Decreto federale
Disegno
sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi di istruzione, formazione professionale e gioventù dell'Unione europea negli anni 20112013 del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 4 della legge federale dell'8 ottobre 19992 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità; visto l'articolo 22 capoverso 6 della legge dell'8 ottobre 19993 sull'aiuto alle università; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 20094, decreta: Art. 1 Per il finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi di istruzione, formazione professionale e gioventù dell'Unione europea negli anni 20112013 è stanziato un credito complessivo di 110,7 milioni di franchi.
1
2
Il credito complessivo comprende: a.
b.
c.
milioni di franchi
un credito d'impegno per la partecipazione ai programmi europei «Apprendimento permanente» e «Gioventù in azione»;
77,5
un credito d'impegno destinato all'agenzia nazionale conformemente all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, che stabilisce le modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (20072013)5;
17,9
un credito d'impegno per le misure collaterali.
15,3
Art. 2 I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2013.
1 2 3 4 5
RS 101 RS 414.51 RS 414.20 FF 2009 5419 RS ...; FF 2009 5451
2006-2123
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Finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi di istruzione, formazione professionale e gioventù dell'UE negli anni 20112013. DF
Art. 3 Il Consiglio federale può effettuare spostamenti dai crediti d'impegno per l'agenzia nazionale e le misure collaterali al credito d'impegno per la partecipazione ai programmi «Apprendimento permanente» e «Gioventù in azione».
Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.
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