Decreto federale Disegno che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (Direttiva 2008/115/CE) (Sviluppo dell'acquis di Schengen) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 20092, decreta: Art. 1 È approvato lo scambio di note del 30 gennaio 20093 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

1

Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, dell'adempimento da parte della Svizzera dei propri requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1.

2

Art. 2 La legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri è modificata come segue: Art. 7 cpv. 2 Il Consiglio federale disciplina i controlli delle persone al confine che possono essere effettuati secondo i suddetti accordi. Se l'entrata è rifiutata, l'autorità competente per il controllo di confine emana una decisione di allontanamento secondo l'articolo 64.

2

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2009 7737 RS ...; FF 2009 7777 RS 0.362.31 RS 142.20

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Approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (Direttiva 2008/115/CE). DF

Art. 64 1

Decisione di allontanamento

Le autorità competenti emanano una decisione di allontanamento ordinaria se: a.

lo straniero non è in possesso del permesso necessario;

b.

lo straniero non adempie o non adempie più le condizioni d'entrata (art. 5);

c.

il permesso è negato allo straniero che lo ha sollecitato, è revocato dopo che è stato autorizzato il soggiorno oppure non è prorogato.

Lo straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera e che dispone di un titolo di soggiorno valido di un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen6 (Stato Schengen) è invitato senza decisione formale a recarsi senza indugio in tale Stato. Se non dà seguito a questo invito, è emanata una decisione ai sensi del capoverso 1. Se motivi di sicurezza o ordine pubblici o di sicurezza interna o esterna impongono la sua immediata partenza, è emanata una decisione senza previo invito.

2

La decisione secondo il capoverso 1 lettere a e b è impugnabile con ricorso entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

L'autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla concessione dell'effetto sospensivo.

3

Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda durante la procedura di allontanamento gli interessi degli stranieri minorenni non accompagnati.

4

Art. 64a

Allontanamento in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Se in virtù delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 343/20037 un altro Stato vincolato dagli accordi d'associazione a Dublino (cpv. 4) è competente per lo svolgimento della procedura di asilo, l'Ufficio federale emana una decisione di allontanamento nei confronti delle persone che soggiornano illegalmente in Svizzera.

1

La decisione di allontanamento è impugnabile con ricorso entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla concessione dell'effetto sospensivo.

2

Il Cantone di soggiorno dello straniero è competente per l'esecuzione dell'allontanamento e, se del caso, per la concessione e il finanziamento dell'aiuto sociale o del soccorso d'emergenza.

3

Gli accordi d'associazione alla normativa di Dublino sono elencati nell'Allegato 1 numero 2.

4

6 7

Questi accordi sono elencati nell'allegato 1 numero 1.

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo; nella versione secondo GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1

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Art. 64b (nuovo) Decisione di allontanamento tramite modulo standard Se lo straniero è entrato illegalmente in Svizzera, la decisione di allontanamento gli è notificata tramite modulo standard.

Art. 64c (nuovo) 1

Allontanamento senza decisione formale

Lo straniero è allontanato senza decisione formale se: a.

è riammesso in Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, nei Paesi Bassi, in Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia o Ungheria in virtù di un accordo di riammissione;

b.

gli è stata negata l'entrata conformemente all'articolo 13 del Codice frontiere Schengen8.

Su richiesta immediata dello straniero, la decisione è notificata mediante modulo standard (art. 64b).

2

Art. 64d (nuovo) Termine di partenza ed esecuzione immediata Con la decisione di allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato tra sette e trenta giorni. Se lo esigono circostanze particolari, come la situazione familiare, problemi di salute o una durata del soggiorno prolungata, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza.

1

2 L'allontanamento può essere eseguito immediatamente o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni se:

a.

lo straniero espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

b.

indizi concreti fanno temere che lo straniero intende sottrarsi all'allontanamento;

c.

la domanda di rilascio del permesso è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

d.

lo straniero è riammesso in virtù di un accordo di riammissione in uno Stato menzionato nell'articolo 64c capoverso 1 lettera a;

e.

allo straniero è stata negata l'entrata conformemente all'articolo 13 del Codice frontiere Schengen9 (art. 64c cpv. 1 lett. b);

f.

lo straniero è allontanato in virtù degli accordi d'associazione a Dublino (art. 64a).

Art. 64e (nuovo)

Obblighi dopo la notifica della decisione di allontanamento

Dopo la notifica della decisione di allontanamento la competente autorità può obbligare lo straniero a: 8 9

Cfr. art. 7 cpv. 3.

Cfr. art. 7 cpv. 3.

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a.

presentarsi regolarmente a un'autorità;

b.

fornire adeguate garanzie finanziarie;

c.

depositare documenti di viaggio.

Art. 64f (nuovo)

Traduzione della decisione di allontanamento

La competente autorità provvede affinché, su richiesta, la decisione di allontanamento sia tradotta per scritto o oralmente in una lingua comprensibile o presumibilmente comprensibile alla persona straniera.

1

La decisione di allontanamento notificata tramite il modulo standard secondo l'articolo 64b, non è tradotta. Allo straniero è consegnato un foglio informativo che spiega la decisione di allontanamento.

