Decisione concernente una modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero 2009 sopra l'aerodromo di Mollis nei giorni 8 giugno, 3 e 4 luglio e 10 settembre 2009 del 26 maggio 2009

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (UFAC).

Oggetto:

Lo spazio aereo sopra l'aerodromo di Mollis viene temporaneamente riclassificato in una zona regolamentata (Restricted Area) vietata al traffico aereo. All'interno della zona regolamentata, nei giorni e nelle fasce orarie indicate, sono vietati i voli effettuati con aeromobili civili nello spazio aereo riservato alle manifestazioni aeronautiche della Patrouille Suisse. Sono fatti salvi i voli di ricerca e di salvataggio nonché i voli-ambulanza urgenti (HEMS), previo coordinamento con gli organizzatori delle manifestazioni.

Basi giuridiche:

Secondo l'articolo 40 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) e l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1), l'UFAC definisce la struttura e le classi dello spazio aereo. Per garantire la sicurezza aerea l'UFAC, nel quadro dell'organizzazione dello spazio aereo, può designare delle zone regolamentate e delle zone pericolose in virtù dell'articolo 13a dell'ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.11). Una zona regolamentata è uno spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, entro i cui limiti il volo degli aeromobili è subordinato a determinate condizioni.

In virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) a un ricorso può essere tolto l'effetto sospensivo. La sua concessione renderebbe infatti impossibile lo svolgimento regolare e sicuro dei voli acrobatici della Patrouille Suisse. Pertanto, agli eventuali ricorsi l'UFAC toglie l'effetto sospensivo.

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2009-1415

Contenuto della decisione:

La struttura dello spazio aereo svizzero 2009 viene temporaneamente modificata e lo spazio aereo sopra l'aerodromo di Mollis riclassificato come segue: 1. Nei giorni: ­ 8 giugno 2009 dalle 10:00 alle 11:00 ora locale, ­ 3 e 4 luglio 2009 (orario da definire) e ­ 10 settembre 2009 dalle 10:00 alle 11:00 ora locale, lo spazio aereo sopra l'aerodromo di Mollis è riclassificato temporaneamente in una zona regolamentata, che va dal suolo fino a 13'000 piedi s.l.m., in un raggio di 10 km attorno alla coordinata 47 04 45 N / 009 03 54 E.

Gli orari da rispettare nei giorni 3 e 4 luglio 2009 saranno resi noti tramite avviso agli aeronauti (NOTAM).

2. Nei giorni e nelle fasce orarie elencate al punto 1, all'interno della zona regolamentata sono vietati i voli effettuati con aeromobili civili secondo le norme del volo a vista. I voli di ricerca e di salvataggio nonché i voli-ambulanza urgenti (HEMS) sono ammessi, a condizione di essere stati annunciati sulla frequenza pubblicata prima di entrare nella zona regolamentata.

3. I relativi dati contenuti nel Manuale d'informazione aeronautica (AIP) vengono adeguati temporaneamente, in un complemento al Manuale VFR, secondo le indicazioni al punto 1 e costituiscono parte integrante della presente decisione.

Destinatari:

La presente modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero 2009 si applica a tutte le persone che, in un modo o nell'altro, utilizzano lo spazio aereo indicato o svolgono attività suscettibili di avere ripercussioni su di esso e, di conseguenza, sulla sicurezza del traffico aereo.

Procedura:

La procedura si fonda sulle disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Deposito pubblico:

La presente decisione può essere richiesta telefonicamente al numero di tel. 031 325 06 57 (UFAC, Divisione Sicurezza delle infrastrutture). È altresì pubblicata in lingua tedesca, francese e italiana nel Foglio federale.

Skyguide riceve copia per conoscenza.

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Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione o parti di essa può essere presentato ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

Il termine di ricorso decorre dal giorno successivo alla notifica personale alle parti o alla pubblicazione nel Foglio federale.

Il ricorso, redatto in una lingua ufficiale, deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

A eventuali ricorsi è tolto l'effetto sospensivo.

26 maggio 2009

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il direttore, Peter Müller

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