Traduzione1

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone2

Preambolo La Confederazione Svizzera (di seguito denominata «Svizzera»), e il Giappone di seguito denominati congiuntamente «le Parti», riconoscendo che i rapidi e dinamici mutamenti del contesto globale determinati dalla globalizzazione e dal progresso tecnologico presentano numerose sfide economiche e strategiche, nonché opportunità per le Parti; consapevoli della loro amicizia di lunga data e dei legami che nel corso di molti anni hanno dato vita ad una cooperazione fruttuosa e reciprocamente vantaggiosa, e certi che il presente Accordo aprirà una nuova era per le loro relazioni; riconfermando il loro impegno verso la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, conformemente ai loro obblighi nei confronti del diritto internazionale, ivi compresi gli obblighi esposti nella Carta delle Nazioni Unite e i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo; fiduciosi che il loro partenariato economico di reciproco vantaggio basato sulla liberalizzazione, sulle agevolazioni commerciali e sulla cooperazione porterà ad un consolidamento dei loro rapporti bilaterali; certi che le relazioni economiche forniranno un utile strumento per consolidare la cooperazione, gioveranno ai loro interessi comuni in vari ambiti secondo quanto convenuto nel presente Accordo e porteranno al miglioramento dell'efficienza economica e allo sviluppo del commercio, degli investimenti e delle risorse umane; riconoscendo che un siffatto partenariato amplierà i mercati e ne creerà di nuovi, intensificando al contempo l'attrattiva e il dinamismo dei loro mercati; richiamando l'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 19943 e l'articolo V dell'Accordo generale sul commercio di servizi4 contenuti rispettivamente nell'allegato 1A e 1B dell'Accordo di Marrakech che

1 2

3 4

Traduzione del testo originale inglese.

Gli allegati non sono pubblicati nel Foglio federale (vedi n. 12 del messaggio, FF 2009 2387). I testi originali dell'Accordo e gli allegati possono essere ottenuti presso l'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, o consultati sul sito internet della SECO, http://www.seco.admin.ch RS 0.632.20, allegato 1A.1 RS 0.632.20, allegato 1B

2009-0515

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Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio5, stipulato a Marrakech il 15 aprile 1994; riconoscendo quanto sia importante garantire la sicurezza negli scambi internazionali, senza creare inutili ostacoli allo scambio, e approfondire ulteriormente la cooperazione tra le Parti in tale ambito; determinati, nell'esecuzione del presente Accordo, a cercare di preservare e proteggere l'ambiente, a promuovere un impiego ottimale delle risorse naturali conformemente agli obiettivi di sviluppo sostenibile e ad affrontare in modo adeguato le sfide del cambiamento climatico; fiduciosi che il presente Accordo getti le basi per un ulteriore rafforzamento della cooperazione reciproca in vari ambiti economici; e determinati a istituire un quadro giuridico per un reciproco partenariato economico; hanno convenuto quanto segue:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente Accordo sono: (a) liberalizzare e agevolare gli scambi di beni e servizi tra le Parti; (b) incrementare le opportunità di investimento e consolidare la tutela degli investimenti e delle attività di investimento delle Parti; (c) promuovere la cooperazione e il coordinamento per un'efficace applicazione delle leggi e dei regolamenti sulla concorrenza di ciascuna delle Parti; (d) garantire la tutela della proprietà intellettuale e promuovere la cooperazione in questo ambito; (e) aumentare le opportunità dei fornitori delle Parti di partecipare agli appalti pubblici indetti dalle Parti; e (f) creare procedure efficaci per l'esecuzione del presente Accordo e per la composizione delle controversie.

Art. 2

Campo di applicazione

Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, laddove applicabile, il presente Accordo si applica ai territori delle Parti.

5

RS 0.632.20

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Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Art. 3

Definizioni generali

Ai fini del presente Accordo: (a) per «area» di una Parte s'intende: (i) in relazione al Giappone, il territorio del Giappone e l'intera area oltre le sue acque territoriali, compreso il fondo marino e il sottosuolo, su cui il Giappone esercita diritti di sovranità o di giurisdizione, conformemente al diritto internazionale nonché alle leggi e ai regolamenti del Giappone; e (ii) in relazione alla Svizzera, il territorio della Svizzera; (b) per «territorio doganale» di una Parte s'intende il territorio in relazione al quale vigono le leggi doganali di una Parte. Il territorio doganale della Svizzera include il territorio del Principato del Liechtenstein, fino a quando rimane in vigore il Trattato di unione doganale tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein del 29 marzo 1923; (c) per «GATS» s'intende l'Accordo generale sul commercio di servizi contenuto nell'allegato 1B dell'Accordo OMC; (d) per «GATT 1994» s'intende l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, contenuto nell'allegato 1A dell'Accordo OMC. Ai fini del presente Accordo, i riferimenti agli articoli del GATT 1994 comprendono le note interpretative; (e) per «Sistema armonizzato» o «SA» s'intende il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci esposto nell'allegato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci6 e adottato e attuato dalle Parti nei loro rispettivi sistemi giuridici; (f) per «Accordo TRIPS» s'intende l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale contenuto nell'allegato 1C dell'Accordo OMC7; e (g) per «Accordo OMC» s'intende l'Accordo di Marrakech che ha istituito l'Organizzazione Mondiale del Commercio, stipulato a Marrakech il 15 aprile 1994; Art. 4

Trasparenza

1. Ogni Parte provvede prontamente a pubblicare o a mettere altrimenti a disposizione del pubblico le proprie leggi e i propri regolamenti, le procedure amministrative, le decisioni giudiziarie e gli atti amministrativi ad efficacia generale nonché gli accordi internazionali di cui la Parte è firmataria, che riguardano il presente Accordo o incidono sul suo funzionamento.

6 7

RS 0.632.11 RS 0.632.20, allegato 1C

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Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

2. Ogni Parte si adopera per garantire che il pubblico ottenga, su richiesta, i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti responsabili delle leggi e dei regolamenti, delle procedure amministrative e degli atti amministrativi di cui al paragrafo 1.

3. Ogni Parte è tenuta, su richiesta dell'altra Parte ed entro un periodo di tempo ragionevole, a rispondere alle domande specifiche avanzate dall'altra Parte e a fornire a quest'ultima le informazioni richieste in merito alle questioni di cui al paragrafo 1.

4. Qualora vengano introdotte nuove disposizioni legislative e regolamentari, procedure amministrative o apportate modifiche ai testi esistenti, che influiscono in modo significativo sul funzionamento del presente Accordo, ogni Parte si impegna affinché tra la pubblicazione o la messa a disposizione del pubblico di tali leggi, regolamenti o procedure amministrative e la loro entrata in vigore decorra un ragionevole intervallo di tempo, fatte salve le situazioni di emergenza.

Art. 5

Confidenzialità delle informazioni

1. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, nulla di quanto formulato nel presente Accordo può obbligare una Parte a fornire informazioni confidenziali qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione delle proprie leggi e regolamenti, o sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese, pubbliche o private.

2. Ogni Parte si impegna, ai sensi delle proprie leggi e dei propri regolamenti, a preservare la confidenzialità delle informazioni reciprocamente fornite in via confidenziale conformemente al presente Accordo.

3. Nonostante il paragrafo 2, le informazioni fornite in via confidenziale conformemente al presente Accordo possono essere trasmesse a terzi previa autorizzazione della Parte che ha fornito le informazioni.

Art. 6

Tassazione

1. Sono attinenti a misure fiscali le seguenti disposizioni del presente Accordo: (a) l'articolo 14 e le altre disposizioni necessarie a dare efficacia a detto articolo nella stessa misura dell'articolo III del GATT 1994; (b) il capitolo 6; (c) il capitolo 9, secondo quanto esposto all'articolo 100; (d) il capitolo 11; e (e) il capitolo 12.

2. Fatte salve le disposizioni dei capitoli 6, 9 e 11, nulla di quanto formulato nel presente Accordo può pregiudicare i diritti e gli obblighi di entrambe le Parti derivanti da qualsiasi accordo contro la doppia imposizione. In caso di incompatibilità tra il presente Accordo e qualsiasi altro accordo, quest'ultimo accordo prevale limitatamente all'incompatibilità.

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Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

3. Se una Parte ritiene che una misura fiscale applicata dall'altra Parte arrechi pregiudizio all'attuazione o al funzionamento di disposizioni stipulate nel presente Accordo diverse da quelle di cui al paragrafo 1, le Parti, su richiesta della prima Parte, si consultano a vicenda al fine di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe ed evitando di ricorrere alle procedure di composizione delle controversie di cui al capitolo 14.

Art. 7

Relazione con altri accordi

1. Le Parti riconfermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'Accordo OMC o da qualsiasi altro accordo di cui entrambe le Parti sono firmatarie.

2. In caso di incompatibilità tra il presente Accordo e l'Accordo OMC o qualsiasi altro accordo di cui le Parti sono firmatarie, le Parti si consultano immediatamente a vicenda al fine di trovare una soluzione che soddisfi entrambe, tenendo conto dei principi generali del diritto internazionale.

Art. 8

Accordi preferenziali

1. Il presente Accordo non impedisce il mantenimento o l'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi preferenziali, a condizione che questi non arrechino pregiudizio ai diritti e agli obblighi del presente Accordo.

2. Qualora una Parte istituisca un'unione doganale con una non Parte, dovrà provvedere ad informare l'altra Parte. Su richiesta dell'altra Parte, le Parti avviano delle consultazioni al fine di esaminare il possibile impatto dell'unione doganale sull'attuazione del presente Accordo.

Art. 9

Promozione dello scambio di prodotti ambientali e di servizi legati all'ambiente

1. Le Parti incentivano lo scambio e la diffusione di prodotti ambientali e servizi legati all'ambiente al fine di agevolare l'accesso a tecnologie e a prodotti che perseguono obiettivi di tutela e di sviluppo dell'ambiente, come misure in campo sanitario, prevenzione dell'inquinamento, promozione sostenibile di energie rinnovabili nonché obiettivi legati ai mutamenti climatici.

2. In seno al Comitato misto, le Parti riesaminano periodicamente i progressi realizzati nel perseguimento degli obiettivi definiti al paragrafo 1.

Art. 10

Accordo di attuazione

I governi delle Parti concludono un accordo separato (di seguito denominato «Accordo di attuazione»), che definisce dettagli e procedure per l'attuazione di singole disposizioni del presente Accordo.

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Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Capitolo 2: Scambio di merci Art. 11

Definizioni

Ai fini del presente capitolo: (a) per «misura di salvaguardia bilaterale» s'intende una misura di salvaguardia bilaterale di cui al paragrafo 2 dell'articolo 20; (b) per «dazio doganale sulle esportazioni» s'intende qualsiasi dazio e onere di qualsiasi tipo, ivi comprese tutte le forme di sovrattassa applicate in relazione all'esportazione di un prodotto, escluse le tasse o gli altri oneri commisurati al costo dei servizi prestati imposti compatibilmente con le disposizioni dell'articolo VIII del GATT 1994; (c) per «dazio doganale sulle importazioni» s'intende qualsiasi dazio e onere di qualsiasi tipo, ivi comprese tutte le forme di sovrattassa applicate in relazione all'importazione di un prodotto, ad esclusione: (i) degli oneri equivalenti a una tassa interna applicati compatibilmente con il paragrafo 2 dell'articolo III del GATT 1994, relativamente a prodotti analoghi o direttamente competitivi o sostituibili del territorio doganale di una Parte, o relativamente a prodotti con cui le merci importate sono state fabbricate o prodotte interamente o in parte; (ii) dei dazi antidumping o compensativi applicati conformemente alle leggi e ai regolamenti di una Parte e compatibilmente con le disposizioni dell'articolo VI del GATT 1994, dell'Accordo di attuazione dell'articolo VI del GATT 19948 contenuto nell'allegato 1A dell'Accordo OMC nonché dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative9 contenuto nell'allegato 1A dell'Accordo OMC; oppure (iii) delle tasse o degli altri oneri commisurati ai costi dei servizi prestati, applicati compatibilmente con le disposizioni dell'articolo VIII del GATT 1994; (d) per «valore in dogana di un prodotto» s'intende il valore di prodotti ai fini dell'applicazione ad valorem dei dazi doganali sulle importazioni; (e) per «industria nazionale» s'intende la totalità dei produttori di prodotti analoghi o direttamente competitivi operanti nel territorio doganale di una Parte, o quelli la cui produzione complessiva di prodotti analoghi o direttamente competitivi costituisce una quota consistente della produzione nazionale complessiva di tali prodotti; (f) per «sovvenzioni all'esportazione» si intendono le sovvenzioni all'esportazione elencate al sottoparagrafo 1, dalla lettera (a) alla lettera (f), dell'articolo 9 dell'Accordo sull'agricoltura10 contenuto nell'allegato 1A dell'Accordo OMC (di seguito denominato «Accordo sull'agricoltura»); 8 9 10

RS 0.632.20, allegato 1A.8 RS 0.632.20, allegato 1A.13 RS 0.632.20, allegato 1A.3

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Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

(g) per «prodotto originario» s'intende un prodotto qualificato come prodotto originario nell'allegato II; (h) per «grave pregiudizio» s'intende un danno generale significativo alla posizione di un'industria nazionale; e (i)

Art. 12

per «minaccia di grave pregiudizio» s'intende un grave pregiudizio che, sulla base di fatti e non di sole supposizioni, congetture o remote possibilità, è chiaramente imminente.

Campo di applicazione

Questo capitolo si applica a ogni prodotto scambiato tra i territori doganali delle Parti che rientra in qualsiasi capitolo del Sistema armonizzato, come ivi specificato.

Art. 13

Classificazione dei prodotti

La classificazione dei prodotti scambiati tra i territori doganali delle Parti deve avvenire in conformità al Sistema armonizzato.

Art. 14

Trattamento nazionale

Ogni Parte applica il trattamento nazionale ai prodotti del territorio doganale dell'altra Parte, conformemente all'articolo III del GATT 1994, il quale è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 15

Dazi doganali sulle importazioni

1. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, ogni Parte elimina o riduce i propri dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari propri e dell'altra Parte, importati dal territorio doganale dell'altra Parte, secondo le condizioni e le modalità esposte nel suo elenco contenuto nell'allegato I.

2. Nei casi in cui l'aliquota del dazio doganale sulle importazioni di un particolare prodotto applicata alla nazione più favorita sia inferiore all'aliquota del dazio doganale sulle importazioni applicata in virtù del paragrafo 1 su un prodotto originario classificato nella stessa linea tariffaria di tale particolare prodotto, ogni Parte applica, relativamente a tale prodotto originario, l'aliquota più bassa.

3. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, nessuna delle Parti può aumentare i dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari propri e dell'altra Parte, importati dal territorio doganale dell'altra Parte, oltre il tasso da applicare in conformità alle condizioni e alle modalità esposte nel proprio elenco contenuto nell'allegato I.

Art. 16

Dazi doganali sulle esportazioni

Le Parti si impegnano a non introdurre o mantenere qualsiasi dazio doganale sulle esportazioni di prodotti esportati dal territorio doganale della Parte al territorio doganale dell'altra Parte.

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Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Art. 17

Valutazione in dogana

Al fine di determinare il valore in dogana dei prodotti scambiati tra i territori doganali delle Parti, si applicano le disposizioni della parte I dell'Accordo di attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio 199411 contenuto nell'allegato 1A dell'Accordo OMC, (di seguito denominato «Accordo sulla valutazione in dogana»), il quale è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 18

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

Ogni Parte garantisce che sull'importazione di qualsiasi prodotto del territorio doganale dell'altra Parte o sull'esportazione o la vendita ai fini di esportazione di qualsiasi prodotto destinato al territorio doganale dell'altra Parte, non vengano introdotti o mantenuti, sul proprio territorio doganale, altri divieti o restrizioni, oltre ai dazi sulle importazioni e sulle esportazioni, incompatibili con gli obblighi derivanti dall'articolo XI del GATT 1994 e con altre disposizioni pertinenti dell'Accordo OMC.

Art. 19

Sovvenzioni all'esportazione

Salvo altrimenti disposto nell'allegato I, non vengono introdotte o mantenute sovvenzioni all'esportazione nel territorio doganale di una Parte sui prodotti agricoli elencati nell'allegato 1 dell'Accordo sull'agricoltura.

Art. 20

Misure bilaterali di salvaguardia

1. Conformemente a quanto disposto nel presente articolo, se in seguito all'eliminazione o alla riduzione di un dazio doganale sulle importazioni in virtù dell'articolo 15, un prodotto originario di una Parte viene importato nel territorio doganale dell'altra Parte in quantità talmente elevate, sia in termini assoluti che relativi alla produzione nazionale, e in condizioni tali da costituire un grave pregiudizio o una minaccia di grave pregiudizio per l'industria nazionale della Parte importatrice, quest'ultima può applicare una misura di salvaguardia bilaterale nei limiti strettamente necessari a prevenire, rimediare o agevolare la riparazione di un grave pregiudizio alla propria industria nazionale.

2. Salvo altrimenti disposto nell'allegato I, una Parte può, come misura di salvaguardia bilaterale: (a) sospendere l'ulteriore riduzione dell'aliquota di dazio sulle importazioni del prodotto originario dell'altra Parte come previsto al paragrafo 1; oppure (b) aumentare l'aliquota di dazio sulle importazioni del prodotto originario dell'altra Parte come previsto al paragrafo 1 fino ad un livello che non ecceda il valore inferiore tra:

11

RS 0.632.20, allegato 1A.9

2400

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

(i)

l'aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita sulle importazioni vigente il giorno in cui viene adottata la misura di salvaguardia bilaterale; e (ii) l'aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita sulle importazioni vigente il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente Accordo.

3. Una Parte non può applicare una misura bilaterale di salvaguardia su prodotti originari importati fino al raggiungimento dei contingenti concessi con le aliquote tariffarie applicate in conformità ai termini e alle condizioni esposti nel proprio elenco contenuto nell'allegato I.

4. Una Parte può applicare una misura bilaterale di salvaguardia solo in seguito ad inchiesta condotta dalle sue autorità competenti conformemente alle analoghe procedure previste all'articolo 3 e al paragrafo 2 dell'articolo 4 dell'Accordo sulle misure di salvaguardia12 contenuto nell'allegato 1A dell'Accordo OMC (di seguito denominato «Accordo sulle misure di salvaguardia»). Detta inchiesta dovrebbe in ogni caso essere conclusa entro un anno dalla data in cui ha avuto inizio.

5. In merito ad una misura bilaterale di salvaguardia, occorre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni e limitazioni: (a) Una parte notifica immediatamente per iscritto all'altra Parte: (i) l'apertura di un'inchiesta di cui al paragrafo 4 riguardante l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio e le relative motivazioni; e (ii) la decisione di applicare o di prorogare una misura bilaterale di salvaguardia.

(b) La Parte notificatrice di cui al sottoparagrafo (a) fornisce all'altra Parte insieme alla notifica tutte le informazioni del caso, tra cui: (i) relativamente al sottoparagrafo (a)(i), in aggiunta alle motivazioni che hanno portato all'apertura dell'inchiesta, una descrizione precisa del prodotto originario oggetto dell'inchiesta e le sue sottovoci nel Sistema armonizzato, il periodo da coprire con l'inchiesta e la data di apertura dell'inchiesta, e (ii) relativamente al sottoparagrafo (a)(ii), la prova di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio causato dall'aumento delle importazioni del prodotto originario, una descrizione precisa del prodotto originario soggetto alla misura bilaterale di salvaguardia proposta e le sue sottovoci nel Sistema armonizzato, una descrizione precisa
della misura bilaterale di salvaguardia, nonché la data di introduzione e la durata presunta di tale misura.

(c) La Parte che propone l'applicazione o la proroga di una misura bilaterale di salvaguardia dovrà dare adeguato spazio a consultazioni preliminari con l'altra Parte, al fine di esaminare le informazioni ottenute dall'inchiesta di cui al paragrafo 4, scambiarsi le opinioni in merito alla misura bilaterale di 12

RS 0.632.20, allegato 1A.14

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salvaguardia e raggiungere un accordo sulla compensazione previsto al paragrafo 6.

(d) Non si possono mantenere misure bilaterali di salvaguardia salvo nella misura e per il periodo di tempo necessario ad impedire un grave pregiudizio o a porvi rimedio e a facilitare l'adeguamento, purché tale periodo di tempo non superi i due anni. Tuttavia, in circostanze del tutto eccezionali, è possibile prorogare una misura bilaterale di salvaguardia, purché la durata totale della misura, comprensiva delle proroghe, non superi i tre anni. Al fine di favorire l'adeguamento a una situazione in cui la durata prevista della misura di salvaguardia sia superiore ad un anno, la Parte che la mantiene provvederà a liberalizzarla progressivamente, ad intervalli regolari, nel corso del periodo di applicazione.

(e) Una misura bilaterale di salvaguardia non potrà essere applicata una seconda volta all'importazione di un prodotto originario che è già stato oggetto della stessa misura, per un periodo di tempo uguale a quello della precedente applicazione o comunque non inferiore a un anno.

(f) Al termine di una misura bilaterale di salvaguardia, l'aliquota del dazio sulle importazioni del prodotto originario in questione dovrà essere quella che sarebbe stata applicata se non fosse entrata in vigore la misura di salvaguardia.

6. (a) La Parte che propone di applicare o prorogare una misura bilaterale di salvaguardia deve fornire all'altra Parte adeguati e concordati strumenti di compensazione commerciale, sotto forma di concessioni di dazi doganali sulle importazioni il cui valore sia sostanzialmente equivalente a quello dei dazi supplementari sulle importazioni previsti in virtù dell'applicazione della misura bilaterale di salvaguardia.

(b) Se le Parti non riescono a concordare una compensazione entro 30 giorni dall'apertura delle consultazioni conformemente al sottoparagrafo 5(c), la Parte sul cui prodotto originario è applicata la misura bilaterale di salvaguardia è libera di sospendere l'applicazione di concessioni sui dazi doganali sulle importazioni, secondo quanto previsto nel presente capitolo, che equivalgono sostanzialmente alla misura bilaterale di salvaguardia. La Parte che esercita il diritto di sospensione può sospendere l'applicazione di concessioni su dazi doganali sulle importazioni solo per il tempo
minimo necessario a raggiungere effetti sostanzialmente equivalenti e solo per il periodo in cui si applica la misura bilaterale di salvaguardia.

7. Ogni Parte garantisce l'amministrazione coerente, imparziale e ragionevole delle proprie leggi e dei propri regolamenti inerenti le misure bilaterali di salvaguardia.

8. Nell'applicazione di una misura bilaterale di salvaguardia, ogni Parte si impegna a seguire procedure eque, tempestive, trasparenti ed efficaci.

9. (a) In circostanze critiche in cui un ritardo provocherebbe un danno al quale sarebbe difficile porre rimedio, una Parte può applicare una misura bilaterale di salvaguardia provvisoria, salvo altrimenti disposto nell'allegato I, sotto 2402

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

forma di una misura esposta nel sottoparagrafo 2(a) o 2(b), successivamente alla determinazione preliminare di prove evidenti del fatto che l'aumento delle importazioni di un prodotto originario dell'altra Parte abbia arrecato o minacci di arrecare un grave pregiudizio ad un'industria nazionale del proprio territorio doganale.

(b) Prima di adottare una misura bilaterale di salvaguardia provvisoria di cui al sottoparagrafo (a), una Parte ne informa l'altra Parte tramite notifica scritta.

Immediatamente dopo l'applicazione della misura bilaterale di salvaguardia provvisoria, le Parti avviano le consultazioni in merito all'applicazione della misura stessa.

(c) La durata della misura bilaterale di salvaguardia provvisoria di cui al sottoparagrafo (a) non può superare i 200 giorni. Durante questo periodo devono essere soddisfatti i requisiti pertinenti esposti al paragrafo 4. La durata della misura bilaterale di salvaguardia provvisoria rientra nel calcolo del periodo di cui al sottoparagrafo 5(d).

(d) Il sottoparagrafo 5(f) e i sottoparagrafi 7 e 8 si applicano, mutatis mutandis, alla misura bilaterale di salvaguardia provvisoria di cui al sottoparagrafo (a).

Il dazio doganale sulle importazioni imposto in seguito alla misura bilaterale di salvaguardia provvisoria dovrà essere rimborsato se dalla successiva inchiesta di cui al sottoparagrafo 4 non risulta che l'aumento delle importazioni di un prodotto originario dell'altra Parte abbia arrecato o minacci di arrecare un grave pregiudizio a un'industria nazionale.

10. La notifica scritta di cui ai paragrafi 5(a) e 9(b) e qualsiasi altra comunicazione tra le Parti inerente questo articolo vanno redatte in inglese.

11. Se necessario, le Parti riesaminano le disposizioni del presente articolo dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo o successivamente.

12. Nulla di quanto formulato in questo capitolo può impedire a una Parte di applicare misure di salvaguardia su un prodotto originario dell'altra Parte in conformità: (a) all'articolo XIX del GATT 1994 e all'Accordo sulle misure di salvaguardia; oppure (b) all'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura.

Art. 21

Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Nulla di quanto formulato in questo capitolo deve essere inteso in modo da impedire ad una Parte di adottare misure per finalità legate alla bilancia dei pagamenti. La Parte che adotta tale misura deve farlo in conformità alle condizioni e le procedure stabilite all'articolo XII del GATT 1994 e con l'Intesa sulle disposizioni in merito alla bilancia dei pagamenti13 del GATT esplicitata nell'allegato 1A dell'Accordo OMC.

13

RS 0.632.20, allegato 1A.1.c

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2. Nulla di quanto formulato in questo capitolo può precludere il ricorso di una Parte a controlli o restrizioni sugli scambi in conformità agli articoli dell'Accordo del Fondo Monetario Internazionale14.

Art. 22

Eccezioni generali e di sicurezza

Ai fini del presente capitolo si applicano gli articoli XX e XXI del GATT 1994, che sono inseriti nel presente Accordo e ne costituiscono parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 23

Regole di origine

Le disposizioni relative alle regole di origine sono esplicitate nell'allegato II.

Art. 24

Procedure operative per lo scambio di merci

A partire dall'entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato misto adotta procedure operative per lo scambio di merci che forniscono regolamenti dettagliati in virtù dei quali le autorità competenti delle Parti mettono in atto le loro funzioni previste in questo capitolo.

Art. 25

Riesame generale

Le Parti intraprendono un riesame generale delle disposizioni del presente capitolo e degli elenchi delle Parti contenuti nell'allegato I il quinto anno civile successivo all'anno civile in cui il presente Accordo entra in vigore. In seguito a tale riesame, le Parti possono concordare l'apertura di negoziati sulle possibilità di migliorare l'accesso al mercato previsto in questo capitolo e gli elenchi delle Parti.

Capitolo 3: Procedure doganali e agevolazioni commerciali Art. 26

Campo di applicazione

1. Il presente capitolo si applica alle procedure doganali necessarie per lo sdoganamento dei prodotti scambiati tra i territori doganali delle Parti.

2. Le parti attuano il presente capitolo in conformità alle loro rispettive disposizioni legislative e regolamentari e nell'ambito delle risorse di cui dispongono le rispettive autorità doganali.

14

RS 0.979.1

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Art. 27

Definizioni

Ai fini del presente capitolo: (a) per «Convenzione ATA» s'intende la Convenzione doganale sul Carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci, siglata a Bruxelles il 6 dicembre 1961; (b) per «autorità doganale» s'intende l'autorità doganale quale definita al paragrafo (c) dell'articolo I dell'allegato II; e (c) per «leggi doganali» si intendono le leggi e i regolamenti amministrati e applicati da ogni Parte, concernenti l'importazione, l'esportazione e il transito di prodotti, in relazione a dazi doganali e altri oneri e tasse, o i divieti, le restrizioni e altri analoghi controlli, che rientrano nelle competenze dell'autorità doganale di una Parte.

Art. 28

Trasparenza

1. Ogni Parte garantisce che tutte le informazioni pertinenti in merito all'applicazione generale delle proprie leggi doganali siano messe prontamente a disposizione di qualunque persona interessata.

2. Qualora un'informazione messa a disposizione debba essere revisionata in seguito a modifiche delle leggi doganali, ogni Parte mette a disposizione l'informazione revisionata con sufficiente anticipo rispetto all'entrata in vigore delle modifiche, così da consentire alle persone interessate di prenderne atto, a meno che sussistano divieti a tale notifica anticipata.

3. Su richiesta di qualsiasi persona interessata delle Parti, ogni Parte fornisce con la massima rapidità e accuratezza possibile informazioni inerenti le questioni doganali specifiche richieste dalla persona interessata e relative alle proprie leggi doganali.

Ogni Parte non si limita a fornire solamente le informazioni specificamente richieste, bensì anche tutte le informazioni pertinenti di cui si ritiene che la persona interessata dovrebbe essere messa al corrente.

Art. 29

Sdoganamento

1. Le Parti applicano le loro rispettive procedure di sdoganamento in modo prevedibile, coerente e trasparente.

2. Ai fini di velocizzare le operazioni di sdoganamento dei prodotti scambiati tra i territori doganali delle Parti, ogni Parte: (a) fa ricorso alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione; (b) semplifica le proprie procedure doganali; (c) armonizza le proprie procedure doganali, nella misura del possibile, con le norme internazionali e le prassi raccomandate di pertinenza, come quelle adottate sotto l'egida del Consiglio di cooperazione doganale; e (d) promuove la cooperazione, ove opportuno, tra l'autorità doganale e:

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(i) altre autorità doganali della Parte; (ii) le attività commerciali della Parte; e (iii) le autorità doganali di parti non aderenti.

3. Ogni Parte mette a disposizione delle parti coinvolte strumenti facilmente accessibili per la revisione amministrativa e giudiziaria delle proprie azioni amministrative relative a questioni doganali.

Art. 30

Ammissione temporanea e prodotti in transito

1. Ogni Parte persevera nell'agevolare le procedure per l'ammissione temporanea di prodotti scambiati tra i territori doganali delle Parti in conformità con la Convenzione ATA.

2. Ogni Parte persevera nell'agevolare lo sdoganamento di prodotti in transito da o verso il territorio doganale dell'altra Parte conformemente al paragrafo 3 dell'articolo V del GATT 1994.

3. Le Parti si adoperano per promuovere, tramite seminari e corsi, l'utilizzo di carnet ATA conformemente alla Convenzione per l'ammissione temporanea di prodotti e l'agevolazione dello sdoganamento di prodotti in transito nei territori delle Parti o di parti non aderenti.

4. Ai fini del presente articolo, per «ammissione temporanea» si intendono le procedure doganali in base alle quali certi prodotti possono, se sussistono determinate condizioni, essere introdotti in un territorio doganale ed esonerati totalmente o parzialmente dal pagamento di dazi doganali. Tali prodotti devono essere importati per scopi specifici e destinati ad essere riesportati entro un determinato periodo di tempo senza aver subito alcuna modifica, salvo il normale deprezzamento dovuto all'uso che ne è fatto.

Art. 31

Collaborazione e scambio di informazioni

1. Le Parti collaborano e si scambiano informazioni in materia di procedure doganali, ivi compresa l'applicazione di misure contro il traffico di prodotti vietati e l'importazione e l'esportazione di prodotti sospettati di violare i diritti di proprietà intellettuale.

2. Il paragrafo 1 dell'articolo 5 non si applica allo scambio di informazioni esposto nel presente articolo.

3. Il capitolo 2 dell'Accordo di attuazione fornisce i dettagli e le procedure per l'attuazione della collaborazione e dello scambio di informazioni, ivi compreso lo scambio di informazioni confidenziali, di cui al presente articolo.

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Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Art. 32

Sottocomitato per le regole di origine, le procedure doganali e le agevolazioni commerciali

Ai fini dell'effettiva attuazione e operatività del presente capitolo, il sottocomitato per le regole di origine, le procedure doganali e le agevolazioni commerciali istituito ai sensi dell'articolo XXX dell'allegato II esercita le funzioni di cui al detto articolo.

Capitolo 4: Misure sanitarie e fitosanitarie Art. 33

Campo di applicazione

Il presente articolo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominate «SFS») delle Parti disciplinate dall'Accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie contenuto nell'allegato 1A dell'Accordo OMC (di seguito denominato «Accordo SFS»), che, direttamente o indirettamente, può riguardare lo scambio di merci tra le Parti.

Art. 34

Diritti e obblighi

Per quanto concerne i diritti e gli obblighi delle Parti in merito alle misure SFS, si applica l'Accordo SFS.

Art. 35

Consultazioni su questioni SFS

1. In data e luogo previamente concordati, le Parti tengono consultazioni su base scientifica per identificare e affrontare questioni specifiche che possono risultare dall'applicazione di misure SFS, con l'obiettivo di giungere a soluzioni accettabili per entrambe.

2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 sono tenute da funzionari governativi delle Parti in possesso delle competenze necessarie ad affrontare le questioni in esame.

Art. 36

Non applicazione del capitolo 14

Il capitolo 14 non si applica a questo capitolo.

Capitolo 5: Regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità Art. 37

Campo di applicazione

1. Il presente capitolo si applica ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità quali definiti nell'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi contenuto nell'allegato 1A dell'Accordo OMC (di seguito denominato «Accordo TBT»).

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2. Il presente capitolo si applica ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità in relazione a qualsiasi prodotto, indipendentemente dalla sua origine.

3. Il presente capitolo non si applica alle specifiche in materia di acquisti elaborate da organismi governativi per le necessità di produzione e di consumo di organismi governativi e alle misure sanitarie e fitosanitarie quali definite nell'Accordo SFS.

4. Per quanto concerne i diritti e gli obblighi delle Parti in merito ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità, si applica l'Accordo TBT, salvo altrimenti disposto nel presente capitolo.

Art. 38

Collaborazione

1. Al fine di garantire che i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità non pongano inutili ostacoli allo scambio di merci tra le Parti, le Parti consolidano, ove possibile, la loro collaborazione in ambito di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità. Ove opportuno, ciò dovrebbe portare alla stipula di accordi specifici di settore.

2. La collaborazione ai sensi del paragrafo 1 comprende: (a) lo scambio di informazioni su regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità delle Parti, ivi comprese le informazioni riguardanti l'armonizzazione dei regolamenti delle Parti con le norme internazionali; (b) la partecipazione congiunta, ove opportuno, ad attività connesse ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità presso fori internazionali e regionali; e (c) il rafforzamento del ruolo delle norme internazionali come base di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformità; e, in particolare, la promozione dell'accreditamento di organismi di valutazione della conformità e l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità sulla base di norme internazionali pertinenti.

Art. 39

Punto di informazione

Ogni parte designa un punto di informazione per rispondere a qualsiasi ragionevole quesito dell'altra Parte riguardante regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità e, ove opportuno, fornire all'altra Parte altre informazioni pertinenti di cui si ritiene che essa debba essere messa al corrente.

Art. 40

Accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità

1. Nei casi in cui sia richiesta un'esplicita garanzia di conformità a regolamenti tecnici per un prodotto particolare, ogni Parte garantisce che ai fornitori di tale prodotto importato dell'altra Parte sia consentito l'accesso a condizioni non discriminatorie.

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2. Ogni Parte garantisce, se possibile, che i risultati delle procedure di valutazione della conformità dell'altra Parte siano accettati, anche se tali procedure differiscono dalle proprie, purché sia certo che tali procedure offrono una garanzia di conformità ai regolamenti tecnici applicabili o a norme equivalenti alle proprie procedure. A questo proposito, l'accreditamento di organismi di valutazione della conformità in osservanza di norme pertinenti o guide pubblicate dagli organismi internazionali di normalizzazione costituisce una presunzione confutabile di adeguata competenza tecnica.

3. Le Parti riconoscono la necessità di consultazioni preliminari al fine di pervenire ad un accordo reciprocamente soddisfacente in merito a tali questioni, come previsto nei paragrafi 1.1 e 1.2 dell'articolo 6 dell'Accordo TBT. Tali consultazioni si tengono in sede di sottocomitato per i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 41.

4. Su richiesta dell'altra Parte e ove opportuno, la Parte spiega le motivazioni per cui non ha accettato i risultati delle procedure di valutazione della conformità dell'altra Parte.

Art. 41

Sottocomitato per i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità

1. Ai fini dell'effettiva attuazione e operatività del presente capitolo, si istituisce il sottocomitato per i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità (di seguito denominato «sottocomitato» in questo articolo).

2. Il sottocomitato ha le seguenti funzioni: (a) coordinare e agevolare la cooperazione conformemente al presente capitolo; (b) riesaminare l'attuazione e il funzionamento del presente capitolo; (c) discutere su ogni questione legata al presente capitolo con l'obiettivo di trovare una soluzione reciprocamente accettabile; (d) intraprendere consultazioni su questioni legate a regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità; (e) comunicare le proprie conclusioni al Comitato misto; e (f) eseguire altri compiti che gli sono stati assegnati dal Comitato misto.

3. Il sottocomitato deve essere composto da rappresentanti dei governi delle Parti e può invitare rappresentanti di enti di pertinenza diversi dai governi delle Parti. Tutti i rappresentanti devono essere in possesso delle competenze necessarie relative alle questioni da trattare. Il sottocomitato può istituire gruppi di lavoro ad hoc per l'espletamento di compiti specifici.

4. Il sottocomitato si riunisce in data e luogo concordati dalle Parti.

Art. 42

Non applicazione del capitolo 14

Il capitolo 14 non si applica al presente capitolo.

