Legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica

Disegno

(Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 68 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 novembre 20092, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Obiettivi

Per promuovere le capacità fisiche e la salute della popolazione, nonché la formazione globale e la coesione sociale, la presente legge persegue gli obiettivi seguenti:

1

2

a.

incrementare l'attività fisica e sportiva in tutte le fasce d'età;

b.

riqualificare il valore dello sport nell'educazione e nell'istruzione;

c.

creare condizioni quadro adeguate per promuovere lo sport giovanile di competizione e lo sport di punta;

d.

incoraggiare comportamenti che contribuiscano a radicare nella società i valori positivi dello sport e a combattere gli effetti collaterali indesiderati.

Per raggiungere tali obiettivi la Confederazione: a.

sostiene e realizza programmi e progetti;

b.

adotta misure, segnatamente nei campi della formazione, dello sport di competizione, della correttezza e della sicurezza nello sport, nonché della ricerca.

Art. 2

Collaborazione con i Cantoni, i Comuni e i privati

La Confederazione collabora con i Cantoni e i Comuni. Tiene conto delle loro misure di promozione dello sport e dell'attività fisica.

1

Promuove l'iniziativa privata e collabora in particolare con le federazioni sportive svizzere.

2

1 2

RS 101 FF 2009 7113

2009-1600

7191

Legge sulla promozione dello sport

Capitolo 2: Sostegno a programmi e progetti Sezione 1: Promozione generale dello sport e dell'attività fisica Art. 3

Programmi e progetti

La Confederazione coordina, sostiene e avvia programmi e progetti destinati a promuovere l'attività fisica e sportiva in tutte le fasce d'età.

1

2

Può accordare contributi o fornire prestazioni in natura.

Art. 4

Sostegno alle federazioni sportive

La Confederazione sostiene l'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere e può accordare contributi ad altre federazioni sportive nazionali.

1

2 Può concludere con le federazioni sportive contratti di prestazioni per lo svolgimento di compiti di promozione dello sport.

Nell'ambito delle proprie competenze provvede affinché le federazioni sportive internazionali possano beneficiare di buone condizioni quadro per le loro attività in Svizzera.

3

Art. 5

Impianti sportivi

La Confederazione elabora una Concezione degli impianti sportivi d'importanza nazionale finalizzata alla loro pianificazione e al loro coordinamento. Questo documento viene aggiornato costantemente.

1

La Confederazione può concedere aiuti finanziari per la costruzione di impianti sportivi d'importanza nazionale.

2

3

Può offrire consulenza ai costruttori e ai gestori di impianti sportivi.

Sezione 2: Gioventù e Sport Art. 6

Programma

La Confederazione gestisce il programma Gioventù e Sport destinato a bambini e giovani.

1

Gioventù e Sport sostiene lo sviluppo e la maturazione di bambini e giovani e consente loro di vivere lo sport in tutte le sue dimensioni.

2

3 La partecipazione a Gioventù e Sport è possibile, per la prima volta, a partire dall'inizio dell'anno in cui la persona compie 5 anni e, per l'ultima vola, nell'anno in cui ne compie 20.

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Legge sulla promozione dello sport

Art. 7

Collaborazione

I Cantoni, i Comuni e le organizzazioni private partecipano alla realizzazione del programma Gioventù e Sport. Al riguardo, la Confederazione può concludere contratti di prestazioni.

1

I Cantoni designano un'autorità competente per la realizzazione del programma Gioventù e Sport.

2

Art. 8

Offerta

Con il programma Gioventù e Sport, nelle discipline ammesse vengono sostenuti corsi e campi per differenti gruppi di destinatari.

Art. 9

Formazione dei quadri

La formazione dei quadri compete alla Confederazione e ai Cantoni. Questi ultimi possono far capo a organizzazioni private.

1

2

La Confederazione vigila sulla formazione dei quadri.

Il Consiglio federale definisce le offerte in materia di formazione dei quadri e stabilisce le condizioni per il rilascio, la sospensione, la revoca e la soppressione di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport.

3

L'Ufficio federale dello sport (UFSPO) decide in merito al rilascio, alla sospensione, alla revoca e alla soppressione di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport.

4

Art. 10

Verifica straordinaria della reputazione in relazione con il riconoscimento di quadro Gioventù e Sport

Se esiste un indizio concreto che una persona abbia commesso un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO ne verifica la reputazione prima di adottare una decisione di cui all'articolo 9 capoverso 4.

