Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2

Disegno

(Legge sul CO2) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 74 e 89 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 20092, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo

1 La

presente legge ha lo scopo di ridurre le emissioni di gas serra, in particolare le emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica di agenti energetici fossili (combustibili e carburanti). Il Consiglio federale designa i gas serra.

2

La legge intende contribuire anche a: a.

ridurre altri effetti dannosi sull'ambiente;

b.

promuovere un'utilizzazione parsimoniosa e razionale dell'energia;

c.

favorire un maggiore impiego di energie rinnovabili; e

d.

evitare e gestire le conseguenze di un aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera.

Art. 2

Definizioni

I combustibili sono agenti energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, la produzione di elettricità in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore.

1

I carburanti sono agenti energetici fossili impiegati nei motori a combustione per la produzione di energia.

2

I diritti di emissione sono diritti negoziabili per l'emissione di gas serra che vengono assegnati dalla Confederazione o da Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni riconosciuti dal Consiglio federale.

3

I certificati di emissione sono attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni delle emissioni conseguite all'estero.

4

1 2

RS 101 FF 2009 6467

2009-1310

6557

Riduzione delle emissioni di CO2. LF

Art. 3

Obiettivo di riduzione

Entro il 2020 le emissioni di gas serra vanno ridotte globalmente del 20 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi.

1

Variante: Entro il 2020 le emissioni di gas serra vanno ridotte globalmente del 30 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi.

1

2 La quantità totale delle emissioni è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera. Le emissioni derivanti dai carburanti per aerei utilizzati nei voli internazionali non sono considerate.

Il Consiglio federale può fissare obiettivi di riduzione per singoli settori economici in collaborazione con le cerchie interessate.

3

Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2020. Consulta dapprima le cerchie interessate.

4

Art. 4

Mezzi

L'obiettivo di riduzione dev'essere raggiunto in primo luogo con i provvedimenti previsti nella presente legge.

1

Al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione concorrono anche provvedimenti stabiliti in altre legislazioni che riducono le emissioni di gas serra, segnatamente nei settori dell'ambiente, dell'energia, dell'agricoltura, dell'economia forestale e del legno, del traffico stradale e dell'imposizione degli oli minerali, nonché provvedimenti volontari.

2

Art. 5

Computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all'estero

Nel calcolo delle emissioni conformemente alla presente legge, il Consiglio federale può tener conto in misura adeguata delle riduzioni delle emissioni di gas serra conseguite all'estero.

1

Può computare al massimo la metà delle riduzioni delle emissioni da conseguire secondo l'articolo 3 capoverso 1 con provvedimenti realizzati all'estero.

2

Art. 6

Attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera

Il Consiglio federale può prevedere che per le riduzioni delle emissioni di gas serra conseguite volontariamente in Svizzera vengano rilasciati attestati.

1

Stabilisce in che misura questi attestati vengono equiparati a diritti di emissione o a certificati di emissione.

2

6558

Riduzione delle emissioni di CO2. LF

Art. 7

Coordinamento dei provvedimenti di adattamento

La Confederazione coordina i provvedimenti volti a evitare e a gestire i danni alle persone e ai beni di considerevole valore che possono risultare dagli effetti dell'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera.

1

Provvede a elaborare e ad acquisire i dati di base necessari per prendere questi provvedimenti.

2

Capitolo 2: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO2 Sezione 1: Per gli edifici Art. 8 I Cantoni provvedono a ridurre le emissioni di CO2 prodotte dagli edifici riscaldati con agenti energetici fossili.

1

2 Il Consiglio federale stabilisce, insieme ai Cantoni, l'entità della riduzione e a tal fine tiene conto:

3

a.

dell'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3;

b.

dello stato della tecnica; e

c.

della sostenibilità economica.

I Cantoni fanno rapporto ogni anno alla Confederazione sui provvedimenti presi.

Sezione 2: Per le autovetture Art. 9

Riduzione delle emissioni di CO2

Il testo viene proposto nel messaggio concernente l'iniziativa popolare federale «Per veicoli a misura d'uomo».

Art. 10

Obiettivo

Il testo viene proposto nel messaggio concernente l'iniziativa popolare federale «Per veicoli a misura d'uomo».

Art. 11

Sanzione in caso di non osservanza dell'obiettivo

Il testo viene proposto nel messaggio concernente l'iniziativa popolare federale «Per veicoli a misura d'uomo».