2409

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Capitolo 6: Scambio di servizi Art. 43

Ambito di applicazione e copertura

1. Il presente capitolo si applica alle misure di una Parte che incidono sullo scambio di servizi effettuato da governi e autorità centrali, regionali o locali nonché da organismi non governativi nell'esercizio dei poteri delegati da governi e autorità centrali, regionali o locali. Si applica a tutti i settori di servizi.

2. Relativamente ai servizi di trasporto aereo, il presente capitolo non si applica alle misure concernenti i diritti di traffico, comunque concessi, o alle misure concernenti i servizi direttamente connessi all'esercizio di diritti di traffico, fatta eccezione per le misure concernenti: (a) i servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili; (b) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; oppure (c) i sistemi telematici di prenotazione (STP).

3. Le disposizioni citate dall'articolo 45 all'articolo 47 non si applicano a leggi, regolamenti o prescrizioni che disciplinano l'appalto pubblico di servizi acquistati per scopi governativi e non ai fini di una rivendita commerciale o di una fornitura di servizi per una vendita commerciale.

Art. 44

Definizioni

Ai fini del presente capitolo: (a) la voce «servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili» si riferisce agli interventi di questo tipo effettuati su un aeromobile, o una parte di aeromobile che non sia in servizio, e non comprendono la cosiddetta manutenzione di servizio; (b) per «presenza commerciale» s'intende qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale, anche mediante: (i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica; oppure (ii) la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza; nell'area di una Parte agli effetti di fornire un servizio; (c) per «sistemi telematici di prenotazione (STP)» si intendono i servizi forniti tramite sistemi computerizzati contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, attraverso i quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti; (d) la voce «imposte dirette» comprende tutte le imposte sul reddito complessivo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, ivi comprese imposte sui redditi da alienazione di beni, imposte su proprietà

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Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

immobiliari, eredità e donazioni, nonché imposte sul monte salari versato dalle imprese nonché le imposte sulle plusvalenze.

(e) per «persona giuridica» s'intende qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato , ivi comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; (f) una persona giuridica è: (i) «posseduta» da persone di una Parte se oltre il 50 percento del suo capitale di rischio è di piena proprietà delle persone di tale Parte; (ii) «controllata» da persone di una Parte, se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato; (iii) «affiliata» ad un'altra persona, se una di esse controlla l'altra, o entrambe sono controllate da una stessa persona; (g) per «persona giuridica di una Parte» s'intende una persona giuridica che sia: (i) costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi di tale Parte e che svolga attività commerciali concrete nell'area di: (A) una delle due Parti; oppure (B) qualsiasi membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e sia posseduta o controllata da persone fisiche di tale Parte o da persone giuridiche che soddisfino tutte le condizioni del sottoparagrafo (A); oppure (ii) nel caso della fornitura di un servizio tramite una presenza commerciale, che sia posseduta e controllata da: (A) persone fisiche di tale Parte; oppure (B) persone giuridiche di tale Parte come definite al sottoparagrafo (i); (h) per «misura» si intende qualsiasi misura adottata da una Parte, sotto forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o qualsivoglia altra forma; (i)

la voce «misure adottate da una Parte che incidono sugli scambi di servizi» comprende le misure riguardanti quanto segue: (i) l'acquisto, il pagamento o l'utilizzo di un servizio; (ii) l'accesso e il ricorso in occasione della fornitura di un servizio, a servizi che tale Parte chiede siano offerti al pubblico in generale; (iii) la presenza, ivi compresa la presenza commerciale, di persone dell'altra Parte per la fornitura di un servizio nell'area della Parte;

(j)

per «prestatore monopolista di un servizio» s'intende qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che in un particolare mercato dell'area di una Parte è autorizzato o nominato in via formale o di fatto da tale Parte come fornitore esclusivo di quel servizio;

2411

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(k) per «persona fisica di una Parte» s'intende una persona fisica che, in base alla legislazione di tale Parte, è: (i) relativamente al Giappone, un cittadino del Giappone; oppure (ii) relativamente alla Svizzera: (A) un cittadino della Svizzera; o (B) una persona residente a titolo permanente in Svizzera; (l)

per «persona» s'intende una persona fisica o una persona giuridica;

(m) per «vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aerei» s'intendono le possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente i propri servizi di trasporto aereo, ivi compresi tutti gli aspetti della commercializzazione, quali ricerche di mercato, pubblicità e distribuzione. Queste attività non comprendono la tariffazione dei servizi di trasporto aereo né le condizioni applicabili; (n) la voce «servizi» comprende qualsiasi servizio in qualsiasi settore ad eccezione dei servizi forniti nell'esercizio di poteri governativi; (o) per «consumatore di servizi» s'intende qualsiasi persona che riceve o utilizza un servizio; (p) per «servizio fornito dall'altra Parte» s'intende un servizio fornito: (i) dall'area o nell'area dell'altra Parte o, nel caso di trasporto marittimo, da una nave registrata a norma delle leggi dell'altra Parte, o da una persona facente capo all'altra Parte che fornisce il servizio attraverso la gestione di una nave e/o il suo utilizzo totale o parziale; oppure (ii) in caso di fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale o la presenza di persone fisiche, da un prestatore di servizi dell'altra Parte; (q) per «un servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi» s'intende qualsiasi servizio che non è fornito su base commerciale, né in concorrenza con uno o più fornitori di servizi; (r) per «prestatore di servizi» s'intende qualsiasi persona che fornisce o cerca di fornire un servizio; Nota: Nel caso in cui il servizio non venga fornito o tentato di essere fornito direttamente da una persona giuridica bensì tramite altre forme di presenza commerciale, quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, al prestatore di servizi (ossia la persona giuridica) sarà comunque accordato, in virtù di tale presenza commerciale, il trattamento previsto per i fornitori di servizi a norma del presente capitolo. Tale trattamento sarà esteso alla presenza commerciale tramite la quale il servizio viene fornito o tentato di essere fornito e non deve essere esteso a nessun'altra parte del prestatore di servizio che si trovi al di fuori dell'area di una Parte in cui il servizio è fornito o tentato di essere fornito.

(s) la voce «fornitura di un servizio» comprende la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio; (t)

2412

per «scambio di servizi» s'intende la fornitura di un servizio:

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(i)

dall'area di una Parte all'area dell'altra Parte («modalità di fornitura transfrontaliera»); (ii) nell'area di una Parte ad un consumatore di servizi dell'altra Parte («modalità di consumo all'estero»); (iii) da parte di un prestatore di servizi di una Parte, attraverso la presenza commerciale nell'area dell'altra Parte («modalità della presenza commerciale»); (iv) da parte di un prestatore di servizi di una Parte, attraverso la presenza, nell'area dell'altra Parte, di persone fisiche di una Parte («modalità della presenza di persone fisiche»); (u) per «diritti di traffico» s'intende il diritto per i servizi aerei, di linea e non di linea, di operare e/o trasportare passeggeri, merci e posta a fronte di corrispettivo o nolo da, verso, all'interno o al di sopra di una Parte, ivi compresi i punti da servire, le rotte sulle quali operare, i tipi di traffico da gestire, le capacità da fornire, le tariffe da applicare e le relative condizioni, nonché i criteri per la designazione di compagnie aeree, ivi compresi criteri quali numero, proprietà e controllo.

Art. 45

Trattamento della nazione più favorita

1. Fatte salve le misure adottate in osservanza dell'articolo VII del GATS, e salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui all'articolo 57, per quanto concerne tutte le misure che incidono sulla fornitura di servizi, una Parte è tenuta ad accordare ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte, in via immediata e incondizionata, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi non Parte.

2. Le disposizioni del presente capitolo non devono interpretarsi nel senso di impedire ad una Parte di conferire o accordare vantaggi a Paesi limitrofi al fine di agevolare gli scambi, limitatamente a zone contigue di frontiera, di servizi che siano prodotti e consumati localmente.

3. Il trattamento concesso in base ad altri accordi stipulati da una Parte e notificati ai sensi dell'articolo V o all'articolo Vbis del GATS non è assoggettato al paragrafo 1.

4. Se una Parte conclude o emenda un accordo del tipo di cui al paragrafo 3, essa deve notificarlo senza indugio all'altra Parte e adoperarsi per accordare all'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto da tale accordo. La prima Parte è tenuta, su richiesta dell'altra Parte, a negoziare l'inserimento all'interno del presente accordo di un trattamento non meno favorevole da quello previsto dal precedente accordo.

Art. 46

Accesso al mercato

1. Per quanto concerne l'accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura definite al paragrafo (t) dell'articolo 44, una Parte accorderà ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento in conformità al proprio elenco di esenzioni di cui all'articolo 57.

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Nota: Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui all'articolo 57, per quanto concerne l'accesso al mercato, qualora il trasferimento di capitali oltre confine costituisca una parte essenziale del servizio fornito secondo la modalità di fornitura di cui al sottoparagrafo (t)(i) dell'articolo 44, una Parte è tenuta a consentire tale movimento di capitali. Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui all'articolo 57, per quanto concerne l'accesso al mercato, qualora un servizio venga fornito secondo la modalità di fornitura di cui al sottoparagrafo (t)(iii) dell'articolo 44, una Parte è tenuta a consentire i relativi trasferimenti di capitali nel proprio territorio.

2. Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui all'articolo 57, una Parte dovrà astenersi dal mantenere o dall'adottare, né sulla base di una suddivisione regionale né sulla base del proprio intero territorio, misure definite come: (a) limitazioni al numero di prestatori di servizi, sia sotto forma di contingenti numerici, monopoli e concessioni di diritti in esclusiva che di imposizione di una verifica della necessità economica; (b) limitazioni al valore totale delle transazioni o dell'attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; (c) limitazioni al numero totale delle operazioni di servizio o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica.

Nota: Il presente sottoparagrafo non copre le misure di una Parte che limitano i fattori produttivi per la fornitura di servizi.

(d) limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un particolare settore di servizi o che un prestatore di servizi può impiegare e che sono necessarie, e direttamente collegate alla fornitura di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; (e) misure che limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture con le quali un fornitore di servizi può svolgere la sua attività; e (f) limitazioni alla partecipazione di capitale straniero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti individuali o collettivi.

Art. 47

Trattamento nazionale

1. Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui all'articolo 57, per quanto concerne tutte le misure riguardanti la fornitura di servizi, ogni Parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e fornitori di servizi nazionali.

Nota: Le disposizioni del presente articolo non sono da interpretarsi nel senso di imporre ad una Parte di compensare eventuali svantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi o i prestatori di servizi pertinenti sono stranieri.

2. Una Parte può adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali.

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3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a favore di servizi o fornitori di servizi di una Parte rispetto ad analoghi servizi o prestatori di servizi dell'altra Parte.

4. Una Parte non può appellarsi a questo articolo nelle procedure di risoluzione delle controversie di cui al capitolo 14 relativamente ad una misura dell'altra Parte che rientra nell'ambito di un accordo internazionale tra le Parti per evitare la doppia imposizione.

Art. 48

Regolamentazione interna

1. Ogni Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale riguardanti lo scambio di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale.

2. Qualora per la fornitura di un servizio sia necessaria l'autorizzazione di una Parte, le autorità competenti di tale Parte provvedono, entro un termine ragionevole dopo la presentazione della domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e dei regolamenti di tale Parte, ad informare il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su istanza del richiedente, le autorità competenti di tale Parte forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti lo stato della domanda.

3. Ogni Parte deve prevedere procedure adeguate per la verifica della competenza dei professionisti di un'altra Parte.

4. (a) Ogni Parte applica requisiti, procedure e norme tecniche in materia di licenze e qualificazioni che: (i) si basano su criteri obiettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio; (ii) non sono più gravosi di quanto necessario per garantire la qualità del servizio; e (iii) nel caso di procedure in materia di licenza e procedure di verifica inerenti norme tecniche e requisiti di qualificazione, non costituiscono in sé una limitazione alla fornitura del servizio.

(b) Nel determinare se una Parte è conforme agli obblighi previsti dal sottoparagrafo (a), si terrà conto delle norme stabilite da organizzazioni internazionali pertinenti applicate da tale Parte.

Nota: «Organizzazioni internazionali pertinenti» si riferisce a organismi internazionali la cui adesione è aperta agli organi pertinenti di entrambe le Parti.

5. I paragrafi dall'1 al 4 sono vincolanti per una Parte solo relativamente ai settori nei quali essa ha assunto specifici impegni nel suo elenco ai sensi del GATS.

Nota: Ai fini del presente paragrafo, per «settore» s'intende uno o più settori, o tutti i sottosettori del servizio in questione, come specificato nell'elenco di ogni Parte ai sensi del GATS.

6. Ogni Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, tribunali o procedure di ordine giuridico, arbitrale o amministrativo che provvedano, su richiesta di un prestatore di servizi interessato dell'altra Parte, ad esaminare tempestivamente le decisioni amministrative concernenti lo scambio di servizi e, se del caso, a definire gli opportuni rimedi. Qualora tali procedure non siano indipendenti dall'ente preposto 2415

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alla decisione amministrativa in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.

7. Le Parti riesaminano congiuntamente i risultati delle negoziazioni disciplinate nel paragrafo 4 dell'articolo VI del GATS al fine di integrare nel presente capitolo, ove opportuno, le disposizioni concordate in tali negoziazioni.

Art. 49

Riconoscimento

1. Ai fini dell'adempimento, in tutto o in parte, delle pertinenti norme o dei criteri per l'autorizzazione, la concessione di licenze o di certificati di prestatori di servizi, ogni Parte prende in considerazione le richieste dell'altra Parte in merito al riconoscimento della formazione o dell'esperienza conseguita, dei requisiti soddisfatti ovvero delle licenze o dei certificati concessi in tale altra Parte. Tale riconoscimento si potrà basare su un accordo o un'intesa con tale altra Parte, o essere accordato unilateralmente.

2. Laddove una Parte riconosca, tramite un accordo o un'intesa, la formazione o l'esperienza conseguita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati rilasciati in una non Parte, essa offre all'altra Parte adeguate opportunità di negoziare la propria adesione a tale accordo o intesa, esistente o futuro, ovvero di negoziare un accordo o un'intesa comparabili con tale Parte. Ove il riconoscimento venga accordato autonomamente da una Parte, quest'ultima offre all'altra Parte adeguate opportunità di dimostrare che la formazione o l'esperienza conseguita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati concessi in tale altra Parte vengano analogamente riconosciuti.

3. Una Parte si astiene dall'accordare il riconoscimento secondo modalità che costituirebbero un mezzo di discriminazione tra i Paesi nell'applicazione di norme o criteri per l'autorizzazione, la concessione di licenze o certificati di prestatori di servizi, o una restrizione dissimulata agli scambi di servizi.

Art. 50

Circolazione di persone fisiche

1. Il presente articolo si applica alle misure concernenti persone fisiche che sono prestatori di servizi di una Parte, nonché persone fisiche di una Parte impiegate presso un prestatore di servizi di una Parte, per quanto concerne la fornitura di un servizio.

2. Il presente capitolo non si applica a misure concernenti persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né si applica a misure riguardanti cittadinanza, residenza o occupazione a titolo permanente.

3. Nell'allegato VIII sono contenuti gli impegni specifici di una Parte che si applicano alle misure concernenti la circolazione di persone fisiche dell'altra Parte che fornisce i servizi. Le persone fisiche contemplate dall'allegato VIII saranno autorizzate a fornire il servizio secondo le condizioni esposte nel presente capitolo.

4. Ai fini del presente capitolo si applica il paragrafo 3 dell'articolo 62, mutatis mutandis.

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Art. 51

Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

1. Ciascuna Parte garantisce che i fornitori di servizi in regime di monopolio nell'ambito della propria area non agiscano, nel fornire il servizio nel mercato di pertinenza, in modo incompatibile con gli obblighi assunti ai sensi delle disposizioni citate dall'articolo 45 all'articolo 47.

2. Ove un prestatore di servizi monopolista di una Parte operi in regime di concorrenza, direttamente o attraverso una società collegata, nell'erogazione di un servizio che non rientra nei suoi diritti di monopolio, tale Parte garantisce che il fornitore in questione non abusi della propria posizione di monopolio per operare nella propria area in maniera incompatibile con gli obblighi assunti da tale Parte ai sensi degli articoli 45 e 46.

3. Il presente articolo si applica inoltre ai casi di prestatori esclusivi di servizi, laddove una Parte, in via formale o di fatto: (a) autorizzi o istituisca un numero limitato di prestatori di servizi; e (b) impedisca in misura sostanziale la concorrenza tra tali fornitori nella propria area.

Art. 52

Prassi commerciali

1. Le Parti riconoscono che determinate prassi commerciali adottate da prestatori di servizi, diverse da quelle contemplate dall'articolo 51, possono frenare la concorrenza e di conseguenza limitare il commercio dei servizi.

2. Fatto salvo quanto disposto nel capitolo 10, ciascuna Parte procede, su richiesta dell'altra Parte, a consultazioni nell'intento di sopprimere eventuali prassi di cui al paragrafo 1. La Parte interessata considera a fondo e con comprensione tale richiesta e collabora fornendo informazioni non confidenziali di dominio pubblico pertinenti alla materia in questione. La Parte interessata fornisce inoltre ulteriori informazioni disponibili alla Parte richiedente, fermo restando le proprie leggi nazionali e la conclusione di un accordo soddisfacente in merito alla tutela di informazioni riservate da parte della Parte richiedente.

Art. 53

Pagamenti e trasferimenti

1. Ad eccezione delle circostanze previste nell'articolo 54, una Parte si astiene dall'imporre restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti e transazioni di capitale relative allo scambio di servizi.

2. Nulla di quanto contenuto nel presente capitolo influisce sui diritti e sugli obblighi delle Parti, in qualità di membri del Fondo Monetario Internazionale, derivanti dallo Statuto del Fondo Monetario Internazionale, ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutari in conformità degli accordi statutari, purché una Parte si astenga dall'imporre restrizioni a transazioni di capitale incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente capitolo inerenti tali transazioni, salvo quanto disposto all'articolo 54, o su richiesta del Fondo Monetario Internazionale.

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Art. 54

Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.

2. Ove sussistano, ovvero rischino di sussistere, gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna, una Parte ha facoltà di adottare o tenere in essere restrizioni agli scambi di servizi, ivi compresi i pagamenti o i trasferimenti relativi a transazioni.

3. Le restrizioni adottate o mantenute da una Parte di cui al paragrafo 2: (a) garantiscono che all'altra Parte venga riservato un trattamento non meno favorevole di quello applicato a qualsiasi non Parte; (b) sono compatibili con gli accordi statutari del Fondo Monetario Internazionale; (c) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra Parte; (d) non sono superiori a quanto necessario per affrontare le circostanze descritte al paragrafo 2; e (e) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 2.

4. Nel determinare l'incidenza di tali restrizioni, una Parte può dare priorità alla fornitura dei servizi maggiormente essenziali per il proprio programma economico.

Tuttavia, tali restrizioni non sono adottate o tenute in essere allo scopo di proteggere un particolare settore di servizi.

5. Qualsiasi restrizione adottata o tenuta in essere da una Parte ai sensi del paragrafo 2 o qualsiasi modifica apportata ad essa sono prontamente notificati all'altra Parte.

Art. 55

Eccezioni generali

Fermo restando l'obbligo di non debbano applicare in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra Paesi in cui vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nulla di quanto contenuto nel presente capitolo è inteso ad impedire l'adozione o l'applicazione da parte di entrambe le Parti di misure: (a) necessarie a salvaguardare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico; Nota: L'eccezione in materia di ordine pubblico può essere invocata esclusivamente ove uno degli interessi fondamentali della società sia esposto ad una minaccia effettiva e sufficientemente grave.

(b) necessarie ai fini della tutela della vita o della salute delle persone, e del mondo animale o vegetale;

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(c) necessarie per garantire l'osservanza di leggi e regolamenti della Parte che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capitolo, ivi comprese quelle relative: (i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o al trattamento degli effetti di un'inadempienza rispetto a contratti di servizi; (ii) alla tutela della sfera privata delle persone fisiche in relazione all'elaborazione e alla divulgazione di dati personali nonché alla protezione della riservatezza di registri e documenti contabili di persone fisiche e; (iii) alla sicurezza; (d) incompatibili con l'articolo 47, purché la differenza di trattamento sia finalizzata a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i prestatori di servizi dell'altra Parte; Nota: Le misure finalizzate a garantire l'equa o efficace imposizione o riscossione delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una Parte ai sensi del proprio sistema fiscale che: (i) si applicano a prestatori di servizi non residenti in virtù del fatto che l'imposta dovuta dai non residenti è determinata in base agli elementi imponibili provenienti dall'area della Parte o in essa situati; (ii)

si applicano a non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte nell'area della Parte; (iii) si applicano a non residenti o a residenti al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'adempimento degli obblighi;

(iv) si applicano agli utenti di servizi forniti nell'area o dal territorio dell'altra Parte al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte su tali consumatori derivanti da fonti situate nell'area della Parte; (v) operano una distinzione tra i prestatori di servizi soggetti a imposizione a livello mondiale e altri prestatori di servizi, in virtù della loro diversa natura della base imponibile; oppure (vi) determinano, attribuiscono o suddividono il reddito, l'utile, il guadagno, la perdita, la deduzione o il credito di soggetti residenti o di filiali o tra persone collegate o filiali della stessa persona, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte.

I termini o i concetti di natura fiscale contenuti in questo paragrafo e in questa nota sono determinati in base alle definizioni e ai concetti fiscali o a simili definizioni e concetti, ai sensi delle leggi della Parte che adotta la misura.

(e) incompatibili con l'articolo 45, purché la differenza di trattamento risulti da un accordo contro la doppia imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o convenzioni internazionali dai quali la Parte sia vincolata.

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Art. 56

Eccezioni in materia di sicurezza

Nulla di quanto contenuto nel presente capitolo può essere interpretato nel senso di: (a) imporre ad una Parte di fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria ai propri interessi essenziali in materia di sicurezza; (b) impedire ad una Parte di prendere provvedimenti che la stessa ritenga necessari per tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza: (i) relativamente alla fornitura di servizi prestati, direttamente o indirettamente, al fine di approvvigionare un'installazione militare; (ii) relativamente a materiali fissili e per la fusione ovvero a materiali da essi derivati; (iii) adottati in periodo di guerra o in altre situazioni di crisi nelle relazioni internazionali; oppure (c) impedire ad una Parte di intraprendere azioni nell'adempimento dei propri obblighi a norma della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Art. 57

Elenchi di esenzioni

1. L'elenco di esenzioni delle Parti definito dall'articolo 45 al 47 deve essere esposto nell'allegato III.

2. L'elenco di esenzioni di una Parte esposto nell'allegato III disciplina: (a) le misure vigenti che una Parte può mantenere, rinnovare in qualsiasi momento o modificare senza ridurne il livello di conformità alle disposizioni esposte dall'articolo 45 all'articolo 47; e (b) le misure che la Parte può adottare, mantenere o modificare.

Art. 58

Modifica degli elenchi di esenzioni

1. Una Parte provvede a notificare all'altra Parte la propria intenzione di modificare il proprio elenco di esenzioni esposto nell'allegato III. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, su richiesta scritta dell'altra Parte, le Parti avviano consultazioni in merito a eventuali adeguamenti compensativi, adoperandosi per assicurare che il livello generale degli impegni reciprocamente vantaggiosi assunti in virtù del presente capitolo non subisca una riduzione. Qualora le Parti non riuscissero a raggiungere un accordo compensativo entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni, la Parte che ha ricevuto la notifica può sottoporre la questione ad arbitrato di un tribunale arbitrale designato in base alle stesse procedure esposte dal paragrafo 3 al paragrafo 7 dell'articolo 141. Tale tribunale arbitrale deve presentare le proprie conclusioni in merito alle vie da seguire per assicurare che il livello generale degli impegni reciprocamente vantaggiosi assunti in virtù del presente capitolo non subisca una riduzione.

Su tale tribunale arbitrale si applica l'articolo 143 mutatis mutandis.

2. Se non vi è richiesta di consultazioni, o dopo che la Parte che ha presentato la notifica di cui al paragrafo 1 ha operato gli adeguamenti compensativi come concor2420

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dato tra le Parti o in conformità alla decisione dell'arbitrato, la modifica deve essere integrata nell'allegato III conformemente alle procedure esposte all'articolo 152.

3. Se una Parte ha operato un adeguamento compensativo ai sensi dell'articolo XXI del GATS a vantaggio dell'altra Parte, individuata come «membro danneggiato», in merito ad una modifica analoga a quella da apportare all'elenco di esenzioni della prima Parte, esposto nell'allegato III, si ritiene che le Parti abbiano raggiunto un accordo compensativo di cui al paragrafo 1 con la stessa conclusione concordata nel menzionato adeguamento compensativo.

Art. 59

Trasparenza

1. Ogni Parte provvede a pubblicare senza indugio e comunque, salvo per situazioni di emergenza, al più tardi entro la data della loro entrata in vigore, tutte le misure pertinenti di applicazione generale che riguardano o incidono sul funzionamento del presente capitolo. Devono inoltre essere pubblicati gli accordi internazionali che riguardano o incidono sullo scambio di servizi di cui una Parte è firmataria.

2. Ove non sia possibile procedere alla pubblicazione come disposto dal paragrafo 1, tali informazioni devono essere comunque rese disponibili al pubblico.

Art. 60

Riesame

1. Le Parti riesaminano almeno ogni due anni o con maggior frequenza se così convenuto, i loro elenchi di esenzioni esposti nell'allegato III con l'obiettivo di procedere ad un'ulteriore liberalizzazione nel reciproco scambio di servizi. Il primo riesame ha luogo non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Qualora dopo l'entrata in vigore del presente Accordo una Parte proceda unilateralmente all'ulteriore liberalizzazione dei propri settori di servizi, sottosettori o attività, essa considera le richieste dell'altra Parte in merito all'integrazione di tale liberalizzazione autonoma nel presente Accordo.

Art. 61

Allegati

Gli allegati III, IV, V, VI e VII costituiscono parte integrante del presente capitolo.

Capitolo 7: Circolazione delle persone fisiche Art. 62

Campo di applicazione

1. Il presente capitolo si applica alle misure che incidono sulla circolazione di persone fisiche di una Parte che entrano e soggiornano temporaneamente nell'altra Parte.

2. Il presente capitolo non si applica a misure concernenti persone fisiche di una Parte che intendono accedere al mercato del lavoro dell'altra Parte, né si applica a misure riguardanti nazionalità o cittadinanza, residenza o occupazione a titolo permanente.

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3. Il presente capitolo non deve impedire ad una Parte di applicare misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche dell'altra Parte nella prima Parte, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei propri confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non vengano applicate in modo da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all'altra Parte dalle condizioni e modalità di impegni specifici esposti nell'allegato VIII.

Nota: Il semplice fatto di richiedere un visto per le persone fisiche di una determinata nazionalità e non per quelle di altre non va interpretato nel senso di annullare né compromettere i vantaggi derivanti dalle condizioni degli impegni specifici.

Art. 63

Principi generali

1. Il presente capitolo rispecchia la relazione commerciale preferenziale tra le Parti, il loro desiderio di favorire la circolazione di persone fisiche su una base di reciproco vantaggio e di fissare criteri e procedure trasparenti per la circolazione di persone fisiche, nonché la necessità di garantire la sicurezza ai confini e tutelare la forza lavoro nazionale e l'impiego lavorativo permanente in entrambe le Parti.

2. Ogni Parte applica le proprie misure riguardanti le disposizioni del presente capitolo conformemente al paragrafo 1 e, in particolare, le applica con la rapidità necessaria ad evitare eccessivi ostacoli o ritardi nello scambio di beni o servizi o nella conduzione di attività di investimento ai sensi di questo Accordo.

Art. 64

Definizioni

Ai fini del presente capitolo, per «persona fisica di una Parte» s'intende una persona fisica che, in base alla legislazione della Parte, sia (a) relativamente al Giappone, un cittadino del Giappone, oppure (b) relativamente alla Svizzera, (i) un cittadino della Svizzera; oppure (ii) una persona residente in modo permanente in Svizzera che è un prestatore di servizi nella zona dell'altra Parte.

Art. 65

Autorizzazione all'ingresso e al soggiorno temporaneo

1. Ogni Parte autorizza l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche dell'altra Parte conformemente al presente capitolo e alle leggi e ai regolamenti pertinenti della prima Parte e in osservanza dei termini risultanti da impegni specifici esposti nell'allegato VIII.

2. Ogni Parte garantisce che gli oneri applicati dalle proprie autorità competenti per elaborare la domanda di ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche dell'altra Parte a scopi commerciali vengano applicati con riguardo ai costi amministrativi implicati.

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Art. 66

Fornitura di informazioni

1. Ogni Parte rende pubblicamente disponibili le informazioni in merito alle persone fisiche contemplate dai propri impegni specifici esposti nell'allegato VIII, ivi comprese le informazioni necessarie per un'efficace domanda di concessione di ingresso nonché di soggiorno temporaneo e lavoro in tale Parte. Tali informazioni devono essere costantemente aggiornate.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare una descrizione di: (a) per quanto riguarda il Giappone: relativamente a tutti gli status di residenza pertinenti per autorizzare l'ingresso, il soggiorno temporaneo e il lavoro in Giappone per persone fisiche della Svizzera contemplate da impegni specifici assunti dal Giappone nell'allegato VIII: (i) visti e certificati di idoneità; (ii) requisiti e procedure inerenti la domanda e il rilascio di visti e certificati di eleggibilità, ivi comprese le informazioni circa la documentazione necessaria, le condizioni da soddisfare e le modalità di impiego; e (iii) requisiti e procedure inerenti la domanda, e relativa autorizzazione del rinnovo del periodo di soggiorno temporaneo; oppure (b) per quanto riguarda la Svizzera: relativamente all'autorizzazione di ingresso e soggiorno temporaneo e lavoro in Svizzera per persone fisiche del Giappone contemplate dagli impegni specifici assunti dalla Svizzera nell'allegato VIII: (i) tutte le categorie di visti e di permessi di lavoro; (ii) requisiti e procedure inerenti la domanda e il rilascio di visti e permessi di lavoro, ivi comprese le informazioni circa la documentazione necessaria, le condizioni da soddisfare e le modalità di impiego; e (iii) requisiti e procedure inerenti la domanda, e relativa autorizzazione, del rinnovo del periodo di soggiorno temporaneo e dei permessi di lavoro.

3. Ogni Parte fornisce all'altra Parte dettagli inerenti pubblicazioni pertinenti o siti web dove sono rese disponibili le informazioni di cui al paragrafo 2.

4. Se l'attuazione del paragrafo 1 risulta impraticabile per una Parte, questa fornisce direttamente all'altra Parte le informazioni di cui al paragrafo 2, nonché ogni successiva modifica in merito. Inoltre, questa Parte fornisce i recapiti delle proprie autorità cui persone dell'altra Parte possono rivolgersi per ottenere le informazioni di cui al paragrafo 2.

5. Ogni Parte mette a disposizione
dell'altra Parte, su richiesta di quest'ultima e nei limiti del possibile, i dati statistici riguardanti l'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno temporaneo nella prima Parte per persone fisiche dell'altra Parte ai sensi del presente capitolo.

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Art. 67

Elaborazione rapida delle domande

1. Le autorità competenti di ogni Parte elaborano senza indugio le domande di autorizzazione all'ingresso e al soggiorno temporaneo o, laddove applicabile, i permessi di lavoro o i certificati di eleggibilità presentati per le persone fisiche dell'altra Parte, ivi comprese le domande di rinnovo degli stessi.

2. Se le autorità competenti di una Parte necessitano di informazioni aggiuntive dal richiedente per l'elaborazione della sua domanda, esse devono adoperarsi per darne comunicazione al richiedente senza inutile indugio.

3. Su istanza del richiedente, le autorità competenti di una Parte si impegnano a fornire, senza inutile indugio, le informazioni concernenti lo stato della domanda.

4. Dopo aver preso la decisione, le autorità competenti di una Parte si adoperano per notificare, senza inutile indugio, al richiedente l'ingresso e il soggiorno temporaneo o, laddove applicabile, il permesso di lavoro o il certificato di eleggibilità, l'esito della domanda. La notifica deve contenere il periodo di soggiorno nonché tutte le altre condizioni.

Art. 68

Misure ai sensi delle leggi e dei regolamenti sull'immigrazione

Fatta eccezione per il presente capitolo e per i capitoli 1, 14 e 16, nulla di quanto formulato nel presente Accordo può imporre ad entrambe le Parti obblighi in merito alle misure derivanti dalle leggi e dai regolamenti sull'immigrazione.

Art. 69

Eccezioni generali e di sicurezza

Ai fini del presente capitolo si applicano gli articoli 55 e 56, mutatis mutandis.

Capitolo 8: Commercio elettronico Art. 70

Campo di applicazione

Il presente capitolo si applica alle misure adottate da una Parte che incidono sul commercio elettronico, ivi compreso quello relativo a beni e servizi, nel quadro dei loro scambi bilaterali.

Art. 71

Disposizioni generali

1. Le Parti riconoscono la crescita economica e le opportunità fornite dal crescente ricorso al commercio elettronico nello scambio di beni e servizi, tra gli altri, ed in particolare per le imprese e i consumatori, l'importanza di evitare le barriere per il suo utilizzo e sviluppo e la necessità di creare un clima di fiducia e sicurezza in merito al suo utilizzo.

2. Le Parti riconoscono il principio di neutralità tecnologica nel senso che qualsiasi disposizione inerente lo scambio di servizi non distingue tra i diversi mezzi tecnologici tramite i quali servizio può essere fornito.

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3. In caso di incompatibilità tra il presente capitolo e i capitoli 2, 6, 9 o 11, prevale il capitolo diverso dal presente, limitatamente alla parte incompatibile.

4. Il presente capitolo non si applica: (a) agli appalti pubblici; (b) alle sovvenzioni quali definite nell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell'allegato 1A dell'Accordo OMC; e (c) alle misure fiscali.

Art. 72

Definizioni

Ai fini del presente capitolo: (a) per «prodotti digitali» si intendono prodotti quali programmi di computer, testi, progetti, grafiche, video, immagini e registrazioni sonore o qualsiasi combinazione tra loro, codificati digitalmente e trasmessi elettronicamente; Nota 1: Ai fini del presente capitolo, i prodotti digitali non comprendono quelli fissati su un mezzo di supporto. I prodotti digitali fissati su un mezzo di supporto sono assoggettati al capitolo 2.

Nota 2: Ai fini del presente capitolo, prodotti digitali sono quelli destinati alla vendita o alla distribuzione commerciale.

(b) per «certificato elettronico« s'intende un documento elettromagnetico preparato per attestare che gli elementi utilizzati per confermare che l'utente ha eseguito la firma elettronica si riferiscano all'utente stesso; (c) per «firma elettronica» s'intende una misura adottata in merito all'informazione che può essere registrata in un supporto elettromagnetico e che soddisfa entrambi i seguenti requisiti: (i) la misura indica che tale informazione è stata approvata da una persona che ha adottato tale misura; e (ii) la misura conferma che tale informazione non è stata alterata; (d) Per «soggetti partecipanti ad una transazione elettronica» si intendono tutti i soggetti, almeno uno per ciascuna delle Parti, coinvolti in una transazione elettronica o in una comunicazione elettronica di particolare rilevanza per la transazione; (e) per «documenti di amministrazione commerciale» si intendono i moduli rilasciati o controllati da una Parte che devono essere completati: (i) da o per un importatore o un esportatore in relazione all'importazione o all'esportazione di prodotti, oppure (ii) da un prestatore di servizi in relazione allo scambio di servizi; e Nota: Ai fini del presente capitolo, la voce «scambio di servizi» ha lo stesso significato della voce «scambio di servizi» definita al sottoparagrafo (t) dell'articolo 44.

(f) per «trasmesso elettronicamente» s'intende trasferito tramite un mezzo elettromagnetico.

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Art. 73

Trattamento non discriminatorio dei prodotti digitali

1. Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui agli articoli 57 e 90, che si applica mutatis mutandis, ogni Parte: (a) non adotta misure accordanti un trattamento meno favorevole ai prodotti digitali dell'altra Parte di quello accordato ai propri analoghi prodotti digitali.

Qualora una Parte identifichi una misura di tale natura, che sia stata adottata prima dell'entrata in vigore del presente Accordo e che sia applicata dall'altra Parte, quest'ultima dovrà adoperarsi per eliminarla; e (b) non adotta o mantiene misure accordanti un trattamento meno favorevole ai prodotti digitali dell'altra Parte di quello accordato ad analoghi prodotti digitali di una non Parte.

2. Nell'attuazione dei propri obblighi di cui al paragrafo 1, ogni Parte determina, in buona fede, se un prodotto digitale sia un prodotto digitale di una Parte, dell'altra Parte o di una non Parte. Tale determinazione deve essere effettuata in modo trasparente, obiettivo, ragionevole e leale.

3. Su richiesta dell'altra Parte, ogni Parte spiega come essa determina l'origine di un prodotto digitale nell'attuazione dei propri obblighi di cui al paragrafo 1.

4. Le Parti collaborano con organizzazioni e forum internazionali per incoraggiare lo sviluppo di criteri per la determinazione dell'origine di un prodotto digitale, al fine di valutare l'integrazione di tali criteri nel presente Accordo.

5. Le Parti riesaminano il presente articolo cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, salvo altrimenti concordato.

Art. 74

Trattamento non discriminatorio dei servizi

Ogni Parte garantisce che le proprie misure che disciplinano il commercio elettronico non discriminino la fornitura di servizi trasmessa elettronicamente nei confronti della fornitura di analoghi servizi tramite altri mezzi.