1

Se nei confronti della persona interessata è pendente un procedimento penale per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO sospende il riconoscimento.

2

3 Se la persona interessata è stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, l'UFSPO nega o revoca il riconoscimento.

Per verificare la reputazione, l'UFSPO può consultare i dati del casellario giudiziale riguardanti le sentenze pronunciate e i procedimenti penali pendenti.

4

5 Su richiesta scritta, le autorità di perseguimento penale e i tribunali sono tenuti a comunicare all'UFSPO informazioni complementari tratte dai pertinenti atti penali, a condizione che:

a.

ciò sia necessario per la decisione concernente il rilascio, la sospensione o la revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport;

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Legge sulla promozione dello sport

b.

non vengano in tal modo pregiudicati i diritti della personalità di terzi; e

c.

non sia in tal modo compromesso lo scopo dell'istruzione penale.

Art. 11

Prestazioni della Confederazione

La Confederazione accorda contributi a corsi e campi, nonché alla formazione dei quadri proposti dai Cantoni e dalle organizzazioni private.

1

Può mettere a disposizione materiale in prestito per la realizzazione del programma Gioventù e Sport.

2

Capitolo 3: Formazione e ricerca Sezione 1: Sport a scuola Art. 12

Promuovere le opportunità di praticare sport e attività fisica

Nell'ambito dell'insegnamento scolastico, i Cantoni promuovono le opportunità di praticare quotidianamente sport e attività fisica. Provvedono affinché siano disponibili gli impianti e il materiale necessari.

1

L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio nelle scuole elementari e medie, nelle scuole medie superiori e nelle scuole professionali.

2

I Cantoni, dopo aver consultato la Confederazione, stabiliscono il numero minimo di lezioni e i principi qualitativi per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole elementari, medie e medie superiori. Al riguardo, considerano le esigenze specifiche del grado di scuola.

3

4 La Confederazione stabilisce il numero minimo di lezioni e i principi qualitativi per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole professionali.

Art. 13

Formazione e perfezionamento dei docenti

La Confederazione può sostenere, in collaborazione con i Cantoni, la formazione e il perfezionamento dei docenti che insegnano educazione fisica.

1

I Cantoni, dopo aver consultato la Confederazione, stabiliscono l'entità minima e i requisiti qualitativi della formazione dei docenti che insegnano educazione fisica.

2

Sezione 2: Scuola universitaria federale dello sport Art. 14 La Confederazione gestisce una Scuola universitaria dello sport che dispensa un insegnamento, provvede alla ricerca e offre prestazioni nel campo delle scienze dello sport proponendo formazioni e perfezionamento a livello terziario.

1

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Legge sulla promozione dello sport

L'accreditamento della Scuola universitaria federale dello sport si fonda sulla legge federale del ...3 sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero.

2

3

Il Consiglio federale disciplina le condizioni d'ammissione ai cicli di studio.

Capitolo 4: Sport di competizione Art. 15

Misure

La Confederazione sostiene la promozione dello sport giovanile di competizione e dello sport di punta.

1

2

3

A tale scopo adotta in particolare le misure seguenti: a.

offre prestazioni per sostenere gli sportivi di punta nello sviluppo del loro livello competitivo;

b.

sostiene la formazione e il perfezionamento degli allenatori;

c.

offre la possibilità agli sportivi di punta di sviluppare il loro livello competitivo durante il servizio militare o di protezione civile.

Può promuovere offerte che consentono di conciliare sport e formazione.

Art. 16

Manifestazioni sportive internazionali

La Confederazione può sostenere l'organizzazione in Svizzera di manifestazioni e congressi sportivi internazionali di importanza europea o mondiale, sempre che i Cantoni contribuiscano in misura adeguata ai costi.

1

Può promuovere e coordinare la preparazione e lo svolgimento di grandi manifestazioni sportive internazionali. Al riguardo, collabora con i Cantoni e i Comuni interessati, nonché con le federazioni sportive organizzatrici.

2

Capitolo 5: Correttezza e sicurezza nello sport Sezione 1: Misure generali Art. 17 La Confederazione si impegna per il rispetto della correttezza e della sicurezza nello sport e combatte gli effetti collaterali indesiderati dello sport.

1

Collabora con i Cantoni e le federazioni. Vincola agli sforzi per uno sport corretto e sicuro la concessione di aiuti finanziari all'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere, ad altre organizzazioni sportive o a organizzatori responsabili di manifestazioni sportive.

