Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Edilizia del 2 dicembre 2009

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale della Società Svizzera degli Impresari Costruttori (SSIC) conformemente al regolamento del 20 novembre 20072.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2010.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

3

2 dicembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato Regolamento del Fondo per la formazione professionale Edilizia con COG

1 2

RS 412.10 Il testo del regolamento è anche pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 248 del 22 dicembre 2009.

2009-2259

7707

Regolamento del Fondo per la formazione professionale Edilizia con COG

1

Nome e scopo

Art. 1

Nome

La Società Svizzera degli Impresari Costruttori (SSIC), con le sue sezioni/regioni e organizzazioni professionali, gestisce un fondo per la formazione professionale ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr), con il nome di «Fondo per la formazione professionale Edilizia» (FFP Edilizia).

Art. 2

Scopo

In particolare, il FFP Edilizia mira a promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua nel settore dell'edilizia.

2

Campo di applicazione

Art. 3

Campo di applicazione territoriale

Il presente regolamento si applica al settore dell'edilizia principale su tutto il territorio svizzero.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il presente regolamento si applica a tutte le imprese o parti d'imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che svolgono attività tipiche del settore. Vi rientrano in particolare:

1

3

a.

ingegneria civile (incluse le costruzioni speciali sotto il livello del suolo), lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (incluse le pavimentazioni stradali);

b.

lavori di sterro, demolizioni e discariche;

c.

lavorazione della pietra, cave e selciatura;

d.

costruzione e isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si

RS 412.10

7708

Regolamento del Fondo per la formazione professionale Edilizia con COG

intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico); e.

iniezione e risanamento del calcestruzzo, taglio e foratura del calcestruzzo, produzione di elementi in cemento;

f.

rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini;

g.

trasporto da e verso i cantieri;

h.

produzione e trasporto di materiali edili non deperibili.

Il campo d'applicazione aziendale include tutte le imprese o parti d'imprese e tutti i cottimisti indipendenti che impiegano lavoratori nel settore dell'edilizia principale.

2

Art. 5

Campo di applicazione personale

Il FFP Edilizia si applica a tutte le imprese o parti d'imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che intrattengono rapporti di lavoro tipici del settore con persone esercitanti professioni rappresentate dalla SSIC. Si tratta in particolare di: a.

lavoratrici/lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali), aiuto muratrice/aiuto muratore (CFP), muratrici/muratori (AFC), costruttrici/ costruttori stradali (AFC), aiuto costruttrici/aiuto costruttori stradali (CFP), sondatrici/sondatori (AFC), aiuto sondatrici/aiuto sondatori (CFP), costruttrici di sottofondi e pavimenti industriali/costruttori di sottofondi e pavimenti industriali (AFC/CFP), selciatrici/selciatori (AFC), operatrici al taglio edile/operatori al taglio edile (AFC);

b.

capomastre/capomastri, capi muratrici/capi muratori (attestato professionale federale), assistenti tecniche/assistenti tecnici (attestato professionale) e impresarie costruttrici/impresari-costruttori (diploma federale);

c.

conducenti di macchine di cantiere (attestato), gruiste/gruisti (patente), specialiste/specialisti del brillamento (permesso di brillamento federale), controllore/controllori di materiali da costruzione (attestato professionale), specialiste/specialisti in risanamento edile (APF), specialiste/specialisti della sicurezza (attestato);

d.

persone che hanno superato un esame federale di professione o un esame professionale superiore a seguito di una formazione professionale di base secondo le lettere a­c, personale semiqualificato e ausiliari.

Art. 6

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il FFP Edilizia si applica alle imprese o parti d'imprese che rientrano nel campo d'applicazione sia territoriale che aziendale e personale del fondo per la formazione professionale.

7709

Regolamento del Fondo per la formazione professionale Edilizia con COG

3

Finanziamento

Art. 7

Finanziamento

Il FFP Edilizia è finanziato da: a.

contributi dei datori di lavoro;

b.

donazioni;

c.

proventi di capitale.

Art. 8

Obbligo contributivo

Le imprese e parti d'imprese soggette al FFP Edilizia versano contributi al fondo per il raggiungimento del suo scopo.

