ad 07.417 Iniziativa parlamentare Controlli alle frontiere e trasporto d'animali Rapporto del 7 maggio 2009della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale del 2 settembre 2009

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LPArl), vi sottoponiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 7 maggio 2009.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

2 settembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2009-1763

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Parere 1

Situazione iniziale

Con lettera del 7 luglio 2009, la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) ha sottoposto al Consiglio federale il rapporto relativo all'iniziativa parlamentare 07.417 Controlli alle frontiere e trasporto d'animali.

L'iniziativa parlamentare, depositata il 23 marzo 2007 dalla consigliera nazionale Barbara Marty Kälin, chiede che sia vietato il transito attraverso la Svizzera di animali da macello vivi e che siano intensificati i controlli di confine dei trasporti di animali.

Il 2 novembre 2007 la CSEC-N ha deciso unanimemente di dare seguito all'iniziativa. Tuttavia, il 21 gennaio 2008 la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-S) ha deciso, con 6 voti a favore e 4 contrari, di non aderire al parere della Commissione del Nazionale.

Da un lato, poiché in dubbio se la via dell'iniziativa parlamentare fosse adatta per promuovere la causa in questione, dall'altro, poiché ha ritenuto il momento poco propizio: una modifica di legge volta a concretizzare l'iniziativa avrebbe potuto compromettere le trattative allora in corso con l'UE.

Il 26 giugno 2008 la CSEC-N si è nuovamente espressa in merito all'iniziativa, chiedendo al Consiglio nazionale di darle seguito, cosa che quest'ultimo ha fatto il 3 ottobre 2008 approvando la proposta senza discussione. Il 13 ottobre 2008 la Commissione del Consiglio degli Stati ha approvato la decisione del Consiglio nazionale con 8 voti a favore e 3 contrari.

In qualità di Commissione prioritaria, il 19 febbraio 2009 la CSEC-N ha deciso di accogliere nella legge la richiesta formulata nell'iniziativa parlamentare. Sulla base dell'articolo 112 capoverso 1 LParl ha poi elaborato un disegno di legge con il sostegno tecnico dell'Ufficio federale di veterinaria.

Il divieto del transito di animali da macello vivi attraverso la Svizzera è stato chiesto al Consiglio federale anche con diverse iniziative cantonali (cfr. rapporto della CSEC-N cap. 1.2).

2

Parere del Consiglio federale

Con l'entrata in vigore provvisoria dell'Accordo del 23 dicembre 20081 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera recante modifica dell'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, i controlli veterinari alle frontiere sono stati soppressi. Nel commercio tra la Svizzera e l'UE, le derrate alimentari, gli animali e i sottoprodotti di origine animale non vengono più sottoposti a controlli veterinari alle frontiere da quando la legislazione in materia di epizoozie e di derrate alimentari è stata armonizzata. Il Consiglio federale prende atto con soddisfazione che la reintroduzione dei controlli alle frontiere non è oggetto di discussione.

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GU L 352 del 12.12.2008, pag. 24.

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Approva inoltre il presente disegno di modifica della legge sulla protezione degli animali (RS 455), che conferma la sua posizione, già espressa nell'articolo 175 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1) e iscritta il 23 dicembre 2008 nell'allegato 11 dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e l'UE, dopo ardui negoziati in seno al Comitato misto veterinario (CMV): una nota di tale Accordo consente alla Svizzera di mantenere per un determinato periodo di tempo il divieto di transito su strada conformemente all'articolo 175 OPAn2, anche se viene menzionato esplicitamente che la questione sarà riesaminata dal CMV. Come indicato nel rapporto della CSEC-N, il divieto di transito su strada sarà oggetto di discussione anche nel quadro dei negoziati per un accordo di libero scambio tra la Svizzera e l'UE in ambito agricolo, alimentare e sanitario. La Svizzera aspira al mantenimento della disposizione speciale attualmente in vigore, pur consapevole di quanto potrebbe risultare difficile far valere questa posizione nei confronti dell'UE. Una volta sancito il divieto a livello di legge, i suddetti negoziati risulteranno ancora più difficoltosi.

Anche all'interno dell'UE sono costantemente in corso discussioni su un eventuale inasprimento delle disposizioni di trasporto, tanto che si prevede una revisione del relativo regolamento.

L'attuale regolamentazione corrisponde a quella formulata nel capoverso 1 del presente disegno di modifica della legge sulla protezione degli animali e comporta di fatto un divieto di transito su strada per suini, bovini, ovini e caprini. Essa mira a impedire, per motivi di protezione degli animali, che questi ultimi debbano trascorrere troppo tempo all'interno di angusti veicoli di trasporto.

In deroga alla relativa ordinanza, nel disegno di legge è prevista un'eccezione per gli animali che vengono portati a esposizioni. Potendo partire dal presupposto che tali animali vengano trasportati con cura, il Consiglio federale ritiene tale deroga ragionevole. Essendo presumibile che la stessa cura venga applicata anche al trasporto degli animali da allevamento, il Consiglio federale propone una modifica del capoverso 2 affinché anche per essi possano essere previste delle eccezioni.

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Proposta

Il Consiglio federale presenta la seguente proposta: La legge sulla protezione degli animali (disegno della CSEC-N) va modificata come segue: Art. 15a cpv. 2 Per animali da allevamento o che vengono condotti a un'esposizione il Consiglio federale può autorizzare il transito su strada, a condizione che ciò consenta di ridurre la durata del trasporto.

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2

Appendice 5 cap. V lett. B punto 2e dell'allegato 11, modificato per decisione n. 1/2008 del CMV (GU L 6 del 10.1.2009, pag. 89).

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