09.080 Messaggio concernente la legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) del 28 ottobre 2009

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 ottobre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2009-1568

6817

Compendio I vari numeri d'identificazione delle imprese esistenti oggi nella pubblica amministrazione saranno essere sostituiti da un numero d'identificazione unico, invariabile e «non parlante». Questo numero renderà semplice e sicuro lo scambio di informazioni e ridurrà gli adempimenti a carico delle imprese.

Situazione iniziale Oggi, nella pubblica amministrazione esistono moltitudini di differenti numeri d'identificazione delle imprese. Di conseguenza, i dati di molti processi amministrativi non possono essere utilizzati in modo coordinato. Ne derivano procedure inefficienti e doppioni, che gravano inutilmente sull'onere amministrativo delle imprese e causano notevoli costi aggiuntivi allo Stato. Un'identificazione univoca delle imprese è inoltre una premessa fondamentale per transazioni elettroniche efficienti e sicure tra le imprese stesse. Alla luce dell'importanza sempre maggiore che rivestono gli scambi elettronici di dati, in particolare anche nel contesto del Governo elettronico, un identificatore del genere diventa un fattore chiave.

Contenuto del progetto Il numero d'identificazione delle imprese (IDI) è un numero univoco e invariabile attribuito a ciascuna impresa, destinato a sostituire tutti gli identificatori delle imprese vigenti nella pubblica amministrazione. Per l'attribuzione, la gestione e l'utilizzazione dell'IDI sarà istituito un registro (registro IDI), che conterrà tuttavia solo le informazioni necessarie per identificare le imprese e non sostituirà nessuno dei registri ufficiali esistenti, come il registro di commercio o i registri dell'amministrazione delle contribuzioni. Per consentirne un'utilizzazione su ampia scala, una parte del registro IDI sarà accessibile al pubblico. La protezione dei dati sarà garantita mediante varie restrizioni in relazione al contenuto del registro nonché alle possibilità di consultazione e ricerca, evitando così di creare «imprese trasparenti».

Si è badato inoltre a evitare di imporre alle imprese obblighi supplementari e a limitare gli adeguamenti imposti alla pubblica amministrazione a livello di informatica e processi.

La LIDI si limita ai bisogni essenziali dell'economia e dell'amministrazione. Per questo motivo, ad esempio, la legge non si occupa della firma digitale, pur se l'IDI ne faciliterà l'introduzione. La legge aggiunge
un'unica possibilità di scambio di dati all'interno dell'amministrazione pubblica: lo scambio di dati tra i servizi amministrativi coinvolti (servizi IDI) e il registro IDI, per garantire una base di dati completa e attuale. L'IDI consentirà nondimeno di facilitare le procedure amministrative e aggiornare le basi di dati dell'amministrazione, sgravando durevolmente le imprese sotto il profilo amministrativo. L'utilità dell'IDI sarà massima se l'identificatore sarà applicato su vasta scala. Per questo motivo, oltre alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni, anche determinati istituti di diritto pubblico saranno tenuti a utilizzare l'IDI.

6818

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della LIDI si dovrà poter utilizzare l'IDI per tutti i contatti con le autorità. Per la sua introduzione (2011­2015) si prevedono spese d'investimento dell'ordine di circa 4,25 milioni di franchi per la Confederazione e di circa 13,5 milioni di franchi per i Cantoni e i Comuni. A partire dal 2011, la Confederazione dovrà inoltre sopportare costi annuali dell'ordine di circa 1,1 milioni di franchi per la gestione del registro IDI. Nel complesso è prevedibile un bilancio costi-benefici positivo sia per le imprese che per l'amministrazione.

6819

Indice Compendio

6818

Elenco delle abbreviazioni

6822

1 Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale 1.1.1 L'identificazione delle imprese attuale 1.1.2 Cronistoria 1.1.3 Uno sguardo all'estero 1.2 Obiettivi, scopo e delimitazione 1.2.1 Obiettivi 1.2.2 Scopo 1.2.3 Ripercussioni per il Governo elettronico 1.2.4 Limiti dell'IDI 1.3 La normativa proposta 1.3.1 Panoramica del sistema IDI 1.3.2 L'IDI 1.3.3 Le unità IDI 1.3.4 I servizi IDI 1.3.5 Il registro IDI 1.3.6 Nuove iscrizioni e mutazioni 1.3.7 Diffusione dei dati IDI 1.3.8 Protezione dei dati 1.3.9 Introduzione dell'IDI 1.3.10 Sostituzione dei numeri esistenti 1.4 Motivazione e valutazione della soluzione proposta 1.4.1 Conclusioni della procedura di consultazione 1.4.2 Osservazioni non riprese

6823 6823 6823 6823 6824 6825 6825 6826 6827 6827 6828 6828 6829 6831 6834 6835 6836 6837 6837 6838 6839 6840 6840 6841

2 Commento ai singoli articoli 2.1 Sezione 1: Disposizioni generali 2.2 Sezione 2: L'IDI, il registro IDI e il numero amministrativo 2.3 Sezione 3: Diffusione e cancellazione dei dati IDI e protezione dei dati 2.4 Sezione 4: Disposizioni finali

6843 6843 6846

3 Ripercussioni 3.1 Ripercussioni per la Confederazione 3.1.1 Costi di sviluppo e d'introduzione 3.1.2 Spese di gestione correnti 3.1.3 Benefici 3.1.4 Sintesi delle ripercussioni 3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 3.2.1 Costi 3.2.2 Benefici 3.2.3 Sintesi delle ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 3.3 Ripercussioni per l'economia

6853 6853 6853 6854 6856 6857 6858 6858 6859 6860 6861

6820

6849 6850

4 Programma di legislatura

6862

5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali 5.3 Subordinazione al freno alle spese 5.4 Conformità alla legge sui sussidi 5.5 Delega di competenze legislative 5.5 Delega di competenze legislative

6862 6862 6863 6863 6863 6864 6864

Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) (Disegno)

6867

6821

Elenco delle abbreviazioni AFC

Amministrazione federale delle contribuzioni

AGIS/SIPA

Sistema d'informazione sulla politica agricola

AI

Assicurazione invalidità

AIR

Analisi d'impatto della regolamentazione

AVS

Assicurazione vecchiaia e superstiti

B2B

Business to Business

B2G

Business to Government

CF

Cancelleria federale

CO

Codice delle obbligazioni

Cost.

Costituzione federale

DATEC

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

DFE

Dipartimento federale dell'economia

DFF

Dipartimento federale delle finanze

DFGP

Dipartimento federale di giustizia e polizia

DFI

Dipartimento federale dell'interno

eCH

Associazione di promozione del Governo elettronico

FUSC

Foglio ufficiale svizzero di commercio

G2G

Government to Government

GLN

Global Location Number

IDI

Numero d'identificazione delle imprese

IVA

Imposta sul valore aggiunto

LIDI

Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese

RIS

Registro delle imprese e degli stabilimenti

TIC

Tecnologia dell'informazione e della comunicazione

UFAG

Ufficio federale dell'agricoltura

UFIT

Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

UFSP

Ufficio federale della sanità pubblica

UST

Ufficio federale di statistica

6822

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

L'identificazione delle imprese attuale

Tra le imprese e la pubblica amministrazione vi sono contatti frequenti e molteplici: iscrizione nel registro di commercio, rendiconto dell'IVA e di altre imposte, conteggio dei contributi AVS, compilazione di dichiarazioni doganali, domande di autorizzazione, ecc. Per molte di queste procedure amministrative sono utilizzati numeri d'identificazione specifici. Questa molteplicità di numeri ostacola la collaborazione tra le imprese e la pubblica amministrazione e provoca processi inefficienti e doppioni nonché un onere amministrativo per le imprese inutilmente elevato. L'introduzione di un numero d'identificazione unico consente di semplificare in modo determinante molti processi amministrativi. L'identificazione univoca di tutti gli attori economici è un'importante premessa in particolare per gli scambi elettronici (Governo elettronico).

1.1.2

Cronistoria

Nel nostro rapporto del 18 settembre 20001 concernente la promozione della creazione di nuove imprese, abbiamo incaricato il Dipartimento federale dell'economia (DFE) di elaborare, in collaborazione con il Dipartimento federale dell'interno (DFI), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale delle finanze (DFF), le basi concettuali e giuridiche necessarie per l'introduzione dell'IDI. Nella primavera del 2001 è stato attribuito a un gruppo di lavoro interdipartimentale il mandato di formulare proposte per l'introduzione dell'IDI.

Il 6 dicembre 20062, nel nostro messaggio volto a semplificare la vita delle imprese, abbiamo ribadito la nostra volontà incaricando il DFE, assieme al DFI, al DFGP, al DFF e al DATEC, di «verificare se e a quali condizioni e costi può essere introdotto il numero unico d'identificazione delle imprese». Il 4 luglio 2007 abbiamo approvato la proposta del DFE di utilizzare il registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) dell'Ufficio federale di statistica (UST) come registro di riferimento per l'IDI.

Questa decisione consente di sfruttare notevoli sinergie e quindi di introdurre l'IDI a un costo relativamente contenuto. Contemporaneamente, abbiamo assegnato al DFI il mandato di elaborare un piano di attuazione per l'introduzione dell'IDI entro la fine del 2007, in collaborazione con il DFF, il DFGP, il DFE e la Cancelleria federale (CaF).

Con l'approvazione del piano di attuazione, il 20 febbraio 2008 abbiamo incaricato il DFI di introdurre il numero ed elaborare una legge sull'IDI. Contemporaneamente entrambe le Camere hanno accolto una mozione del consigliere nazionale Luc

1 2

Rapporto concernente la promozione della creazione di nuove imprese (FF 2000 4829).

Messaggio concernente la legge sulla soppressione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione «Semplificare la vita delle imprese» (FF 2007 309).

6823

Barthassat3, faceva presente al nostro Consiglio tra l'altro che: «La Svizzera ha bisogno entro il 2011 di un numero unico di identificazione delle imprese per tutti i settori di scambio elettronico con le autorità (assicurazioni sociali, IVA, registro di commercio, statistica ecc.).» L'introduzione dell'IDI risponde a questa rivendicazione. Inoltre, il 30 novembre 2007 il Comitato direttivo per il Governo elettronico ha inserito l'IDI nel suo elenco di progetti prioritari quale premessa importante per varie applicazioni del Governo elettronico (n. B1.05)4.

Nell'autunno del 2008, il Parlamento ha respinto la proposta di inserire l'introduzione dell'IDI nel decreto federale sul programma di legislatura 2007­2011.

Il 17 giugno 2009, abbiamo deciso una terza fase di misure di stabilizzazione congiunturali. Nell'ottica della politica della crescita, l'identificazione chiara degli attori che hanno scambi a livello elettronico (persone fisiche, imprese, autorità e altre organizzazioni) è a nostro avviso uno dei pilastri per lo sviluppo di uno spazio economico elettronico affidabile in Svizzera. Per questo motivo, abbiamo adottato misure di stabilizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)5. Per sostenere lo spazio economico elettronico sono previste tra l'altro anche «misure di promozione dell'introduzione e dell'utilizzazione dell'IDI».

1.1.3

Uno sguardo all'estero

Anche nel resto d'Europa, numeri unici d'identificazione delle imprese svolgono un ruolo importante e sono sempre più utilizzati nei rapporti tra l'economia e l'amministrazione. Alcuni Stati dispongono già da parecchi anni di un identificatore delle imprese. I Paesi scandinavi (Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia), ad esempio, hanno introdotto con successo identificatori delle imprese. Ma anche Francia, Belgio, Lussemburgo e alcuni Paesi dell'Europa centrorientale, come la Polonia o la Slovenia, hanno reso più semplice la comunicazione tra l'economia e la pubblica amministrazione grazie a un identificatore unico delle imprese.

In Francia, il numero d'identificazione è stato introdotto già negli anni Settanta del secolo scorso. Oltre alle imprese è attribuito un numero d'identificazione anche a tutti gli stabilimenti (unità locali). L'attribuzione di questi numeri è coordinata dal registro francese delle imprese e degli stabilimenti, tenuto dall'Istituto nazionale di statistica e di studi economici (INSEE) francese.

Con il cosiddetto numero CVR (CVR: registro centrale delle imprese), dal 1999 anche la Danimarca dispone di un identificatore unico delle imprese. Il numero CVR è codice fiscale, numero IVA, numero del datore di lavoro, numero d'identificazione delle fatture e codice doganale al tempo stesso. È utilizzato dalle autorità per i contatti tra di loro ed è a disposizione delle imprese per i contatti con le autorità. I dati di base sulle imprese possono essere consultati online pubblicamente. I servizi della pubblica amministrazione danese non sono stati integrati nel sistema di numerazione

3 4 5

07.3545 Mozione Barthassat Luc.

Strategia di e-government Svizzera ­ catalogo dei progetti prioritari, Comitato direttivo e-government Svizzera, 2008.

Factsheet: Misure di stabilizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), SECO, 17 giugno 2009.

6824

delle imprese. Per identificare i servizi amministrativi, la Danimarca utilizza il Global Location Number (GLN) del GS16.

Il Belgio dispone dal 2003 di una banca dati centrale delle imprese (ZUD) e di un relativo sistema di numerazione. La ZUD è stata introdotta allo scopo di aumentare l'efficienza della pubblica amministrazione e semplificare i processi amministrativi.

Come in Francia, anche in Belgio sono attribuiti numeri d'identificazione sia alle imprese che ai loro stabilimenti.

Alcuni Paesi, invece, non hanno ancora introdotto un identificatore unico delle imprese. In Germania, ad esempio, attualmente si applicano vari identificatori settoriali.

Nell'UE sono in atto sforzi di normazione. In alcuni settori sono state emanate nuove prescrizioni concernenti la numerazione e l'identificazione delle imprese, che determinano un bisogno di adeguamento delle applicazioni nazionali.

L'importanza di sistemi unici d'identificazione e di numerazione aumenta costantemente nell'ambito del commercio estero. Per certe attività economiche di imprese svizzere con l'estero, ad esempio, sempre più spesso i partner commerciali richiedono un numero d'identificazione unico e ufficiale. L'introduzione dell'IDI permette quindi di eliminare determinati ostacoli al commercio.

1.2

Obiettivi, scopo e delimitazione

1.2.1

Obiettivi

Con l'introduzione di un numero unico d'identificazione delle imprese sono perseguiti in particolare i seguenti principi e obiettivi:

6

­

L'IDI deve permettere di identificare le imprese in modo univoco, veloce e durevole.

­

Il concetto di impresa va inteso in senso lato: oltre alle imprese in senso stretto vanno incluse anche tutte le unità che sono in contatto con l'amministrazione per via della loro attività economica (imposte, AVS, sussidi, autorizzazioni, ecc.).

­

L'IDI e le caratteristiche d'identificazione corrispondenti vanno iscritti in uno speciale registro IDI. Le principali caratteristiche d'identificazione sono accessibili al pubblico.

­

Il futuro sistema IDI si basa il più possibile su organizzazioni, strutture, dati e processi esistenti. Il coinvolgimento attivo di tutti i registri rilevanti deve permettere di raggiungere un livello elevato di qualità, completezza e attualità del registro IDI.

­

Nell'ambito dello sviluppo e della realizzazione del sistema IDI occorre prestare particolare attenzione alla protezione dei dati.

Il Global Location Number (GLN) è utilizzato per identificare in modo univoco a livello internazionale gli indirizzi fisici ed elettronici di imprese, affiliate, succursali nonché divisioni rilevanti dal profilo organizzativo. Il GLN, attribuito e gestito dall'organizzazione mondiale GS1, è un identificatore a pagamento offerto a titolo commerciale.

6825

­

L'utilizzazione dell'IDI deve essere efficiente e semplice per tutti gli interessati.

­

Occorre tener conto degli standard professionali e tecnici nazionali (eCH7, Governo elettronico, ecc.) nonché della compatibilità internazionale.

