09.072 Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati membri del Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (CCG) e dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e gli Stati membri del CCG dell'11 settembre 2009

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati membri del Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (CCG) e l'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e gli Stati membri del CCG.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 settembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2009-1581

6323

Compendio Il 22 giugno 2009 a Hamar (Norvegia), gli Stati dell'AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) hanno firmato un Accordo di libero scambio di ampia portata con gli Stati del Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (CCG: Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar). Tale Accordo copre il commercio di prodotti industriali (compresi il pesce e gli altri prodotti del mare), di prodotti agricoli trasformati, lo scambio di servizi, gli appalti pubblici e la concorrenza. Per tener conto delle peculiarità dei mercati e delle politiche agricole dei singoli Stati dell'AELS, il commercio dei prodotti agricoli non trasformati è disciplinato da accordi bilaterali complementari tra i singoli Stati dell'AELS e il CCG.

L'Accordo di libero scambio con il CCG migliora su vasta scala l'accesso al mercato e la certezza del diritto per le esportazioni svizzere di merci e servizi verso gli Stati del Golfo. Con l'entrata in vigore dell'Accordo, per le esportazioni verso il CCG oltre il 90 per cento delle linee tariffarie saranno esentate dai dazi doganali.

Inoltre, i dazi doganali saranno liberalizzati per un ulteriore 6 per cento delle linee tariffarie cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Le Parti contraenti hanno migliorato gli impegni d'accesso al mercato nel settore dei servizi oltrepassando il livello GATS dell'OMC. In materia di accesso agli appalti pubblici, le Parti contraenti hanno contratto impegni analoghi a quelli dell'accordo plurilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici, del quale gli Stati del CCG, a differenza della Svizzera e degli altri Stati dell'AELS, non sono firmatari. Per quanto concerne la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, l'Accordo conferma il livello di impegni dell'OMC e contiene una clausola evolutiva. Per gli investimenti che esulano dal settore dei servizi, le Parti hanno concordato una clausola di revisione nella prospettiva di ulteriori negoziati sull'accesso al mercato («pre-establishment»). La protezione degli investimenti effettuati («post-establishment») continua a rimanere garantita dagli accordi bilaterali di promozione e protezione reciproca degli investimenti attualmente in vigore tra la Svizzera e i diversi Stati del CCG.

Il nuovo Accordo consentirà agli operatori economici svizzeri e a quelli
degli altri Stati dell'AELS di incrementare la loro competitività sui mercati degli Stati del CCG e di non subire discriminazioni rispetto ai concorrenti stranieri che dispongono già o disporranno in futuro di un accordo preferenziale con tali Stati. Per la Svizzera, la zona del CCG è un importante mercato d'esportazione con un notevole potenziale di crescita, che gli operatori economici svizzeri saranno ancor più in grado di sfruttare grazie al presente Accordo. Nel 2008, le esportazioni della Svizzera verso gli Stati del CCG sono ammontate a 5,9 miliardi di franchi, mentre le importazioni da tali Stati hanno raggiunto quota 970 milioni di franchi. In termini di volume degli scambi commerciali, il CCG diverrà il terzo partner di libero scambio della Svizzera, dopo l'Unione europea e il Giappone.

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Indice Compendio

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1 Situazione iniziale e valutazione dell'Accordo

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2 Relazioni economiche tra la Svizzera e gli Stati membri del CCG

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3 Svolgimento dei negoziati

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4 Struttura degli accordi

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5 Contenuto dell'Accordo di libero scambio 5.1 Scambi di merci 5.1.1 Riduzione dei dazi doganali 5.1.2 Norme commerciali 5.1.3 Regole d'origine 5.2 Servizi 5.2.1 Disposizioni orizzontali 5.2.2 Servizi finanziari 5.2.3 Servizi di telecomunicazione 5.2.4 Impegni specifici 5.3 Concorrenza 5.4 Protezione dei diritti di proprietà intellettuale 5.5 Appalti pubblici 5.5.1 Disposizione orizzontali 5.5.2 Appalti pubblici coperti dall'Accordo 5.6 Ulteriori disposizioni 5.6.1 Disposizioni istituzionali 5.6.2 Composizione delle controversie 5.6.3 Preambolo, disposizioni introduttive e finali

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6 Contenuto dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e gli Stati membri del CCG

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7 Entrata in vigore

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8 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

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9 Conseguenze economiche

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10 Programma di legislatura

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11 Rapporti con l'OMC e con il diritto comunitario

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12 Validità per il Principato del Liechtenstein

6345

13 Pubblicazione degli allegati all'Accordo di libero scambio AELS-CCG 6346 14 Costituzionalità

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Allegati 1 Decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati membri del Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (CCG) e l'Accordo agricolo tra la Svizzera e gli Stati membri del CCG (Disegno) 2 Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati membri del Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (CCG) 3 Protocollo d'intesa relativo all'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati membri del CCG 4 Scambio di note del 22 giugno 2009 concernente il settore energetico degli Emirati Arabi Uniti 5 Scambio di note del 22 giugno 2009 concernente gli investimenti 6 Accordo agricolo tra la Svizzera e gli Stati membri del CCG

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Messaggio 1

Situazione iniziale e valutazione dell'Accordo

L'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati membri del CCG (Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar), sottoscritto il 22 giugno 2009 a Hamar (Norvegia), abbraccia un campo d'applicazione settoriale di ampia portata. Esso comprende impegni di liberalizzazione relativi al commercio di prodotti industriali (compresi i prodotti agricoli trasformati e il pesce), agli scambi di servizi (offerte transfrontaliere e offerte di imprese insediate in loco) e agli appalti pubblici, nonché disposizioni sulla proprietà intellettuale e la concorrenza. L'Accordo migliora su vasta scala l'accesso al mercato e la certezza del diritto per l'industria svizzera d'esportazione (merci e servizi, mercati degli appalti pubblici). Per gli investimenti che esulano dal settore dei servizi è stata concordata una clausola di negoziazione per agevolare l'accesso al mercato (pre-establishment). A tale riguardo, gli Stati membri del CCG non sono al momento in grado di prendere impegni analoghi a quelli offerti dagli Stati dell'AELS. La protezione degli investimenti effettuati (post-establishment) rimane garantita in virtù degli accordi bilaterali di protezione degli investimenti attualmente in vigore tra la Svizzera e i singoli Stati membri del CCG. Analogamente ad altri accordi di libero scambio dell'AELS, il commercio di prodotti agricoli non trasformati è disciplinato da accordi bilaterali siglati tra i singoli Stati dell'AELS e il CCG.

L'Accordo con gli Stati del CCG infittisce la rete di accordi di libero scambio che gli Stati dell'AELS stanno intessendo sin dall'inizio degli anni Novanta. Tali Stati vantano attualmente 17 accordi di libero scambio in vigore con partner al di fuori dell'Unione europea1. Un accordo di libero scambio con la Colombia è stato firmato dagli Stati dell'AELS il 25 novembre 2008, mentre altri accordi di libero scambio con Albania, Serbia e Perù stanno per essere conclusi. Sul piano bilaterale, la Svizzera e il Giappone hanno concluso un accordo di libero scambio e di partenariato economico (firmato il 19 febbraio 2009 ed entrato in vigore il 1° settembre 2009).

Attualmente, la Svizzera e gli altri Stati dell'AELS sono impegnati in trattative di libero scambio con Algeria, India, Thailandia e Ucraina. Altri negoziati con Hong Kong, Indonesia, Russia e
Vietnam sono in preparazione. Inoltre, la Svizzera è impegnata in una procedura esplorativa relativa a un eventuale accordo di libero scambio bilaterale con la Cina.

Per la Svizzera, che non appartiene a un vasto mercato interno come quello dell'UE e la cui economia dipende fortemente dalle esportazioni verso mercati di sbocco diversificati in tutto il mondo, la conclusione di accordi di libero scambio rappresenta ­ accanto all'appartenenza all'OMC e agli accordi bilaterali con l'UE ­ uno dei tre pilastri principali della sua politica di apertura del mercato e di miglioramento 1

Canada (RS 0.632.312.32), Cile (RS 0.632.312.141), Colombia (FF 2009 1969), Croazia (RS 0.632.312.911), Egitto (RS 0.632.313.211), Giordania (RS 0.632.314.671), Israele (RS 0.632.314.491), Libano (RS 0.632.314.891), Macedonia (RS 0.632.315.201.1), Marocco (RS 0.632.315.491), Messico (RS 0.632.315.631.1), OLP/Autorità palestinese (RS 0.632.316.251), Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811), Singapore (RS 0.632.316.891.1), Tunisia (RS 0.632.317.581), Turchia (RS 0.632.317.613), Unione doganale dell'Africa australe (SACU: Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica e Swaziland) (RS 0.632.311.181).