6559

Riduzione delle emissioni di CO2. LF

Capitolo 3: Scambio di quote di emissioni e compensazione Sezione 1: Sistema di scambio di quote di emissioni (ETS)3 Art. 12

Partecipazione su richiesta

Le imprese di determinati settori economici che gestiscono impianti con emissioni di gas serra elevate o medie possono partecipare, su richiesta, al sistema di scambio di quote di emissioni.

1

Queste imprese devono consegnare annualmente alla Confederazione diritti di emissione o certificati di emissione in misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti. Il Consiglio federale stabilisce la quota di certificati di emissione che può essere consegnata. Al riguardo, tiene conto delle normative internazionali paragonabili.

2

3

Il Consiglio federale definisce i settori economici. Al riguardo considera: a.

come interagiscono l'aggravio dovuto alla tassa sul CO2 e il valore aggiunto del settore economico in questione;

b.

in che misura la tassa sul CO2 pregiudica la concorrenzialità internazionale del settore economico in questione.

Art. 13

Obbligo di partecipazione

1

Il Consiglio federale può obbligare le imprese di determinate categorie che gestiscono impianti con elevate emissioni di gas serra a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni.

2

Queste imprese devono consegnare annualmente alla Confederazione diritti di emissione o certificati di emissione in misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti.

3

Il Consiglio federale stabilisce le categorie di imprese.

Art. 14

Esenzione dalla tassa sul CO2

Alle imprese di cui agli articoli 12 e 13 (imprese ETS) viene restituita la tassa sul CO2 applicata ai combustibili.

Art. 15

Determinazione della quantità di diritti di emissione

Il Consiglio federale stabilisce anticipatamente la quantità di diritti di emissione disponibili ogni anno fino al 2020. A tal fine tiene conto dell'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3.

1

Il Consiglio federale riserva ogni anno una quantità adeguata di diritti di emissione ai nuovi operatori che entrano sul mercato.

2

3

ETS significa «Emission Trading Scheme» (sistema di scambio di quote di emissioni).

6560

Riduzione delle emissioni di CO2. LF

Art. 16 1

Assegnazione di diritti di emissione

I diritti di emissione sono assegnati annualmente.

I diritti di emissione sono assegnati a titolo gratuito se sono necessari per la gestione efficiente dei gas serra da parte delle imprese ETS. I rimanenti diritti di emissione sono messi all'asta.

2

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e al riguardo tiene conto delle normative internazionali paragonabili.

Art. 17

Rapporto

Le imprese ETS presentano ogni anno alla Confederazione un rapporto sulle emissioni di gas serra che producono.

Art. 18

Sanzione in caso di mancata consegna di diritti di emissione e di certificati di emissione

Le imprese ETS devono versare alla Confederazione un importo di 160 franchi per tonnellata di equivalenti di CO2 (CO2eq) per le emissioni che non sono coperte né da diritti di emissione né, per siano quanto ammessi, da certificati di emissione.

1

I diritti di emissione o i certificati di emissione mancanti devono essere consegnati alla Confederazione l'anno successivo.

2

Sezione 2: Compensazione per le centrali termiche a combustibili fossili Art. 19

Principio

Le centrali termiche a combustibili fossili (centrali) possono essere costruite e gestite unicamente se i gestori si impegnano nei confronti della Confederazione a:

1

a.

compensare integralmente le emissioni di CO2 prodotte; e

b.

gestire la centrale secondo l'attuale stato della tecnica. Il Consiglio federale fissa il rendimento complessivo minimo da garantire.

Con i certificati di emissione può essere compensato al massimo il 50 per cento delle emissioni di CO2.

2

Per centrali si intendono gli impianti che producono solo energia elettrica o contemporaneamente anche energia termica da agenti energetici fossili. Gli impianti della seconda categoria sono presi in considerazione se:

3

a.

sono progettati essenzialmente per produrre corrente elettrica; o

b.

sono progettati essenzialmente per produrre calore e hanno una potenza complessiva superiore a 100 megawatt.

6561

Riduzione delle emissioni di CO2. LF

Art. 20

Contratto di compensazione

I dettagli dell'impegno di cui all'articolo 19 sono definiti in un contratto concluso tra il gestore della centrale e la Confederazione.

1

2

Il contratto non può essere rivisto durante la procedura di autorizzazione.