­

A medio termine, l'IDI dovrà sostituire altri sistemi di numerazione amministrativi già esistenti.

­

L'IDI deve essere introdotto rapidamente per evitare ad esempio che progetti cantonali o settoriali debbano introdurre, quale soluzione transitoria , propri sistemi di numerazione. Introducendolo rapidamente, si potranno sfruttare celermente i vantaggi dell'IDI.

1.2.2

Scopo

L'introduzione dell'IDI consentirà di alleviare durevolmente gli oneri amministrativi delle imprese e renderà più efficiente l'amministrazione. I vantaggi si manifesteranno nei seguenti settori: Business to Government (B2G) L'IDI consentirà alle imprese di identificarsi con un numero unico nell'ambito di tutti i contatti con l'amministrazione e nei confronti di tutti i servizi amministrativi, evitando il rischio di utilizzare un numero d'identificazione sbagliato nei contatti con le autorità. Il carattere univoco dell'identificazione delle imprese permette di scambiare i dati IDI più facilmente riducendo la possibilità di errori. Le principali caratteristiche d'identificazione di un'impresa saranno infatti registrati una sola volta al momento dell'introduzione del registro IDI e non dovranno essere rilevate a ogni contatto con le autorità. L'IDI elimina così ridondanti rilevazioni multiple e riduce la durata e la frequenza dei contatti con le autorità.

Government to Government (G2G) L'IDI renderà più semplice e meno vulnerabile agli errori anche lo scambio di dati tra i servizi amministrativi, consentendo così una collaborazione più efficiente tra le autorità. Attraverso l'accesso al registro IDI, i servizi amministrativi disporranno di un registro delle imprese attuale, completo e di qualità elevata grazie alle numerose fonti di dati, con cui potranno confrontare e aggiornare i loro dati con un onere contenuto. Saranno così evitate verifiche multiple. Nel registro IDI, inoltre, per la prima volta saranno registrate sistematicamente le imprese non iscritte nel registro di commercio. Il registro IDI contribuirà quindi a rendere i registri della pubblica amministrazione più completi, attuali e corretti. L'IDI faciliterà anche l'introduzione di piattaforme di dati centralizzate, come quelle in preparazione in vari Cantoni e anche presso la Confederazione.

7

L'associazione eCH promuove e adotta standard in materia di Governo elettronico in Svizzera. eCH facilita la collaborazione elettronica tra le autorità e delle autorità con privati, imprese, organizzazioni e istituti d'insegnamento specialistici e di ricerca, adottando e coordinando standard corrispondenti.

6826

Business to Business (B2B) L'esistenza di un identificatore univoco e trasversale permetterà di gestire in modo semplice e affidabile i contatti con i clienti, i fornitori o altri partner commerciali nonché di facilitare la tenuta e il confronto di propri elenchi. L'IDI consentirà inoltre all'economia estera svizzera di unificare i vari identificatori necessari sul piano internazionale, in particolare in ambito doganale e fiscale. L'IDI contribuisce quindi a migliorare le condizioni economiche quadro e a ridurre gli ostacoli al commercio.

1.2.3

Ripercussioni per il Governo elettronico

Il 24 gennaio 2007 abbiamo adottato la strategia di e-government Svizzera, che mira a consentire sia all'economia che alla popolazione di svolgere elettronicamente le transazioni importanti con le autorità. Dal canto loro, le autorità devono ammodernare i loro processi di gestione e comunicare tra di loro elettronicamente.

L'identificazione univoca di tutte le imprese è indispensabile nei rapporti elettronici.

Solo così è possibile scambiare dati tra l'economia e l'amministrazione in modo efficiente e affidabile. L'IDI assume quindi una particolare importanza nel contesto del Governo elettronico. Non solo è utile, ma in molti casi costituisce una condizione irrinunciabile per gli scambi di dati interorganizzativi e privi di interruzioni del supporto ed è quindi una componente chiave dell'infrastruttura del Governo elettronico. Senza l'IDI, vari obiettivi del Governo elettronico non potranno essere raggiunti.

1.2.4

Limiti dell'IDI

Secondo il presente progetto, l'obiettivo primario dell'IDI è l'identificazione delle imprese. Sono così volutamente posti anche dei limiti all'IDI e al sistema IDI:

8

­

l'IDI serve a identificare. Ciò significa che sono iscritte e gestite delle caratteristiche d'identificazione. Il sistema IDI non include però l'autenticazione o la certificazione elettronica ai sensi della FiEle8. Questi servizi complementari sono offerti da altre unità organizzative pubbliche (ad es. l'infrastruttura a chiave pubblica dell'UFIT) o imprese private,

­

il sistema IDI si concentra sostanzialmente sulle imprese, e cioè sulle unità giuridiche. L'obiettivo non è di iscrivere nel registro IDI anche le unità locali (stabilimenti) e di raffigurare la struttura delle imprese.

Legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle: RS 943.03).

6827

1.3

La normativa proposta

1.3.1

Panoramica del sistema IDI

L'IDI è un numero d'identificazione, che permetterà di identificare le imprese in modo univoco. Sarà introdotto progressivamente e attribuito a tutte le imprese svizzere a partire dal 2011. A medio termine sostituirà gli altri identificatori delle imprese esistenti nell'amministrazione e al termine della fase d'introduzione servirà da identificatore trasversale delle imprese per i più svariati processi amministrativi.

Per l'IDI sarà creato e gestito un sistema (sistema IDI), formato da vari attori e componenti sistemici.

Figura 1 Panoramica del sistema Notifica e registrazione di · nuove iscrizioni · modifiche · cancellazioni

Servizi IDI · Servizi amministrativi delle Confederazione dei Cantoni e dei Comuni con, registri delle imprese · Istituzioni con compiti di diritto pubblico

Normali contatti con le autorità

Unità IDI Imprese in senso lato

Attribuzione dell'IDI

Attribuzione dell'IDI

Registro IDI · Verifica/completamento/ convalida dei dati IDI · Attribuzione dell'IDI · Gestione dei dati IDI · Gestione del sistema

Dati IDI · Ricerca · Consultazione

· Comunicazione dell'IDI e dei dati da parte del registro IDI · Approvazione della pubblicazione dei dati da parte delle unità IDI

Dati IDI pubblici · Ricerca · interrogazione

Pubblico

Il primo gruppo di attori sono le unità IDI. Questo termine designa le imprese e altre istituzioni a cui è attribuito un IDI. Nel sistema IDI, il concetto di impresa è inteso in senso lato. Per unità IDI s'intendono non solo tutte le imprese che operano in Svizzera in senso stretto, bensì tutti i «clienti» della pubblica amministrazione che presentano le caratteristiche di un'impresa o devono essere identificati per scopi giuridici, amministrativi o statistici. Alle unità IDI non saranno imposti nuovi obblighi.

Le informazioni necessarie per l'identificazione delle imprese saranno registrate e aggiornate nell'ambito dei normali contatti con l'amministrazione.

Per garantire un'attribuzione, un'amministrazione e un'utilizzazione corretta dell'IDI, l'UST crea e gestisce un nuovo registro delle imprese basato sul RIS, che fungerà da registro di riferimento. Questo registro, detto registro IDI, rappresenta un'importante componente del sistema IDI. Contiene i dati minimi necessari per identificare le unità IDI ed è accessibile al pubblico via Internet, nell'ambito delle disposizioni di protezione dei dati.

6828

Il secondo gruppo di attori del sistema IDI sono i servizi IDI. Si tratta di servizi amministrativi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché di istituzioni con compiti di diritto pubblico che gestiscono raccolte di dati con unità IDI e hanno quindi contatti regolari con le unità IDI. Questi servizi amministrativi svolgeranno un ruolo importante nell'ambito dell'attribuzione dell'IDI e dell'aggiornamento dei dati. L'iscrizione di una nuova unità IDI (ad es. di una nuova impresa) e di conseguenza l'attribuzione di un IDI nonché l'aggiornamento o la rettifica del registro IDI avverranno attraverso i normali contatti amministrativi con il corrispondente servizio IDI.

Il sistema IDI metterà inoltre a disposizione delle interfacce, mediante i quali i servizi IDI potranno iscrivere nuove unità IDI, modificarle o cancellarle. Queste interfacce consentiranno però anche di consultare il registro IDI e scaricare informazioni. Per svolgere i loro compiti, i servizi IDI disporranno di diritti di accesso ampliati, in modo da poter adempiere i loro obblighi d'iscrizione, notifica e utilizzazione.

L'UST, che amministra il registro IDI, assicurerà in qualsiasi momento l'accessibilità al registro e alle interfacce necessarie. Qualora un servizio IDI notifichi una nuova unità IDI, l'IDI sarà generato e attribuito immediatamente. A partire da quel momento, l'unità IDI disporrà del proprio IDI per le relazioni con l'amministrazione.

1.3.2

L'IDI

Origine e struttura dell'IDI L'IDI si basa sull'attuale numero delle imprese del RIS. Abbiamo dato la preferenza a questo numero rispetto ad altri numeri, anch'essi già esistenti (ad es. il numero del registro di commercio o il numero IVA), perché attualmente il RIS è il registro che comprende il maggior numero di unità da iscrivere nell'ambito dell'IDI e pertanto buona parte delle future unità IDI dispone già di un tale numero. Va poi aggiunto che il numero d'impresa del RIS non è legato ad alcun aspetto contenutistico, come l'iscrizione nel registro di commercio o l'assoggettamento all'IVA, e di conseguenza il rischio di confusione o abuso può essere ridotto al minimo.

L'IDI presenta il formato CHE-999.999.998. Il numero è generato casualmente e non contiene informazioni sull'impresa. È composto da nove cifre, di cui l'ultima è una cifra di controllo. Il numero di cifre è sufficiente per poter utilizzare il sistema di numerazione in modo flessibile e a lungo termine. L'IDI contiene inoltre un prefisso con un codice di Paese, in modo tale che l'origine svizzera dell'identificatore sia visibile nel contesto internazionale. Come per il nuovo numero AVS e l'attuale numero del registro di commercio, anche per l'IDI si è optato per la codifica dei Paesi in base alla norma ISO 3166-1 di codifica delle unità geografiche. Per evitare confusioni con questi altri due identificatori è previsto l'uso della variante alfa-3 della norma, ossia il prefisso «CHE». Per agevolare la leggibilità, la parte numerica dell'IDI è suddivisa in tre blocchi di tre cifre separati da un punto. Inoltre il prefisso è separato da un trattino. Questo formato è utilizzato unicamente per motivi ottici.

Elettronicamente, l'IDI è iscritto e comunicato senza segni.

6829

Tabella 1 Confronto tra il nuovo numero AVS, l'attuale numero del registro di commercio e l'IDI Numero

ISO 3166-1

Codice Paese

Esempio

Nuovo numero AVS

Numerico

756

756.1234.5678.95

Numero del registro di commercio Alpha-2

CH

CH-000.0.000.001-0

IDI

CHE

CHE-999.999.998

Alpha-3

Oggigiorno, i sistemi internazionali sono concepiti in modo tale da consentire l'integrazione diretta dei sistemi di numerazione nazionali esistenti senza che questi debbano essere adeguati. L'IDI può dunque essere utilizzato anche da tali sistemi.

Per segnalare che un'unità IDI è iscritta nel registro di commercio o è soggetta all'IVA, all'IDI è aggiunto un complemento (complemento IDI). Questo complemento IDI non è parte integrante del numero, dal momento che la situazione dal punto di vista del registro di commercio o dell'assoggettamento all'IVA può cambiare, mentre il numero deve essere invariabile. L'impostazione dettagliata sarà disciplinata a livello di ordinanza.

Caratteristiche dell'IDI L'IDI si contraddistingue tra l'altro per due caratteristiche: l'unicità e l'invariabilità: L'IDI è unico: Ogni unità IDI possiede un unico IDI e lo stesso numero non è attribuito ad altre unità IDI. L'unicità dell'IDI è fondamentale per poter garantire un'identificazione univoca e incontestabile delle unità IDI.

L'IDI è invariabile: Per principio, l'IDI è invariabile durante l'intera esistenza di un'unità IDI. In caso di adeguamento della struttura giuridica di un'unità IDI in occasione di una fusione, scissione, trasformazione o trasferimento di patrimonio, all'IDI si applicano le disposizioni dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC)9. Una società a garanzia limitata trasformata in una società anonima, ad esempio, manterrà il suo IDI, poiché dal profilo economico e giuridico resta la stessa. Lo stesso vale anche per le imprese che cambiano unicamente nome o indirizzo. In caso di modifica dello statuto giuridico, invece, è attribuito un nuovo IDI, ad esempio quando una ditta individuale è trasformata in una società cooperativa. Per i lavoratori indipendenti che interrompono l'attività durante un certo periodo e la riprendono più tardi, l'IDI può essere riattivato.

9

Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411).

6830

1.3.3

Le unità IDI

Definizione delle unità IDI Il sistema IDI deve imperativamente coprire per quanto possibile ampiamente la totalità degli attori economici che interagiscono tra di loro e formano il tessuto economico della Svizzera. Dati i molteplici compiti dei singoli servizi amministrativi, essi utilizzano anche definizioni differenti di impresa, orientate in modo specifico ai settori specifici e ai compiti che svolgono. Sono infatti differenti tra loro le delimitazioni e i concetti utilizzati negli ambiti delle imposte, delle assicurazioni sociali, dell'agricoltura o dei registri notarili o degli avvocati. Non è possibile unificare le definizioni nell'amministrazione. Per rispondere comunque al maggior numero possibile di esigenze, nell'ambito dell'IDI la definizione di impresa è volutamente intesa in senso lato: sono incluse sia le persone fisiche e giuridiche che esercitano un'attività economica in Svizzera che altre unità organizzative o istituzionali che devono essere identificate per motivi giuridici, amministrativi o statistici. Il concetto di «unità IDI» comprende quindi tutti i soggetti giuridici iscritti nel registro di commercio nonché i lavoratori indipendenti e i liberi professionisti. Vi rientrano però anche altre forme di aziende e comunità aziendali, ai sensi del diritto agricolo e del diritto sulla protezione degli animali, nonché servizi amministrativi. Le delimitazioni esatte sono esplicitate nel numero 2.1 (art. 3).

Per le casse di compensazione AVS, la definizione di unità IDI non è sufficientemente estesa. Le casse di compensazione prelevano contributi sociali anche presso unità che non rientrano nella definizione di unità IDI (ad es. gli studenti senza attività lucrativa o i prepensionati, gli immobili, le imprese con più numeri di conteggio, ecc.). Per evitare di dover gestire due sistemi di numerazione paralleli presso le casse di compensazione, anche queste entità che non sono unità IDI hanno bisogno di un numero d'identificazione univoco del sistema IDI. Due sistemi di numerazione paralleli comporterebbero infatti notevoli spese supplementari sia per le casse di compensazione che per le imprese interessate. Per questo motivo, per le casse di compensazione sono stati introdotti cosiddetti numeri amministrativi. Questi numeri amministrativi saranno integrati nel sistema IDI e gestiti
nel registro IDI, analogamente all'IDI. I dati di queste unità non saranno però accessibili al pubblico e saranno a disposizione di un numero limitato di utenti anche all'interno dei servizi IDI.

Tali unità non avranno pertanto neanche i diritti delle unità IDI. Per evitare abusi e confusioni, a questi numeri amministrativi sarà attribuito un prefisso diverso da quello dell'IDI. In casi eccezionali sarà possibile utilizzare numeri amministrativi anche in altri settori. I dettagli concernenti questi numeri amministrativi saranno disciplinati a livello di ordinanza.