Art. 75

Accesso al mercato

Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui agli articoli 57 e 90, che si applica mutatis mutandis, ciascuna Parte non adotta né mantiene misure che pongano indebiti divieti o restrizioni al commercio elettronico.

Art. 76

Dazi doganali

1. Riconoscendo l'importanza di mantenere la prassi corrente di non imporre dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche, le Parti collaborano per rendere tale prassi vincolante nel quadro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, al fine di valutarne l'integrazione nel presente Accordo.

2. Nel contesto del paragrafo 1, le Parti confermano la loro prassi corrente di non imporre dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche di cui al paragrafo 46 della Dichiarazione ministeriale di Hong Kong del dicembre 2005.

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Art. 77

Regolamentazione interna

Ogni Parte si adopera per garantire che tutte le sue misure che incidono sul commercio elettronico vengano amministrate in modo trasparente, obiettivo, ragionevole e imparziale e non siano più gravose del necessario.

Art. 78

Firme elettroniche e servizi di certificazione

1. Nessuna delle Parti adotta o mantiene leggi sulle firme elettroniche che: (a) vietino ai soggetti partecipanti ad una transazione elettronica di determinare reciprocamente adeguati metodi di elaborazione della firma elettronica per tale transazione o comunicazione elettronica di particolare rilevanza per tale transazione; (b) impediscano ai soggetti partecipanti ad una transazione elettronica di avere la possibilità di provare davanti ad una corte che la loro transazione elettronica o comunicazione elettronica di particolare rilevanza per tale transazione sia conforme ad ogni requisito di legge concernente le firme elettroniche; oppure (c) impediscano ai soggetti partecipanti ad una transazione elettronica di scegliere la corte o il tribunale a cui presentare le eventuali controversie inerenti la transazione.

2. Nonostante il paragrafo 1, ogni Parte può richiedere che per una particolare categoria di transazioni elettroniche o di comunicazioni elettroniche di particolare rilevanza per tali transazioni, le firme elettroniche soddisfino determinati standard di efficienza o si basino su uno specifico certificato elettronico rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione accreditato o riconosciuto ai sensi delle leggi e dei regolamenti della Parte, purché tale richiesta: (a) persegua un legittimo obiettivo politico; e (b) sia correlata in maniera sostanziale al raggiungimento di tale obiettivo.

3. Il presente articolo non si applica alle transazioni o comunicazioni di particolare rilevanza per tali transazioni per le quali non sia consentita l'elaborazione elettronica ai sensi delle leggi e dei regolamenti di ciascuna Parte.

4. Ogni Parte si adopera, in conformità alla propria legislazione sulle firme elettroniche e sui servizi di certificazione, ad agevolare le procedure di accreditamento o di riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione che abbiano già ottenuto l'accreditamento o il riconoscimento ai sensi della legislazione dell'altra Parte.

Art. 79

Teleamministrazione commerciale

1. Ogni Parte si adopera per rendere pubblicamente disponibili in forma elettronica tutti i documenti di amministrazione commerciale.

2. Ogni Parte si adopera ad accettare i documenti di amministrazione commerciale presentati in forma elettronica come l'equivalente legale delle versioni cartacee di tali documenti.

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3. Le Parti collaborano bilateralmente e nell'ambito di forum internazionali per incentivare l'accettazione delle versioni elettroniche di documenti di amministrazione commerciale.

Art. 80

Tutela degli utenti online

1. Le Parti riconoscono l'importanza di adottare e mantenere misure trasparenti ed efficaci a tutela degli utenti del commercio elettronico, nonché misure che contribuiscano a sviluppare la fiducia degli utenti.

2. Le Parti riconoscono l'importanza della collaborazione tra le loro rispettive autorità competenti in materia di tutela degli utenti relativamente ad attività legate al commercio elettronico nell'ambito dei loro scambi bilaterali al fine di migliorare la tutela degli utenti stessi.

3. Le Parti riconoscono l'importanza di: (a) adottare o mantenere misure, in conformità alle rispettive leggi e regolamenti, a tutela dei dati personali degli utenti del commercio elettronico; e (b) prendere in considerazione norme e criteri internazionali nello sviluppo di tali misure.

Art. 81

Partecipazione del settore privato

1. Ogni Parte si adopera per garantire che i quadri normativi che regolamentano il commercio elettronico sostengano lo sviluppo industriale di quest'ultimo, al fine di promuovere gli scambi bilaterali tra le Parti.

2. Ogni Parte si adopera per incentivare l'autoregolamentazione del settore privato, anche tramite codici di condotta, linee guida e meccanismi di applicazione, al fine di sostenere il commercio elettronico.

Art. 82

Collaborazione

1. Le Parti collaborano per identificare e superare gli ostacoli incontrati in particolare dalle piccole e medie imprese nell'utilizzo del commercio elettronico nel quadro dei loro scambi bilaterali.

2. Le Parti si adoperano per condividere le informazioni e le esperienze, ivi comprese quelle riguardanti le leggi, i regolamenti e le buone prassi nel campo del commercio elettronico in relazione, tra l'altro: (a) alla riservatezza dei dati; (b) alla lotta ai messaggi commerciali non richiesti trasmessi tramite Internet, quali i messaggi di posta elettronica; (c) alla fiducia degli utenti nei confronti del commercio elettronico; (d) alla sicurezza informatica; (e) alla proprietà intellettuale;

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(f) al governo elettronico; e (g) alla morale pubblica, in particolare ai valori etici per le giovani generazioni.

3. Ogni Parte si adopera, ricorrendo ai mezzi disponibili, per incentivare le attività di organizzazioni no profit operanti nel proprio territorio, finalizzate alla promozione del commercio elettronico, ivi compreso lo scambio di informazioni e opinioni.

4. Le Parti collaborano, ove opportuno, nell'ambito di organizzazioni e forum internazionali di pertinenza per contribuire allo sviluppo del quadro internazionale di regolamentazione del commercio elettronico.

Art. 83

Eccezioni

Ai fini del presente capitolo si applicano gli articoli 22, 55 e 56, mutatis mutandis.

Capitolo 9: Investimenti Art. 84

Campo di applicazione e copertura

1. Il presente capitolo si applica alle misure adottate o mantenute da una Parte concernenti gli investitori dell'altra Parte e i loro investimenti nell'area della prima Parte.

2. Rimane inteso che il presente capitolo si applica anche alle misure adottate o mantenute da una Parte concernenti gli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte nell'area della prima Parte prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.

3. In caso di incompatibilità tra il presente capitolo e il capitolo 6 in merito alle misure di una Parte concernenti lo scambio di servizi, prevale il capitolo 6, limitatamente alla parte incompatibile.

Art. 85

Definizioni

Ai fini del presente capitolo: (a) per «impresa» s'intende qualsiasi entità debitamente costituita o organizzata ai sensi delle leggi vigenti, con o senza scopo di lucro, posseduta o controllata da soggetti privati o pubblici, ivi comprese società per azioni, partenariati, imprese individuali, società, joint venture o altre associazioni; (b) per «valuta liberamente convertibile» s'intende qualsiasi valuta ampiamente negoziata sui mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata per le transazioni internazionali; (c) per «investimento» s'intende qualsiasi tipo di valore patrimoniale, in particolare: (i) un'impresa o un ramo di un'impresa; (ii) azioni, quote di capitale o qualsiasi altra forma di partecipazione al capitale di un'impresa, ivi compresi i diritti che ne derivano; 2429

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(iii) obbligazioni, obbligazioni non garantite, prestiti e altre forme di debito, ivi compresi i diritti che ne derivano; (iv) diritti di credito e di qualsiasi prestazione associata ad un'impresa e avente valore economico; (v) beni immateriali, quali diritti di proprietà intellettuale e avviamento; (vi) diritti conferiti in virtù di legge o contratto, quali concessioni, licenze, autorizzazioni e permessi, ivi compresi quelli relativi alla coltivazione, all'esplorazione, all'estrazione e allo sfruttamento di risorse naturali; (vii) diritti derivanti da contratti, ivi compresi i contratti chiavi in mano, i contratti di costruzione, gestione, produzione e ripartizione dei ricavi; e (viii) qualsiasi altra proprietà, materiale e immateriale, mobile e immobile, nonché qualsiasi diritto di proprietà ad essa collegato, quali ipoteche, vincoli e pegni; Una modifica della forma del bene patrimoniale non incide sul suo carattere di investimento; (d) per «attività d'investimento» s'intende l'istituzione, l'acquisizione, l'ampliamento, la gestione, la conduzione, la direzione, il mantenimento, l'utilizzo, il godimento, la liquidazione e la vendita di un investimento o qualsiasi altra disposizione ad esso inerente; (e) per «investimento effettuato» s'intende un investimento che un investitore di una Parte ha operato, acquisito o ampliato nell'area dell'altra Parte; (f) per «investimento di un investitore di una Parte» s'intende un investimento posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, dall'investitore di tale Parte; (g) per «investitore di una Parte» s'intende: (i) una persona fisica, che in base alle leggi applicabili di tale Parte sia: (A) relativamente al Giappone, un cittadino del Giappone; oppure (B) relativamente alla Svizzera: (aa) un cittadino della Svizzera; oppure (bb) ha il diritto di residenza permanente; oppure (ii) un'impresa costituita o organizzata ai sensi delle leggi vigenti di una Parte e dedita ad attività commerciali rilevanti nell'area di tale Parte; che stia effettuando o abbia effettuato un investimento nell'area dell'altra Parte; e (h) per «misura» s'intende qualsiasi misura di una Parte, sotto forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, atto amministrativo o qualsiasi altra forma.

Art. 86

Trattamento generale e protezione

1. Ogni Parte applica agli investimenti di investitori dell'altra Parte un trattamento leale ed equo nonché totale protezione e sicurezza. Nessuna delle Parti ostacolerà, tramite misure irragionevoli o arbitrarie, la gestione, la conduzione, la direzione, il 2430

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mantenimento, l'impiego, il godimento, la liquidazione, la vendita di un investimento o qualsiasi altra disposizione ad esso inerente.

2. Ogni Parte è tenuta ad adempiere agli obblighi scritti eventualmente assunti in forza di un determinato investimento di un investitore dell'altra Parte, a cui l'investitore potrebbe aver fatto assegnamento al momento dell'istituzione, dell'acquisizione o dell'ampliamento di tale investimento.

Art. 87

Trattamento nazionale

Ogni Parte è tenuta ad accordare agli investitori dell'altra Parte e ai relativi investimenti, in relazione alle loro attività di investimento, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in analoghe situazioni, ai propri investitori e investimenti.

Art. 88

Trattamento della nazione più favorita

1. Ogni Parte è tenuta ad accordare agli investitori dell'altra Parte e ai relativi investimenti, in relazione alle loro attività di investimento, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in analoghe situazioni, agli investitori di una non Parte e ai relativi investimenti.

2. Rimane inteso che il trattamento di cui al paragrafo 1 non comprende il trattamento accordato agli investitori di una non Parte e ai relativi investimenti sulla base di disposizioni che regolamentano la composizione delle controversie relative agli investimenti tra una Parte e la non Parte esposte in altri accordi internazionali.

3. Qualora una Parte accordi un trattamento più favorevole ad investitori di una non Parte e ai relativi investimenti tramite la stipulazione o l'emendamento di un accordo di libero scambio, di un'unione doganale o di un simile accordo che preveda la sostanziale liberalizzazione degli investimenti, essa non è obbligata ad accordare tale trattamento agli investitori dell'altra Parte e ai relativi investimenti. La Parte che accorda un tale trattamento è tenuta a notificarlo senza indugio all'altra Parte e ad adoperarsi per accordare agli investitori di tale altra Parte e ai relativi investimenti un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai sensi dell'accordo stipulato o emendato. Su richiesta dell'altra Parte, la prima Parte avvia negoziazioni al fine di integrare nel presente Accordo un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai sensi dell'accordo stipulato o emendato.

Art. 89

Trasferimenti

1. Ciascuna parte garantisce che tutti i trasferimenti relativi agli investimenti effettuati nella propria area da un investitore dell'altra Parte possano essere effettuati liberamente e senza indugio all'interno e all'esterno della propria area. Tali trasferimenti comprendono, in particolare, quelli relativi: (a) al capitale iniziale oltre a qualsiasi capitale supplementare per conservare e sviluppare un investimento;

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Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

(b) a utili, interessi, dividendi, redditi di capitale, royalty, compensi o altri redditi maturati da tali investimenti; (c) ai pagamenti dovuti in forza di un contratto, ivi compreso un contratto di finanziamento; (d) ai proventi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totale o parziale degli investimenti; (e) ai redditi e ad altre forme di remunerazione del personale assunto all'estero in relazione agli investimenti in questione; (f) ai pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 91 e 92; e (g) ai pagamenti derivanti dalla composizione di una controversia di cui all'articolo 94.

2. Ogni Parte garantisce inoltre che i trasferimenti di cui al paragrafo 1 possano essere effettuati in una valuta liberamente convertibile. Un trasferimento deve poter essere effettuato al tasso di cambio in vigore alla data del trasferimento.

3. Rimane inteso che i paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'obbligo di una Parte di applicare in modo equo, non discriminatorio e in buona fede le proprie leggi in materia di: (a) fallimento, insolvenza o tutela dei diritti di creditori; (b) emissione, scambio e negoziazione di titoli; (c) delitti o reati perseguibili e confisca dei proventi di attività criminose; (d) rendicontazione o archiviazione di trasferimenti di valuta o altri strumenti monetari; oppure (e) garanzia di conformità a sentenze o ordinanze in procedimenti arbitrali.

Art. 90

Esenzioni

1. Gli articoli 87, 88 e 96 non si applicano a: (a) qualsiasi misura non conforme adottata da una Parte, come esposto nel relativo elenco di esenzioni alla sezione 1 dell'appendice 1 o alla sezione 1 dell'appendice 2 dell'allegato IX, che viene mantenuta, continuata o aggiornata in ogni momento; (b) un emendamento o una modifica di qualsiasi misura non conforme contemplata dal sottoparagrafo (a) nella misura in cui tale emendamento o tale modifica non diminuisca la conformità della misura agli articoli 87, 88 e 96; e (c) qualsiasi misura adottata o mantenuta da una Parte, in conformità al proprio elenco di esenzioni alla sezione 2 dell'appendice 1 o alla sezione 2 dell'appendice 2 dell'allegato IX, limitatamente all'incompatibilità di tali misure con gli articoli 87, 88 e 96.

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2. In caso di emendamento o modifica di una misura vigente non conforme di cui al sottoparagrafo 1(b) o di adozione di una misura di cui al sottoparagrafo 1(c), una Parte è tenuta a darne notifica all'altra Parte, insieme a dettagliate informazioni, prima di procedere all'emendamento, alla modifica o all'adozione, o, in circostanze eccezionali, in un momento successivo, il più presto possibile.

3. Nessuna delle Parti ha la facoltà, relativamente a qualsiasi misura adottata dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e contemplata dal proprio elenco di esenzioni esposto nell'allegato IX, di imporre ad un investitore dell'altra Parte, in virtù della sua nazionalità, di vendere o disporre altrimenti di un investimento esistente al momento in cui la misura entra in vigore.

4. In sede di riesame, previsto dall'articolo 102, le Parti riesaminano i loro elenchi di esenzioni esposti nell'allegato IX al fine di ridurre il campo di applicazione delle esenzioni in essi contenute o di rimuoverle.

5. Una Parte ha la facoltà di rimuovere in ogni momento, totalmente o parzialmente, su richiesta dell'altra Parte o unilateralmente, le sue esenzioni esposte nell'allegato IX tramite notifica scritta all'altra Parte.

6. Gli articoli 87 e 88 non si applicano alle misure contemplate dalle eccezioni e dalle deroghe agli obblighi previsti agli articoli 3 e 4 dell'Accordo TRIPS, come specificamente previsto dall'articolo 3 all'articolo 5 dell'Accordo TRIPS.

7. Gli articoli 87, 88 e 96 non si applicano alle misure adottate o mantenute da una Parte per quanto concerne gli appalti pubblici.

Art. 91

Espropriazione e compensazione

1. Nessuna delle Parti ha la facoltà di espropriare o nazionalizzare nella propria area gli investimenti di investitori dell'altra Parte o di intraprendere qualsiasi misura equivalente all'espropriazione o alla nazionalizzazione (di seguito denominate «espropriazione»), tranne nei casi in cui ciò avvenga: (a) per uno scopo di pubblico interesse; (b) in modo non discriminatorio; (c) conformemente alla procedura prevista dalla legge; e (d) a fronte di una tempestiva, adeguata ed efficace compensazione ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 2 al paragrafo 4.

2. L'importo della compensazione deve essere pari all'equo valore di mercato dell'investimento espropriato al momento in cui l'espropriazione è stata annunciata pubblicamente o qualora precedente, al momento in cui essa si è verificata. L'equo valore di mercato non deve riflettere le variazioni del valore di mercato che si sono verificate per il fatto che l'espropriazione è stata resa nota pubblicamente in anticipo.

3. La compensazione deve essere corrisposta senza indugio e deve includere l'interesse calcolato al tasso di mercato, tenendo in considerazione la durata che intercorre tra la data dell'espropriazione e la data del pagamento. La compensazione deve essere effettivamente realizzabile, liberamente trasferibile nonché liberamente 2433

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

convertibile, in valute liberamente convertibili al tasso di cambio vigente al momento dell'espropriazione.

4. Fatto salvo l'articolo 94, l'investitore espropriato ha diritto, ai sensi delle leggi della Parte espropriante, di chiedere l'intervento di una corte di giustizia, di un tribunale amministrativo o di un'altra autorità indipendente facente capo a tale Parte, ai fini di un tempestivo riesame del suo caso e della valutazione del suo investimento, conformemente ai principi esposti nel presente articolo.

Art. 92

Trattamento in caso di conflitto

1. Ogni Parte è tenuta ad accordare agli investitori dell'altra Parte che hanno subito perdite o danni in relazione ai loro investimenti effettuati nella sua area in seguito a conflitto armato, rivoluzione, insurrezione, disordine civile o qualsiasi altro evento ivi verificatosi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o a quelli di una non Parte in merito alla restituzione, all'indennizzo, alla compensazione o a qualsiasi altra forma di composizione.

2. Tutti i pagamenti effettuati al fine della composizione di cui al paragrafo 1 devono essere effettivamente realizzabili, liberamente trasferibili nonché liberamente convertibili in valute liberamente convertibili al tasso di cambio vigente.

Art. 93

Surrogazione

Qualora un investitore di una Parte riceva un pagamento, in virtù di un contratto di assicurazione, garanzia o indennizzo, da un assicuratore istituito e organizzato ai sensi delle leggi di tale Parte, l'altra Parte è tenuta a riconoscere la cessione di tutti i diritti o le garanzie dell'investitore nei confronti dell'assicuratore, nonché i diritti dell'assicuratore di esercitare tali diritti o garanzie in virtù della surrogazione nella stessa misura del dante causa.

Art. 94

Composizione delle controversie relative agli investimenti tra un investitore e una Parte

1. Ai fini del presente capitolo, per «controversia relativa agli investimenti» s'intende una controversia tra una Parte e un investitore dell'altra Parte che ha subito una perdita o un danno a causa di, o risultante da, una presunta violazione della prima Parte nei confronti di un qualsiasi obbligo ai sensi del presente capitolo in merito all'investitore o al suo investimento. Il presente articolo non si applica alle controversie derivanti da eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Qualsiasi controversia relativa agli investimenti deve, per quanto possibile, essere risolta amichevolmente tramite consultazioni tra l'investitore e la Parte in causa (di seguito denominate collettivamente in questo articolo «le parti in causa») su richiesta dell'investitore.

3. Se la controversia relativa agli investimenti non può essere risolta tramite consultazioni entro sei mesi dalla data in cui l'investitore in causa ha presentato la richiesta scritta di procedere a tali consultazioni, l'investitore in causa può sottoporre la 2434

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

controversia a conciliazione o arbitrato alle seguenti istituzioni o in base ai seguenti regolamenti: (a) il Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti («International Centre for Settlement of Investment Disputes», di seguito denominato in questo articolo «ICSID»), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, siglata a Washington il 18 marzo 196515; (b) il Regolamento del servizio aggiuntivo dell'ICSID, purché una delle Parti, ma non entrambe, siano aderenti alla Convenzione ICSID; (c) un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo altrimenti concordato dalle parti in causa, deve essere istituito in conformità alle norme di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) adottato il 28 aprile 1976.

4. Ogni Parte dà il proprio consenso a che un investitore in causa sottoponga una controversia relativa agli investimenti a conciliazione o arbitrato internazionale di cui al paragrafo 3 in merito ad un investimento effettuato.

5. Nonostante il paragrafo 4, nessuna controversia relativa agli investimenti può essere sottoposta a conciliazione o arbitrato ai sensi del paragrafo 3, se sono trascorsi più di cinque anni dalla data in cui l'investitore in causa è venuto a conoscenza o sarebbe dovuto venire a conoscenza, se anteriore, della perdita o del danno verificatosi di cui al paragrafo 1.

6. Un investitore in causa può sottoporre la controversia relativa agli investimenti a conciliazione o arbitrato internazionale se: (a) l'investitore in causa non ha avviato alcun procedimento per la composizione della controversia relativa agli investimenti davanti a corti di giustizia o tribunali amministrativi o agenzie della Parte in causa; oppure (b) qualora l'investitore in causa abbia avviato un procedimento per la composizione della controversia relativa agli investimenti davanti a corti di giustizia o tribunali amministrativi o agenzie della Parte in causa, l'investitore ritira tale controversia da tali procedimenti. Ai fini del ritiro, occorre allegare un atto di rinuncia alla richiesta scritta di conciliazione o arbitrato, tramite il quale l'investitore in causa rinuncia ad ogni diritto di avviare o continuare qualsiasi procedimento
relativo a qualsiasi presunta violazione del presente capitolo davanti a corti di giustizia, tribunali amministrativi o agenzie sottoposte alle leggi dell'altra Parte.

Rimane inteso che un investitore in causa può iniziare o continuare un'azione tesa all'adozione di una misura cautelativa d'urgenza che non implichi il pagamento di danni monetari davanti a un tribunale giudiziale o amministrativo della Parte in causa, purché tale azione sia sottoposta al solo scopo di preservare i diritti e gli interessi dell'investitore in causa nel periodo di pendenza della conciliazione o dell'arbitrato.

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RS 0.975.2

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7. Salvo altrimenti concordato dalle parti in causa, l'arbitrato deve avere luogo in un Paese appartenente alla Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere, siglata a New York il 10 giugno 195816.

8. Il tribunale arbitrale delibera in merito alla controversia relativa agli investimenti in conformità al presente capitolo e alle norme vigenti del diritto internazionale.

Qualora la controversia comprenda una rivendicazione basata sul paragrafo 2 dell'articolo 86, il tribunale arbitrale delibera in merito a tale rivendicazione in conformità al presente capitolo e: (a) alle norme giuridiche specificate nel contratto d'investimento in questione, o ad altre norme giuridiche concordate tra le parti in causa; oppure (b) in assenza di norme giuridiche di cui al sottoparagrafo (a): (i) alle norme del diritto internazionale applicabili; e (ii) al diritto del convenuto, ivi comprese le relative norme che disciplinano i conflitti di leggi.

9. Entro 30 giorni dalla data di presentazione a conciliazione o arbitrato internazionale della controversia relativa agli investimenti, la Parte in causa invia all'altra Parte una notifica scritta dell'avvenuta presentazione, fornendo inoltre all'altra Parte copie di tutti gli atti processuali rimessi all'arbitrato.

10. Tramite notifica scritta alle parti in causa, la Parte non in causa può presentare osservazioni al tribunale arbitrale su questioni riguardanti l'interpretazione del presente capitolo.

11. La Parte in causa non può far valere come difesa la propria immunità o il fatto che l'investitore in causa abbia ricevuto o riceverà, in virtù di un contratto d'assicurazione, una garanzia o un indennizzo, una compensazione a copertura totale o parziale della perdita o del danno subito.

12. Nessuna delle Parti può offrire protezione diplomatica o presentare una rivendicazione internazionale in relazione ad una controversia relativa agli investimenti sottoposta ad arbitrato internazionale, a meno che la Parte in causa non sia venuta meno ai propri obblighi derivanti dal lodo arbitrale emesso. Ai sensi del presente paragrafo non rientrano nella protezione diplomatica gli scambi diplomatici informali finalizzati ad agevolare la composizione della controversia in questione.

13. La decisione dell'arbitrato è definitiva e vincolante per le parti in causa e deve essere eseguita senza indugio conformemente alle leggi della Parte in causa.

Art. 95

Eccezioni generali e di sicurezza

1. In merito all'effettuazione di investimenti si applicano, mutatis mutandis, gli articoli XIV e XIVbis del GATS, che sono inseriti nel presente Accordo.

2. Il paragrafo 1 dell'articolo XIVbis del GATS si applica anche, mutatis mutandis, agli investimenti effettuati.

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RS 0.277.12

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3. Il presente articolo non si applica al paragrafo 1 dell'articolo 86 né agli articoli 91 e 92.

4. In circostanze eccezionali, qualora una Parte adotti una misura ai sensi dei paragrafi 1 e 2, tale Parte è tenuta, prima dell'entrata in vigore della misura o successivamente il più presto possibile, a notificare all'altra Parte: (a) il settore e il sottosettore o l'attività interessati dalla misura; (b) l'obbligo o le disposizioni del presente Accordo interessate dalla misura; (c) la base legale della misura; (d) una descrizione riepilogativa della misura; e (e) le finalità della misura.

Art. 96

Divieto dei requisiti di prestazione

Ai fini del presente capitolo, l'allegato all'Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali («Trade-related Investment Measures, TRIMS») contenuto nell'allegato 1A dell'Accordo OMC è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis mutandis.

Art. 97

Misure temporanee di salvaguardia

1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.

2. Una Parte ha facoltà di adottare o tenere in essere misure restrittive in merito alle transazioni di capitali transfrontaliere nonché al pagamento e ai trasferimenti legati ad investimenti: (a) nel caso sussistano o rischino di sussistere gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna; oppure (b) in casi eccezionali, qualora i movimenti di capitale causino o rischino di causare gravi difficoltà alla gestione macroeconomica, in particolare alle politiche monetarie e dei tassi di cambio.

3. Le misure restrittive adottate o mantenute da una Parte ai sensi del paragrafo 2: (a) garantiscono che agli investitori dell'altra Parte venga riservato un trattamento non meno favorevole di quello accordato a quelli di qualsiasi non Parte; (b) sono compatibili con gli accordi statutari del Fondo Monetario Internazionale; (c) non sono superiori a quanto necessario per affrontare le circostanze descritte al paragrafo 2; (d) hanno carattere temporaneo e vengono eliminate progressivamente con il migliorare della situazione; (e) vengono tempestivamente notificate all'altra Parte; e 2437

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

(f) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra Parte.

4. Nulla di quanto formulato nel presente articolo può essere interpretato in modo da alterare i diritti e gli obblighi di una Parte in qualità di membro del Fondo monetario internazionale ai sensi degli accordi statutari del Fondo.

Art. 98

Misure prudenziali

L'articolo VI dell'allegato VI si applica al presente capitolo, mutatis mutandis.

Art. 99

Formalità speciali

Nulla di quanto formulato nell'articolo 87 può essere interpretato in modo da impedire ad una Parte di adottare o mantenere misure che prescrivano formalità speciali in relazione all'istituzione di un investimento da parte di investitori dell'altra Parte, come la conformità a requisiti di registrazione della residenza, purché tali formalità non compromettano materialmente la tutela accordata dalla prima Parte agli investitori dell'altra Parte e ai loro investimenti, conformemente al presente capitolo.

Art. 100

Misure fiscali

1. Le disposizioni seguenti si applicano alle misure fiscali di ciascuna delle Parti: (a) gli articoli 87 e 88; e (b) l'articolo 91, nel limite in cui tali misure costituiscono un'espropriazione ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo.

2. Ai fini del sottoparagrafo 1(a), i sottoparagrafi (d) e (e) dell'articolo XIV del GATS sono inseriti nel presente Accordo e ne costituiscono parte integrante, mutatis mutandis.

3. Una Parte non può invocare l'articolo 87 relativamente a una misura adottata dall'altra Parte che rientra nell'ambito di un accordo internazionale stipulato tra le Parti per evitare la doppia imposizione.

4. Ai fini del sottoparagrafo 1(a), l'articolo 94 non si applica relativamente a misure fiscali.

5. Ai fini del sottoparagrafo 1(b), si applica l'articolo 94 relativamente a misure fiscali.

Art. 101

Misure relative a salute, sicurezza e ambiente

Le Parti riconoscono che è inopportuno favorire attività di investimento allentando le misure relative a salute, sicurezza o ambiente all'interno della propria area, o riducendo le norme che regolamentano il lavoro. A tale scopo, ogni Parte è tenuta a non tralasciare o altrimenti derogare a tali misure e norme nel favorire l'istituzione, l'acquisizione o l'espansione di investimenti nel proprio territorio.

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Art. 102

Riesame

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo e successivamente a intervalli regolari, le Parti riesaminano il quadro giuridico, le condizioni e il flusso degli investimenti tra le loro aree nonché la loro compatibilità con i relativi impegni ai sensi di altri accordi internazionali, con l'obiettivo di procedere ad un'ulteriore progressiva liberalizzazione degli investimenti.

2. Il riesame del quadro giuridico di cui al paragrafo 1 deve includere il riesame delle misure adottate o mantenute da una Parte conformemente al sottoparagrafo 1 (c) dell'articolo 90.

Capitolo 10: Concorrenza Art. 103

Misure contro attività anticoncorrenziali

1. Riconoscendo che le attività anticoncorrenziali possono vanificare o compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione del commercio e degli investimenti nonché ostacolare il buon funzionamento del proprio mercato, ogni Parte adotta le misure che ritiene adeguate a contrastare le attività anticoncorrenziali in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti.

2. Tali misure devono essere adottate in conformità ai principi di trasparenza, di non discriminazione e imparzialità procedurale.

3. Ai fini del presente capitolo, per «attività anticoncorrenziale» s'intende qualsiasi comportamento o operazione passibile di ammende, sanzioni o altri provvedimenti a norma del diritto della concorrenza di ciascuna delle Parti. In particolare, il termine comprende: (a) la monopolizzazione privata, la restrizione ingiustificata agli scambi e le prassi commerciali sleali ai sensi delle leggi e dei regolamenti in materia di concorrenza del Giappone; e (b) gli accordi illeciti tra imprese e le pratiche illecite di imprese che vantano una posizione dominante ai sensi delle leggi e dei regolamenti in materia di concorrenza della Svizzera.

Art. 104

Collaborazione nell'impegno contro le attività anticoncorrenziali

1. Le Parti, conformemente alle loro rispettive leggi e ai loro rispettivi regolamenti, collaborano nell'impegno contro le attività anticoncorrenziali, nella misura consentita dalle loro risorse disponibili, al fine di contribuire all'effettiva applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di concorrenza di ciascuna Parte, tramite lo sviluppo di un rapporto di collaborazione tra le autorità garanti della concorrenza delle Parti, evitando di conseguenza, o diminuendo, la possibilità di conflitti tra le Parti in tutte le questioni attinenti all'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di concorrenza di ciascuna Parte.

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2. I dettagli e le procedure di collaborazione ai sensi del presente articolo devono essere specificati nel capitolo 3 dell'Accordo di attuazione.

Art. 105

Consultazioni

Una volta espletate tutte le procedure applicabili di cui all'articolo 104, la Parte che ritiene persistano effetti negativi sugli scambi causati da un'attività anticoncorrenziale può richiedere all'altra Parte di avviare consultazioni in sede di Comitato misto al fine di eliminare detti effetti negativi. Le consultazioni all'interno del Comitato misto: (a) non devono prendere in esame l'idoneità dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di concorrenza da parte dell'autorità garante della concorrenza di ciascuna Parte; e (b) non devono violare l'indipendenza dell'autorità garante della concorrenza di ciascuna Parte nell'esercizio della propria autorità.

Art. 106

Non applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5 e del capitolo 14

1. Il paragrafo 1 dell'articolo 5 e il capitolo 14 non si applicano al presente capitolo.

2. Il capitolo 3 dell'Accordo di attuazione stabilisce i dettagli e le procedure per lo scambio delle informazioni, ivi comprese le informazioni confidenziali, di cui al presente capitolo.

Capitolo 11: Proprietà intellettuale Art. 107

Disposizioni generali

1. Le Parti offrono e garantiscono una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria della proprietà intellettuale, promuovono l'efficienza e la trasparenza nell'amministrazione dei rispettivi sistemi di protezione della proprietà intellettuale e prevedono misure idonee a garantire un'adeguata ed efficace applicazione dei diritti di proprietà intellettuale contro ogni violazione, contraffazione e pirateria, conformemente a quanto disposto nel presente capitolo e negli accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie.

2. Nel presente capitolo, per «proprietà intellettuale» si intendono tutte le categorie di proprietà intellettuale: (a) oggetto delle disposizioni dall'articolo 114 all'articolo 121; e/o (b) contemplate dall'Accordo TRIPS e/o dagli accordi internazionali di pertinenza cui si fa riferimento nell'Accordo TRIPS.

3. Le Parti ribadiscono il loro impegno a rispettare gli obblighi concernenti la proprietà intellettuale derivanti dagli accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie alla data di entrata in vigore del presente Accordo e da ogni successivo emendamento che acquista efficacia per entrambe le Parti, compreso quanto segue: 2440

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(a) l'Accordo TRIPS; (b) la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, siglata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aia il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967, ed emendata il 28 settembre 1979 (di seguito denominata «la Convenzione di Parigi»); (c) il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, siglato a Washington il 19 giugno 1970, emendato il 28 settembre 1979, modificato il 3 febbraio 1984 e il 3 ottobre 2001; (d) l'Accordo di Strasburgo sulla classificazione internazionale dei brevetti, siglato a Strasburgo il 24 marzo 1971 ed emendato il 28 settembre 1979; (e) il Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, siglato a Budapest il 28 aprile 1977 ed emendato il 26 settembre 1980; (f) l'Atto del 1991 della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali del 2 dicembre 1961, riveduto a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991 (di seguito denominato «la Convenzione UPOV 1991»); (g) il Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 ed emendato il 3 ottobre 2006; (h) il Trattato sul diritto dei marchi adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994; (i)

l'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, siglato a Nizza il 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 ed a Ginevra il 13 maggio 1977, ed emendato il 28 settembre 1979;

(j)

l'Accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza, siglato a Madrid il 14 aprile 1891;

(k) la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, siglata a Berna il 9 settembre 1886, integrata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, integrata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, ed emendata il 28 settembre 1979 (di seguito denominata «la Convenzione di Berna»); (l)

la Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, adottata a Roma il 26 ottobre 1961 (di seguito denominata «la Convenzione di Roma»);

(m) la Convenzione per la protezione di produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, adottata a Ginevra il 29 ottobre 1971; 2441

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(n) il Trattato OMPI sul diritto d'autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996; e (o) il Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996 (di seguito denominato «il WPPT»).

4. Nel riconoscimento congiunto dell'importanza degli accordi multilaterali seguenti ai fini delle iniziative internazionali volte a proteggere la proprietà intellettuale, ogni Parte si adopera per ratificare o per aderire ai seguenti accordi multilaterali di cui non è ancora parte: (a) il Trattato sul diritto dei brevetti, adottato a Ginevra il 1° giugno 2000; (b) il Trattato di Singapore sul diritto dei marchi, adottato a Singapore il 27 marzo 2006; e (c) l'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato dalla Conferenza diplomatica il 2 luglio 1999.

Art. 108

Trattamento Nazionale

1. Ogni Parte è tenuta ad accordare ai cittadini dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale ai sensi degli articoli 3 e 5 dell'Accordo TRIPS.

2. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 109, il termine «cittadini» ha un significato identico a quello dell'Accordo TRIPS, e il termine «protezione» comprende qualsiasi questione concernente l'esistenza, l'acquisizione, il campo di applicazione, il mantenimento e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, nonché tutte le questioni concernenti l'uso dei diritti di proprietà intellettuale specificamente trattate nel presente capitolo.

Art. 109

Trattamento della nazione più favorita

1. Ogni Parte è tenuta ad accordare ai cittadini dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai cittadini di una non Parte in merito alla protezione della proprietà intellettuale ai sensi degli articoli 4 e 5 dell'Accordo TRIPS.

2. Il paragrafo 1 non deve essere interpretato nel senso di obbligare una delle Parti ad accordare ai cittadini dell'altra Parte qualsiasi trattamento accordato ai cittadini di una non Parte in virtù di un qualsiasi accordo contro la doppia imposizione.

Art. 110

Miglioramento dell'efficienza delle questioni procedurali

Al fine di garantire un'amministrazione efficiente del sistema di protezione della proprietà intellettuale, ogni Parte adotta misure adeguate per migliorare l'efficienza delle proprie procedure amministrative in materia di proprietà intellettuale.

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Art. 111

Acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale

1. Qualora l'acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sia subordinata alla concessione o alla registrazione del diritto, ciascuna Parte garantisce che, indipendentemente dal fatto che la domanda di concessione o di registrazione di un diritto di proprietà intellettuale inoltrata sia una domanda nazionale o internazionale ai sensi degli accordi internazionali applicabili, le procedure di concessione o di registrazione del diritto, fatta salva la conformità alle condizioni fondamentali per l'acquisizione del diritto, consentano la concessione o la registrazione del diritto entro un periodo ragionevole di tempo onde evitare un'ingiustificata riduzione della durata della protezione.

