09.012 Messaggio concernente una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica popolare del Bangladesh del 28 gennaio 2009

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente l'approvazione di una Convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito con il Bangladesh, firmata il 10 dicembre 2007.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 gennaio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2006-3227

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Compendio Il 10 dicembre 2007 è stata firmata con il Bangladesh la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

La presente Convenzione contiene norme per evitare le doppie imposizioni e offre in tal modo alla Svizzera e alla sua economia considerevoli vantaggi sul piano dello sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. Essa contribuirà a mantenere e ad ampliare gli investimenti diretti svizzeri.

La Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è conforme alla prassi svizzera in materia di convenzioni.

I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione.

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Messaggio 1

Caratteristiche della Convenzione

1.1

Situazione iniziale, svolgimento e risultati dei negoziati

Dopo la separazione dal Pakistan, il 16 dicembre 1971 il Bangladesh ha acquisito la sua indipendenza quale Stato sovrano. La forma di governo del Paese è la democrazia parlamentare. Il Bangladesh è membro di diverse organizzazioni internazionali, segnatamente dell'ONU e dell'OMC.

Il Bangladesh conta una popolazione di 153,7 milioni di persone (stima di luglio 2008) e una superficie di 144 000 km2 ed è quindi uno dei Paesi più densamente popolati del mondo.

I principali settori economici del Bangladesh sono l'agricoltura (assorbe circa il 65 % degli occupati e fornisce pressappoco un quinto del prodotto nazionale lordo) e l'industria di trasformazione, in particolare nel settore tessile. Attualmente l'economia del Bangladesh registra una crescita annua del 6 per cento circa.

Dopo due cicli di negoziati, il 18 febbraio 2003 sono stati parafati a Berna il disegno di Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e il relativo disegno di Protocollo. Nel 2005, il Bangladesh ha chiesto di apportare alcune modifiche al testo inglese della Convenzione, sulle quali è stato possibile raggiungere infine un accordo nel mese di aprile del 2006.

Dopo che i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno espresso il loro parere favorevole sulla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul relativo Protocollo, la Convenzione è stata firmata, unitamente al Protocollo, il 10 dicembre 2007 a Dacca.

1.2

Apprezzamento

Il volume commerciale tra Svizzera e Bangladesh è relativamente modesto e concerne soprattutto macchinari, prodotti chimici e farmaceutici (esportazioni svizzere) nonché tessili e abbigliamento (importazioni svizzere). Già il 14 ottobre 2000, la Svizzera e il Bangladesh hanno concluso un Accordo concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti (RS 0.975.216.7), entrato in vigore il 3 settembre 2001. Un certo numero di imprese svizzere è attivo in Bangladesh, in particolare nei settori chimico e agroindustriale.

Nel complesso, la presente Convenzione contiene soluzioni vantaggiose, che consentono all'economia svizzera di eliminare possibili svantaggi concorrenziali nei confronti di altri Stati con cui il Bangladesh ha concluso una Convenzione per evitare le doppie imposizioni. Le condizioni quadro ivi fissate sono idonee a mantenere e promuovere investimenti diretti, il che favorisce lo sviluppo economico di entrambi gli Stati. In alcuni punti si è tenuto conto della particolare situazione economica del Bangladesh quale Paese in via di sviluppo. Infine, la Convenzione colma anche una lacuna nella rete delle convenzioni concluse dalla Svizzera in Asia.

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2

Commento ai singoli articoli della Convenzione

Sotto l'aspetto formale e materiale, la Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è conforme alla relativa prassi svizzera. Qui di seguito ci limiteremo pertanto a evidenziare le caratteristiche principali della Convenzione nonché a commentare le principali deroghe al modello di convenzione rispettivamente alla prassi svizzera.

Art. 2

Imposte considerate

Il campo d'applicazione materiale della Convenzione comprende esclusivamente le imposte sul reddito.

Art. 5

Stabile organizzazione

Conformemente alla politica svizzera in materia di convenzioni nei confronti di Stati con un grado di sviluppo analogo, il paragrafo 3 prevede che cantieri di costruzione o catene di montaggio costituiscono una stabile organizzazione già a partire da una durata di sei mesi.

