Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione Modifiche del 2 e del 15 settembre 2009 nonché del 20 ottobre 2009 Approvate dal Consiglio federale l'11 novembre 2009

L'organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione, visto l'articolo 32c capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale, decide: I Il contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione del 15 giugno 20072 è modificato come segue: Ingresso i datori di lavoro 1.

Consiglio federale, rappresentato dal DFF

2.

Regìa federale degli alcool (RFA), rappresentata dal Direttore

3.

Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA, rappresentata dal Direttore

4.

Museo nazionale svizzero (MNS), rappresentato dal Direttore ­ datore di lavoro ­

Numero 8 capoverso 2 2 Lo SLA prestazioni disciplina il contenuto e la procedura concernenti la comunicazione di PUBLICA ai datori di lavoro e all'organo paritetico, se si delinea che i contributi del datore di lavoro raggiungono il limite massimo o il limite minimo stabilito nell'articolo 32g capoverso 1 LPers.

1 2

RS 172.220.1 FF 2008 5165; la versione attuale è consultabile sui siti Internet dell'UFPER (http://www.epa.admin.ch) e di PUBLICA (http://www.publica.ch).

2009-2679

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Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione

15. Firma I datori di lavoro

30 giugno 2008

Consiglio federale Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

27 giugno 2008

Regìa federale degli alcool: Il direttore, Alexandre Schmidt

26 giugno 2008

PUBLICA: Il direttore, Werner Hertzog

26 novembre 2009

Museo nazionale svizzero: Il direttore, Andreas Spillmann

PUBLICA come istituto di previdenza (presidenza della Commissione della Cassa)

26 giugno 2008

Il presidente, Kurt Buntschu Il vicepresidente, Hanspeter Lienhart

II Gli allegati I, II e IV sono modificati secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

20 ottobre 2009

In nome dell'organo paritetico: La presidente, Jacqueline Cortesi-Künzi Il segretario, Philippe Rocheray

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Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione

Allegato I

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) Art. 17 lett. a Non sono ammessi nell'assicurazione di PUBLICA gli impiegati: a.

per i quali è stato costituito un contratto di lavoro a tempo determinato di tre mesi al massimo; è fatto salvo l'articolo 1k OPP2;

Art. 37 cpv. 3 Se ha diritto a una rendita di vecchiaia alla fine del rapporto di lavoro e non ha ancora compiuto il 65° anno di età, l'assicurato può esigere al posto della rendita di vecchiaia il trasferimento della prestazione di uscita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro oppure, se è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione, a un istituto di libero passaggio (art. 84).

3

Art. 43 cpv. 2 lett. b L'avere proveniente da contributi volontari di risparmio (art. 25) è in ogni caso versato come liquidazione unica in capitale secondo l'ordine seguente:

2

b.

alle persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dal defunto o alla persona che ha ininterrottamente convissuto con lui ai sensi dell'articolo 45 capoverso 3 negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni;

Art. 84 cpv. 1 Se per motivi diversi dal decesso e dall'invalidità il rapporto di lavoro di un assicurato cessa interamente o parzialmente dopo il compimento del 60° anno di età, ma prima del compimento del 65° anno di età (art. 37 cpv. 3 e art. 38 cpv. 4), l'assicurato può optare tra:

1

a.

il trasferimento della prestazione di uscita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro;

b.

il prelievo delle prestazioni di vecchiaia;

c.

il trasferimento della prestazione di uscita a un istituto di libero passaggio, se è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione.

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Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione

Art. 85 cpv. 4 Non sono computati (art. 17 cpv. 2 lett. f LFLP) i contributi eventualmente prelevati per colmare la copertura insufficiente (art. 34). Per la durata di una copertura insufficiente il tasso d'interesse ai sensi del capoverso 2 può essere ridotto al tasso con cui viene rimunerato l'avere di vecchiaia.

4

Art. 105 cpv. 4 L'articolo 62 capoverso 6 si applica alla fine del diritto nel caso delle rendite di invalidità professionale ai sensi del capoverso 1; è fatto salvo il caso della persona avente diritto a una rendita di vecchiaia AVS. L'articolo 52 capoverso 2 lettere a e b si applica alla fine del diritto nel caso delle rendite di invalidità ai sensi del capoverso 2.

4

Allegato 7

Abbreviazioni inserire dopo OPers OPP 2

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Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, RS 831.441.1

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Allegato II

Service level agreement Prestazioni generali (SLA prestazioni) concernente il contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione Numero 5.2, primo capoverso Se PUBLICA prevede che nei successivi 12 mesi i contributi dei datori di lavoro raggiungeranno il limite superiore o il limite inferiore di cui all'articolo 32g capoverso 1 LPers, essa lo comunica ai datori di lavoro e all'organo paritetico. La comunicazione è motivata con una corrispondente perizia attuariale.

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Allegato IV

Regolamento di liquidazione parziale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA concernente la Cassa di previdenza della Confederazione Sostituzione di un'espressione Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 8 cpv. 3 Abrogato Art. 19

Trattamento dei disavanzi

Se sono stati allestiti i bilanci di liquidazione parziale della precedente cassa di previdenza e dell'effettivo uscente e conformemente ai principi del Regolamento accantonamenti e riserve della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA sussistono disavanzi, questi sono addebitati proporzionalmente all'effettivo uscente nel modo seguente, a condizione che l'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 15 LPP non ne risulti ridotto: a.

Uscita collettiva: in caso di uscita collettiva i disavanzi sono di regola addebitati collettivamente alla cassa di previdenza subentrante di PUBLICA o al nuovo istituto di previdenza.

b.

Uscita individuale: in caso di uscita individuale i disavanzi sono addebitati individualmente alla prestazione di uscita. Se la prestazione di uscita integrale è già stata versata, l'assicurato deve restituire l'importo eccedente versato.

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