Art. 21

Pena convenzionale in caso di non rispetto dell'impegno assunto

Chiunque non rispetta il proprio impegno di compensazione, versa alla Confederazione una pena convenzionale stabilita nel contratto.

1

2 L'importo della pena convenzionale è stabilito in base ai costi stimati delle prestazioni compensatorie non fornite.

Art. 22

Esenzione dalla tassa sul CO2

Alle centrali viene restituita la tassa sul CO2 applicata ai combustibili.

Sezione 3: Compensazione per i carburanti Art. 23

Principio

Chiunque immette carburanti in libero consumo conformemente alla legge federale del 21 giugno 19964 sull'imposizione degli oli minerali, deve compensare una parte delle emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica dei carburanti consegnando certificati di emissione alla Confederazione.

1

L'aliquota di compensazione ammonta al 25 per cento. Il Consiglio federale può aumentarla fino al massimo al 35 per cento se è necessario per raggiungere l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3.

2

Variante: L'aliquota di compensazione ammonta al 40 per cento. Il Consiglio federale può aumentarla fino al massimo al 50 per cento se è necessario per raggiungere l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3.

2

Il Consiglio federale può escludere dall'obbligo di compensazione l'immissione in libero consumo di piccole quantità di carburanti.

3

Art. 24

Obbligo di compensazione

Sottostanno all'obbligo di compensazione le persone assoggettate all'obbligo di pagare l'imposta secondo la legge federale del 21 giugno 19965 sull'imposizione degli oli minerali.

4 5

RS 641.61 RS 641.61

6562

Riduzione delle emissioni di CO2. LF

Art. 25

Sanzione in caso di non compensazione

Chiunque non adempie il proprio obbligo di compensazione deve versare alla Confederazione un importo di 160 franchi per tonnellata di CO2 non compensata.

1

I certificati di emissione mancanti devono essere consegnati alla Confederazione l'anno successivo.

2

Capitolo 4: Tassa sul CO2 Art. 26

Tassa sul CO2 applicata ai combustibili

La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di combustibili.

1

L'aliquota della tassa ammonta a 36 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 120 franchi se le emissioni di CO2 prodotte dai combustibili non sono ridotte del 18 per cento nel 2014 e del 21 per cento nel 2017 rispetto al livello del 1990.

2

Variante: 2 L'aliquota della tassa ammonta a 60 franchi per tonnellata di CO2. Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 180 franchi se le emissioni di CO2 prodotte dai combustibili non sono ridotte del 21 per cento nel 2014 e del 27 per cento nel 2017 rispetto al livello del 1990.

Art. 27

Tassa sul CO2 applicata ai carburanti

Il Consiglio federale riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, l'estrazione e l'importazione di carburanti, per quanto tale tassa sia necessaria per raggiungere l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3. Tiene conto in particolare dell'effetto d'incitamento dell'imposta sugli oli minerali e dei prezzi del carburante.

1

2

L'aliquota della tassa ammonta al massimo a 120 franchi per tonnellata di CO2.

Variante: 2

L'aliquota della tassa ammonta al massimo a 180 franchi per tonnellata di CO2.

Art. 28

Assoggettamento alla tassa

Sono assoggettati alla tassa: a.

6

per la tassa sul carbone: le persone assoggettate all'obbligo di dichiarazione all'atto dell'importazione conformemente alla legge federale del 18 marzo 20056 sulle dogane, nonché gli estrattori e i produttori in Svizzera;

RS 631.0

6563

Riduzione delle emissioni di CO2. LF

b.

per la tassa sugli altri agenti energetici fossili: le persone assoggettate all'obbligo di pagare l'imposta conformemente alla legge federale del 21 giugno 19967 sull'imposizione degli oli minerali.

Art. 29 1

2

3

Restituzione della tassa sul CO2

Viene restituita su richiesta: a.

la tassa sul CO2 applicata ai combustibili e ai carburanti a coloro che possono dimostrare di non aver utilizzato i combustibili o i carburanti a scopo energetico;

b.

la tassa sul CO2 applicata ai combustibili alle imprese di determinati settori economici, a condizione che si impegnino nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni di gas serra in una determinata misura entro il 2020, presentando ogni anno un rapporto al riguardo.

Il Consiglio federale definisce i settori economici. Considera al riguardo: a.

come interagiscono l'aggravio dovuto alla tassa sul CO2 e il valore aggiunto del settore economico in questione;

b.

in che misura la tassa sul CO2 pregiudica la concorrenzialità internazionale del settore economico in questione.