2. Ogni Parte si adopera per rendere quanto più trasparenti possibili le proprie procedure in merito all'esame delle indicazioni dei prodotti e servizi designati sotto le classi indicate nelle domande di registrazione dei marchi di fabbrica.

Art. 112

Trasparenza

Al fine di promuovere ulteriormente la trasparenza nell'amministrazione del proprio sistema di protezione della proprietà intellettuale, ogni Parte adotta misure adeguate, nei limiti consentiti dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, per: (a) pubblicare informazioni sulle: (i) domande e sulle concessioni di brevetti; (ii) registrazioni di modelli di utilità e di disegni industriali; (iii) registrazioni di marchi di fabbrica e relative domande; (iv) registrazioni di schemi di circuiti integrati; e (v) registrazioni di nuove varietà di piante e relative domande, e mettere a disposizione del pubblico le informazioni contenute nei relativi fascicoli; (b) mettere a disposizione del pubblico le informazioni sulle domande per la sospensione da parte delle autorità competenti dell'immissione di prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale come misure di controllo alle frontiere; e (c) mettere a disposizione del pubblico le informazioni sui propri sforzi volti a garantire l'effettiva applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, nonché tutte le informazioni relative al proprio sistema di protezione della proprietà intellettuale.

Art. 113

Promozione della consapevolezza pubblica in merito alla protezione della proprietà intellettuale

Le Parti adottano le misure necessarie ad aumentare la consapevolezza pubblica in merito alla protezione della proprietà intellettuale, ivi compresi i progetti educativi e divulgativi sull'uso della proprietà intellettuale e sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

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Art. 114

Diritti d'autore e diritti affini

1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali di cui le Parti sono firmatarie, ogni Parte è tenuta, in conformità con le proprie leggi e i propri regolamenti, a fornire e garantire un'adeguata ed efficace protezione agli autori di opere e agli artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi ed agli organismi di radiodiffusione rispettivamente per le loro opere, esecuzioni, fonogrammi e trasmissioni.

2. Oltre alla protezione di cui al paragrafo 1, ogni Parte fornisce e garantisce la protezione di cui agli articoli 5 e 6 del WPPT agli artisti interpreti o esecutori per le loro esibizioni visive.

3. Ogni Parte garantisce che ad un organismo di radiodiffusione della Parte sia riconosciuto almeno il diritto esclusivo di autorizzare quanto segue: la fissazione, la riproduzione di fissazioni nonché la messa a disposizione del pubblico dei suoi programmi su filo o senza filo in modo che ciascuno possa avervi accesso da un luogo e in un momento di propria scelta.

4. Ogni Parte ha la facoltà, nella propria legislazione interna, di prevedere lo stesso tipo di limitazioni o eccezioni contemplate dall'articolo 16 del WPPT in merito alla protezione degli artisti interpreti o esecutori per le loro esibizioni visive, nonché alla protezione degli organismi di radiodiffusione, nella misura in cui dette limitazioni ed eccezioni siano compatibili con la Convenzione di Roma.

5. Ogni Parte garantisce all'autore il diritto, indipendentemente dai diritti economici dell'autore e anche dopo il trasferimento di detti diritti, di rivendicare la paternità dell'opera e di contestare ogni distorsione, mutilazione o altro tipo di modifica, o ogni altra azione derogatoria in merito all'opera in questione, che possa recare pregiudizio al proprio onore o alla propria reputazione.

6. Dopo il decesso dell'autore, i diritti a questi riconosciuti ai sensi del paragrafo 5 vengono mantenuti almeno fino alla scadenza dei diritti economici, e sono esercitabili dalle persone o dalle istituzioni autorizzate dalla legislazione della Parte in cui viene rivendicata la protezione.

7. I diritti ai sensi dei paragrafi 5 e 6 vengono riconosciuti, mutatis mutandis, agli artisti interpreti o esecutori in merito alle loro esibizioni dal vivo, audio o visive, alle loro esibizioni fissate su fonogrammi o alle loro
fissazioni audiovisive.

8. Ogni Parte garantisce che la durata della protezione generale riconosciuta alle opere si estenda per tutta la vita dell'autore e per almeno i 50 anni successivi alla sua morte.

9. Ogni Parte garantisce che la durata della protezione dei diritti affini, nonché dei diritti d'autore la cui durata venga calcolata in base a presupposti diversi da quelli della vita della persona fisica, non sia inferiore a 50 anni a decorrere: (a) per le opere, dalla pubblicazione autorizzata, oppure, in mancanza di tale pubblicazione autorizzata, entro i 50 anni successivi alla realizzazione dell'opera, tale durata non deve essere inferiore a 50 anni a decorrere dalla realizzazione;

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(b) per i fonogrammi, dalla pubblicazione autorizzata, oppure, in mancanza di tale pubblicazione, entro i 50 anni successivi alla fissazione del fonogramma, tale durata non deve essere inferiore a 50 anni dalla fissazione; (c) per le esibizioni, dalla data dell'esibizione; oppure (d) per le radiodiffusioni, dalla data della radiodiffusione.

10. Per determinate categorie di opere, ogni Parte dispone che la durata della protezione si estenda alla vita dell'autore e ad almeno i 70 anni successivi alla sua morte, oppure ai 70 anni successivi alla pubblicazione autorizzata, o, in mancanza di tale pubblicazione autorizzata, entro i 70 anni successivi alla realizzazione dell'opera, ad almeno i 70 anni successivi alla realizzazione della medesima.

11. Una Parte può essere esonerata dai propri obblighi ai sensi del presente articolo laddove sia possibile applicare le esenzioni contenute negli articoli 7 e 7bis della Convenzione di Berna.

12. Ogni Parte garantisce ai titolari di un diritto d'autore facenti capo all'altra Parte un trattamento non discriminatorio in merito al godimento e all'esercizio dei diritti d'autore, indipendentemente dal fatto che tali diritti d'autore siano registrati ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili della prima Parte.

Art. 115

Marchi di fabbrica

1. Qualsiasi segno, o qualsiasi combinazione di segni, in grado di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, è idoneo a costituire un marchio di fabbrica. Tali segni, in particolare le parole, ivi compresi nomi propri, lettere, numeri, elementi figurativi, forme tridimensionali e combinazioni cromatiche nonché qualsivoglia combinazione di detti segni, sono idonei ad essere registrati come marchi di fabbrica. Laddove i segni non siano idonei a distinguere interamente i prodotti o i servizi pertinenti, ogni Parte può far dipendere la loro idoneità alla registrazione dal carattere distintivo acquisito in seguito all'uso. Ogni Parte può richiedere, quale condizione della registrazione, che i segni siano visivamente percettibili.

2. Ogni Parte protegge i marchi notori in conformità all'articolo 6bis della Convenzione di Parigi e ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 16 dell'Accordo TRIPS.

3. Le Parti ribadiscono l'importanza della «Raccomandazione congiunta riguardante le disposizioni in materia di protezione dei marchi notoriamente conosciuti» («Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks»), adottata dall'Assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'Assemblea generale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (di seguito denominata «OMPI») nel 1999 a sostegno della protezione dei marchi notori, nonché della «Raccomandazione congiunta riguardante le disposizioni in materia di protezione dei marchi ed altri diritti di proprietà industriale sui segni distintivi su Internet» («Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet»), adottata dall'Assemblea dell'Unione di Parigi per la tutela della proprietà

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industriale e dall'Assemblea generale dell'OMPI nel 2001 a sostegno della protezione dei segni distintivi su Internet.

4. Ogni Parte garantisce che il titolare di un marchio di fabbrica registrato abbia il diritto esclusivo di vietare a terzi, sprovvisti del suo consenso, l'uso, nell'esercizio commerciale, di segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. Ai fini del presente paragrafo, l'«uso» di tali segni comprende almeno l'importazione e l'esportazione di prodotti o confezioni di prodotti su cui sia impresso il segno.

5. Il paragrafo 4 si applica anche in caso di importazione o esportazione di piccole quantità di prodotti, nella misura in cui l'importazione o l'esportazione violino il diritto conferito dal marchio di fabbrica registrato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di una Parte. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici, il rischio di confusione viene presunto. I diritti di cui al paragrafo 4 non pregiudicano eventuali diritti anteriori, né incidono sulla facoltà delle Parti di rendere accessibili i diritti sulla base dell'uso.

Art. 116

Disegni industriali

1. Ogni Parte garantisce un'adeguata ed efficace protezione dei disegni industriali, ivi compresi i disegni di un componente di un articolo.

2. Ogni Parte garantisce che il proprietario di un disegno industriale protetto abbia il diritto di vietare a terzi, sprovvisti del suo consenso, la produzione, la vendita, l'importazione o l'esportazione di articoli recanti o contenenti un disegno che sia una copia, o sostanzialmente una copia, del disegno protetto, qualora tali azioni siano intraprese a fini commerciali.

3. Il paragrafo 2 si applica anche in caso di importazione o esportazione di piccole quantità di prodotti, nella misura in cui l'importazione o l'esportazione violino il diritto conferito dal disegno industriale protetto ai sensi delle leggi e dei regolamenti di una Parte.

4. Ogni Parte garantisce che la durata della protezione non sia inferiore a 20 anni.

Art. 117

Brevetti

1. Conformemente ai paragrafi 2 e 3, possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, sia di prodotti che di procedimenti, in tutti i campi della tecnologia, ivi compreso quello della biotecnologia, purché tali invenzioni siano nuove, implichino un'attività inventiva e siano idonee all'applicazione industriale. Conformemente al paragrafo 3, il conseguimento di brevetti e il godimento dei relativi diritti non devono essere oggetto di discriminazione in merito al luogo d'invenzione, al settore tecnologico e al fatto che i prodotti siano d'importazione o di fabbricazione locale.

2. Ogni Parte ha la facoltà di escludere dalla brevettabilità le invenzioni per le quali il divieto di sfruttamento commerciale all'interno del territorio di una Parte sia necessario al fine di preservare l'ordine pubblico o la morale, nonché per proteggere la vita o la salute degli esseri umani, del mondo animale o vegetale e impedire gravi 2446

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danni all'ambiente, purché tale esclusione non sia dettata esclusivamente dal fatto che lo sfruttamento è vietato dalle leggi di tale Parte.

3. Ogni Parte può inoltre escludere dalla brevettabilità: (a) i metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per la cura degli esseri umani o degli animali, ad eccezione dei prodotti costituiti da una sostanza o da un composto il cui utilizzo è previsto in tali metodi; e (b) le varietà vegetali e animali, esclusi i microrganismi, e i procedimenti essenzialmente biologici per la produzione di vegetali o animali, esclusi i procedimenti non biologici e quelli microbiologici.

4. Ogni Parte garantisce che un brevetto conferisca al suo titolare i seguenti diritti esclusivi: (a) se l'oggetto del brevetto è un prodotto, la facoltà di vietare a terzi, sprovvisti del consenso del titolare, la produzione, l'uso, la messa in vendita, la vendita e l'importazione a tali fini o l'esportazione del prodotto brevettato; (b) se l'oggetto del brevetto è un procedimento, la facoltà di vietare a terzi, sprovvisti del consenso del titolare, l'uso del procedimento nonché l'uso, la messa in vendita, la vendita e l'importazione a tali fini o l'esportazione del prodotto finito ottenuto direttamente dal procedimento brevettato.

5. Per quanto concerne il brevetto rilasciato per un'invenzione legata a prodotti farmaceutici o fitofarmaceutici, ogni Parte stabilisce, conformemente alle condizioni e alle modalità delle proprie leggi e dei propri regolamenti applicabili, un periodo di protezione compensativo per l'arco di tempo durante il quale non è possibile mettere in atto l'invenzione brevettata per le procedure legate all'autorizzazione di immissione in commercio.

6. Ai fini del paragrafo 5: (a) per «periodo di protezione compensativo» s'intende, per il Giappone, un'estensione del periodo di protezione di un brevetto e, per la Svizzera, un periodo specificato in un certificato protettivo complementare; (b) per «autorizzazione di immissione in commercio» s'intende l'autorizzazione o qualsiasi altra disposizione rilasciata dalle autorità competenti, tesa a garantire la sicurezza e, ove applicabile, l'efficacia dei prodotti farmaceutici o fitofarmaceutici ai sensi delle leggi e dei regolamenti pertinenti di ciascuna Parte; e (c) la durata del periodo di protezione compensativo deve essere:
(i) per il Giappone, pari alla durata dell'estensione richiesta dal titolare del brevetto, purché tale periodo di protezione compensativo non ecceda l'arco di tempo durante il quale non è possibile mettere in atto l'invenzione brevettata a causa delle procedure legate all'autorizzazione di immissione in commercio, o pari ad un periodo massimo previsto dalle leggi e dai regolamenti del Giappone. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, tale periodo massimo viene fissato a cinque anni dalle leggi di pertinenza del Giappone; e 2447

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(ii) per la Svizzera, pari al periodo decorso tra la data di deposito della domanda del brevetto e la data dell'autorizzazione di immissione in commercio del prodotto, ridotto di un periodo di cinque anni. Il periodo di protezione massimo non può essere inferiore a 5 anni.

Art. 118

Novità vegetali

Ogni Parte fornisce lo stesso livello di protezione alle nuove varietà di tutti i generi e di tutte le specie vegetali come previsto dalla Convenzione UPOV del 1991.

Art. 119

Indicazioni geografiche e indicazioni affini

1. Ogni Parte garantisce un'adeguata ed efficace protezione delle indicazioni geografiche e delle indicazioni affini conformemente al presente articolo.

2. Ai fini del presente capitolo: (a) per «indicazioni geografiche» si intendono le indicazioni che identificano un prodotto quale originario di una Parte, o di una regione o località di tale Parte, laddove una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica; e (b) per «indicazioni affini» si intendono: (i) le indicazioni, nella designazione o presentazione di un servizio, contenenti il ­ o consistenti nel ­ nome di un luogo geografico di una Parte (di seguito denominate in questo articolo «indicazioni di servizi»); e (ii) il nome del Paese di una Parte, il nome di un Cantone della Svizzera, stemmi, bandiere e altri emblemi statali o regionali.

3. (a) Per quanto concerne le indicazioni geografiche, ogni Parte mette a disposizione i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire: (i) l'uso di qualsiasi elemento, nella designazione o presentazione di un prodotto, che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un luogo geografico diverso dal vero luogo di origine, in modo tale da ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto; (ii) qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10bis della Convenzione di Parigi; e (iii) qualsiasi uso di un'indicazione geografica che identifichi dei vini o degli alcolici rispettivamente per vini o alcolici non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione.

Nota: Nulla di quanto formulato nel presente articolo può essere interpretato in modo da compromettere gli obblighi di una Parte di cui al sottoparagrafo (iii). In relazione al sottoparagrafo (iii), le Parti hanno la facoltà di prevedere misure amministrative anziché ricorrere a procedimenti giudiziari.

(b) Ogni Parte fornisce alle parti interessate i mezzi legali atti ad impedire l'uso di qualsiasi indicazione di servizi in modo tale da ingannare il pubblico, ai sensi delle leggi e dai regolamenti applicabili della Parte.

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(c) Ogni Parte fornisce alle parti interessate i mezzi legali atti ad impedire l'uso del nome del Paese di una delle Parti o del nome di un Cantone della Svizzera per un prodotto o un servizio in modo tale da ingannare il pubblico, ai sensi delle leggi e dai regolamenti applicabili della Parte.

(d) Ogni Parte prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l'uso dell'indicazione geografica, delle indicazioni di servizi, del nome del Paese di una delle Parti o del nome di un Cantone della Svizzera, anche laddove sia indicata la vera origine dei prodotti, o laddove tali elementi siano riportati in versione tradotta o accompagnati da termini quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o espressioni simili, se tale uso rientra nei sottoparagrafi da (a) a (c). Il presente sottoparagrafo si applica anche qualora un simbolo grafico designante un luogo geografico di una Parte venga utilizzato per un prodotto o un servizio in modo tale da ingannare il pubblico ai sensi delle leggi e dai regolamenti applicabili della Parte.

(e) (i)

Ogni Parte garantisce che il deposito di un marchio di fabbrica contenente ­ o consistente in ­ un'indicazione geografica relativamente a prodotti non originari del territorio indicato, venga rifiutato o dichiarato nullo d'ufficio se la legislazione della Parte lo consente o su richiesta di una parte interessata, qualora l'uso dell'indicazione nel marchio di fabbrica di tali prodotti corrisponda ad una situazione esposta al sottoparagrafo (a)(i), (a)(iii), o (d), nella misura in cui il sottoparagrafo (a)(i) o (a)(iii) è applicabile.

(ii) Ogni Parte garantisce che il deposito di un marchio di fabbrica contenente ­ o consistente in ­ un'indicazione di servizio, il nome del Paese di una delle Parti o il nome di un Cantone della Svizzera, il cui uso corrisponda ad una situazione esposta al sottoparagrafo (b), (c), o (d) nella misura in cui il sottoparagrafo (b) o (c) è applicabile, venga rifiutato o dichiarato nullo d'ufficio se la legislazione della Parte lo consente o su richiesta di una parte interessata, qualora il marchio di fabbrica possa trarre in inganno il pubblico ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili della Parte.

(f) La protezione garantita dal presente articolo si applica anche laddove i prodotti originari di una Parte siano destinati all'esportazione.

(g) (i)

Ogni Parte garantisce, conformemente ai propri obblighi derivanti dall'articolo 6ter della Convenzione di Parigi, che non vengano utilizzati o depositati stemmi, bandiere o altri emblemi statali dell'altra Parte come marchi di fabbrica o elementi di marchi di fabbrica.

(ii) Ogni Parte riconferma i propri obblighi derivanti dal paragrafo 2 dell'articolo 53 della Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, siglata il 12 agosto 1949, che dispone che l'uso, da parte di privati, di società o di ditte commerciali, degli stemmi della Svizzera o di qualunque segno che ne costituisca un'imitazione, sia come marchi di fabbrica o di commercio o come elementi di tali marchi, sia ad uno scopo contrario alla lealtà 2449

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commerciale, sia in condizioni suscettibili di ferire il sentimento nazionale svizzero, sarà vietato in qualunque tempo.

(iii) Ogni Parte garantisce che gli stemmi, le bandiere o altri emblemi statali o regionali dell'altra Parte non vengano utilizzati in un modo che possa trarre in inganno il pubblico ai sensi delle leggi e dai regolamenti applicabili della Parte.

4. Nei procedimenti, sia amministrativi che giudiziari, operati dalle autorità pertinenti di ogni Parte in merito alla protezione disposta nel presente articolo, le designazioni elencate da una Parte nell'allegato X rappresentano, fatte salve le procedure o le azioni delle autorità pertinenti dell'altra Parte, una fonte d'informazione in merito al fatto che tali designazioni costituiscono indicazioni geografiche protette dalla prima Parte ai sensi del presente articolo.

5. (a) Su richiesta di una delle Parti, le Parti riesaminano in sede di Comitato misto l'allegato X, al fine di aggiornare l'elenco e includere nell'allegato X le indicazioni geografiche cui è stata assegnata la protezione di una delle Parti a livello nazionale.

(b) Le modifiche proposte ai sensi del sottoparagrafo (a) devono essere integrate nel presente Accordo in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 152.

6. Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti da accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie, i paragrafi dal 3 al 9 dell'articolo 24 dell'Accordo TRIPS si applicano alle disposizioni del presente articolo relative alle indicazioni geografiche e, mutatis mutandis, alle indicazioni affini.

Art. 120

Concorrenza sleale

1. Ogni Parte è tenuta a fornire un'efficace protezione contro gli atti di concorrenza sleale.

2. Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale. In particolare, sono vietati i seguenti atti di concorrenza sleale: (a) tutti gli atti di natura tale da generare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti, i servizi o le attività industriali o commerciali di un concorrente; (b) le asserzioni false, nell'esercizio commerciale, di natura tale da screditare lo stabilimento, i prodotti, i servizi o le attività industriali o commerciali di un concorrente; (c) le indicazioni o le asserzioni il cui uso, nell'esercizio commerciale, può trarre in inganno il pubblico in merito alla natura, alle caratteristiche, all'idoneità ai loro scopi, alla quantità dei prodotti o dei servizi, o al processo di fabbricazione dei prodotti; (d) atti che generano confusione con i prodotti o l'impresa di un altro soggetto tramite:

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(i)

l'uso di un'indicazione di prodotti o di impresa identica o simile all'indicazione di prodotti o di impresa utilizzata da un altro soggetto, la quale gode di notorietà tra i consumatori o altri acquirenti; oppure (ii) l'assegnazione, la consegna, l'esposizione allo scopo di assegnazione o consegna, l'esportazione, l'importazione o la fornitura di prodotti attraverso una linea di telecomunicazione elettrica utilizzando tale indicazione; (e) atti consistenti nell'usare come propria un'indicazione di prodotti o di impresa identica o simile ad una notoria indicazione di prodotti o di impresa, usata da un altro soggetto, oppure atti consistenti nell'assegnazione, nella consegna, nell'esposizione allo scopo di assegnazione o consegna, nell'esportazione, nell'importazione o nella fornitura di prodotti attraverso una linea di telecomunicazione elettrica utilizzando tale indicazione; (f) atti consistenti nell'assegnazione, nella locazione, nell'esposizione allo scopo di assegnazione o locazione, nell'esportazione o importazione di prodotti che imitano la configurazione, salvo quella indispensabile per garantire la funzionalità dei prodotti, di prodotti di un altro soggetto; (g) atti consistenti nell'acquisire o esercitare il diritto di usare nomi di dominio identici o simili a un'indicazione specifica per prodotti o servizi di un altro soggetto, oppure atti consistenti nell'usare il nome di dominio con l'intenzione di conseguire slealmente un profitto o di causare un danno ad un altro soggetto; e (h) atti compiuti da un agente o un rappresentante di un titolare di un diritto attinente ad un marchio di fabbrica, senza un motivo legittimo e senza il consenso del titolare del diritto, consistenti nell'usare un marchio di fabbrica identico o simile al marchio di fabbrica usato per prodotti o servizi identici o simili a quelli attinenti a tale diritto; o consistenti nell'usare tale marchio di fabbrica ai fini di assegnazione, consegna, esposizione allo scopo di assegnazione o consegna, esportazione, importazione, o fornitura tramite una linea di telecomunicazione elettrica, di prodotti identici o simili ai prodotti attinenti a tale diritto; o consistenti nell'utilizzare un marchio di fabbrica nella fornitura di servizi identici o simili ai servizi attinenti a tale diritto.

3. Ai fini del presente articolo,
per «indicazione di prodotti o di impresa» s'intende un nome, un nome commerciale, un marchio di fabbrica, un marchio, o un contenitore o una confezione di prodotti, utilizzati in relazione all'impresa di un soggetto, o qualsiasi altra indicazione dei prodotti o dell'impresa di un soggetto.

4. Ogni Parte garantisce tramite le proprie leggi e i propri regolamenti un'adeguata nonché efficace tutela delle informazioni riservate in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 39 dell'Accordo TRIPS.

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Art. 121

Trattamento dei dati di prova nelle procedure per l'autorizzazione di immissione in commercio

1. Ogni parte si adopera per impedire che i richiedenti di un'autorizzazione di immissione in commercio per prodotti farmaceutici che impiegano nuove sostanze chimiche facciano ricorso o riferimento a dati di prova o ad altri dati sottoposti dal primo richiedente alla propria autorità competente per un determinato periodo di tempo a decorrere dalla data di approvazione di tale domanda. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, tale periodo di tempo dovrà essere definito dalle leggi pertinenti di ciascuna Parte e non essere inferiore a sei anni.

2. Qualora le Parti subordinino l'autorizzazione di immissione in commercio di prodotti chimici destinati all'agricoltura che impiegano nuove sostanze chimiche alla presentazione di prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione richiede un impegno considerevole, esse sono tenute a garantire che, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti di pertinenza, ai richiedenti di un'autorizzazione di immissione in commercio venga: (a) vietato di fare ricorso o riferimento a tali dati sottoposti dal primo richiedente alla propria autorità competente per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data di approvazione di tale domanda; oppure (b) generalmente imposto di presentare un set completo di dati di prova, anche nel caso in cui vi fosse una precedente domanda per lo stesso prodotto, per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data di approvazione della domanda precedente.

Art. 122

Applicazione ­ Disposizioni generali

Ogni Parte si adopera per: (a) incentivare l'istituzione di gruppi consultivi pubblici e/o privati per affrontare le questioni legate alla contraffazione e alla pirateria; e (b) migliorare il coordinamento interno delle proprie agenzie governative implicate nell'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale ed agevolarne l'interazione, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 123

Applicazione ­ Misure applicate alle frontiere

1. Ogni Parte stabilisce procedure d'ufficio inerenti la sospensione alla frontiera, da parte della propria autorità doganale, dell'immissione di prodotti che violano diritti almeno in materia di brevetti, modelli di utilità, ove previsto dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, disegni industriali o marchi di fabbrica, diritti d'autore o diritti affini, destinati all'importazione nel, all'esportazione dal o al transito attraverso il territorio doganale della Parte.

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2. Ai fini del presente articolo: (a) «esportazione» comprende la riesportazione; e (b) per «transito» s'intende il trasbordo e il transito doganale, quale definito nella Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali.

3. Ogni Parte stabilisce procedure inerenti la sospensione alla frontiera, da parte della propria autorità doganale, su richiesta di un avente diritto, dell'immissione di prodotti che violano diritti almeno in materia di quanto esposto al paragrafo 1, destinati all'importazione nel, all'esportazione dal e, ove previsto dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, al transito attraverso il territorio doganale della Parte.

4. In caso di sospensione ai sensi dei paragrafi 1 e 3 in merito all'importazione nel, all'esportazione dal e, ove previsto dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, al transito attraverso il territorio doganale della Parte, le autorità competenti della Parte che ha operato la sospensione dell'immissione dei prodotti è tenuta a notificare all'avente diritto il nome e gli indirizzi del mittente o del destinatario, nonché l'importatore o l'esportatore, ove applicabile, dei prodotti in questione. Tali autorità competenti sono tenute a notificare all'avente diritto i nomi e gli indirizzi del produttore dei prodotti in questione se ritengono che tale informazione sia di rilievo nel corso di procedure di sdoganamento.

5. Ogni Parte garantisce che i prodotti, la cui immissione è stata sospesa ai sensi dei paragrafi 1 e 3 e nei quali le autorità competenti hanno ravvisato una violazione, non saranno immessi in libera circolazione senza il consenso dell'avente diritto e saranno distrutti in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti.

6. Ogni Parte garantisce che i titolari dei diritti non vengano gravati da un carico eccessivo in conseguenza degli oneri e dei costi di stoccaggio e di distruzione dei prodotti la cui immissione è stata sospesa ai sensi dei paragrafi 1 e 3 e che sono stati riconosciuti quali irregolari dalle autorità competenti.

7. Le autorità competenti di ciascuna Parte mettono l'avente diritto nelle condizioni di analizzare campioni dei prodotti la cui immissione è stata sospesa ai sensi del paragrafo 3, ove opportuno e nei limiti concessi dalle leggi e dai regolamenti della Parte, a spese
dell'avente diritto.

8. Ogni Parte adotta procedure semplificate in merito al sequestro e alla distruzione, da parte delle autorità competenti, dei prodotti la cui immissione è stata sospesa, le quali devono essere applicate in assenza di obiezioni ed assoggettate alle condizioni e alle modalità previste dalle leggi e dai regolamenti di ciascuna Parte.

Art. 124

Applicazione ­ Provvedimenti civili

1. Ogni Parte garantisce all'avente diritto la facoltà di esigere dall'autore della violazione di pagare al titolare del diritto una somma adeguata per risarcire i danni che quest'ultimo ha subito a causa della violazione di un suo diritto di proprietà intellettuale da parte di un soggetto che ha proceduto a detta violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole.

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2. Ai fini del presente articolo, l'espressione «avente diritto» comprende i titolari di interessi protetti dalle leggi e dai regolamenti di ciascuna Parte per impedire atti di concorrenza sleale.

3. Qualora l'avente diritto esiga dall'autore della violazione il risarcimento dei danni causati da una violazione, commessa con intenzione o negligenza, dei propri diritti di proprietà intellettuale, l'ammontare di tali danni viene calcolato, ove applicabile, in maniera presunta, indipendentemente dalla possibilità di calcolare i danni effettivi, tenendo conto dei fattori seguenti: (a) la quantità dei prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale dell'avente diritto effettivamente trasferiti a terzi, nonché l'ammontare del guadagno unitario dei prodotti che sarebbero stati venduti dall'avente diritto se non fosse stata compiuta la violazione; (b) i proventi percepiti dall'autore della violazione in conseguenza della violazione stessa; oppure (c) l'importo che l'avente diritto avrebbe avuto diritto a percepire per l'esercizio dei propri diritti di proprietà intellettuale.

4. Nei casi in cui sia estremamente difficile per l'avente diritto titolare di diritti di proprietà dimostrare il danno economico effettivamente subito per via della natura dei fatti implicati, ogni Parte garantisce che, nella misura del possibile, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti, le proprie autorità giudiziarie abbiano la facoltà di determinare l'ammontare dei danni in base alla totalità delle prove che sono state loro addotte.

Art. 125

Applicazione ­ Provvedimenti penali

1. Ogni Parte stabilisce procedimenti penali e sanzioni da applicare almeno in presenza dei seguenti atti, commessi intenzionalmente e su scala commerciale: (a) la violazione di diritti in materia di brevetti, modelli di utilità, ove previsto dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, disegni industriali o marchi di fabbrica, diritti d'autore o diritti affini, o diritti legati a nuove varietà vegetali; (b) la violazione di diritti in materia di schemi di configurazione di circuiti integrati; (c) la rivelazione di informazioni segrete di cui al paragrafo 4 dell'articolo 120 nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti della Parte; e (d) gli atti di concorrenza sleale esposti dal sottoparagrafo 2(c) al sottoparagrafo 2(f) dell'articolo 120 nonché l'uso di indicazioni geografiche e di indicazioni affini come disposto ai sottoparagrafi 3(a)(i), 3(a)(ii), 3(b), 3(c), 3(d) qualora il sottoparagrafo 3(a)(iii) non sia applicabile, 3(g)(i) e 3(g)(iii) dell'articolo 119, nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti della Parte.

2. L'importazione, l'esportazione o il transito di prodotti che costituisce un atto di cui al sottoparagrafo 1(a) o 1(d) deve essere contemplato dai procedimenti penali e dalle sanzioni di cui al paragrafo 1. Il paragrafo 2 dell'articolo 123 si applica al presente paragrafo.

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Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

3. Ove consentito dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, ogni Parte prevede pene più severe o pene separate per i reati elencati ai sottoparagrafi 1(a), 1(b) e 1(d) commessi in relazione ad attività aziendali o su scala commerciale.

4. Ogni Parte garantisce che, in caso di violazione di diritti commessa intenzionalmente e su scala commerciale in materia di brevetti, modelli di utilità ove previsto dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, disegni industriali o marchi di fabbrica o diritti legati a nuove varietà vegetali, oppure di atti di concorrenza sleale esposti dal sottoparagrafo 2(c) al sottoparagrafo 2(f) dell'articolo 120 nella misura prevista dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, le autorità competenti di ciascuna Parte possano procedere d'ufficio, senza che sia necessaria la presentazione di un reclamo formale della parte lesa.

5. Ogni Parte garantisce che nel caso in cui (a) una violazione di diritti in materia di brevetti o marchi di fabbrica, o di diritti d'autore o diritti affini, oppure (b) un reato doganale in relazione alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, sia commesso da un'organizzazione criminale, le proprie autorità giudiziarie abbiano la facoltà di confiscare i proventi delle attività criminose e le proprietà che ne derivano conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti.

6. Ogni Parte stabilisce pene da applicare in caso di importazione, effettuata intenzionalmente e su scala commerciale, di etichette sulle quali sia stato applicato un marchio di fabbrica identico a quello depositato nel territorio della Parte in merito a determinati prodotti, o simile o tale da non poter essere distinto nei suoi aspetti essenziali dal marchio di fabbrica depositato, se tali etichette sono destinate ad essere applicate sui prodotti per i quali è stato depositato il marchio di fabbrica o su prodotti simili.

Art. 126

Fornitori di servizi Internet

1. Al fine di incentivare la collaborazione dei fornitori di servizi Internet con gli aventi diritto in merito alla protezione contro la violazione dei loro diritti di proprietà intellettuale, ogni Parte stabilisce misure per sollevare i fornitori di servizi Internet da indebite responsabilità in merito alla rimozione di materiali da essi inseriti nei siti Internet in forza di contratti con i mittenti delle informazioni, qualora un avente diritto rivendichi nei confronti del fornitore di servizi Internet che tale materiale viola i propri diritti di proprietà intellettuale, purché il fornitore di servizi Internet si attenga alle procedure che le parti interessate sono tenute a seguire.

2. Ogni Parte garantisce agli aventi diritto che hanno comunicato al fornitore di servizi Internet i materiali che essi con giusta causa ritengono violino i loro diritti di proprietà intellettuale, la possibilità di ottenere tempestivamente dal fornitore di servizi Internet informazioni in merito all'identità del mittente delle informazioni.

Art. 127

Collaborazione

1. Le Parti, consapevoli di quanto sia importante garantire un'adeguata protezione della proprietà intellettuale al fine di incentivare ulteriormente lo scambio e l'investimento tra i reciproci territori, in conformità alle rispettive leggi e ai rispettivi 2455

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

regolamenti e nella misura consentita dalle loro risorse disponibili, collaborano in ambito di proprietà intellettuale, anche tramite lo scambio di informazioni in merito alle relazioni che esse intrattengono con non Parti su questioni inerenti la proprietà intellettuale.

2. Le Parti si adoperano per collaborare in attività legate a future convenzioni internazionali in merito all'armonizzazione, all'amministrazione e all'applicazione di diritti di proprietà intellettuale, nonché in attività di organizzazioni internazionali, ivi compresa l'Organizzazione mondiale del commercio e la OMPI.

3. Il capitolo 14 non si applica al presente articolo.

Art. 128

Sottocomitato per la proprietà intellettuale

1. Ai fini dell'effettiva attuazione e operatività del presente capitolo, si istituisce il sottocomitato per la proprietà intellettuale (di seguito denominato in questo articolo «sottocomitato»).

2. Il sottocomitato ha le seguenti funzioni: (a) riesaminare e monitorare l'attuazione e il funzionamento del presente capitolo; (b) discutere su ogni questione legata alla proprietà intellettuale con l'obiettivo di ottimizzare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e di incentivare l'efficienza e la trasparenza dell'amministrazione del sistema di protezione della proprietà intellettuale; (c) comunicare le proprie conclusioni al Comitato misto; e (d) eseguire altri compiti che gli sono stati assegnati dal Comitato misto.

3. Il sottocomitato si riunisce in data e luogo concordati dalle Parti.

4. Il sottocomitato deve essere: (a) composto da rappresentanti dei governi delle Parti e può invitare rappresentanti di enti di pertinenza diversi dai governi delle Parti, ivi compresi quelli provenienti da settori privati, che siano in possesso delle competenze necessarie relative alle questioni da trattare; e (b) co-presieduto da funzionari dei governi delle Parti.

Art. 129

Eccezioni relative alla sicurezza

Ai fini del presente capitolo, l'articolo 73 dell'Accordo TRIPS è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis mutandis.

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Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Capitolo 12: Appalti pubblici Art. 130

Diritti e obblighi vigenti

1. I diritti e gli obblighi delle Parti in merito agli appalti pubblici sono regolamentati dall'Accordo sugli appalti pubblici («Agreement on Government Procurement», di seguito denominato «il GPA»), contenuto nell'allegato 4 dell'Accordo OMC.

2. Se il GPA viene emendato o sostituito da un altro accordo, ai fini del presente capitolo «il GPA» si riferisce al GPA emendato o a tale altro accordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore per entrambe le Parti dell'emendamento o dell'altro accordo.

3. Il capitolo 14 non si applica al presente articolo.

Art. 131

Punti di informazione

Ogni Parte designa la seguente autorità governativa come proprio punto di informazioni per agevolare la comunicazione tra le Parti su qualsiasi questione concernente gli appalti pubblici: (a) per il Giappone, il Ministero degli affari esteri; e (b) per la Svizzera, la Segreteria di Stato dell'economia.

Art. 132

Negoziazioni future

1. Le Parti si consulteranno in sede di Comitato misto con l'obiettivo di accrescere la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi di appalti pubblici, di attuarli con efficacia e di potenziare e sviluppare ulteriormente l'accesso al mercato degli appalti pubblici di ciascuna Parte ai fornitori dell'altra Parte.

2. Qualora, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una Parte accordi ad una non Parte vantaggi supplementari rispetto a quelli accordati all'altra Parte ai sensi del GPA in merito all'accesso al proprio mercato degli appalti pubblici, la prima Parte, su richiesta dell'altra Parte, avvia negoziazioni al fine di estendere tali vantaggi all'altra Parte su una base di reciprocità.

Capitolo 13: Promozione di una relazione economica più stretta Art. 133

Principi fondamentali

1. Nel confermare la loro volontà di promuovere una relazione economica più stretta, le Parti, qualora ve ne sia necessità, avviano consultazioni con l'obiettivo di affrontare le questioni riguardanti la promozione di attività commerciali e di investimento dei propri settori imprenditoriali.