1

2 Le ditte individuali sono soggette all'obbligo contributivo e pagano solo il contributo per azienda.

Art. 9

Base di calcolo

La base per il calcolo dei contributi al FFP Edilizia è rappresentata dall'azienda o dalla parte d'azienda di cui all'articolo 4 del presente regolamento e dal totale dei rapporti di lavoro tipici del settore di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 10 1

Contributi

Il contributo complessivo è dato dalla somma del: a.

contributo di base annuo per azienda: CHF 240.­

b.

contributo mensile per dipendente secondo l'articolo 5: CHF 1.50.

2

Per i membri della SSIC tali contributi sono compresi nella tassa sociale.

3

Per le persone in formazione non devono essere versati contributi.

Per le persone occupate a tempo parziale devono essere versati contributi, qualora siano assoggettate all'obbligo assicurativo secondo la legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

4

Le aliquote contributive secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettere a e b del presente regolamento sono indicizzate secondo l'Indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC), stato al 1° gennaio 2010. Sono verificate ogni due anni e all'occorrenza adeguate al nuovo valore dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo.

5

I contributi devono essere versati annualmente. La riscossione dei contributi è disciplinata in dettaglio nell'allegato.

6

4

RS 831.40

7710

Regolamento del Fondo per la formazione professionale Edilizia con COG

Art. 11

Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 12, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di riserve adeguate.

4

Prestazioni

Art. 12

Prestazioni per la formazione e la formazione continua

Nei limiti delle sue possibilità finanziarie, il FFP Edilizia contribuisce al finanziamento dei seguenti provvedimenti nell'ambito della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione continua:

1

a.

sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale superiore e formazione professionale continua, comprendente in particolare l'elaborazione di regolamenti d'esame, guide metodiche, moduli di formazione nonché lo sviluppo concettuale di offerte di formazione professionale superiore nelle tre regioni linguistiche, incluso il controllo permanente della qualità come pure il mantenimento, l'ampliamento e l'adeguamento della banca dati dei profili professionali dei quadri della costruzione;

b.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di ordinanze, piani di formazione, guide metodiche, programmi quadro d'insegnamento, cicli di formazione modello e altri documenti relativi alla formazione professionale di base per i mestieri di muratore AFC e praticante edile CFP;

c.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico di supporto alla formazione professionale di base, alla formazione professionale superiore e alla formazione professionale continua;

d.

reclutamento e promozione delle giovani leve a livello di formazione professionale di base, formazione professionale superiore e formazione professionale continua;

e.

partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali (Swisscompetence), preparazione e organizzazione delle eliminatorie regionali e dei campionati svizzeri delle professioni;

f.

collaborazione nell'ambito di diversi progetti con organi nazionali e internazionali preposti alla formazione professionale continua, soprattutto nel campo della formazione dei quadri e del riconoscimento di conoscenze e competenze acquisite;

g.

copertura delle spese di organizzazione, amministrazione, esame e controllo sostenute dalla SSIC in relazione ai compiti di formazione professionale di base, formazione professionale superiore e formazione professionale continua.

Il Comitato centrale della SSIC può decidere di destinare altri contributi finanziari provenienti dal fondo a misure conformi allo scopo enunciato nell'articolo 2 del presente regolamento.

2

7711

Regolamento del Fondo per la formazione professionale Edilizia con COG

5

Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 13

Organi

Gli organi del FFP Edilizia sono: a.

il Comitato centrale della SSIC;

b.

la Commissione del fondo;

c.

l'ufficio di revisione.

Art. 14

Comitato centrale

Il Comitato centrale della SSIC, in quanto organo di vigilanza del FFP Edilizia, ha i seguenti compiti: a.

gestione strategica del fondo;

b.

determinazione periodica della chiave di ripartizione e della quota da destinare alla costituzione di riserve;

c.

emanazione del regolamento esecutivo;

d.

nomina dei membri della Commissione del fondo;

e.

decisione su ricorsi contro decisioni della Commissione del fondo;

f.

designazione di un organo amministrativo.

Art. 15

Commissione del fondo

La Commissione del fondo, composta da tre a cinque persone, è l'organo direttivo del fondo, di cui assicura la gestione operativa.

1

2

La Commissione del fondo ha in particolare i seguenti compiti: a.

delibera sulla subordinazione di un'azienda al fondo e su eccezioni ai sensi dell'articolo 1.2 dell'allegato su richiesta dell'organo amministrativo;

b.

delibera in materia di determinazione dei contributi di un'azienda in caso di ritardo nel pagamento su richiesta dell'organo amministrativo;

c.

delibera sulla ripartizione di contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale d'intesa con la direzione di detto fondo;

d.

approva il preventivo e il consuntivo;

e.

sorveglia l'operato dell'organo amministrativo.