Le singole unità locali di un'impresa (stabilimenti, sedi, filiali) non sono volutamente considerate unità IDI. L'inclusione delle unità locali e di conseguenza la raffigurazione della struttura delle imprese nel registro IDI rappresenterebbero sì un netto valore aggiunto per certe applicazioni dell'amministrazione come pure per l'economia, ma renderebbe notevolmente più complesso il sistema. Aumenterebbe l'onere di sviluppo e d'introduzione e in particolare i compiti di registrazione e aggiornamento che un simile sistema comporta. A differenza delle informazioni sulle imprese, è quasi impossibile aggiornare le informazioni sugli stabilimenti mediante fonti amministrative. In altre parole, alle imprese dovrebbe essere imposto un obbligo di notifica e si dovrebbe procedere a un notevole lavoro di controllo nel registro IDI.

Per le applicazioni che hanno urgentemente bisogno di informazioni sugli stabili6831

menti, una soluzione alternativa è offerta dal RIS. Per quanto riguarda la completezza e l'attualità delle informazioni, bisogna tuttavia accettare determinate limitazioni.

Tali informazioni possono però essere utilizzate già oggi per scopi amministrativi, come avviene ad esempio nell'ambito della tracciabilità degli alimenti o della tenuta di registri delle imprese nei Cantoni.

Attribuzione Ogni unità IDI riceve un numero d'identificazione delle imprese. In generale, l'IDI è attribuito a un'impresa (unità giuridica) e non alle singole unità aziendali che la compongono.

Figura 2 Impresa

Amministrazione

Magazzino centrale

Unità con IDI Stabilimento 1

Stabilimento 2

Unità senza IDI

Sono eccettuate le succursali iscritte nel registro di commercio. A queste succursali è attribuito un IDI poiché costituiscono unità IDI ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c numero 1 LIDI.

Figura 3 Commercio SA

Amministrazione

Magazzino centrale

Stabilimento 1

Succursale iscritta nel registro di commercio

Unità con IDI Unità senza IDI

Per le società semplici, come gli studi di avvocati associati, è attribuito un IDI sia allo studio che ai singoli soci. Tutti gli avvocati associati hanno un IDI personale poiché lavorano per conto loro. Anche alla società semplice è attribuito un numero perché attraverso di essa sono conteggiati i costi comuni di tutti i soci. A un avvocato impiegato presso uno studio legale non è invece attribuito nessun IDI, perché non lavora in modo indipendente.

6832

Figura 4 Avvocati A& Partner

Partner A

Partner B

Segretariato

Partner C

Partner D

Unità con IDI Unità senza IDI

Collaboratore

Nel caso delle holding è attribuito un IDI sia alla società holding che a ogni singola società, poiché ogni unità è iscritta nel registro di commercio come società anonima e di conseguenza è giuridicamente autonoma.

Figura 5

L'IDI non è un numero personale. Per questo motivo, nel caso dei lavoratori indipendenti non è la persona fisica a ricevere un IDI, bensì l'attività economica. Se una persona esercita più attività economiche, è attribuito un IDI separato a ciascuna di queste attività imprenditoriali differenti. Il principio dell'unicità è garantito dal momento che resta la relazione univoca tra l'IDI e l'impresa corrispondente. Tale procedura corrisponde alla prassi del registro di commercio.

Figura 6 Mario Rossi

Orticoltura

Pensione per animali

Unità con IDI Unità senza IDI

6833

1.3.4

I servizi IDI

Per servizi IDI s'intendono tutti i servizi amministrativi a livello di Confederazione, Cantone e Comune che hanno contatti con unità IDI per scopi amministrativi o statistici e gestiscono raccolte di dati su unità IDI in relazione alla loro attività economica. Vi rientrano inoltre istituti pubblici e privati che svolgono compiti di diritto pubblico. Sono importanti in particolare le istituzioni nell'ambito delle assicurazioni sociali, come le casse di compensazione AVS o gli uffici AI. Questa definizione ampia di servizi IDI deve permette alle imprese di identificarsi effettivamente con l'IDI nell'ambito di tutti i contatti rilevanti con le autorità. È importante anche per generare il massimo beneficio per la pubblica amministrazione e assicurare sia la completezza che l'attualità del registro IDI. I servizi IDI svolgono un ruolo importante nell'ambito dell'attribuzione dell'IDI e dell'aggiornamento dei dati nel registro IDI. Informazioni concernenti nuove iscrizioni o mutazioni di unità IDI possono essere trasmesse al registro IDI solo attraverso di loro. Vi è così anche la garanzia che i dati iscritti sono stati sottoposti a un controllo della plausibilità e della qualità e che alle imprese non siano imposti obblighi supplementari.

I servizi IDI sono tenuti a comunicare al registro IDI le caratteristiche di base e, se disponibili, le caratteristiche addizionali (cfr. n. 1.3.5) delle nuove unità IDI, ogni modifica delle caratteristiche iscritte nel registro IDI nonché la cessazione di un'attività dell'unità IDI. Devono inoltre riconoscere l'IDI quale identificatore, iscriverlo nelle proprie raccolte di dati e utilizzarlo negli scambi di dati con servizi e unità IDI.

L'introduzione dell'IDI è associata a un onere e a un costo iniziale per i servizi IDI.

Possono essere necessari adeguamenti a livello di applicazioni informatiche, raccolte di dati o processi. Non tutti i servizi IDI hanno però lo stesso peso nel sistema IDI e sono interessati nella stessa misura. Per non generare inutili spese di adeguamento e di gestione, i servizi IDI con raccolte di dati non assolutamente necessari ai fini della completezza e della correttezza del registro IDI, che intrattengono radi contatti con le unità IDI e le cui raccolte di dati contengono soltanto poche registrazioni relative alle unità IDI, possono
essere esentati dall'obbligo di gestione, di utilizzo e di notifica. Unicamente l'obbligo di riconoscere l'IDI quale identificatore rimane intatto in ogni caso, essendo questa una premessa indispensabile per il buon funzionamento del sistema IDI. I servizi IDI con obblighi così ridotti sono liberi di iscrivere facoltativamente l'IDI nei propri registri, di comunicare spontaneamente dati IDI o richiederne volontariamente la rettifica. La designazione concreta dei servizi IDI con obblighi ridotti sarà disciplinata a livello di ordinanza.

I servizi IDI, anche quelli con obblighi ridotti, hanno però anche dei diritti: possono consultare le caratteristiche di base e le caratteristiche addizionali delle unità IDI e sono informati in forma adeguata dal registro IDI in merito alle nuove iscrizioni e alle mutazioni. Per poter adempiere l'obbligo di riconoscimento, è a loro disposizione il registro IDI accessibile online per ricerche e consultazioni delle caratteristiche di base e addizionali delle unità IDI.

6834

1.3.5

Il registro IDI

Per garantire l'attribuzione, l'amministrazione, l'utilizzazione e la consultazione dell'IDI deve essere introdotto un nuovo registro delle imprese. Il registro IDI è una banca dati centrale che serve esclusivamente all'identificazione delle imprese e a cui hanno accesso i servizi IDI, le unità IDI e il pubblico nell'ambito dei loro diritti. Il registro IDI è gestito dall'UST. I dati ivi contenuti si limitano allo stretto necessario per l'identificazione.

Il registro IDI sarà alimentato dai servizi IDI. Il registro di riferimento sarà il RIS. A esso si aggiungeranno altri registri, come il registro di commercio, i registri fiscali, i registri delle casse di compensazione o quelli del settore agricolo. Benché il RIS serva al registro IDI da registro di riferimento, per motivi di protezione dei dati i due registri saranno gestiti separatamente sotto l'aspetto fisico. Il motivo sta nel fatto che il RIS è un registro statistico delle imprese non accessibile al pubblico, contenente numerose informazioni supplementari, mentre il registro IDI sarà un registro amministrativo delle imprese accessibile pubblicamente, contenente solo caratteristiche d'identificazione. I dati IDI estratti dai due registri saranno tuttavia messi regolarmente in consonanza.

Poiché i servizi IDI saranno tenuti ai notificare tutte le unità IDI nonché tutte le modifiche corrispondenti, il registro IDI rispecchierà al meglio la realtà economica e costituirà una banca dati attuale e completa. Grazie alla molteplicità delle fonti, alla loro collegamento e ai meccanismi di controllo previsti, la qualità dei dati del registro IDI sarà elevata.

I dati iscritti nel registro IDI saranno suddivisi in tre gruppi differenti, che si distingueranno per modalità di utilizzazione e diritti di accesso: ­

caratteristiche di base,

­

caratteristiche addizionali,

­

caratteristiche del sistema.

Le caratteristiche di base sono necessarie per l'identificazione delle unità e di conseguenza per l'attribuzione dell'IDI. Comprendono in particolare l'IDI e lo status dell'iscrizione nel registro IDI (attivo o cancellato), il complemento IDI, il nome, la ditta o la designazione e l'indirizzo dell'unità IDI nonché lo status dell'iscrizione nel registro di commercio e nel registro IVA, se disponibile. Anche i numeri del registro di commercio e del registro IVA valevoli prima della sostituzione con l'IDI restano iscritti nel registro IDI tra le caratteristiche di base per almeno cinque anni dalla loro sostituzione, facilitando così agli utenti il collegamento con raccolte di dati precedenti. In generale, le caratteristiche di base saranno accessibili pubblicamente.

Le caratteristiche addizionali servono a definire più in dettaglio le unità IDI. Forniscono in particolare dati più precisi sull'unità IDI. È possibile così distinguere, ad esempio, nell'ambito dell'agricoltura, persone con lo stesso nome e lo stesso indirizzo (ad es. padre e figlio) che gestiscono aziende agricole proprie, ricorrendo al loro anno di nascita. Anche tra i lavoratori indipendenti titolari di più imprese, ogni unità necessita della menzione della propria attività economica per essere distinta dalle altre. Le caratteristiche addizionali non saranno disponibili al pubblico. Saranno però accessibili ai servizi IDI.

Le caratteristiche del sistema sono dati tecnici o organizzativi. Vi rientrano in particolare la data d'iscrizione nel registro IDI e la data di cancellazione. Si tratta di 6835

caratteristiche necessarie per la gestione del registro IDI. Per questo motivo solo l'UST avrà accesso alle caratteristiche del sistema.

Il registro IDI contiene inoltre il numero amministrativo e le relative caratteristiche.

I numeri amministrativi sono utilizzati da determinati servizi IDI per assegnare a tutte le unità che gestiscono un identificatore della medesima struttura. Per le unità amministrative sono registrati al massimo i dati rilevati anche per le unità IDI.

Poiché le unità amministrative non possono essere registrate, ad esempio, nel registro del commercio (altrimenti costituirebbero unità IDI), alcune caratteristiche di base, quale il complemento IDI o lo status dell'iscrizione nel registro di commercio, non saranno riportate. La responsabilità dell'iscrizione e dell'aggiornamento delle caratteristiche relative ai numeri amministrativi è demandata al servizio IDI corrispondente.

1.3.6

Nuove iscrizioni e mutazioni

Il registro IDI deve essere il più possibile attuale e completo. Saranno quindi fondamentali l'iscrizione sistematica delle nuove unità IDI nonché l'aggiornamento progressivo delle iscrizioni esistenti. Lo scambio elettronico di dati tra i servizi IDI e il registro IDI avverrà attraverso interfacce standardizzate, in base agli standard di eCH.

I servizi IDI saranno gli unici attori del sistema IDI autorizzati a procedere a nuove iscrizioni di unità IDI. Non appena un'unità IDI appena costituita o non ancora iscritta entrerà per la prima volta in contatto con un servizio IDI, il servizio IDI provvederà ad attribuirle immediatamente un IDI. A tal fine dovrà registrare e trasmettere le caratteristiche d'identificazione necessarie per il registro IDI. Per prima cosa, il servizio IDI chiarirà se si tratta di un'unità IDI ai sensi della legge e verificherà online nel sistema se l'unità IDI non è già contenuta nel registro IDI. Se l'unità IDI non è ancora iscritta, saranno registrate e trasmesse al registro IDI le caratteristiche d'identificazione di base (ad es. nome, indirizzo, attività economica, ecc.). Quest'ultimo genererà in tempo reale un nuovo IDI, ancora provvisorio. Il servizio IDI potrà quindi informare l'unità IDI in merito all'IDI attribuito già nell'ambito del contatto iniziale. Successivamente, la nuova iscrizione sarà verificata dall'UST. Se dalla verifica non emergeranno insufficienze, l'IDI diventerà definitivo, di norma dopo alcuni giorni lavorativi. Le unità IDI saranno informate per scritto dall'UST in merito al loro IDI. Per i servizi IDI i cui dati sono ripresi invariati, i processi possono variare.

Per determinate nuove unità IDI, l'iscrizione potrà essere richiesta solo da determinati registri o servizi IDI. Una società anonima, ad esempio, potrà essere notificata unicamente da un registro di commercio cantonale, dal momento che la legge presuppone l'iscrizione nel registro di commercio. Se il registro IDI riceverà l'informazione sulla costituzione di una società anonima da parte di un altro servizio IDI e non dal registro di commercio, non sarà attribuito nessun IDI. La società anonima riceverà un IDI solo dopo che l'iscrizione sarà stata notificata dal registro competente (in questo caso il registro di commercio). Per chiarire eventuali divergenze tra le varie fonti di dati
e garantire che solo i servizi IDI autorizzati possano notificare determinate unità IDI, è stata stilata una gerarchia dei registri e servizi IDI. La gerarchia dei registri sarà precisata nell'ordinanza, che disciplinerà chi è il principale responsabile di quali iscrizioni o mutazioni.

6836

Alle unità che hanno bisogno di un numero amministrativo si applicheranno regole speciali. Esse saranno notificate dai servizi IDI competenti, che contemporaneamente registreranno le caratteristiche d'identificazione necessarie. I numeri amministrativi saranno attribuiti senza un'ulteriore verifica dei dati registrati da parte del registro IDI.

I diritti e gli obblighi stabiliti per la notifica di unità IDI si applicheranno per analogia anche alla mutazione, alla cancellazione e alla riattivazione di iscrizioni.

1.3.7

Diffusione dei dati IDI

Le caratteristiche di base delle unità IDI saranno per principio accessibili al pubblico via Internet. Se un'unità IDI non è tenuta a pubblicare i suoi dati per legge (ad es. in virtù dell'iscrizione nel registro di commercio), le caratteristiche di base saranno rese accessibili pubblicamente solo se l'unità IDI acconsente espressamente alla pubblicazione. Questo consenso sarà richiesto all'unità IDI interessata al momento della comunicazione scritta dell'IDI. Se un'unità IDI si oppone alla pubblicazione, i suoi dati saranno bloccati al pubblico. I servizi IDI non saranno interessati da questo blocco e continueranno ad avere accesso alle caratteristiche di base e addizionali dell'unità IDI. I dati designati quali caratteristiche del sistema servono esclusivamente alla gestione tecnica e organizzativa del registro IDI e sono accessibili solo all'UST.

I dati delle unità IDI cancellate rimarranno accessibili online durante dieci anni dalla cancellazione, ma con lo status cancellato. Trascorso questo termine, i dati non saranno più consultabili pubblicamente e solo i servizi IDI avranno ancora accesso alle caratteristiche di base e addizionali delle unità IDI disattivate. Ovviamente, i dati bloccati rimarranno inaccessibili al pubblico anche dopo la cancellazione.

Per motivi di protezione dei dati, le possibilità di consultazione online si limiteranno a un'unica unità IDI per consultazione. La LIDI prevede tuttavia la possibilità di consultazioni collettive. Tali consultazioni potranno essere commissionate all'UST e serviranno a completare con l'IDI raccolte di dati di utenti privati già esistenti. L'IDI sarà fornito solo per le unità non bloccate e già presenti nella raccolta di dati dell'utente. I costi di questa operazione potranno essere addebitati. I dettagli saranno disciplinati a livello di ordinanza.