2

3 3

Può attuare direttamente misure preventive nel quadro di programmi e progetti.

RS ...; FF 2009 4063

7195

Legge sulla promozione dello sport

Sezione 2: Misure antidoping Art. 18

Principio

La Confederazione sostiene e adotta misure contro l'abuso di prodotti e metodi per incrementare le prestazioni fisiche nello sport (doping), segnatamente mediante la formazione, la consulenza, la documentazione, la ricerca, l'informazione e i controlli.

1

Il Consiglio federale può delegare completamente o in parte la competenza di adottare misure antidoping a un'agenzia nazionale antidoping. Quest'ultima emana le decisioni necessarie.

2

3 Il Consiglio federale stabilisce i prodotti e i metodi il cui uso o la cui applicazione sono punibili. Al riguardo, tiene conto dell'evoluzione a livello internazionale.

Art. 19

Limitazione della disponibilità di prodotti e metodi dopanti

Le autorità federali collaborano per limitare la disponibilità di prodotti e metodi dopanti.

1

Nei casi di sospetta violazione delle disposizioni della presente legge, le autorità doganali sono autorizzate a trattenere alla frontiera o in depositi doganali i prodotti dopanti e far capo all'organo competente per le misure antidoping ai sensi dell'articolo 18. Quest'ultimo procede agli accertamenti del caso e adotta le misure necessarie.

2

Indipendentemente da un eventuale procedimento penale, l'organo competente per le misure antidoping ai sensi dell'articolo 18 può disporre la confisca e la distruzione di prodotti dopanti o di oggetti destinati direttamente allo sviluppo e all'applicazione di metodi dopanti.

3

Art. 20

Controlli antidoping

1

Chi partecipa a competizioni sportive può essere sottoposto a controlli antidoping.

2

Possono eseguire controlli antidoping: a.

le agenzie antidoping nazionali e internazionali;

b.

la federazione sportiva nazionale e internazionale cui lo sportivo è affiliato, l'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere e il Comitato internazionale olimpico;

c.

gli organizzatori delle manifestazioni sportive cui lo sportivo partecipa.

Gli organi di controllo antidoping di cui al capoverso 2 sono autorizzati a trattare i dati personali rilevati in relazione alla propria attività di controllo, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, e a trasmetterli all'organo competente per:

3

a.

valutare i controlli;

b.

sanzionare gli sportivi che praticano il doping.

7196

Legge sulla promozione dello sport

Gli organi di controllo antidoping di cui al capoverso 2 lettere b e c comunicano i risultati dei loro controlli all'organo competente per le misure antidoping ai sensi dell'articolo 18.

4

Art. 21

Disposizioni penali

Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui all'articolo 18 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui all'articolo 18 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

Nei casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni; con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

2

3

Il caso è considerato grave segnatamente se l'autore: a.

agisce come associato di una banda intesa a commettere una delle attività menzionate nel capoverso 1;

b.

con una delle attività menzionate al capoverso 1 espone a un pericolo particolarmente grave la salute o la vita di sportivi;

c.

procura per mediazione, smercia, prescrive o distribuisce a bambini e giovani minori di 18 anni prodotti di cui all'articolo 18 capoverso 3 o applica su tali persone metodi di cui all'articolo 18 capoverso 3;

d.

realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole agendo per mestiere.

Se la fabbricazione, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito o il possesso sono finalizzati esclusivamente al consumo personale, il responsabile non è punibile penalmente.

4

Art. 22

Perseguimento penale

Il perseguimento penale compete ai Cantoni. Nell'ambito dell'inchiesta, le autorità cantonali di perseguimento penale possono far capo all'organo competente per le misure antidoping ai sensi dell'articolo 18.

1

Se i controlli antidoping dimostrano il ricorso a prodotti o metodi di cui all'articolo 18 capoverso 3, l'organo che ha eseguito i controlli informa le competenti autorità di perseguimento penale e trasmette loro tutti gli atti.

2

Art. 23

Informazione

Le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie informano l'organo competente per le misure antidoping ai sensi dell'articolo 18 in merito ai procedimenti penali avviati per violazioni dell'articolo 21, nonché alle loro decisioni. Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni vengono comunicate.

