 Termine di referendum: 1° ottobre 2009

5

FF 2009 3873

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Recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. DF

Legge federale sullo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen

Allegato (art. 2)

(Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen, LSIS) del 12 giugno 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale6; in esecuzione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 20067, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (decisione quadro); visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 20088, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 1

Oggetto

Per la trasposizione della decisione quadro la presente legge disciplina: a.

le modalità dello scambio di informazioni, su richiesta, tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli Stati vincolati a un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stati Schengen), per scopi di prevenzione e di perseguimento di reati, a condizione che una legge speciale o un accordo preveda che i dati possano essere scambiati tra le autorità succitate e per gli scopi summenzionati;

b.

le condizioni e le modalità applicabili allo scambio spontaneo di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen, ai fini della prevenzione e del perseguimento di reati.

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato 2.

2

6 7 8

RS 101 GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89 FF 2008 7809

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3

Sono fatte salve: a.

la legge federale del 20 marzo 19819 sull'assistenza internazionale in materia penale;

b.

le convenzioni internazionali sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale.

4 La presente legge non pregiudica gli obblighi più rigorosi in materia di assistenza amministrativa né le disposizioni più favorevoli di accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione esistenti tra la Svizzera e uno o più Stati Schengen.

Art. 2

Informazioni e protezione dei dati

Per informazioni ai sensi della presente legge s'intende qualsiasi tipo di informazioni detenute da autorità di perseguimento penale.

1

Sono escluse le richieste di informazioni che implicano l'applicazione della coercizione processuale o che concernono informazioni protette dal diritto nazionale. Per coercizione processuale s'intendono in particolare le misure coercitive consentite dal diritto svizzero di polizia e dal diritto processuale penale svizzero.

2

Il trattamento di informazioni ai sensi della presente legge è retto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni.

3

Art. 3

Autorità di perseguimento penale della Confederazione

Sono autorità di perseguimento penale della Confederazione ai sensi della presente legge le autorità che il diritto federale autorizza ad esercitare poteri pubblici e ad adottare misure coercitive per perseguire e prevenire reati.

1

Le autorità incaricate dell'esecuzione di procedimenti penali amministrativi sono escluse dal campo d'applicazione della presente legge.

2

Art. 4

Autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen

Sono autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen ai sensi della presente legge le autorità definite all'articolo 2 lettera a della decisione quadro.

Art. 5

Canali di comunicazione e punti di contatto

Lo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen ha luogo tramite qualsiasi canale esistente ai fini della cooperazione internazionale in materia di perseguimento penale.

1

L'Ufficio federale di polizia può fungere da punto centrale di contatto per le altre autorità di perseguimento penale.

2

9

RS 351.1

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Art. 6

Parità di trattamento

La comunicazione di informazioni alle competenti autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen non può essere soggetta a regole più severe di quelle applicabili alla comunicazione alle autorità di perseguimento penale svizzere.

1

Le leggi speciali che prevedono condizioni più severe per la comunicazione di informazioni alle autorità di perseguimento penale estere non si applicano alla comunicazione alle autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen.

2

Sezione 2: Scambio di informazioni Art. 7

Scambio spontaneo di informazioni

Le autorità di perseguimento penale della Confederazione mettono spontaneamente a disposizione delle competenti autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen le informazioni definite all'articolo 2 che potrebbero essere rilevanti per la prevenzione e il perseguimento dei reati elencati nell'allegato 1.

1

Queste informazioni sono trasmesse mediante il formulario di cui all'articolo 10 lettera b.

2

Sull'applicazione dello scambio spontaneo di informazioni è allestito un rapporto annuale.

3

Art. 8

Contenuto e forma delle richieste

Le richieste di informazioni devono contenere in particolare le seguenti indicazioni:

1

a.

il servizio richiedente;

b.

le informazioni richieste;

c.

lo scopo per cui sono richieste le informazioni;

d.

una breve descrizione dei fatti principali;

e.

le eventuali restrizioni di utilizzazione delle informazioni richieste;

f.

l'eventuale indicazione dell'urgenza della richiesta.

Per le richieste di informazioni occorre utilizzare il formulario di cui all'articolo 10 lettera a.

2

Art. 9

Risposta

Per rispondere alle richieste di informazioni occorre utilizzare il formulario di cui all'articolo 10 lettera b.

1

Se non è competente, l'autorità cui è rivolta la richiesta la inoltra d'ufficio all'autorità competente.

2

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Recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. DF

L'inoltro di richieste, il rifiuto di fornire informazioni e il ritardo nella risposta devono essere motivati mediante il formulario di cui al capoverso 1.

3

Se occorre l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria, l'autorità di perseguimento penale richiesta la chiede d'ufficio.

4

L'autorità che comunica informazioni deve menzionare le restrizioni di utilizzazione, a condizione che tale possibilità sia prevista da una legge speciale.

5

Art. 10

Formulari

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia predispone il formulario da utilizzare per: a.

la richiesta di informazioni;

b.

la risposta alla richiesta di informazioni, compresi i motivi concernenti l'inoltro di una richiesta, il rifiuto di fornire informazioni e il ritardo nella risposta.