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delle condizioni quadro per il commercio internazionale. Il contributo specifico degli accordi di libero scambio a favore degli obiettivi di politica economica esterna consiste nell'evitare o eliminare discriminazioni risultanti da accordi preferenziali conclusi dai nostri partner commerciali con i nostri concorrenti. Con la conclusione di accordi di libero scambio (solitamente nell'ambito dell'AELS), la Svizzera mira a dischiudere alle proprie imprese un accesso ai mercati esteri per lo meno equivalente a quello di cui dispongono i loro principali concorrenti (in particolare le imprese domiciliate nell'UE, negli USA e in Giappone). Nel contempo, tali accordi migliorano le condizioni quadro, la certezza del diritto e la stabilità delle nostre relazioni economiche con le Parti contraenti. In tal modo, essi forniscono un contributo a favore della diversificazione e della dinamicità delle nostre relazioni economiche internazionali anche laddove non si tratta in primo luogo di evitare discriminazioni.

Dato che gli interessi di economia esterna delle piccole e medie economie nazionali sono soddisfatti al meglio mediante la liberalizzazione del commercio e il miglioramento delle condizioni quadro e della certezza del diritto sul piano multilaterale, la Svizzera sostiene in modo proattivo l'operato delle organizzazioni economiche multilaterali quali, in primo luogo, l'OMC. Gli accordi commerciali preferenziali sono complementari all'OMC e non sono in contraddizione con i progressivi sforzi di liberalizzazione profusi dalle organizzazioni multilaterali. Anzi, essi possono assumere un ruolo guida per l'ulteriore sviluppo della normativa multilaterale.

Il commercio estero contribuisce in misura fondamentale alla prosperità dell'economia elvetica e, di conseguenza, alla promozione del benessere in Svizzera. In un contesto come quello attuale, caratterizzato da un indebolimento congiunturale su scala internazionale, è particolarmente importante garantire alle imprese svizzere un accesso ai mercati esteri il più possibile aperto e libero da discriminazioni. Perciò, la negoziazione di accordi di libero scambio figura pure tra le misure approvate dal Consiglio federale il 12 novembre 2008 a sostegno delle ordinazioni e dell'occupazione in Svizzera. Inoltre, la conclusione dell'Accordo di libero scambio tra gli
Stati dell'AELS e gli Stati membri del CCG rientra nel novero dei provvedimenti di strategia economica esterna nei confronti dei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, che il Consiglio federale ha deciso il 31 ottobre 2007.

Il Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo è stato costituito il 25 maggio 1981 a Riyadh con la firma della Carta di fondazione. Il CCG persegue tra l'altro l'obiettivo di promuovere il coordinamento, l'integrazione e le relazioni reciproche tra gli Stati membri nonché di mettere in atto disposizioni giuridiche uniformi, in particolare negli ambiti dell'economia, delle finanze, del commercio, dei dazi, della comunicazione come pure dell'istruzione e della cultura. Finora, i principali successi del CCG in materia di integrazione sono stati l'istituzione di una zona di libero scambio nel 1982 e la sua sostituzione, il 1° gennaio 2003, con un'unione doganale.

L'obiettivo consiste nella realizzazione di un mercato comune che consenta la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e del capitale in tutto il territorio del CCG. Tale obiettivo, inizialmente fissato per il 2007, non è ancora stato del tutto raggiunto. Inoltre, per il 2010 è prevista l'istituzione di un'unione monetaria.

L'Accordo di libero scambio dell'AELS con gli Stati membri del CCG oltrepassa in vari punti il livello di accesso al mercato e di certezza del diritto garantiti nell'ambito degli accordi dell'OMC. L'Accordo in questione elimina in grande misura le discriminazioni effettive e potenziali derivanti da accordi preferenziali esistenti o futuri tra gli Stati del CCG e Stati terzi, procurando nel medesimo tempo un vantaggio competitivo agli Stati dell'AELS. Ciò vale soprattutto nei confronti dei principa6328

li concorrenti dell'economia svizzera, quali l'UE, che attualmente non dispone di un accordo preferenziale con gli Stati del CCG. Finora, gli Stati del CCG hanno concluso un solo accordo di libero scambio con un altro Stato industrializzato (Singapore).

I negoziati tra l'UE e il CCG per un accordo di libero scambio, avviati nel 1990 e rilanciati nel 2002, non sono ancora conclusi. Inoltre, gli Stati del CCG stanno attualmente negoziando con il Giappone in vista di un accordo di partenariato economico. Sono pure in corso trattative per un accordo di libero scambio con l'Australia, la Cina, l'India e la Nuova Zelanda. Due Stati del CCG (Oman e Bahrain) hanno concluso su base bilaterale un accordo di libero scambio ciascuno con gli Stati Uniti, di cui tuttavia soltanto quello con il Bahrain è in vigore. Nel 2005, gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti hanno avviato negoziati per un accordo di libero scambio bilaterale.

Per l'AELS, l'Accordo di libero scambio con gli Stati del CCG è l'ottavo accordo di libero scambio con un partner al di fuori dell'Europa e del bacino mediterraneo, dopo quelli con il Messico (in vigore dal 1° luglio 2001), Singapore (1° gennaio 2003), il Cile (1° dicembre 2004), la Corea del Sud (1° settembre 2006), la SACU2 (1° maggio 2008), il Canada (1° luglio 2009) e la Colombia (firmato il 25 novembre 2008), e il sesto con un campo di applicazione di ampia portata. Per gli Stati del CCG, per contro, l'Accordo di libero scambio con gli Stati dell'AELS è il primo con un partner europeo. In termini di volume degli scambi commerciali, il CCG diverrà il terzo partner di libero scambio della Svizzera, dopo l'Unione europea e il Giappone.

2

Relazioni economiche tra la Svizzera e gli Stati membri del CCG

(i) Commercio bilaterale di merci Svizzera ­ CCG Nel 2008, nonostante la crisi finanziaria internazionale, gli Stati del CCG hanno fatto registrare, complessivamente, un tasso di crescita superiore alla media. Il loro prodotto interno lordo è lievitato in media del 7,1 per cento, tra l'altro grazie a una forte domanda globale di petrolio e ai prezzi più elevati per olio e gas. L'intero volume degli scambi commerciali della Svizzera con i Paesi del CCG ha raggiunto nel 2008 quota 6,8 miliardi di franchi.

Le esportazioni svizzere negli Stati del CCG sono aumentate del 13,8 per cento a 5,9 miliardi di franchi, mentre le esportazioni svizzere in tutto il mondo hanno fatto segnare nel 2008 una progressione del 4,9 per cento. La Svizzera ha realizzato con ciascuno Stato del CCG un avanzo della bilancia commerciale pari a oltre 4,9 miliardi di franchi complessivamente. Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) sono il principale Stato di destinazione del CCG per le esportazioni elvetiche, soprattutto perché gli EAU fungono da piattaforma per lo smistamento delle merci verso le regioni limitrofe. Nel 2008, le esportazioni verso gli EAU sono aumentate di oltre il 44 per cento per raggiungere i 2,8 miliardi di franchi, mentre quelle verso il Bahrain e l'Oman hanno accusato nello stesso periodo una contrazione, rispettivamente dell'11,9 per cento (a 216 milioni di franchi) e del 17,9 per cento (a 153 milioni di franchi). Le esportazioni riguardano soprattutto le macchine, gli orologi, i prodotti 2

Southern African Customs Union: Botswana, Lesotho, Namibia, Sudafrica e Swaziland.

6329

farmaceutici, nonché, in parte, gli articoli ornati di pietre preziose e i gioielli. Le esportazioni verso il CCG rappresentano il 2,7 per cento del totale delle esportazioni svizzere.

Nel 2008, le importazioni di provenienza dagli Stati del CCG sono lievitate in media dell'11,6 per cento per attestarsi a 971 milioni di franchi. Mentre quelle dal Kuwait hanno fatto registrare una forte impennata (più 101,5 per cento), quelle provenienti dal Bahrain sono calate del 58 per cento. Anche sul fronte delle importazioni dagli Stati del CCG, gli EAU figurano al primo posto (444 milioni di franchi, più 36,8 per cento) seguiti dall'Arabia Saudita (258 milioni, più 32,9 per cento). Le pietre e i metalli preziosi come pure gli articoli di gioielleria costituiscono la quota maggiore delle importazioni dal CCG. La Svizzera non importa petrolio grezzo dalla regione del Golfo. Il 61 per cento del consumo complessivo svizzero di prodotti petroliferi viene coperto da importazioni da Paesi europei confinanti, dove nelle raffinerie viene trasformato in olio combustibile o benzina anche del petrolio proveniente dal CCG. Quest'ultimo, tuttavia, non figura nelle statistiche del commercio estero quale prodotto d'importazione da tali Stati. Le importazioni dal CCG costituiscono lo 0,49 per cento del totale delle importazioni svizzere.

Nei primi cinque mesi del 2009, le esportazioni svizzere verso gli Stati del CCG sono aumentate in media del 10,8 per cento a 2,2 miliardi di franchi, mentre nello stesso periodo le esportazioni complessive della Svizzera hanno subito una flessione del 15,1 per cento. Nel medesimo lasso di tempo, le importazioni dagli Stati del CCG sono salite del 183,6 per cento a quota 424 milioni di franchi. Per contro, le importazioni complessive della Svizzera hanno accusato una flessione del 16,2 per cento.

(ii) Investimenti diretti e servizi Alla fine del 2007, il volume degli investimenti diretti della Svizzera negli Stati del CCG ammontava, secondo la Banca nazionale svizzera, a 640 milioni di franchi.