Art. 16

Organo amministrativo

L'organo amministrativo esegue il presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

1

7712

Regolamento del Fondo per la formazione professionale Edilizia con COG

2

L'organo amministrativo è responsabile in particolare: a.

della riscossione dei contributi (incasso);

b.

del pagamento di prestazioni di cui all'articolo 12 del presente regolamento;

c.

dell'amministrazione e della contabilità.

L'organo amministrativo può delegare a terzi determinati compiti tra quelli menzionati nell'articolo 16 capoverso 2.

3

Art. 17

Consuntivo, revisione e contabilità

Il FFP Edilizia figura nella contabilità della SSIC, con conti separati per le spese e per gli introiti.

1

Il consuntivo del fondo è verificato, nell'ambito della revisione annuale del consuntivo della SSIC, da un ufficio di revisione indipendente.

2

3

Il periodo contabile è l'anno civile.

Art. 18

Vigilanza sul fondo dichiarato di obbligatorietà generale

Qualora al FFP Edilizia sia stato conferito il carattere di obbligatorietà generale, esso è sottoposto alla vigilanza dell'Ufficio federale competente, conformemente all'articolo 60 capoverso 7 LFPr5.

1

Il consuntivo del FFP Edilizia e il rapporto di revisione vengono inoltrati per conoscenza all'Ufficio federale competente (UFFT).

2

Art. 19 1

Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione deve soddisfare i requisiti di legge in materia di abilitazione.

L'ufficio di revisione è designato ogni anno dal Comitato centrale della SSIC.

L'ufficio di revisione è rieleggibile.

2

Alla fine dell'anno, l'ufficio di revisione deve presentare all'organo di vigilanza del fondo (Comitato centrale della SSIC) un rapporto scritto sul conto annuale e sul bilancio.

3

6

Disposizioni finali

Art. 20

Approvazione

Il presente regolamento è stato approvato il 20/21 novembre 2007 dall'Assemblea dei delegati in applicazione dell'articolo 21 degli Statuti SSIC 2003.

5

RS 412.10

7713

Regolamento del Fondo per la formazione professionale Edilizia con COG

Art. 21

Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il carattere obbligatorio generale è stabilito mediante decreto del Consiglio federale in applicazione dell'articolo 60 LFPr6.

Art. 22

Scioglimento

Qualora lo scopo del fondo non possa più essere raggiunto o vengano meno le basi legali, il Comitato centrale della SSIC scioglie il FFP Edilizia con il consenso dell'Ufficio federale competente.

1

2

Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato a uno scopo affine.

Art. 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con il conferimento dell'obbligatorietà generale da parte del Consiglio federale.

20 novembre 2007

6

RS 412.10

7714

Daniel Lehmann

Werner Messmer

Heinrich Bütikofer

Direttore

Presidente centrale

Vicedirettore

Regolamento del Fondo per la formazione professionale Edilizia con COG

Allegato del regolamento

Riscossione dei contributi Art. 1

Comunicazione dei contributi

1.1

Il FFP Edilizia chiede alle imprese assoggettate di comunicare il numero dei loro dipendenti che sono soggetti al fondo, con i rispettivi mesi contributivi, entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Tale comunicazione va fatta immediatamente in caso di scioglimento di un'azienda.

1.2

Se un'azienda assoggettata omette di comunicare tali dati, la Commissione del fondo è autorizzata a imporle una tassa dopo un unico sollecito da parte dell'organo amministrativo. Le spese di sollecito ammontano a 50 franchi a titolo di indennizzo amministrativo.

Art. 2 2.1

Fatturazione I contributi sono calcolati in conformità all'articolo 7 e seguenti del regolamento FFP Edilizia.

2.2

I contributi vengono riscossi una volta all'anno.

2.3

Per tutte le fatture il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data di fatturazione.

2.4

Gli interessi di mora ammontano al 5 per cento a partire dal 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento.

Art. 3

Incasso dei contributi

L'incasso dei contributi è svolto dall'organo amministrativo (art. 16 del regolamento). Il recupero dei crediti viene effettuato in base alle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 18897 sull'esecuzione e sul fallimento (LEF). Con il secondo sollecito vengono riscossi CHF 50.­ a titolo d'indennizzo amministrativo.

7

RS 281.1

7715

Regolamento del Fondo per la formazione professionale Edilizia con COG

7716