Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Tetto e facciate dell'11 agosto 2009
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera Tetto e facciate (ASTF) conformemente al regolamento del 22 settembre 20082.
Art. 2 1
Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2009.
2
L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.
L'obbligatorietà generale può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.
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11 agosto 2009
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
Allegato Regolamento del Fondo per la formazione professionale Tetto e facciate con COG.
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RS 412.10 Il testo del regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 183 del 22 settembre 2009.
2009-1440
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Allegato
Regolamento del Fondo per la formazione professionale Tetto e facciate3 con COG
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Nome e scopo
Art. 1 Nome Con il nome «Fondo per la formazione professionale Tetto e facciate», l'Associazione svizzera Tetto e facciate (ASTF) istituisce un fondo per la formazione professionale giuridicamente non autonomo ai sensi dell'articolo 60 della legge del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale (LFPr) ed emana il presente regolamento.
Art. 2
Scopo
Il Fondo ha lo scopo di promuovere la formazione professionale di base dei policostruttori AFC e degli addetti alle policostruzioni CFP.
2
Campo di applicazione
Art. 3
Campo di applicazione territoriale
Il Fondo vale per tutto il territorio svizzero.
Art. 4
Campo d'applicazione aziendale
Il Fondo vale per tutte le aziende o parti di aziende che appartengono al settore tetti e facciate, indipendentemente dalla loro forma giuridica, e che
1
3
4
a.
offrono e/o forniscono prodotti e servizi nel campo della pianificazione, della realizzazione, della manutenzione e della riparazione nel settore dell'involucro edilizio;
b.
isolano e stagnano in particolare facciate, tetti a falde e tetti piatti nonché opere d'ingegneria tenendo conto dell'efficienza energetica, dell'edilizia ecologica e della protezione dell'ambiente;
Associazione svizzera Tetto e facciate (ASTF) (SVDW, Schweizerischer Verband Dach und Wand), Lindenstrasse 4, 9240 Uzwil, tel. +41 (0)71 955 70 30, fax +41 (0)71 955 70 40, e-mail: info@svdw.ch, www.svdw.ch RS 412.10
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Regolamento del Fondo per la formazione professionale Tetto e facciate con COG
c.
sono membri dell'ASTF o sono assoggettati al Fondo tramite la dichiarazione d'obbligatorietà generale.
Art. 5 Campo di applicazione personale Il Fondo vale per tutte le aziende o parti di aziende che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, intrattengono rapporti di lavoro con: a.
persone titolari di un attestato di formazione professionale di base riconosciuto quale copritetto, costruttore di tetti piatti, costruttore di facciate, policostruttore (indirizzi professionali: impermeabilizzazione, copertura di tetti, costruzione di facciate) o quale Basis-Polybauer e addetto alle policostruzioni (specializzazioni: impermeabilizzazione, copertura di tetti e costruzione di facciate);
b.
persone che non dispongono degli attestati di cui alla lettera a e persone con una formazione empirica che forniscono prestazioni di cui all'articolo 4.
Art. 6
Validità per la singola azienda o parte di azienda
Il Fondo vale per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale del Fondo.
3
Prestazioni
Art. 7 1 Due terzi dei contributi sono destinati a ridurre i costi dei corsi interaziendali per le aziende formatrici di cui all'articolo 5 lettera a.
Un terzo dei contributi è destinato alla promozione della formazione professionale di base e in particolare al finanziamento delle misure seguenti:
2
a.
sviluppo e mantenimento di un sistema globale di formazione professionale di base (valutazioni, sviluppi, progetti, comunicazione, garanzia della qualità);
b.
elaborazione e sviluppo di atti normativi;
c.
elaborazione, sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico a supporto della formazione professionale di base;
d.
sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione e di qualificazione per la formazione professionale di base;
e.
promozione delle nuove leve, marketing dei posti di tirocinio e del campo professionale;
f.
partecipazione a concorsi professionali nazionali e internazionali;
g.
copertura delle spese d'amministrazione del Fondo.
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Regolamento del Fondo per la formazione professionale Tetto e facciate con COG
4
Finanziamento
Art. 8
Obbligo di contribuzione
Le aziende e le parti di aziende assoggettate al Fondo versano contributi per permettere al Fondo di raggiungere il suo scopo.
1
2
Le aziende individuali sono soggette all'obbligo di contribuzione.
Art. 9
Base di calcolo
La base per il calcolo dei contributi è costituita dall'azienda o parte di azienda di cui all'articolo 4 e dal numero totale dei rapporti di lavoro intrattenuti conformemente all'articolo 5.
1
2
Il contributo è calcolato in base all'autodichiarazione dell'azienda.
