Decreto federale
Disegno
che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi (Sviluppo dell'acquis di Schengen) del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 maggio 20092, decreta: Art. 1 Lo scambio di note del 30 giugno 2008 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 20083, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi è approvato.
1
Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, il Consiglio federale è autorizzato a informare la Comunità europea dell'adempimento da parte della Svizzera dei propri requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1.
2
Art. 2 La legge del 20 giugno 19975 sulle armi è modificata come segue: Art. 18
Fabbricazione, riparazione e modifica a titolo professionale
Necessita di una patente di commercio di armi chiunque, a titolo professionale:
1 2 3 4 5
a.
fabbrica armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
b.
trasforma parti di armi essenziali per il funzionamento delle armi o per gli effetti che esse producono; o
c.
ripara o modifica armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni.
RS 101 FF 2009 3051 GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 5 RS 0.360.268.1 RS 514.54
2009-0167
3081
Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi. DF
Art. 18a cpv. 1 1
Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 18b (nuovo)
Contrassegno di munizioni
I fabbricanti di munizioni devono contrassegnare singolarmente le unità elementari d'imballaggio delle munizioni, affinché sia le stesse sia i proprietari siano sempre identificabili.
1
Ogni unità elementare d'imballaggio delle munizioni introdotte sul territorio svizzero deve essere munita di un contrassegno.
2
Art. 19, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1 È vietato fabbricare a titolo non professionale armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché modificare a titolo non professionale armi in armi soggette a divieto secondo l'articolo 5 capoverso 1.
1
Art. 21
Contabilità
I titolari di patenti di commercio di armi tengono la contabilità relativa a fabbricazione, riparazione, modifica, acquisto, vendita o a ogni altro commercio di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni e polvere da sparo.
1
I libri contabili nonché le copie dei permessi d'acquisto di armi e delle autorizzazioni eccezionali (documenti) devono essere conservati per un periodo di dieci anni.
2
I documenti vanno trasmessi all'autorità cantonale competente per la gestione del sistema d'informazione (art. 32a cpv. 2):
3
a.
una volta scaduto il termine di conservazione;
b.
dopo la cessazione dell'attività professionale; o
c.
dopo la revoca o il ritiro della patente di commercio di armi.
L'autorità competente conserva i documenti per 20 anni e autorizza, su richiesta, le autorità di perseguimento penale e le autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione a consultarli per l'adempimento dei loro compiti legali.
4
Art. 22c (nuovo)
Controllo della bolletta di scorta da parte dell'Amministrazione federale delle dogane
L'Amministrazione federale delle dogane effettua controlli a campione per verificare se le indicazioni riportate sulla bolletta di scorta corrispondono alle armi da fuoco, alle loro parti essenziali o alle munizioni destinate all'esportazione.
Art. 31 cpv. 1 lett. d ed e (nuove) e 3 1
L'autorità competente procede al sequestro di: d.
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armi da fuoco, loro parti essenziali o relativi accessori, non contrassegnati ai sensi dell'articolo 18a;
Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi. DF
e.
3
unità elementari d'imballaggio delle munizioni, non contrassegnate ai sensi dell'articolo 18b.
L'autorità competente confisca definitivamente gli oggetti se: a.
esiste il rischio di utilizzazione abusiva, in particolare se persone sono state minacciate o ferite con tali oggetti; o
b.
si tratta di oggetti di cui al capoverso 1 lettere d ed e, che sono stati fabbricati o introdotti sul territorio svizzero dopo il 28 luglio 2010.
Art. 32a, rubrica e cpv. 2 (nuovo) Sistemi d'informazione I Cantoni gestiscono un sistema d'informazione elettronico relativo all' acquisizione di armi da fuoco.
2
Art. 32b, rubrica, cpv. 1 lett. a, cpv. 2 lett. a, cpv. 3 lett. a (concernono soltanto il testo francese) e cpv. 5 (nuovo) Contenuti dei sistemi d'informazione Il sistema d'informazione elettronico di cui all'articolo 32a capoverso 2 contiene i dati seguenti:
5
a.
generalità e numero di registro dell'acquirente e dell'alienante;
b.
tipo, fabbricante, designazione, calibro e numero dell'arma, nonché data dell'alienazione.
Art. 32c cpv. 3bis (nuovo) I dati del sistema d'informazione elettronico di cui all'articolo 32a capoverso 2 possono essere comunicati, su richiesta, alle autorità di perseguimento penale e alle autorità giudiziarie dei Cantoni e della Confederazione per l'adempimento dei loro compiti legali.
3bis
Art. 33, rubrica, cpv. 1 lett. a, f ed fbis (nuova), nonché 3 lett. a e c (nuova) Delitti e crimini È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
1
a.
senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquisisce, detiene, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
f.
in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi e munizioni senza munirli di un contrassegno ai sensi dell'articolo 18a o 18b;
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Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi. DF
fbis. in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, offre, acquisisce, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi e munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero; È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere:
3
a.
offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
c.
offre, acquisisce, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi e munizioni non contrassegnati conformemente all'articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero.
Art. 40 cpv. 3 Designa le autorità che immettono direttamente i dati nelle banche dati della Confederazione.
3
Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).
1
Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.
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