2. In conformità alle loro rispettive leggi e ai rispettivi regolamenti, le parti collaborano e intraprendono adeguate misure per promuovere una relazione economica più stretta tra loro, a beneficio dei propri settori imprenditoriali.

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Art. 134

Sottocomitato per la promozione di una relazione economica più stretta

1. Ai fini dell'effettiva attuazione e operatività del presente capitolo, le Parti istituiscono il sottocomitato per la promozione di una relazione economica più stretta (di seguito denominato in questo articolo «il sottocomitato»).

2. Il sottocomitato ha le seguenti funzioni: (a) discutere sui modi e sui mezzi atti a promuovere una relazione economica più stretta tra le Parti; (b) discutere sulle opportunità di rimuovere ulteriormente gli ostacoli agli scambi e agli investimenti tra le Parti e agevolare le attività economiche nelle Parti; (c) discutere sulle opportunità di collaborare a diversi livelli in settori pubblici e imprenditoriali in ambiti riguardanti gli scambi bilaterali nonché in attività di promozione degli investimenti; (d) discutere su altre questioni inerenti la promozione di una relazione economica più stretta; (e) riportare le proprie conclusioni al Comitato misto e, se necessario, dare a quest'ultimo consigli in merito alle misure adeguate che devono essere intraprese dalle Parti; (f) riesaminare, ove opportuno, l'attuazione dei consigli di cui al sottoparagrafo (e); e (g) eseguire altri compiti che gli sono stati assegnati dal Comitato misto.

3. Il sottocomitato: (a) deve essere composto da funzionari dei governi delle Parti; (b) deve agire in accordo con le Parti; (c) può, su accordo delle Parti, invitare rappresentanti di settori imprenditoriali o di altre organizzazioni legate all'imprenditoria delle Parti che siano in possesso delle competenze necessarie relative alle questioni da trattare; e (d) deve essere co-presieduto da funzionari dei governi delle Parti.

4. Il sottocomitato si riunisce in data e luogo concordati dalle Parti.

5. Il sottocomitato collabora con altri sottocomitati pertinenti al fine di evitare inutili sovrapposizioni di lavoro. Se necessario, il Comitato misto è tenuto a dare istruzioni a tal fine.

Art. 135

Organo di contatto

L'organo di contatto designato ai sensi dell'articolo 149 deve, relativamente all'attuazione del presente capitolo, eseguire le funzioni descritte nel capitolo 4 dell'Accordo di attuazione.

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Art. 136

Non applicazione del capitolo 14

Il capitolo 14 non si applica al presente capitolo.

Capitolo 14: Composizione delle controversie Art. 137

Disposizioni generali

Le Parti si adoperano in ogni momento per giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente in merito a qualsiasi questione inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo, tramite collaborazione, consultazioni di esperti o altri mezzi previsti nel presente Accordo.

Art. 138

Campo di applicazione e copertura

1. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, il presente capitolo si applica relativamente alla composizione delle controversie tra le Parti inerenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo.

2. Nulla di quanto formulato nel presente capitolo può pregiudicare i diritti delle Parti di ricorrere alle procedure di composizione delle controversie ai sensi di altri accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie.

3. Nonostante il paragrafo 2, una volta che la Parte reclamante ha richiesto l'istituzione di un tribunale arbitrale ai sensi del presente capitolo, o di un panel ai sensi dell'articolo 6 dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie17 contenuta nell'allegato 2 dell'Accordo OMC relativamente ad una determinata controversia, il ricorso al tribunale arbitrale o al panel scelto esclude ogni altra procedura per quella determinata controversia.

Art. 139

Consultazioni

1. Una Parte può presentare per iscritto una richiesta di consultazioni con l'altra Parte qualora ritenga che una misura applicata dall'altra Parte sia incompatibile con il presente Accordo o che tale misura comprometta o annulli i benefici che le derivano, direttamente o indirettamente, in virtù del presente Accordo. La Parte richiedente le consultazioni è tenuta ad esporre le ragioni della richiesta, a identificare la misura in questione nonché indicare la base giuridica su cui si fonda il reclamo.

2. Quando una Parte richiede consultazioni ai sensi del paragrafo 1, l'altra Parte è tenuta a rispondervi tempestivamente e a procedere alle consultazioni in buona fede entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, con l'obiettivo di giungere ad una tempestiva e soddisfacente soluzione della questione. Per questioni inerenti prodotti deperibili, l'altra Parte è tenuta ad avviare le consultazioni entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

17

RS 0.632.20, allegato 2

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Art. 140

Buoni uffici, conciliazione o mediazione

1. I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione possono essere richiesti in ogni momento da entrambe le Parti. Essi possono essere avviati in ogni momento se le Parti lo concordano, e concludersi in ogni momento, su richiesta di una delle Parti.

2. Previo accordo in tal senso tra le Parti, i procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione possono continuare anche quando sono in corso procedure dinanzi a un tribunale arbitrale previste dal presente capitolo.

3. I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione e le posizioni assunte dalle Parti durante questi procedimenti hanno carattere riservato e lasciano impregiudicati i diritti dell'una e dell'altra parte nelle ulteriori azioni avviate.

Art. 141

Istituzione di tribunali arbitrali

1. La Parte ricorrente che ha richiesto consultazioni ai sensi dell'articolo 139 può inoltrare una richiesta scritta alla Parte cui è rivolto il reclamo in merito all'istituzione di un tribunale arbitrale: (a) se la Parte contro cui è presentato reclamo non procede alle consultazioni entro 30 giorni, o entro 15 giorni in caso di questioni inerenti prodotti deperibili, dopo la data di ricevimento della richiesta di consultazioni ai sensi di tale articolo; oppure (b) se le Parti non giungono ad una soluzione della questione tramite consultazioni ai sensi di tale articolo, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni.

2. La richiesta di istituzione di un tribunale arbitrale ai sensi del presente articolo deve indicare: (a) le specifiche misure in questione; e (b) la base giuridica su cui si fonda il reclamo, ivi comprese, laddove applicabile, le disposizioni del presente Accordo che si ritiene siano state violate o qualsiasi altra disposizione pertinente.

Al tribunale arbitrale può inoltre essere chiesto di proporre opzioni di attuazione, che dovranno essere allegate al lodo arbitrale.

3. Il tribunale arbitrale deve essere composto da tre arbitri in possesso delle relative competenze tecniche o legali.

4. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di istituire un tribunale arbitrale, ogni Parte nomina un arbitro, che può essere un proprio cittadino, e propone fino a tre candidati per la funzione del terzo arbitro, che dovrà assumere la presidenza del tribunale arbitrale. Il terzo arbitro non può essere un cittadino di una delle Parti, non può avere residenza stabile nel territorio di una delle Parti, non può prestare servizio per una delle Parti e non può essersi già occupato della controversia ad altro titolo.

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Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

5. Le Parti concordano e nominano il terzo arbitro entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di istituzione di un tribunale arbitrale, tenendo conto delle candidature proposte ai sensi del paragrafo 4.

6. Qualora una Parte non abbia nominato il primo arbitro ai sensi del paragrafo 4, o qualora le Parti non riescano a giungere ad un accordo sul terzo arbitro ai sensi del paragrafo 5, su richiesta di una delle Parti, il Segretario generale della Corte permanente d'arbitrato procede alle necessarie nomine entro i 30 giorni successivi.

7. La data di istituzione di un tribunale arbitrale deve coincidere con la data di nomina del presidente del tribunale arbitrale.

Art. 142

Funzioni dei tribunali arbitrali

1. Il tribunale arbitrale istituito ai sensi dell'articolo 141 (a) esamina la questione su cui verte la richiesta di istituire il tribunale arbitrale ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 141; (b) emette il lodo conformemente al presente Accordo e alle norme applicabili del diritto internazionale; (c) espone, nel lodo le valutazioni di diritto e di fatto debitamente motivate; (d) allega al lodo, qualora richiesto dalla Parte ricorrente, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 141, le opzioni di attuazione suggerite alle Parti, da considerare congiuntamente all'articolo 145; e (e) si consulta con le Parti, se del caso, al fine di fornire adeguate opportunità di uno sviluppo mirato ad una soluzione reciprocamente soddisfacente.

2. Il lodo del tribunale arbitrale è definitivo e vincolante per le Parti.

Art. 143

Procedimenti dei tribunali arbitrali

1. Salvo diversamente convenuto dalle Parti, il tribunale arbitrale stabilisce se i propri procedimenti debbano aver luogo in Giappone o in Svizzera, e la Parte ricorrente fornisce i servizi di segreteria. La lingua ufficiale dei procedimenti, dei documenti da sottoporre al tribunale o degli atti da questa prodotti, ivi compreso il lodo, è l'inglese.

2. Il tribunale arbitrale si riunisce a porte chiuse. Le udienze si svolgono in forma pubblica, a meno che una delle Parti vi si opponga.

3. Le delibere del tribunale arbitrale, la documentazione ad esso presentata e il progetto di lodo di cui al paragrafo 8 sono sottoposti al vincolo di confidenzialità.

4. Nonostante il paragrafo 3, ciascuna Parte ha la facoltà di rilasciare, se lo ritiene opportuno, dichiarazioni pubbliche in merito alla controversia, ma è tenuta a trattare come confidenziali le informazioni fornite e le osservazioni presentate per iscritto dall'altra Parte al tribunale arbitrale, indicate da essa come confidenziali. Qualora una delle Parti abbia fornito informazioni o presentato osservazioni per iscritto indicandole come confidenziali, tale Parte è tenuta, su richiesta dell'altra Parte, a

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fornire una sintesi non riservata delle informazioni o delle osservazioni scritte che può essere divulgata.

5. Ogni Parte ha diritto ad almeno un'udienza dinanzi al tribunale arbitrale, nonché all'opportunità di presentare osservazioni iniziali e controprove per iscritto. Il tribunale arbitrale ha la facoltà di raccogliere dalle Parti tutte quelle informazioni pertinenti che esso ritiene necessarie e opportune. Le Parti sono tenute a rispondere in maniera tempestiva ed esauriente a qualsiasi richiesta in tal senso da parte del tribunale arbitrale.

6. Il tribunale arbitrale può raccogliere informazioni da qualunque fonte pertinente e può richiedere la consulenza di esperti chiamati ad esprimere il proprio parere su determinati aspetti della questione in esame.

7. Alle Parti deve essere concessa la facoltà di presenziare a tutte le presentazioni, dichiarazioni o controprove nel corso del procedimento. Qualsiasi informazione fornita o osservazione presentata per iscritto da una Parte al tribunale arbitrale, ivi compresi eventuali commenti circa la parte espositiva del progetto di lodo e le risposte alle domande formulate dal tribunale arbitrale, deve essere accessibile all'altra Parte.

8. Entro 90 giorni dalla data della sua istituzione, il tribunale arbitrale è tenuto a sottoporre alle Parti il proprio progetto di lodo, comprendente sia la parte espositiva che quella relativa ai risultati e alle conclusioni, al fine di consentire alle Parti di riesaminarlo. Qualora ritenga di non poter sottoporre alle Parti il proprio progetto di lodo entro il suddetto periodo di 90 giorni, il tribunale arbitrale può prorogare detto termine con il consenso delle Parti. Una Parte può sottoporre per iscritto al tribunale arbitrale commenti sul progetto di lodo entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione del progetto di lodo.

9. Il tribunale arbitrale emette il proprio lodo entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione del progetto di lodo.

10. Il tribunale arbitrale fa il possibile per prendere le proprie decisioni, ivi compreso il lodo, in via consensuale, ma può altresì prendere tali decisioni, lodo compreso, con voto espresso a maggioranza.

11. Il lodo del tribunale arbitrale deve essere reso pubblico.

Art. 144

Sospensione o conclusione dei procedimenti dei tribunali arbitrali

1. Le Parti possono convenire di sospendere i lavori del tribunale arbitrale in qualsiasi momento prima dell'emissione del lodo arbitrale e per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di detto accordo. Qualora i lavori del tribunale restino sospesi per oltre dodici mesi, l'autorità del tribunale arbitrale competente in merito alla controversia decade, salvo altrimenti convenuto dalle Parti.

2. La Parti possono convenire di porre fine al procedimento dinanzi al tribunale arbitrale in qualsiasi momento prima dell'emissione del lodo arbitrale loro destinato, dandone congiuntamente notifica alla presidenza del tribunale arbitrale.

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Art. 145

Attuazione del lodo arbitrale

1. La Parte verso cui è rivolto il reclamo è tenuta ad adempiere tempestivamente a quanto disposto nel lodo emesso dal tribunale arbitrale ai sensi dell'articolo 143.

2. Entro 20 giorni dalla data di emissione del lodo arbitrale, la Parte verso cui è rivolto il reclamo notifica alla Parte ricorrente le modalità e il periodo di tempo per l'attuazione del lodo, tenendo in considerazione, se applicabili, le opzioni di attuazione allegate al lodo. Qualora la Parte ricorrente ritenga inaccettabili le modalità o il periodo di tempo notificati, essa può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Se entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta non è stata concordata una soluzione, la Parte ricorrente può deferire la questione ad un tribunale arbitrale, che decide su modalità o tempi ragionevoli per l'attuazione del lodo. La decisione del tribunale arbitrale deve essere presentata entro 15 giorni dal deferimento della questione al tribunale arbitrale.

3. Se la Parte cui è rivolto il reclamo ritiene impraticabile l'adempimento del lodo, essa è tenuta a notificarlo alla Parte ricorrente entro 20 giorni dall'emissione del lodo e ad avviare consultazioni al fine di giungere ad una compensazione reciprocamente soddisfacente. Se entro 20 giorni dalla data di notifica non è stata concordata tale compensazione, la Parte ricorrente può notificare all'altra Pare la propria intenzione di sospendere l'applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo.

4. Se la Parte cui è rivolto il reclamo ha omesso di notificare le modalità e il periodo di tempo per l'attuazione del lodo ai sensi del paragrafo 2, o se la Parte ricorrente ritiene che l'altra Parte non si sia conformata al lodo entro il periodo specificato ai sensi del paragrafo 2, la Parte ricorrente può notificare all'altra Parte la propria intenzione di sospendere l'applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo.

5. La notifica ai sensi del paragrafo 3 o 4 deve contenere la data a partire dalla quale ha inizio la sospensione dell'applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo, nonché l'indicazione delle concessioni o degli altri obblighi derivanti dal presente Accordo
per i quali viene sospesa l'applicazione. Tale sospensione: (a) può essere attuata solo dopo che siano decorsi almeno 30 giorni dalla data di notifica; (b) non può essere effettuata se sono in corso consultazioni o procedimenti dinanzi a un tribunale arbitrale in merito alla controversia oggetto della sospensione; (c) deve essere limitata ai benefici equivalenti al livello di non osservanza del lodo; e (d) deve essere limitata allo stesso settore o agli stessi settori nei quali si è prodotta l'incompatibilità con le disposizioni del presente Accordo o nei quali un dato beneficio derivante dal presente Accordo è stato annullato o com-

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promesso, a meno che la sospensione dell'applicazione di concessioni o di altri obblighi in tale settore o in tali settori risulti impraticabile o inefficace.

6. Se la Parte verso cui è rivolto il reclamo ritiene che la Parte ricorrente non abbia soddisfatto i requisiti per procedere alla sospensione dell'applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo ai sensi del paragrafo 5, essa può richiedere consultazioni con la Parte ricorrente entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, conformemente al paragrafo 3 o 4. La Parte ricorrente avvia le consultazioni entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni ai sensi del presente paragrafo le Parti non giungono ad una soluzione, la Parte ricorrente può deferire la questione ad un tribunale arbitrale. La decisione del tribunale arbitrale deve essere pronunciata entro 15 giorni da tale deferimento. Fino al pronunciamento del tribunale arbitrale, l'applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo non può essere sospesa.

7. La sospensione dell'applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo in seguito a notifica ai sensi del paragrafo 3 o 4 decade qualora le Parti giungano ad una soluzione reciprocamente soddisfacente o qualora venga dato adempimento al lodo.

8. Una Parte può richiedere ad un tribunale arbitrale di pronunciarsi in merito alla conformità al lodo arbitrale di qualsiasi misura attuativa adottata dopo la sospensione dell'applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo e, alla luce di tale pronunciamento, decidere se porre fine o effettuare modifiche alla sospensione. La decisione del tribunale arbitrale deve essere pronunciata entro 15 giorni dalla data di tale richiesta.

9. Il tribunale di cui al presente articolo deve, se possibile, essere composto dagli stessi arbitri del tribunale arbitrale originario. Se uno degli arbitri non è disponibile, tale arbitro viene sostituito da un arbitro nominato ai sensi delle disposizioni citate dal paragrafo 4 al paragrafo 6 dell'articolo 141.

Art. 146

Spese

Salvo altrimenti disposto dalle Parti, le spese del tribunale arbitrale, ivi compreso l'onorario degli arbitri, vengono suddivise in ugual misura tra le Parti.

Art. 147

Altre disposizioni

Qualsiasi periodo di tempo menzionato nel presente capitolo può essere modificato tramite accordo tra le Parti.

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Capitolo 15: Amministrazione dell'Accordo Art. 148

Comitato misto

1. Le Parti istituiscono il Comitato misto, co-presieduto da alti funzionari delle Parti.

2. Il Comitato misto ha le seguenti funzioni: (a) riesaminare e monitorare l'attuazione e il funzionamento del presente Accordo; (b) valutare e consigliare alle Parti qualsiasi emendamento del presente Accordo; (c) supervisionare e coordinare l'attività di tutti i sottocomitati e dei gruppi di lavoro ad hoc istituiti ai sensi del presente Accordo; (d) adoperarsi per risolvere le controversie tra le Parti su qualsiasi questione inerente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo; (e) adottare le Procedure operative per lo scambio di merci e le Procedure operative per le regole di origine, esposte, rispettivamente, all'articolo 24 e all'articolo XXVIII dell'allegato II; (f) riesaminare ed emendare, ove necessario, le Procedure operative di cui al sottoparagrafo (e); (g) adottare qualsiasi decisione necessaria al funzionamento del presente Accordo; e (h) espletare altre funzioni concordate dalle Parti o previste nel presente Accordo.

3. Il Comitato misto può istituire un sottocomitato o gruppi di lavoro ad hoc che lo assistano nell'espletamento delle proprie funzioni. Il mandato dei sottocomitati o dei gruppi di lavoro ad hoc deve essere istituito dal Comitato misto, salvo laddove diversamente specificato nel presente Accordo.

4. Il Comitato misto stabilisce le proprie regole procedurali.

5. Il Comitato misto si riunisce, in linea di principio, ogni due anni in luogo concordato dalle Parti. In casi di urgenza, ogni Parte può richiedere per iscritto all'altra Parte la convocazione di una riunione speciale del Comitato misto. Alla presentazione di tale richiesta, le Parti fanno il possibile perché la riunione speciale abbia luogo entro 30 giorni. Nonostante il paragrafo 1, la riunione speciale può avere luogo a qualsiasi livello appropriato.

Art. 149

Comunicazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, ogni Parte designa un organo di contatto con la funzione di agevolare la comunicazione tra le Parti su qualsiasi questione inerente al presente Accordo.

2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 vengono formulate in inglese.

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Capitolo 16: Disposizioni finali Art. 150

Sommario e intestazioni

Il sommario e le intestazioni dei capitoli e degli articoli sono inseriti soltanto per comodità di riferimento e non incidono sull'interpretazione del presente Accordo.

Art. 151

Allegati e note

Gli allegati e le note del presente Accordo costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso.

Art. 152

Emendamento

1. Il presente Accordo può essere emendato tramite accordo tra le Parti. Tale emendamento deve essere approvato dalle Parti in conformità alle rispettive procedure legali ed entra in vigore alla data concordata dalle Parti.

2. Fatte salve le procedure legali di ciascuna Parte in merito alla conclusione e all'emendamento di accordi internazionali, i governi delle Parti possono operare emendamenti tramite lo scambio di note diplomatiche per le seguenti aree: (a) l'allegato I, purché tali emendamenti siano conformi all'emendamento del Sistema armonizzato e non introducano modifiche delle aliquote dei dazi doganali sulle importazioni sui prodotti originari dell'altra Parte conformemente all'allegato I; (b) l'elenco dei formaggi naturali figuranti al paragrafo 1 dell'annesso 1 all'appendice 1 dell'allegato I, purché tale emendamento sia il frutto di consultazioni in conformità al paragrafo 3 dello stesso, o sia conforme al paragrafo 4 dell'allegato 1 all'appendice dell'allegato I; (c) le appendici 1, 2 e 3 dell'allegato II; (d) l'appendice 2 dell'allegato III; oppure (e) l'allegato X.

Art. 153

Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui i governi delle Parti scambiano note diplomatiche informandosi reciprocamente dell'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo. Il presente Accordo rimane in vigore fino alla sua risoluzione come descritto all'articolo 154.

2466

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Art. 154

Denuncia

Ciascuna Parte ha diritto di denunciare il presente Accordo dandone notifica scritta all'altra Parte con preavviso di un anno.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tokyo il giorno 19 del mese di febbraio dell'anno 2009, in due esemplari originali in inglese.

(Seguono le firme)

2467

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Sommario Preambolo Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10

Obiettivi Campo di applicazione Definizioni generali Trasparenza Confidenzialità delle informazioni Tassazione Relazione con altri accordi Accordi preferenziali Promozione dello scambio di prodotti ambientali e di servizi legati all'ambiente Accordo di attuazione

Capitolo 2: Scambio di merci Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25

Definizioni Campo di applicazione Classificazione dei prodotti Trattamento nazionale Dazi doganali sulle importazioni Dazi doganali sulle esportazioni Valutazione in dogana Restrizioni all'importazione e all'esportazione Sovvenzioni all'esportazione Misure bilaterali di salvaguardia Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti Eccezioni generali e di sicurezza Regole di origine Procedure operative per lo scambio di merci Riesame generale

Capitolo 3: Procedure doganali e agevolazioni commerciali Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32

2468

Campo di applicazione Definizioni Trasparenza Sdoganamento Ammissione temporanea e prodotti in transito Collaborazione e scambio di informazioni Sottocomitato per le regole di origine, le procedure doganali e le agevolazioni commerciali

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Capitolo 4: Misure sanitarie e fitosanitarie Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36

Campo di applicazione Diritti e obblighi Consultazioni su questioni SFS Non applicazione del capitolo 14

Capitolo 5: Regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42

Campo di applicazione Collaborazione Punto di informazione Accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità Sottocomitato per i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità Non applicazione del capitolo 14

Capitolo 6: Scambio di servizi Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61

Campo di applicazione e copertura Definizioni Trattamento della nazione più favorita Accesso al mercato Trattamento nazionale Regolamentazione interna Riconoscimento Circolazione di persone fisiche Monopoli e prestatori esclusivi di servizi Prassi commerciali Pagamenti e trasferimenti Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti Eccezioni generali Eccezioni in materia di sicurezza Elenchi di esenzioni Modifica degli elenchi di esenzioni Trasparenza Riesame Allegati

Capitolo 7: Circolazione di persone fisiche Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66

Campo di applicazione Principi generali Definizioni Autorizzazione all'ingresso e al soggiorno temporaneo Fornitura di informazioni

2469

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Art. 67 Art. 68 Art. 69

Elaborazione rapida delle domande Misure ai sensi delle leggi e dei regolamenti sull'immigrazione Eccezioni generali e di sicurezza

Capitolo 8: Commercio elettronico Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83

Campo di applicazione Disposizioni generali Definizioni Trattamento non discriminatorio dei prodotti digitali Trattamento non discriminatorio dei servizi Accesso al mercato Dazi doganali Regolamentazione interna Firme elettroniche e servizi di certificazione Teleamministrazione commerciale Tutela degli utenti online Partecipazione del settore privato Collaborazione Eccezioni

Capitolo 9: Investimenti Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102

2470

Campo di applicazione e copertura Definizioni Trattamento generale e protezione Trattamento nazionale Trattamento della nazione più favorita Trasferimenti Esenzioni Espropriazione e compensazione Trattamento in caso di conflitto Surrogazione Composizione delle controversie relative agli investimenti tra un investitore e una Parte Eccezioni generali e di sicurezza Divieto dei requisiti di prestazione Misure temporanee di salvaguardia Misure prudenziali Formalità speciali Misure fiscali Misure relative a salute, sicurezza e ambiente Riesame

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Capitolo 10: Concorrenza Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106

Misure contro attività anticoncorrenziali Collaborazione nell'impegno contro le attività anticoncorrenziali Consultazioni Non applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5 e del capitolo 14

Capitolo 11: Proprietà intellettuale Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129

Disposizioni generali Trattamento nazionale Trattamento della nazione più favorita Miglioramento dell'efficienza delle questioni procedurali Acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale Trasparenza Promozione della consapevolezza pubblica in merito alla protezione della proprietà intellettuale Diritti d'autore e diritti affini Marchi di fabbrica Disegni industriali Brevetti Novità vegetali Indicazioni geografiche e indicazioni affini Concorrenza sleale Trattamento dei dati di prova nelle procedure per l'autorizzazione di immissione in commercio Applicazione ­ Disposizioni generali Applicazione ­ Misure applicate alle frontiere Applicazione ­ Provvedimenti civili Applicazione ­ Provvedimenti penali Fornitori di servizi Internet Collaborazione Sottocomitato per la proprietà intellettuale Eccezioni relative alla sicurezza

Capitolo 12: Appalti pubblici Art. 130 Art. 131 Art. 132

Diritti e obblighi vigenti Punti di informazione Negoziazioni future

Capitolo 13: Promozione di una relazione economica più stretta Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136

Principi fondamentali Sottocomitato per la promozione di una relazione economica più stretta Organo di contatto Non applicazione del capitolo 14

2471

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Capitolo 14: Composizione delle controversie Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147

Disposizioni generali Campo di applicazione e copertura Consultazioni Buoni uffici, conciliazione o mediazione Istituzione di tribunali arbitrali Funzioni dei tribunali arbitrali Procedimenti dinanzi a tribunali arbitrali Sospensione o conclusione dei procedimenti dinanzi ai tribunali arbitrali Attuazione del lodo arbitrale Spese Altre disposizioni

Capitolo 15: Amministrazione dell'Accordo Art. 148 Art. 149

Comitato misto Comunicazioni

Capitolo 16: Disposizioni finali Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154

Sommario e intestazioni Allegati e note Emendamento Entrata in vigore Denuncia

Allegato I di cui al capitolo 2 Allegato II di cui al capitolo 218 Allegato III di cui al capitolo 6 Allegato IV di cui al capitolo 6 Allegato V di cui al capitolo 6 Allegato VI di cui al capitolo 6

Elenchi in relazione all'articolo 15

18

Regole di origine Elenchi di esenzioni Discipline sulla regolamentazione interna nei servizi Riconoscimento delle qualificazioni per prestatori di servizi Servizi finanziari

Nella RU sarà pubblicata nelle tre lingue ufficiali solo l'appendice 2 dell'allegato I.

2472

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Allegato VII di cui al capitolo 6 Allegato VIII di cui al capitolo 7 Allegato IX di cui al capitolo 9 Allegato X di cui al capitolo 11

Servizi di telecomunicazione Impegni speciali sulla circolazione delle persone fisiche Elenchi di esenzioni Indicazioni geografiche

2473

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Allegato I

Appendice 2 Sezione 1: Note relative alla lista della Svizzera 1. Ai fini dell'articolo 15, si applicano le seguenti categorie indicate nella colonna 3, l'aliquota di dazio preferenziale applicata (CHF) indicata nella colonna 4, l'aliquota di dazio NPF ridotta (CHF) indicata nella colonna 5 e le modalità e condizioni definite nella colonna 6 della Lista della Svizzera nella sezione 2 della presente appendice: (a) i dazi su importazioni di prodotti originari classificati alle linee tariffarie indicate con una «A» vengono soppressi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo; (b) i dazi su importazioni di prodotti originari classificati alle linee tariffarie indicate con «P1» devono corrispondere all'aliquota di dazio indicata alla colonna 4 a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo; (c) i dazi su importazioni di prodotti originari classificati alle linee tariffarie indicate con «P2» devono corrispondere, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, all'aliquota di dazio calcolata deducendo dall'aliquota applicata alla nazione più favorita al momento dell'importazione l'aliquota di dazio indicata alla colonna 5; (d) Ai fini dei sottoparagrafi da (a) a (c), si applicano le modalità e le condizioni esposte alla colonna 6. I prodotti originari che non soddisfano le modalità e condizioni vengono esclusi da qualsiasi impegno tariffario sulle importazioni di cui ai sottoparagrafi da (a) a (c).

(e) i dazi su importazioni di prodotti originari classificati alle linee tariffarie indicate con «P3» devono essere limitati, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, all'elemento agricolo (EA) della rispettiva aliquota di dazio; (f) I prodotti originari classificati alle linee tariffarie indicate con «X» vengono esclusi da qualsiasi impegno di riduzione o eliminazione di dazi doganali all'importazione; e (g) I prodotti originari classificati alle linee tariffarie indicate con «Y» del capitolo 19 del Sistema armonizzato vengono esclusi da qualsiasi impegno di riduzione o eliminazione di dazi doganali all'importazione. Inoltre, per queste linee tariffarie le sovvenzioni all'esportazione definite all'articolo 9 dell'Accordo OMC sull'agricoltura potranno essere mantenute.

2. Per i prodotti che vengono definiti alla colonna 6 quali EA
(elemento agricolo) si applicano le seguenti disposizioni: (a) Per tener conto delle differenze di costo delle materie prime agricole contenute in questi prodotti, il presente Accordo non impedisce il prelievo dell'EA dell'aliquota di dazio sulle importazioni.

2474

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

(b) L'EA dell'aliquota di dazio, prelevata all'importazione, si basa su, ma non eccede, la differenza tra il prezzo sul mercato interno svizzero e il prezzo sul mercato mondiale delle materie prime agricole contenute nei prodotti in questione.

3. La lista della Svizzera, alla sezione 2, si basa sulla versione emendata al 1° gennaio 2007 del Sistema armonizzato.

4. Ai fini della presente appendice, per «anno» si intende, in riferimento al primo anno, il periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore del presente Accordo e il prossimo 31 dicembre e, in riferimento a ogni anno successivo, il periodo di 12 mesi che inizia dal 1° gennaio di quell'anno.

5. Ai fini dell'applicazione di contingenti tariffari, nel caso in cui il primo anno contasse meno di dodici mesi, il contingente totale annuo definito alla sezione 2 si applica per quell'anno, a prescindere dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Sezione 2: lista della Svizzera Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

(4)

01 0101 0101.10

1.00 Animali vivi Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi ­ riproduttori di razza pura: ­ ­ cavalli: ­ ­ ­ importati nei limiti del continA gente doganale (n. cont. 1) ­ ­ ­ altri X ­ ­ asini: X ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1) ­ ­ ­ altri X ­ altri: ­ ­ asini, muli e bardotti: ­ ­ ­ da macello; emioni e onagri X ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del continX gente doganale (n. cont. 1) ­ ­ ­ ­ altri X ­ ­ altri: ­ ­ ­ da macello: X ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ ­ altri X ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del continA gente doganale (n. cont. 1)

per capo

0101.1011 0101.1019 0101.1021 0101.1029 0101.90 0101.9011 0101.9021 0101.9029 0101.9091 0101.9092 0101.9095

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF)

Voce della tariffa doganale svizzera

(5) (6) per capo

1

2475

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

0101.9096 0101.9097 0101.9098 0102 0102.10 0102.1010 0102.1091 0102.1099 0102.90 0102.9011 0102.9019 0102.9091 0102.9099 0103 0104 0104.10 0104.1010 0104.1020 0104.1090 0104.20 0104.2010 0104.2020 0104.2090 0105

0105.1100 0105.1200 0105.1900 0105.9400 0105.9900

2476

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ con un'altezza del garrese X superiore a 1,48 m ­ ­ ­ ­ ­ con un'altezza del garrese X superiore a 1,35 m ma non eccedente 1,48 m ­ ­ ­ ­ ­ con un'altezza del garrese X non eccedente 1,35 m Animali vivi della specie bovina ­ riproduttori di razza pura: ­ ­ importati nei limiti del contingente X doganale (n. cont. 2) ­ ­ altri: ­ ­ ­ di razze bruna, chiazzata, X Holstein ­ ­ ­ altri X ­ altri: ­ ­ da macello: ­ ­ ­ importati nei limiti del continX gente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ altri X ­ ­ altri: ­ ­ ­ importati nei limiti del continA gente doganale (n. cont. 2) ­ ­ ­ altri X X Animali vivi della specie suina Animali vivi della specie ovina o caprina ­ della specie ovina: ­ ­ importati nei limiti del contingente P2 5.00 doganale (n. cont. 4) (riproduttori) ­ ­ importati nei limiti del contingente P1 20.00 doganale (n. cont. 5) (da macello) ­ ­ altri X ­ della specie caprina: ­ ­ importati nei limiti del contingente P2 3.00 doganale (n. cont. 4) (riproduttori) ­ ­ importati nei limiti del contingente P1 40.00 doganale (n. cont. 5) (da macello) ­ ­ altri X per 100 kg per 100 kg Galli, galline, anatre, oche, tacchini, peso lordo peso lordo tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche ­ di peso non eccedente 185 g: ­ ­ galli e galline A ­ ­ tacchini e tacchine A ­ ­ altri A ­ altri: ­ ­ galli e galline X ­ ­ altri A

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Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

0106

Altri animali vivi ­ mammiferi: ­ ­ primati ­ ­ balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi della specie dei sireni) ­ ­ altri ­ rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) ­ uccelli: ­ ­ uccelli rapaci ­ ­ psittaciformi (compresi i pappagalli, le cocorite, are e cacatua) ­ ­ altri: ­ ­ ­ selvaggina da penna ­ ­ ­ altri ­ altri Carni e frattaglie commestibili Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate ­ in carcasse o mezzene: ­ ­ di vitello: ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ altre ­ ­ altre: ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ altre ­ altri pezzi non disossati: ­ ­ di vitello: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ altri ­ disossati: ­ ­ di vitello: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ altri

0106.1100 0106.1200

0106.1900 0106.2000 0106.3100 0106.3200 0106.39 0106.3910 0106.3990 0106.9000 02 0201 0201.10 0201.1011 0201.1019 0201.1091 0201.1099 0201.20 0201.2011 0201.2019 0201.2091 0201.2099 0201.30 0201.3011 0201.3019 0201.3091 0201.3099

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

A X

A A A A X A A

P1

85.00

X P2

9.00

X P2

9.00

X P2

9.00

X P2

9.00

X P2

9.00

X

2477

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate ­ in carcasse o mezzene: ­ ­ di vitello: ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ altre ­ ­ altre: ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ altre ­ altri pezzi non disossati: ­ ­ di vitello: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ altri ­ disossati: ­ ­ di vitello: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ altri Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate ­ carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate: ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ altre ­ altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate: ­ ­ in carcasse o mezzene: ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ altre ­ ­ in altri pezzi non disossati: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ altri

0202.10 0202.1011 0202.1019 0202.1091 0202.1099 0202.20 0202.2011 0202.2019 0202.2091 0202.2099 0202.30 0202.3011 0202.3019 0202.3091 0202.3099 0203 0204 0204.10 0204.1010 0204.1090 0204.21 0204.2110 0204.2190 0204.22 0204.2210 0204.2290

2478

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF)

(3)

(4)

P1

85.00

(5) (6)

X P2

9.00

X P2

9.00

X P2

9.00

X P2

9.00

X P2

9.00

X X

P1

20.00

X

P1

20.00

X P1 X

20.00

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

0204.23 0204.2310

­ ­ disossati: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ altri ­ carcasse e mezzene di agnello, congelate: ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ altre ­ altre carni di animali della specie ovina, congelate: ­ ­ in carcasse o mezzene: ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ altre ­ ­ in altri pezzi non disossati: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ altri ­ ­ disossati: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ altri ­ carni di animali della specie caprina: ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ altre Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ altre Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate ­ della specie bovina, fresche o refrigerate: ­ ­ lingue: ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ altre ­ ­ fegati: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)

0204.2390 0204.30 0204.3010 0204.3090 0204.41 0204.4110 0204.4190 0204.42 0204.4210 0204.4290 0204.43 0204.4310 0204.4390 0204.50 0204.5010 0204.5090 0205 0205.0010 0205.0090 0206

0206.10 0206.1011 0206.1019 0206.1021 0206.1029 0206.1091

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF)

(3)

(4)

P1

20.00

(5) (6)

X P1

20.00

X

P1

20.00

X P1

20.00

X P1

20.00

X P1

40.00

X

P1

11.00

X

X X X X X

2479

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

0206.1099

­ ­ ­ ­

X

0206.21 0206.2110 0206.2190 0206.22 0206.2210 0206.2290 0206.29 0206.2910 0206.2990 0206.30 0206.3010 0206.3091 0206.3099 0206.41 0206.4110 0206.4191 0206.4199 0206.49 0206.4910 0206.4991 0206.4999 0206.80 0206.8010 0206.8090 0206.90 0206.9010 0206.9090 0207

0207.11 0207.1110 0207.1190

2480

­ ­ altri della specie bovina, congelate: ­ lingue: ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ altre ­ ­ fegati: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ altri ­ ­ altre: ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ altre ­ della specie suina, fresche o refrigerate: ­ ­ di cinghiale ­ ­ altre: ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ altri ­ della specie suina, congelate: ­ ­ fegati: ­ ­ ­ di cinghiale ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ altre: ­ ­ ­ di cinghiale ­ ­ ­ altre: ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ ­ altre ­ altre, fresche o refrigerate: ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ altre ­ altre, congelate: ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ altre Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 ­ di galli e galline: ­ ­ non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) ­ ­ ­ altri

