ad 09.434 Iniziativa parlamentare Tasse di bollo Rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 23 novembre 2009 Parere del Consiglio federale del 4 dicembre 2009

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi sottoponiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 23 novembre 2009 concernente le tasse di bollo.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

4 dicembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2009-2952

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Parere 1

Situazione iniziale

In data 24 novembre 2009 la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati ha sottoposto al Consiglio federale il suo rapporto del 23 novembre 2009 concernente i membri stranieri delle borse svizzere (cosiddetti «remote members») e la loro qualificazione di negoziatori di titoli nel diritto in materia di tasse di bollo.

Nella seduta del 23 novembre 2009 la Commissione ha adottato con 7 voti contro 0 e un'astensione il presente progetto di legge e il relativo rapporto. Vista l'esigua portata del progetto, la Commissione ha deciso di rinunciare a una consultazione. Il Consiglio degli Stati delibererà sul progetto verosimilmente nella sessione invernale del 2009.

Alla base del progetto attuale stanno tre eventi decisivi. (1) Quando nel 1998 la borsa svizzera SIX Swiss Exchange (ex SWX) ammise quali membri anche negoziatori stranieri di titoli, si voleva impedire che, per quanto riguarda il diritto in materia di tasse di negoziazione, questi membri stranieri venissero privilegiati rispetto ai membri svizzeri. Il diritto in materia di tasse di bollo è stato in seguito modificato con decreto federale urgente del 19 marzo 1999 in modo tale che anche i membri stranieri della borsa fossero considerati negoziatori di titoli. (2) Questa parità di trattamento è durata soltanto fino al 2001, in quanto con il successivo trasferimento del commercio delle blue chip svizzere dalla SWX di Zurigo all'allora borsa virt-x a Londra, l'obbligo dei membri stranieri della virt-x di versare la tassa di negoziazione è decaduto. (3) Il 4 maggio 2009, la borsa ha ritrasferito il commercio delle blue chip svizzere da Londra a Zurigo.

Con il rimpatrio del commercio, la SIX Swiss Exchange persegue i seguenti obiettivi: ­

esonerare dalla doppia regolamentazione gli emittenti e i partecipanti al mercato svizzeri;

­

consolidare la piazza borsistica svizzera tramite un volume del commercio maggiore e assicurare posti di lavoro alla borsa svizzera;

­

rafforzare la competitività sul piano internazionale della SIX Swiss Exchange per mezzo delle relative massicce riduzioni dei costi.

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Parere del Consiglio federale

2.1

Valutazione delle proposte della Commissione

Il Consiglio federale ha constatato con piacere che la SIX Swiss Exchange ha rimpatriato il commercio delle blue chip svizzere. Esso sostiene la regolamentazione proposta dalla Commissione secondo cui, dopo il rimpatrio in Svizzera del commercio, i remote member stranieri della SIX debbano nuovamente beneficiare delle medesime condizioni in vigore in Svizzera fino al 1999 e a Londra tra il 2001 e il 2009, nel senso che i remote member non devono essere qualificati come negoziatori di titoli svizzeri.

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Nel 2008 i due terzi del volume delle transazioni pari a 2800 miliardi di virt-x sono stati realizzati da partecipanti stranieri (remote member e altre banche nonché agenti di borsa). Alla luce dell'attuale situazione giuridica la partecipazione a SIX Swiss Exchange in qualità di membro rappresenta uno svantaggio. Infatti, i remote member sono tenuti a pagare le tasse di bollo quali negoziatori di titoli in virtù della legge sulle tasse di bollo, mentre le altre banche o agenti di borsa stranieri ne sono esenti.

Con la regolamentazione proposta dalla commissione si intende impedire che i remote member stranieri della Borsa svizzera siano svantaggiati rispetto a banche o agenti di borsa esteri che non sono remote member. In questo modo è possibile ovviare al pericolo che i partecipanti stranieri (remote member) commercino blue chip svizzere su altre piazze borsistiche e quindi sottraggano alla piazza borsistica svizzera la maggior parte del volume delle possibili transazioni.

2.2

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione

Il ripristino del quadro giuridico vigente fino al 1999 deve servire alla certezza del diritto (cfr. rapporto della Commissione, n. 1.2.2, ultimo capoverso) e quindi a rafforzare la piazza borsistica svizzera. In altre parole, anche il volume delle transazioni della virt-x di Londra dovrà essere rimpatriato in Svizzera. Dal ritrasferimento a Zurigo, i remote member possono evitare l'assoggettamento alla tassa di negoziazione ricorrendo a membri svizzeri della SIX alla borsa. Il presente progetto intende quindi permettere ai membri stranieri della SIX di effettuare direttamente in borsa le loro transazioni. Per quanto riguarda la tassa di negoziazione non sono dunque da prevedere perdite fiscali. Per contro, si può ipotizzare che le imposte dirette pagate dalla virt-x a Londra affluiranno in Svizzera sotto forma di imposta sull'utile. Il progetto non ha alcuna ripercussione sull'effettivo del personale dell'Amministrazione federale.

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Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di approvare il progetto di legge della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 23 novembre 2009.

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