L'entità dell'obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra si basa in particolare: a.

sulla media delle emissioni di gas serra ammesse nel periodo 2008­2012;

b.

sull'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3.

Il Consiglio federale stabilisce in che misura le imprese possono adempiere il loro impegno mediante la consegna di certificati di emissione.

4

Il Consiglio federale può escludere la restituzione se essa comporta un onere sproporzionato rispetto al suo importo.

5

Art. 30

Sanzione in caso di non rispetto dell'impegno assunto

Le imprese di cui all'articolo 29 capoverso 1 lettera b che non rispettano l'impegno assunto nei confronti della Confederazione devono versare un importo di 160 franchi per tonnellata di equivalenti di CO2 (CO2eq).

1

2 Per le tonnellate di CO2eq emesse in eccesso i corrispondenti certificati di emissione devono essere consegnati alla Confederazione l'anno successivo.

Art. 31

Procedura

Per la riscossione e la restituzione della tassa sul CO2 si applicano le disposizioni procedurali della legislazione sull'imposizione degli oli minerali. È fatto salvo il capoverso 2.

1

7

RS 641.61

6564

Riduzione delle emissioni di CO2. LF

Per l'importazione e l'esportazione di carbone si applicano le disposizioni procedurali della legislazione doganale.

2

Capitolo 5: Utilizzazione dei proventi Art. 32

Riduzione delle emissioni di CO2 negli edifici

Un terzo dei proventi della tassa sul CO2, ma al massimo 200 milioni di franchi l'anno, sono utilizzati per provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO2 negli edifici. Entro tale limite la Confederazione accorda ai Cantoni aiuti finanziari globali per: 1

2

3

a.

il risanamento energetico di edifici abitativi e amministrativi esistenti;

b.

la promozione delle energie rinnovabili, dell'impiego del calore residuo e della tecnica degli edifici sino all'importo massimo di un terzo dei proventi a destinazione vincolata della tassa l'anno.

La Confederazione accorda aiuti finanziari: a.

per i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera a: sulla base di un accordo programmatico con i Cantoni che garantiscono un'attuazione armonizzata;

b.

per i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera b: nell'ambito di contributi globali secondo l'articolo 15 della legge del 26 giugno 19988 sull'energia.

L'importo degli aiuti finanziari dipende dall'efficacia dei provvedimenti.

Gli aiuti finanziari sono accordati ai Cantoni sino alla fine del 2019. Nel 2015 il Consiglio federale allestisce un rapporto all'indirizzo del Parlamento sull'efficacia degli aiuti finanziari.

4

Art. 33

Distribuzione alla popolazione e all'economia

I proventi residui della tassa sul CO2 sono distribuiti alla popolazione e all'economia in funzione degli importi versati.

1

La quota spettante alla popolazione è suddivisa in misura uguale fra tutte le persone fisiche. Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di distribuzione. Può incaricare della distribuzione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati, contro adeguato indennizzo.

2

La quota spettante all'economia è versata ai datori di lavoro in funzione della massa salariale determinante dei dipendenti (art. 5 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti) per il tramite delle casse di compensazione AVS. Queste ultime vengono adeguatamente indennizzate.

3

8 9

RS 730.0 RS 831.10

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Riduzione delle emissioni di CO2. LF

Art. 34

Distribuzione alla popolazione

Il testo viene proposto nel messaggio concernente l'iniziativa popolare federale «Per veicoli a misura d'uomo».

Art. 35

Calcolo dei proventi

I proventi sono calcolati in base agli introiti, inclusi gli interessi e dedotti i costi di esecuzione.

Capitolo 6: Esecuzione e promozione Art. 36

Esecuzione

Il Consiglio federale esegue la presente legge ed emana le disposizioni di esecuzione. Prima di emanarle, consulta i Cantoni e le cerchie interessate.

1

2

Per determinati compiti può far capo ai Cantoni e a organizzazioni private.

3

Disciplina la procedura per l'irrogazione delle sanzioni.

L'Ufficio federale dell'ambiente è il servizio specializzato della Confederazione incaricato di valutare le questioni in materia di protezione del clima.

4

Art. 37 1

Valutazione

Il Consiglio federale verifica periodicamente: a.

l'efficacia dei provvedimenti presi conformemente alla presente legge;

b.

la necessità di adottare provvedimenti supplementari.

Al riguardo tiene conto anche dei fattori che hanno un'incidenza sul clima come l'incremento demografico, la crescita economica e l'aumento del traffico.