Con 417 milioni di franchi, gli EAU vantano il volume più elevato di capitale svizzero confluito direttamente nella regione, seguiti dall'Arabia Saudita con 148 milioni di franchi. Nel settore industriale, gli investimenti diretti della Svizzera concernono soprattutto le macchine, l'industria
chimica e farmaceutica e l'industria alimentare. Gli investimenti diretti in Svizzera provenienti dal CCG hanno raggiunto nel 2007 un volume di 417 milioni di franchi.

Per il commercio di servizi tra la Svizzera e gli Stati del CCG non vi sono dati statistici. Tuttavia, tra i suddetti investimenti diretti svizzeri figurano in misura cospicua anche gli investimenti effettuati da imprese di servizi svizzere del settore finanziario, di quello alberghiero e del turismo, della logistica e di altre prestazioni per imprese.

(iii) Strategia di economia esterna della Svizzera nei confronti degli Stati del CCG Nell'ottobre 2007, il Consiglio federale ha approvato la strategia di economia esterna della Svizzera nei confronti degli Stati del CCG. Essa mira a migliorare le condizioni quadro per le relazioni economiche esterne e a intensificare i rapporti commerciali con tali Stati, che vantano un grande potenziale economico. La conclusione dell'Accordo di libero scambio AELS-CCG contribuirà all'attuazione di tale strategia di economia esterna.

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3

Svolgimento dei negoziati

Il 23 maggio 2000, gli Stati dell'AELS e quelli del CCG hanno firmato una Dichiarazione di collaborazione mediante la quale è stato istituito un Comitato misto AELS-CCG. In occasione del primo incontro di tale Comitato misto, tenutosi nel gennaio 2003 a Riyad, gli Stati del CCG hanno manifestato il loro interesse a intavolare dei negoziati per la conclusione di un accordo di libero scambio con l'AELS.

L'entrata in vigore dell'unione doganale del CCG all'inizio del 2003 e l'adesione dell'Arabia Saudita all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel dicembre 2005 sono state ulteriori tappe importanti verso l'avvio dei negoziati. Durante il secondo incontro del Comitato misto, nel settembre 2004 a Ginevra, entrambe le Parti hanno confermato l'intenzione di negoziare un accordo di libero scambio di ampia portata. Il 18 febbraio 2006 a Riyad, in occasione di un incontro a livello di capi negoziatori, sono stati concordati i termini di riferimento per i negoziati.

L'Accordo di libero scambio AELS-CCG (compresi gli accordi agricoli bilaterali dei singoli Stati dell'AELS con il CCG) è stato negoziato tra maggio 2006 e aprile 2008 nel corso di complessivamente cinque cicli negoziali (20­22 giugno 2006 a Ginevra, 13­15 novembre 2006 a Riyad, 19­21 giugno 2007 a Ginevra, 13­15 novembre 2007 a Riyad e 21­24 aprile 2008 a Ginevra) e due incontri a livello di esperti (21­22 marzo 2007 a Ginevra e 2­5 marzo 2008 a Riyad). In seguito, è stata la volta dell'esame giuridico dei testi dell'accordo (19­20 novembre 2008 e 20­21 gennaio 2009 a Riyad), che si è concluso il 23 marzo 2009 a Ginevra con un incontro a livello di capi delegazione. L'Accordo di libero scambio e gli accordi agricoli bilaterali sono stati firmati il 22 giugno 2009 in occasione della riunione ministeriale dell'AELS a Hamar (Norvegia).

Per quanto concerne gli scambi di merci, i servizi e gli appalti pubblici è stato raggiunto un risultato negoziale equilibrato. A causa della legislazione degli Stati del CCG in parte ancora molto restrittiva ed eterogenea, non è tuttavia stato possibile concordare in tutti i settori delle norme assolute. Di conseguenza, in determinati ambiti gli interessi degli Stati dell'AELS sono stati salvaguardati mediante clausole di non discriminazione rispetto a Stati terzi (in particolare dazi all'esportazione,
certificati d'origine, «offset» nell'ambito degli appalti pubblici). In altri ambiti si è dovuto fare ricorso a clausole evolutive (investimenti, proprietà intellettuale).

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Struttura degli accordi

Le relazioni di libero scambio tra la Svizzera e gli Stati del CCG si fondano sull'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati del CCG (Preambolo, art. 1.1­art. 9.10; Allegato 2 del presente messaggio), sui suoi allegati, sul Protocollo d'intesa (Allegato 3 del presente messaggio) nonché sull'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e gli Stati del CCG (art. 1­art. 8, allegati I e II dell'Accordo, Allegato 6 del presente messaggio). Vi si aggiungono due scambi di lettere, l'uno tra gli Stati del CCG e l'AELS concernente gli investimenti (Allegato 5 del presente messaggio) e l'altro tra gli Emirati Arabi Uniti (EAU) e l'AELS concernente il settore energetico degli EAU (Allegato 4 del presente messaggio).

L'Accordo di libero scambio comprende, oltre al preambolo, nove capitoli (Disposizioni generali, Scambi di merci, Scambio di servizi, Concorrenza, Diritti di proprietà 6331

intellettuale, Appalti pubblici, Disposizioni istituzionali, Composizione delle controversie, Disposizioni finali) e 16 allegati (art. 9.5, cfr. n. 13). Il Protocollo d'intesa contiene disposizioni che precisano alcuni articoli del capitolo sullo scambio di servizi. Mediante lo scambio di lettere sugli investimenti, le Parti contraenti s'impegnano ad avviare negoziati sull'accesso al mercato in materia di investimenti diretti al di fuori del settore dei servizi, al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio. Lo scambio di lettere sul settore energetico degli EAU conferma l'assenza di impegni degli EAU concernenti il settore energetico (settore petrolifero) all'interno dell'Accordo di libero scambio, eccezion fatta per quegli ambiti sottoposti alla competenza del livello federale secondo gli obblighi costituzionali degli EAU. Con questo scambio di lettere, gli EAU vogliono assicurarsi che la loro sovranità non sarà limitata dall'Accordo di libero scambio.

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Contenuto dell'Accordo di libero scambio

5.1

Scambi di merci

Con la conclusione del presente Accordo di libero scambio e degli accordi agricoli bilaterali viene istituita una zona di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati del CCG conformemente all'articolo XXIV GATT3 (art. 1.1 e art. 2.1 par. 2). Il campo di applicazione del capitolo 2 dell'Accordo di libero scambio (Scambi di merci) copre i prodotti industriali dei capitoli 25­97 del Sistema armonizzato secondo la Convenzione internazionale del 14 giugno 19834 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, come pure il pesce e gli altri prodotti del mare, nonché i prodotti agricoli trasformati (art. 2.1 par. 1).

5.1.1

Riduzione dei dazi doganali

In via di principio, i dazi sui prodotti industriali, sul pesce e sugli altri prodotti del mare originari di una Parte contraente vengono eliminati con l'entrata in vigore dell'Accordo (art. 2.2 par. 2). Le posizioni tariffarie solitamente sensibili per la politica agricola degli Stati dell'AELS esulano dal campo di applicazione dell'Accordo (art. 2.1). I dazi sui prodotti sensibili per il CCG, quali l'amido, la destrina e le pelli, verranno soppressi dopo un periodo di transizione di cinque anni (art. 2.2 par. 3). Il CCG esclude dall'Accordo undici linee tariffarie (p. es. gli pneumatici usati) e sei linee tariffarie sono soggette a un divieto d'importazione (p. es.

prodotti a base di amianto). Per il pesce e gli altri prodotti del mare, è stato previsto per sei linee tariffarie un periodo di transizione di cinque anni prima della completa soppressione dei dazi doganali da parte del Consiglio di Cooperazione del Golfo.

Come nella maggior parte degli accordi di libero scambio dell'AELS, i prodotti agricoli trasformati sono disciplinati in un allegato all'Accordo di libero scambio.

Gli Stati del CCG accordano agli Stati dell'AELS la franchigia doganale entro cinque anni per prodotti quali gli estratti vegetali, determinati prodotti a base di farina, determinati prodotti di pasticceria, la pasta, le minestre e le salse, la maionese, il ketchup di pomodoro, diversi preparati di prodotti alimentari, bevande quali le 3 4

RS 0.632.20, Allegato 1A.1 RS 0.632.11

6332

limonate, le acque minerali e il caffelatte nonché determinati prodotti a base di cacao (senza la cioccolata). La franchigia doganale a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo viene concessa per prodotti quali gli yogurt, lo zucchero, la polvere di cacao, gli alimenti per bebè, la pasta ripiena e i gelati5. Gli Stati del CCG hanno escluso dall'Accordo i prodotti trasformati che non possono essere commercializzati nei loro territori per motivi religiosi (p. es. prodotti contenenti alcol e prodotti a base di carne suina). Gli Stati dell'AELS accordano al CCG un trattamento preferenziale paragonabile a quello concesso all'importazione di prodotti agricoli trasformati dall'UE, eliminando dai dazi l'elemento di protezione industriale, ma mantenendo il diritto di prelevare tributi d'importazione per livellare la differenza tra i prezzi delle materie prime sui mercati dell'AELS e quelli sul mercato mondiale. Viene mantenuta per gli Stati dell'AELS anche la possibilità di compensare, mediante sovvenzioni all'esportazione di propri prodotti, gli svantaggi per l'industria di trasformazione derivanti dai prezzi delle materie prime. Per una serie di altri prodotti agricoli trasformati, che non contengono materie prime sensibili per la loro politica agricola (p. es. prodotti a base di caffè, acque minerali, birra, liquori e aceto), gli Stati dell'AELS concedono a quelli del CCG la franchigia doganale. Una clausola di revisione sancisce che il campo d'applicazione sia riveduto periodicamente e, se necessario, ampliato con altri prodotti.