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

X X X X X X X X X A X X X X X P2

9.00

X P2 X

X X

10.00

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

0207.12 0207.1210

­ ­ non tagliati in pezzi, congelati: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) ­ ­ ­ altri ­ ­ pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati: ­ ­ ­ petti: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ altri pezzi e frattaglie: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ pezzi e frattaglie, congelati: ­ ­ ­ petti: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) ­ ­ ­ ­ altri ­ di tacchini e di tacchine: ­ ­ non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) ­ ­ ­ altri ­ ­ non tagliati in pezzi, congelati: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) ­ ­ ­ altri ­ ­ pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati: ­ ­ ­ petti: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ altri pezzi e frattaglie: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ pezzi e frattaglie, congelati: ­ ­ ­ petti: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6)

0207.1290 0207.13 0207.1311 0207.1319 0207.1321 0207.1329 0207.14 0207.1481 0207.1489 0207.1491 0207.1499 0207.24 0207.2410 0207.2490 0207.25 0207.2510 0207.2590 0207.26 0207.2611 0207.2619 0207.2621 0207.2629 0207.27 0207.2781 0207.2789 0207.2791

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

X X

X X X X X X X X

P2

6.00

X P2

6.00

X

X X X X P2

15.00

X P2

30.00

2481

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

0207.2799

­ ­ ­ ­ altri ­ di anatre, di oche o di faraone: ­ ­ non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati: ­ ­ ­ anatre: ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ non tagliati in pezzi, congelati: ­ ­ ­ anatre: ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ fegati grassi, freschi o refrigerati ­ ­ altri, freschi o refrigerati: ­ ­ altri, congelati: ­ ­ ­ fegati grassi ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 6) ­ ­ ­ ­ altri Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate ­ di conigli o di lepri ­ di primati ­ di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e dugonghi (mammiferi della specie dei sireni) ­ di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) ­ altre: Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

X

0207.32 0207.3211 0207.3219 0207.3291 0207.3299 0207.33 0207.3311 0207.3319 0207.3391 0207.3399 0207.3400 0207.35 0207.36 0207.3610 0207.3691 0207.3699 0208 0208.1000 0208.3000 0208.4000

0208.5000 0208.90 0209

0210

2482

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

P2

(5) (6)

6.00

X P2

6.00

X P2

15.00

X X X P1 X

9.50

P2

36.33

P2

15.00

X P1 A X

X X X

X

11.00

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

03

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti da componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove Burro e altre materie grasse del latte; paste da spalmare a base di latte Formaggi e latticini Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Miele naturale Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o questi peli

A

04

0401 0402 0403

0404

0405 0406 0407 0408

0409 0410 05 0501 0502

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

X X X

X

X X X X

X A

A A

2483

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

0504

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati ­ abomasi A ­ altri stomaci di animali delle voci 0101­0104; trippe: ­ ­ per l'alimentazione umana X ­ ­ altri P2 ­ altri A Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e parti di piume ­ piume e penne delle specie utilizzate A per l'imbottitura; calugine: ­ altri: ­ ­ polveri e cascami di piume o di parti di piume: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali X ­ ­ ­ altri A ­ ­ altri A A Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le A barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami ­ frammenti, polveri e cascami A di conchiglie vuote

0504.0010 0504.0031 0504.0039 0504.0090 0505

0505.10 0505.90 0505.9011 0505.9019 0505.9090 0506

0507

0508

0508.0010

2484

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

0.50

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

0508.0091 0508.0099 0510

0511

0511.10 0511.1010 0511.1090 0511.91

0511.9110

ex 0511.9190 0511.99 0511.9911 0511.9919 0511.9980 06 0601

0601.10 0601.1010 0601.1090

­ altri: ­ ­ involucri di granchiolini di mare, anche macinati, per l'alimentazione di animali ­ ­ altri Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana ­ sperma di tori: ­ ­ importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 12) ­ ­ altro ­ altri: ­ ­ prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3: ­ ­ ­ pesciolini (esclusi i pesci freschi, salati o congelati), crostacei e molluschi, anche macinati, per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ altri

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

X A A

per dose

per dose

A X per 100 kg per 100 kg peso lordo peso lordo

X

A

­ ­ altri: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali: ­ ­ ­ ­ sangue di animali X ­ ­ ­ ­ altri X ­ ­ ­ altri A Piante vive e prodotti della floricoltura Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212 ­ bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo: ­ ­ tulipani P2 ­ ­ altri A

altri che per l'alimentazio ne di animali

17.00

2485

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

0601.20

­ bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria: ­ ­ piantimi di cicoria ­ ­ con piote, anche in tini o in vasi, eccettuati i tulipani e i piantimi di cicoria ­ ­ altri: ­ ­ ­ con boccioli o fiori ­ ­ ­ altri Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) ­ talee senza radici e marze ­ alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati: ­ ­ piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa): ­ ­ ­ portinnesto di frutta a granella: ­ ­ ­ ­ innestati: ­ ­ ­ ­ ­ con radici nude

0601.2010 0601.2020

0601.2091 0601.2099 0602 0602.1000 0602.20

ex 0602.2011 ex 0602.2019 ex 0602.2021 ex 0602.2029

ex 0602.2031 ex 0602.2039 0602.2041 0602.2049 0602.2051 ex 0602.2059

2486

Categoria

(3)

P2 A

A

­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ con radici nude

A

­ ­ ­ ­ ­ altri

A

­ ­ ­ portinnesto di frutta a nocciolo: ­ ­ ­ ­ innestati: ­ ­ ­ ­ ­ con radici nude

A

­ ­ ­ ­ ­ altri

A

­ ­ ­ ­ ­ ­

­ altri: ­ ­ con radici nude ­ ­ altri altri: ­ con radici nude ­ altri

(5) (6)

1.40

A

A

­ ­ ­ ­ ­ ­

(4)

A A

­ ­ ­ ­ ­ altri

­ ­ ­ ­ ­ ­

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF)

piante d'ornamento («Bonsaï») piante d'ornamento («Bonsaï») piante d'ornamento («Bonsaï») piante d'ornamento («Bonsaï») piante d'ornamento («Bonsaï») piante d'ornamento («Bonsaï»)

A A A A

piante d'ornamento («Bonsaï»)

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

­ ­ altri: ­ ­ ­ con radici nude: ­ ­ ­ ­ di frutta a granella

A

ex 0602.2072

­ ­ ­ ­ di frutta a nocciolo

A

0602.2079

­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ di frutta a granella

A A

ex 0602.2082

­ ­ ­ ­ di frutta a nocciolo

A

0602.2089 0602.3000 0602.40 ex 0602.4010

­ ­ ­ ­

A A

ex 0602.2071

ex 0602.2081

­ ­ ­ altri rododendri e azalee, anche innestati rosai, anche innestati: ­ rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

piante d'ornamento («Bonsaï») piante d'ornamento («Bonsaï») piante d'ornamento («Bonsaï») piante d'ornamento («Bonsaï»)

A

­ ­ altri: ­ ­ ­ con radici nude

piante d'ornamento («Bonsaï»)

A

ex 0602.4099

­ ­ ­ altri

A

0602.90

­ altri: ­ ­ piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d'utilità; bianco di funghi (micelio): ­ ­ ­ piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli ­ ­ ­ bianco di funghi (micelio) ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ con radici nude

piante d'ornamento («Bonsaï») piante d'ornamento («Bonsaï»)

ex 0602.4091

0602.9011 0602.9012 0602.9019 ex 0602.9091 ex 0602.9099

­ ­ ­ altri

P2

1.40

P2 P2

0.20 5.20

A A

piante d'ornamento («Bonsaï») piante d'ornamento («Bonsaï»)

2487

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

0603

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati ­ freschi: ­ ­ rose: ­ ­ ­ dal 1° maggio al 25 ottobre: ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13) ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ dal 26 ottobre al 30 aprile ­ ­ garofani: ­ ­ ­ dal 1° maggio al 25 ottobre: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ dal 26 ottobre al 30 aprile ­ ­ orchidee: ­ ­ ­ dal 1° maggio al 25 ottobre: ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13) ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ dal 26 ottobre al 30 aprile ­ ­ crisantemi: ­ ­ ­ dal 1° maggio al 25 ottobre: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ dal 26 ottobre al 30 aprile ­ ­ altri: ­ ­ ­ dal 1° maggio al 25 ottobre: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13): ­ ­ ­ ­ ­ legnosi ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ legnosi ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ dal 26 ottobre al 30 aprile: ­ ­ ­ ­ tulipani ­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ legnosi ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ altri: ­ ­ essiccati, allo stato naturale ­ ­ altri (per esempio, imbianchiti, tinti, impregnati)

0603.11 0603.1110 0603.1120 0603.1130 0603.12 0603.1210 0603.1220 0603.1230 0603.13 0603.1310 0603.1320 0603.1330 0603.14 0603.1410 0603.1420 0603.1430 0603.19

0603.1911 0603.1919 0603.1921 0603.1929 0603.1930 0603.1931 0603.1939 0603.90 0603.9010 0603.9090

2488

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

A X A A X X P1

20.00

X X P1

20.00

X X

P1 P1 X X X X X A A

20.00 20.00

(5) (6)

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

0604

Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati ­ muschi e licheni: A ­ altri: ­ ­ freschi: ­ ­ ­ legnosi: ­ ­ ­ ­ alberi di Natale e rami di A conifere ­ ­ ­ ­ altri P2 ­ ­ ­ altri A ­ ­ altri: ­ ­ ­ semplicemente essiccati A ­ ­ ­ altri (per esempio, imbianchiti, A tinti, impregnati) Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci Patate, fresche o refrigerate ­ da semina: ­ ­ importate nei limiti del contingente P2 doganale (n. cont. 14) ­ ­ altre X ­ altre: X Pomodori, freschi o refrigerati ­ pomodori ciliegia (cherry): ­ ­ dal 21 ottobre al 30 aprile A ­ ­ dal 1° maggio al 20 ottobre: X ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ altri X ­ pomodori peretti (di forma allungata): ­ ­ dal 21 ottobre al 30 aprile A ­ ­ dal 1° maggio al 20 ottobre: X ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ altri X ­ altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi): ­ ­ dal 21 ottobre al 30 aprile A ­ ­ dal 1° maggio al 20 ottobre: ­ ­ ­ importati nei limiti del continX gente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ altri X ­ altri: ­ ­ dal 21 ottobre al 30 aprile A

0604.10 0604.91 0604.9111 0604.9119 0604.9190 0604.99 0604.9910 0604.9990 07 0701 0701.10 0701.1010 0701.1090 0701.90 0702 0702.0010 0702.0011 0702.0019 0702.0020 0702.0021 0702.0029 0702.0030 0702.0031 0702.0039 0702.0090

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

5.00

1.40

2489

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

0702.0091 0702.0099 0703 0703.10 0703.1011 0703.1013 0703.1019

0703.1020 0703.1021 0703.1029

0703.1030 0703.1031 0703.1039 0703.1040 0703.1041 0703.1049 0703.1050 0703.1051 0703.1059

2490

­ ­ dal 1° maggio al 20 ottobre: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ altri Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati ­ cipolle e scalogni: ­ ­ cipolline da semina: ­ ­ ­ dal 1° maggio al 30 giugno ­ ­ ­ dal 1° luglio al 30 aprile: ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ altre cipolle e scalogni: ­ ­ ­ cipolle mangerecce, bianche, con gambo verde (cipollotte): ­ ­ ­ ­ dal 31 ottobre al 31 marzo ­ ­ ­ ­ dal 1° aprile al 30 ottobre: ­ ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm: ­ ­ ­ ­ dal 31 ottobre al 31 marzo ­ ­ ­ ­ dal 1° aprile al 30 ottobre: ­ ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ lampagioni: ­ ­ ­ ­ dal 16 maggio al 29 maggio ­ ­ ­ ­ dal 30 maggio al 15 maggio: ­ ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ cipolle mangerecce, con un diametro di 70 mm o più: ­ ­ ­ ­ dal 16 maggio al 29 maggio ­ ­ ­ ­ dal 30 maggio al 15 maggio: ­ ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039:

Categoria

(3)

X X

A A X

A A X

A A X A A X A A X

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

0703.1060

­ ­ ­ ­ dal 16 maggio al 29 maggio ­ ­ ­ ­ dal 30 maggio al 15 maggio: ­ ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ altre cipolle mangerecce: ­ ­ ­ ­ dal 16 maggio al 29 maggio ­ ­ ­ ­ dal 30 maggio al 15 maggio: ­ ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ scalogni ­ aglio ­ porri e altri ortaggi agliacei: ­ ­ porro allungato (parte verde, al massimo, 1/6 della lunghezza del gambo, se tagliato solo bianco), da imballare in vaschette per la vendita: ­ ­ ­ dal 16 febbraio alla fine di febbraio ­ ­ ­ dal 1° marzo al 15 febbraio: ­ ­ ­ ­ importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altro ­ ­ altri porri: ­ ­ ­ dal 16 febbraio alla fine di febbraio ­ ­ ­ dal 1° marzo al 15 febbraio: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ altri Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati ­ cavolfiori e cavoli broccoli: ­ ­ cimone: ­ ­ ­ dal 1° dicembre al 30 aprile ­ ­ ­ dal 1° maggio al 30 novembre: ­ ­ ­ ­ importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altro ­ ­ romanesco: ­ ­ ­ dal 1° dicembre al 30 aprile ­ ­ ­ dal 1° maggio al 30 novembre: ­ ­ ­ ­ importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altro

A

0703.1061 0703.1069 0703.1070 0703.1071 0703.1079 0703.1080 0703.2000 0703.90

0703.9010 0703.9011 0703.9019 0703.9020 0703.9021 0703.9029 0703.9090 0704 0704.10 0704.1010 0704.1011 0704.1019 0704.1020 0704.1021 0704.1029

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

A X A A X A A

P1

5.00

P1

5.00

X P1

5.00

P1

5.00

X P1

5.00

A A X A A X

2491

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

0704.1090 0704.1091 0704.1099 0704.20 0704.2010 0704.2011 0704.2019 0704.90 0704.9011 0704.9018 0704.9019 0704.9020 0704.9021 0704.9029 0704.9030 0704.9031 0704.9039 0704.9040 0704.9041 0704.9049 0704.9050 0704.9051 0704.9059

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

0704.9061

­ ­ ­ ­ ­

0704.9062

­

0704.9060

2492

Categoria

(3)

­ ­ ­ ­

altri: ­ dal 1° dicembre al 30 aprile ­ dal 1° maggio al 30 novembre: ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ altri cavoletti di Bruxelles: ­ dal 1° febbraio al 31 agosto ­ dal 1° settembre al 31 gennaio: ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ altri altri: ­ cavoli rossi: ­ ­ dal 16 maggio al 29 maggio ­ ­ dal 30 maggio al 15 maggio: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ altri ­ cavoli bianchi: ­ ­ dal 2 maggio al 14 maggio ­ ­ dal 15 maggio al 1° maggio: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ altri ­ cavoli a punta: ­ ­ dal 16 marzo al 31 marzo ­ ­ dal 1° aprile al 15 marzo: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ altri ­ cavoli di Milano: ­ ­ dall'11 maggio al 24 maggio ­ ­ dal 25 maggio al 10 maggio: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ altri ­ broccoli: ­ ­ dal 1° dicembre al 30 aprile ­ ­ dal 1° maggio al 30 novembre: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ altri ­ cavoli cinesi: ­ ­ dal 2 marzo al 9 aprile ­ ­ dal 10 aprile al 1° marzo: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ altri

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

A A X P1

5.00

P1

5.00

X A A X A A X A A X A A X A A X P1

5.00

P1

5.00

X

(5) (6)

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

0704.9063 0704.9064 0704.9069 0704.9070 0704.9071 0704.9079 0704.9080 0704.9081 0704.9089 0704.9090 0705 0705.11 0705.1111 0705.1118 0705.1119 0705.1120 0705.1121 0705.1129 0705.1191 0705.1198 0705.1199 0705.19 0705.1910

­ ­ ­ ­

­ ­ ­ ­

pak-choi: ­ dal 2 marzo al 9 aprile ­ dal 10 aprile al 1° marzo: ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ cavoli rapa: ­ ­ ­ dal 16 dicembre al 14 marzo ­ ­ ­ dal 15 marzo al 15 dicembre: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ cavoli ricci senza testa: ­ ­ ­ dall'11 maggio al 24 maggio ­ ­ ­ dal 25 maggio al 10 maggio: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ altri Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate ­ lattughe: ­ ­ a cappuccio: ­ ­ ­ lattuga iceberg, senza corona: ­ ­ ­ ­ dal 1° gennaio alla fine di febbraio ­ ­ ­ ­ dal 1° marzo al 31 dicembre: ­ ­ ­ ­ ­ importata nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ ­ altra ­ ­ ­ batavia e altre lattughe iceberg: ­ ­ ­ ­ dal 1° gennaio alla fine di febbraio ­ ­ ­ ­ dal 1° marzo al 31 dicembre: ­ ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ altre: ­ ­ ­ ­ dall'11 dicembre alla fine di febbraio ­ ­ ­ ­ dal 1° marzo al 10 dicembre: ­ ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ altre: ­ ­ ­ lattuga romana: ­ ­ ­ ­ dal 21 dicembre alla fine di febbraio

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF)

(3)

(4)

P1

5.00

P1

5.00

(5) (6)

X P1

5.00

P1

5.00

X P1

5.00

P1

5.00

X P1

5.00

P1

3.50

P1

3.50

X P1

3.50

P1

3.50

X P1

5.00

P1

5.00

X P1

5.00

2493

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

0705.1911 0705.1919 0705.1920 0705.1921 0705.1929 0705.1930 0705.1931 0705.1939 0705.1940 0705.1941 0705.1949 0705.1950 0705.1951 0705.1959 0705.1990 0705.1991 0705.1999 0705.21 0705.2110

2494

­ ­ ­ ­ dal 1° marzo al 20 dicembre: ­ ­ ­ ­ ­ importata nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ ­ altra ­ ­ ­ lattughino: ­ ­ ­ ­ foglia di quercia: ­ ­ ­ ­ ­ dal 21 dicembre alla fine di febbraio ­ ­ ­ ­ ­ dal 1° marzo al 20 dicembre: ­ ­ ­ ­ ­ ­ importata nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ ­ ­ altra ­ ­ ­ ­ lollo, rosso: ­ ­ ­ ­ ­ dal 21 dicembre alla fine di febbraio ­ ­ ­ ­ ­ dal 1° marzo al 20 dicembre: ­ ­ ­ ­ ­ ­ importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ ­ ­ altro ­ ­ ­ ­ lollo, diverso da quello rosso: ­ ­ ­ ­ ­ dal 21 dicembre alla fine di febbraio ­ ­ ­ ­ ­ dal 1° marzo al 20 dicembre: ­ ­ ­ ­ ­ ­ importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ ­ ­ altro ­ ­ ­ ­ altro: ­ ­ ­ ­ ­ dal 21 dicembre alla fine di febbraio ­ ­ ­ ­ ­ dal 1° marzo al 20 dicembre: ­ ­ ­ ­ ­ ­ importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ ­ ­ altro ­ ­ ­ altre: ­ ­ ­ ­ dal 21 dicembre al 14 febbraio ­ ­ ­ ­ dal 15 febbraio al 20 dicembre: ­ ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ ­ altre ­ cicorie: ­ ­ witloof (Cichorium intybus var.

foliosum): ­ ­ ­ dal 21 maggio al 30 settembre

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF)

(3)

(4)

P1

5.00

X P1

5.00

P1

5.00

X P1

5.00

P1

5.00

X P1

5.00

P1

5.00

X P1

5.00

P1

5.00

X P1

5.00

P1

5.00

X

P1

3.50

(5) (6)

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

0705.2111 0705.2119 0705.29 0706

0706.10 0706.1010 0706.1011 0706.1019 0706.1020 0706.1021 0706.1029 0706.1030 0706.1031 0706.1039 0706.90 0706.9011 0706.9018 0706.9019 0706.9021 0706.9028 0706.9029

0706.9030

­ ­ ­ dal 1° ottobre al 20 maggio: ­ ­ ­ ­ importata nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altra ­ ­ altre: Carote, navoni, barbabietole da insalata, scorzonera (salsefrica), sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati ­ carote e navoni: ­ ­ carote: ­ ­ ­ con foglie, in mazzi: ­ ­ ­ ­ dall'11 maggio al 24 maggio ­ ­ ­ ­ dal 25 maggio al 10 maggio: ­ ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ altre: ­ ­ ­ ­ dall'11 maggio al 24 maggio ­ ­ ­ ­ dal 25 maggio al 10 maggio: ­ ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ rape bianche: ­ ­ ­ dal 16 gennaio al 31 gennaio ­ ­ ­ dal 1° febbraio al 15 gennaio: ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altre ­ altri: ­ ­ barbabietole da insalata (bietole rosse): ­ ­ ­ dal 16 giugno al 29 giugno ­ ­ ­ dal 30 giugno al 15 giugno: ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ scorzonera: ­ ­ ­ dal 16 maggio al 14 settembre ­ ­ ­ dal 15 settembre al 15 maggio: ­ ­ ­ ­ importata nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altra ­ ­ sedano-rapa: ­ ­ ­ sedano da condimento (con foglia, con diametro della rapa inferiore a 7 cm): ­ ­ ­ ­ dal 1° gennaio al 14 gennaio

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF)

(3)

(4)

P1

3.50

(5) (6)

X X

P1

2.00

P1

2.00

X P1

2.00

P1

2.00

X P1

2.00

P1

2.00

X

P1

2.00

P1

2.00

X P1

3.50

P1

3.50

X

P1

5.00

2495

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

0706.9031 0706.9039 0706.9040 0706.9041 0706.9049 0706.9050 0706.9051 0706.9059 0706.9060 0706.9061 0706.9069 0706.9090 0707 0707.0010 0707.0011 0707.0019 0707.0020 0707.0021 0707.0029

0707.0030 0707.0031 0707.0039 0707.0040

2496

­ ­ ­ ­ dal 15 gennaio al 31 dicembre: ­ ­ ­ ­ ­ importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ ­ altro ­ ­ ­ altro: ­ ­ ­ ­ dal 16 giugno al 29 giugno ­ ­ ­ ­ dal 30 giugno al 15 giugno: ­ ­ ­ ­ ­ importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ ­ altro ­ ­ ramolacci (escluso il rafano): ­ ­ ­ dal 16 gennaio alla fine di febbraio ­ ­ ­ dal 1° marzo al 15 gennaio: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ravanelli: ­ ­ ­ dall'11 gennaio al 9 febbraio ­ ­ ­ dal 10 febbraio al 10 gennaio: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ altri Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati ­ cetrioli: ­ ­ cetrioli per insalata: ­ ­ ­ dal 21 ottobre al 14 aprile ­ ­ ­ dal 15 aprile al 20 ottobre: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ cetrioli nostrani o cetrioli-slicer: ­ ­ ­ dal 21 ottobre al 14 aprile ­ ­ ­ dal 15 aprile al 20 ottobre: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm: ­ ­ ­ dal 21 ottobre al 14 aprile ­ ­ ­ dal 15 aprile al 20 ottobre: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ altri cetrioli: ­ ­ ­ dal 21 ottobre al 14 aprile

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF)

(3)

(4)

P1

5.00

X P1

5.00

P1

5.00

X P1

5.00

P1

5.00

X P1

5.00

P1

5.00

X P1

5.00

P1

5.00

P1

5.00

X P1

5.00

P1

5.00

X

P1

5.00

P1

5.00

X P1

5.00

(5) (6)

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

0707.0041 0707.0049 0707.0050 0708 0708.10 0708.1010 0708.1011 0708.1019 0708.1020 0708.1021 0708.1029 0708.20 0708.2010 0708.2021 0708.2028 0708.2029 0708.2031 0708.2038 0708.2039 0708.2041 0708.2048 0708.2049 0708.2091 0708.2098 0708.2099 0708.90 0708.9010

­ ­ ­ dal 15 aprile al 20 ottobre: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altri ­ cetriolini Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati ­ piselli (Pisum sativum): ­ ­ taccole: ­ ­ ­ dal 16 agosto al 19 maggio ­ ­ ­ dal 20 maggio al 15 agosto: ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ altri: ­ ­ ­ dal 16 agosto al 19 maggio ­ ­ ­ dal 20 maggio al 15 agosto: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altri ­ fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): ­ ­ da sgranare ­ ­ piattoni: ­ ­ ­ dal 16 novembre al 14 giugno ­ ­ ­ dal 15 giugno al 15 novembre: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ fagiolini «long beans»: ­ ­ ­ dal 16 novembre al 14 giugno ­ ­ ­ dal 15 giugno al 15 novembre: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ fagiolini extrafini (500 pezzi min.

per kg): ­ ­ ­ dal 16 novembre al 14 giugno ­ ­ ­ dal 15 giugno al 15 novembre: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ dal 16 novembre al 14 giugno ­ ­ ­ dal 15 giugno al 15 novembre: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altri ­ altri legumi da granella: ­ ­ semi di guarea, per l'alimentazione degli animali

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF)

(3)

(4)

P1

5.00

X P1

3.50

(5) (6)

A P1

5.00

X A P1

5.00

X A A A X A A X A A X A A X X

2497

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

0708.9080

­ ­ ­ ­ ­

0708.9081 0708.9089 0708.9090 0709 0709.20 0709.2010 0709.2011 0709.2019 0709.2090 0709.30 0709.3010 0709.3011 0709.3019 0709.40 0709.4010 0709.4011 0709.4019 0709.4020 0709.4021 0709.4029 0709.4090 0709.4091 0709.4099 0709.5100 0709.5900 0709.60

2498

Categoria

(3)

­ ­ ­ ­ ­

altri: ­ per l'alimentazione umana: ­ ­ dal 1° novembre al 31 maggio ­ ­ dal 1° giugno al 31 ottobre: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ altri Altri ortaggi, freschi o refrigerati ­ asparagi: ­ ­ asparagi verdi: ­ ­ ­ dal 16 giugno al 30 aprile ­ ­ ­ dal 1° maggio al 15 giugno: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ altri ­ melanzane: ­ ­ dal 16 ottobre al 31 maggio ­ ­ dal 1° giugno al 15 ottobre: ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ altre ­ sedano, esclusi i sedani-rapa: ­ ­ sedano coste verde: ­ ­ ­ dal 1° gennaio al 30 aprile ­ ­ ­ dal 1° maggio al 31 dicembre: ­ ­ ­ ­ importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altro ­ ­ sedano coste bianco: ­ ­ ­ dal 1° gennaio al 30 aprile ­ ­ ­ dal 1° maggio al 31 dicembre: ­ ­ ­ ­ importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altro ­ ­ altro: ­ ­ ­ dal 1° gennaio al 14 gennaio ­ ­ ­ dal 15 gennaio al 31 dicembre: ­ ­ ­ ­ importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altro ­ funghi e tartufi: ­ ­ funghi del tipo Agaricus ­ ­ altri ­ pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»:

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

A P1

5.00

X A

A A X X A X X P1

5.00

P1

5.00

X P1

5.00

P1

5.00

X P1

5.00

P1

5.00

X A A

(5) (6)

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

0709.6011 0709.6012 0709.6090 0709.70

­ ­ ­ ­ ­ ­

0709.7010 0709.7011 0709.7019 0709.7090 0709.90 0709.9011 0709.9018 0709.9019 0709.9020 0709.9021 0709.9029 0709.9030 0709.9031 0709.9039 0709.9040 0709.9041

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

0709.9049

­ ­

0709.9050

­ ­ ­

0709.9051 0709.9059 0709.9060

­ ­ ­

­ peperoni: ­ ­ dal 1° novembre al 31 marzo ­ ­ dal 1° aprile al 31 ottobre ­ altri spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini): ­ spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda): ­ ­ dal 16 dicembre al 14 febbraio ­ ­ dal 15 febbraio al 15 dicembre: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ altri ­ altri altri: ­ cardi mangerecci: ­ ­ dall'11 marzo al 30 settembre ­ ­ dal 1° ottobre al 10 marzo: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ altri ­ finocchi: ­ ­ dal 16 dicembre al 30 aprile ­ ­ dal 1° maggio al 15 dicembre: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ altri ­ rabarbaro: ­ ­ dal 1° luglio al 9 marzo ­ ­ dal 10 marzo al 30 giugno: ­ ­ ­ importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ altro ­ prezzemolo: ­ ­ dal 1° gennaio al 14 marzo ­ ­ dal 15 marzo al 31 dicembre: ­ ­ ­ importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ altro ­ zucchine, incluse le zucchine con fiore: ­ ­ dal 31 ottobre al 19 aprile ­ ­ dal 20 aprile al 30 ottobre: ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ altre ­ coste: ­ ­ dal 16 dicembre alla fine di febbraio

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF)

(3)

(4)

A P1 A

5.00

P1

5.00

P1

5.00

X P1

3.50

(5) (6)

X X X X X X X X X P1

5.00

P1

5.00

X P1

5.00

P1

5.00

X X

2499

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

0709.9061 0709.9069 0709.9070 0709.9071 0709.9079 0709.9080 0709.9083 0709.9084 0709.9089 0709.9091 0709.9099 0710 0711

0711.2000 0711.4000 0711.5100 0711.5900 0711.90 0711.9010 0711.9020 ex 0711.9090 0712 0712.2000

0712.3100 0712.3200

2500

­ ­ ­ dal 1° marzo al 15 dicembre: ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ valerianella: ­ ­ ­ dal 2 luglio al 14 luglio ­ ­ ­ dal 15 luglio al 1° luglio: ­ ­ ­ ­ importata nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altra ­ ­ crescione, dente di leone ­ ­ carciofi: ­ ­ ­ dal 1° novembre al 31 maggio ­ ­ ­ dal 1° giugno al 31 ottobre: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ granoturco dolce, per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ altri Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono p ­ olive ­ cetrioli e cetriolini ­ funghi e tartufi: ­ ­ funghi del tipo Agaricus ­ ­ altri ­ altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o di legumi: ­ ­ granoturco dolce ­ ­ capperi ­ ­ altri Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati ­ cipolle ­ funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi: ­ ­ funghi del tipo Agaricus ­ ­ orecchie di Giuda (Auricularia spp.)

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

X X X X X P1

3.50

A P1

5.00

X X P1 X

3.50

A A A A X A A

A

A A

igname salata

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

0712.3300 0712.3900 0712.90

­ ­ tremelle (Tremella spp.)

­ ­ altri ­ altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o di legumi: ­ ­ patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate: ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14) ­ ­ ­ altre ­ ­ granoturco dolce, per l'alimentazione di animali ­ ­ altri: ­ ­ ­ in recipienti eccedenti 5 kg

A A

0712.9021 0712.9029 0712.9070 ex 0712.9081 ex 0712.9089

­ ­ ­ altri

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

0713.10

0713.31

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

0713.3111 0713.3112 0713.3113 0713.3119

­ ­ ­ ­ ­

0713.1011 0713.1012 0713.1013 0713.1019 0713.1091 0713.1092 0713.1099 0713.20 0713.2011 0713.2012 0713.2013 0713.2019 0713.2091 0713.2092 0713.2099

piselli (Pisum sativum): ­ in grani intieri, non lavorati: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ per usi tecnici ­ ­ per fabbricare la birra ­ ­ altri ­ altri: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ per fabbricare la birra ­ ­ altri ceci: ­ in grani intieri, non lavorati: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ per usi tecnici ­ ­ per fabbricare la birra ­ ­ altri ­ altri: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ per fabbricare la birra ­ ­ altri fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): ­ fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.)

Wilczek: ­ ­ in grani intieri, non lavorati: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ per usi tecnici ­ ­ ­ per fabbricare la birra ­ ­ ­ altri

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

X X X A P1 14.00

aglio e pomodori, non mescolati ravanello del genere raphanus sativus

X X X A X X A X X X A X X A

X X X A

2501

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

0713.3191 0713.3192 0713.3199 0713.32

­ ­ ­ ­ ­

0713.4091 0713.4092 0713.4099 0713.50

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

0713.5012 0713.5013

­ ­ ­

0713.3211 0713.3212 0713.3213 0713.3219 0713.3291 0713.3292 0713.3299 0713.33 0713.3311 0713.3312 0713.3313 0713.3319 0713.3391 0713.3392 0713.3399 0713.39 0713.3911 0713.3912 0713.3913 0713.3919 0713.3991 0713.3992 0713.3999 0713.40 0713.4011 0713.4012 0713.4013 0713.4019

2502

Categoria

(3)

­ ­ ­ ­ ­

­ altri: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ per fabbricare la birra ­ ­ altri fagioli «Adzuki» (Phaseolus o Vigna angularis): ­ ­ in grani intieri, non lavorati: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ per usi tecnici ­ ­ ­ per fabbricare la birra ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ per fabbricare la birra ­ ­ ­ altri ­ fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): ­ ­ in grani intieri, non lavorati: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ per usi tecnici ­ ­ ­ per fabbricare la birra ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ per fabbricare la birra ­ ­ ­ altri ­ altri: ­ ­ in grani intieri, non lavorati: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ per usi tecnici ­ ­ ­ per fabbricare la birra ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ per fabbricare la birra ­ ­ ­ altri lenticchie: ­ in grani intieri, non lavorati: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ per usi tecnici ­ ­ per fabbricare la birra ­ ­ altre ­ altre: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ per fabbricare la birra ­ ­ altre fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor): ­ in grani intieri, non lavorati: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ per usi tecnici

X X A

X X X A X X A X X X A X X A X X X A X X A X X X A X X A

X X

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

0713.5014

­ ­ ­ per fabbricare la birra ­ ­ ­ da semina: ­ ­ ­ ­ favette (Vicia faba var. minor) ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ altre ­ ­ altre: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ per fabbricare la birra ­ ­ ­ altre ­ altri: ­ ­ in grani intieri, non lavorati: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ per usi tecnici ­ ­ ­ per fabbricare la birra ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ per fabbricare la birra ­ ­ ­ altri Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi a alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago ­ radici di manioca: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altre ­ patate dolci: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altre ­ altri: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altri Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate ­ mandorle: ­ ­ con guscio ­ ­ sgusciate ­ nocciole (Corylus spp.): ­ ­ con guscio: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ per la fabbricazione di oli ­ ­ ­ altre

X

0713.5015 0713.5018 0713.5019 0713.5091 0713.5092 0713.5099 0713.90 0713.9011 0713.9012 0713.9013 0713.9019 0713.9091 0713.9092 0713.9099 0714

0714.10 0714.1010 0714.1090 0714.20 0714.2010 0714.2090 0714.90 0714.9010 0714.9090 08 0801 0802 0802.1100 0802.1200 0802.21 0802.2110 0802.2120 0802.2190

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

A A A X X A X X X A X X A

X A X A X A

A

A A X X X

2503

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

0802.22 0802.2210 0802.2220 0802.2290

­ ­ sgusciate: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ per la fabbricazione di oli ­ ­ ­ altre ­ noci comuni: ­ ­ con guscio: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ per la fabbricazione di oli ­ ­ ­ altre ­ ­ sgusciate: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ per la fabbricazione di oli ­ ­ ­ altre ­ castagne e marroni (Castanea spp.)