Art. 11

Termini

Se le informazioni richieste riguardano un reato ai sensi dell'allegato 1 e sono disponibili immediatamente tramite l'accesso a una banca dati, occorre rispondere alla richiesta entro i termini seguenti:

1

a.

otto ore per le richieste urgenti;

b.

sette giorni per le richieste non urgenti.

Il termine di cui al capoverso 1 lettera a può essere prorogato fino a tre giorni; la proroga deve essere motivata.

2

3

In tutti gli altri casi la risposta deve essere fornita entro 14 giorni.

Art. 12 1

2

Motivi di rifiuto

Lo scambio di informazioni può essere rifiutato se: a.

rischia di pregiudicare interessi essenziali di sicurezza nazionale;

b.

rischia di compromettere il buon esito di un'indagine in corso o la sicurezza delle persone; o

c.

le informazioni richieste non sembrano utili o necessarie per la prevenzione o il perseguimento di un reato.

Lo scambio di informazioni deve essere rifiutato se: a.

le informazioni saranno utilizzate come prove dinanzi a un'autorità giudiziaria;

b.

la richiesta si riferisce a un reato passibile di una pena detentiva di un anno o meno; o

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Recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. DF

c.

l'accesso alle informazioni e il loro scambio devono essere autorizzati da un'autorità giudiziaria e questa ha negato l'autorizzazione.

Sezione 3: Disposizioni finali Art. 13

Sviluppi dell'acquis di Schengen

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere autonomamente trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen che implicano una modifica dei reati elencati all'allegato 1.

1

Il Consiglio federale è autorizzato ad apportare, nell'ambito di un'ordinanza, modifiche di lieve entità all'allegato 1. Al contempo sottopone al Parlamento un messaggio concernente la modifica della legge.

2

Art. 14

Esecuzione da parte dei Cantoni

In quanto non esistano disposizioni cantonali concernenti lo scambio di informazioni con gli Stati Schengen, per l'esecuzione del diritto federale i Cantoni applicano la presente legge.

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Allegato 1 (art. 7 cpv. 1 e 11 cpv. 1)

Reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o sono equivalenti a quelli definiti dalla decisione quadro 2002/584/GAI10 Decisione quadro 2002/584/JI

1. Omicidio volontario, lesioni personali gravi

Reati considerati dal diritto svizzero

Omicidio (omicidio intenzionale, assassinio, omicidio passionale, omicidio su richiesta della vittima, infanticidio), lesioni gravi (art. 111­114, 116 e 122 CP11)

2. Furti organizzati o con l'uso di armi Furto e rapina (art. 139 n. 3, 140 CP) 3. Criminalità informatica

Acquisizione illecita di dati, accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati, danneggiamento di dati, abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, conseguimento fraudolento di una prestazione (art. 143, 143bis, 144bis, 147 cpv. 1 e 2, 150 CP)

4. Sabotaggio

Danneggiamento, incendio intenzionale, esplosione, uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi, fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi, inondazione o franamento, danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227 e 228 CP)

5. Truffa

Truffa (art. 146 cpv. 1 e 2 CP)

6. Frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 199512 elaborata in base all'articolo K3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, abuso di carte-chèques o di credito, frode dello scotto, conseguimento fraudolento di una prestazione, danno patrimoniale procurato con astuzia, false indicazioni su attività commerciali, false comunicazioni alle autorità del registro di commercio, contraffazione di merci, bancarotta fraudo-

10 11 12

Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

Codice penale, RS 311.0 GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49

3880

Recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. DF

Decisione quadro 2002/584/JI

Reati considerati dal diritto svizzero

lenta e frode nel pignoramento, conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale (art. 147­150, 151­155, 163 e 170 CP). Truffa in materia di prestazioni e di tasse secondo la legge federale sul diritto penale amministrativo (art. 14 cpv. 1 DPA13) 7. Contraffazione e pirateria in materia di prodotti

Contraffazione di merci (art. 155 CP).

Violazione del diritto al marchio, uso fraudolento del marchio, uso di indicazioni di provenienza non pertinenti (art. 61 cpv. 3, 62 cpv. 1 e 2, 64 cpv. 2 LPM14).

Violazione del diritto di design (art. 41 cpv. 2 LDes15).

Violazione del diritto d'autore, lesione di diritti di protezione affini (art. 67 cpv. 2, 69 cpv. 2 LDA16)

8. Racket ed estorsioni

Estorsione (art. 156 CP)

9. Dirottamento di aereo/nave

Estorsione, coazione, sequestro di persona e rapimento, presa d'ostaggio (art. 156, 181 e 183­185 CP)

10. Traffico di veicoli rubati

Ricettazione (art. 160 CP)

11. Tratta di esseri umani

Tratta di esseri umani (art. 182 CP)

12. Rapimento, sequestro e presa di ostaggi

Sequestro di persona e rapimento, circostanze aggravanti, presa d'ostaggio (art. 183­185 CP) Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero (art. 271 n. 2 CP)

13. Sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile

Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni: atti sessuali con fanciulli, pornografia (art. 187 e 197 n. 3 CP)

