Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 24 giugno 2009, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10, 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re Universitäre Psychiatrische Dienste Bern (UPD), Universitätsklinik für Psychiatrie, progetto «Suizidmethoden in der Schweiz: Eine detaillierte Erfassung», concernente la domanda del 25 marzo 2009 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolari dell'autorizzazione a)

Al dr. med. Thomas Reisch, Universitäre Psychiatrische Dienste Bern (UPD), Universitätsklinik für Psychiatrie, è rilasciata in qualità di capo progetto responsabile alle condizioni e agli oneri sotto indicati un'autorizzazione particolare in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione.

b)

Alla med. pract. Astrid Habenstein, assistente medica (dottoranda) e al lic.

phil. Timur Steffen, psicologo, ambedue attivi all'UPD di Berna, è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione.

I titolari dell'autorizzazione devono firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP e consegnarla alla Commissione peritale.

2. Portata dell'autorizzazione particolare a)

Se la trasmissione dei dati tange il segreto professionale secondo l'articolo 321 CP, al personale soggetto all'obbligo di silenzio degli istituti di medicina legale di Zurigo, Basilea, San Gallo, Berna e Coira menzionati qui di seguito è rilasciata l'autorizzazione volta a consentire ai titolari di cui al punto 1 di prendere visione dei dati di cui dispongono relativi a persone che si sono suicidate nel periodo tra il 2004 e il 2008.

Se sono necessari dati supplementari estratti dalle anamnesi delle persone che si sono suicidate, il loro visionamento è coperto dalla presente autorizzazione particolare. Ai medici vincolati dall'obbligo di silenzio secondo l'articolo 321 CP, presso cui erano in cura le persone che poi si sono suicidate e il cui suicido è oggetto di studio del progetto di cui al punto 3, è rilasciata l'autorizzazione volta a consentire ai titolari di cui al punto 1 di pren-

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dere visione delle anamnesi delle persone che si sono suicidate. La comunicazione dei dati deve servire unicamente alla realizzazione dello scopo di cui al punto 3.

b)

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

3. Scopo della comunicazione dei dati I dati personali comunicati in base alla presente autorizzazione che soggiacciono al segreto professionale in materia di ricerca medica secondo l'articolo 321 CP possono essere utilizzati solo per il progetto «Suizidmethoden in der Schweiz: Eine detaillierte Erfassung».

4. Protezione dei dati comunicati I titolari dell'autorizzazione sono tenuti ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie alla protezione dei dati dall'accesso non autorizzato, secondo le disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati. Tali misure devono corrispondere allo stato attuale della tecnica.

5. Responsabilità della protezione dei dati comunicati Il dr. med. Thomas Reisch, in qualità di capo progetto, è responsabile della protezione dei dati comunicati.

6. Oneri a)

I dati necessari alla realizzazione del progetto devono essere anonimizzati il più presto possibile.

b)

Non deve essere concesso a persone non autorizzate il diritto di prendere visione di dati non anonimizzati.

c)

I dati non anonimizzati devono essere distrutti non appena non sono più necessari.

d)

I risultati del progetto di ricerca possono essere pubblicati solo in forma completamente anonimizzata, ossia non deve essere possibile risalire sino alle persone direttamente interessate. Al termine del progetto deve essere consegnato alla Commissione peritale un esemplare della pubblicazione per conoscenza.

e)

I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a informare per scritto i medici che partecipano al progetto in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata.

Prima dell'invio, la comunicazione scritta deve essere fatta pervenire al segretariato della Commissione peritale a destinazione del presidente per conoscenza.

7. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (Casella postale, 3000 Berna 14) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione, in virtù degli articoli 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i

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mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

8. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può esaminare, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (tel. 031 322 94 94), l'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna.

20 ottobre 2009

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica Il presidente: Franz Werro

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