I dazi alle esportazioni possono essere prelevati unicamente in relazione a misure prese sul territorio nazionale e sono ammissibili soltanto se valgono per tutti i partner commerciali. Tali misure devono essere comunicate al Comitato misto.

5.1.2

Norme commerciali

Per una serie di misure rilevanti per gli scambi di merci tra gli Stati contraenti, l'Accordo di libero scambio rinvia ai relativi diritti e obblighi previsti in seno all'OMC. Per quanto concerne le restrizioni quantitative sulle importazioni e sulle esportazioni (art. 2.3), il trattamento nazionale (art. 2.4), la valutazione in dogana (art. 2.6), i regolamenti tecnici (2.7), le misure sanitarie e fitosanitarie (art. 2.8), l'antidumping (art. 2.9), le imprese commerciali di Stato (art. 2.10), le sovvenzioni e le misure compensative (art. 2.11) e le eccezioni generali a salvaguardia dell'ordine pubblico, della salute e della sicurezza interna ed esterna del Paese (art. 2.13 e art. 2.14), vengono dichiarate applicabili, nell'ambito dell'Accordo di libero scambio, le relative disposizioni del GATT 1994 e degli altri accordi dell'OMC pertinenti. In materia di misure antidumping, le Parti contraenti si sono inoltre impegnate a rinunciare, nei limiti del possibile, all'adozione di relative misure nei confronti delle altre Parti. Inoltre, il Comitato misto deve essere informato prima che venga avviata un'inchiesta per dumping o per sovvenzioni, affinché si possa cercare una soluzione consensuale entro 30 giorni. Eventuali misure antidumping sono limitate ad un periodo massimo di tre anni. Per quanto concerne la clausola di salvaguardia (art. 2.12), sono confermati i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dalle relative disposizioni dell'OMC, con la riserva che le misure di salvaguardia adottate conformemente all'articolo XIX GATT e all'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia6 escludano i prodotti originari delle Parti, qualora la loro esportazione non causi il danno economico da eliminare e che tale esclusione sia compatibile con le 5 6

Per il caffè cfr. anche n. 6 RS 0.632.20, Allegato 1A.14

6333

regole dell'OMC. In relazione ai regolamenti tecnici (2.7) e alle misure sanitarie e fitosanitarie (art. 2.8), è previsto, oltre alla possibilità di applicare le disposizioni pertinenti dell'OMC, un meccanismo di consultazione in seno al Comitato misto nell'ambito del quale le Parti contraenti possono sollevare eventuali misure che ostacolano il commercio bilaterale. L'articolo 2.7 prevede inoltre l'adozione di misure di cooperazione intese a promuovere la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e l'articolo 2.8 contempla la designazione di organi di contatto nazionali per agevolare la consultazioni tecniche e facilitare lo scambio di informazioni.

5.1.3

Regole d'origine

In via di principio, le regole d'origine (art. 2.5) si basano sulle regole europee.

Tuttavia, esse sono state semplificate e, nel settore industriale, lasciano il più delle volte all'esportatore la possibilità di optare tra una regola sul valore aggiunto del 40 per cento e il cambiamento della voce di tariffa a quattro cifre. Le eccezioni concernono in particolare i prodotti chimici (regole meno restrittive) e il settore orologiero (regole più restrittive). La regola del trasporto diretto consente di suddividere gli invii, sotto sorveglianza doganale, in Stati terzi senza che l'origine vada persa. Fino a quando il CCG non avrà introdotto la dichiarazione su fattura con un altro partner di libero scambio, l'origine deve essere attestata mediante certificato di circolazione delle merci (CCM EUR.1). Con l'Accordo viene istituito un sottocomitato del Comitato misto (cfr. n. 5.6) per questioni doganali e di origine.

5.2

Servizi

In relazione allo scambio di servizi (capitolo 3), le definizioni e le regole (in particolare le quattro modalità di fornitura, il trattamento della nazione più favorita, l'accesso al mercato e il trattamento nazionale) si conformano all'Accordo generale sugli scambi di servizi dell'OMC7 (GATS), pur precisando determinate disposizioni e adeguandole al contesto bilaterale.

Le disposizioni dell'Accordo relative allo scambio di servizi sono integrate da regole settoriali e tematiche contenute in allegati concernenti i servizi finanziari, i servizi di telecomunicazione, la circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi e il riconoscimento delle qualifiche dei prestatori di servizi. Le deroghe alla clausola della nazione più favorita e gli impegni specifici sono pure contenuti negli allegati all'Accordo (cfr. n. 5.2.4).

5.2.1

Disposizioni orizzontali

Il campo d'applicazione dell'Accordo che concerne lo scambio di servizi è identico a quello del GATS (art. 3.1). Anche le definizioni sono paragonabili a quelle del GATS (art. 3.3). Unicamente la definizione di «persona giuridica di un'altra Parte» (art. 3.2 lett. e) è stata adeguata e comprende espressamente persone giuridiche possedute da entità statali. Oltre alle persone giuridiche che sono domiciliate e 7

RS 0.632.20, Allegato 1.B

6334

professionalmente attive nel territorio di una Parte contraente, sono incluse anche le persone giuridiche domiciliate e professionalmente attive in qualsiasi Stato membro dell'OMC, a condizione che siano possedute o controllate da persone fisiche o giuridiche domiciliate e professionalmente attive nel territorio di una Parte all'Accordo di libero scambio. In tal modo è garantito che i diritti relativi alle persone giuridiche accordati nel quadro dell'Accordo di libero scambio non siano più restrittivi che quelli del GATS.

Le disposizioni relative alla clausola della nazione più favorita (art. 3.4), all'accesso al mercato (art. 3,5), agli impegni aggiuntivi (art. 3.7), alla trasparenza (art. 3.11), ai monopoli e ai prestatori esclusivi di servizi (art. 3.12), alle pratiche commerciali (art. 3.13), alle eccezioni generali e a quelle in materia di sicurezza interna (art. 3.15) sono identiche a quelle del GATS. Analogamente al relativo articolo del GATS, anche l'articolo sui trasferimenti correnti e sui movimenti di capitale (art. 3.14) prevede che, per tali pagamenti e trasferimenti, le Parti all'Accordo rinuncino a imporre restrizioni che non siano compatibili con gli impegni del FMI. Le misure a salvaguardia della bilancia dei pagamenti sono disciplinate in maniera orizzontale (cfr. n. 5.6.3).

Anche le disposizioni relative alla regolamentazione interna (art. 3.8), al riconoscimento delle qualifiche (art. 3.9), alla circolazione transfrontaliera delle persone fisiche che forniscono servizi (art. 3.10) sono identiche a quelle del GATS. Ulteriori regole sul riconoscimento, contenute in un allegato, prevedono che le Parti all'Accordo sollecitino le autorità competenti e le associazioni professionali presenti nel loro territorio a riconoscere le qualifiche conseguite nel territorio di un'altra Parte contraente. Inoltre, le Parti sono tenute a mettere a disposizione procedure che consentano a un prestatore di servizi di un'altra Parte di richiedere il riconoscimento della sua formazione o esperienza professionale, dei requisiti soddisfatti o dei permessi e attestati rilasciati nel territorio di un'altra Parte e, in caso di carenze, di ottenere informazioni su come conseguire l'equivalenza. Per garantire la trasparenza in materia di riconoscimento, le Parti designeranno dei centri di competenza.
L'Accordo prevede pure determinate regole supplementari, contenute in un allegato, concernenti la circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi. Le Parti contraenti designeranno dei punti di contatto e metteranno a disposizione le informazioni necessarie, in particolare per quanto concerne le condizioni di ammissione (p. es. visti, permessi di lavoro, documentazione richiesta). Le Parti s'impegnano a trattare senza indugio e in maniera trasparente le richieste di autorizzazioni d'entrata e di soggiorno temporaneo.

5.2.2

Servizi finanziari

Per tenere conto delle particolarità del settore finanziario, le disposizioni orizzontali del capitolo sui servizi (cfr. n. 5.2.1) sono integrate da disposizioni sui servizi finanziari, contenute in un apposito allegato all'Accordo. Tali disposizioni riprendono numerosi elementi del corrispondente allegato del GATS, come ad esempio la definizione delle attività finanziarie (servizi bancari, assicurativi e di commercio di titoli) e le eccezioni relative alla politica monetaria e ai sistemi di assicurazione sociale. L'ampia eccezione contenuta nel GATS per le misure prudenziali ha potuto essere ridimensionata nell'ambito del presente Accordo, che prevede di sottoporre queste ultime a un esame di proporzionalità, valido a complemento delle regole del 6335

GATS, che vieta l'adozione di tali misure per motivi di restrizione commerciale o in maniera discriminatoria. Le Parti sono tenute, nei limiti del possibile, ad applicare i principi e le norme delle più importanti istituzioni internazionali pertinenti (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari).

