Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Fabbricanti di strumenti musicali del 2 dicembre 2009

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale del Gruppo d'interesse Fabbricanti di strumenti musicali (IGMIB) conformemente al regolamento del 12 giugno 20092.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2010.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

3

2 dicembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato Regolamento del Fondo per la formazione professionale Fabbricanti di strumenti musicali con COG

1 2

RS 412.10 Il testo del regolamento è anche pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 248 del 22 dicembre 2009.

2009-2261

7717

Regolamento del Fondo per la formazione professionale Fabbricanti di strumenti musicali3 con COG

1

Nome e scopo

Art. 1

Nome

Con il nome «Fondo per la formazione professionale Fabbricanti di strumenti musicali» (FFP Fabbricanti di strumenti musicali), il Gruppo d'interesse Fabbricanti di strumenti musicali (IGMIB) istituisce un fondo per la formazione professionale ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale (LFPr) ed emana il presente regolamento.

Art. 2

Scopo

Il Fondo ha lo scopo di finanziare la formazione professionale di base, in particolare i corsi interaziendali, e la loro organizzazione per il ramo della fabbricazione di strumenti musicali.

1

2 Per raggiungere gli obiettivi del Fondo le aziende assoggettate al Fondo versano dei contributi conformemente all'articolo 8.

2

Campo di applicazione

Art. 3

Campo di applicazione territoriale

Il Fondo vale per tutto il territorio svizzero.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il Fondo vale per tutte le aziende o parti di aziende che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, appartengono al settore degli strumenti a fiato, dei pianoforti, dei pianoforti a coda e degli organi e che forniscono i servizi seguenti:

3 4

a.

fabbricazione di strumenti;

b.

riparazione di strumenti;

c.

manutenzione di strumenti.

IGMIB, Interessengemeinschaft Musikinstrumentenbauer, c/o Elin Office AG, Amthausgasse 3, 3011 Berna, tel. +41 (0)71 913 20 00, E-mail: info@igmib.ch, www.igmib.ch RS 412.10

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale Fabbricanti di strumenti musicali con COG

Art. 5

Campo di applicazione personale

Il Fondo vale per tutte le aziende o parti di aziende che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, intrattengono rapporti di lavoro con: a.

persone titolari di un attestato di formazione professionale di base riconosciuto quale fabbricante di strumenti a fiato in ottone AFC, riparatore di strumenti a fiato AFC, fabbricante di pianoforti AFC, fabbricante di organi AFC, fabbricante di strumenti musicali AFC;

b.

persone che non dispongono degli attestati di cui alla lettera a e persone con una formazione empirica che forniscono le prestazioni di cui all'articolo 4.

Art. 6

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il Fondo vale per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale del Fondo.

3

Prestazioni

Art. 7 Nel campo della formazione professionale di base il Fondo contribuisce al finanziamento dei seguenti provvedimenti:

1

a.

mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base;

b.

informazione, trasmissione di sapere e controlling;

c.

mantenimento e aggiornamento delle ordinanze sulla formazione professionale di base;

d.

sviluppo e aggiornamento di documenti e materiale didattico per i corsi professionali;

e.

organizzazione, realizzazione e sovvenzione di corsi interaziendali;

f.

copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo sostenute dalla IGMIB in relazione ai suoi compiti legati alla formazione professionale di base.

La IGMIB può decidere altri contributi finanziari a provvedimenti ai sensi del capoverso 1.

2

4

Finanziamento

Art. 8

Obbligo contributivo

Le aziende e parti di aziende assoggettate al Fondo versano contributi per permettere al Fondo di raggiungere il suo scopo.

1

2

Le aziende individuali sono soggette all'obbligo contributivo.

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale Fabbricanti di strumenti musicali con COG

Art. 9

Base di calcolo

La base per il calcolo dei contributi è costituita dall'azienda o parte di azienda di cui all'articolo 4 e dal numero totale dei rapporti di lavoro intrattenuti conformemente all'articolo 5.

1

2

Il contributo è calcolato in base all'autodichiarazione dell'azienda.

Se un'azienda rifiuta di presentare tale dichiarazione, la Commissione del Fondo (art. 14) procede a una stima secondo il proprio apprezzamento.

3

Art. 10 1

2

Contributi

I contributi si compongono del: a.

contributo per azienda o parte di azienda di cui all'articolo 4: 300 franchi;

b.

contributo pro capite di cui all'articolo 5, escluso il proprietario dell'azienda: 300 franchi.