­ pistacchi ­ noci macadamia ­ altre: ­ ­ frutta tropicali ­ ­ altre Banane, comprese le frutta del plantago, fresche o essiccate Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi Agrumi, freschi o secchi ­ arance ­ mandarini (compresi i tangerini e satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi ­ pompelmi e pomeli ­ limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, citrus latifolia) ­ altri Uve, fresche o secche ­ fresche: ­ ­ da tavola: ­ ­ ­ dal 15 luglio al 15 settembre

0802.31 0802.3110 0802.3120 0802.3190 0802.32 0802.3210 0802.3220 0802.3290 0802.4000 0802.5000 0802.6000 0802.90 0802.9020 0802.9090 0803 0804 0805 0805.1000 0805.2000 0805.4000 0805.5000 0805.9000 0806 0806.10 ex 0806.1011

ex 0806.1012

2504

­ ­ ­ dal 16 settembre al 14 luglio

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

X X X X X A X X A A A A A A X A P1 P1

2.00

A A

2.00

A

A

A

«frutta di regalo» nei limiti del contingente doganale di 50 t/anno «frutta di regalo» nei limiti del contingente doganale di 50 t/anno

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

0806.1021 0806.1029 0806.2000 0807 0807.1100 0807.1900 0807.2000 0808 0808.10 0808.1011 0808.1019

0808.1021 0808.1022 0808.1029 0808.1031 0808.1032 0808.1039 0808.20 0808.2011 0808.2019

0808.2021 0808.2022 0808.2029 0808.2031

­ ­ da torchiare: ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 22) ­ ­ ­ altre ­ secche Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi ­ meloni (compresi i cocomeri): ­ ­ cocomeri ­ ­ altri ­ papaie Mele, pere e cotogne, fresche ­ mele: ­ ­ da sidro e da distillazione: ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 20) ­ ­ ­ altre ­ ­ altre mele: ­ ­ ­ alla rinfusa o in imballaggio aperto: ­ ­ ­ ­ dal 15 giugno al 14 luglio ­ ­ ­ ­ dal 15 luglio al 14 giugno: ­ ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17) ­ ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ in altro imballaggio: ­ ­ ­ ­ dal 15 giugno al 14 luglio ­ ­ ­ ­ dal 15 luglio al 14 giugno: ­ ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17) ­ ­ ­ ­ ­ altre ­ pere e cotogne: ­ ­ da sidro e da distillazione: ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 20) ­ ­ ­ altre ­ ­ altre pere e cotogne: ­ ­ ­ alla rinfusa o in imballaggio aperto: ­ ­ ­ ­ dal 1° aprile al 30 giugno ­ ­ ­ ­ dal 1° luglio al 31 marzo: ­ ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17) ­ ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ in altro imballaggio: ­ ­ ­ ­ dal 1° aprile al 30 giugno ­ ­ ­ ­ dal 1° luglio al 31 marzo:

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

X X A

A A A

X X

A A X A A X A X

A A X A

2505

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

0808.2032

­ ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17) ­ ­ ­ ­ ­ altre Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche ­ albicocche: ­ ­ alla rinfusa o in imballaggio aperto: ­ ­ ­ dal 1° settembre al 30 giugno ­ ­ ­ dal 1° luglio al 31 agosto: ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18) ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ in altro imballaggio: ­ ­ ­ dal 1° settembre al 30 giugno ­ ­ ­ dal 1° luglio al 31 agosto: ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18) ­ ­ ­ ­ altre ­ ciliegie: ­ ­ dal 1° settembre al 19 maggio ­ ­ dal 20 maggio al 31 agosto: ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18) ­ ­ ­ altre ­ pesche (comprese le pesche noci): ­ ­ pesche

A

0808.2039 0809 0809.10 0809.1011 0809.1018 0809.1019 0809.1091 0809.1098 0809.1099 0809.20 0809.2010 0809.2011 0809.2019 0809.30 ex 0809.3010

Categoria

A X A A X A A X A

A

0809.40

­ ­ ­ ­ ­ ­

A

0809.4013 0809.4014 0809.4015 0809.4092

2506

­ ­ ­ ­ ­

(5) (6)

A

­ ­ pesche noci

0809.4012

(4)

X

ex 0809.3020

prugne e prugnole: ­ alla rinfusa o in imballaggio aperto: ­ ­ prugne: ­ ­ ­ dal 1° ottobre al 30 giugno ­ ­ ­ dal 1° luglio al 30 settembre: ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18) ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ prugnole ­ in altro imballaggio: ­ ­ prugne: ­ ­ ­ dal 1° ottobre al 30 giugno

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF)

A X A A

«frutta di regalo» nei limiti del contingente doganale di 50 t/anno «frutta di regalo» nei limiti del contingente doganale di 50 t/anno

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

0809.4093 0809.4094 0809.4095 0810 0810.10 0810.1010 0810.1011 0810.1019 0810.20 0810.2010 0810.2011 0810.2019 0810.2020 0810.2021 0810.2029 0810.2030 0810.4000 0810.5000 0810.6000 0810.90 0810.9092 0810.9093 0810.9094 0810.9095 0810.9096 0810.9099 0811 0811.1000 0811.20

­ ­ ­ ­ dal 1° luglio al 30 settembre: ­ ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18) ­ ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ prugnole Altre frutta fresche ­ fragole: ­ ­ dal 1° settembre al 14 maggio ­ ­ dal 15 maggio al 31 agosto: ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19) ­ ­ ­ altre ­ lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi: ­ ­ lamponi: ­ ­ ­ dal 15 settembre al 31 maggio ­ ­ ­ dal 1° giugno al 14 settembre: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ more di rovo o di gelso: ­ ­ ­ dal 1° novembre al 30 giugno ­ ­ ­ dal 1° luglio al 31 ottobre: ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19) ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ more-lamponi ­ mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del genere Vaccinium ­ kiwi ­ durian ­ altri: ­ ­ frutta tropicali ­ ­ ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis): ­ ­ ­ dal 16 settembre al 14 giugno ­ ­ ­ dal 15 giugno al 15 settembre: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ uva spina ­ ­ altri Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ fragole ­ lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

A X A A A X

A A X A A X A A A A A P1

5.00

P1

5.00

X P1 A

5.00

P1

15.50

2507

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

(4)

0811.2010

­ ­ lamponi con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ ­ altri ­ altre: ­ ­ mirtilli ­ ­ frutta tropicali: ­ ­ ­ carambole ­ ­ ­ altre ­ ­ altre Frutta temporaneamente conservate (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte a assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate ­ ciliegie ­ altre: ­ ­ frutta tropicali ­ ­ altre Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo ­ albicocche ­ prugne: ­ ­ intiere ­ ­ altre ­ mele ­ altre frutta: ­ ­ pere: ­ ­ ­ intiere ­ ­ ­ altre ­ ­ cinorrodonte e bacche di sambuco ­ ­ altre: ­ ­ ­ frutta a nocciolo, altre, intiere: ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ altre: ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ altre

P1

26.00

P1

15.50

0811.2090 0811.90 0811.9010 0811.9021 0811.9029 0811.9090 0812

0812.1000 0812.90 0812.9010 0812.9080 0813 0813.1000 0813.20 0813.2010 0813.2090 0813.3000 0813.40 0813.4011 0813.4019 0813.4020 0813.4081 0813.4089 0813.4092 ex 0813.4099 0813.50

0813.5012

2508

­ miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: ­ ­ di frutta a guscio delle voci 0801 o 0802: ­ ­ ­ aventi tenore, in peso, di mandorle e/o noci comuni eccedente 50 %: ­ ­ ­ ­ contenenti nocciole, per l'alimentazione di animali

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF)

Voce della tariffa doganale svizzera

(5) (6)

A A A A

X A X

A A A P1 P1 A X

29.00 7.60

X A X A

X

kaki

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

(4)

ex 0813.5019

­ ­ ­ ­ altri

P1

1.00

ex 0813.5021

­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ contenenti nocciole e noci comuni, per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ altri

ex 0813.5029

0813.5081 0813.5089 0813.5092 0813.5099 0814

09 10 1001 1002 1002.0011 1002.0021 1002.0032 1002.0038 1002.0060 1002.0070 1002.0080 1003 1004 1004.0010 1004.0020

­ ­ altri: ­ ­ ­ aventi tenore, in peso, di prugne intiere eccedente 40 % e, in totale, di albicocche e/o frutta a granella non eccedente 20 %: ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ contenenti frutta delle voci 0813.4081 a 0813.4099, per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ altri Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte a assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche Caffè, tè, mate e spezie Cereali Frumento (grano) e frumento segalato Segala ­ da semina ­ per fabbricare malto da birra o birra ­ altra: ­ ­ per l'alimentazione umana: ­ ­ ­ importata nei limiti del contingente doganale (n. cont. 27) ­ ­ ­ altra ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ per usi tecnici ­ ­ altra Orzo Avena ­ da semina ­ per fabbricare malto da birra o birra

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF)

Voce della tariffa doganale svizzera

P2 P1

1.00

(5) (6)

contenenti frutta tropicale 2.00 contenenti frutta tropicale contenenti frutta tropicale

X X X X A

A X X X X X X X A X X X

2509

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

1004.0031 1004.0039 1004.0040 1004.0050 1004.0090 1005 1006 1007 1007.0010 1007.0021 1007.0029 1007.0030 1007.0040 1007.0090 1008 1008.10 1008.1010 1008.1021 1008.1029 1008.1030 1008.1040 1008.1090 1008.20 1008.2010 1008.2021 1008.2029 1008.2030 1008.2040 1008.2090 1008.30 1008.3010 1008.3020 1008.3030 1008.3040 1008.3090

2510

­ altra: ­ ­ per l'alimentazione umana: ­ ­ ­ importata nei limiti del contingente doganale (n. cont. 28) ­ ­ ­ altra ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ per usi tecnici ­ ­ altra Granoturco Riso Sorgo a grani ­ per fabbricare malto da birra o birra ­ altro: ­ ­ per l'alimentazione umana: ­ ­ ­ importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 27) ­ ­ ­ altro ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ per usi tecnici ­ ­ altro Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali ­ grano saraceno: ­ ­ per fabbricare malto da birra o birra ­ ­ altro: ­ ­ ­ per l'alimentazione umana: ­ ­ ­ ­ importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 27) ­ ­ ­ ­ altro ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ per usi tecnici ­ ­ ­ altro ­ miglio: ­ ­ per fabbricare malto da birra o birra ­ ­ altro: ­ ­ ­ per l'alimentazione umana: ­ ­ ­ ­ importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 27) ­ ­ ­ ­ altro ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ per usi tecnici ­ ­ ­ altro ­ scagliola: ­ ­ per fabbricare malto da birra o birra ­ ­ altra: ­ ­ ­ per l'alimentazione umana ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ per usi tecnici ­ ­ ­ altra

Categoria

(3)

X X X X A X X X X X X X A

X X X X X A X X X X X A X X X X A

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

1008.90

­ ­ ­ ­

X X

1008.9013 1008.9014

1008.9022 1008.9028 1008.9033 1008.9034 1008.9038 1008.9041

1008.9051

1008.9052 1008.9059 1008.9061 1008.9071 1008.9099 11 1101 1102 1102.10 1102.1041 1102.1049 1102.1051 1102.1059 1102.1090 1102.20 1102.90 1103

altri cereali: ­ triticale: ­ ­ da semina ­ ­ per fabbricare malto da birra o birra ­ ­ ­ altro: ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione umana: ­ ­ ­ ­ ­ importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 27) ­ ­ ­ ­ ­ altro ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ per usi tecnici ­ ­ ­ ­ altro ­ ­ altri: ­ ­ ­ per fabbricare malto da birra o birra ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione umana: ­ ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 27) ­ ­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ ­ «wild rice» (Zizania aquatica) ­ ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ per usi tecnici ­ ­ ­ ­ altri Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole;inulina; glutine di frumento Farine di frumento (grano) o di frumento segalato Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato ­ farina di segala: ­ ­ per l'alimentazione umana: ­ ­ ­ farine gonfianti ­ ­ ­ altra ­ ­ per l'alimentazione di animali: ­ ­ ­ farine gonfianti ­ ­ ­ altra ­ ­ altra ­ farina di granoturco ­ altre Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

X X X X A X

X

X X X X A

X

X X X X A X X X

2511

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio, mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati Farina, semolino, polveri, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate Farine, semolini e polveri di legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8 ­ di legumi da granella secchi della voce 0713: ­ di sago o di radici o tuberi della voce 0714: ­ dei prodotti del capitolo 8: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altri Malto, anche torrefatto Amidi e fecole; inulina ­ amidi e fecole: ­ ­ amido di frumento: ­ ­ ­ per fabbricare la birra ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ altro ­ ­ amido di granoturco: ­ ­ ­ per fabbricare la birra ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ altro ­ ­ fecola di patate: ­ ­ ­ per fabbricare la birra ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ altra ­ ­ fecola di manioca: ­ ­ ­ per fabbricare la birra ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ altra ­ ­ altri amidi e fecole: ­ ­ ­ amido di riso: ­ ­ ­ ­ per fabbricare la birra ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ altro ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ per fabbricare la birra ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ altri ­ inulina: ­ ­ per fabbricare la birra

X

1105 1106

1106.10 1106.20 1106.30 1106.3010 1106.3090 1107 1108 1108.11 1108.1110 1108.1120 1108.1190 1108.12 1108.1210 1108.1220 1108.1290 1108.13 1108.1310 1108.1320 1108.1390 1108.14 1108.1410 1108.1420 1108.1490 1108.19 1108.1911 1108.1912 1108.1919 1108.1991 1108.1992 1108.1999 1108.20 1108.2010

2512

Categoria

X

X X X A X

X X A X X A X X A X X A X X A X X A X

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

1108.2020 1108.2090 1109

­ ­ per l'alimentazione di animali X ­ ­ altra A Glutine di frumento (grano), anche allo X stato secco Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi Fave di soia, anche frantumate X Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate ­ con guscio: ­ ­ per l'alimentazione di animali, X escluse quelle per la fabbricazione dell'olio ­ ­ per la fabbricazione dell'olio: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali X ­ ­ ­ per la fabbricazione di oli commestibili: ­ ­ ­ ­ tramite estrazione X ­ ­ ­ ­ tramite pressatura X ­ ­ ­ altre: ­ ­ ­ ­ tramite estrazione X ­ ­ ­ ­ tramite pressatura X ­ ­ altre: ­ ­ ­ per l'alimentazione umana A ­ ­ ­ altre P2 ­ sgusciate, anche frantumate: ­ ­ per l'alimentazione di animali, X escluse quelle per la fabbricazione dell'olio ­ ­ per la fabbricazione dell'olio: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali X ­ ­ ­ per la fabbricazione di oli commestibili: ­ ­ ­ ­ tramite estrazione X ­ ­ ­ ­ tramite pressatura X ­ ­ ­ altre: ­ ­ ­ ­ tramite estrazione X ­ ­ ­ ­ tramite pressatura X ­ ­ altre: ­ ­ ­ per l'alimentazione umana A ­ ­ ­ altre P2 Copra X Semi di lino, anche frantumati ­ per l'alimentazione di animali, esclusi X quelli per la fabbricazione dell'olio ­ per la fabbricazione dell'olio: ­ ­ per l'alimentazione di animali X

12 1201 1202 1202.10 1202.1010

1202.1021 1202.1023 1202.1024 1202.1026 1202.1027 1202.1091 1202.1099 1202.20 1202.2010

1202.2021 1202.2023 1202.2024 1202.2026 1202.2027 1202.2091 1202.2099 1203 1204 1204.0010 1204.0021

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

0.10

0.10

2513

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

1204.0023 1204.0024 1204.0026 1204.0027 1204.0091 1204.0099 1205 1205.10 1205.1010

1205.1021 1205.1023 1205.1024 1205.1026 1205.1027 1205.1031 1205.1039 1205.1040

1205.1051 1205.1053 1205.1054 1205.1056 1205.1057 1205.1061 1205.1069 1205.90 1205.9010

2514

­ ­ per la fabbricazione di oli commestibili: ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ altri: ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ tramite pressatura ­ altri: ­ ­ per usi tecnici ­ ­ altri Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati ­ semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico: ­ ­ semi di ravizzone: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione dell'olio ­ ­ ­ per la fabbricazione dell'olio: ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ per la fabbricazione di oli commestibili: ­ ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione umana ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ semi di colza: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione dell'olio ­ ­ ­ per la fabbricazione dell'olio: ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ per la fabbricazione di oli commestibili: ­ ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione umana ­ ­ ­ ­ altri ­ altri: ­ ­ semi di ravizzone: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione dell'olio

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

X X X X A X

X

X X X X X P2 P2

0.10 0.10

X

X X X X X P2 P2 X

0.10 0.10

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

1205.9021 1205.9023 1205.9024 1205.9026 1205.9027 1205.9031 1205.9039 1205.9040

1205.9051 1205.9053 1205.9054 1205.9056 1205.9057 1205.9061 1205.9069 1206 1206.0010

1206.0021 1206.0023 1206.0024 1206.0026 1206.0027 1206.0031 1206.0039 1206.0040

1206.0041

­ ­ ­ per la fabbricazione dell'olio: ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ per la fabbricazione di oli commestibili: ­ ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione umana ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ semi di colza: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione dell'olio ­ ­ ­ per la fabbricazione dell'olio: ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ per la fabbricazione di oli commestibili: ­ ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione umana ­ ­ ­ ­ altri Semi di girasole, anche frantumati ­ non sgusciati: ­ ­ per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione dell'olio ­ ­ per la fabbricazione dell'olio: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ per la fabbricazione di oli commestibili: ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ altri: ­ ­ ­ per l'alimentazione umana ­ ­ ­ altri ­ sgusciati: ­ ­ per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione dell'olio ­ ­ per la fabbricazione dell'olio: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

X X X X X P2 P2

0.10 0.10

X

X X X X X P2 P2

0.10 0.10

X

X X X X X P2 P2

0.10 0.10

X

X

2515

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

1206.0053 1206.0054 1206.0056 1206.0057 1206.0061 1206.0069 1207 1207.20 1207.2010

1207.2021 1207.2023 1207.2024 1207.2026 1207.2027 1207.2091 1207.2099 1207.40 1207.4010

1207.4021 1207.4023 1207.4024 1207.4026 1207.4027 1207.4091 1207.4099 1207.50 1207.5010

1207.5021

2516

­ ­ ­ per la fabbricazione di oli commestibili: ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ altri: ­ ­ ­ per l'alimentazione umana ­ ­ ­ altri Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati ­ semi di cotone: ­ ­ per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione dell'olio ­ ­ per la fabbricazione dell'olio: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ per la fabbricazione di oli commestibili: ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ altri: ­ ­ ­ per l'alimentazione umana ­ ­ ­ altri ­ semi di sesamo: ­ ­ per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione dell'olio ­ ­ per la fabbricazione dell'olio: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ per la fabbricazione di oli commestibili: ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ altri: ­ ­ ­ per l'alimentazione umana ­ ­ ­ altri ­ semi di senape: ­ ­ per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione dell'olio ­ ­ per la fabbricazione dell'olio: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

X X X X P2 P2

0.10 0.10

X

X X X X X P2 P2

0.10 0.10

X

X X X X X P2 P2 X

X

0.10 0.10

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

1207.5023 1207.5024 1207.5026 1207.5027 1207.5091 1207.5099 1207.91 1207.9111

1207.9113 1207.9114 1207.9115 1207.9116 1207.9117 1207.9118 1207.9119 1207.99 1207.9921

1207.9922

1207.9923 1207.9924 1207.9925 1207.9926 1207.9927 1207.9929 1207.9931

­ ­ ­ per la fabbricazione di oli commestibili: ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ altri: ­ ­ ­ per l'alimentazione umana ­ ­ ­ altri ­ altri: ­ ­ semi di papavero, nero o bianco: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione dell'olio ­ ­ ­ per la fabbricazione dell'olio: ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ per la fabbricazione di oli commestibili: ­ ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione umana ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ semi di karité: ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione dell'olio ­ ­ ­ ­ per la fabbricazione dell'olio: ­ ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ ­ per la fabbricazione di oli commestibili: ­ ­ ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione umana ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ noci e mandorle di palmisti: ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali, escluse quelle per la fabbricazione dell'olio

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

X X X X P2 P2

0.10 0.10

X

X X X X X P2 P2

0.10 0.10

X

X

X X X X P2 P2

0.10 0.10

X

2517

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

1207.9932

1207.9933 1207.9934 1207.9935 1207.9936 1207.9937 1207.9939 1207.9941

1207.9942

1207.9943 1207.9944 1207.9945 1207.9946 1207.9947 1207.9949 1207.9951

1207.9952

1207.9953 1207.9954 1207.9955 1207.9956 1207.9957 1207.9959 1207.9991

2518

­ ­ ­ ­ per la fabbricazione dell'olio: ­ ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ ­ per la fabbricazione di oli commestibili: ­ ­ ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ ­ ­ ­ altre: ­ ­ ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ ­ ­ altre: ­ ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione umana ­ ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ semi di ricino: ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali, escluse quelle per la fabbricazione dell'olio ­ ­ ­ ­ per la fabbricazione dell'olio: ­ ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ ­ per la fabbricazione di oli commestibili: ­ ­ ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione umana ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ semi di cartamo: ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali, escluse quelle per la fabbricazione dell'olio ­ ­ ­ ­ per la fabbricazione dell'olio: ­ ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ ­ per la fabbricazione di oli commestibili: ­ ­ ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ ­ tramite estrazione ­ ­ ­ ­ ­ ­ tramite pressatura ­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione umana ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione dell'olio

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

X

X X X X P2 P2

0.10 0.10

X

X

X X X X P2 P2

0.10 0.10

X

X

X X X X P2 P2 X

0.10 0.10

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

1207.9993

1207.9994 1207.9995 1207.9996 1207.9997 1207.9998 1207.9999 1208 1208.10 1208.1010 1208.1090 1208.90 1208.9010 1208.9090 1209 1209.10 1209.1010 1209.1090 1209.2100 1209.2200 1209.2300 1209.2400 1209.2500 1209.29 1209.2911 1209.2912 1209.2919 1209.2960 1209.2970 1209.2980

1209.2990 1209.3000 1209.9100

Categoria

(3)

­ ­ ­ ­ per la fabbricazione dell'olio: ­ ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione X di animali ­ ­ ­ ­ ­ per la fabbricazione di oli commestibili: ­ ­ ­ ­ ­ ­ tramite estrazione X ­ ­ ­ ­ ­ ­ tramite pressatura X ­ ­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ ­ tramite estrazione X ­ ­ ­ ­ ­ ­ tramite pressatura X ­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione umana P2 ­ ­ ­ ­ ­ altri P2 Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape ­ di fave di soia: ­ ­ per l'alimentazione di animali X ­ ­ altre A ­ altre: ­ ­ per l'alimentazione di animali X ­ ­ altre A Semi, frutti e spore da sementa ­ semi di barbabietole da zucchero: ­ ­ per l'alimentazione di animali X ­ ­ altri A ­ semi di piante foraggere: ­ ­ di erba medica A ­ ­ di trifoglio (Trifolium spp.)

A ­ ­ di festuca A ­ ­ di fienarola o gramigna dei prati A del Kentucky (Poa pratensis L.)

­ ­ di loglio (Lolium multiflorum Lam., A Lolium perenne L.)

­ ­ altri: ­ ­ ­ di vecce e di lupino: ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali X ­ ­ ­ ­ per usi tecnici X ­ ­ ­ ­ altri A ­ ­ ­ di fléolo (coda di topo) A X ­ ­ ­ di barbabietole semizuccherine o da foraggio A ­ ­ ­ di erba mazzolina, di avena bionda, di fromentale, di cimmino e di altri semi di piante erbacee ­ ­ ­ altri A ­ semi di piante erbacee utilizzate A principalmente per i loro fiori ­ altri: ­ ­ semi di ortaggi A

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

0.10 0.10

2519

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

1209.99

­ ­ altri: ­ ­ ­ semi di tamarindo: ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ per usi tecnici ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ altri Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum), impiegati principalmente nell'alimentatione umana, non nominati né compresi altrove ­ alghe: ­ ­ farina, per l'alimentazione di animali ­ ­ altre ­ altri: ­ ­ barbabietole da zucchero: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ altre ­ ­ altri: ­ ­ ­ radici di cicoria, essiccate: ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ carrube, compresi i semi di carrube: ­ ­ ­ ­ semi di carrube ­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ altri

1209.9911 1209.9912 1209.9919 1209.9991 1209.9999 1210 1211

1212

1212.20 1212.2010 1212.2090 1212.91 1212.9110 1212.9190 1212.99 1212.9911 1212.9919 1212.9921 1212.9922 1212.9929 1212.9991 1212.9999

2520

Categoria

(3)

X X X X A A A

X A X A X A A X A X A

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

1213

Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets ­ per usi tecnici ­ altri: ­ ­ paglia, non lavorata ­ ­ altri Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets ­ farina e agglomerati in forma di pellets, di erba medica: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altri ­ altri: ­ ­ per l'alimentazione di animali: ­ ­ ­ fieno, greggio ­ ­ ­ altri ­ ­ altri Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori d'intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio, bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio) Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove ­ linters di cotone: ­ altri: ­ ­ noccioli di datteri, loro prodotti e cascami nonché frantumi di guarea, per l'alimentazione di animali ­ ­ altri Grassi e oli, animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

1213.0010 1213.0091 1213.0099 1214

1214.10 1214.1010 1214.1090 1214.90 1214.9011 1214.9019 1214.9090 13 14 1401

1404 1404.20 1404.90 1404.9010 1404.9080 15

1501

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

A X X

X A X X A A

A

A X A

X

2521

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

1502

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente ­ oli di fegato di pesci e loro frazioni: ­ ­ olio medicinale di fegato di merluzzo ­ ­ altri: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ in cisterne o fusti metallici

X

A

per usi tecnici

­ ­ ­ ­ altri

A

per usi tecnici

­ grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altri: ­ ­ ­ in cisterne o fusti metallici

A A

per usi tecnici

­ ­ ­ altri

A

per usi tecnici

­ grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altri: ­ ­ ­ in cisterne o fusti metallici

A A

per usi tecnici

­ ­ ­ altri

A

per usi tecnici

1503

1504 1504.10 1504.1010 1504.1091 ex 1504.1098 ex 1504.1099 1504.20 1504.2010 ex 1504.2091 ex 1504.2099 1504.30 1504.3010 ex 1504.3091 ex 1504.3099 1505 1505.0011 1505.0019 1505.0091 1505.0099 1506

1506.0011

2522

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina ­ grasso di lana greggio: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altro ­ altri: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altri Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente ­ per l'alimentazione di animali: ­ ­ non fusi né altrimenti estratti

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF)

Voce della tariffa doganale svizzera

(4)

(5) (6)

X

X A

X A X A

X

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

1506.0012 1506.0019 ex 1506.0091 ex 1506.0099 1507 1508 1509 1509.10 1509.1010 1509.1091 1509.1099 1509.90 1509.9010 1509.9091 1509.9099 1510

1510.0010 ex 1510.0091 ex 1510.0099 1511 1511.10 1511.1010 ex 1511.1090 1511.90

­ ­ ­ ­ ­

Categoria

(3)

­ altri: ­ ­ greggi ­ ­ altri altri: ­ in cisterne o fusti metallici

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

X X A

per usi tecnici

­ ­ altri

A

per usi tecnici

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente ­ vergini: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altri: ­ ­ ­ in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l ­ ­ ­ altri ­ altri: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altri: ­ ­ ­ in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l ­ ­ ­ altri Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 ­ per l'alimentazione di animali ­ altri: ­ ­ greggi

X X

P2

5.50

P2

40.60

P2

57.30

P2

5.50

P2

40.60

P2

57.30

X A

per usi tecnici

­ ­ altri

A

per usi tecnici

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente ­ olio greggio: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altro

X A

per usi tecnici

­ altri: ­ ­ frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palma:

2523

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

1511.9011

­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ altre: ­ ­ ­ ­ in cisterne o fusti metallici

X A

per usi tecnici

­ ­ ­ ­ altre

A

per usi tecnici

ex 1511.9018 ex 1511.9019 1511.9091 ex 1511.9098 ex 1511.9099 1512 1513

1513.11 1513.1110 ex 1513.1190 1513.19

1513.1911 ex 1513.1918 ex 1513.1919 1513.1991 ex 1513.1998 ex 1513.1999 1513.21 1513.2110 ex 1513.2190

2524

­ ­ ­ ­

­ ­ ­ ­

altri: ­ per l'alimentazione di animali ­ altri: ­ ­ in cisterne o fusti metallici

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF)

Voce della tariffa doganale svizzera

(4)

(5) (6)

X A

per usi tecnici

­ ­ ­ ­ altri

A

per usi tecnici

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente ­ olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni: ­ ­ olio greggio: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ altro

X

X A

per usi tecnici

­ ­ altri: ­ ­ ­ frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di cocco (olio di copra): ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ altre: ­ ­ ­ ­ ­ in cisterne o fusti metallici

A

per usi tecnici

­ ­ ­ ­ ­ altre

A

per usi tecnici

­ ­ ­ ­

X

­ ­ ­ ­

­ ­ ­ ­

altri: ­ per l'alimentazione di animali ­ altri: ­ ­ in cisterne o fusti metallici

X

A

per usi tecnici

­ ­ ­ ­ ­ altri

A

per usi tecnici

­ oli di palmisti o di babassù e loro frazioni: ­ ­ oli greggi: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ altri

X A

per usi tecnici

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Denominazione delle merci

(1)

(2)

1513.29

­ ­ altri: ­ ­ ­ frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello degli oli di palmisti o di babassù: ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ altre: ­ ­ ­ ­ ­ in cisterne o fusti metallici

A

per usi tecnici

­ ­ ­ ­ ­ altre

A

per usi tecnici

­ ­ ­ ­

X

1513.2911 ex 1513.2918 ex 1513.2919 1513.2991 ex 1513.2998 ex 1513.2999 1514 1515

1515.11 1515.19 1515.21 1515.29 1515.30 1515.3010 ex 1515.3091 ex 1515.3099 1515.50 1515.5011 ex 1515.5019 1515.5020 ex 1515.5091 ex 1515.5099

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF)

Voce della tariffa doganale svizzera

(3)

­ ­ ­ ­

­ ­ ­ ­

altri: ­ per l'alimentazione di animali ­ altri: ­ ­ in cisterne o fusti metallici

(4)

(5) (6)

X

A

per usi tecnici

­ ­ ­ ­ ­ altri

A

per usi tecnici

Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente ­ olio di lino e sue frazioni: ­ ­ olio greggio: ­ ­ altri: ­ olio di granturco e sue frazioni: ­ ­ olio greggio: ­ ­ altri: ­ olio di ricino e sue frazioni: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altri: ­ ­ ­ in cisterne o fusti metallici

X

X X X X X A

per usi tecnici

­ ­ ­ altri

A

per usi tecnici

­ ­ ­ ­

olio di sesamo e sue frazioni: ­ olio greggio: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altro

X A

per usi tecnici

­ ­ ­ ­

­ ­ ­ ­

altri: ­ per l'alimentazione di animali ­ altri: ­ ­ in cisterne o fusti metallici

­ ­ ­ ­ altri

X A

per usi tecnici

A

per usi tecnici

2525

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

1515.90

­ ­ ­ ­ ­

1515.9011 ex 1515.9013 ex 1515.9018 ex 1515.9019 1515.9021 ex 1515.9028 ex 1515.9029 1515.9031 ex 1515.9038 ex 1515.9039 1515.9091 ex 1515.9098 ex 1515.9099 1516

1516.10 ex 1516.1010

ex 1516.1091

2526

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

altri: ­ olio di germi di cereali: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altro: ­ ­ ­ greggio

A

per usi tecnici

­ ­ ­ ­ altro: ­ ­ ­ ­ ­ in cisterne o fusti metallici

A

per usi tecnici

­ ­ ­ ­ ­ altro

A

per usi tecnici

­ ­ ­ ­

X

­ ­ ­ ­

olio di ioioba e sue frazioni: ­ per l'alimentazione di animali ­ altri: ­ ­ in cisterne o fusti metallici

X

A

per usi tecnici

­ ­ ­ ­ altri

A

per usi tecnici

­ ­ olio di tung (di abrasin) e sue frazioni: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ in cisterne o fusti metallici

X A

per usi tecnici

­ ­ ­ ­ altri

A

per usi tecnici

­ ­ ­ ­

X

­ ­ ­ ­

altri: ­ per l'alimentazione di animali ­ altri: ­ ­ in cisterne o fusti metallici

A

per usi tecnici

­ ­ ­ ­ altri

A

per usi tecnici

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati ­ grassi e oli animali e loro frazioni: ­ ­ per l'alimentazione di animali

A

­ ­ altri: ­ ­ ­ in cisterne o fusti metallici

composto soltanto di pesce; per usi tecnici

A

composto soltanto di pesce; per usi tecnici

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

ex 1516.1099

­ ­ ­ altri

A

1516.20 ex 1516.2010

­ grassi e oli vegetali e loro frazioni: ­ ­ per l'alimentazione di animali

composto soltanto di pesce; per usi tecnici

A

«opal-wax»

­ ­ altri: ­ ­ ­ in cisterne o fusti metallici: ­ ­ ­ ­ olio di ricino idrogenato «opal-wax» ­ ­ ­ ­ altri

A

­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ olio di ricino idrogenato «opal-wax» ­ ­ ­ ­ altri

A

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516 ­ margarina, esclusa la margarina liquida: ­ altri: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ miscele e preparazioni commestibili delle specie impiegate come oli per sformare e separare ­ ­ altri:

X

1516.2092 ex 1516.2093 1516.2097 ex 1516.2098 1517

1517.10 1517.90 1517.9010 1517.9020

1517.9062

1517.9063 1517.9067

1517.9068

­ ­ ­ contenenti materie grasse del latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte: ­ ­ ­ ­ eccedente 10 %: ­ ­ ­ ­ ­ in cisterne o fusti metallici: ­ ­ ­ ­ ­ ­ aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 % ­ ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ ­ aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 % ­ ­ ­ ­ ­ ­ altri

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF)

Voce della tariffa doganale svizzera

A

A

(4)

(5) (6)

per usi tecnici

per usi tecnici

X A

X

X X

X

2527

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

1517.9071 1517.9079 1517.9081 1517.9089 1517.9091 1517.9099 1518

1518.0011 ex 1518.0019 1518.0081 1518.0089 1518.0092 1518.0093 1518.0097 1520 1521 1522 16 1601 1602 1602.10 1602.20

2528

­ ­ ­ ­ eccedente 5 % ma non eccedente 10 %: ­ ­ ­ ­ ­ in cisterne o fusti metallici ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ ­ non eccedente 5 %: ­ ­ ­ ­ ­ in cisterne o fusti metallici ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ in cisterne o fusti metallici ­ ­ ­ ­ altri Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove: ­ miscele non alimentari di oli vegetali: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altre ­ olio di soia, epossidato: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altro ­ altri: ­ ­ linossina ­ ­ altri: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ altri Glicerolo greggio; acque e liscivie glicerinose Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue ­ preparazioni omogeneizzate: ­ di fegato di qualsiasi animale:

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

X X X X X X

X A X A A X X A A A

X

X

per usi tecnici

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

1602.2010

­ ­ a base di fegato d'oca ­ ­ altre: ­ ­ ­ contenenti carne o frattaglie provenienti da animali nominati nelle voci 0101­0104, escluse quelle di cinghiale nonché gli alimenti dietetici e gli alimenti per bambini: ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ altre ­ di volatili della voce 0105: ­ ­ di tacchina: ­ ­ di gallina: ­ ­ altre: ­ della specie suina: ­ ­ prosciutti e loro pezzi: ­ ­ spalle e loro pezzi: ­ ­ altre, compresi i miscugli: ­ della specie bovina: ­ altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale: Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati Zuccheri e prodotti a base di zuccheri Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati ­ lattosio e sciroppo di lattosio: ­ ­ contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca ­ ­ altri

A

1602.2071 1602.2079 1602.2089 1602.31 1602.32 1602.39 1602.41 1602.42 1602.49 1602.50 1602.90 ex 1603.0000 1604 1605 17 1701 1702

1702.1100 1702.1900

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

X X X X X X X X X X X A

composto soltanto di pesce

A A

X

X X

2529

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

1702.20 1702.30

­ zucchero e sciroppo d'acero: X ­ glucosio e sciroppo di glucosio, X non contenenti fruttosio o contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio: ­ glucosio e sciroppo di glucosio, X contenenti, in peso, allo stato secco, da 20 % incluso a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito: ­ altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, X contenenti, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito: ­ altri, compreso lo zucchero invertito X e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco 50 % di fruttosio: Melassi derivanti dall'estrazione o dalla X raffinazione dello zucchero Prodotti a base di zuccheri non contenen- P3 ti cacao (compreso il cioccolato bianco) Cacao e sue preparazioni Cacao in grani interi o infranti, greggio A o torrefatto Gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao ­ per l'alimentazione di animali X ­ altri A A Pasta di cacao, anche sgrassata Burro, grasso e olio di cacao A Cacao in polvere, senza aggiunta A di zuccheri o di altri dolcificanti Cioccolata e altre preparazioni alimentari P3 contenenti cacao Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una

1702.40

1702.60

1702.90

1703 1704 18 1801 1802 1802.0010 1802.0090 1803 1804 1805 1806 19 1901

2530

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

AE

AE

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

1901.10 1901.20

1901.90

1901.9011 1901.9012 1901.9018

1901.9019

1901.9021 1901.9022

1901.9031 1901.9032 1901.9033 1901.9034 1901.9035 1901.9036 1901.9037

base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: ­ preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto: ­ miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905: ­ altri: ­ ­ aventi tenore, in peso, di carne, frattaglie, sangue, salsiccia o una combinazione di questi prodotti, eccedente 10 % ma non eccedente 20 %: ­ ­ ­ alimenti per bambini o per usi dietetici ­ ­ ­ di cinghiale ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ contenenti carne, frattaglie, sangue, salsiccia o una combinazione di questi prodotti, di animali delle voci 0101­0104 ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ estratti di malto, aventi tenore, in peso, di estratto secco: ­ ­ ­ ­ eccedente 80 % ­ ­ ­ ­ non eccedente 80 % ­ ­ ­ preparazioni di prodotti delle voci da 0401 a 0404: ­ ­ ­ ­ in polveri, granuli o altre forme solide: ­ ­ ­ ­ ­ contenenti materie grasse del latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte: ­ ­ ­ ­ ­ ­ eccedente 85 % ­ ­ ­ ­ ­ ­ eccedente 50 % ma non eccedente 85 % ­ ­ ­ ­ ­ ­ eccedente 25 % ma non eccedente 50 % ­ ­ ­ ­ ­ ­ eccedente 11 % ma non eccedente 25 % ­ ­ ­ ­ ­ ­ eccedente 1,5 % ma non eccedente 11 % ­ ­ ­ ­ ­ ­ non eccedente 1,5 % ­ ­ ­ ­ ­ non contenenti materie grasse del latte