Inoltre, le disposizioni riprendono determinate regole dell'Intesa dell'OMC sugli impegni nel settore dei servizi finanziari, di cui gli Stati del CCG non sono firmatari, contrariamente alla Svizzera e agli altri Stati dell'AELS. Cosicché, anche gli Stati del CCG si sono impegnati a consentire la partecipazione di prestatori di servizi finanziari stranieri ai sistemi di pagamento e di clearing pubblici, come pure, su base non discriminatoria, alle agevolazioni di finanziamento ufficiali, così come la partecipazione agli organismi regolamentari autonomi o ad altre organizzazioni o associazioni indispensabili alla messa a disposizione di servizi finanziari. Ai prestatori di servizi finanziari devono essere consentiti l'elaborazione e il trasferimento dei dati necessari alla conduzione degli affari correnti, fatte salve le misure adottate dalle Parti a tutela dei dati personali. L'allegato contiene inoltre una disposizione relativa ai prodotti finanziari islamici coperti dalle regole dell'Accordo. La piazza finanziaria svizzera è un'importante fornitrice di tali prodotti, destinati principalmente alla clientela della regione del Golfo.

Le Parti contraenti s'impegnano inoltre a rispettare norme supplementari in materia di trasparenza e di esecuzione delle procedure di applicazione. In relazione alla trasparenza, le autorità competenti delle Parti sono ad esempio tenute a fornire, su richiesta di persone interessate, le informazioni necessarie concernenti i requisiti e la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione e a indicare i termini normalmente necessari per il rilascio di una licenza. Per quanto riguarda le procedure di applicazione, le autorità competenti delle Parti sono tenute a evadere le domande con prontezza e a concedere una licenza non appena tutti i requisiti sono soddisfatti. Il rilascio della stessa deve avvenire entro un termine ragionevole dall'inoltro della richiesta.

5.2.3

Servizi di telecomunicazione

Le disposizioni orizzontali (cfr. n. 5.2.1) sono integrate da disposizioni specifiche sui servizi di telecomunicazione, contenute in un allegato all'Accordo. Queste regole si basano principalmente sul documento di riferimento corrispondente del GATS e contengono determinati principi di concorrenza e norme minime per disciplinare l'interconnessione con prestatori di servizi dominanti sul mercato. Questi ultimi sono tenuti ad accordare agli altri prestatori di servizi l'interconnessione in maniera non discriminatoria e a prezzi che siano in linea con i costi. Se gli operatori non raggiungono un accordo sull'interconnessione, le autorità preposte alla regolamentazione sono tenute a contribuire alla composizione della controversia e, se necessario, a fissare condizioni e prezzi d'interconnessione appropriati. Analogamente al GATS, le disposizioni specifiche sui servizi di telecomunicazione contengono norme sul servizio universale, prevedono procedure trasparenti e non discriminatorie per l'attribuzione delle risorse rare e impegnano le Parti a garantire l'indipendenza delle autorità preposte alla regolamentazione nei confronti dei prestatori di servizi di telecomunicazione.

6336

5.2.4

Impegni specifici

In maniera analoga al GATS, l'inventario dei settori soggetti alle discipline d'accesso al mercato e di trattamento nazionale (art. 3.16) è costituito da liste positive nazionali di impegni specifici. Secondo il metodo degli elenchi positivi (metodo denominato bottom up), la non iscrizione di un settore nell'elenco di una Parte significa che quest'ultima non contrae per tale settore impegni in termini di accesso al mercato e trattamento nazionale.

Nel presente Accordo, gli Stati del CCG nel loro complesso hanno ampiamente esteso il loro livello di impegni rispetto ai loro elenchi di impegni esistenti sotto il GATS. Gli impegni specifici degli Stati del CCG vanno in parte anche oltre le attuali offerte depositate presso l'OMC nell'ambito dei negoziati di Doha. Rispetto ai loro impegni attuali derivanti dal GATS, gli Stati del CCG si sono assunti impegni supplementari in molti settori dei servizi importanti per le esportazioni svizzere. Questi impegni comprendono, a seconda dello Stato del CCG, servizi giuridici, d'ingegneria e architettura, informatici, di ricerca e sviluppo, di locazione e leasing, d'analisi e di test scientifici, di consulenza, servizi commerciali di produzione, manutenzione e riparazione, servizi per fiere commerciali, servizi di traduzione, telecomunicazione, costruzione e distribuzione, servizi ambientali, di assicurazione e in particolare riassicurazione, servizi bancari in generale e in particolare le operazioni in titoli, la gestione patrimoniale, l'informazione finanziaria, i software finanziari e la pianificazione finanziaria. I nuovi impegni coprono inoltre i servizi di sanità e turismo, nonché i servizi di trasporto marittimo o aereo. In materia di circolazione delle persone, gli impegni sono stati estesi, a seconda dello Stato del CCG, ai viaggiatori per affari, alle trasferte dei quadri, al personale distaccato e al personale addetto a lavori di installazione e manutenzione di macchine industriali. Per quanto concerne l'insediamento di filiali commerciali, alcuni Stati del CCG hanno migliorato i loro impegni in materia di limiti di partecipazione di capitale estero, di apertura di filiali e di liberalizzazione delle regole relative all'acquisto di beni immobili da parte di stranieri.

Gli impegni d'accesso al mercato che la Svizzera ha assunto corrispondono largamente
ai livelli d'accesso al mercato concessi nell'ambito dei precedenti accordi di libero scambio, in particolare con la Corea del Sud e con la Colombia. Questo livello d'impegni della Svizzera corrisponde ampiamente alla sua seconda offerta presentata nell'ambito del Ciclo di Doha. Anche la Svizzera ha dunque esteso i suoi impegni rispetto alla sua lista d'impegni in vigore sotto il GATS. A differenza di precedenti accordi di libero scambio, la Svizzera ha inoltre assunto impegni supplementari strettamente limitati concernenti persone fisiche che forniscono servizi nell'ambito di contratti di prestazione di servizi (ad esempio servizi di ingegneria integrati).

Inoltre, il nostro Paese ha contratto nuovi impegni per servizi ausiliari di trasporto aereo e servizi di distribuzione di carburante (stazioni di servizio). Tutti i nuovi impegni della Svizzera rientrano nelle disposizioni legislative interne già in vigore.

L'Accordo contiene inoltre una clausola di riesame (art. 3.18), secondo cui gli elenchi degli impegni specifici d'accesso al mercato dovranno essere riesaminati periodicamente dalle Parti, nella prospettiva di raggiungere un livello di liberalizzazione maggiore.

6337

5.3

Concorrenza

La liberalizzazione degli scambi di merci e servizi e degli investimenti all'estero può essere compromessa da pratiche anticoncorrenziali adottate da imprese. Per questo motivo, gli accordi di libero scambio dell'AELS contemplano, di regola, disposizioni intese a contrastare tali pratiche anticoncorrenziali da parte di operatori economici privati, senza tuttavia mirare a un'armonizzazione delle politiche in materia di concorrenza delle Parti. Per quanto concerne il diritto della concorrenza, le regolamentazioni degli Stati del CCG sono eterogenee e non tutti dispongono di una legislazione in materia. Nell'ambito delle disposizioni contrattuali sulla concorrenza (capitolo 4), le Parti riconoscono che le pratiche anticoncorrenziali possono compromettere il commercio. Esse s'impegnano ad adottare misure contro tali pratiche (art. 4.1) e ­ laddove non fosse ancora il caso ­ a emanare leggi sulla concorrenza.

Vengono esplicitamente menzionate a tale proposito le intese orizzontali o verticali, che pregiudicano la concorrenza, e l'abuso di una posizione dominante di mercato.

In Svizzera, tali pratiche rientrano nella legge del 6 ottobre 19958 sui cartelli. Inoltre, l'Accordo sollecita le Parti, nei limiti concessi loro delle relative disposizioni nazionali sulla confidenzialità delle informazioni (art. 4.3), a collaborare nella lotta alle pratiche anticoncorrenziali (art. 4.2). Esso offre la possibilità di tenere consultazioni su questioni legate alla concorrenza e di proseguirle, su richiesta di una Parte, in seno al Comitato misto (art. 4.4). Una clausola evolutiva chiede a quest'ultimo di adeguare le disposizioni in materia di concorrenza ai più recenti sviluppi (art. 4.5).

5.4

Protezione dei diritti di proprietà intellettuale

Nel capitolo 5 (diritti di proprietà intellettuale), le Parti definiscono il concetto di proprietà intellettuale (art. 5.1 par. 1) e si impegnano a garantirne la protezione effettiva secondo le disposizioni specifiche dell'Accordo di libero scambio (art. 5.1 par. 2). I principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita si applicano conformemente alle disposizioni pertinenti dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell'OMC9 (art. 5.1 par. 3 e 4). Una clausola di riesame prevede che, su richiesta di una Parte, si tengano consultazioni intese a migliorare il livello di protezione e a evitare o porre rimedio a distorsioni commerciali in materia di proprietà intellettuale (art. 5.1 par. 5).

