Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 6 aprile 2011

Iniziativa popolare federale «1:12 ­ Per salari equi» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «1:12 ­ Per salari equi», presentata il 14 settembre 2009; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «1:12 ­ Per salari equi», presentata il 14 settembre 2009, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Angele Patrick, Stettbachstrasse 53, 8600 Dübendorf 2. Arezina Andrea, Rauthausgasse 18, 5400 Baden 3. Bär Linda, Guthirtstrasse 10, 8037 Zurigo

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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Iniziativa popolare federale

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Buntschu Nicolas, Chemin du Verger 7, 1752 Villars-sur-Glâne Carobbio Guscetti Marina, Via Tamporiva, 6533 Lumino Carrupt Alain, Route du Moulin 33, 1782 Belfaux Dissler Sebastian, Kleinmattstrasse 7, 6003 Lucerna Fürer Seraina, Pestalozzistrasse 46, 8200 Sciaffusa Gaillard Benoît, Ch. De Rovéréaz 58, 1012 Losanna Gallusser David, Hasenbühlstrassse 3, 8910 Affoltern am Albis Goll Christine, Eschwiesenstrasse 18, 8003 Zurigo Horrer Lukas, Pajola 11 H, 7240 Küblis Jobé Vivien, Rombachstrasse 31, 5000 Aarau Kistler Marco, Rosenbordstrasse 18, 8867 Niederurnen Levrat Christian, Route des Colombettes, 1628 Vuadens Masshardt Nadine, Sichelweg 16, 4900 Langenthal Pult Jon, Loestrasse 47, 7000 Coira Rechsteiner Paul, Oberer Graben 44, 9000 San Gallo Rieger Andreas, Bahnhostr. 24, 8800 Thalwil Roth-Bernasconi Maria, Chemin des Fauvettes 20, 1212 Grand-Lancy Schäppi Lea, Wollbacherstrasse 1, 4058 Basilea Schwaab Jean-Christophe, Av. Des Bains 22, 1007 Losanna Simmler Monika, Dierauerstrasse 1, 9000 San Gallo Trede Aline, Tscharnerstrasse 15, 3007 Berna Tuti Giorgio, Bündtenweg 33, 4513 Langendorf Walliser Tanja, Seidenweg 14, 3012 Berna Wermuth Cédric, Oberstadtstrasse 5, 5400 Baden

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «1:12 ­ Per salari equi» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: GS Gioventù socialista Svizzera, Spitalgasse 34, Casella postale 8208, 3001 Berna e pubblicata nel Foglio federale del 6 ottobre 2009.

22 settembre 2009

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «1:12 ­ Per salari equi» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 110a (nuovo)

Politica salariale

Il salario massimo versato da un'impresa non può superare di oltre dodici volte il salario minimo versato dalla stessa impresa. Per salario si intende la somma delle prestazioni (denaro e valore delle prestazioni in natura o servizi) che sono corrisposte in relazione a un'attività lucrativa.

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La Confederazione emana le prescrizioni necessarie. Disciplina in particolare: a.

le eccezioni, segnatamente per quanto concerne il salario delle persone in formazione, degli stagisti e delle persone con posti di lavoro protetti;

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l'applicazione al lavoro a prestito e al lavoro a tempo parziale.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo)5 8. Disposizione transitoria dell'art. 110a (Politica salariale) Se la pertinente legislazione federale non entra in vigore entro due anni dall'accettazione dell'articolo 110a da parte del Popolo e dei Cantoni, sino all'entrata in vigore della pertinente legislazione federale il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive mediante ordinanza.

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RS 101 L'iniziativa popolare non sostituisce alcuna disposizione transitoria; per tale ragione la numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilita dopo la votazione, secondo l'ordine cronologico delle modifiche accettate in votazione popolare. La Cancelleria federale eseguirà gli adeguamenti necessari prima della pubblicazione nella Raccolta ufficiale del diritto federale (RU).

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