1.3.8

Protezione dei dati

In relazione all'introduzione dell'IDI è stata riservata particolare attenzione alla protezione dei dati. La protezione dei dati assume rilievo sotto due aspetti: da un lato in relazione ai dati iscritti nel registro IDI e alla loro utilizzazione e dall'altro in relazione alla funzione dell'IDI quale identificatore trasversale, che semplifica il collegamento dei dati.

La disponibilità pubblica dell'IDI rappresenta un importante requisito per molte possibilità di utilizzazione, in particolare nei rapporti d'affari privati, motivo per cui non si può rinunciarvi. Per quanto riguarda i dati iscritti nel registro IDI, di per sé non si tratta di dati molto sensibili. Le caratteristiche d'identificazione essenziali delle unità IDI come il nome, la ditta, la designazione e l'indirizzo non sono dati 6837

personali degni di protezione. In relazione alla raccolta di dati in un registro completo, oltretutto accessibile in parte al pubblico, occorre tuttavia adottare misure per garantire una protezione alle persone interessate e prevenire eventuali abusi. Le principali misure adottate in materia di protezione dei dati sono le seguenti: ­

il contenuto del registro, e cioè le caratteristiche iscritte, è stato ridotto al minimo. Non sono iscritte caratteristiche che aumentano inutilmente la sensibilità dei dati,

­

l'accesso al pubblico è limitato alle caratteristiche di base definite in modo molto restrittivo,

­

la diffusione pubblica delle caratteristiche di base presuppone il consenso dell'unità IDI interessata, a condizione che non sussista già altrove un obbligo legale alla loro pubblicazione (ad es. nel registro di commercio),

­

l'accesso online al registro IDI consentirà unicamente consultazioni individuali e non di massa. L'idea è di impedire che siano scaricate intere raccolte di dati per scopi privati o commerciali,

­

il diritto di accesso alle varie caratteristiche iscritte nel registro IDI saranno disciplinate chiaramente,

­

il RIS e il registro IDI saranno separati fisicamente. Non sarà possibile accedere ai dati del RIS attraverso il registro IDI,

­

sia a livello del registro IDI che a livello dei sistemi TIC dei servizi IDI saranno adottate misure adeguate per garantire la sicurezza nell'ambito dell'archiviazione e dello scambio dei dati,

­

la LIDI obbliga i servizi IDI ad adottare i provvedimenti necessari per garantire la protezione e la sicurezza dei dati nel proprio settore.

Il raggruppamento di vari dati può sfociare in nuove informazioni o profili della personalità. Un identificatore trasversale, ad esempio l'IDI, semplifica il collegamento dei dati, ma ciò è possibile ad esempio anche attraverso il nome e l'indirizzo.

Oggi esistono software che consentono tecnicamente tali confronti. I collegamenti illeciti di dati vanno quindi impediti attraverso un controllo rigoroso dell'accesso alle singole basi di dati. Le responsabilità corrispondenti spettano ai proprietari dei dati. La LIDI non prevede collegamenti di dati che non siano già ammessi oggi per legge.

1.3.9

Introduzione dell'IDI

L'IDI sarà introdotto con l'entrata in vigore della LIDI, prevista per il 1° gennaio 2011. Siccome saranno necessari adeguamenti a livello di informatica, processi e dati presso i servizi IDI, saranno previsti periodi transitori per l'introduzione. La durata della fase d'introduzione potrà influire sui costi. Più i termini saranno allungati, più aumenterà la possibilità che determinati lavori di adeguamento, in particolare a livello di informatica, possano essere svolti insieme con le regolari attività di aggiornamento, riducendo così sensibilmente i costi. Viceversa, l'utilità dell'IDI potrà svilupparsi appieno solo una volta che esso sarà stato introdotto completamente. In base a queste considerazioni, è stato fissato un termine generale di cinque anni per l'introduzione dell'IDI. Ciò significa che all'inizio il sistema funzionerà solo 6838

parzialmente, limitatamente a determinati contatti importanti con le autorità. Progressivamente si aggiungeranno poi altri servizi IDI, finché dopo cinque anni l'intera amministrazione sarà integrata nel sistema. Per evitare che il sistema IDI avanzi troppo lentamente, per i servizi IDI che assumono particolare rilievo per il sistema IDI (ad es. il registro di commercio, il registro IVA o i registri degli avvocati) è previsto un termine d'introduzione più breve di tre anni.

Con l'entrata in vigore della LIDI sarà messo in funzione il registro IDI con la principali interfacce per l'accesso al registro. A quel momento, anche tutte le unità IDI iscritte nel RIS saranno già incluse nel registro IDI e disporranno del loro IDI.

Altre unità IDI saranno aggiunte man mano successivamente.

1.3.10

Sostituzione dei numeri esistenti

Per far sì che l'IDI possa esplicare appieno il suo effetto quale identificatore unico e consenta in particolare le auspicate semplificazioni nei contatti dell'economia con l'amministrazione, gli identificatori delle imprese ancora utilizzati dalle amministrazioni della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni dovranno essere sostituiti dall'IDI. Una sostituzione sarà possibile solo dove sono numerate unità corrispondenti alle unità IDI. Non si potranno dunque sostituire gli identificatori degli stabilimenti locali.

Una sostituzione dei numeri esistenti con l'IDI significa che nei rapporti tra le imprese e l'amministrazione, ma anche all'interno dell'amministrazione dovrà essere utilizzato esclusivamente l'IDI. Non significa però che i numeri sostituiti non potranno più essere iscritti nei singoli sistemi: essi potranno continuare a essere utilizzati quali numeri interni. In alcuni casi sarà così possibile ridurre l'onere di adeguamento ed evitare inutili complicazioni. Si pensi ad esempio alla rintracciabilità delle iscrizioni o all'organizzazione degli archivi dei registri di commercio.

In alcuni casi, la sostituzione dei numeri esistenti sarà complessa e potrà avere importanti ripercussioni per l'economia e l'amministrazione. Il termine di cinque anni previsto permette agli interessati di preparare e attuare le misure necessarie per la sostituzione. Le responsabilità per questi compiti spettano agli uffici competenti, che dispongono delle necessarie conoscenze del sistema e del settore e conoscono i requisiti specifici. La sostituzione di questi numeri non avrà nessun influsso sugli obblighi attuali delle imprese, ad esempio nei confronti del registro di commercio, dell'IVA o dell'AVS.

Vi è tutta una serie di numeri da sostituire. In primo piano vi sono però chiaramente il numero del registro di commercio e il numero IVA, da un lato perché questi numeri hanno un forte effetto verso l'esterno e dall'altro perché le unità già iscritte in questi due registri sono molto numerose. Per quanto riguarda il numero IVA, con l'IDI si produce una situazione favorevole: siccome il numero IVA dovrà comunque essere sostituito da un nuovo numero visto che la sua scorta di numeri si sta esaurendo, i progetti IDI e nuovo numero IVA potranno essere coordinati, con notevoli vantaggi contenutistici, ma in particolare anche a livello di costi.

6839

1.4

Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Nella procedura di consultazione svoltasi dal 29 gennaio al 29 aprile 2009 sono pervenuti complessivamente 76 pareri sull'avamprogetto di LIDI (26 Cantoni, 5 partiti, 7 associazioni mantello, 38 altri ambienti interessati).

L'idea di base di introdurre un numero unico d'identificazione delle imprese è stata sostenuta quasi senza eccezioni. La sua importanza in vista di una semplificazione dei processi amministrativi e dello sviluppo del Governo elettronico è ampiamente riconosciuta.

L'avamprogetto di legge proposto è però stato giudicato in parte immaturo e fuori bersaglio. Alcuni partecipanti alla consultazione hanno bocciato esplicitamente la proposta. In molti pareri sono state espresse riserve, in parte importanti. Le riserve più frequenti riguardavano la definizione delle unità IDI in relazione alle casse di compensazione.

Tabella 2 Panoramica dei risultati della procedura di consultazione

Totale pareri

Totale

Cantoni

Partiti

Associaz. mantello

Altri

76

26

5

7

38

Nessuna riserva

7

1

3

2

1

Alcune riserve

38

13

0

2

23

Forti riserve

16

5

0

0

11

Reiezione del progetto

15

7

2

3

3

Certe richieste di adeguamento non hanno potuto essere accolte, poiché vanno al di là degli obiettivi dell'IDI, comporterebbero un onere supplementare per le imprese, aumenterebbero sensibilmente i costi d'introduzione o ritarderebbero fortemente la realizzazione. In parte si tratta però anche di punti poco chiari e malintesi. A più riprese è stato infatti espresso il timore che l'IDI di un'unità cancellata nel registro IDI potrebbe essere riattribuito a un'altra unità, il che causerebbe in particolare problemi nell'ambito del registro di commercio. Una tale riattribuzione è tuttavia esclusa ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 LIDI.

1.4.1

Conclusioni della procedura di consultazione

In base ai pareri emersi dalla procedura di consultazione sono stati apportati adeguamenti in vari settori. I principali sono illustrati brevemente qui di seguito.

Unità IDI Nell'articolo 3 capoverso 1 lettera c LIDI è stata resa più chiara la distinzione tra persone fisiche e imprese a livello dei lavoratori indipendenti. L'IDI non è attribuito alla persona, bensì all'impresa o all'attività condotta.

Sono inoltre state aggiunte le associazioni e le fondazioni che versano contributi AVS. Siccome non tutte le associazioni e fondazioni devono essere iscritte nel 6840

registro di commercio, è così stata colmata una lacuna, senza tuttavia fare ad esempio di tutte le fondazioni di famiglia unità IDI.

Per le casse di compensazione, la definizione di unità IDI è troppo limitata. Esse versano infatti contributi sociali anche per unità che non possono essere considerate unità IDI. Queste unità hanno tuttavia bisogno di un numero per motivi amministrativi. Per questo, per le casse di compensazione sono stati introdotti cosiddetti numeri amministrativi. È così stato possibile risolvere uno dei punti maggiormentei criticati nella consultazione.

Servizi IDI In particolare i Cantoni e i Comuni hanno definito sproporzionate sia le spese d'investimento che le spese di gestione per i piccoli servizi IDI. Per rispondere a questa critica, nella LIDI è ora previsto di esentare in determinati casi singoli servizi IDI dall'obbligo di gestione, di utilizzo e di notifica.

Termini Nell'ambito della consultazione sono spesso stati criticati anche i termini d'introduzione, troppo brevi. Per sfruttare al più presto i molteplici potenziali dell'IDI, si è rinunciato a prorogare il termine generale di cinque anni. È stato unicamente prorogato a tre anni il termine d'introduzione per i registri centrali, fissato precedentemente a due anni.

Modifica del diritto vigente A più riprese è stata attirata l'attenzione sul fatto che per la sostituzione del numero del registro di commercio deve essere adeguato l'articolo 936a CO. Una modifica corrispondente è stata inserita nella LIDI. Lo stesso vale per la legge sull'IVA10.

Sono state adeguate anche le modifiche nella legge federale sugli avvocati11.

Utilizzazione di standard Per il previsto scambio di dati tra l'amministrazione e il registro IDI sono assolutamente necessarie interfacce standardizzate. Gli standard eCH elaborati nell'ambito del Governo elettronico dovranno essere utilizzati anche per le interfacce con il registro IDI e i corrispondenti scambi di dati. Pur non essendo stato prescritto direttamente nella LIDI, si tratta di un passo necessario per un'introduzione vantaggiosa ed efficiente.

1.4.2

Osservazioni non riprese

Singoli adeguamenti auspicati non hanno potuto essere accolti. Si tratta in particolare dei seguenti punti.

10 11

Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA; RS 641.20).

Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA; RS 935.61).

6841

Ampliamento di un registro esistente Vari partecipanti alla procedura di consultazione si sono domandati perché istituire un nuovo registro se con il registro di commercio o il registro IVA esistono già due registri simili. I due registri menzionati comprendono tuttavia solo una parte dell'universo in questione. Inoltre adempiono uno scopo amministrativo chiaramente definito e di conseguenza non si prestano per rispondere a tutti i bisogni dell'amministrazione e dell'economia. Nel registro di commercio mancano ad esempio molti lavoratori indipendenti non soggetti all'obbligo d'iscrizione, ma anche l'intera pubblica amministrazione. Per quanto riguarda l'IVA, vari rami come pure le imprese con un fatturato inferiore a 75 000 franchi sono esenti dall'imposta. L'unico registro esistente in Svizzera abbastanza completo è il RIS dell'UST. Il RIS dispone già di un'ampia infrastruttura nonché dei processi necessari per la tenuta di un registro del genere. Anche lo scambio di dati con altri registri e con diversi Cantoni funziona da anni ed è costantemente esteso. Per questo motivo, già nell'estate del 2007 abbiamo deciso di fondare il registro IDI sul RIS.

Sistema di numerazione Il sistema di numerazione è stato menzionato sotto due aspetti. Da un lato è stato proposto di utilizzare quale IDI un numero d'identificazione già esistente. Dall'altro è stata messa in dubbio l'idoneità del numero previsto nel contesto internazionale.

Tra i numeri già esistenti, è stato menzionato innanzitutto l'attuale numero del registro di commercio. Continua a essere data la preferenza all'IDI basato sul numero delle imprese del RIS poiché il RIS comprende nettamente più unità del registro di commercio e poiché il numero del registro di commercio contiene un messaggio chiaro, e cioè che l'impresa è iscritta nel registro di commercio. Se il numero del registro di commercio fosse attribuito anche a imprese non iscritte, potrebbe crearsi incertezza del diritto o confusione, poiché il numero perderebbe il suo significato originale.

Per l'integrazione dell'IDI nel contesto internazionale è stata proposta l'utilizzazione di un sistema di numerazione esistente, come il GLN del GS1. Questa variante è tuttavia stata scartata per motivi finanziari e di politica della concorrenza. Inoltre, a lungo termine lo Stato diventerebbe
dipendente dal fornitore, dato che il numero è invariabile. Accertamenti hanno rivelato che l'IDI può tuttavia essere integrato in vari sistemi di numerazione internazionali e quindi può essere utilizzato anche in quest'ambito.

Identificazione degli stabilimenti locali Nell'ambito della consultazione è stato spesso espresso l'auspicio che sia attribuito un numero d'identificazione a sé stante non solo alle imprese, bensì anche ai singoli stabilimenti (unità locali). Il motivo per cui non è stato dato seguito a questa richiesta è già stato descritto nel numero 1.3.3.

Fatturato minimo A più riprese è stato espresso il timore che l'iscrizione nel registro IDI di un numero elevato di piccolissime imprese comporterebbe un onere amministrativo ingiustificato. Per prevenire un simile risultato, è stato suggerito d'introdurre un fatturato minimo. Questa proposta non è stata inserita nella LIDI, sostanzialmente per due motivi: da un lato smentirebbe l'intenzione di includere tutte le imprese che hanno contatti

6842

amministrativi con l'amministrazione. Dall'altro la gestione e l'applicazione pratica di un limite del fatturato del genere sarebbe difficile e onerosa.

Società semplici Da molti è stato criticato il fatto che sono state inserite nel registro IDI forme di imprese che non possono essere iscritte nel registro di commercio. La principale è la società semplice. È ritenuto problematico il fatto queste forme di impresa sarebbero per così dire ufficializzate da un registro federale. Tale è tuttavia il caso già oggi. In particolare gli studi medici associati e le comunità di lavoro possiedono in parte già un numero IVA e sono pertanto iscritti in registri ufficiali. Per poter sostituire il numero IVA, anche il registro IDI deve accogliere queste unità.

Obblighi delle imprese In vari pareri è stata espressa l'opinione che un registro IDI non può essere attuale se alle unità IDI non è imposto un obbligo di notifica. Le notifiche dei vari servizi IDI coinvolti consentiranno di tenere un registro sufficientemente attuale. Per non gravare ulteriormente sulle imprese, questo punto non è stato ripreso.