A causa del livello di protezione eterogeneo degli Stati del CCG e al mutuo interesse per una rapida apertura dei mercati delle merci e dei servizi, si è rinunciato a elaborare disposizioni dettagliate a tutela della proprietà intellettuale. Per contro, le Parti hanno convenuto di condurre negoziati, entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, su un allegato contenente disposizioni dettagliate relative alla protezione e all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (art. 5.1 par. 6).

8 9

RS 251 RS 0.632.20, Allegato 1.C

6338

5.5

Appalti pubblici

5.5.1

Disposizione orizzontali

Le condizioni e le procedure per l'accesso ai mercati degli appalti pubblici sono disciplinate nel capitolo 6. Le disposizioni corrispondono alle disposizioni di base contenute nell'accordo plurilaterale rivisto dell'OMC sugli appalti pubblici («Government Procurement Agreement»/GPA). Ciò è il caso, tra l'altro, per il campo d'applicazione e la copertura (art. 6.1), per il trattamento nazionale (art. 6.4), i sistemi di offerta e di aggiudicazione (art. 6.9), la trasparenza (art. 6.8), le disposizioni sui fascicoli di gara (art. 6.14 e 6.15), i criteri di aggiudicazione (art. 6.18), la procedura di contestazione (art. 6.19) e le tecnologie dell'informazione (art. 6.20). In via di principio, le operazioni di compensazione («offset», art. 6.6) sono vietate, anche se secondo il GPA rivisto sono ammesse eccezioni a condizioni di trasparenza e non discriminazione ben precise. Le eventuali operazioni di compensazione devono figurare negli allegati relativi ai Paesi (cfr. n. 5.6.2). Unicamente il Kuwait ha fatto ricorso a questa possibilità.

Inoltre, l'Accordo contiene una disposizione transitoria (art. 6.25), una clausola di verifica (art. 6.24) e una clausola di negoziazione (art. 6.23). La prima prevede che gli Stati del Golfo possono applicare per un periodo massimo di 10 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo un preferenza tariffaria del 10 per cento a favore dei fornitori nazionali. La clausola di verifica, per contro, chiede al Comitato misto di esaminare almeno ogni due anni il funzionamento del capitolo sugli appalti pubblici e di adottare, se necessario, misure adeguate. La clausola di negoziazione conferisce alle Parti la possibilità di esigere l'avvio di negoziati sull'integrazione nell'Accordo di concessioni che, a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, un'altra Parte accorda a uno Stato terzo.

5.5.2

Appalti pubblici coperti dall'Accordo

Le entità soggette all'Accordo, i valori soglia e altre condizioni nazionali sono contenuti negli allegati all'Accordo. In materia di entità, merci, servizi e mandati per opere edili, la Svizzera accorda il medesimo accesso al mercato come quello contemplato dal GPA del 15 aprile 199410. Come già nel GPA nei confronti degli altri Stati dell'AELS e dell'UE nonché negli accordi di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Cile, la Colombia e il Perù, gli Stati dell'AELS hanno subordinato all'Accordo con gli Stati del Golfo anche il livello comunale. Nelle strutture amministrative centralizzate degli Stati del Golfo (eccezione: Emirati Arabi Uniti/EAU), gli acquisti destinati agli organi amministrativi di livello sub-territoriale vengono spesso effettuati dal Governo centrale. Con la subordinazione all'Accordo del livello governativo centrale degli Stati del Golfo viene dunque raggiunta una copertura pressoché analoga a quella degli Stati dell'AELS. Per quanto concerne i valori soglia, gli Stati dell'AELS applicano quelli del GPA, il Bahrain, l'Oman e gli EAU valori equivalenti, mentre il Qatar, il Kuwait e l'Arabia Saudita adottano valori nettamente superiori. Considerata la dimensione prevista dei progetti in appalto in tali Paesi, si può presupporre che una quota considerevole degli appalti rilevanti per i fornitori svizzeri negli Stati del Golfo sia coperta. Questo risultato consente di 10

RS 0.632.231.422

6339

raggiungere un livello di accesso al mercato che si avvicina di molto a quello garantito dal GPA. Questo fatto è tanto più notevole se si considera che ­ a differenza dell'insieme degli Stati dell'AELS ­ nessuno Stato del CCG ha aderito al GPA dell'OMC.

5.6

Ulteriori disposizioni

5.6.1

Disposizioni istituzionali

Per garantire l'amministrazione e l'attuazione corretta dell'Accordo, viene istituito un Comitato misto (CM). Quest'ultimo è composto da rappresentanti di tutte le Parti (art. 7.1 par. 1) e viene presieduto da un rappresentante degli Stati dell'AELS e da un rappresentante degli Stati del CCG (art. 7.1 par.4). Il CM si dota di proprie regole procedurali (art. 7.1 par.4). Esso ha il compito di sorvegliare che le Parti contraenti rispettino i loro impegni nonché di esaminare possibili ampliamenti e approfondimenti dell'Accordo e, se necessario, di sottoporre alle Parti relative raccomandazioni (art. 7.1 par. 5). Inoltre, il CM ha il mandato di contribuire a comporre eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo (cfr. n. 5.6.2). Il CM può prendere le decisioni necessarie al buon funzionamento dell'Accordo nonché assumersi ulteriori compiti derivanti dall'Accordo o assegnatigli dalle Parti (art. 7.1 par. 5). Le decisioni sono prese su base consensuale (art. 7.1 par. 6). Com'è usuale negli accordi dell'AELS, il CM ha la competenza di emendare gli allegati e le appendici, con riserva delle procedure d'approvazione nazionali (art. 7.1 par. 7). Il CM si riunisce ogni due anni in sessione regolare. Su richiesta di una Parte, esso si riunisce in sessione straordinaria entro 30 giorni (art. 7.1 par. 3). A supporto del suo operato, il CM può istituire, in aggiunta al sottocomitato per questioni doganali e d'origine (cfr. n. 5.1.3), altri sottocomitati e gruppi di lavoro (art. 7.1 par. 2).

5.6.2

Composizione delle controversie

L'accordo contiene una procedura di consultazione e d'arbitrato dettagliata (capitolo 8, composizione delle controversie), che può essere avviata qualora una Parte sia dell'avviso che una misura di un'altra Parte non sia compatibile con l'Accordo (art. 8.3 par. 2). In alternativa o a complemento della procedura di composizione delle controversie, le Parti alla controversia possono pure ricorrere ai buoni uffici, ai meccanismi di conciliazione o di mediazione (art. 8.2). Questi meccanismi non hanno alcun effetto pregiudicante sulla procedura di arbitrato.

In presenza di una controversia, le Parti sono tenute a comporla amichevolmente mediante consultazioni formali (art. 8.3). Dal punto di vista istituzionale, l'organo competente è il Comitato misto (CM), salvo che una Parte alla controversia vi si opponga. Le consultazioni si tengono nel territorio dello Stato richiedente entro 30 giorni (in casi urgenti entro 15 giorni) dall'inoltro della richiesta. Se la controversia può essere composta amichevolmente, le altre Parti ne vengono informate. Se entro 60 giorni la controversia non viene composta e le Parti alla controversia non convengono sul seguito delle consultazioni, la Parte attrice può chiedere l'istituzione di un tribunale arbitrale (art. 8.4 par.1). Qualora, su richiesta di una Parte, le consultazioni si siano tenute al di fuori del CM, quest'ultimo tiene consultazioni con le Parti alla controversia entro 30 giorni (art. 8.3 par. 5), prima che l'istituzione di un 6340

tribunale arbitrale possa essere richiesta. Se una controversia concerne sia disposizioni dell'Accordo di libero scambio sia disposizioni dell'OMC, la Parte attrice può scegliere se appellarsi a un tribunale arbitrale subordinato all'Accordo di libero scambio o all'OMC. Una procedura parallela o un cambiamento a posteriori non sono possibili (art. 8.1 par. 2 e 3).

Il tribunale arbitrale è composto da tre membri, di cui due sono nominati rispettivamente dalla Parte attrice e dalla Parte convenuta (art. 8.5). Il terzo membro presiede il tribunale e viene nominato, entro 30 giorni dalla nomina del secondo, da entrambe le Parti congiuntamente. Se le Parti non si accordano entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta di istituzione di un tribunale arbitrale, sia i membri di tale tribunale che il suo presidente vengono nominati dal Direttore generale dell'OMC. Se la nomina non avviene entro 30 giorni, tale compito viene delegato al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato dell'Aia. Il presidente del tribunale arbitrale deve essere indipendente e non può essere né cittadino di una delle Parti alla controversia né risiedere abitualmente nel territorio di una di esse. Con la nomina del suo presidente, il tribunale arbitrale viene considerato istituito. Entro 90 giorni dalla sua istituzione (in casi urgenti già dopo 60 giorni), esso presenta alle Parti alla controversia un primo rapporto (art. 8.8). Le Parti alla controversia possono pronunciarsi per scritto entro 14 giorni e richiedere un'audizione supplementare. Il rapporto finale del tribunale arbitrale deve essere presentato entro 30 giorni (45 in caso di un'audizione supplementare) dalla presentazione del primo rapporto (art. 8.9). Il rapporto finale viene pubblicato dopo 15 giorni dalla sua consegna alle Parti alla controversia, salvo che quest'ultime non abbiano convenuto altrimenti. Tale rapporto è definitivo e giuridicamente vincolante per entrambe le Parti (art. 8.10 par. 1).