7197

Legge sulla promozione dello sport

Art. 24

Scambio d'informazioni a livello internazionale

L'organo competente per le misure antidoping ai sensi dell'articolo 18 è autorizzato, ai fini della lotta contro il doping, a scambiare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, con organi antidoping stranieri o internazionali riconosciuti, se tale scambio di dati è necessario per:

1

a.

trattare richieste mediche e rilasciare autorizzazioni mediche per uno sportivo;

b.

pianificare, coordinare ed eseguire controlli antidoping su uno sportivo;

c.

comunicare i risultati dei controlli antidoping ai competenti organi antidoping stranieri o internazionali.

Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a possono essere comunicati soltanto i dati necessari per la valutazione delle richieste e delle autorizzazioni. La comunicazione dei dati richiede l'esplicito consenso dello sportivo interessato.

2

Nei casi di cui al capoverso 1 lettera b possono essere comunicati soltanto i dati seguenti:

3

a.

le generalità;

b.

le indicazioni mediche e geografiche necessarie affinché i controlli antidoping possano svolgersi conformemente alle norme internazionali.

L'organo competente per le misure antidoping ai sensi dell'articolo 18 provvede affinché i dati da esso trasmessi non vengano inoltrati a terzi non autorizzati. Rifiuta di comunicare i dati se teme una violazione dei diritti della personalità, segnatamente se l'organo ricevente non può garantire una protezione adeguata di tali dati.

4

Capitolo 6: Organizzazione e finanze Sezione 1: Organizzazione Art. 25

UFSPO

L'UFSPO adempie i compiti che spettano alla Confederazione in virtù della presente legge, sempre che non se ne occupino altri servizi della Confederazione.

1

È responsabile dei sistemi d'informazione conformemente alla legge federale del ...4 sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport.

2

Gestisce la Scuola universitaria federale dello sport e due centri per i corsi e la formazione, uno a Macolin e l'altro a Tenero.

3

4 Nell'organizzazione dell'UFSPO il Consiglio federale considera i compiti della Scuola universitaria federale dello sport.

4

RS ...; FF 2009 7203

7198

Legge sulla promozione dello sport

Art. 26

Organizzazioni: istituzione e partecipazione

Per l'adempimento dei propri compiti, la Confederazione può partecipare a organizzazioni private o pubbliche oppure istituire organizzazioni particolari.

Sezione 2: Finanze Art. 27

Finanziamento di programmi e progetti

La Confederazione può commissionare e finanziare programmi e progetti nel quadro di programmi pluriennali gestiti con mandati di prestazioni.

1

Ove la presente legge non preveda altrimenti, Cantoni e privati partecipano in misura adeguata al finanziamento. La Confederazione mira a soluzioni basate sul partenariato.

2

L'Assemblea federale approva con decreto federale semplice l'importo massimo delle risorse finanziarie disponibili per un periodo di più anni.

3

4

La Confederazione accorda aiuti finanziari nel quadro dei crediti stanziati.

Art. 28

Prestazioni commerciali

L'UFSPO può fornire prestazioni commerciali a persone o organizzazioni particolarmente interessate alle sue installazioni o ai suoi servizi se tali prestazioni:

1

a.

sono in stretta relazione con i propri compiti principali;

b.

non pregiudicano l'adempimento dei propri compiti principali; e

c.

non richiedono mezzi materiali o risorse di personale supplementari significativi.

Per le sue attività commerciali, l'UFSPO deve fissare prezzi di mercato e impostare la contabilità aziendale in modo tale da poter documentare spese e ricavi delle singole attività. Il sovvenzionamento indiretto delle attività commerciali non è consentito.

2

Capitolo 7: Esecuzione e misure amministrative Art. 29

Competenze del Consiglio federale

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

2

Può autorizzare l'UFSPO a emanare prescrizioni tecniche per: a.

Gioventù e Sport;

b.

l'organizzazione e la gestione della Scuola universitaria federale dello sport;

c.

i contenuti dei singoli cicli di studio della Scuola universitaria federale dello sport.

7199

Legge sulla promozione dello sport

Art. 30

Competenze del DDPS

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS): a.

definisce le discipline e i singoli gruppi di destinatari del programma Gioventù e Sport, nonché i criteri per sostenere detti gruppi;

b.

definisce i criteri per il riconoscimento degli offerenti di corsi e campi del programma Gioventù e Sport;

c.

stabilisce le condizioni per il prestito di materiale e disciplina la partecipazione ai costi;

d.

stabilisce i cicli di studio e le tasse d'iscrizione e d'esame della Scuola universitaria federale dello sport;

e.

emana prescrizioni sulla gestione dei fondi di terzi;

f.

decide in merito alla concessione di contributi federali per progetti di ricerca nel campo delle scienze dello sport.

