Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria Modifica del 19 marzo 2009 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria, allegato ai decreti del Consiglio federale del 18 febbraio 2002, del 4 novembre 2004, del 13 marzo 2006, del 24 maggio 2007 e del 23 luglio 20081, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Allegato, cifra 2: Salari, art. 1.1, 1.2A e 1.2B (Dall'allegato al contratto collettivo, cifra 1) II Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2009 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

19 marzo 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2002 1520, 2004 889 5913, 2006 2803, 2007 3897, 2008 6005 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2009-0559

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Contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria. DCF

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