A più riprese è stato chiesto che le imprese siano obbligate a menzionare l'IDI sui loro documenti. Un obbligo del genere scaturisce già indirettamente dagli obblighi legati ai numeri da sostituire. In seguito alla sostituzione del numero IVA, ad esempio, l'IDI dovrà essere riportato su tutte le fatture. Questo obbligo deriva tuttavia non dalla LIDI, bensì dalle disposizioni della LIVA.

Protezione dei dati In merito alla protezione dei dati vi sono stati pareri fortemente divergenti. Un fronte ha chiesto di estendere le possibilità di consultazioni pubbliche. È stato ad esempio proposto di rendere accessibili pubblicamente anche le caratteristiche addizionali, di rinunciare alla possibilità di bloccare dati, di non prevedere restrizioni negli scambi tra le imprese (B2B) o di consentire consultazioni in massa. Il fronte dell'economia e alcuni Cantoni hanno invece espresso dubbi sulla protezione dei dati, trattandosi di un'ingerenza inammissibile nei diritti della personalità. Si è rinunciato ad adeguamenti in relazione alla protezione dei dati poiché le regolamentazioni proposte nella LIDI tengono conto in materia equilibrata sia dei diritti della personalità delle imprese che degli obiettivi della LIDI.

2

Commento ai singoli articoli

2.1

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo

La LIDI crea le basi per l'introduzione di un numero unico d'identificazione per tutte le imprese in Svizzera. L'IDI deve rendere più semplice e sicuro, e cioè meno vulnerabile agli errori, lo scambio di dati tra le imprese e la pubblica amministrazione nonché all'interno dell'amministrazione. Le imprese potranno utilizzare l'IDI anche negli scambi tra di loro, ma non saranno tenute a farlo. L'IDI permette di identificare le imprese in modo semplice, unitario e univoco. Ciò comporta un notevole sgravio amministrativo per le imprese e ampi vantaggi per la pubblica 6843

amministrazione. L'IDI costituisce inoltre una premessa importante per il Governo elettronico ed è necessario per attuare la nostra strategia in questo ambito.

Art. 2

Oggetto

La LIDI disciplina i soggetti a cui è attribuito un IDI, le modalità di attribuzione nonché i diritti e i doveri associati all'IDI per le unità IDI e i servizi IDI (lett. a). La legge contiene inoltre disposizioni concernenti l'impostazione e la gestione del registro IDI (lett. b) e disciplina anche l'attribuzione e l'utilizzazione dei numeri amministrativi (lett. c).

Art. 3

Definizioni

L'articolo 3 definisce i termini principali utilizzati nella legge.

Il capoverso 1 lettera a definisce l'IDI: si tratta di un numero d'identificazione «non parlante», che, preso da solo, non consente di ricavare informazioni sulle unità IDI.

Esso resta invariato per l'intera esistenza dell'unità IDI. Siccome dopo un periodo transitorio l'IDI sostituirà il numero del registro di commercio e il numero IVA, per motivi di trasparenza è indispensabile che l'IDI sia completato con un'aggiunta (complemento IDI), che indichi se l'unità IDI è iscritta nel registro di commercio come non cancellata o nel registro IVA come assoggettata. La lettera b disciplina tale complemento IDI. Per principio, il complemento IDI è indipendente dall'IDI e in particolare non modifica il fatto che da solo l'IDI è un numero «non parlante». La lettera c elenca le unità IDI contemplate dalla legge. Si tratta sostanzialmente delle imprese nonché di altre unità organizzative o istituzionali che devono essere identificate per motivi giuridici, amministrativi o statistici. La definizione di unità IDI è formulata in modo estensivo. Sono tuttavia incluse unicamente le imprese in quanto tali e non gli stabilimenti locali come filiali, stabilimenti di produzione, ecc. Alle persone fisiche è attribuito un IDI non in quanto persone, bensì per la loro attività economica o professionale. Non assumono alcun rilievo in relazione all'IDI i contatti con l'amministrazione delle persone fisiche in quanto persone o economie domestiche, ad esempio in quanto titolari di un veicolo a motore o nell'ambito del versamento dei contributi AVS per collaboratori domestici.

Non essendo possibile unificare la definizione di impresa per tutti i processi amministrativi, in singoli casi può capitare che imprese ricevano un IDI sia per se stesse che per singole parti. Casi del genere possono verificarsi per via di speciali costellazioni, come illustrato nel numero 1.3.3, o anche per via di differenze nella definizione di impresa presso i vari servizi amministrativi.

Per unità IDI s'intendono: ­

numero 1: tutti i soggetti giuridici iscritti nel registro di commercio,

­

numero 2: esistono numerose unità che non sono iscritte nel registro di commercio, ma sono soggette al pagamento di tasse e imposte a livello federale. Sono incluse esclusivamente le persone fisiche e giuridiche soggette al pagamento di tasse e imposte, le cui imposte sono fissate e riscosse dalla Confederazione o da suoi istituti. Si pensi ad esempio ad associazioni di utilità pubblica, che non occupano salariati (e quindi non rientrano nel n. 9), ma dispongono di grandi patrimoni e quindi fanno valere il rimborso dell'imposta preventiva presso la Confederazione. Questa definizione assicura la delimitazione rispetto alle imposte federali per le persone fisiche, stabilite

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e riscosse dai Cantoni. Sono esclusi anche ad esempio gli acquirenti del contrassegno autostradale, poiché quest'ultimo non è riscosso come tassa, bensì venduto,

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­

numero 3: sono qui comprese le restanti persone che esercitano un'attività indipendente o una libera professione; l'IDI è però attribuito per l'attività svolta. Ciò significa che le persone che esercitano più attività economiche differenti disporranno anche di più IDI. Si rinuncia all'introduzione di un fatturato minimo. Sono quindi incluse tutte le unità coinvolte in processi amministrativi per via della loro attività economica (ad es. conteggio di contributi AVS). Il fatto che le unità IDI siano registrate unicamente dai servizi IDI assicura che l'IDI sia attribuito unicamente alle unità che sono effettivamente coinvolte in processi amministrativi,

­

numero 4: si tratta in particolare delle società semplici che devono essere identificate per scopi amministrativi per via della loro attività economica.

Vanno quindi rilevati gli studi di medici o avvocati associati iscritti nei corrispondenti albi professionali. A queste società semplici è attribuito un IDI, benché non rappresentino unità giuridicamente indipendenti. Anche tutti i soci della società semplice ricevono un proprio IDI, poiché lavorano per conto proprio,

­

numero 5: è attribuito un IDI anche a tutte le persone giuridiche straniere o internazionali che sono coinvolte in processi amministrativi in virtù di impegni giuridici o hanno una succursale in Svizzera. Non sono considerati unità IDI i beneficiari istituzionali ai sensi della legge sullo Stato ospite12, e cioè in particolare le rappresentanze diplomatiche e le organizzazioni internazionali,

­

numero 6: nell'ambito dell'agricoltura, dell'allevamento e delle derrate alimentari esistono numerosi processi amministrativi (obblighi di autorizzazione e di notifica, tasse, contributi, controlli, ecc.) che coinvolgono molteplici servizi amministrativi; oltre agli uffici di agricoltura e veterinaria federali e cantonali, ad esempio i chimici cantonali. Già oggi questi ambiti dispongono di codici d'identificazione cantonali. Per poter coordinare le misure a livello nazionale è indispensabile che la Svizzera si doti di un numero d'identificazione univoco,

­

numero 7: sono considerati unità IDI anche i servizi dell'amministrazione pubblica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che devono poter essere identificati in modo univoco per via dei loro compiti amministrativi (ad esempio nel quadro del Governo elettronico) o per ragioni statistiche. Il concetto di impresa non è applicabile ai servizi dell'amministrazione pubblica,

­

numero 8: un IDI è attribuito anche alle istituzioni di diritto pubblico o privato incaricate di compiti pubblici. Sono queste in particolare le istituzioni operanti nell'ambito della formazione, della salute e delle assicurazioni sociali,

Legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO; RS 192.12).

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numero 9: sono infine considerate unità IDI anche le associazioni e le fondazioni che non sono iscritte nel registro di commercio né assoggettate all'IVA, ma sono coinvolte in processi amministrativi attraverso il versamento di contributi AVS. Le associazioni di utilità pubblica che non occupano salariati non rientrano invece nel numero 9. È tuttavia possibile includerle nel numero 2 (cfr. commenti al n. 2).

La lettera d definisce il concetto di servizio IDI. Esso comprende sostanzialmente tutti i servizi con cui le unità IDI hanno contatti per scopi amministrativi e/o statistici e che tengono raccolte di dati corrispondenti. Il gruppo principale è costituito dalla pubblica amministrazione a livello della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Ne fanno inoltre parte le istituzioni di diritto pubblico e privato che svolgono compiti pubblici, in particolare le istituzioni attive nell'ambito delle assicurazioni sociali (casse di compensazione AVS). I servizi IDI sono al contempo anche unità IDI.

Per l'espletamento di determinati compiti è necessario identificare anche entità che non costituiscono unità IDI. A tali entità non è attribuito un IDI ma un numero amministrativo (lett. e). Il numero amministrativo si distingue dall'IDI per il suo prefisso nonché per il fatto che né il numero né le caratteristiche corrispondenti sono pubblici e non tutti i servizi IDI hanno accesso ai dati corrispondenti, ma soltanto quelli che ne abbisognano per adempire i propri compiti. L'esempio più importante è costituito dalle casse di compensazione, che conteggiano contributi anche con unità che non rientrano nella definizione di unità IDI. I dettagli concernenti i numeri amministrativi sono disciplinati nell'articolo 10.

La lettera f definisce il concetto di registro IDI. Esso costituisce la raccolta di dati con le informazioni necessarie relative alle unità IDI e alle unità amministrative. Il registro IDI è disciplinato nell'articolo 6.

Il capoverso 2 autorizza il nostro Consiglio a precisare ulteriormente le unità IDI e i servizi IDI. Potremo così tener conto di un'eventuale evoluzione del sistema e apportare eventuali adeguamenti.

2.2 Art. 4

Sezione 2: L'IDI, il registro IDI e il numero amministrativo Attribuzione dell'IDI

Ad ogni unità IDI è attribuito un IDI unico e casuale. L'attribuzione è gratuita per l'unità IDI (cpv. 1). L'IDI consente di identificare in modo univoco l'unità corrispondente e, viceversa, di assegnare in modo univoco ogni unità IDI al proprio IDI.

Ciò presuppone che a ogni unità sia attribuito un unico numero e che tale numero resti invariabile per l'intera durata di esistenza dell'unità IDI. Concretamente, ciò significa che a un soggetto giuridico che riprende un'attività economica sospesa temporaneamente è riattribuito il vecchio IDI. L'identificazione univoca presuppone però anche che ciascun numero sia attribuito una sola volta e non possa essere riutilizzato (cpv. 2). È così possibile seguire le unità IDI nel corso di tutta la loro esistenza. Si tratta di condizioni indispensabili per sostituire con l'IDI i sistemi di numerazione esistenti a cui sono associati diritti e doveri (ad es. il numero del registro di commercio). L'attribuzione dell'IDI avviene sulla base del registro IDI, 6846

gestito dall'UST. A tal fine, il servizio IDI deve comunicare all'UST le principali caratteristiche d'identificazione dell'unità IDI, come il nome e l'indirizzo (cpv. 3).

Art. 5

Utilizzo dell'IDI

Affinché l'introduzione dell'IDI produca i vantaggi attesi per le imprese e l'amministrazione, è necessario che i servizi IDI adempiano determinati obblighi (cpv. 1). I servizi IDI devono riconoscere l'IDI quale identificatore negli scambi con le unità IDI (lett. a), iscriverlo nelle loro raccolte di dati (lett. b) e utilizzarlo negli scambi di dati tra di loro e con le unità IDI (lett. c). Gli identificatori esistenti possono continuare a essere utilizzati negli scambi con i servizi IDI se contemporaneamente è inviato anche l'IDI. Potranno così essere ottenuti i vantaggi auspicati per l'amministrazione senza sconvolgere completamente i processi esistenti, procedura che risulterebbe sproporzionatamente onerosa. Trascorso il periodo transitorio, i servizi IDI saranno tenuti a utilizzare esclusivamente l'IDI nei loro contatti con le unità IDI.

Viceversa, taluni servizi IDI sono tenuti unicamente a riconoscere l'IDI quale identificatore (cpv. 2). Una tale riduzione degli obblighi può essere prevista unicamente se la raccolta di dati del servizio IDI in questione non contiene alcuna informazione non altrimenti disponibile o disponibile unicamente con un onere elevato (lett. a) e se lo scambio di dati di tale servizio con altri servizi IDI (lett. b) e unità IDI (lett. c) è esiguo. Può inoltre essere prevista per i servizi IDI, le cui raccolte di dati non sono organizzate per unità IDI. Con la possibilità di ridurre gli obblighi si evita di generare costi inutili senza ridurre l'utilità dell'IDI. Servizi IDI del genere possono esistere a livello di Confederazione, Cantone e Comune.

Le unità IDI, invece, avranno la possibilità di utilizzare l'IDI negli scambi tra di loro nonché con i servizi IDI, ma non saranno tenute a farlo (cpv. 3). Dove già oggi esiste un obbligo del genere (ad es. per l'IVA), esso resterà tuttavia in vigore anche dopo la sostituzione dei numeri corrispondenti con l'IDI.

Art. 6

Registro IDI

L'articolo 6 disciplina l'elaborazione e l'organizzazione del registro IDI. Il registro IDI è necessario per l'attribuzione, la gestione e l'utilizzazione dell'IDI. Esso comprende la totalità delle unità IDI con le corrispondenti caratteristiche d'identificazione ed è tenuto dall'UST (cpv. 1). Per ciascuna unità IDI, il registro IDI contiene solo le caratteristiche necessarie per la gestione del registro o l'attribuzione e l'utilizzo dell'IDI. Per motivi di gestione e protezione dei dati, le caratteristiche sono state suddivise in tre gruppi. Ciò consente di definire chiaramente i diritti di accesso dei vari gruppi di utenti.

Capoverso 2 lettera a: le caratteristiche di base sono dati in genere disponibili pubblicamente anche attraverso altri canali. Benché le caratteristiche di base contenute nel registro IDI siano pubblicamente accessibili, l'articolo 11 permette di limitarne l'accesso ai privati in determinati casi, per motivi di protezione dei dati. Le caratteristiche di base comprendono l'IDI, l'eventuale complemento IDI, il nome, la ditta o la designazione e l'indirizzo dell'unità IDI. In relazione all'IVA sono indicati anche l'inizio e la fine dell'assoggettamento. Le caratteristiche di base comprendono inoltre tre caratteristiche di status, che indicano se l'impresa figura nel registro IDI (status dell'iscrizione nel registro IDI) o nel registro di commercio (status dell'iscrizione nel registro di commercio) come impresa attiva o se è stata «cancellata»

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rispettivamente se è ancora assoggettata all'IVA o meno (status dell'iscrizione nel registro IVA).

Lettera b: le caratteristiche addizionali sono dati non accessibili pubblicamente, ma necessari ai servizi IDI per permettere un'identificazione più precisa dell'unità IDI.

Per questo motivo sono messi a disposizione unicamente dei servizi IDI e riguardano informazioni quali l'attività economica in base al RIS, informazioni aggiuntive relative all'indirizzo e all'unità IDI, che consentono ad esempio di distinguere due unità che hanno lo stesso nome e lo stesso indirizzo.

Lettera c: le caratteristiche del sistema sono dati tecnici necessari per la tenuta del registro IDI e di conseguenza accessibili solo all'UST.

Oltre ai dati IDI, sono registrati nel registro IDI anche i numeri amministrativi e le relative caratteristiche (cpv. 3). Le caratteristiche addizionali e le caratteristiche del sistema sono menzionate nella legge solo sommariamente, per consentire complementi e precisazioni. Potranno così essere iscritti tra le caratteristiche addizionali ad esempio anche altri numeri d'identificazione atti a semplificare ai servizi amministrativi l'adozione dell'IDI. La competenza di designare conclusivamente le caratteristiche addizionali e le caratteristiche del sistema è lasciata al nostro Consiglio (cpv. 4).