Inoltre, il paragrafo 4 precisa espressamente che la pubblicità, il trasferimento di informazioni e la ricerca scientifica sono riconosciuti come attività a carattere preparatorio o ausiliare e di conseguenza non fondano una stabile organizzazione.

Art. 7

Utili delle imprese

Il numero 1 del Protocollo relativo alla Convenzione ribadisce il principio fissato nel modello di convenzione dell'OCSE, secondo cui una stabile organizzazione è imponibile unicamente per gli utili che possono essere attribuiti alla sua attività.

Art. 10

Dividendi

I dividendi pagati a una società che detiene una partecipazione di almeno il 20 per cento nella società distributrice dei dividendi, sono assoggettati nello Stato della fonte a un'imposta pari al massimo al 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. In tutti gli altri casi, l'imposizione da parte dello Stato della fonte non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Art. 11

Interessi

Di regola, lo Stato della fonte degli interessi ha il diritto di applicare un'imposta pari al massimo al 10 per cento dell'ammontare lordo dei pagamenti di interessi (par. 2).

Se gli interessi vengono invece pagati sulla base di un contratto di finanziamento o della vendita di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici oppure in relazione alla costruzione di impianti industriali, commerciali o scientifici, il diritto d'imposizione spetta esclusivamente allo Stato di residenza del beneficiario. Lo stesso vale per pagamenti di interessi a favore di un altro Stato o a una delle sue suddivisioni politiche o a uno dei suoi enti locali.

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Art. 12

Canoni

Nello Stato della fonte i canoni possono essere tassati al massimo nella misura del 10 per cento. Ciò corrisponde alla soluzione adottata in molte Convenzioni concluse dalla Svizzera con Stati poco sviluppati. Sulla base del modello di convenzione dell'OCSE, il numero 2 del Protocollo precisa che i canoni a titolo di leasing sono considerati parte degli utili dell'impresa e non rientrano nel concetto di canoni.

Per le persone residenti in Svizzera, il Protocollo prevede al numero 3 una clausola della nazione più favorita con effetto automatico nel caso in cui il Bangladesh dovesse in futuro convenire con uno Stato terzo un trattamento più vantaggioso in ambito di canoni.

Art. 13

Utili di capitale

Come in altre Convenzioni di doppia imposizione svizzere, il paragrafo 4 della presente Convenzione statuisce che gli utili derivanti dall'alienazione di partecipazioni a un'impresa i cui beni consistono, direttamente o indirettamente, essenzialmente in beni immobili situati in uno Stato contraente possono essere tassati in questo Stato contraente. Per quanto riguarda la Svizzera, l'articolo sul metodo per evitare le doppie imposizioni (art. 22) precisa che la Svizzera deve esonerare dalla sua imposta tali utili solo se ne è provata la loro imposizione in Bangladesh.

Art. 14

Professioni indipendenti

Come in altre Convenzioni di doppia imposizione svizzere, la durata del soggiorno, in alternativa alla base fissa, è considerata un criterio per una relazione fiscale.

L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente nello Stato della fonte dei redditi per un periodo di almeno 183 giorni nell'arco di dodici mesi comporta una relazione economica e quindi un'imposizione limitata dell'attività lucrativa indipendente.

Art. 18 e 19

Pensioni private e funzioni pubbliche

Il numero 4 del Protocollo conferma espressamente la prassi svizzera secondo cui il termine «pensione» è applicabile sia a pagamenti periodici sia a prestazioni in capitale.

Art. 21

Altri redditi

Per quanto riguarda gli altri redditi, la Convenzione contiene una regola di ripartizione a favore dello Stato di residenza del beneficiario. Conformemente alla prassi svizzera in materia di convenzioni, l'imposta preventiva sulle vincite a giochi e lotterie non rientra nella regola di ripartizione del presente articolo. Lo stesso vale per le vincite a giochi e lotterie provenienti dal Bangladesh.

