Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 17 marzo 2009

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 20051 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: 1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati) Sostanza(e) attiva(e):

Etefon 480 g/l

Tipo di formulazione:

SL concentrato solubile in acqua

2. Prodotti commerciali Budget Ethaphon 480

Numero di omologazione svizzero: F-4282 Paese di origine: Francia Numero di omologazione straniero: 2060108 Titolari stranieri di autorizzazioni: Agrotrade B.V.

Applicazioni autorizzate: Campo d'applicazione

Agente patogeno/Azione

Applicazione

Campicoltura: Frumento autunnale

Aumento della stabilità

Dosaggio: 0.75­1.5 l/ha Applicazione: stadi 37­51 (BBCH) Dosaggio: 1 l/ha Applicazione: in 200­800 l di acqua, stadi 37­49 (BBCH)

Orzo autunnale, Segale autunnale, Triticale

Aumento della stabilità

(*)

Immagazzinamento e smaltimento Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e accuratamente puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento 1

RS 916.161

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2009-0462

presso un servizio di raccolta comunale per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e deve contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

17 marzo 2009

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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