Art. 7

Effetto giuridico dell'IDI

L'articolo 7 stabilisce che l'IDI è un numero puramente amministrativo senza effetti ai sensi della FiEle (RS 943.03). Ciò significa che all'attribuzione dell'IDI non è associata nessuna autenticazione dell'impresa: l'IDI non raggiunge quindi la stessa affidabilità di un'identità digitale certificata.

Art. 8

Acquisizione, aggiornamento e utilizzo dei dati IDI

Capoverso 1: per implementare il registro IDI, l'UST estrarrà i dati dal RIS (lett. a), che contiene già i dati necessari per la maggior parte delle unità e quindi fornirà già buona parte del contenuto del registro IDI. Per garantire un livello di qualità, attualità e copertura del registro IDI sufficiente nel quadro della gestione corrente, saranno integrate le notifiche dei servizi IDI (lett. b). Poiché il RIS costituisce anch'esso un servizio IDI, i suoi dati saranno utilizzati anche nel quadro della gestione corrente del registro IDI.

Il capoverso 2 obbliga l'UST ad aggiornare progressivamente i dati delle unità IDI e a mettere a disposizione dei servizi IDI in maniera adeguata le mutazioni effettuate.

L'UST è infine autorizzato a rendere accessibili al RIS i dati del registro IDI (cpv. 3), che potranno quindi essere utilizzati anche per fini statistici.

Art. 9

Notifica e rettifica dei dati IDI

Affinché i registri e le raccolte di dati della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possano essere utilizzati in maniera ottimale quali fonti di dati, i servizi IDI sono tenuti a notificare all'UST le caratteristiche di base e le caratteristiche addizionali delle nuove unità IDI, se disponibili, (cpv. 1 lett. a), tutte le modifiche riguardanti le caratteristiche delle unità IDI iscritte nel registro IDI (cpv. 1 lett. b) nonché la cessazione dell'attività di un'unità IDI (cpv. 1 lett. c). Questa procedura permette di aggiornare il registro IDI a un costo contenuto, senza imporre nuovi obblighi alle 6848

unità IDI. I servizi IDI secondo l'articolo 5 capoverso 2 sono liberi di effettuare le notifiche menzionate (cpv. 2).

Capoverso 3: siccome le iscrizioni nel registro di commercio producono effetti giuridici per legge, esse sono determinanti per il registro IDI e non possono essere modificate.

Capoverso 4: per evitare iscrizioni abusive, per alcuni gruppi di unità IDI le notifiche dovranno avvenire attraverso un registro professionale corrispondente. Si pensi in particolare ai liberi professionisti e alle istituzioni che hanno bisogno di un'autorizzazione per esercitare un'attività, come i medici e gli avvocati. Al nostro Consiglio è attribuita la competenza di designare i servizi IDI i cui dati dovranno essere ripresi tal quali. L'ordinanza dovrà inoltre disciplinare la procedura da seguire in caso di competenze condivise.

Art. 10

Numero amministrativo

L'articolo 10 disciplina l'attribuzione e l'utilizzazione del numero amministrativo.

L'utilizzo dei numeri amministrativi dovrà essere gestito in maniera restrittiva e consentito soltanto ad alcuni pochi servizi IDI, e cioè a quelli che devono identificare unità amministrative in adempimento dei propri compiti. Sono questi in particolare le casse di compensazione e l'IVA. Per poter reagire ciononostante in modo rapido e flessibile, l'UST riconoscerà i servizi IDI corrispondenti (cpv. 1). L'attribuzione dei numeri amministrativi avviene analogamente all'IDI. Le caratteristiche delle unità amministrative non sono pubblicate (cpv. 2) e sono rese accessibili unicamente al servizio IDI che ne ha fatto la notifica o a un gruppo di servizi IDI che ne abbisogna in adempimento dei propri compiti. I dettagli concernenti i numeri amministrativi, in particolare anche le caratteristiche necessarie per l'identificazione delle unità amministrative, saranno disciplinati a livello di ordinanza (cpv. 3).

2.3

Art. 11

Sezione 3: Comunicazione e cancellazione dei dati IDI e protezione dei dati Comunicazione dei dati IDI

L'articolo 11 disciplina l'accesso ai dati del registro IDI.

Il capoverso 1 stabilisce che le caratteristiche di base di ogni unità IDI sono accessibili pubblicamente in Internet, ma con funzioni di ricerca ristrette e possibilità di consultazione limitate a interrogazioni relative a una singola unità IDI. Queste limitazioni sono assicurate da misure tecniche e mirano soprattutto a evitare interrogazioni in massa destinate a raccogliere indirizzi per scopi privati e commerciali. Il capoverso 2 ci conferisce la facoltà di derogare al principio delle interrogazioni individuali di cui al capoverso 1, consentendo all'UST di trasmettere, su richiesta, un insieme di IDI privi di altre caratteristiche a utenti privati, a condizione che le unità interessate siano già iscritte nella raccolta di dati dell'utente. Quest'ultimo deve inviare i nomi e gli indirizzi o altri numeri d'identificazione (ad es. numero del registro di commercio) all'UST, il quale provvede a completarli con l'IDI. I costi di tale operazione possono essere addebitati all'utente. Questa procedura consente

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all'utente di integrare automaticamente l'IDI nella propria raccolta di dati, senza doverlo ricercare manualmente caso per caso.

Per motivi di protezione dei dati, l'accesso ai dati delle unità IDI che non sono tenute a pubblicare i propri dati in virtù di altre leggi (ad es. imprese iscritte nel registro di commercio) sarà bloccato a meno che queste unità non lo autorizzino espressamente (cpv. 3). I servizi IDI hanno accesso alle caratteristiche di base e alle caratteristiche addizionali di tutte le unità IDI (cpv. 4). Le caratteristiche del sistema servono esclusivamente alla gestione tecnica e organizzativa del registro IDI e sono accessibili unicamente all'UST (cpv. 5).

Art. 12

Cancellazione dei dati IDI

Quando un servizio IDI notifica all'UST che un'unità IDI ha cessato la propria attività economica, l'unità è contrassegnata nel registro con la menzione «cancellata». L'unità IDI non è eliminata definitivamente dal registro, in modo tale che in caso di ripresa dell'attività economica l'IDI possa essere riattivato. Sono possibili deroghe alla menzione della cancellazione se ciò è necessario a causa di altre attività amministrative (cpv. 1). In altre parole, ad esempio una società anonima è contrassegnata come cancellata nel registro IDI solo dopo essere stata cancellata nel registro di commercio. I dati contrassegnati come cancellati sono consultabili in Internet per altri dieci anni (cpv. 2).

Tale periodo transitorio è necessario per assicurare anche al pubblico la rintracciabilità e l'identificabilità delle unità IDI iscritte. Il termine di dieci anni corrisponde al termine di conservazione generale negli scambi commerciali.

I servizi IDI avranno accesso ai dati anche trascorso il termine di dieci anni e non dovranno cancellare l'IDI dalle loro raccolte di dati.

Art. 13

Protezione e sicurezza dei dati

La raccolta di dati in un registro centrale richiede una particolare attenzione in relazione alla protezione dei dati. Il capoverso 1 stabilisce in apertura che i privati possono iscrivere nelle proprie raccolte di dati e utilizzare gli IDI di terzi unicamente se i numeri d'identificazione sono stati pubblicati nel registro IDI o le unità IDI interessate hanno dato il proprio consenso.

Ogni servizio IDI è responsabile dell'iscrizione e dell'utilizzazione corretta dei dati IDI nel proprio settore (cpv. 2), nel rispetto delle disposizioni federali e cantonali in materia di protezione dei dati. Poiché con la tenuta del registro IDI l'UST svolge compiti amministrativi centrali, esso deve adottare tutte le misure adeguate per la protezione e la sicurezza dei dati ivi contenuti (cpv. 3).

2.4 Art. 14

Sezione 4: Disposizioni finali Disposizioni d'esecuzione

L'articolo 14 prevede la competenza generale del Consiglio federale di emanare disposizioni d'esecuzione della LIDI.

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Art. 15

Esecuzione

L'articolo 15 obbliga i Cantoni a procedere, nei loro ambiti di competenza, agli adeguamenti giuridici necessari per l'introduzione dell'IDI e a emanare eventuali disposizioni d'esecuzione nonché a comunicare queste ultime al Dipartimento federale dell'interno.

Art. 16

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato (cfr. spiegazioni relative all'allegato).

Art. 17

Disposizioni transitorie concernenti i termini

Il capoverso 1 accorda ai servizi IDI un termine massimo di cinque anni dall'entrata in vigore della legge per adeguare i registri, le banche dati e i processi corrispondenti, in altre parole, per introdurre l'IDI, utilizzarlo negli scambi tra di loro e con le unità IDI e rendere operativi i flussi di notifiche verso il registro IDI. Questi cinque anni consentono ai servizi IDI di pianificare accuratamente i lavori di adeguamento, coordinarli con altri compiti e contenere quindi i costi d'introduzione.

Per poter beneficiare dell'IDI al più presto e agevolare ai servizi IDI l'introduzione dell'identificatore, è tuttavia necessario ridurre a tre anni il termine d'introduzione dell'IDI in taluni registri. Si tratta dei registri che contengono gran parte della futura base di dati del registro IDI o che risultano determinanti per la correttezza dei dati di quest'ultimo, e segnatamente il RIS dell'UST, i registri dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), il sistema d'informazione sulla politica agricola (AGIS/SIPA) dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e il registro delle professioni mediche universitarie dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). A livello cantonale, il termine d'introduzione abbreviato riguarda soprattutto i registri di commercio, degli avvocati e dell'agricoltura. I registri con un termine d'introduzione abbreviato saranno designati dal nostro Consiglio (cpv. 2).

L'introduzione dell'IDI persegue anche l'obiettivo di sostituire i vari numeri d'identificazione delle imprese utilizzati attualmente nei servizi IDI. Il capoverso 3 prevede pertanto che entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge tutti gli altri numeri d'identificazione utilizzati per gli scambi tra servizi IDI e unità IDI siano sostituiti dall'IDI e che quest'ultimo resti l'unico identificatore verso l'esterno.

Siccome per motivi tecnici e organizzativi non sarà possibile sostituire simultaneamente tutti i numeri d'identificazione esistenti, ci è attribuita la competenza di disciplinare i termini per i singoli registri e sistemi di numerazione. Potremo così anche concedere eventuali deroghe al rispetto dei termini (cpv. 3 secondo periodo).

I numeri del registro di commercio e del registro IVA esistenti prima della sostituzione con l'IDI restano iscritti nel registro IDI tra le
caratteristiche di base per almeno cinque anni dalla sostituzione (cpv. 4). In questo modo le imprese potranno risalire ai numeri precedenti, se necessario (ad es. per scopi di prova).

Art. 18

Disposizione transitoria concernente il servizio di coordinamento

Ogni Cantone è tenuto a designare un servizio ufficiale che funga da interlocutore dell'UST per la fase d'introduzione dell'IDI. Esso informerà l'UST in merito allo

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stato d'avanzamento dei lavori, consentendo così di procedere in maniera coordinata e introdurre l'IDI entro il termine stabilito.

Art. 19

Disposizioni transitorie concernenti la modifica del numero del registro di commercio

La procedura scelta per la modifica del numero del registro di commercio deroga alle procedure consuete nell'ambito del registro di commercio in alcuni punti essenziali. L'articolo 19 crea le basi giuridiche necessarie a tale fine. Secondo il capoverso 1, la mutazione non è realizzata come di consueto su notifica, bensì d'ufficio.

L'iscrizione avviene direttamente nel registro principale e non è necessaria l'iscrizione nel registro giornaliero. La modifica del numero è pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) esclusivamente in forma elettronica, dopodiché entra in vigore (cpv. 2). Si rinuncia pertanto alla pubblicazione in forma stampata nel FUSC. Il capoverso 3 disciplina il caso in cui a un'unità giuridica è attribuito un nuovo numero, ma questa unità giuridica è menzionata assieme al vecchio numero in iscrizioni di altre unità giuridiche (cosiddette referenziate). In questi casi, la modifica del numero deve essere realizzata d'ufficio in occasione della mutazione successiva. Spetta al nostro Consiglio disciplinare i dettagli della modifica (cpv. 4).

Art. 20

Referendum ed entrata in vigore

Il Consiglio federale determina la data di entrata in vigore (cpv. 2), prevista per il 1° gennaio 2011.

Allegato Codice delle obbligazioni (RS 220): L'articolo 936a deve essere modificato. Nel titolo marginale nonché nei capoversi 1 e 2, l'espressione «numero d'identificazione delle imprese» sostituisce quella precedente di «numero d'identificazione». Al contempo, l'elenco delle imprese di cui al capoverso 1 è integrato dall'espressione «succursali». Tale modifica tiene conto del fatto che anche le succursali devono essere iscritte nel registro di commercio (art. 935 CO).

Legge sull'IVA (RS 641.20): Ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 lettera a, il fornitore della prestazione deve indicare sulla fattura, oltre al nome, al luogo e all'IDI, di essere iscritto nel registro dei contribuenti.

Nell'articolo 66 capoverso 1 secondo periodo è previsto un adeguamento redazionale: «numero d'identificazione» è sostituito con «numero d'identificazione delle imprese».

L'articolo 74 capoverso 2 lettera d prevede che per le seguenti informazioni contenute nel registro dei contribuenti non è dato l'obbligo del segreto: IDI, indirizzo e attività economica del contribuente nonché inizio e fine dell'assoggettamento.

Questa nuova disposizione consente all'autorità fiscale lo scambio di dati con il registro IDI. Tutti gli altri dati, in particolare quelli concernenti il fatturato, riduzioni dell'imposta preventiva o modalità di conteggio, restano soggetti all'obbligo del segreto e non sono inviati al registro IDI.

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Legge sugli avvocati (RS 935.61): Il diritto di consultare i registri cantonali da parte delle autorità è disciplinato in modo restrittivo nell'articolo 10 capoverso 1. È pertanto necessario stabilire espressamente in un articolo 10a che i dati necessari per l'attribuzione e la gestione dell'IDI possono essere comunicati all'Ufficio federale di statistica in quanto gestore del registro IDI.

3

Ripercussioni

L'introduzione dell'IDI ha molteplici ripercussioni. Da un lato vi sono ripercussioni dirette (costi e benefici) sui processi e sulle raccolte di dati già esistenti. Dall'altro, l'IDI è una prestazione preliminare, che favorisce notevolmente o addirittura rende possibili progetti dei più svariati generi. Ne scaturiscono benefici indiretti, che potranno però essere sfruttati solo dopo che saranno stati realizzati i progetti corrispondenti. Da più parti, si stima che questi benefici indiretti saranno molto grandi. È tuttavia relativamente difficile quantificarli, dato che lo stato della maggior parte dei progetti non è ancora sufficientemente avanzato per poter formulare previsioni in merito. Anche per le ripercussioni dirette è difficile fare delle stime a causa del numero elevato di servizi interessati, con le loro interdipendenze e interrelazioni, dell'eterogeneità delle situazioni iniziali (volume dei registri coinvolti, infrastruttura informatica attuale, insieme dei processi, organizzazione dei dati ecc.) nonché del fatto che la fase d'introduzione si estende su più anni. Per disporre di un quadro per quanto possibile completo è stata realizzata un'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) approfondita, accanto a colloqui diretti con i servizi amministrativi interessati. I dati riportati qui di seguito sono tuttavia stime implicanti un margine d'incertezza.

Nell'illustrare i costi, nei seguenti capitoli è operata una distinzione tra costi di sviluppo e d'introduzione da un lato e spese di gestione correnti dall'altro.