Come in altri accordi di libero scambio dell'AELS, le Parti contraenti che non sono coinvolte nella controversia possono partecipare, a determinate condizioni, alla procedura di arbitrato in qualità di Parti interessate (art. 8.4 par. 4). A prescindere dal raggiungimento di un'intesa, le Parti alla controversia possono convenire di sospendere la procedura
in seno al tribunale arbitrale per un periodo di al massimo dodici mesi o di concluderla, oppure la Parte attrice può ritirare il suo reclamo (art. 8.7).

Dopo la presentazione del rapporto finale, la Parte ritenuta in violazione dell'Accordo è tenuta ad adottare senza indugio misure adeguate per attuare tale rapporto. Qualora ciò non fosse possibile a breve termine, le Parti alla controversia o il tribunale arbitrale fissano un termine supplementare (art. 8.10). Se neppure allora avviene un'attuazione soddisfacente, la Parte vincente ha la possibilità, dopo un ulteriore giudizio del tribunale arbitrale originale entro 90 giorni (sull'efficacia di eventuali misure adottate dalla Parte perdente) e dopo ulteriori 20 giorni di consultazioni, di sospendere una quantità equivalente di benefici accordati in virtù dell'Accordo in questione. Tale sospensione ha luogo a titolo provvisorio fino a quando la misura ritenuta contraria all'Accordo non viene sospesa o resa compatibile con lo stesso. Nei limiti del possibile, la sospensione dei benefici deve concernere il medesimo settore di quello colpito dalle misure incompatibili. In caso contrario, la scelta deve essere giustificata. La Parte convenuta può chiedere al tribunale arbitrale originale di esprimersi in merito all'adeguatezza della misura compensativa. Ogni lasso di tempo menzionato può essere modificato previo accordo tra le Parti interessate (art. 8.11 par. 1). Le disposizioni del capitolo sulla composizione delle controversie sono integrate da un allegato all'Accordo contenente i principi relativi alla procedura davanti al tribunale arbitrale e al suo operato, in particolare per quanto 6341

concerne i requisiti per gli arbitri, le procedure e i termini, la lingua di lavoro (inglese), la confidenzialità, la trasparenza nei confronti delle Parti alla controversia e la ripartizione dei costi.

5.6.3

Preambolo, disposizioni introduttive e finali

Il preambolo e l'articolo sugli obiettivi (art. 1.1) circoscrivono il quadro e fissano gli obiettivi generali dell'Accordo. Oltre all'intenzione di istituire una zona di libero scambio e di contribuire alla liberalizzazione e all'agevolazione del commercio di merci e servizi, alla protezione della proprietà intellettuale, alla promozione delle opportunità d'investimento e al rafforzamento della concorrenza, entrambe le Parti confermano nel preambolo i principi dello Statuto delle Nazioni Unite11, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL12). Inoltre, esse confermano l'obiettivo di creare mediante l'Accordo nuove opportunità d'impiego e di reddito, di migliorare il livello sanitario e il tenore di vita e di preservare e tutelare l'ambiente secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

Ulteriori disposizioni iniziali (capitolo 1) disciplinano il campo d'applicazione territoriale dell'Accordo (art. 1.2) e la relazione con altri accordi, in particolare quelli dell'OMC (art. 1.4). Altre disposizioni stabiliscono che l'Accordo non tange le relazioni interne dei Paesi del CCG e di quelli dell'AELS e che le Parti sono tenute al rispetto degli impegni presi anche a livello-sub centrale (1.5). L'articolo 1.6 disciplina gli obblighi delle Parti in materia di trasparenza. Esse sono tenute a pubblicare o rendere altrimenti accessibili, nella misura in cui sono rilevanti per l'Accordo, le loro leggi, ordinanze, accordi internazionali, sentenze giuridiche e decisioni amministrative di portata generale. Esse s'impegnano inoltre, nel rispetto della confidenzialità delle informazioni (art. 1.7), a rispondere in tempo utile alle richieste di un'altra Parte a tale riguardo.

Le disposizioni finali (capitolo 9) stabiliscono che, in caso di conflitto tra l'Accordo di libero scambio e una convenzione di doppia imposizione, quest'ultima prevale (art. 9.1). Per eventuali misure adottate in caso di difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti, l'Accordo rinvia alle disposizioni dell'OMC (art. 9.2). Le Parti riconoscono l'importanza crescente che il commercio elettronico riveste per le loro relazioni economiche bilaterali e prevedono di intensificare la loro collaborazione in questo campo (art. 9.3). In un allegato all'Accordo viene
sottolineata l'importanza di un contesto privo di ostacoli per le relazioni commerciali elettroniche che sia in grado di generare la fiducia degli utenti, nonché il proposito di intensificare lo scambio di informazioni tra le Parti. L'articolo 9.5 specifica che gli allegati e le appendici costituiscono parte integrante dell'Accordo. Ulteriori articoli disciplinano gli emendamenti dell'Accordo (art. 9.6), l'adesione di nuovi Stati (art. 9.7), la resiliazione dell'accordo di una Parte e l'entrata in vigore (cfr. n. 7) nonché l'estinzione dell'Accordo (art. 9.8 e 9.9). Il Governo della Norvegia è depositario dell'Accordo (art. 9.10).

11 12

RS 0.120 RS 0.820.1

6342

6

Contenuto dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e gli Stati membri del CCG

Parallelamente all'Accordo di libero scambio, la Svizzera, la Norvegia e l'Islanda hanno concluso con gli Stati membri del CCG ciascuna un accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli di base. Questi accordi agricoli fanno parte degli strumenti intesi a istituire una zona di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e gli Stati membri del CCG e non possono produrre alcun effetto giuridico autonomo (art. 2.1 par. 2 dell'Accordo di libero scambio, art. 1 par. 1 e art. 8 dell'Accordo agricolo).

Per quanto concerne le regole, gli accordi sul commercio di prodotti agricoli di base rinviano all'accordo dell'OMC sull'agricoltura13 (art. 6) e in materia di misure sanitarie e fitosanitarie alle disposizioni del GATT 199414 (art. 7). Le regole d'origine (art. 3) si rifanno a quelle dell'Accordo di libero scambio (cfr. n. 5.1.3), benché la cumulazione tra gli Stati dell'AELS sia esclusa. L'Accordo agricolo contiene una clausola evolutiva che prevede di liberalizzare ulteriormente il commercio di prodotti agricoli di base nell'ambito delle rispettive politiche agricole (art. 5).

Per numerosi prodotti agricoli di base, gli Stati del CCG accordano alla Svizzera un accesso al loro mercato in franchigia doganale a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo oppure dopo un periodo transitorio di cinque anni. Si tratta di concessioni per prodotti quali gli animali vivi, la carne (compresa la carne secca), i prodotti a base di latte e di crema, il formaggio, i fiori recisi, le patate, la verdura, la frutta, i cereali, la farina, i semi oleosi, le sementi, la margarina, gli insaccati (senza carne suina), determinati tipi di zucchero, le noci, gli oli e i grassi, i succhi di frutta e verdura, i prodotti trasformati a base di carne e gli alimenti per animali («pet food»), il caffè, l'aceto e la confettura.

Le concessioni accordate dalla Svizzera consistono nella riduzione o la soppressione dei dazi all'importazione (nella misura applicabile nell'ambito dei contingenti doganali dell'OMC e delle limitazioni stagionali) per prodotti agricoli selezionati per i quali gli Stati del CCG hanno fatto valere un interesse particolare (in particolare gli animali vivi, le patate da semina, la verdura, le noci, la frutta, determinati tipi di zucchero, i succhi di frutta). Le concessioni della Svizzera si muovono nell'ambito della politica agricola vigente e non oltrepassano né altri accordi di libero scambio già in vigore né il Sistema generale di preferenze (SGP).

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Entrata in vigore

L'articolo 9.9 paragrafo 4 dell'Accordo di libero scambio sancisce che quest'ultimo entra in vigore per il CCG e uno Stato dell'AELS il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui gli Stati membri del CCG e almeno uno Stato dell'AELS depositano i loro rispettivi strumenti di ratifica. Per gli Stati dell'AELS che depositano i loro strumenti di ratifica dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, quest'ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di tali strumenti. Secondo l'articolo 9.9 paragrafo 3 dell'Accordo di libero scambio e l'articolo 8 dell'Accordo agricolo bilaterale, quest'ultimo entra in vigore contemporaneamente 13 14

RS 0.632.20, Allegato 1A.3 RS 0.632.20, Allegato 1A.4

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all'Accordo di libero scambio. Fatte salve le procedure di approvazione interne delle Parti, la messa in vigore degli accordi è prevista per l'inizio del 2010.

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Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Le conseguenze finanziarie consistono nella prevedibile perdita dei proventi doganali sulle importazioni provenienti dagli Stati del CCG. Nel 2008, tali proventi sono ammontati a circa 0,8 milioni di franchi (di cui 140 000 franchi su prodotti agricoli).