14. Stupro

Violenza carnale (art. 190 CP)

13 14 15 16

Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo, RS 313.0 Legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi, RS 232.11 Legge del 5 ottobre 2001 sul design, RS 232.12 Legge del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore, RS 231.1

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Recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. DF

Decisione quadro 2002/584/JI

Reati considerati dal diritto svizzero

15. Incendio volontario

Incendio intenzionale (art. 221 CP)

16. Traffico illecito di materie nucleari e radioattive

Pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti, atti preparatori punibili (art. 226bis e 226ter CP) Inosservanza di provvedimenti di sicurezza interna ed esterna della legge sull'energia nucleare (art. 88 LENu17)

17. Falsificazione di monete, compresa Contraffazione di monete, alterazione di la contraffazione dell'euro monete (art. 240 e 241 CP) 18. Falsificazione di mezzi di pagamento

Contraffazione di monete, alterazione di monete, messa in circolazione di monete false, imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione, importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 240­244 CP)

19. Falsificazione di atti amministrativi Falsità in documenti, falsità in certificati, conseguimento fraudolento e traffico di documenti falsi di una falsa attestazione, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 251­253 e 317 n. 1 CP) 20. Partecipazione a un'organizzazione Organizzazione criminale, associazioni criminale illecite (art. 260ter e 275ter CP) 21. Traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi

Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater CP) Delitti secondo la legge sulle armi (art. 33 cpv. 1 e 3 LArm18)

22. Terrorismo

Finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies CP)

23. Razzismo e xenofobia

Discriminazione razziale (art. 261bis CP)

24. Reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale

Genocidio (art. 264 CP)

25. Riciclaggio di proventi di reato

Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP)

17 18

Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare, RS 732.1 Legge del 20 giugno 1997 sulle armi, RS 514.54

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Decisione quadro 2002/584/JI

Reati considerati dal diritto svizzero

26. Corruzione

Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (corruzione attiva, corruzione passiva, concessione di vantaggi, accettazione di vantaggi), corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322ter­322septies CP) Corruzione attiva e passiva e concorrenza sleale secondo la legge federale contro la concorrenza sleale (art. 4a in combinato disposto con l'art. 23 LCSl19)

27. Favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali

Incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali (art. 116 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con cpv. 3 LStr20)

28. Traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita

Disposizione penale della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport21 (art. 11f) Delitti secondo la legge sulle derrate alimentari (art. 47 cpv. 1 e 2 LDerr22) Delitti secondo la legge sugli agenti terapeutici (art. 86 cpv. 1 e 2 LATer23)

29. Traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte

Disposizioni penali secondo la legge sul trasferimento dei beni culturali (art. 24­29 LTBC24)

30. Traffico illecito di organi e tessuti umani

Delitti secondo la legge sulle cellule staminali (art. 24 cpv. 1­3 LCel25) Abuso di patrimonio germinale e applicazione senza consenso o autorizzazione secondo la legge sulla medicina della procreazione (art. 32 e 34 LPAM26) Delitti secondo la legge sui trapianti27 (art. 69 cpv. 1 e 2)

19 20 21 22 23 24 25 26 27

Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale, RS 241 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri, RS 142.20 Legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport, RS 415.0 Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari, RS 817.0 Legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici, RS 812.21 Legge del 20 giugno 2003 sul trasferimento dei beni culturali, RS 444.1 Legge del 19 dicembre 2003 sulle cellule staminali, RS 810.31 Legge del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione, RS 810.11 Legge dell'8 ottobre 2004 sui trapianti, RS 810.21

3883

Recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. DF

Decisione quadro 2002/584/JI

Reati considerati dal diritto svizzero

31. Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

Disposizioni penali secondo la legge sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup28)

32. Criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette

Delitti secondo la legge sulla protezione dell'ambiente (art. 60 cpv. 1 LPAmb29) Delitti secondo la legge sulla protezione delle acque (art. 70 cpv. 1 LPAc30) Disposizioni penali della legge sulla radioprotezione (art. 43 e 43a cpv. 1 LRaP31) Disposizioni penali della legge sull'ingegneria genetica (art. 35 cpv. 1 e 2 LIG 32)

28 29 30 31 32

Legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti, RS 812.121 Legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente, RS 814.01 Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque, RS 814.20 Legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione, RS 814.50 Legge del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica, RS 814.91

3884

Recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge. DF

Allegato 2 (art. 1 cpv. 2)

Accordi di associazione alla normativa di Schengen Gli Accordi di associazione a Schengen comprendono:

33 34 35 36 37

a.

l'Accordo del 26 ottobre 200433 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea, la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;

b.

l'Accordo del 26 ottobre 200434 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;

c.

l'Accordo del 17 dicembre 200435 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

d.

l'Accordo del 28 aprile 200536 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;

e.

il Protocollo del 28 febbraio 200837 tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

RS 0.360.268.1 RS 0.360.268.10 RS 0.360.598.1 RS 0.360.314.1 RS 0.360.514.1; non ancora in vigore

3885

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