Per le persone in formazione non si devono versare contributi.

I contributi per i collaboratori a tempo parziale corrispondono alla percentuale del grado d'impiego.

3

Per le aziende con più di 12 collaboratori e con almeno due persone in formazione lo sconto ammonta al 15 per cento della somma globale.

4

Per le aziende con più di 24 collaboratori e con almeno tre persone in formazione lo sconto ammonta al 30 per cento della somma globale.

5

6

I contributi devono essere versati annualmente.

I contributi di cui al capoverso 1 lettere a e b sono da considerarsi indicizzati secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio 2010. Vengono sottoposti a verifica annualmente dalla IGMIB e, se del caso, adeguati all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

7

Art. 11

Esonero dall'obbligo contributivo

L'esonero dall'obbligo contributivo è disciplinato dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr5 in combinato disposto con l'articolo 68 capoverso 4 dell'ordinanza del 19 novembre 20036 sulla formazione professionale di base (OFPr).

1

L'azienda che intende essere esonerata totalmente o parzialmente dall'obbligo contributivo, deve inoltrare una richiesta motivata al Comitato direttivo FFP Fabbricanti di strumenti musicali.

2

5 6

RS 412.10 RS 412.101

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale Fabbricanti di strumenti musicali con COG

Art. 12

Limite degli introiti

Gli introiti provenienti dai contributi non devono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

5

Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 13

Comitato direttivo FFP Fabbricanti di strumenti musicali

Il Comitato direttivo dell'IGMIB è l'organo di vigilanza del Fondo e ne assume la gestione strategica.

1

Il Comitato direttivo FFP Fabbricanti di strumenti musicali svolge in particolare i compiti seguenti:

2

a.

nomina dei membri della Commissione del Fondo;

b.

designazione della Segreteria;

c.

emanazione di un regolamento esecutivo;

d.

attribuzione dei mezzi secondo l'elenco delle prestazioni e determinazione della parte destinata alla costituzione di riserve;

e.

decisione su ricorsi contro le deliberazioni della Commissione del Fondo.

Art. 14

Commissione del Fondo

La Commissione del Fondo è l'organo direttivo del Fondo e ne assicura la gestione operativa.

1

2

3

La Commissione decide in merito: a.

all'assoggettamento di un'azienda al Fondo;

b.

alla determinazione dei contributi di un'azienda in caso di ritardo nel pagamento;

c.

alla ripartizione di contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale d'intesa con la direzione di detto fondo.

La Commissione approva il preventivo e vigila sulla Segreteria.

Art. 15 1

Segreteria

La segreteria applica il presente regolamento nel quadro delle sue competenze.

La segreteria è responsabile dell'incasso dei contributi e del loro versamento per prestazioni di cui all'articolo 7 nonché dell'amministrazione e della contabilità.

2

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale Fabbricanti di strumenti musicali con COG

Art. 16

Consuntivo, contabilità e revisione

La segreteria gestisce il Fondo come conto con una contabilità, un conto economico e un bilancio propri e un centro di costi autonomo.

1

Il consuntivo del Fondo è verificato nel quadro della revisione annuale dei conti della IGMIB da un ufficio di revisione indipendente.

2

3

Il periodo contabile è l'anno civile.

Art. 17

Vigilanza

Il Fondo dichiarato di obbligatorietà generale è soggetto alla vigilanza dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) conformemente all'articolo 60 capoverso 7 LFPr7.

1

Il consuntivo del Fondo e il rapporto di revisione vengono trasmessi all'UFFT per conoscenza.

2

6

Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento

Art. 18

Approvazione

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei delegati dell'IGMIB il 12 giugno 2009 conformemente all'articolo 11 degli statuti dell'Associazione dell'8 settembre 2004.

Art. 19

Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 20

Scioglimento

Se lo scopo del Fondo non può più essere raggiunto o se viene meno la base giuridica, il Comitato direttivo FFP Fabbricanti di strumenti musicali scioglie il Fondo.

1

Se il Fondo è dichiarato di obbligatorietà generale, per il suo scioglimento è necessario il consenso dell'UFFT.

2

3

Un eventuale capitale residuo viene destinato a uno scopo affine.

12 giugno 2009

Theophil Pfister Presidente

7

RS 412.10

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Werner Spiri