Le conseguenze finanziarie degli accordi sono dunque contenute e vanno messe in relazione agli effetti positivi per la piazza economica svizzera grazie al miglioramento delle prospettive di smercio sul mercato del CCG per le esportazioni svizzere.

Il numero crescente di accordi di libero scambio da mettere in atto e perfezionare può riflettersi sul personale della Confederazione. Per il periodo 2010­2014 sono state messe a disposizione le risorse necessarie. Durante questo periodo, i presenti accordi non comporteranno alcun aumento supplementare degli effettivi. Una valutazione delle risorse necessarie per la negoziazione di nuovi accordi di libero scambio e l'applicazione e lo sviluppo degli accordi esistenti dopo il 2014 sarà effettuata dal DFE nel 2013. Per i Cantoni e i Comuni, per contro, gli accordi con gli Stati del CCG non hanno ripercussioni né sulle finanze né sul personale.

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Conseguenze economiche

Grazie all'Accordo di libero scambio, gli Stati dell'AELS ottengono, su base di reciprocità, l'accesso libero da discriminazioni al mercato del CCG per i prodotti industriali. Nel settore degli scambi di servizi, varranno per entrambe le Parti garanzie di accesso al mercato e di trattamento nazionale perfezionate rispetto agli attuali impegni secondo il GATS/OMC. Inoltre, gli Stati dell'AELS e gli Stati membri del CCG ottengono un accesso preferenziale agli appalti pubblici ampiamente paragonabile al relativo accordo plurilaterale dell'OMC. Il presente Accordo rafforza in generale la certezza del diritto e la prevedibilità delle condizioni quadro per le nostre relazioni economiche con gli Stati del CCG. Per di più, esso contribuirà a migliorare la competitività dei fornitori svizzeri sui mercati del CCG, evitando che subiscano discriminazioni nei confronti di concorrenti che dispongono già o disporranno in futuro di accordi preferenziali con gli Stati membri del CCG.

Grazie alla riduzione dei dazi doganali e alla garanzia dell'accesso al mercato libero da discriminazioni, gli accordi con il CCG producono effetti positivi sia per le imprese che per i consumatori in Svizzera e negli Stati del CCG. La soppressione dei dazi alle importazioni nel CCG, in particolare, favorirà le esportazioni svizzere verso tali Stati. Benché la riduzione dei dazi alle importazioni di provenienza dal CCG sia piuttosto moderata rispetto al livello già basso dei dazi doganali svizzeri (cfr. n. 8), i consumatori svizzeri e le imprese che importano prodotti semilavorati dal CCG ne trarranno beneficio. Tutti questi elementi concorrono a rafforzare la piazza economica svizzera.

Dato che le concessioni della Svizzera nel settore agricolo sono già state accordate ad altri partner di libero scambio o a Paesi in sviluppo nell'ambito del Sistema 6344

generalizzato delle preferenze e concesse nel quadro dei contingenti doganali dell'OMC (se esistenti), non sono da attendersi ripercussioni rilevanti sull'agricoltura svizzera (cfr. n. 6).

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Programma di legislatura

L'Accordo di libero scambio e l'Accordo agricolo bilaterale conclusi con gli Stati del CCG rientrano nell'ambito della misura «estensione della rete di accordi di libero scambio con partner esterni all'UE» annunciata nel messaggio del 23 gennaio 200815 sul programma di legislatura 2007­2011 e nel decreto federale del 18 settembre 200816 sul programma di legislatura 2007­2011.

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Rapporti con l'OMC e con il diritto comunitario

La Svizzera, gli altri Stati dell'AELS e gli Stati membri del CCG hanno aderito all'OMC. Tutte le Parti contraenti ritengono che i presenti Accordi siano conformi agli impegni derivanti dal loro statuto di membri dell'OMC. Gli accordi di libero scambio sottostanno alla verifica da parte degli organi competenti dell'OMC e possono essere oggetto di una procedura di composizione delle controversie in seno a tale organizzazione.

La conclusione di accordi di libero scambio con Stati terzi non contravviene né agli impegni internazionali della Svizzera né agli obiettivi della sua politica d'integrazione europea. In particolare, nessun diritto né dovere nei confronti dell'Unione europea ne risulta compromesso.

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Validità per il Principato del Liechtenstein

In qualità di membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è uno degli Stati firmatari dell'Accordo di libero scambio con gli Stati membri del CCG. In virtù del Trattato del 29 marzo 192317 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato di unione doganale), la Svizzera applica anche al Liechtenstein le disposizioni dell'Accordo di libero scambio relative alla circolazione delle merci. In virtù dello stesso Trattato, anche l'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e il CCG si applica al Principato del Liechtenstein (art. 1 par. 2 dell'Accordo agricolo).

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FF 2008 627 661 FF 2008 7470 RS 0.631.112.514

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Pubblicazione degli allegati all'Accordo di libero scambio AELS-CCG

Gli allegati all'Accordo di libero scambio comprendono complessivamente diverse centinaia di pagine e contengono essenzialmente disposizioni di ordine tecnico.

Secondo l'articolo 5 e l'articolo 13 capoverso 3 della legge del 18 giugno 200418 sulle pubblicazioni ufficiali e l'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza del 17 novembre 200419 sulle pubblicazioni ufficiali, la pubblicazione di simili testi può limitarsi al titolo e a un rimando o all'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti. Gli allegati possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblicazioni, 3003 Berna20, e sono disponibili sul sito Internet del Segretariato dell'AELS21. Inoltre, l'Amministrazione federale delle dogane pubblica in forma elettronica le traduzioni dell'allegato VI all'Accordo di libero scambio sulle regole d'origine e sulle procedure doganali22.

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Costituzionalità

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale23 (Cost.), gli affari esteri sono di competenza della Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale di approvare i trattati internazionali deriva dall'articolo 166 capoverso 2 Cost. Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

L'Accordo di libero scambio può essere denunciato in qualsiasi momento con un termine di preavviso di dodici mesi (art. 9.8 dell'Accordo di libero scambio). La sua denuncia comporta l'automatica estinzione dell'Accordo agricolo (art. 8 dell'Accordo agricolo). Gli accordi in questione non comportano l'adesione a un'organizzazione internazionale. La loro attuazione non esige alcuna modifica delle leggi federali.

I presenti accordi contengono diverse disposizioni che fissano delle norme di diritto (concessioni doganali, principi di parità di trattamento ecc.). Per determinare se si tratta di disposizioni legislative importanti ai sensi all'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. (cfr. anche art. 22 cpv. 4 della legge sul Parlamento24), va notato, da una parte, che le disposizioni dell'Accordo possono essere attuate nell'ambito delle competenze regolamentari che la legge sulle tariffe doganali25 conferisce al Consiglio federale per quanto concerne le concessioni tariffarie. D'altra parte, esse non sono da considerarsi fondamentali in quanto non sostituiscono alcuna disposizione di diritto interno né contengono decisioni di principio per la legislazione nazionale.

Gli impegni contratti in tali accordi non oltrepassano quelli assunti nell'ambito di 18 19 20 21 22 23 24 25

RS 170.512 RS 170.512.1 www.bundespublikationen.admin.ch/ www.efta.int/content/free-trade/fta-countries/GCC-cooperation www.ezv.admin.ch/ RS 101 RS 171.10 RS 632.10

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precedenti accordi internazionali conclusi dalla Svizzera. Dal profilo del contenuto, essi presentano una struttura paragonabile a quella di altri accordi conclusi dall'AELS con Stati terzi e rivestono un'analoga importanza giuridica, economica e politica. Le differenze presenti in alcuni ambiti rispetto ai contenuti di accordi conclusi in precedenza non comportano alcun obbligo supplementare di rilievo per la Svizzera.

Al momento di pronunciarsi sulla mozione 04.3203 del 22 aprile 2004 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e sui messaggi concernenti gli accordi di libero scambio conclusi successivamente, le due Camere hanno appoggiato la posizione del Consiglio federale secondo cui gli accordi internazionali che soddisfano i suddetti criteri non sono soggetti al referendum facoltativo previsto dall'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

Secondo l'articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge sulla consultazione26 (LCo), non è di regola prevista alcuna procedura di consultazione per accordi che non sottostanno al referendum facoltativo e che non riguardano interessi essenziali dei Cantoni, salvo che si tratti di progetti di grande portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o che la loro esecuzione sia affidata in larga misura a organi esterni all'Amministrazione federale. Sotto il profilo del loro contenuto e del loro significato finanziario, politico ed economico, i presenti accordi corrispondono essenzialmente agli accordi di libero scambio e agli accordi agricoli già conclusi dalla Svizzera. Non si tratta dunque di un progetto di particolare portata ai sensi della LCo e i Cantoni sono stati consultati conformemente agli articoli 4 e 5 della legge federale del 22 dicembre 199927 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione (LFPC) sia in sede di preparazione del mandato di negoziazione che, nella misura ritenuta necessaria, durante i negoziati stessi. Dato che gli accordi non sono neppure messi in atto in misura considerevole al di fuori dell'Amministrazione federale, si è potuto rinunciare a una procedura di consultazione.

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RS 172.061 RS 138.1

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