2

Art. 66 Abrogato Art. 67

Divieto d'entrata in Svizzera

Fatto salvo il capoverso 5, l'Ufficio federale dispone un divieto d'entrata nei confronti di uno straniero allontanato se:

1

2

a.

l'allontanamento secondo l'articolo 64d capoverso 2 lettere a­c è eseguito immediatamente;

b.

lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine previsto.

L'Ufficio federale può vietare l'entrata a uno straniero che: a.

ha violato o minaccia l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero;

b.

ha causato spese assistenziali;

c.

è stato trattenuto in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (art. 75­78).

Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere disposto per una durata maggiore se lo straniero rappresenta una minaccia grave per l'ordine e la sicurezza pubblici.

3

L'Ufficio federale di polizia (fedpol) può disporre, previa consultazione del Servizio di analisi e prevenzione (SAP), un divieto d'entrata nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Fedpol può disporre divieti d'entrata per una durata di oltre cinque anni e, in casi gravi, per una durata indeterminata.

4

L'autorità di decisione può, per motivi umanitari o altri motivi importanti, prescindere dal divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente.

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Art. 69 cpv. 3 e 4 (nuovi) La competente autorità può differire l'espulsione per un periodo adeguato se circostanze particolari, come problemi di salute dello straniero o l'assenza di possibilità di trasporto lo giustificano. La competente autorità conferma per scritto allo straniero il differimento dell'espulsione.

3

Prima di espellere uno straniero minorenne non accompagnato, la competente autorità si accerta che questi sarà ricondotto a un membro della sua famiglia, a un tutore o presso strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio.

4

Art. 71a (nuovo) Sorveglianza sulle espulsioni Il Consiglio federale disciplina la procedura e le competenze nell'ambito della sorveglianza sulle espulsioni.

1

Il Consiglio federale può affidare a terzi compiti nell'ambito della sorveglianza sulle espulsioni.

2

Art. 74 cpv. 1 lett. a, b, c (nuova) L'autorità cantonale competente può imporre a uno straniero di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio se: 1

a.

concerne solo il testo francese;

b.

è stata pronunciata nei suoi confronti una decisione passata in giudicato di allontanamento o di espulsione e lo straniero non ha osservato il termine di partenza impartitogli oppure indizi concreti fanno temere che lo straniero non intende lasciare il Paese entro il termine di partenza;

c.

l'espulsione è stata differita (art. 69 cpv. 3).

Art. 76 cpv. 2 e 3 La carcerazione secondo il capoverso 1 lettera b numero 5 può durare 20 giorni al massimo. I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all'articolo 79.

2

3

Abrogato

Art. 78 cpv. 2 La carcerazione può durare un mese. Con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale può essere prorogata di due mesi se lo straniero persiste nel suo comportamento e si ostina a non voler lasciare il Paese. È fatto salvo l'articolo 79.

2

Art. 79

Durata massima della carcerazione

La carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto secondo gli articoli 75­77 e la carcerazione cautelativa secondo l'articolo 78 non possono, assieme, durare più di sei mesi.

1

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Con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale, la durata massima della carcerazione può essere prorogata per un periodo determinato non superiore ad altri 12 mesi o, se si tratta di minori tra i 15 e i 18 anni, non superiore ad altri sei mesi, se:

2

a.

lo straniero non coopera con l'autorità competente;

b.

vi sono ritardi nella trasmissione dei documenti necessari alla partenza da parte di Stati non membri di Schengen.

Art. 81

Condizioni di carcerazione

I Cantoni provvedono affinché una persona in Svizzera, designata dallo straniero incarcerato, sia informata. Lo straniero incarcerato può comunicare verbalmente e per scritto con il rappresentante legale nonché con i familiari e le autorità consolari.

1

La carcerazione è eseguita in locali adeguati. Lo straniero incarcerato dev'essere alloggiato separatamente da persone in carcerazione preventiva o che scontano una pena. Per quanto possibile, gli è offerta un'occupazione adeguata.

2

Le condizioni di carcerazione devono tenere conto delle esigenze delle persone bisognose di protezione, dei minori non accompagnati e delle famiglie con minori.

Le condizioni di carcerazione sono rette inoltre dall'articolo 16 paragrafo 3 e dall'articolo 17 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 200810, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Direttiva CE sul rimpatrio).

3

Art. 3 La legge del 26 giugno 199811 sull'asilo è modificata come segue: Art. 45 rubrica, cpv. 2, 3 e 4 (nuovi) Decisione d'allontanamento Con la decisione di allontanamento è fissato un termine di partenza adeguato tra sette e trenta giorni. Se lo esigono circostanze particolari, come la situazione familiare, problemi di salute o una durata del soggiorno prolungata, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza fissato.

2

Se l'interessato è allontanato in virtù dell'accordo d'associazione a Dublino12, è possibile eseguire immediatamente l'allontanamento o impartire un termine di partenza inferiore a sette giorni.

3

Al richiedente l'asilo è consegnato un foglio informativo che spiega la decisione di allontanamento.

4

10 11 12

Versione secondo GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98 RS 142.31 Questi accordi sono elencati nell'allegato 1 numero 2.

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Art. 4 Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

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Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali elencate negli articoli 2 e 3.

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