I benefici sono suddivisi in benefici diretti e benefici indiretti o potenziali. Per stimare i benefici diretti sono contrapposti scenari di costo alternativi. Questi scenari si basano sui costi prevedibili per la futura gestione dei registri coinvolti e lo svolgimento dei corrispondenti compiti amministrativi nelle due ipotesi «con l'IDI» e «senza l'IDI». Per i benefici indiretti, probabilmente ancora più importanti, è possibile unicamente una valutazione qualitativa.

3.1

Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1

Costi di sviluppo e d'introduzione

Per l'introduzione, assumono rilievo in termini di costo in particolare l'adeguamento dell'informatica e dei processi nonché la preparazione dei dati.

I costi di sviluppo sostenuti dall'UST comprendono l'elaborazione delle basi concettuali, metodologiche e giuridiche, la realizzazione della necessaria infrastruttura informatica centrale nonché la preparazione della base di dati iniziale. Per gli anni 2008­2010, tali costi ammontano a circa 4,5 milioni di franchi e sono finanziati attraverso il credito destinato alla promozione delle TIC della Confederazione.

6853

I costi di adeguamento sostenuti dai numerosi servizi IDI sono molto eterogenei, a seconda del tipo e dell'ampiezza del registro. Per contenere per quanto possibile tali costi, sono previsti periodi transitori di tre o cinque anni. Questi termini consentiranno ai servizi interessati di realizzare gli adeguamenti necessari nell'ambito di un aggiornamento periodico o in concomitanza con altri progetti informatici. In casi eccezionali, potremo prorogare questi termini per determinati registri. Attualmente, vari uffici federali stanno realizzando importanti progetti di rinnovo (ad es. i registri fiscali dell'AFC, il registro delle professioni mediche universitarie dell'UFSP, il sistema AGIS/SIPA dell'UFAG, l'elenco delle autorità della CaF). Qui, i costi supplementari per introdurre l'IDI sono relativamente contenuti.

Dato il numero elevato di registri e servizi IDI della Confederazione coinvolti13, per il periodo 2011­2015 sono tuttavia previsti costi supplementari d'introduzione di circa 4,25 milioni di franchi a carico della Confederazione. Questa stima parte dal presupposto che per molti piccoli registri, meno colpiti, il periodo transitorio di cinque anni permetterà di realizzare le necessarie misure legate all'IDI nell'ambito delle attività di sviluppo e rinnovo correnti, con un costo supplementare minimo.

Nella seguente tabella sono riportati i costi d'introduzione per il periodo 2011­2015.

La ripartizione dei costi tra i singoli anni dipende dalle pianificazioni dei singoli servizi IDI, non ancora disponibili. Per questo motivo non sono esclusi ulteriori spostamenti da un anno all'altro.

Tabella 3 Totale delle spese con incidenza sul finanziamento per l'introduzione dell'IDI nel periodo 2011­2015 (in migliaia di franchi)

Amministrazione federale

3.1.2

Totale 2011­2015

2011

2012

2013

2014

2015

4250

1100

1500

900

500

250

Spese di gestione correnti

L'utilizzo del RIS quale registro di riferimento consente importanti sinergie, che riducono sensibilmente i costi di tenuta del registro. Per motivi legati alla protezione dei dati non è possibile gestire l'IDI direttamente nel RIS. Per tale motivo, per il registro IDI occorre prevedere un'applicazione informatica a sé, che soddisfi requisiti elevati a livello di sicurezza dei dati e di funzionamento nonché di accessibilità.

Un'interruzione del funzionamento del sistema IDI avrebbe infatti notevoli ripercussioni sull'intera pubblica amministrazione e anche sull'economia. Il registro IDI deve anche svolgere compiti supplementari di controllo (elevati requisiti di qualità e attualità) e gestione dei dati nonché d'informazione delle unità IDI. Un registro con circa 800 000 unità iscritte nonché approssimativamente 60 000 nuove iscrizioni e 13

Settori importanti per l'IDI sono ad esempio i vari registri fiscali, i registri dell'amministrazione delle dogane, il sistema AGIS/SIPA, l'indice centrale delle ditte (Zefix), il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), il sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA), gli albi professionali (ad es. professioni mediche universitarie), l'elenco delle autorità e il RIS.

6854

120 000 mutazioni ogni anno comporta inevitabilmente una notevole mole di lavoro.

È inoltre necessario garantire il sostegno e l'assistenza ai numerosi servizi IDI. Per assicurare l'operatività del registro IDI a partire dal 1° gennaio 2011 fino alla fine della fase d'introduzione prevista per il 31 dicembre 2015, l'UST avrà bisogno di fondi supplementari pari a circa 1,1 milioni di franchi all'anno. Questa fase va intesa come fase conclusiva del progetto. Per tale ragione le spese per il personale vanno finanziate attraverso crediti per beni e servizi. I due terzi delle risorse necessarie sono costi per il personale, il resto costi informatici e altre spese per beni e servizi.

Per gli altri servizi IDI, l'introduzione dell'IDI provocherà nel complesso solo un esiguo aumento delle spese di gestione correnti, che potrà essere perlopiù compensato direttamente dai guadagni in efficienza nei vari processi amministrativi.

Tabella 4 Totale delle spese con incidenza sul finanziamento per la gestione corrente del sistema IDI a carico dell'UST nel periodo 2011­2015 (in migliaia di franchi) Totale 2011­2015

2011

2012

2013

2014

2015

Totale

5500

1100

1100

1100

1100

1100

Spese per beni e servizi (incl. spese per il personale) Informatica

4250

850

850

850

850

850

1250

250

250

250

250

250

A partire dal 2016, quando il sistema sarà stato introdotto e consolidato completamente, dovrebbero manifestarsi percettibili effetti sinergici e benefici, da un lato in seno all'UST per la gestione del RIS e del registro IDI e dall'altro presso altri servizi IDI. Si può partire dal presupposto che a partire da quel momento una parte delle spese supplementari potrà essere compensata all'interno dell'Amministrazione federale. Entro la metà del 2015 bisognerà quindi procedere a una nuova valutazione delle spese di gestione a partire dal 2016.

Sommando le spese d'introduzione e di gestione per il periodo 2011­2015, si ottiene il seguente fabbisogno finanziario per l'intera Amministrazione federale: Tabella 5 Totale delle spese con incidenza sul finanziamento per l'introduzione e la gestione corrente del sistema IDI nel periodo 2011­2015 (in migliaia di franchi) Totale 2011­2015

2011

2012

2013

2014

2015

Totale

9750

2200

2600

2000

1600

1350

Introduzione Gestione

4250 5500

1100 1100

1500 1100

900 1100

500 1100

250 1100

I fondi necessari dovranno essere iscritti nel preventivo 2011 e previsti nel piano finanziario 2012­2015, con conseguente innalzamento del limite di spesa. Poiché 6855

l'introduzione dell'IDI consente all'Amministrazione federale di ammodernare i processi operativi e al tempo stesso rappresenta un'importante premessa per vari progetti di Governo elettronico, va richiesto, come alternativa, un finanziamento nel quadro del credito destinato alla promozione delle TIC, in modo da contenere adeguatamente l'innalzamento del limite di spesa a livello dell'Amministrazione federale.

3.1.3

Benefici

Benefici diretti I benefici diretti dell'IDI sono molteplici e riguardano processi differenti (ad es.

registrazione, mutazione, confronto, scambio di dati) in seno a vari servizi dell'Amministrazione federale. Anche se il guadagno in efficienza delle singole tappe dei processi può apparire esiguo, cumulativamente il vantaggio che ne risulterà sarà notevole. I punti essenziali sono i seguenti: Scambio di dati semplificato all'interno dell'Amministrazione federale e con i Cantoni L'elevato numero di identificatori differenti ostacola la collaborazione all'interno dell'Amministrazione federale, ma anche tra la Confederazione e i Cantoni. L'IDI permetterà all'amministrazione di sfruttare meglio il potenziale dei dati già disponibili. In particolare ridurrà l'onere di rilevazione e registrazione e migliorerà la qualità dei dati.

Dati più attuali Dati sbagliati e obsoleti possono provocare costi addizionali sia perché rendono necessari accertamenti supplementari, sia perché impediscono uno svolgimento efficiente di certi compiti o ancora a causa di invii postali con indirizzi non validi.

Grazie all'identificazione univoca e unitaria delle imprese, con l'IDI le nuove iscrizioni e le modifiche dei dati dovranno essere registrate una sola volta e potranno essere scambiate in modo più rapido ed efficiente all'interno dell'amministrazione.

Se necessario, sarà possibile iscrivere determinate informazioni anche in banche dati comuni e piattaforme di dati centrali, accessibili a più servizi amministrativi.

Processi più efficienti Senza un numero unico d'identificazione, le imprese devono notificare tutte le modifiche dei loro dati a vari servizi. Queste notifiche devono essere registrate e in parte anche verificate individualmente dai vari servizi. Tale procedura non solo ritarda i processi, ma fa lievitare anche i costi e il rischio di errori. Inoltre attualmente ad esempio le notifiche del registro di commercio devono essere ancora in parte elaborate manualmente perché nelle banche dati non è sempre iscritto lo stesso identificatore. L'IDI permetterà di impostare in modo più efficiente numerosi processi, sgravando così i servizi ufficiali e le imprese.

I benefici diretti realizzabili dipendono dalla portata e dalla tabella di marcia dell'introduzione dell'IDI nei vari servizi IDI e aumenteranno
progressivamente nel corso dei cinque anni della fase d'introduzione. Il confronto dei costi futuri stimati con e senza l'IDI è una possibilità per quantificare i benefici diretti. Per via delle spese d'investimento, nel complesso pur sempre importanti, e delle spese di gestione 6856

correnti, la Confederazione dovrà aspettare circa otto anni prima di poter stilare un bilancio positivo, come mostra la seguente raffigurazione dell'evoluzione dei costi cumulati nei due scenari.

Grafico 1 Evoluzione dei costi cumulati per la Confederazione ­ Raffronto degli scenari 80 75 70 65

In milioni di franchi

60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1

2

3

4

5

6

7

Scenario con l'IDI

8 Anni

9

10

11

12

13

14

15

Scenario senza l'IDI

(Fonte: AIR LIDI)

Benefici indiretti Oltre ai benefici diretti descritti sopra, bisogna considerare in particolare anche i benefici indiretti. L'IDI va visto sostanzialmente come una classica prestazione infrastrutturale, che migliora le condizioni quadro. Buona parte dei benefici è quindi di natura indiretta e si basa sulla funzione dell'IDI quale premessa per i progetti di Governo elettronico. Il potenziamento del Governo elettronico deciso nell'ambito della strategia di e-government mira sostanzialmente a semplificare gli scambi tra le imprese e l'amministrazione e a ridurre l'onere amministrativo delle imprese.

L'identificazione univoca e trasversale delle parti coinvolte nei processi di Governo elettronico è una premessa fondamentale per vari progetti. Questi benefici indiretti saranno però percettibili solo dopo che i progetti saranno stati attuati.

3.1.4

Sintesi delle ripercussioni

In base ai calcoli effettuati finora, per la Confederazione i costi di realizzazione e introduzione dell'IDI ammontano complessivamente a circa 8,75 milioni di franchi.

Di questi, i 4,5 milioni di franchi per lo sviluppo e la realizzazione del sistema IDI a carico dell'UST (2008­2010) sono già coperti dal credito destinato alla promozione delle TIC. I restanti investimenti di 4,25 milioni di franchi si ripartiscono tra gli anni 2011­2015 e sono destinati a vari registri della Confederazione. Per la gestione vanno previsti costi supplementari pari a 1,1 milioni di franchi all'anno a carico

6857

dell'UST. Al termine dell'introduzione un parte delle spese di gestione potrà essere compensata grazie agli effetti sinergici e ai benefici.

I benefici diretti assicurano già un ammortamento sostenibile a medio termine. Con i prevedibili benefici indiretti, dall'IDI ci si può attendere un notevole effetto vantaggioso.

3.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

3.2.1

Costi

Siccome l'IDI verrà introdotto a tutti i livelli dello Stato, la sua introduzione avrà conseguenze anche sui costi dei Cantoni e dei Comuni. Analogamente alla Confederazione, anch'essi dovranno adeguare all'IDI i loro sistemi informatici (banche dati, maschere d'immissione, eventualmente anche le interfacce o i documenti) e in parte anche i processi e le raccolte di dati. Importanti settori interessati sono ad esempio gli uffici del registro di commercio, le amministrazioni delle contribuzioni cantonali, le casse cantonali di compensazione AVS, gli uffici dell'agricoltura e di veterinaria nonché i registri degli avvocati e dei notai. Come per i servizi IDI della Confederazione, anche qui i costi potranno variare molto a seconda delle condizioni quadro.

Siccome queste condizioni quadro cambiano a seconda del Cantone e dell'ufficio, è difficile fare una stima concreta. Stime sistematiche sono state realizzate sia dall'UST che nell'ambito dell'AIR. Per i registri piccoli, poco utilizzati, di norma i costi rimarranno bassi (0­5000 franchi). Normalmente, in questi casi basteranno le possibilità di interrogazione via Internet. Per i registri medi, con un bisogno di adeguamento un po' più oneroso, la fattura potrà essere nettamente più alta (10 000­ 30 000 franchi). Per i registri grandi e complessi, dove sono necessari adeguamenti importanti non solo dell'informatica, bensì anche dei processi e delle basi di dati, i costi potranno risultare ancora più elevati (50 000­300 000 franchi). Queste fasce di costo corrispondono a valori medi stimati. I valori estremi possono situarsi anche al di fuori di questa forbice. I costi dipendono molto ad esempio anche da quanto la centralizzazione e l'interconnessione dell'infrastruttura informatica sono avanzate nel Cantone e dalla preesistenza di una certa unificazione nell'ambito dell'identificazione delle imprese.

Oltre alle casse cantonali di compensazione AVS, anche le casse di compensazione professionali dovranno procedere ad adeguamenti per integrare l'IDI. Le complessive 100 casse di compensazione finanziano le loro spese per le TIC e la gestione attraverso i contributi AVS. La maggior parte di esse condivide i software, per ottimizzare i costi. È inoltre già in corso un progetto di confronto e scambio dei dati dei registri delle casse di compensazione con
il RIS. Nell'ambito di questo progetto, che sarà utile anche in vista dell'introduzione dell'IDI, le casse di compensazione saranno sostenute dal RIS per alcune misure.

Anche se per molti servizi IDI i costi resteranno relativamente bassi, la somma dei numerosi registri dei Cantoni e dei Comuni coinvolti, compresi quelli delle casse di compensazione AVS, genererà un costo totale non indifferente. Per ridurre il carico dei costi, la LIDI prevede un obbligo di applicazione ridotto per i servizi IDI che hanno contatti rari con le imprese o che hanno contatti solo con poche imprese e che hanno uno scambio di dati molto limitato con altri servizi ufficiali. Questi servizi potranno essere esentati da determinati lavori di adeguamento e dai costi corrispon6858

denti. Per l'adempimento degli obblighi ridotti saranno infatti sufficienti le possibilità di interrogazione via Internet messe a disposizione a livello centrale e accessibili a tutti i servizi IDI.

In base a queste ipotesi e condizioni quadro, i costi prevedibili per l'introduzione dell'IDI a carico dei Cantoni e dei Comuni, comprese le casse di compensazione, sono stimati in circa 13,5 milioni di franchi. Queste spese d'investimento saranno ripartite sugli anni 2011­2015.

Come per i servizi IDI della Confederazione, si può partire dal presupposto che la gestione corrente non comporterà particolari spese supplementari, da un lato perché ci si basa sostanzialmente sui processi amministrativi esistenti e dall'altro perché grazie all'IDI potranno essere realizzati notevoli guadagni d'efficienza.

