Procedura di consultazione Dipartimento federale delle finanze Legge federale sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti L'articolo 17 capoverso 1 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane e l'articolo 69 capoverso 1 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane disciplinano l'esercizio di negozi in zona franca di tasse negli aeroporti. Per ottenere l'esenzione da tributi è necessario che i viaggiatori in partenza per l'estero esportino le merci acquistate nei negozi in zona franca di tasse. La vendita di merci in tali negozi sarà ora autorizzata anche ai passeggeri in arrivo dall'estero. A tal fine si propone, sotto forma di atto legislativo mantello (legge federale sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti), la modifica della legislazione sulle dogane, sull'IVA, sull'alcool e sull'imposizione del tabacco.

Termine di consultazione: 6 settembre 2009 La documentazione può essere ottenuta presso: Direzione generale delle dogane, Sezione Veicoli e tasse sul traffico stradale, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna, tel. 031 322 66 63, fax 031 323 30 94, www.ezv.admin.ch La documentazione spedita in consultazione può essere consultata all'indirizzo seguente: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html

19 maggio 2009

2842

Cancelleria federale

2009-1109