Termine di referendum: 14 gennaio 2010

Legge federale sui diritti politici (Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare) Modifica del 25 settembre 2009 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 12 maggio 20091; visto il parere del Consiglio federale del 20 maggio 20092, decreta: I La legge federale del 17 dicembre 19763 sui diritti politici è modificata come segue: Art. 68 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c La lista delle firme (su foglio, pagina, cartolina) per un'iniziativa popolare deve contenere le seguenti indicazioni:

1

c.

una clausola di ritiro ai sensi dell'articolo 73;

Art. 73a 1

Ritiro incondizionato e ritiro condizionato

Il ritiro di un'iniziativa popolare è di norma incondizionato.

Tuttavia, se al più tardi il giorno del voto finale sull'iniziativa popolare l'Assemblea federale ha adottato un controprogetto indiretto sotto forma di legge federale, il comitato d'iniziativa può ritirare la propria iniziativa sotto espressa condizione che il controprogetto indiretto non sia respinto in votazione popolare.

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3

1 2 3

Il ritiro condizionato ha effetto appena: a.

il termine di referendum contro il controprogetto indiretto sia trascorso infruttuosamente;

b.

la non riuscita della domanda di referendum contro il controprogetto indiretto sia stata validamente accertata; o

FF 2009 3019 FF 2009 3037 RS 161.1

2009-1092

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Diritti politici (Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare). LF

c.

il Consiglio federale, in caso di referendum, abbia omologato secondo l'articolo 15 capoverso 1 il risultato della votazione popolare in cui il controprogetto indiretto è stato accettato.

Art. 74 Abrogato Art. 75a

Votazione popolare

Il Consiglio federale sottopone l'iniziativa alla votazione popolare entro dieci mesi dal voto finale dell'Assemblea federale, ma al massimo dieci mesi dopo la scadenza dei termini legali previsti per la trattazione da parte del Parlamento.

1

In caso di ritiro condizionato a favore di un controprogetto indiretto, il Consiglio federale sottopone l'iniziativa popolare al voto del Popolo e dei Cantoni entro dieci mesi dall'omologazione secondo l'articolo 15 capoverso 1 del risultato della votazione popolare in cui il controprogetto indiretto è stato respinto.

2

In caso di accettazione di un'iniziativa popolare presentata in forma di proposta generale, la modifica costituzionale elaborata è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni entro dieci mesi dal voto finale dell'Assemblea federale.

3

Alla trattazione di un'iniziativa popolare da parte del Consiglio federale e dell'Assemblea federale e ai relativi termini si applicano le disposizioni della legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento.

4

Art. 76, rubrica Controprogetto diretto Art. 90a

Disposizione transitoria della modifica del 25 settembre 2009

Alle iniziative popolari federali pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2009 della presente legge si applica il nuovo diritto.

4

RS 171.10

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Diritti politici (Ritiro condizionato di un'iniziativa popolare). LF

II Modifica del diritto vigente La legge del 13 dicembre 20025 sul Parlamento è modificata come segue: Art. 105 cpv. 1bis 1bis Se un disegno di atto legislativo elaborato sotto forma di legge federale e strettamente connesso all'iniziativa popolare è in procedura di appianamento delle divergenze, l'Assemblea federale può prorogare di un ulteriore anno al massimo il termine di trattazione.

Art. 173 n. 7 7. Disposizione transitoria dell'art. 105 cpv. 1bis secondo la modifica del 25 settembre 2009 (proroga del termine di trattazione di un'iniziativa popolare) Alle iniziative popolari federali pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2009 della presente legge si applica il nuovo diritto.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Entra in vigore il 1° febbraio 2010 qualora il termine di referendum sia decorso infruttuosamente. In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Consiglio degli Stati, 25 settembre 2009

Consiglio nazionale, 25 settembre 2009

Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 6 ottobre 20096 Termine di referendum: 14 gennaio 2010

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RS 171.10 FF 2009 5795

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