3.2.2

Benefici

Per i Cantoni e i Comuni valgono sostanzialmente le stesse considerazioni come per la Confederazione. Qui le possibilità di scambio di dati efficiente sono tuttavia ancora maggiori poiché comprendono anche gli scambi intercantonali e intercomunali (ad es. nell'ambito delle imposte o delle assicurazioni sociali). L'IDI consente importanti risparmi in particolare se è integrato nei processi amministrativi interni e se i dati disponibili sono utilizzati in modo ottimale.

I progetti di realizzazione di registri cantonali delle imprese con identificazione trasversale delle imprese, in corso o previsti in vari Cantoni, mostrano che la potenziale utilità di misure di questo genere è riconosciuta. Tutti i benefici intercantonali potranno però essere ottenuti solo dopo l'introduzione dell'IDI su scala nazionale.

Quantificare i benefici per i singoli servizi è ancora più difficile a livello cantonale e comunale che a livello di Confederazione. Accertamenti dettagliati e calcoli su modelli nell'ambito dell'AIR hanno rivelato che in caso di introduzione completa dell'IDI si può prevedere un'eccedenza dei benefici diretti di vari milioni di franchi all'anno per l'insieme dei Cantoni. In particolare si ottiene già un risparmio annuo di oltre 3 milioni di franchi per la gestione dei registri più importanti per l'IDI, dato il numero elevato di transazioni (registrazioni, mutazioni, controlli, richieste di chiarimenti, ecc.). È stato considerato anche il fatto che ad esempio per i registri di commercio, che svolgono già oggi un ruolo centrale per l'identificazione delle imprese praticamente senza utilizzare dati di altri servizi amministrativi, i benefici diretti dell'IDI saranno piuttosto esigui.

Un confronto dei futuri costi stimati con e senza l'IDI mostra che, per quanto riguarda i benefici diretti, per i Cantoni e i Comuni il bilancio è ancora più favorevole che per la Confederazione. Oltre al numero di transazioni differente, questa differenza deriva soprattutto dal fatto che le spese correnti di gestione del registro IDI saranno sostenute esclusivamente dalla Confederazione.

6859

Grafico 2

In milioni di franchi

Evoluzione dei costi cumulati per i Cantoni e i Comuni (casse di compensazione incluse) ­ Raffronto degli scenari 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Anni

Scenario con l'IDI

Scenario senza l'IDI

(Fonte: AIR LIDI)

Come per la Confederazione, oltre a questi benefici diretti anche per i Cantoni e i Comuni sono notevoli i benefici indiretti descritti sopra. Tra questi rientra tra l'altro anche la realizzazione di progetti di Governo elettronico che abbracciano tutti i livelli dello Stato.

3.2.3

Sintesi delle ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Nel complesso, per i Cantoni e i Comuni sono da preventivare per gli anni dal 2011 al 2015 investimenti di circa 13,5 milioni di franchi per l'introduzione dell'IDI.

Durante la gestione corrente, al termine dell'introduzione dell'IDI, i benefici supereranno nettamente i costi. In base ai confronti dei costi realizzati è ipotizzabile un periodo di ammortamento da quattro a sei anni dall'introduzione della LIDI. A ciò si aggiungono notevoli benefici indiretti anche per i Cantoni.

6860

3.3

Ripercussioni per l'economia

Per valutare le ripercussioni economiche dell'introduzione dell'IDI occorre considerare separatamente essenzialmente due aspetti: da un lato l'IDI è un'importante premessa per lo sviluppo di molte applicazioni TIC, sia in ambito privato che nel contesto del Governo elettronico. Dall'altro, un identificatore unico permette di semplificare i processi attuali, rendendoli più efficienti e quindi più vantaggiosi sia per l'economia che per l'amministrazione.

L'utilizzazione delle TIC e la dipendenza dell'economia da esse sono notoriamente in continua crescita ed è proprio qui che sta il grande potenziale per aumentare la produttività, l'innovazione e la competitività. In Svizzera vi è un grande bisogno di sviluppo in relazione all'impiego delle TIC. Per sostenere gli sforzi in merito, devono però ancora essere create premesse o condizioni quadro adeguate in molti settori.

Una di queste premesse è l'IDI. Per lo scambio elettronico di informazioni o di dati è indispensabile poter identificare in modo semplice e inequivocabile i partecipanti coinvolti. L'IDI contribuisce quindi a sfruttare il notevole potenziale delle TIC.

Lo scambio elettronico di dati svolge un ruolo sempre più importante negli scambi commerciali privati, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Sulla scia della globalizzazione e del crescente impiego delle TIC, le condizioni quadro per l'economia sui mercati internazionali subiscono forti mutamenti. Per l'economia svizzera è fondamentale che vengano create le premesse necessarie affinché possa stare al passo con gli sviluppi internazionali. Potrà così essere fornito un prezioso contributo per aumentare l'attrattiva della piazza economica svizzera.

Da parte dell'economia aumenta però costantemente anche la domanda di prestazioni elettroniche da parte delle autorità, poiché le semplificazioni sgravano sensibilmente l'economia di lavori che non generano valore aggiunto. Con la strategia di e-government Svizzera, sono state gettate le fondamenta per promuovere e sostenere le attività di razionalizzazione. L'obiettivo è di far sì che sia l'economia che la popolazione possano svolgere elettronicamente le principali transazioni con le autorità. Dal canto loro, le autorità devono ammodernare i loro processi e comunicare elettronicamente tra di loro. L'aumento dell'efficienza in
seno alle imprese è fondamentale per la piazza economica svizzera. Come per gli scambi elettronici privati di dati, l'IDI rappresenta una premessa importante anche per molti progetti di Governo elettronico e una classica prestazione infrastrutturale utilissima per il suo ulteriore sviluppo.

Oltre alle notevoli ripercussioni favorevoli legate allo sviluppo delle applicazioni TIC, l'introduzione dell'IDI produce anche benefici diretti, riducendo le attuali rilevazioni multiple, eliminando i costi che ne derivano, semplificando i processi e rendendoli ancora più efficienti in futuro. Ciò si traduce da un lato in uno sgravio amministrativo delle imprese e dall'altro in un notevole guadagno in efficienza e qualità nei processi amministrativi. Per l'economia, entrambi gli effetti riducono i costi e migliorano le condizioni quadro, con ripercussioni favorevoli dirette o indirette sull'economia nazionale.

Infine, le imprese svizzere che operano sul piano internazionale hanno bisogno dell'IDI poiché una parte crescente delle attività economiche con l'estero o all'estero richiede un numero d'identificazione unico ufficiale. È il caso in particolare in ambito doganale e fiscale. Anche qui l'IDI contribuirà quindi a migliorare le condizioni quadro economiche e a rafforzare la piazza economica.

6861

Per l'economia i costi d'introduzione dell'IDI sono esigui perché alle imprese non sono imposti nuovi obblighi. Il maggior impatto scaturirà dalla sostituzione del numero IVA. Qui saranno necessari adeguamenti sui documenti e sui formulari. Ma siccome l'IVA dovrà comunque sostituire nei prossimi anni il numero attuale con un nuovo identificatore, questi costi non sono da attribuire all'introduzione dell'IDI.

4

Programma di legislatura

Il presente progetto figura nel messaggio sul programma di legislatura 2007­2011 del 23 gennaio 200814 ma non nel decreto federale sul programma di legislatura 2007­2011 del 18 settembre 200815.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

La LIDI si fonda sugli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4, 65 capoverso 2, 77 capoverso 2, 80 capoversi 1 e 2, 95 capoverso 1, 104 capoverso 1, 112 capoverso 1, 113 capoverso 1, 114 capoverso 1, 116 capoversi 2 e 3, 117 capoverso 1, 118 capoverso 2 lettere a e b, 122 capoverso 1, 130 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.). Il numero elevato di articoli costituzionali si spiega con il fatto che la legge interviene nei processi amministrativi di numerosi settori giuridici. La Costituzione non contiene nessuna competenza esplicita che autorizzi la Confederazione a introdurre un numero d'identificazione delle imprese ed allestire un registro d'identificazione delle imprese. Bisognava quindi verificare se non esistevano fondamenti costituzionali impliciti. In essi rientrano competenze che, pur non essendo menzionate espressamente nella Cost., sono strettamente legate alla competenza materiale esplicita o praticamente necessarie per consentire alla Confederazione l'adempimento dei compiti che le sono assegnati. La LIDI può basarsi su numerosi fondamenti costituzionali impliciti. Nel diritto delle assicurazioni sociali, ad esempio, la Confederazione ha ampie competenze legislative, senza le quali non sarebbe in grado di svolgere i suoi molteplici compiti in questo settore e segnatamente semplificare gli aspetti amministrativi.

L'introduzione dell'IDI persegue soprattutto lo scopo di sostituire gli identificatori esistenti per semplificare i processi amministrativi. Per quanto riguarda la base costituzionale della presente legge si può quindi far riferimento alle disposizioni costituzionali determinanti per i numeri d'identificazione esistenti, e cioè all'articolo 122 capoverso 1 Cost. relativo alla legislazione nel campo del diritto civile per quanto riguarda il numero d'identificazione del registro di commercio, alla competenza della Confederazione di riscuotere un'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 130 capoverso 1 Cost. per quanto riguarda il numero IVA, all'articolo 112 capoverso 1 Cost. relativo alla legislazione sulla previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità per quanto riguarda le imprese soggette all'obbligo contributivo AVS nonché all'articolo 104 capoverso 1 Cost. (agricoltura) in relazione al sistema AGIS/SIPA.

14 15

FF 2008 628 FF 2008 7469

6862

L'ampia portata dell'IDI presuppone inoltre che esso venga applicato anche nell'ambito delle legislazioni in materia di selvicoltura, epizoozie, protezione degli animali e derrate alimentari. La corrispondente competenza implicita si fonda sugli articoli 77 capoverso 2 (protezione e utilizzazione delle foreste), 80 capoversi 1 e 2 (protezione degli animali) e 118 capoverso 2 lettere a e b (protezione della salute) Cost.

È inoltre previsto di utilizzare l'IDI in altri settori del diritto delle assicurazioni sociali per i conteggi tra le casse e le unità IDI, e cioè nell'ambito della previdenza professionale (art. 113 cpv. 1 Cost.), dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 114 cpv. 1 Cost.), degli assegni familiari e dell'assicurazione per la maternità (art. 116 cpv. 2 e 3 Cost.), dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (art. 117 cpv. 1 Cost.) nonché della compensazione della perdita di guadagno per coloro che prestano servizio militare o di protezione civile (art. 59 cpv. 4 e 61 cpv. 4 Cost.).

Il fatto che alle unità IDI sia attribuito un numero unico d'identificazione delle imprese e che i loro dati siano iscritti nel registro IDI e siano accessibili pubblicamente si basa sulla disposizione di cui all'articolo 95 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione può emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata e provvede a creare uno spazio economico unico.

L'IDI serve infine a sostenere i processi statistici. Un fondamento costituzionale corrispondente figura all'articolo 65 capoverso 2 Cost. (statistica).

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali

L'introduzione dell'IDI è una legislazione nazionale, che non si oppone a nessun trattato o accordo internazionale.

5.3

Subordinazione al freno alle spese

Ai sensi dell'articolo 159 capoverso 3 Cost., le disposizioni relative ai sussidi nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie quadro che comportano nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi devono essere approvati dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

Poiché le spese d'investimento ammonteranno a nettamente meno di 20 milioni di franchi e le spese con incidenza sul finanziamento ricorrenti a 1,1 milioni di franchi all'anno, l'attuazione della LIDI non sottostà al freno alle spese.

5.4

Conformità alla legge sui sussidi

La legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi; RS 616.1) mira a definire regole per unificare la concessione di aiuti finanziari e indennità. Da un lato contiene prescrizioni da rispettare nell'ambito della legislazione concernenti i sussidi e dall'altro disciplina la procedura di attribuzione dei sussidi.

6863

Per ora la LIDI non contiene prescrizioni che prevedano una concessione di aiuti finanziari o indennità. Siccome i costi imposti ai Cantoni dal passaggio all'IDI sono compensati da notevoli risparmi grazie alla semplificazione dei processi amministrativi, non sarebbero giustificati aiuti finanziari da parte della Confederazione. Non vi sono quindi sovrapposizioni tra la LIDI e la legge sui sussidi.

5.5

Delega di competenze legislative

La legge contiene delle norme di delega per l'emanazione di prescrizioni a livello di ordinanza nella misura in cui il nostro Consiglio, in qualità di istanza competente a emanare ordinanze, può promulgare ordinanze entro i limiti stabiliti dalla legge.

Questa delega è necessaria poiché riguarda disposizioni troppo concrete per essere iscritte nella legge. La competenza di legiferare per via d'ordinanza è definita in misura sufficientemente concreta dalle disposizioni della legge.

Ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2, il nostro Consiglio può precisare le unità IDI definite nel capoverso 1 lettera c. È così data la possibilità di un eventuale adeguamento del concetto di unità IDI a livello di ordinanza. La stessa disposizione ci autorizza a descrivere più precisamente anche i servizi IDI.

Mentre l'articolo 5 capoverso 1 sancisce gli obblighi basilari dei servizi IDI in relazione all'IDI, il capoverso 2 ci autorizza a designare i servizi IDI tenuti unicamente a riconoscere l'IDI quale identificatore ed esentati da altri obblighi. Ciò consente di tener conto delle condizioni concrete dei servizi IDI.

L'articolo 6 capoverso 4 stabilisce che il nostro Consiglio deve precisare esaustivamente le caratteristiche addizionali e le caratteristiche del sistema del registro IDI elencate solo sommariamente nella legge, mentre le caratteristiche di base sono definite completamente già a livello della legge. Così facendo, la legge designa in modo trasparente i dati del registro accessibili pubblicamente. La definizione, a livello di ordinanza, degli altri dati s'impone in particolare nella misura in cui le altre caratteristiche andranno adattate alla situazione concreta al momento dell'introduzione e della gestione del registro IDI.

Allo stato attuale, l'articolo 9 capoverso 3 contempla unicamente il registro del commercio quale servizio IDI i cui dati vanno ripresi tal quali nel registro IDI.

L'articolo 9 capoverso 4 ci autorizza a designare, dopo aver esaminato l'attendibilità delle banche dati, altri servizi IDI i cui dati andranno ripresi tal quali.

I numeri amministrativi dovranno essere attribuiti soltanto in casi fondati. Per tale motivo, l'articolo 10 capoverso 1 attribuisce all'UST la facoltà di designare i servizi IDI autorizzati a notificare le unità amministrative. Poiché i dati relativi alle
unità amministrative non sono pubblicamente accessibili e sono a disposizione unicamente di determinati servizi IDI (cpv. 2), il nostro Consiglio può precisarli (cpv. 3), analogamente a quanto previsto per le caratteristiche addizionali e le caratteristiche del sistema (art. 6 cpv. 4).

In linea di principio, la presente legge autorizza unicamente interrogazioni relativamente a singole unità IDI. Per tener debitamente conto degli interessi delle imprese assicurando al contempo il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati, l'articolo 11 capoverso 2 ci autorizza a stabilire regole per la comunicazione dell'IDI mediante interrogazioni collettive.

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L'articolo 14 della legge ci permette di emanare disposizioni esecutive. Si tratta in particolare di concretizzare il contenuto e la gestione del registro IDI nonché l'attribuzione e la cancellazione dell'IDI.

La competenza attribuitaci dall'articolo 17 capoversi 2 e 3 di disciplinare i termini per l'introduzione dell'IDI nelle raccolte di dati dei servizi IDI nonché la sostituzione dei numeri d'identificazione esistenti con l'IDI va vista come diritto esecutivo.

Per quanto riguarda la modifica del numero del registro di commercio, è il nostro Consiglio a disciplinare i dettagli (art. 19 cpv. 4). Costituisce diritto esecutivo infine anche la competenza di cui all'articolo 20 capoverso 2 di disciplinare l'entrata in vigore.

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