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

Y Y

Y Y Y

Y

Y Y

Y Y Y Y Y Y Y

2531

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

1901.9041 1901.9042

1901.9043 1901.9044

1901.9045 1901.9046 1901.9047

1901.9081 1901.9082

1901.9089 1901.9091 1901.9092

1901.9093

2532

­ ­ ­ ­ altre: ­ ­ ­ ­ ­ contenenti materie grasse del latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte: ­ ­ ­ ­ ­ ­ eccedente 50 % ­ ­ ­ ­ ­ ­ eccedente 20 % ma non eccedente 50 %: ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ contenenti materie grasse diverse da quelle del latte, aventi tenore, in peso eccedente 5 % ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ ­ ­ ­ eccedente 3 % ma non eccedente 20 %: ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ contenenti materie grasse diverse da quelle del latte, aventi tenore, in peso eccedente 5 % ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ ­ ­ ­ non eccedente 3 % ­ ­ ­ ­ ­ non contenenti materie grasse del latte ­ ­ ­ preparazioni contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 (eccettuate quelle delle voci da 1901.9031 a 1901.9047): ­ ­ ­ ­ aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 25 % ­ ­ ­ ­ aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 12 % ma non eccedente 25 % ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ altre preparazioni: ­ ­ ­ ­ aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 25 % ­ ­ ­ ­ aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 12 % ma non eccedente 25 % ­ ­ ­ ­ senza materie grasse del latte o aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte non eccedente 12 %: ­ ­ ­ ­ ­ di farine di cereali, semole, amidi, fecole o estratti di malto: ­ ­ ­ ­ ­ ­ contenenti materie grasse

Categoria

(3)

Y Y

Y Y

Y Y Y

Y Y

Y Y Y

Y

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

1901.9094

Y ­ ­ ­ ­ ­ ­ non contenenti materie grasse ­ ­ ­ ­ ­ altre: ­ ­ ­ ­ ­ ­ contenenti materie grasse Y ­ ­ ­ ­ ­ ­ non contenenti materie grasse: ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ contenenti zuccheri Y o uova ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ altre A Paste alimentari, anche cotte o farcite Y (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato Y Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o in forme simili Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «cornflakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi o di altri grani lavorati (escluse la farina, la semola e il semolino), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove: ­ prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: ­ ­ preparazioni di tipo «Müesli» P3 ­ ­ altri P3 ­ preparazioni alimentari ottenute Y da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati ­ bulgur di grano Y ­ altri: ­ ­ aventi tenore, in peso, di carne, Y frattaglie, sangue, salsiccia o una combinazione di questi prodotti, eccedente 10 % ma non eccedente 20 % ­ ­ altri: ­ ­ ­ riso, precotto («riso minuto») A ­ ­ ­ altri Y

1901.9095 1901.9096 1901.9099 1902

1903

1904

1904.10 1904.1010 1904.1090 1904.2000

1904.3000 1904.90 1904.9010

1904.9020 1904.9090

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

AE AE

2533

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili ­ pane croccante detto «Knäckebrot» ­ pane con spezie ­ biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini ­ ­ biscotti con aggiunta di dolcificanti ­ ­ cialde e cialdini ­ fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati ­ altri: ­ ­ pane e altri prodotti della panetteria comune, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di miele, di uova, di materie grasse, di formaggio o di frutta: ­ ­ ­ non condizionati per la vendita al minuto: ­ ­ ­ ­ grattatura di pane: ­ ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ condizionati per la vendita al minuto: ­ ­ ­ ­ pane azzimo ­ ­ ­ ­ grattatura di pane ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili ­ ­ altri: ­ ­ ­ aventi tenore, in peso, di carne, frattaglie, sangue, salsiccia o una combinazione di questi prodotti, eccedente 10 % ma non eccedente 20 %: ­ ­ ­ ­ alimenti per bambini o per usi dietetici ­ ­ ­ ­ di cinghiale

1905.10 1905.20 1905.31 1905.32 1905.40 1905.90

1905.9021 1905.9025 1905.9029 1905.9031 1905.9032 1905.9039 1905.9040

1905.9071 1905.9072

2534

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

Y Y Y P3 P3

X P3 P3

AE AE

P3 P3 P3 A

AE AE AE

P3

AE

P3

AE

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

1905.9078

1905.9079 1905.9081 1905.9082

1905.9083 1905.9084 1905.9085 1905.9086 1905.9089 20 2001 2001.10 2001.90 2001.9011 2001.9019 2001.9020 2001.9031 2001.9039 2001.9091 ex 2001.9092 ex 2001.9098

­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ contenenti carne, frattaglie, sangue, salsiccia o una combinazione di questi prodotti, di animali delle voci 0101­0104 ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ altri, di fiocchi, farina o fecola di patate ­ ­ ­ altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ ­ ­ altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ­ ­ ­ ­ contenenti materie grasse del latte ­ ­ ­ ­ contenenti altre materie grasse: ­ ­ ­ ­ ­ grattatura di pane ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ ­ non contenenti materie grasse: ­ ­ ­ ­ ­ grattatura di pane ­ ­ ­ ­ ­ altri Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico ­ cetrioli e cetriolini: ­ altri: ­ ­ frutta: ­ ­ ­ tropicali ­ ­ ­ altre ­ ­ ortaggi o legumi e altre parti commestibili di piante: ­ ­ ­ granturco dolce (Zea mays var.

saccharata) ­ ­ ­ prodotti di patate: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ cipolle in recipienti eccedenti 5 kg ­ ­ ­ ­ cuori di palma; ignami, patate dolci e parti commestibili di piante simili della voce 0714 ­ ­ ­ ­ altri

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

P3

AE

P3 P3

AE AE

P3

AE

P3

AE

P3 P3

AE AE

P3 P3

AE AE

X A X X X X X A

cuori di palma

A

zenzero e scalogni

2535

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

2002

Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico ­ pomodori, interi o in pezzi: ­ ­ in recipienti eccedenti 5 kg ­ ­ in recipienti non eccedenti 5 kg ­ altri: ­ ­ in recipienti eccedenti 5 kg ­ ­ in recipienti non eccedenti 5 kg: ­ ­ ­ polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o di condimento ­ ­ ­ altri Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 ­ patate: ­ ­ in recipienti eccedenti 5 kg: ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14): ­ ­ ­ ­ sotto forma di farina, semolino o fiocchi ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ altre: ­ ­ ­ ­ sotto forma di farina, semolino o fiocchi ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ altre: ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14): ­ ­ ­ ­ sotto forma di farina, semolino o fiocchi ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ altre: ­ ­ ­ ­ sotto forma di farina, semolino o fiocchi ­ ­ ­ ­ altre ­ altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o legumi: ­ ­ in recipienti eccedenti 5 kg: ­ ­ ­ asparagi ­ ­ ­ olive ­ ­ ­ granturco dolce (Zea mays var.

saccharata)

2002.10 2002.1010 2002.1020 2002.90 2002.9010 2002.9021

2002.9029 2003 2004

2004.10

2004.1012 2004.1013 2004.1014 2004.1018

2004.1092 2004.1093 2004.1094 2004.1098 2004.90 2004.9011 2004.9012 2004.9013

2536

Categoria

(3)

P1 P1 X

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

2.50 4.50

A

A A

P3

AE

X P3

AE

X

P3

AE

X P3

AE

X

P1 A X

20.60

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

2004.9018

­ ­ ­ ­

2004.9028 2004.9029 2004.9039 2004.9041 2004.9042 2004.9043 2004.9049 2004.9051 2004.9059 2004.9069 2005

2005.1000 2005.20

2005.2011 2005.2012

2005.2021 2005.2022 2005.2029

2005.2092 2005.2093 2005.2099 2005.40 2005.51

­ ­ ­ ­

­ ­ ­ ­

altri ortaggi o legumi miscele di ortaggi o legumi: ­ contenenti patate: ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14) ­ ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ ­ altre miscele ­ ­ in recipienti non eccedenti 5 kg: ­ ­ ­ asparagi ­ ­ ­ olive ­ ­ ­ granturco dolce (Zea mays var.

saccharata) ­ ­ ­ altri ortaggi e legumi ­ ­ ­ miscele di ortaggi o legumi: ­ ­ ­ ­ contenenti patate: ­ ­ ­ ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14) ­ ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ ­ altre miscele Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 ­ ortaggi o legumi omogeneizzati ­ patate: ­ ­ preparazioni in forma di farina, semolino o fiocchi, in cui predominano le patate: ­ ­ ­ aventi tenore, in peso, di patate eccedente 80 % ­ ­ ­ aventi tenore, in peso, di patate non eccedente 80 % ­ ­ sotto forma di fettine sottili o di piccoli bastoncini, fritti nel grasso o nell'olio, e prodotti estrusi: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14): ­ ­ ­ ­ in recipienti eccedenti 5 kg ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14): ­ ­ ­ ­ in recipienti eccedenti 5 kg ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ altri ­ piselli (Pisum sativum) ­ fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): ­ ­ fagioli, sgranati:

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF)

(3)

(4)

P1

32.50

(5) (6)

X X P1

32.50

P1 A X

11.00

P1

45.50

X X P1

45.50

X

A A

X X X

X X X X X X

2537

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

2005.59 2005.60 2005.70 2005.8000

­ ­ ­ ­

X X A X

2005.91 2005.99 2006

2006.0010 2006.0020 2006.0080 2007

2007.1000 2007.91 2007.9110 2007.9120 2007.99 2007.9911 2007.9919 2007.9921 2007.9929 2008

2008.11 2008.1110 2008.1190 2008.19 2008.1910

2538

­ altri: asparagi: olive: granturco dolce (Zea mays var.

saccharata) ­ altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi: ­ ­ germogli di bambù: ­ ­ altri: Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) ­ frutta tropicali, scorze di frutta tropicali ­ granturco dolce (Zea mays var.

saccharata) ­ altri Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ preparazioni omogeneizzate ­ altre: ­ ­ di agrumi: ­ ­ ­ senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ ­ ­ con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ ­ altre: ­ ­ ­ senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ­ ­ ­ ­ frutta tropicali ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ­ ­ ­ ­ frutta tropicali ­ ­ ­ ­ altre Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove ­ frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro: ­ ­ arachidi: ­ ­ ­ burro di arachidi («Peanutbutter») ­ ­ ­ altre ­ ­ altri, compresi i miscugli: ­ ­ ­ frutta tropicali

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

X X

A X X

P3

AE

A P3

AE

A A P3 P3

P3 A A

AE AE

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

2008.1990 2008.2000 2008.30 2008.40 2008.50 2008.6000 2008.70 2008.8000

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

2008.9100 2008.92 2008.9211 2008.9299 2008.99 2008.9911 2008.9919 2008.9991 2008.9996 2008.9997 2008.9998 2008.9999 2009

2009.11 ex 2009.1110 2009.1120 2009.12 2009.1210 2009.1220 2009.19 2009.1930 2009.1940

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF)

(3)

(4)

­ ­ altri P1 ananassi A agrumi X père X albicocche X ciliegie X pesche, comprese le pesche noci: X fragole X altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19: ­ ­ cuori di palma A ­ ­ miscugli: ­ ­ ­ di frutta tropicali A ­ ­ ­ altri X ­ ­ altre: ­ ­ ­ polpa, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ­ ­ ­ ­ di frutta tropicali A ­ ­ ­ ­ altre X ­ ­ ­ altre: ­ ­ ­ ­ mele X ­ ­ ­ ­ altre frutta: ­ ­ ­ ­ ­ frutta tropicali A ­ ­ ­ ­ ­ altre X ­ ­ ­ ­ granturco, diverso da quello A dolce (Zea mays var.

saccharata) ­ ­ ­ ­ altre parti di piante X Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ succhi d'arancia: ­ ­ congelati: ­ ­ ­ senza aggiunta di zuccheri o A di altri dolcificanti ­ ­ ­ con aggiunta di zuccheri o di altri X dolcificanti ­ ­ non congelati, d'un valore Brix non eccedente 20: ­ ­ ­ senza aggiunta di zuccheri o A di altri dolcificanti ­ ­ ­ con aggiunta di zuccheri o X di altri dolcificanti ­ ­ altri: ­ ­ ­ senza aggiunta di zuccheri o A di altri dolcificanti ­ ­ ­ con aggiunta di zuccheri o X di altri dolcificanti

3.50

(5) (6)

concentrati

2539

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

2009.21 2009.2110 2009.2120 2009.29 2009.2910 2009.2920 2009.31 2009.3111 2009.3119 2009.3120 2009.39 2009.3911 2009.3919 2009.3920 2009.41 2009.49 2009.5000 2009.61 2009.6111 2009.6119

­ succhi di pompelmo o di pomelo: ­ ­ d'un valore Brix non eccedente 20: ­ ­ ­ senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ ­ ­ con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ ­ altri: ­ ­ ­ senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ ­ ­ con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ succhi di altri agrumi: ­ ­ d'un valore Brix non eccedente 20: ­ ­ ­ senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ­ ­ ­ ­ succo di limone, greggio (anche stabilizzato) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ ­ altri: ­ ­ ­ senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ­ ­ ­ ­ agro-cotto ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ succhi di ananasso: ­ ­ d'un valore Brix non eccedente 20 ­ ­ altri ­ succhi di pomodoro ­ succhi di uva (compresi i mosti di uva): ­ ­ d'un valore Brix non eccedente 30: ­ ­ ­ in recipienti di capacità eccedente 3 l: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 22)

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

X X A X

A X X

A X X A A X

X per litro

per litro

­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ in recipienti di capacità non eccedente 3 l: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 22)

X

2009.6129 2009.69

­ ­ ­ ­ altri ­ ­ altri:

X X per 100 kg per 100 kg

2009.71 2009.79

­ succhi di mela: ­ ­ d'un valore Brix non eccedente 20 ­ ­ altri

X X

2009.6122

2540

per 100 kg per 100 kg peso lordo peso lordo

X per litro

per litro

peso lordo peso lordo

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

2009.80

­ succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi: ­ ­ succhi di ortaggi o legumi ­ ­ succhi di pera: ­ ­ ­ non concentrati, in recipienti di capacità eccedente 3 l: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 21) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ non concentrati, in recipienti di capacità non eccedente 3 l: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 21) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ concentrati: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 21) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ­ ­ ­ ­ di frutta tropicali ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ­ ­ ­ ­ di frutta tropicali ­ ­ ­ ­ altri ­ miscugli di succhi: ­ ­ succhi di ortaggi o legumi: ­ ­ ­ contenenti succhi di frutta a granella: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 21) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ a base di succhi di uva, concentrati ­ ­ ­ a base di succhi di frutta a granella, concentrati: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 21) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ­ ­ ­ ­ contenenti succhi di frutta a granella, concentrati: ­ ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 21) ­ ­ ­ ­ ­ altri

2009.8010

2009.8028 2009.8029 2009.8031 2009.8039 2009.8041 2009.8049

2009.8081 2009.8089 2009.8098 2009.8099 2009.90

2009.9011 2009.9019 2009.9029 2009.9030

2009.9031 2009.9039

2009.9041 2009.9049

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF)

(3)

(4)

P1

10.00

(5) (6)

X X X X X X

A X A X

X X P1

13.00

X

X X

X X

2541

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

2009.9051 2009.9059 2009.9061 2009.9069

2009.9071 2009.9079 2009.9081 2009.9089 2009.9098 2009.9099 21 2101

2101.1100 2101.12

2101.1211

2101.1219

2542

Categoria

(3)

­ ­ ­ ­ contenenti succhi di frutta a granella, non concentrati: ­ ­ ­ ­ ­ importati nei limiti X del contingente doganale (n. cont. 21) ­ ­ ­ ­ ­ altri X ­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ a base di frutta tropicali A ­ ­ ­ ­ ­ altri X ­ ­ ­ altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ­ ­ ­ ­ contenenti succhi di frutta a granella, concentrati: ­ ­ ­ ­ ­ importati nei limiti X del contingente doganale (n. cont. 21) ­ ­ ­ ­ ­ altri X ­ ­ ­ ­ contenenti succhi di frutta a granella, non concentrati: ­ ­ ­ ­ ­ importati nei limiti X del contingente doganale (n. cont. 21) ­ ­ ­ ­ ­ altri X ­ ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ ­ a base di frutta tropicali A ­ ­ ­ ­ ­ altri X Preparazioni alimentari diverse Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati ­ estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di caffè: ­ ­ estratti, essenze e concentrati A ­ ­ preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati o a base di caffè: ­ ­ ­ preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati: P3 ­ ­ ­ ­ aventi tenore, in peso, di 1,5 % o più di materie grasse del latte, di 2,5 % o più di proteine del latte, di 5 % o più di zucchero o di 5 % o più di amidi ­ ­ ­ ­ altre A

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

AE

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

2101.1291

2101.1299 2101.20

2101.2011

2101.2019 2101.2091

2101.2099 2101.3000 2102

2102.10 2102.20 2102.2011 2102.2019 2102.2021 2102.2029 2102.3000 2103 2103.1000

­ ­ ­ altre: ­ ­ ­ ­ aventi tenore, in peso, di 1,5 % o più di materie grasse del latte, di 2,5 % o più di proteine del latte, di 5 % o più di zucchero o di 5 % o più di amidi ­ ­ ­ ­ altre ­ estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate: ­ ­ estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati: ­ ­ ­ aventi tenore, in peso, di 1,5 % o più di materie grasse del latte, di 2,5 % o più di proteine del latte, di 5 % o più di zucchero o di 5 % o più di amidi ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ aventi tenore, in peso, di 1,5 % o più di materie grasse del latte, di 2,5 % o più di proteine del latte, di 5 % o più di zucchero o di 5 % o più di amidi ­ ­ ­ altri ­ cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati ­ lieviti vivi ­ lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti: ­ ­ lieviti morti: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ altri ­ ­ altri microrganismi monocellulari morti: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ altri ­ lieviti in polvere preparati Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata ­ salsa di soia

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

P3

AE

P3

AE

P3

AE

A P3

AE

A A

X

X A X A A

A

2543

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

2103.2000

­ «tomato ketchup» e altre salse al pomodoro ­ farina di senape, anche preparata, e senape: ­ ­ farina di senape, anche preparata, per l'alimentazione di animali ­ ­ altra: ­ ­ ­ farina di senape, non mescolata ­ ­ ­ altra ­ altri

A

2103.30 2103.3011 2103.3018 2103.3019 ex 2103.9000 2104

2104.1000 2104.2000 2105 2106 2106.10 2106.1011 2106.1019 2106.90 2106.9010

2106.9021

2106.9022

2106.9023

2544

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate ­ preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati ­ preparazioni alimentari composte omogeneizzate Gelati, anche contenenti cacao Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove ­ concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: ­ ­ contenenti materie grasse del latte, altre materie grasse o zuccheri ­ ­ altri ­ altre: ­ ­ dolcificanti in pastiglie o compresse ­ ­ mescolanze di estratti o concentrati di sostanze vegetali, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande: ­ ­ ­ non alcoliche: ­ ­ ­ ­ con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di saccarosio eccedente 60 % ­ ­ ­ ­ con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di saccarosio eccedente 50 % ma non eccedente 60 % ­ ­ ­ ­ con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di saccarosio non eccedente 50 %

Categoria

P2 A A A

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

5.00

a eccezione di «Chutney» di mango liquido

A P3

AE

X

P3

AE

A A

P3

AE

P3

AE

P3

AE

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

2106.9024

­ ­ ­ ­ senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ­ ­ ­ altri ­ ­ idrolizzati di proteine e autolisati di lievito ­ ­ gomma da masticare, caramelle, pastiglie, pasticche e simili, senza zuccheri ­ ­ altre preparazioni alimentari: ­ ­ ­ aventi tenore, in peso, di carne, frattaglie, sangue, salsiccia o una combinazione di questi prodotti, eccedente 10 % ma non eccedente 20 %, aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte non eccedente 20 % ­ ­ ­ altre: ­ ­ ­ ­ contenenti materie grasse del latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte: ­ ­ ­ ­ ­ eccedente 50 % ­ ­ ­ ­ ­ eccedente 35 % ma non eccedente 50 %: ­ ­ ­ ­ ­ ­ aventi tenore, in peso, di materie grasse diverse da quelle del latte eccedente 5 % ­ ­ ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ ­ ­ eccedente 20 % ma non eccedente 35 %: ­ ­ ­ ­ ­ ­ aventi tenore, in peso, di materie grasse diverse da quelle del latte eccedente 5 % ­ ­ ­ ­ ­ ­ altre ­ ­ ­ ­ ­ eccedente 12 % ma non eccedente 20 % ­ ­ ­ ­ ­ eccedente 6 % ma non eccedente 12 % ­ ­ ­ ­ ­ eccedente 3 % ma non eccedente 6 % ­ ­ ­ ­ ­ eccedente 1,5 % ma non eccedente 3 % (esclusi i prodotti delle voci 2106.9071/9072) ­ ­ ­ ­ ­ eccedente 1 % ma non eccedente 1,5 % (esclusi i prodotti delle voci 2106.9071/9072)

A

2106.9029 2106.9030 2106.9040

2106.9050

2106.9060 2106.9061

2106.9062 2106.9063

2106.9064 2106.9065 2106.9066 2106.9067 2106.9068

2106.9069

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

P3 A

AE

P3

AE

P3

AE

P3

AE

P3

AE

P3

AE

P3

AE

P3 P3

AE AE

P3

AE

P3

AE

P3

AE

P3

AE

2545

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

2106.9071 2106.9072 2106.9073 2106.9074 2106.9075 2106.9076

2106.9094 2106.9095 2106.9096 2106.9099 22 2201

2202

2202.1000

2202.90

2202.9018

2546

­ ­ ­ ­ contenenti altre materie grasse, aventi tenore, in peso, di grasso: ­ ­ ­ ­ ­ eccedente 60 % ­ ­ ­ ­ ­ eccedente 40 % ma non eccedente 60 % ­ ­ ­ ­ ­ eccedente 25 % ma non eccedente 40 % ­ ­ ­ ­ ­ eccedente 10 % ma non eccedente 25 % ­ ­ ­ ­ ­ eccedente 5 % ma non eccedente 10 % ­ ­ ­ ­ ­ eccedente 1 % ma non eccedente 5 % ­ ­ ­ ­ non contenenti materie grasse: ­ ­ ­ ­ ­ contenenti zuccheri, aventi tenore, in peso, di zuccheri: ­ ­ ­ ­ ­ ­ eccedente 50 % ­ ­ ­ ­ ­ ­ non eccedente 50 % ­ ­ ­ ­ ­ contenenti cereali, estratti di malto o uova (non contenenti zuccheri) ­ ­ ­ ­ ­ altre Bevande, liquidi alcolici ed aceti Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, né aromatizzate; ghiaccio e neve Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009 ­ acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate ­ altri: ­ ­ succhi di frutta o di ortaggi o legumi, diluiti con acqua o gassati: ­ ­ ­ succhi di uva, in recipienti di capacità non eccedente 2 l: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 22)

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

P3 P3

AE AE

P3

AE

P3

AE

P3

AE

P3

AE

P3 P3 P3

AE AE AE

A A

X

X

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

Categoria

(1)

(2)

(3)

2202.9019

­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ succhi di frutta a granelli, in recipienti di capacità non eccedente 2 l: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 21) ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ altri, esclusi i succhi di ortaggi o legumi: ­ ­ ­ ­ con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ­ ­ ­ ­ ­ in bottiglie di vetro di capacità non eccedente 2 dl ­ ­ ­ ­ ­ in altri recipienti ­ ­ ­ ­ senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: ­ ­ ­ ­ ­ succhi di uva: ­ ­ ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 22)

X

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4) per litro

2202.9021 2202.9029

2202.9031 2202.9032

2202.9041

2202.9049

2202.9051 2202.9059 2202.9069

2202.9071 2202.9079 2202.9089 2202.9090 2203 2204 2204.1000

2204.21

­ ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ ­ ­ succhi di frutta a granelli e miscugli contenenti succhi di frutta a granelli: ­ ­ ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 21) ­ ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ succhi di ortaggi o legumi: ­ ­ ­ ­ miscugli contenenti succhi di frutta a granelli: ­ ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 21) ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ altri Birra di malto Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009 ­ vini spumanti ­ altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta di alcole: ­ ­ in recipienti di capacità non eccedente 2 l:

(5) (6) per litro

per 100 kg per 100 kg peso lordo peso lordo

X X

X X

X per litro

X

per litro

per 100 kg per 100 kg peso lordo peso lordo

X X X

X X X A A

P1

65.00

2547

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

2204.2121

­ ­ ­ vini naturali: ­ ­ ­ ­ bianchi: ­ ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 23 a 25)

X

2204.2129

Categoria

X

2204.2139

­ ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ ­ ­ altri:

X

2204.2141

­ ­ ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 23 a 25)

X

2204.2149

­ ­ ­ ­ ­ ­ altri

X

2204.2150 2204.29

­ ­ ­ ­ ­ ­

2204.2921 2204.2922

2204.2929

2204.2931 2204.2932

2548

(5) (6)

per litro

per 100 kg per 100 kg peso lordo peso lordo

X per litro

­ vini dolci, specialità e mistelle P1 altri: ­ vini naturali: ­ ­ vini per il consumo diretto: ­ ­ ­ bianchi: ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 23 a 25): ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ con titolo alcolometrico X volumico eccedente 13 % vol ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ con titolo alcolometrico X volumico non eccedente 13 % vol

per litro

per 100 kg per 100 kg peso lordo peso lordo

per litro

­ ­ ­ ­ ­ ­

­ ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ ­ ­ rossi: ­ ­ ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 23 a 25): ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ con titolo alcolometrico volumico eccedente 13 % vol ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ con titolo alcolometrico volumico non eccedente 13 % vol

(4)

per litro

­ ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ ­ rossi: ­ ­ ­ ­ ­ in fiaschi comuni di capacità eccedente 1 l: ­ ­ ­ ­ ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 23 a 25)

2204.2131

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF)

per litro

per 100 kg per 100 kg peso lordo peso lordo

7.50

per litro

per litro

X per 100 kg per 100 kg peso lordo peso lordo

X X

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

Categoria

(1)

(2)

(3)

2204.2939

X

2204.2941 2204.2942 2204.2950

­ ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ ­ vini per l'elaborazione industriale: ­ ­ ­ ­ ­ bianchi ­ ­ ­ ­ ­ rossi ­ ­ ­ vini dolci, specialità e mistelle

2204.3000

­ altri mosti d'uva

A

2205

Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove ­ sidro di mele o di pere: ­ ­ importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 21) ­ ­ altri ­ vini di frutta, spumanti ­ altri

A

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4) per litro

2206

2206.0011 2206.0019 2206.0020 ex 2206.0090 2207

2208

2208.20 2208.30 2208.40 2208.50 2208.60 2208.7000 2208.90 2208.9010

2208.9021 2208.9022

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione ­ acquaviti di vino o di vinacce ­ whisky ­ rum e altre acquaviti provenienti dalla distillazione, dopo fermentazione, di prodotti della canna da zucchero: ­ gin e acquavite di ginepro ­ vodka ­ liquori ­ altri: ­ ­ alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol ­ ­ acquaviti in recipienti di capacità: ­ ­ ­ eccedente 2 l ­ ­ ­ non eccedente 2 l

X X P1

(5) (6) per litro

per 100 kg per 100 kg peso lordo peso lordo

8.00

per litro

per litro

per 100 kg per 100 kg peso lordo peso lordo

X X P1 A

28.00

Sake

A

A A A A A A A

A A

2549

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

2208.9091 2208.9099 2209 23 2301

2301.10

2301.1011 2301.1019 ex 2301.1090 2301.20 2301.2010 2301.2090 2302

2302.10 2302.1010 2302.1090 2302.30 2302.3010 2302.3020 2302.3090 2302.40 2302.4010 2302.4030 2302.4080 2302.4091 2302.4099 2302.50 2302.5010 2302.5090

2550

­ ­ altri: ­ ­ ­ succo d'uva, concentrato, con aggiunta di alcole ­ ­ ­ altri Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana; ciccioli ­ farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli: ­ ­ per l'alimentazione di animali: ­ ­ ­ ciccioli ­ ­ ­ altri ­ ­ altri ­ farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altri Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altri trattamenti dei cereali o dei legumi ­ di granturco: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altri ­ di frumento: ­ ­ per l'alimentazione umana ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altri ­ di altri cereali: ­ ­ di segala, frumento segalato o triticale, per l'alimentazione umana ­ ­ di riso: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ altri ­ di legumi: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altri

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

X A A

X X A

X A

X A X X A X X A X A X A

composto soltanto di pesce

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati ­ residui della fabbricazione degli amidi e altri residui simili: ­ ­ per l'alimentazione di animali: ­ ­ ­ proteine di patate ­ ­ ­ altri: ­ ­ ­ ­ aventi tenore, in peso, di proteine calcolato sulla sostanza secca non eccedente 30 % ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ altri ­ polpa di barbabietole, bagasse di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altri ­ avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altri Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia ­ per l'alimentazione di animali ­ altri Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide ­ per l'alimentazione di animali ­ altri Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 ­ di semi di cotone: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altri ­ di semi di lino: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altri

2303.10 2303.1011 2303.1012

2303.1018 2303.1090 2303.20 2303.2010 2303.2090 2303.30 2303.3010 2303.3090 2304 2304.0010 2304.0090 2305

2305.0010 2305.0090 2306

2306.10 2306.1010 2306.1090 2306.20 2306.2010 2306.2090

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

X X

X A

X A X A

X A

X A

X A X A

2551

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

2306.30 2306.3010 2306.3090

­ ­ ­ ­ ­

2306.41 2306.4110 2306.4190 2306.49 2306.4910 2306.4990 2306.50 2306.5010 2306.5090 2306.60 2306.6010 2306.6090 2306.90 2306.9011 2306.9019 2306.9021 2306.9029 2307 2308

2308.0020 2308.0030 2308.0040 2308.0050 2308.0060 2308.0090 2309 2309.10

2552

di semi di girasole: ­ per l'alimentazione di animali ­ altri di semi di ravizzone o di colza: ­ di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ altri ­ di noce di cocco o di copra: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altri ­ di noci o di mandorle di palmisti: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altri ­ altri: ­ ­ di germi di granturco: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ altri Fecce di vino; tartaro greggio Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ­ per l'alimentazione di animali: ­ ­ ghiande di quercia e castagne d'India ­ ­ vinacce d'uva e trebbie di mele e di pere ­ ­ residui della fabbricazione di estratti del caffè e della camomilla ­ ­ di piante di granoturco ­ ­ altri ­ altri Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali ­ alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto

Categoria

(3)

X A

X A X A X A X A X A X A A

X X X X X A X

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

2309.90

­ altri: ­ ­ foraggi, melassati o zuccherati; biscotti: ­ ­ ­ per animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, nonché per conigli e volatili da cortile ­ ­ ­ altri ­ ­ foraggi costituiti da frammenti di conchiglie vuote; mangime per uccelli, costituito da materie minerali ­ ­ fosfati inorganici per l'alimentazione degli animali (di costituzione chimica non definita), senza aggiunte ­ ­ «solubles» di pesci o di mammiferi marini, non mescolati, anche concentrati o in polvere: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ altri ­ ­ altri: ­ ­ ­ per animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, nonché per conigli e volatili da cortile: ­ ­ ­ ­ contenenti polvere di latte o di siero di latte ­ ­ ­ ­ non contenenti polvere di latte o di siero di latte: ­ ­ ­ ­ ­ preparazioni costituite da materie minerali, anche con aggiunta di oligoelementi, vitamine o agenti medicinali attivi ­ ­ ­ ­ ­ altri ­ ­ ­ altri Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco ­ tabacchi non scostolati: ­ ­ per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto ­ ­ per altri usi

2309.9011

2309.9019 2309.9020

2309.9030

2309.9041 2309.9049

2309.9081

2309.9082

2309.9089 2309.9090 24 2401 2401.10 2401.1010

2401.1090

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

X

X A

A

X A

X

X

X A

A

X

2553

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

2401.20

­ tabacchi parzialmente o totalmente scostolati: ­ ­ per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto ­ ­ per altri usi ­ cascami di tabacco: ­ ­ per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto ­ ­ per altri usi Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco sigari (compresi i sigari spuntati) e cigarillos, contenenti tabacco ­ sigarette contenenti tabacco: ­ ­ di peso unitario eccedente 1,35 g

2401.2010

2401.2090 2401.30 2401.3010

2401.3090 2402 2402.1000 2402.20 2402.2010

2402.2020

­ ­ di peso unitario non eccedente 1,35 g

2402.9000 2403

­ altri Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e acqua di tabacco ­ tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione ­ altri: ­ ­ tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti» ­ ­ altri Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi Minerali, scorie e ceneri

2403.1000

2403.9100 2403.99 25 26

2554

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

A

X A

X

X P1

560.00

P1

372.00

X

X

A A A A

soggetto a rinegoziazione entro 24 mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo soggetto a rinegoziazione entro 24 mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

27

A Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali A Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi Prodotti chimici organici A Prodotti farmaceutici A Concimi A Estratti per concia o per tinta; tannini e A loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri A Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche Saponi, agenti organici di superficie, A preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi di fecole modificati; colle; enzimi Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina ­ caseine: ­ ­ importate nei limiti del contingente A doganale (n. cont. 8) ­ ­ altre P3 ­ altri: ­ ­ importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 8) ­ ­ ­ colle di caseina A ­ ­ ­ altri P3 ­ ­ altre ­ ­ ­ colle di caseina A ­ ­ ­ altri P3 Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte, contenenti, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati e altri derivati delle albumine ­ Ovalbumina: ­ ­ essiccata X

28

29 30 31 32

33 34

35 3501 3501.10 3501.1010 3501.1090 3501.90 3501.9011 3501.9019 3501.9091 3501.9099 3502

3502.11

Categoria

(3)

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

AE

AE AE

2555

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

3502.19 3502.2000

­ ­ altra ­ lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte ­ altri Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501 Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi e fecole modificati ­ destrina e altri amidi e fecole modificati: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altri ­ colle: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altre Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non eccedente 1 kg Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili Prodotti per la fotografia o per la cinematografia Prodotti vari delle industrie chimiche Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o altri semiprodotti

X A

3502.9000 3503

3504

3505

3505.10 3505.1010 3505.1090 3505.20 3505.2010 3505.2090 3506

3507 36 37 38 3801

2556

Categoria

A A

A

X A X A A

A A A

A

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

3802

Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito Tallolio, anche raffinato Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati ma escluso il tallolio della voce 3803 Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito e altri paracimeni greggi; olio Colofonie e acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; metilene; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide Agenti di apprettatura o di finitura, acceleratori di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio, bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: ­ a base di sostanze amilacee: ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ altri ­ altri: ­ ­ dei tipi utilizzati nell'industria tessile o nelle industrie simili ­ ­ dei tipi utilizzati nell'industria della carta o nelle industrie simili

A

3803 3804

3805

3806 3807

3808

3809

3809.10 3809.1010 3809.1090 3809.9100 3809.9200

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

A A

A

A A

A

X A A A

2557

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

3809.9300

­ ­ dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o nelle industrie simili Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura: Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: Preparazioni dette «acceleratori di vulcanizzazione»; plastificanti compositi per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzatori compositi per gomma o materie plastiche Composizioni e cariche per estintori; granate e bombe estintrici Solventi e diluenti organici compositi, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture e vernici Preparazioni atte a iniziare o accelerare una reazione e preparazioni catalitiche, non nominate né comprese altrove Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801 Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902 Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

A

3810

3811

3812

3813 3814 3815 3816 3817 3818

2558

Categoria

A

A

A

A A A A A A

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

3819

Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio né di minerali bituminosi o che ne contengono meno di 70 % in peso Preparazioni anticongelanti e liquidi preparati per lo sbrinamento Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo o la cura dei microrganismi (compresi i virus e gli altri organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: ­ acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: ­ ­ acido stearico: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ altro ­ ­ acido oleico: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ altro ­ ­ acidi grassi del tallolio ­ ­ altri: ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ altri ­ alcoli grassi industriali Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove Prodotti residuali delle indutrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti menzionati nella nota 6 del presente capitolo Materie plastiche e lavori di tali materie Gomma e lavori di gomma

A

3820 3821

3822

3823

3823.11 3823.1110 3823.1190 3823.12 3823.1210 3823.1290 3823.1300 3823.19 3823.1910 3823.1990 3823.7000 3824

3825

39 40

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

A A

A

X A X A A X A A A

A

A A

2559

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali Legno, carbone di legna e lavori di legno Sughero e lavori di sughero Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani Seta Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine Cotone Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali Fibre sintetiche o artificiali discontinue Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili Stoffe a maglia Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia

A

42

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

2560

Categoria

A

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili Prodotti ceramici Vetro e lavori di vetro Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, placcati o doppiati di metalli preziosi e avori di queste materie; minuterie di fantasia; monete Ghisa, ferro e acciaio Lavori di ghisa, ferro o acciaio Rame e lavori di rame Nichel e lavori di nichel Alluminio e lavori di alluminio Piombo e lavori di piombo Zinco e lavori di zinco Stagno e lavori di stagno Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni Lavori diversi di metalli comuni Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi

A

63 64 65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76 78 79 80 81 82

83 84

Categoria

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile applicabile meno (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)

A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A

A A

2561

Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone

Voce della tariffa doganale svizzera

Denominazione delle merci

(1)

(2)

(3)

85

Macchine, apparecchi e materiale elettrici e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono in televisione e parti ed accessori di questi apparecchi Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori Navigazione aerea o spaziale Navigazione marittima o fluviale Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medicochirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi Orologeria Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti Armi, munizioni e loro parti ed accessori Mobili; mobili medico-chirurgici; articoli da letto e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati ne' compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate Giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori Lavori diversi Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

A

86

87 88 89 90

91 92 93 94

95 96 97

2562

Categoria

A

A A A A

A A A A

A A A

Aliquota Aliquota Condizioni preferenNPF ziale applicabile meno applicabile (CHF) (CHF) (4)

(5) (6)