2

3

Per la valutazione il Consiglio federale si basa su rilevazioni statistiche.

4

Fa regolarmente rapporto alle Camere federali.

Capitolo 7: Disposizioni penali Art. 38

Sottrazione della tassa sul CO2

Chiunque intenzionalmente procura a sé stesso o a terzi un profitto fiscale illecito, segnatamente sottrae la tassa o ottiene illecitamente un'esenzione, un abbuono o una restituzione della tassa, è punito con la multa sino al triplo del valore del profitto illecito.

1

2

Il tentativo e la complicità sono punibili.

Chiunque, per negligenza, ottiene per sé stesso o per terzi un profitto fiscale illecito, è punito con la multa sino al valore del profitto illecito.

3

6566

Riduzione delle emissioni di CO2. LF

Art. 39

Messa in pericolo della tassa sul CO2

È punito con la multa, sempre che per il fatto non sia comminata una pena più severa prevista da un'altra disposizione, chiunque intenzionalmente o per negligenza:

1

a.

in violazione della legge, non si annuncia come assoggettato alla tassa;

b.

non tiene, non stabilisce, non conserva o non presenta correttamente i libri di commercio, i giustificativi, le carte d'affari e altre registrazioni o non adempie il proprio obbligo di informare;

c.

con una domanda di esenzione, abbuono o restituzione della tassa o quale persona tenuta a dare informazioni, fornisce indicazioni false, tace fatti rilevanti o presenta giustificativi inveritieri su fatti rilevanti;

d.

omette di dichiarare o dichiara in modo errato dati e oggetti determinanti per la riscossione della tassa;

e.

nelle fatture o in altri documenti indica una tassa sul CO2 non pagata o una tassa con un importo diverso; o

f.

intralcia, impedisce o rende impossibile lo svolgimento regolare di un controllo.

In casi gravi o in caso di recidiva può essere inflitta una multa sino a 30 000 franchi o sino al valore della tassa messa in pericolo, per quanto tale importo sia più elevato.

2

Art. 40

Consegna di documenti falsi concernenti le autovetture

Il testo viene proposto nel messaggio concernente l'iniziativa popolare federale «Per veicoli a misura d'uomo».

Art. 41

Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo

Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 197410 sul diritto penale amministrativo.

1

L'Amministrazione federale delle dogane è l'autorità competente per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni di cui agli articoli 38 e 39, l'Ufficio federale X11 per le infrazioni di cui all'articolo 40.

2

Se il fatto costituisce contemporaneamente un'infrazione conformemente agli articoli 38 e 39 e un'infrazione alla legislazione doganale o ad altri atti normativi federali in materia di tasse il cui perseguimento spetta all'Amministrazione federale delle dogane, è irrogata la pena prevista per l'infrazione più grave, aumentata in misura adeguata.

3

10 11

RS 313.0 Il testo viene proposto nel messaggio concernente l'iniziativa popolare federale «Per veicoli a misura d'uomo».

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Riduzione delle emissioni di CO2. LF

Capitolo 8: Disposizioni finali Art. 42

Convenzioni internazionali

Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali bilaterali per il riconoscimento reciproco dei diritti di emissione e dei certificati di emissione o di un sistema di scambio di quote di emissioni, per quanto la loro attuazione non richieda adeguamenti legislativi.

Art. 43

Diritto previgente: abrogazione

La legge dell'8 ottobre 199912 sul CO2 è abrogata.

Art. 44

Trasferimento dei diritti di emissione e dei certificati di emissione non utilizzati

I diritti di emissione nazionali ed esteri non utilizzati nel periodo 2008­2012 possono essere riportati al periodo 2013­2020.

1

I certificati di emissione non utilizzati nel periodo 2008­2012 possono essere riportati in misura limitata al periodo 2013­2020. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

2

Art. 45

Disposizione transitoria per la riscossione e la restituzione della tassa sul CO2 e per la distribuzione dei proventi

La tassa sul CO2 sugli agenti energetici fossili immessi in libera pratica e in libero consumo prima dell'entrata in vigore della presente legge viene riscossa o restituita secondo il diritto anteriore.

1

I proventi della tassa sul CO2 riscossi prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono distribuiti alla popolazione e all'economia secondo il diritto anteriore.

2

Art. 46

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

12

[RU 2000 979, 2007 1411 art. 8 lett. a]

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