Se un'azienda rifiuta di presentare tale dichiarazione, la Commissione del Fondo (art. 15) procede a una stima secondo il proprio apprezzamento.
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Art. 10 1
Contributi
I contributi si compongono di: a.
contributo per azienda o parte di azienda:
Fr. 300.
b.
contributo pro capite di cui all'articolo 5:
Fr. 120.
Per le persone in formazione e gli impiegati d'ufficio non si devono versare contributi.
2
I contributi per i collaboratori a tempo parziale devono essere versati solamente se questi ultimi sono soggetti alla legge federale del 25 giugno 19825 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
3
4
I contributi devono essere versati annualmente.
I contributi secondo il capoverso 1 sono da considerarsi indicizzati secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio 2008. Vengono sottoposti a verifica ogni due anni e, se del caso, adeguati all'indice nazionale dei prezzi al consumo.
5
Art. 11
Esonero dall'obbligo di contribuzione
L'esonero dall'obbligo di contribuzione è disciplinato dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr6 in combinato disposto con l'articolo 68 capoverso 4 dell'ordinanza del 19 novembre 20037 sulla formazione professionale di base (OFPr).
1
L'azienda che intende essere esonerata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve inoltrare una richiesta motivata alla Segreteria dell'ASTF.
2
5 6 7
RS 831.40 RS 412.10 RS 412.101
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Art. 12
Limite degli introiti
Gli introiti da contributi non devono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.
5
Organizzazione, revisione e vigilanza
Art. 13
Assemblea dei delegati
L'Assemblea dei delegati dell'ASTF emana un regolamento di attuazione del Fondo.
Art. 14
Comitato centrale
Il Comitato centrale dell'ASTF è l'organo di vigilanza del Fondo e ne assume la gestione strategica.
1
2
Il Comitato centrale dell'ASTF svolge in particolare i compiti seguenti: a.
nomina dei membri della Commissione del Fondo;
b.
designazione della Segreteria del Fondo;
c.
attribuzione dei mezzi secondo il catalogo delle prestazioni e determinazione della parte destinata alla costituzione delle riserve;
d.
decisione su ricorsi contro le decisioni della Commissione del Fondo;
e.
approvazione di preventivo e consuntivo del Fondo.
Art. 15
Commissione del Fondo
La Commissione del Fondo è composta di tre o al massimo cinque membri, è l'organo direttivo del Fondo e si autocostituisce.
1
2
3
La Commissione decide in merito: a.
all'assoggettamento di un'azienda al Fondo;
b.
alla determinazione dei contributi di un'azienda in caso di ritardo nel pagamento;
c.
alla ripartizione di contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale d'intesa con la direzione di detto fondo.
La Commissione vigila sulla Segreteria.
Art. 16 1
Segreteria
La Segreteria applica il presente regolamento nel quadro delle sue competenze.
La Segreteria è responsabile dell'incasso dei contributi e del loro versamento per prestazioni di cui all'articolo 7 nonché dell'amministrazione e della contabilità. Stila il preventivo e il consuntivo.
2
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Regolamento del Fondo per la formazione professionale Tetto e facciate con COG
Art. 17
Consuntivo, contabilità e revisione
La Segreteria gestisce il Fondo come conto con una contabilità propria. Il capitale del Fondo e il cambiamento dello stato patrimoniale sono riportati separatamente nel consuntivo dell'ASTF.
1
Il consuntivo del Fondo è verificato nel quadro della revisione annuale dei conti dell'ASTF da parte dell'organo di revisione da essa incaricato.
2
Art. 18
Vigilanza
Il Fondo dichiarato di obbligatorietà generale è soggetto alla vigilanza dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) conformemente all'articolo 60 capoverso 7 LFPr8.
1
Il consuntivo del Fondo e il rapporto di revisione vengono trasmessi all'UFFT per conoscenza.
2
6
Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento
Art. 19
Approvazione
Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei delegati il 20 giugno 2008 conformemente all'articolo 17.6 degli statuti dell'ASTF del 1° dicembre 2000.
Art. 20 Conferimento del carattere obbligatorio generale Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.
Art. 21
Scioglimento
Se lo scopo del Fondo non può più essere raggiunto o se viene meno la base giuridica, il comitato centrale dell'ASTF scioglie il Fondo.
1
Se il Fondo è stato dichiarato di obbligatorietà generale, per il suo scioglimento è necessario il consenso dell'UFFT.
2
3
Un eventuale capitale residuo viene destinato a uno scopo affine.
22 settembre 2008
8
RS 412.10
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Walter Bisig
Jürg Schaufelberger
Presidente centrale
Direttore