Decreto federale concernente il finanziamento delle misure di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo dell'8 dicembre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19762 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 20083, decreta: Art. 1 1 Per garantire il finanziamento delle misure di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, è stanziato un credito quadro di 800 milioni di franchi, per un periodo minimo di quattro anni fino al 31 dicembre 2012.

Il periodo di credito inizia con l'esaurimento del credito quadro precedente, ma al più tardi il 1° gennaio 2009. Il saldo residuo a tale data relativo al credito quadro corrente sarà annullato.

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3

I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

Nel corso del primo anno del periodo di credito, ossia nel 2009, il Consiglio federale sottopone al Parlamento un credito quadro complementare, affinché nel 2015 la quota di finanziamento delle misure di cooperazione tecnica e di aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo (anno di riferimento 2006) raggiunga lo 0,5 % del RNL.

Il relativo messaggio indica come sono state attuate le proposte formulate nelle mozioni 06.3666 e 06.3667, determina la ripartizione tematica e geografica dei mezzi supplementari e definisce le misure adeguate per garantire la qualità.

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Art. 2 Le risorse menzionate nell'articolo 1 possono essere impiegate in particolare per:

1 2 3

a.

doni e crediti;

b.

partecipazioni al capitale;

c.

garanzie;

RS 101 RS 974.0 FF 2008 2535

2007-2102

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Finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo della cooperazione allo sviluppo. DF

d.

contributi a organizzazioni internazionali per l'attuazione di progetti e programmi specifici, alla cui scelta, preparazione e valutazione partecipa anche la Svizzera;

e.

contributi generali a istituzioni internazionali;

f.

il finanziamento di misure di attuazione, compresi la preparazione, l'accompagnamento, il controllo e la valutazione di progetti bilaterali e multilaterali;

g.

il finanziamento del personale nel settore di prestazioni «Cooperazione e sviluppo economico» della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e incaricato di svolgere, durante il periodo coperto dal credito quadro, i compiti aggiuntivi di preparazione e di accompagnamento necessari per continuare l'attuazione delle misure di politica economica e commerciale, nonché per il finanziamento del programma di formazione e per la messa a disposizione di personale svizzero presso le banche internazionali di sviluppo. Il totale di queste spese non supererà il 2 per cento dell'ammontare totale del credito quadro.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 2 dicembre 2008

Consiglio degli Stati, 8 dicembre 2008

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab

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