Art. 22

Eliminazione della doppia imposizione

Il Bangladesh elimina la doppia imposizione ricorrendo al metodo del computo. Il metodo dell'esenzione con riserva della progressione è applicabile in alcuni casi, poiché la Svizzera dispone di un diritto esclusivo d'imposizione.

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La Svizzera applica il metodo dell'esenzione con riserva della progressione e per le imposte alla fonte non restituibili su dividendi, interessi e canoni concede il computo globale d'imposta.

Art. 25

Scambio di informazioni

Il presente articolo prevede lo scambio limitato alle informazioni necessarie per la corretta attuazione della Convenzione di doppia imposizione. Simili clausole sullo scambio di informazioni sono già state convenute con diversi Stati non membri dell'OCSE. Le informazioni trasmesse possono essere utilizzate solo per la tassazione e la riscossione delle imposte contemplate nella Convenzione. Lo scambio di informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, bancari, industriali o professionali oppure metodi commerciali è escluso.

Art. 27

Entrata in vigore

La Convenzione entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Le disposizioni della Convenzione sono applicabili: ­

in Bangladesh, ai redditi conseguiti nell'anno fiscale che comincia il, o dopo il, 1° luglio dell'anno civile in cui entra in vigore la Convenzione;

­

in Svizzera, ai redditi conseguiti nell'anno fiscale che comincia il, o dopo il, 1° gennaio dell'anno civile in cui entra in vigore la Convenzione.

3

Conseguenze finanziarie

Con la conclusione della Convenzione di doppia imposizione entrambi gli Stati contraenti rinunciano nell'interesse dell'eliminazione delle doppie imposizioni a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite risultano in particolare dal rimborso parziale dell'imposta preventiva e dal computo delle imposte riscosse in Bangladesh su dividendi, interessi e canoni conformemente agli articoli 10, 11 e 12.

Dato che gli investimenti del Bangladesh in Svizzera erano sinora pressoché inesistenti, gli ammanchi dovuti al rimborso parziale non dovrebbero essere considerevoli. Il computo forfettario d'imposta causerà a sua volta a Confederazione, Cantoni e Comuni un leggero calo delle entrate fiscali. In mancanza di statistiche appropriate, non è possibile quantificare l'entità.

Per l'economia Svizzera sono da attendersi ripercussioni positive dovute alla promozione del commercio tra i due Stati e all'agevolazione degli investimenti diretti svizzeri in Bangladesh. La Convenzione evita le doppie imposizioni ed elimina possibili svantaggi fiscali nei confronti di altri Paesi che hanno concluso una convenzione per evitare le doppie imposizioni con il Bangladesh. Del resto, occorre ricordare che le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono concluse innanzi tutto nell'interesse dei contribuenti e favoriscono la cooperazione economica, il che è uno degli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l'estero.

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4

Costituzionalità

La Convenzione si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvare la Convenzione, la quale è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Dal 1° agosto 2003 sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale anche le Convenzioni internazionali che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. In riferimento all'articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento (RS 171.10) una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Allo scopo di sviluppare una prassi praticabile in relazione al nuovo numero 3 dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione ed evitare che Convenzioni analoghe siano di volta in volta sottoposte a referendum, nel suo messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d'Israele, il Consiglio federale ha stabilito che avrebbe proposto in futuro al Parlamento di non sottoporre a referendum facoltativo le Convenzioni che, rispetto a quelle già concluse, non contengono ulteriori obblighi importanti per la Svizzera.

La presente Convenzione crea condizioni favorevoli in particolare per l'imposizione di dividendi, interessi e canoni. L'assistenza amministrativa concessa per la corretta applicazione della Convenzione corrisponde alla tradizionale prassi svizzera in materia di convenzioni. Rispetto alle altre Convenzioni, quella con il Bangladesh non prevede nuovi obblighi importanti per la Svizzera ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale. Il decreto federale concernente la Convenzione di doppia imposizione con il Bangladesh non sottostà pertanto al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 della Costituzione federale.

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