Art. 31 1

2

Rifiuto o restituzione di aiuti finanziari

La Confederazione può negare aiuti finanziari oppure chiederne la restituzione, se: a.

sono stati ottenuti sulla base di indicazioni false o ingannevoli;

b.

non sono adempiute le condizioni o non sono rispettati gli oneri;

c.

sono destinati a Gioventù e Sport, ma non vengono utilizzati per attività in tale ambito;

d.

l'associazione mantello delle federazioni sportive svizzere, altre organizzazioni sportive o organizzatori responsabili di manifestazioni sportive sostenuti nel quadro della presente legge non adempiono i loro obblighi nel campo della correttezza e sicurezza nello sport, in particolare nella lotta contro il doping.

Le organizzazioni inadempienti possono essere escluse da ogni altro sostegno.

Gli articoli 37­39 della legge del 5 ottobre 19905 sui sussidi non sono applicabili nei casi di cui al capoverso 1 lettera c.

3

Capitolo 8: Disposizioni finali Art. 32

Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 17 marzo 19726 che promuove la ginnastica e lo sport è abrogata.

5 6

RS 616.1 RU 1972 1069, 1987 107, 1994 1390, 1995 1458, 2000 1891, 2001 2790

7200

Legge sulla promozione dello sport

Art. 33

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Codice penale7 Art. 367 cpv 2bis e 4ter (nuovi) 2bis Per verificare la reputazione in vista del rilascio o della revoca di un riconoscimento di quadro Gioventù e Sport, l'Ufficio federale dello sport può consultare, su richiesta scritta, i dati relativi alle sentenze.

Per verificare la reputazione in vista del rilascio o della sospensione di un riconoscimento di quadro Gioventù e Sport, l'Ufficio federale dello sport può consultare, su richiesta scritta, i dati personali concernenti procedimenti penali pendenti.

4ter

2. Legge federale del 20 giugno 20038 sull'inchiesta mascherata (LFIM) Art. 4 cpv. 2 lett. i L'inchiesta mascherata può essere ordinata per perseguire i reati di cui alle seguenti disposizioni:

2

i.

articolo 22 capoverso 2 della legge del ...9 sulla promozione dello sport.

3. Legge federale del 13 dicembre 200210 sulla formazione professionale (LFPr) Art. 15 cpv. 5 5 L'insegnamento dell'educazione fisica è disciplinato dalla legge del ...11 sulla promozione dello sport.

4. Legge federale del 6 ottobre 200012 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) Art. 3 cpv. 3 lett. g Se vi è forte sospetto di reato qualificato, la sorveglianza può inoltre essere ordinata per reprimere i reati di cui alle disposizioni seguenti:

3

g.

7 8 9 10 11 12 13

articolo 21 capoverso 2 della legge del ...13 sulla promozione dello sport.

RS 311.0 RS 312.8 RS ...; FF 2009 7191 RS 412.10 RS ...; FF 2009 7191 RS 780.1 RS ...; FF 2009 7191

7201

Legge sulla promozione dello sport

5. Legge federale del 25 settembre 195214 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) Art. 1a cpv. 4 4 I partecipanti ai corsi federali e cantonali per i quadri di Gioventù e Sport giusta l'articolo 11 della legge del ...15 sulla promozione dello sport e i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori giusta l'articolo 64 della legge militare del 3 febbraio 199516 sono equiparati alle persone di cui al capoverso 1.

Art. 34

Disposizioni transitorie

Fino all'entrata in vigore della legge federale del ...17 sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero, alla Scuola universitaria federale dello sport sono applicabili le disposizioni seguenti:

1

a.

la Scuola universitaria federale dello sport collabora con le scuole universitarie professionali esistenti. Il DDPS è competente per la conclusione delle relative convenzioni;

b.

il DDPS è competente per l'accreditamento dei cicli di studio; può emanare direttive.

2 Fino all'entrata in vigore nei singoli Cantoni delle disposizioni di cui all'articolo 12 capoverso 3, per le scuole elementari, medie e medie superiori dei Cantoni interessati è applicabile un numero minimo di lezioni di educazione fisica pari a una media di tre lezioni per settimana d'insegnamento.

Art. 35

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

14 15 16 17

RS 834.1 RS ...; FF 2009 7191 RS 510.10 RS ...; FF 2009 4697

7202